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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 luglio 2005. Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico del bestiame ricettivo in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Palermo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994;
Visto il decreto 23 ottobre 1998;
Visto il decreto 2 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2000) relativo alla "produzione e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia";
Considerato che, negli anni decorsi, in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Palermo si è registrata l'insorgenza di focolai di carbonchio ematico;
Considerato che nei territori dei predetti comuni sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;
Considerato che, trattandosi di zoonosi è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché nei territori ritenuti a rischio;
Vista la nota prot. n. DGVA.VIII/24681\ P-I8.d/378 dell'8 luglio 2005, con la quale il dipartimento prevenzione e comunicazione, direzione generale sanità veterinaria e alimenti, ufficio VIII del Ministero della salute, autorizza, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, l'emanazione di un apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico e preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio;
Decreta:
Art. 1
E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:
Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzìone a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.
Art. 2
E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.
Art. 3
Le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.
Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto 23 ottobre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 14 novembre 1998), come modificato dall'art. 4 del decreto n. 519 del 12 aprile 2002.
Art. 4
I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2005.
All'atto dell'intervento immunizzante i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali una attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a "madre" e "figlia", la cui "madre", controfirmata dal proprietario o detentore degli animali, dovrà essere consegnata al responsabile del servizio veterinario distrettuale.
Art. 5
Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2005, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento e all'Ispettorato regionale veterinario un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 6
I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
Art. 8
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 2005.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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