REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 AGOSTO 2005 - N. 36
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2005.
Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per iniziative di scambi culturali e commerciali meritevoli di sostegno da parte dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte dell'amministrazione competente dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Visto l'art. 91 della legge 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il D.P.R.S. n. 301 del 18 dicembre 2002;
Visto l'art. 127, comma 49, della legge 28 dicembre 2004, n. 17;
Ritenuto di dovere disciplinare i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi ad iniziative di scambi culturali e commerciali meritevoli di sostegno;

Decreta:


Art. 1

L'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali nell'ambito dell'attività tendente a promuovere all'estero la cultura, l'immagine, i prodotti di maggiore rilevanza della Sicilia, può concedere contributi per manifestazioni, seminari, mostre, concerti, convegni, congressi, esposizioni ed incontri finalizzati alla realizzazione di iniziative per scambi culturali e commerciali.
Art. 2
Scambi culturali

Sono considerati scambi culturali le iniziative riguardanti manifestazioni, convegni, mostre, concerti, congressi, incontri che per l'alto valore scientifico, sociale, letterario ed artistico assumono particolare rilievo per la promozione della cultura - intesa nella sua accezione più larga - e dell'immagine della Sicilia. Tali iniziative possono essere promosse da singoli, società, associazioni o rappresentanze italiane all'estero (ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura); nel caso in cui le iniziative non fossero promosse da rappresentanze italiane all'estero devono essere realizzate in collaborazione con (o comunque con il parere favorevole di) queste ultime.
Art. 3
Scambi commerciali

Sono considerati scambi commerciali tutte quelle iniziative riguardanti mostre, esposizioni di prodotti il cui potenziale valore di scambio possa risultare importante per la promozione commerciale della Sicilia. Tali iniziative possono essere proposte da imprese associate o da consorzi.
Particolare attenzione sarà data a quelle iniziative di promozione commerciale cui è possibile riconoscere anche una valenza culturale.
Art. 4
Spese ammissibili

I contributi di cui all'art. 2 e all'art. 3 possono riguardare le seguenti spese:
a)  spese di viaggio e soggiorno per artisti, relatori e per le persone la cui presenza in loco è effettivamente utile alla realizzazione della manifestazione;
b)  cachet per artisti e compensi per relatori o soggetti di cui in vario modo si avvale l'iniziativa;
c)  spese per pubblicità, cartellonistica, cataloghi, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica;
d)  locazione di spazi per lo svolgimento dell'iniziativa, spese di guardiania;
e)  spese di traduzioni e servizi di interpretariato;
f)  spese per noleggio, produzione e riproduzione di materiale cinematografico, audiovisivo e fotografico;
g)  spese di spedizione e spese assicurative;
e)  spese per viaggio ed ospitalità di ospiti pre e/o post iniziativa.
Art. 5
Procedure

I contributi vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dalla rappresentanza italiana all'estero che promuove l'iniziativa. L'istanza deve contenere le informazioni sul contenuto e sullo scopo della manifestazione con allegato il programma di massima ed il preventivo della spesa complessiva.
Le istanze devono pervenire all'ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali entro un termine congruo, di regola computato in trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. L'ufficio informa gli organizzatori in ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
Al fine di valutare l'opportunità e l'idoneità dell'iniziativa l'ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali si avvarrà per le manifestazioni di cui all'art. 2 del parere degli istituti di cultura o delle ambasciate o dei consolati del luogo in cui dovrebbe svolgersi la manifestazione stessa; per le manifestazioni di cui all'art. 3 può avvalersi del parere delle ambasciate o degli uffici I.C.E. o delle Camere di commercio del luogo in cui dovrebbe svolgersi la manifestazione stessa.
Conclusa la manifestazione, previa presentazione della documentazione e di una relazione sull'avvenimento, i contributi potranno essere concessi anche con riduzione dell'importo indicato nell'istanza. L'ufficio potrà anche chiedere un rapporto all'autorità che ha dato il parere favorevole in merito all'opportunità ed all'idoneità dell'iniziativa.
Il contributo non può riferirsi a spese per le quali gli organizzatori fruiscano di finanziamenti o contributi da parte di altre strutture regionali.
I contributi per le iniziative relative agli scambi culturali non potranno superare i 25.000,00 euro; per le iniziative attinenti gli scambi commerciali i contributi non potranno superare l'80% delle spese ammissibili al contributo e in ogni caso non potranno superare i 50.000 euro. A richiesta potrà essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo complessivo previo rilascio di idonea polizza fidejussoria emessa da primaria compagnia assicurativa italiana abilitata dalla normativa nazionale o da istituto bancario italiano per un importo pari all'anticipo concesso. La fidejussione dovrà contenere esplicitamente la clausola "a prima richiesta" e dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito.
La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.
Le iniziative di cui sopra devono svolgersi all'estero. Le istanze saranno valutate anche in riferimento all'interesse della Regione siciliana di attivare scambi culturali o commerciali con il Paese sede dell'iniziativa.
Art. 6
Norma finale

Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad apporre il logo della Regione sul materiale relativo all'iniziativa (manifesti, cataloghi, inviti, etc.).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2005.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 20 luglio 2005 al n. 2600.
(2005.31.2028)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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