REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 12 AGOSTO 2005 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Bando pubblico - Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive al P.O.R. Sicilia 2000/2006 del Piano agrumicolo nazionale - Azione riconversione varietale.

Art. 1
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando viene emanato in attuazione della legge n. 423 del 2 dicembre 1998 e della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e nel quadro della misura 4.06 del P.O.R. (Programma operativo regionale) 2000/2006 della Sicilia, redatto in conformità ai regolamenti comunitari n. 1257/99, n. 1260/99, n. 1750/99, n. 1685/00 e n. 1783/03, approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, nonché del Complemento di programmazione adottato con delibera di Giunta n. 404 del 21 dicembre 2004, nell'ambito delle linee programmatiche di indirizzo e d'intervento per l'agrumicoltura italiana (piano agrumi) e fa altresì riferimento agli aiuti di Stato n. 313/2001 - Italia - Interventi a favore dell'agrumicoltura italiana.
Art. 2
DESCRIZIONE DELLA MISURA

Gli interventi previsti dal presente bando riguardano gli agrumi da riconvertire con specie ed ibridi di cui all'allegata tabella relativa alle seguenti specie: arance, limoni, mandarini e simili, clementine, pompelmo e simili, compatibilmente con quanto previsto dal documento "sbocchi di mercato" allegato al P.O.R. e dal Piano agrumicolo nazionale.
Sono obiettivi dell'intervento:
a)  miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
b)  riduzione dei costi di produzione;
c)  riconversione produttiva verso varietà che trovano sbocchi di mercato.
Art. 3
DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente bando, la dotazione finanziaria complessiva è di E 24.194.398,51 provenienti dal piano di riparto allegato tabella 1 del decreto del direttore generale n. 294 del 13 settembre 2002 della direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Al fine di consentire un riordino omogeneo dell'agrumicoltura regionale, si assegneranno le risorse ai diversi territori provinciali, sulla base della S.A.U. (Superficie agricola utilizzata) destinata ad agrumi, in relazione ai dati ISTAT riferiti all'ultimo censimento.
Qualora le somme ripartite a ciascuna provincia non venissero completamente utilizzate, si procederà a ridistribuirle proporzionalmente a quelle il cui fabbisogno è superiore al finanziamento iniziale assegnato.
Art. 4
AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative riguardanti interventi sulle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione siciliana.
Art. 5
SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli e associati, così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, nonché dal decreto legislativo n. 228/2001, sotto qualsiasi forma giuridica, anche aderenti ad organizzazioni di produttori (regolamento CE n. 2200/96) di seguito indicate organizzazioni di produttori purché in possesso dei requisiti di accesso riportati al successivo art. 6.
I soggetti richiedenti, devono comprovare la titolarietà dell'azienda oggetto d'intervento in base ad uno o più dei seguenti titoli: proprietà, affitto, comodato.
Con il termine di "azienda", si intende l'insieme dei fattori produttivi gestiti da un'unica persona fisica o giuridica, presenti in una o più località situate anche in province diverse.
Per quanto concerne la forma dell'impresa agricola associata, essa presuppone un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse.
Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e/o nello statuto.
Rientrano nella suddetta definizione di azienda associata, anche le cooperative di conduzione.
L'associazione deve essere costituita con atto pubblico, stipulato nelle forme societarie che conferiscono personalità giuridica come previste dal codice civile.
Va precisato che, nel caso di istanza prodotta da società, o da imprenditori agricoli in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale o da altro soggetto avente titolo.
Art. 6
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Potranno essere considerati ammissibili alla preselezione, i soggetti indicati nel precedente art. 5, che si impegnano a comprovare all'atto dell'adozione della decisione individuale della concessione del contributo i requisiti di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche di cui al regolamento CE n. 1783/03, di seguito indicati: "Conoscenze e competenze professionali adeguate", "Sufficiente livello di redditività dell'azienda", rispetto dei "Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali", come di seguito specificato:
a)  Conoscenze e competenze professionali adeguate
Tale requisito viene considerato assolto se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
-  possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
-  possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
-  possesso di un attestato di superamento di corsi di formazione finalizzati all'ottenimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale;
-  che abbia esercitato per almeno un biennio continuativo, nell'arco di un quinquennio, l'attività di imprenditore agricolo, o comunque l'attività agricola.
Nel caso di società di persone, il suddetto requisito deve sussistere per almeno il 50% dei soci (a tal fine il soggetto richiedente deve fornire l'elenco di tutti i soci e indicare quali di essi soddisfano almeno una delle condizioni di cui sopra).
Nel caso di società di capitali, o di cooperative il suddetto requisito si intende assolto, qualora lo stesso sia posseduto dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
b)  Sufficiente livello di redditività
Ai fini della valutazione della "redditività", potranno essere considerate ammissibili tutte le istanze presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende sono riconducibili ad una delle seguenti categorie:
-  aziende agricole singole, ricadenti in zone svantaggiate (dir. CE n. 268/75 e decreto del 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004), aventi una dimensione economica pari ad almeno 4 U.D.E. (Unità di dimensione economia, 1 U.D.E. = E 1.200,00);
-  aziende agricole singole, ricadenti in altre zone, aventi una dimensione economica pari ad almeno 5 U.D.E.;
-  aziende agricole associate. Ciascuna azienda associata dovrà assicurare una dimensione economica tale che complessivamente si raggiungano almeno 10 U.D.E. e venga assicurato l'impiego di almeno una U.L.U. (2.200 ore lavorative/anno).
Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali in termini di superficie coltivata, si rimanda alla scheda di cui alla tabella A, allegata al presente bando. Per il calcolo delle U.D.E. aziendali connesse all'attività zootecnica si rimanda alle tabelle B, C e D, allegate al presente bando. Le aziende zootecniche che allevano specie animali, di cui alla precitata "tabella B", per le quali manca il corrispettivo numero di U.D.E. a capo, dovranno dimostrare la redditività di tale attività attraverso la predisposizione di un bilancio agricolo aziendale. Le superfici agricole aziendali le cui produzioni non sono destinate all'alimentazione del bestiame, possono essere computate ai fini del calcolo delle U.D.E. aziendali, utilizzando lo schema di conversione ettaro/coltura/U.D.E. di cui alla tabella A.
Nel caso in cui l'imprenditore agricolo benefici di redditi aggiuntivi connessi all'attività agricola e/o complementari alla stessa, i medesimi redditi dovranno essere dimostrati attraverso la predisposizione di un bilancio agricolo aziendale per il calcolo dei redditi aggiuntivi netti provenienti dalle suddette attività il cui reddito non dovrà avere un'incidenza superiore al 50%. Al riguardo si fa riferimento agli artt. 1, 3, 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57": "Imprenditore agricolo", "Attività agrituristiche" e "Attività di vendita".
c)  Rispetto della normativa igienico-sanitaria ed ambientale
Tale requisito viene considerato assolto se l'azienda soddisfa le seguenti condizioni:
-  rispetto dei requisiti minimi in materia di "ambiente" con particolare riferimento alle norme previste dal C.d.P. ed indicate nel modello di domanda.
-  rispetto dei requisiti minimi in materia di "igiene e benessere degli animali" (in presenza di attività di allevamento dovranno essere assicurati anche i requisiti in materia di "igiene e benessere degli animali" con apposita autodichiarazione sottoscritta dal richiedente con il modello di domanda).
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in fase di istruttoria dei progetti ed anteriormente all'atto di concessione del contributo, le opportune verifiche, attraverso l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, comprovante l'osservanza di tali norme per tutte le attività zootecniche realizzate in azienda, ivi comprese quelle che non costituiscono oggetto di richiesta di aiuto.
I suddetti requisiti di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche di cui al regolamento CE n. 1783/03, dovranno essere soddisfatti all'atto dell'adozione della decisione individuale della concessione del contributo. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime, ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Nell'apposito allegato al C.d.P. sono indicate le norme minime di riferimento, quelle per le quali si chiede la predetta proroga con le relative motivazioni e la durata della proroga. Nei casi di proroga, gli agricoltori dovranno, comunque, conformarsi alle predette norme entro la fine del periodo di investimento. Nei casi in cui siano applicabili disposizioni comunitarie obbligatorie in materia di igiene o altre norme minime derivanti dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, le stesse dovranno essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale di concessione del contributo; fatte salve, anche per tali casi, le deroghe di cui sopra.
Qualora l'istanza sia presentata da un giovane imprenditore agricolo, in connessione ad una domanda di aiuto all'insediamento, la concessione del sostegno è subordinata all'insediamento (per insediamento s'intende la data di avvio dell'attività gestionale dell'azienda in qualità di capo azienda anche sotto forma di contitolarità. Tale data dovrà essere autodichiarata dal richiedente e potrà essere dimostrata anche attraverso l'apertura o variazione della partita I.V.A. con riferimento alla specifica attività). L'azienda dovrà raggiungere al massimo entro la fine dell'investimento i requisiti minimi previsti dalla presente misura; tuttavia ai fini dell'elevazione del livello di aiuto, il richiedente potrà acquisire il requisito della redditività (8 U.D.E.) entro i 3 anni dalla data di insediamento. In tal caso l'erogazione dell'elevazione dell'aiuto resta subordinata alla presentazione di apposita fideiussione.
Qualora la domanda di sostegno venga presentata da un giovane imprenditore, così come definito dal regolamento CE n. 1257/99, art. 5 e successive modificazioni, non in connessione con una domanda di aiuto all'insediamento il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente misura. Tuttavia ai fini dell'elevazione del livello di aiuto il richiedente potrà acquisire il requisito della redditività (8 U.D.E.) entro il tempo massimo di realizzazione dell'investimento. In tal caso l'aumento del tasso di aiuto previsto per i giovani imprenditori agricoli potrà essere corrisposto solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento CE n. 1257/99 e all'art. 3 del regolamento CE n. 817/04.
Art. 7
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli aiuti previsti saranno riservati agli investimenti della produzione primaria e si prefiggono di migliorare la competitività del comparto agrumicolo.
Sono pertanto ammissibili gli investimenti finalizzati:
-  alla riduzione dei costi di produzione;
-  al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  alla riconversione produttiva verso varietà che trovino sbocchi di mercato compatibilmente con quanto previsto dall'O.C.M., dal P.O.R. Sicilia 2000/2006 e dal Piano agrumicolo nazionale, senza aumento della superficie agrumetata.
Gli investimenti finalizzati alla riconversione produttiva riguarderanno i seguenti casi:
-  investimenti mediante, estirpazione e reimpianto, reinnesto in terreni idonei, su agrumeti obsoleti e/o in condizioni di marginalità economica e/o agronomica con particolare riferimento alle arance pigmentate e agli agrumi apireni.
Le estirpazioni e i reimpianti saranno ammissibili soltanto se il reimpianto sarà effettuato con cultivar di pregio e accette dal mercato, le più competitive perché in grado di allargare l'epoca di maturazione e dotate di caratteristiche che ben si prestano alla commercializzazione come frutto fresco di più alta qualità, in modo che non si tratti di mero investimento sostitutivo.
Verranno pertanto ammessi esclusivamente piante su portinnesti tolleranti al CTV laddove compatibili sia con le condizioni agronomiche che fitosanitarie.
Eventuali situazioni di deroga dovranno essere adeguatamente dimostrate dai beneficiari mediante analisi del terreno e per impianti posti a sufficiente distanza da focolai accertati dalla virosi.
Qualora la riconversione avvenga mediante la pratica del reinnesto, dovranno ricorrere le condizioni seguenti:
-  agrumeti indenni al CTV, posti a sufficiente distanza da focolai accertati della virosi.
Nei reimpianti, va escluso l'utilizzo dell'arancio amaro come portinnesto per la sua elevata sensibilità al virus della tristezza e per i noti problemi della stanchezza del terreno, nei casi di reimpianto eseguiti sulla medesima superficie. Eventuali situazioni di deroga, dovranno essere adeguatamente dimostrate dai beneficiari, da verificare mediante analisi del terreno. Qualora la riconversione avvenga mediante la pratica del reinnesto, la stessa dovrà riguardare senza alcuna limitazione varietà e/o cloni di limone, mentre per le altre specie di agrumi il reinnesto verrà consentito qualora ricorrano condizioni di agrumeti indenni dal CTV, dimostrabile con apposita certificazione e posti a sufficiente distanza da focolai accertati del virus. In ogni caso, la scelta delle varietà da utilizzare, nonché dei portinnesti, dovrà tenere conto della lista varietale allegata.
Limitazioni
Per gli aderenti alle OO.PP. limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:
-  investimenti di natura collettiva;
-  gli investimenti che interessano il segmento della commercializzazione.
Art. 8
INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

Vengono esclusi dal finanziamento gli investimenti che comportano un aumento della superficie agrumetata.
Art. 9
LIVELLI DI AIUTO

L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale, corrispondente al 40% dell'importo dell'investimento ammissibile a finanziamento, elevabile al 50% per le aziende ricadenti nelle aree svantaggiate per almeno il 50% della superficie totale, di cui alle direttive CEE nn. 268/75, 273/75 e 167/84.
Per aree svantaggiate, si intendono quelle indicate negli elenchi di cui al decreto del 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, adottati ai sensi della direttiva n. 268/75, ivi comprese eventuali successive modifiche ai sensi e con le modalità previste dal regolamento CE n. 1257/99.
Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, entro e non oltre 5 anni dalla data di insediamento, il livello dell'aiuto pubblico può raggiungere il 60% nelle aree svantaggiate conformemente a quanto previsto all'art. 7 del regolamento CE n. 1257/99, così come modificato dal regolamento CE n. 1783/03 ed il 50% nelle altre zone.
Tale elevazione può essere corrisposta solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento CE n. 1257/99 e all'art. 3 del regolamento CE n. 817/04, nonché dalla corrispondente misura 4.0.7 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Per le aziende associate, la maggiorazione del livello di aiuto (10%), previsto per i giovani imprenditori, è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno il 50 % del totale.



(*)    Decreto del 24 dicembre 2003.
(.)    Direttiva CEE n. 268/75.
Tetto di spesa massima ammissibile
Il volume massimo dell'investimento complessivo che può beneficiare degli aiuti per singolo soggetto è di:
-    500.000,00 euro per azienda singola;
-  1.500.000,00 euro per azienda associata.
Tali limiti riguardano la singola impresa beneficiaria della misura per l'intero periodo della programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Fanno cumulo eventuali altri finanziamenti già percepiti o da percepire con il P.O.R. per l'intero periodo temporale 2000/2006.
Art. 10
SPESE AMMISSIBILI

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale di cui al precedente art. 9 sulla spesa ammessa, inserita in un programma organico di intervento aziendale, comprensivo degli interventi realizzati in economia e delle spese generali. Verranno riconosciute ammissibili, le spese sostenute per la realizzazione di:
-  investimenti per la riconversione varietale: espianto, reimpianto e reinnesto mediante l'utilizzazione di materiale vivaistico e marze certificate, sia sotto l'aspetto genetico varietale, che fitosanitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
-  Investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione, ammodernamento degli impianti esistenti ed investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione,quali frangivento vivi e/o morti, fossati di scolo, drenaggi, recinzioni e stradelle poderali e finalizzati al risparmio energetico e delle risorse idriche anche attraverso lo sfruttamento sostenibile di tali risorse nonché la realizzazione di pozzi, piccoli invasi limitatamente alle esigenze idriche, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione.
Tutti gli interventi e gli acquisti dovranno essere effettuati sulla base di opere e/o lavori previsti dal prezziario regionale dell'agricoltura vigente; le spese sostenute dovranno essere supportate da regolari fatture quietanzate.
Occorre inoltre che i destinatari presentino, a giustificazione della spesa, le relative fatture quietanzate, con prova dell'avvenuto pagamento: bonifici, tratte pagate, fotocopie degli assegni con estratti/conto da cui risulti l'effettiva negoziazione, nonché la produzione da parte dei fornitori delle quietanze liberatorie dalle quali si evinca che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, ne che sui beni forniti, gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere in relazione alle fatture interessate.
In ogni caso, l'importo ammissibile degli interventi, sarà ordinariamente determinato sulla base del prezziario regionale, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezziario stesso.
Per i lavori in economia, verranno applicate le disposizioni contenute nella nota del dirigente generale n. 1820 del 17 luglio 2002, concernente la materia.
Le spese generali sono ammissibili entro un massimo del 12% dell'investimento materiale approvato per:
-  progettazione e direzione dei lavori (max 6%);
-  ricerche di mercato, studi di fattibilità atti ad individuare eventuali infezioni da CTV, effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997 (max 6%).
Nel caso di progetti che prevedono, tra l'altro, acquisti di impianti e/o attrezzature mobili,l'aliquota per spese generali ed oneri vari, comprese le competenze tecniche ammissibili ai sensi di legge è pari al 3%.
Non potranno essere ammesse a finanziamento:
-  le opere realizzate e gli acquisti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda;
-  gli investimenti in cui non sono previsti interventi di riconversione varietale;
-  le spese non conformi alle norme indicate nell'allegato al regolamento CE n. 1145/2003.
Investimenti che comportano un aumento della superficie agrumicola a livello regionale, nel rispetto dei limiti stabiliti nel documento allegato al C.d.P. 2000/2006 - Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato.
Art. 11
COMPATIBILITA' E COERENZA CON GLI ALTRI STRUMENTI NORMATIVI

Le iniziative progettuali proposte dai richiedenti dovranno essere compatibili con gli obiettivi previsti dalla nuova programmazione comunitaria e coerenti con:
-  il P.O.R. Sicilia 2000/2006 e con l'allegato "sbocchi di mercato";
-  l'O.C.M. (Organizzazione comune di mercato).
Al riguardo, ai soci delle OO.PP. verrà richiesta specifica attestazione circa la compatibilità del progetto con i programmi operativi dell'organizzazione di appartenenza.
Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 5 non aderenti alle OO.PP. nonché il progettista direttore dei lavori dovranno impegnarsi a rispettare i principi e la strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse.
Per gli associati alle precitate OO.PP. l'iniziativa progettuale dovrà essere supportata da una specifica attestazione di coerenza rilasciata dalla O.P. di appartenenza di cui al successivo art. 12.
Art. 12
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta pena l'esclusione secondo le modalità di seguito indicate:
-  in carta semplice ed in duplice copia, di cui una in originale, compilata in conformità al modello allegato al presente bando (mod. 1) e corredata dalla documentazione riportata al successivo paragrafo anch'essa in duplice copia di cui una in originale;
-  ogni domanda deve essere presentata in plico sigillato recante gli estremi anagrafici e l'indirizzo del richiedente e la dicitura Regione siciliana ispettorato provinciale dell'agricoltura di .................................................... "Piano agrumi nazionale" bando pubblico per investimenti aziendali nel comparto agrumicolo all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Nel caso di aziende con terreni ricadenti su più territori, la domanda andrà presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura su cui ricade la maggiore superficie aziendale.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre i 120 giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In alternativa, il plico può essere consegnato in busta chiusa, direttamente presso la sede dell'ispettorato provinciale di ....................... - ufficio accettazione, il quale provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
La domanda inviata a mezzo raccomandata dovrà pervenire al suddetto ufficio improrogabilmente entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale apposto sul plico, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima della pubblicazione del presente bando. Nell'ipotesi in cui la data di scadenza coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente bando e la relativa modulistica saranno disponibili anche sui siti della Regione siciliana www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente ed essere corredata di copia fotostatica di un proprio documento d'identità valido; le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritti dal richiedente, hanno valore di autocertificazione.
Documentazione
La documentazione da allegare alla domanda pena l'esclusione, dovrà essere prodotta in duplice copia, di cui una in originale o copia autentica e può essere sostituita nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.
1)  Titolo di possesso dell'azienda.
Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrato nei modi di legge.
Nei casi di affitto e/o comodato, la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere inferiore a quella del vincolo di destinazione delle opere oggetto di contributo (10 anni per gli investimenti fissi).
Nel contratto di comodato, dovrà essere prevista anche una clausola d'irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2 del codice civile, per la durata del vincolo predetto.
Nei casi di affitto e comodato, qualora non previsto dal contratto stesso, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione autenticata nei modi di legge, del proprietario che autorizza la realizzazione dell'investimento proposto.
2)  Certificati o visure catastali dell'intera azienda corredate da prospetto riepilogativo.
3)  Estratto del foglio di mappa catastale o copia autenticata dal progettista, dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi.
4)  Relazione tecnico-agronomica con descrizione analitica dell'azienda ante e post miglioramento, nonché la tipologia di intervento richiesto, la descrizione dei parametri che concorrono all'attribuzione del punteggio, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, dalla quale scaturisca la coerenza dell'iniziativa richiesta alle finalità ed agli obiettivi del piano agrumi.
5)  Corografia in scala 1:25.000, riportante la delimitazione dell'azienda o delle aziende oggetto di intervento.
6)  Planimetria generale dell'azienda ante e post miglioramento riguardante l'ubicazione delle opere da realizzare.
7)  Bilancio aziendale ante e post - miglioramento.
8)  Elaborati grafici delle opere da realizzare.
9)  Computo metrico estimativo.
10)  Certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate all'intervento o copia della richiesta al comune.
11)  Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5 della L.R. n. 13/86.
12)  Certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese, secondo le normative vigenti e con dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98.
13)  Dichiarazione del progettista direttore dei lavori che l'iniziativa progettuale è coerente con i programmi operativi delle OO.PP. per i prodotti commercializzati dalle stesse nel territorio interessato (da produrre solo per le aziende che non aderiscono alle OO.PP.)
I richiedenti soci di OO.PP. dovranno allegare una attestazione, rilasciata dalla O.P. di appartenenza sulla coerenza del progetto con il Programma operativo della stessa O.P. ed inoltre dovranno dichiarare che per le stesse opere non sono stati chiesti finanziamenti nell'ambito dei programmi operativi.
14)  Almeno n. 2 preventivi offerta di cui quello scelto vidimato dalla CC.AA. per gli acquisti non previsti dal prezziario regionale; in alternativa alla vidimazione, potrà essere dichiarato dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo ed in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo a listino depositato presso la competente CC.AA.
Relativamente ai costi da sostenere per le tipologie di opere non previste nel prezziario regionale, gli stessi dovranno essere determinati attraverso un'analisi dei prezzi redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della relativa professione.
15)  Tabella E.
Per le società: le società e gli imprenditori agricoli associati dovranno produrre inoltre:
16)  Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione.
17)  Certificato di iscrizione al registro prefettizio per le cooperative.
18)  Elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante; per le forme associate dovranno essere indicati i soci che soddisfano il requisito di adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al precedente art. 6, con l'indicazione per ciascun socio del comune, della superficie agricola condotta e dell'ordinamento produttivo.
19)  Delibera dell'organo competente della cooperativa/società che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo e che per le stesse opere non sono state, né saranno richieste altre agevolazioni.
20)  Certificazione sanitaria riguardante la profilassi di stalla (solo in presenza di attività di allevamento).
21)  Schede di autovalutazione, riportanti il punteggio totale attribuito, sulla scorta degli indicatori riportati al successivo art. 14, sottoscritte sia dal progettista direttore dei lavori che dal richiedente.
La suddetta documentazione dovrà essere allegata all'istanza pena l'esclusione.
Art. 13
PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

1)  Condizioni di ammissibilità
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno alla verifica delle condizioni di ammissibilità tramite apposita commissione di valutazione composta da almeno n. 3 funzionari e da un segretario.
Saranno ritenute ammissibili pena l'esclusione, le richieste di finanziamento:
-  pervenute entro i termini di scadenza;
- presentate con modello conforme.
Si intende per modello conforme qualunque modello equivalente (scritto o dattiloscritto) a quello allegato al presente bando;
-  complete e correttamente compilate ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione allegata alle stesse;
-  presentata dai soggetti indicati all'art. 5;
-  corredata dalla documentazione indicata all'art. 12.
Motivi di esclusione
Saranno ritenute non ammissibili le richieste di finanziamento:
-  trasmesse e/o pervenute oltre i termini di scadenza previsti dal bando;
-  non contenenti tutti gli elementi e le dichiarazioni obbligatorie e riportati nell'allegato modello;
-  prive del documento d'identità e/o la firma del richiedente;
-  prive della copia in originale della istanza;
-  prive della seconda copia della documentazione progettuale;
-  priva della documentazione tecnica sottoscritta o redatta da figure professionali non previste dal bando.
Per le richieste ritenute non ammissibili, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a comunicare agli interessati le motivazioni della non ammissibilità.
Art. 14
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E PRIORITA'

Le istanze ritenute ammissibili saranno valutate secondo gli indicatori sottoindicati per i quali è previsto il seguente punteggio e che devono essere comprovati analiticamente nel bilancio:

Criterio      Punteggio 

A) Valutazione del piano di sviluppo aziendale (punteggio massimo 5)
1)  Incremento R.N.A. (da comprovare analiticamente nel bilancio)
-  dal 25% al 50%     
-  superiore al 50%     

2)  S.A.U. aziendale oggetto della riconversione (punteggio massimo 4)
-  da 0 a 20 ha     
-  > a 20 ha     

3)  Aliquota di superficie interessata all'intervento rispetto a quella totale. Il punteggio è differenziato in base alle classi (punteggio massimo 4)
-  fino al 25%     
-  oltre il 25% fino al 50%     
-  oltre il 50% fino al 75%     
-  oltre il 75% fino al 100%     

B)  Ubicazione azienda (punteggio massimo 6)
1)  Azienda ricadente per almeno il 50% della superficie in zone svantaggiate (dir. CE n. 268/75 e successive modifiche)     
2)  Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico - parchi, riserve, SIC, Z.P.S. comprese le zone preparco e pre-riserve     

C)  Modalità di coltivazione (da comprovare con apposita documentazione) (punteggio massimo 7)
1)  Azienda totalmente biologica     
2)  Azienda parzialmente biologica o in conversione     
3)  Azienda aderente alla misura F del PSR     
4)  Produzioni IGP     

D)  Risanamento aziendale per problematiche fitosanitarie
-  Aziende per le quali sia accertata la presenza del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristezza Virus, da comprovare con adeguata documentazione probatoria. Il reimpianto dovrà essere coerente con quanto previsto dal documento "Analisi degli sbocchi di mercato" - allegato n. 1 al P.O.R. Sicilia 2000/2006     

E)  Qualità aziendale (da comprovare con apposita documentazione) (punteggio massimo 6)
1)  Azienda in possesso di certificazione relativa a sistemi di gestione di qualità e ambiente (ISO, EMAS, EUREPGAP ed altri)     
2)  Collegamento con la specifica misura 4.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, ai fini dell'introduzione dei sistemi di gestione di qualità e ambiente (ISO, EMAS, EUREPGAP ed altri)     

F)  Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 8)
1)  Giovani imprenditori agricoli per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento ai sensi della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia     
2)  Imprenditore con età inferiore a 40 anni     
3)  Giovani imprenditrici agricole per le quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento ai sensi della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia     
4)  Imprenditrice con età inferiore a 40 anni     

G)  Collegamenti con altre misure
-  Collegamento con la misura 4.06 qualora sia stata presentata istanza con il bando 2005 per il completamento della filiera     

Il punteggio di cui sopra verrà attribuito secondo le seguenti modalità:





Priorità
A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle richieste:
-  proposte da giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento;
-  che prevedono il recupero dei beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  proposte dalle donne;
-  per le aziende che praticano agricoltura biologica e che realizzano produzioni di qualità IGP certificata.
A parità delle citate priorità si terrà conto infine dell'ordine cronologico delle presentazione delle istanze.
Il punteggio minimo ai fini dell'eventuale concessione del contributo è fissato in punti 10.
Art. 15
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente bando, compatibilmente con il numero delle istanze presentate, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvederà a redigere le graduatorie regionali, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili, riportante la motivazione della non ammissibilità e l'elenco delle istanze che, pur ritenute ammissibili, non hanno raggiunto il punteggio minimo, pari a 10, per essere finanziate.
Per quanto concerne gli elenchi delle istanze non ammissibili, tale procedura assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria.
Nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione, i titolari delle istanze inserite nella graduatoria dovranno presentare la documentazione indicata all'art. 17 del presente bando.
Art. 16
TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà entro 30 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e legge regionale n. 10/91, di presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente memorie scritte, al fine di proporre il riesame della domanda di finanziamento. Se il richiedente non si avvale della facoltà sopra prevista l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo. Qualora a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi eseguiti dagli ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio, il soggetto viene escluso dalla graduatoria, lo stesso potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
Art. 17
ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Successivamente alla pubblicazione, i titolari delle istanze inseriti nella precitata graduatoria regionale, dovranno presentare agli uffici istruttori la documentazione sottoelencata, ove pertinente:
1)  concessione e/o autorizzazione comunale per le eventuali opere soggette a tali prescrizioni;
2)  autorizzazione o concessione del Genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite o invasate.
Nel caso in cui l'azienda sia servita da un Consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso;
3)  autorizzazione del Genio civile relativa alla ricerca idrica nei casi previsti;
4)  copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000;
5)  autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti;
6)  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
7)  valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nelle aree S.I.C. e Z.P.S.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente. In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta. I documenti inviati a mezzo raccomandata, dovranno pervenire al suddetto ufficio improrogabilmente entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, conseguentemente, le pratiche i cui documenti sono presentati successivamente non saranno prese in considerazione. Farà fede il timbro postale o la data di accettazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ricevente.
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso, l'erogazione dell'aiuto è subordinato all'esito delle verifiche effettuate da parte degli uffici istruttori.
L'amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria.
La domanda e la documentazione sono esenti da imposta di bollo.
Art. 18
INIZIO DEGLI INVESTIMENTI

In conformità alle disposizioni comunitarie (2000/C C28/02) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", con il presente bando si dispone che l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 19
PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E VERIFICHE

Gli ispettorati provinciali agricoltura provvederanno ad effettuare sia i controlli amministrativi che l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatisi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso visite in loco, che riguarderanno un campione non inferiore al 30% delle istanze.
In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  la verifica della documentazione comprovante l'attribuzione del punteggio;
-  la verifica della documentazione di cui agli artt. 12 e 17;
-  l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in via perentoria, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'amministrazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il mancato rispetto dei termini prescritti, comporterà l'esclusione della domanda e lo scorrimento della graduatoria.
I precitati ispettorati provinciali competenti per territorio, verificata la conformità e la corretta compilazione della domanda, l'idoneità della documentazione ed accertata, anche mediante visita in loco la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, comunicheranno ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Saranno escluse le domande non complete e/o non corredate della documentazione. Ai titolari di progetti ammissibili al finanziamento, verrà notificato il decreto di concessione del contributo nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto approvato, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi ed i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  i tempi di realizzazione delle opere e le eventuali prescrizioni, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. I beneficiari cui è stato notificato il decreto di concessione, comunicheranno ai suddetti ispettorati l'avvenuta realizzazione delle opere in progetto e le spese sostenute, entro i termini prescritti dal decreto medesimo. Gli ispettorati di cui sopra, provvederanno all'effettuazione dei controlli e delle verifiche, al fine di accertare l'esatta esecuzione delle opere previste e la loro ammissibilità alla liquidazione, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Non sono ammissibili all'aiuto le spese sostenute dai beneficiari in data antecedente alla presentazione della domanda. Durante la fase di rendicontazione, i costi sostenuti dovranno essere calcolati sulla base di giustificativi di spesa (fatture quietanzate) con riferimento, per la congruità dei costi al vigente prezziario, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Le fatture relative agli investimenti finanziati, dovranno essere regolarmente quietanzate ed, in ogni caso, conformi ai listini depositati presso la competente camera di commercio e dovranno essere dimostrate le modalità di pagamento (assegni, con dimostrazione di avvenuto pagamento) e/o bonifici bancari.
Art. 20
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Le istanze inserite nella graduatoria regionale, valutate non ammissibili al finanziamento a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli uffici istruttori, saranno escluse dalla graduatoria, che verrà fatta scorrere fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria, secondo quanto disposto dall'art. 72 del regolamento CE n. 817/2004, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.
Art. 21
VARIANTI, PROROGHE E TERMINI DI ULTIMAZIONE

Per le varianti, (intese come modifiche al progetto, successive all'emissione del provvedimento di concessione), verranno applicate le disposizioni di cui alla nota del dirigente generale del 6 novembre 2002. In ogni caso eventuali varianti che il richiedente intende apportare al progetto ammesso al finanziamento devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione pena la revoca del finanziamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare le varianti compatibilmente con le finalità del progetto iniziale, ed in conformità con il P.O.R. Sicilia 2000/2006. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti un'alterazione della stessa. Nel caso di varianti di ubicazione, le stesse saranno consentite esclusivamente se motivate e comprovate da idonea documentazione, previa autorizzazione degli uffici istruttori. Qualora la variante comporti un aumento dei costi, gli stessi restano a totale carico del soggetto richiedente. I beneficiari dell'aiuto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inoltrare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. Eventuale proroga non superiore a mesi 6 può essere autorizzata dall'amministrazione su richiesta del beneficiario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso; il che vuol dire che nella relativa richiesta dovranno essere chiaramente indicati i motivi a base della stessa.
Art. 22
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
a)  Anticipazione
I titolari di progetti ammessi potranno usufruire, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, dell'anticipazione pari al 50% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari almeno all'importo della stessa anticipazione. La stipula della predetta fideiussione dovrà avvenire con istituti di credito o società assicurative allo scopo abilitate nel rispetto della normativa vigente. La validità della stessa deve essere subordinata ai tempi di realizzazione delle opere relative all'anticipazione. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fidejussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'amministrazione. Inoltre, i soggetti destinatari dell'aiuto dovranno produrre, entro i termini di utilizzazione dell'anticipazione stabiliti nel decreto di concessione, una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti le opere realizzate e le relative spese sostenute, allegando le fatture quietanzate o altra documentazione, avente valore equivalente, giustificativa delle spese inerenti sia la quota contributiva pubblica anticipata che la corrispondente quota a carico del destinatario. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà la restituzione dell'anticipazione erogata (vedi disposizione del decreto n. 2163 del 28 maggio 2003).
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipazione all'adozione del relativo provvedimento. In caso di non accoglimento verrà data comunicazione al richiedente.
b) Stato di avanzamento: acconto fino al 50% del contributo
Ai titolari di progetti ammessi, che non hanno usufruito dell'anticipazione, potrà essere concesso, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, un acconto pari al 50% del contributo a condizione che abbiano realizzato almeno il 50% delle opere previste in progetto, purché le stesse siano funzionanti e funzionali al processo produttivo. La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
-  computo metrico estimativo e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.
c)  Stato di avanzamento: acconto fino all'80% del contributo
Ai titolari di progetti ammessi, che non hanno usufruito di alcun acconto di cui ai precedenti paragrafi a) e b), potrà essere concesso, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, un acconto pari all'80% del contributo concesso, a condizione che abbiano realizzato almeno l'80% delle opere previste in progetto, purché le stesse siano funzionanti e funzionali al processo produttivo.
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
-  computo metrico estimativo e relazione redatta dal tecnico progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.
All'anticipazione del 50% può anche sommarsi la richiesta di stato di avanzamento di cui al precedente punto b), a condizione che vengano realizzate almeno l'80% delle opere, per le quali verrà erogato un contributo del 30% sulla restante quota di contributo (pari all'80% del totale).
d)  Saldo finale
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole finale di esecuzione dei lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
-  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal provvedimento di concessione;
-  computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti e relazione tecnica del progettista;
-  copia della contabilità finale dei lavori;
-  dichiarazione del progettista, resa ai ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
-  fatture quietanzate e relativa documentazione contabile. Le fatture originali saranno annullate con l'apposizione della dicitura "P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Piano agrumicolo nazionale";
-  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento;
-  documentazione inerente nei casi di apertura del punto di vendita aziendale.
Art. 23
VINCOLI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
-  tenere la contabilità dell'azienda almeno di tipo semplificato, comprendente i libri di entrate e uscite regolarmente vidimati dalle S.O.A.T., con relativi documenti giustificativi ed elaborare un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda ed il conseguente R.L.A.;
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo; chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia al contributo;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di 10 anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, 5 anni per quelli mobili;
-  nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
-  ai sensi dell'art. 36 del regolamento CE n. 817/2004 "se, in corso di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se il trasferimento non ha luogo, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto".
Per quanto riguarda, infine, l'osservanza delle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si dispone quanto segue:
1)  investimenti materiali nelle imprese: si fa obbligo alle ditte beneficiarie del finanziamento di esporre una targa esplicativa riportante la dicitura "Progetto cofinanziato dall'Unione europea ai sensi del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.06 - Bando Piano agrumi", di modo che possa essere immediatamente individuabile l'oggetto del finanziamento. Nel caso di piantagioni tale targa dovrà essere posta in posizione tale da consentire l'individuazione del sito dell'investimento;
2)  impianti ed attrezzature: su ciascun impianto e/o attrezzatura oggetto dell'intervento finanziato dovrà essere apposta una targhetta identificativa (anche adesiva) riportante la stessa dicitura sopra indicata.
Art. 22
CONTROLLI

La Regione Sicilia si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
In materia di controlli verrà applicato il disposto degli artt. 66, 67, 68 e 69 del regolamento CE n. 817/2004 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 23
RICORSI E SANZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dall'Amministrazione competente, gli interessati possono presentare ricorso:
a)  in opposizione, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, entro 30 giorni;
b)  gerarchico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e per i provvedimenti non emessi dal dirigente generale, entro 30 giorni;
c)  giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, entro 60 giorni;
d)  straordinario al Presidente della Regione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, entro 120 giorni.
In materia di sanzioni verrà applicato il disposto degli artt. 71, 72 e 73 del regolamento CE n. 817/2004.
Art. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel P.O.R. Sicilia 2000/2006, nonché alle norme nazionali e regionali vigenti.
L'amministrazione si riserva ove necessario impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti verranno utilizzati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2005.30.1963)101*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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