REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 AGOSTO 2005 - N. 35
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 luglio 2005.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Calascibetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2005, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali di questo Assessorato;
Visto il decreto n. 325 del 9 aprile 2004 di approvazione del proprio contratto di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 41 della legge regionale n. 33/97, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico venatorie ed agro venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma dell'art. 41, della predetta legge, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate, può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Viste le note della ripartizione faunistico venatoria di Enna, prot. n. 2656 del 23 dicembre 2004 e prot. n. 1275 del 19 maggio 2005, con le quali è stata trasmessa la richiesta, nonché la documentazione riguardante l'affidamento della zona cinologica di tipo B, identificata con decreto n. 438 del 3 maggio 2004, ricadente nel territorio del comune di Calascibetta, contrada Peraniera, al sig. Policarpo Giovan Battista, proprietario del fondo su cui ricade la zona cinologica in argomento;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente della ripartizione faunistico venatoria di Enna riguardante l'affidamento della zona cinologica in argomento al sig. Policarpo Giovan Battista;
Visto il programma annuale di attività, il regolamento interno della zona cinologica, nonché la sottoscrizione degli impegni previsti dall'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18.
Vista la documentazione dalla quale si evince che è stata data pubblicità, mediante affissione all'albo pretorio del comune di Calascibetta, della volontà di affidare in gestione la zona cinologica sita nel territorio del comune medesimo, contrada Peraniera, secondo la procedura vigente e che oltre al sig. Policarpo Giovan Battista, nessun altro soggetto ha fatto istanza di affidamento;
Considerato che, alla luce della normativa vigente, esistono i presupposti per affidare la zona cinologica "B" in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, la zona cinologica stabile di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di Calascibetta, contrada Peraniera denominata "Cacchia mo", individuata con il decreto n. 438 del 3 maggio 2004, è affidata in gestione al sig. Policarpo Giovan Battista, proprietario del fondo su cui ricade la zona cinologica medesima.

Art. 2

L'affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 4

La ripartizione faunistico venatoria di Enna curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica.

Art. 5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2005.
  ALBANESE 

(2005.29.1874)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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