REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 AGOSTO 2005 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - del la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, Palermo, del 23 e 24 novembre 2004 - 9 dicembre 2004 - 5, 10 e 11 gennaio 2005.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Ordinanze numeri: 475 (Reg. ord. n. 375/05) del 23 novem bre 2004 sul ricorso proposto da La Monica Carmelo contro la Regione siciliana; 476 (Reg. ord. n. 374/05) del 23 novembre 2004 sul ricorso proposto da Baiamonte Paolino contro la Regione siciliana; 480 (Reg. ord. n. 376/05) del 24 novembre 2004 sul ricorso proposto da Barrile Francesco contro la Regione siciliana; 481 (Reg. ord. n. 366/05) del 24 novembre 2004 sul ricorso proposto da Modica Aurelio contro la Regione siciliana; 530 (Reg. ord. n. 377/05) del 9 dicembre 2004 sul ricorso proposto da Aloisi Adalgisa contro la Regione siciliana; 12 (Reg. ord. n. 380/05) del 5 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Ferrigno Giacomo contro la Regione siciliana; 13 (Reg. ord. n. 378/05) del 5 gennaio 2005 sul ricorso proposto da D'Amico Frances co Paolo contro la Regione siciliana; 14 (Reg. ord. n. 382/05) del 5 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Gaglio Giuseppe contro la Regione siciliana; 15 (Reg. ord. n. 381/05) del 5 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Impallari Antonino contro la Regione siciliana; 16 (Reg. ord. n. 379/05) del 5 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Di Natale Rita contro la Regione siciliana; 17 (Reg. ord. n. 384/05) del 10 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Galota Angelino contro la Regione siciliana; 18 (Reg. ord. n. 383/05) del 10 gennaio 2005 sul ricorso proposto da La Monica Leonarda contro la Regione siciliana; 27 (Reg. ord. n. 385/05) dell'11 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Caruso Giovanni contro la Regione siciliana; 29 (Reg. ord. n. 387/05) dell'11 gennaio 2005 sul ricorso proposto da DiMarco Salvatore contro la Regione siciliana; 30 (Reg. ord. n. 386/05) dell'11 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Gambino Antonina contro la Regione siciliana; 31 (Reg. ord. n. 388/05) dell'11 gennaio 2005 sul ricorso proposto da Ruisi Claudio contro la Regione siciliana.
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere dott. Pino Zingale
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N. 475/2004

nel giudizio di pensione iscritto al n. 1673 del registro di segreteria promosso ad istanza di La Monica Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.
Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 ottobre 1999.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.
Fatto

Il signor Carmelo La Monica, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 2 gennaio 1990, chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.
L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2240 del 20 maggio 1994, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 23, mesi 3 e giorni 16 e determinato un contributo complessivo di L. 68.061.350.
Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 ottobre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.
Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.
Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.
Diritto

L'art. 2 della legge n. 29/79, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.
L'art. 4 della legge n. 299/80 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 della legge n. 29/79, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/62.
Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/80, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.
Questo giudice condivide tale argomentazione.
Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/62 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.
La legge n. 29/79 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.
Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/80, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62.
Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/80 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo, avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/62, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione di controllo, n. 1422 del 1984; Idem, sezione III pensioni civili, n. 63936 del 1990).
L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.
Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/62 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/58 e dell'art. 13 della legge n. 1338/62 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/95, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.
Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/79, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli e, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.
A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.
Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2%, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/80, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, "deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale ex lege regionale n. 2/62": ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.
Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.
A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire "creato" in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/80 (2%) (sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).
Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/80 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 ("la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile"), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la ratio del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/80 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/79 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'ali quota del 2%), ratio che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/79), e, dall'altra, a carico del richiedente, "del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente" (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del 2% già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che - come già si è visto - in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.
Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.
Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 ("ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli"), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 ("sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29") che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.
Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.
Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.
Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, (2%) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33% e del 2,50% decise dall'Amministrazione e condivise dal giudice d'appello.
Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/80 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ("la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile") è assai differente da quello statale.
La ratio del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/80 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/79 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del 2%) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/79), e, dall'altra, a carico del richiedente, "del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente" (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.
E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del 2% già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente "ex se" di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/62, n. 29/79 e n. 299/80 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.
Conseguentemente, stante che - come già si è visto - in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.
Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).
La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.
La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Il giudice unico delle pensioni dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, com ma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2%, per la determinazione della riserva matematica prevista dal l'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/80, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.
Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2004.
  Il giudice unico: Zingale 

Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 23 novembre 2004.
(2005.30.1993)
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044
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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