REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 12 AGOSTO 2005 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Bando pubblico - Misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione" (FEAOG) - P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Art. 1
Premessa e riferimenti normativi

Il presente bando viene emanato in attuazione della misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di cui ai regolamenti comunitari n. 1260/99, n. 1257/99, come modificato dal regolamento CE n. 1783/2003, n. 445/2002 e n. 817/2004, approvato con decisione della Commissione n. 5184 del 15 dicembre 2004 e redatto in conformità al Complemento di programmazione, adottato in ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 29 giugno 2005.
Art. 2
Descrizione della misura

Le azioni previste dalla misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" sono volte alla realizzazione, all'ammodernamento e al potenziamento di impianti per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, in conformità a quanto previsto dal Complemento di programmazione e dall'allegato sbocchi di mercato.
Art. 3
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a E 30.000.000,00 (spesa pubblica).
Eventuali economie, maturate anche sulla quota territorializzata del programma operativo o eventuali rinunce andranno recuperate e riallocate, a scorrimento, sulla graduatoria.
Art. 4
Area territoriale di attuazione

Gli investimenti interessati dalla misura 4.09 riguardano l'intero territorio della Regione siciliana. La misura è soggetta a territorializzazione nell'ambito dei Progetti integrati territoriali (P.I.T.), ai quali è riservata la quota finanziaria relativa agli importi per singolo P.I.T., per un totale di E 25.047.402,00, che comprende la riserva di cui alla tabella A), colonna totale risorse "P.I.T." allegata alla sezione "Progetti integrati territoriali" del C.d.P., per complessivi E 29.805.409,00, detratta la somma di E 4.758.007,00, relativa agli investimenti previsti nel bando precedente come di seguito indicato:
-  P.I.T. n. 19 E 3.105.345,00;
-  P.I.T. n. 23 E 1.652.662,00.
In allegato al presente bando (allegato 11), sono riportati i criteri aggiuntivi dei vari P.I.T., ove previsti.
Inoltre così come indicato nella tabella risorse finanziarie per la progettazione integrata del C.d.P. una quota finanziaria pari ad E 3.269.371,00, sarà destinata agli interventi dei P.I.R.:
-  P.I.R. rete ecologica E 1.220.000,00, P.I.R. nel territorio dei comuni del sistema integrato ad alta naturalità dei Monti Iblei, così come deciso nella riunione dell'autorità di coordinamento P.I.R. R.E.S. in data 28 aprile 2005 e riportati nell'accluso allegato tecnico D.T.A. n. 35517 dell'8 giugno 2005 (allegato 9) in cui sono riportate anche le priorità di valutazione dell'intervento;
-  P.I.R. reti sviluppo locale - Azione C - Progetti integrati di operazioni strategiche (P.I.O.S.) E 2.049.371,00, nell'allegato 10 al presente bando sono riportati i criteri aggiuntivi ed i relativi livelli di pertinenza.
Art. 5
Soggetti destinatari dell'intervento

I soggetti destinatari dell'intervento sono: cooperative di produttori/produttrici agricoli o loro consorzi, associazioni riconosciute di produttori/produttrici agricoli, produttori/produttrici agricoli singoli o associati, società di capitali, imprenditori/imprenditrici singoli o associati.
Art. 6
Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammissibili al sostegno sono quelli indicati nella scheda di misura del Complemento di programmazione e dai regolamenti n. 1257/99 e n. 1750/99 e successive modifiche e integrazioni, con le limitazioni di cui all'allegato al Complemento di programmazione "sbocchi di mercato", e precisamente:
a)  costruzione, ampliamento, potenziamento e ammodernamento di centri di condizionamento e/o di lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
b)  acquisizione di impianti esistenti destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;
c)  acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi programmi informatici.
Gli investimenti devono rientrare nell'ambito di un programma organico e funzionale riferito ad una singola unità produttiva, da sola sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati, nel rispetto di quanto previsto nel presente bando.
Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata all'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di propria autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
In ogni caso gli investimenti devono:
1)  riguardare i prodotti di provenienza comunitaria, di cui all'allegato 1 del trattato, esclusi i prodotti della pesca;
2)  riguardare di norma un solo settore del P.O.R. della Regione Sicilia; sono ammessi tuttavia progetti che riguardano più settori; in questa ipotesi il progetto dovrà essere corredato di elaborati organici da cui emerga una interconnessione dei settori interessati all'iniziativa;
3)  concorrere al miglioramento della situazione dei settori interessati e pertanto garantire una partecipazione adeguata dei produttori di base ai vantaggi economici che da essi derivano;
4)  essere realizzabili sotto l'aspetto economico e finanziario (fattibilità), tenuto anche conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
5)  rispettare le seguenti limitazioni settoriali:
Settore carne e altri prodotti degli allevamenti (bovini, suini, ovi-caprini e avicoli)
Gli interventi saranno finalizzati all'adeguamento e/o all'ammodernamento di centri di macellazione e confezionamento esistenti, nonché dei relativi impianti, per la commercializzazione di prodotti a marchio D.O.P., I.G.P., A.S., di prodotti di pregio e di prodotti innovativi.
Saranno inoltre finanziati investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni; ad adeguare gli impianti ai sistemi di gestione qualità e di gestione ambientale (ISO 9000 e ISO 14000 o EMAS); ad aumentare la capacità di conservazione della carne; a trattare gli scarti di macellazione. Le suddette finalità potranno essere perseguite anche con la realizzazione di nuovi impianti.
In ogni caso non si prevede l'aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale.
Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità, la cui dismissione deve essere comprovata da adeguata documentazione (ad esempio: atto deliberativo dell'ente pubblico, se trattasi di una struttura pubblica, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante nel caso di struttura privata).
Per quanto riguarda le uova, sono previsti investimenti per la trasformazione industriale finalizzata alla loro utilizzazione nel settore dolciario ed alimentare in genere, che non comportino un aumento di capacità di trasformazione.
Non si prevede l'aumento della capacità complessiva di trasformazione.
Settore florovivaistico
Gli interventi saranno indirizzati alla realizzazione di nuovi centri per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti o all'ammodernamento e/o potenziamento di quelli esistenti, al fine di favorire la concentrazione dell'offerta da parte dei produttori di base e conseguentemente la commercializzazione dei prodotti stessi.
Saranno inoltre finanziati investimenti volti alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti, a condizione che le suddette strutture siano gestite da società miste costituite da produttori e da commercianti.
Settore lattiero-caseario
a)  Comparto latte ovi-caprino e bufalino: per il comparto ovi-caprino gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti e/o all'ammodernamento di quelli esistenti, per la produzione di ricotta e formaggi di pregio; mentre per il comparto bufalino gli interventi riguarderanno prodotti trasformati freschi. L'aumento massimo complessivo della capacità di trasformazione, a livello regionale, sarà consentito fino a 3.000 tonnellate di prodotto (latte) nel periodo di programmazione, a cui va sottratta la capacità assorbita dagli interventi già finanziati.
b)  Comparto latte bovino: gli interventi saranno finalizzati all'ammodernamento di impianti esistenti per la lavorazione del latte, senza aumento della capacità lavorativa a livello aziendale.
Saranno finanziati, inoltre, investimenti per l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti di latte pastorizzato, latte fermentato, prodotti freschi, formaggi e prodotti innovativi, purché si tratti di prodotti di qualità e/o biologici che non comportino un aumento complessivo della capacità di trasformazione. In ogni caso gli investimenti per il comparto bovino non possono comportare una capacità lavorativa superiore alla quota legalmente detenuta conformemente al sistema delle quote comunitarie.
Non saranno finanziati gli investimenti riguardanti il burro, il butteroil, il siero in polvere, il latte in polvere, il lattosio, la caseina e i caseinati.
Non saranno finanziati investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva a livello regionale di quei prodotti che sono oggetto di aiuti comunitari allo stoccaggio.
Settore olio d'oliva
Gli interventi saranno rivolti alla realizzazione di impianti per lo stoccaggio, la lavorazione e l'imbottigliamento di olio d'oliva, nonché all'ammodernamento e/o al potenziamento di impianti esistenti.
Potranno essere prese in considerazione iniziative che, in aggiunta, prevedano anche la realizzazione di impianti di trasformazione delle olive in olio, sempre che trattasi di sostituzione di impianti esistenti obsoleti, dei quali venga comprovata la contestuale cessazione dell'attività, senza aumento della capacità molitoria a livello regionale.
L'aumento della capacità giornaliera dei singoli impianti potrà essere prevista soltanto per gli interventi finalizzati all'ottenimento di prodotti di qualità (biologico, D.O.P., I.G.P.), sempre che siano sostenibili economicamente, nei limiti delle produzioni a premio.
Sono esclusi gli interventi riguardanti i prodotti che non rientrano nelle categorie "olio extra vergine d'oliva" e "olio vergine d'oliva".
Settore ortofrutta
Gli interventi saranno indirizzati alla realizzazione di nuovi impianti e/o all'ammodernamento e/o potenziamento di impianti esistenti, destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli allo stato fresco, con un aumento della capacità di lavorazione complessiva fino a 200.000 tonnellate così suddivise:
-  filiera orticola: 100.000 tonnellate;
-  filiera agrumicola: 30.000 tonnellate (25.000 arance, 4.000 limoni, 1.000 mandarini);
-  filiera frutticola: 70.000 tonnellate.
Detti aumenti di capacita sono riferiti al periodo della programmazione, e pertanto alle quantità indicate va sottratta la capacità assorbita dagli interventi finanziati o in corso di finanziamento.
Per quanto riguarda i prodotti trasformati, gli interventi saranno indirizzati alla trasformazione di prodotti orticoli diversi (sottoli, sottaceti, caponata di melanzane, patè di carciofi/olive, pomodori secchi, capperi sottosale, succhi di carote etc.)
Nel settore della frutta i comparti interessati sono: ficodindia, cachi, ciliegio, susino, nespolo, albicocco, pesco, uva da tavola, mandorlo, pistacchio, noce, nocciolo e pero, senza aumento di capacità di trasformazione per pesche e pero. Per la frutta tropicale e subtropicale i comparti interessati sono mango, avocado, litchi, anona, papaia e kiwi.
Gli interventi riguarderanno: ammodernamento tecnologico; adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità; investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare le capacità di trasformazione anche con la realizzazione di nuovi impianti, per i prodotti innovativi e per i quali esistono gli sbocchi di mercato.
Non saranno finanziati: investimenti che comportano un aumento della capacità di trasformazione a livello regionale per il pomodoro da industria; investimenti per la produzione di zucchero, fecola e prodotti derivati.
Per il pomodoro da industria, in ogni caso, eventuali investimenti saranno effettuati nell'ambito delle quote attribuite.
Non saranno finanziati investimenti relativi alla produzione di succhi di frutta e di frutta sciroppata, fatta eccezione per i succhi per i quali gli sbocchi di mercato indicano un trend in forte crescita, quali succo d'uva, di pere, di mele, miscugli di agrumi e mix di frutta.
Sono esclusi in ogni caso gli investimenti che comportino un aumento di capacità di trasformazione per pesche, pere. Per la trasformazione degli agrumi sono esclusi investimenti che comportino aumento di capacità di trasformazione,ad eccezione dei seguenti interventi:
-  la produzione di succo fresco di arance pigmentate, con un aumento complessivo della capacità di trasformazione fino a 300.000 quintali (durante il periodo della programmazione) di prodotto fresco;
-  la produzione di succo fresco ed essenze di limone, con un aumento complessivo della capacità di trasformazione fino a 200.000, quintali (durante il periodo della programmazione) di prodotto fresco;
-  la produzione di succo fresco ed essenze di mandarino, con un aumento complessivo della capacità di trasformazione fino a 100.000 quintali (durante il periodo della programmazione) di prodotto fresco;
-  la produzione di canditi e marmellate per un aumento di capacità fino a 30.000 quintali di prodotto fresco.
Le suddette capacità sono previste durante tutto il periodo di programmazione e dovranno pertanto tenere conto della capacità assorbita dagli interventi finanziati o in corso di finanziamento.
Gli investimenti saranno realizzati nel rispetto dei limiti a premio stabiliti annualmente a livello comunitario.
Eccezioni di cui all'art. 37 del regolamento CE n. 1257/99, come modificato dal regolamento CE n. 1783/2003. Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, si intende operare una eccezione per consentire nell'ambito della presente misura il finanziamento degli investimenti per la commercializzazione per il comparto ortofrutticolo ai soggetti non aderenti alle organizzazioni dei produttori, fermo restando il rispetto delle finalità previste dalla O.C.M. medesima. Tale eccezione trova motivazione nella domanda di ammodernamento tecnico e tecnologico e di riorientamento del segmento commerciale in funzione delle richieste di mercato, per far fronte alla quale le risorse finanziarie messe a disposizione dall'O.C.M. sono insufficienti. Nella passata programmazione 1994/99 sono stati, infatti, operati investimenti per circa 110 miliardi di lire, mentre sono rimaste inevase iniziative per un importo complessivo di circa 100 miliardi.
D'altra parte poiché le agevolazioni previste dall'O.C.M. sono più vantaggiose, gli operatori sono comunque più propensi ad un intervento tramite tali organizzazioni. E ciò anche in considerazione del fatto che la presente misura del P.O.R. prevede l'accesso ai finanziamento soltanto a coloro che abbiano superato le apposite procedure di selezione.
Con le risorse recate dall'O.C.M. ortofrutta potrebbero trovare finanziamento soltanto gli investimenti per la realizzazione e l'eventuale ammodernamento delle strutture di commercializzazione delle OO.PP. relative alla piattaforme commerciali, ai centri di raccolta, agli automezzi in atmosfera controllata, nonché impianti di lavorazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione e quant'altro previsto nei programmi da approvare e consentito dall'O.C.M. Con esclusione degli interventi nel segmento della produzione già previsti nella misura 4.06. La Regione garantirà la coerenza degli investimenti finanziati alle imprese con i programmi predisposti dalle OO.PP. A tal fine assicurerà una puntuale azione di monitoraggio dell'azione affinché non vi sia sovrapposizione di interventi.
Per effetto, pertanto, della eccezione di cui all'art. 37 del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la coerenza con i programmi operativi delle OO.PP., potranno essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento con il P.O.R., gli interventi proposti da soggetti non aderenti alle OO.PP.
L'azione di monitoraggio riguarda:
-  esclusione dagli interventi con i finanziamenti del P.O.R. delle seguenti azioni: piattaforme commerciali; centri di raccolta; automezzi a temperatura controllata;
-  esclusione dagli interventi con i finanziamenti P.O.R. delle casse di raccolta tipo campagna e dei contenitori di grandi dimensioni per stoccaggio a trasporto prodotti (bins);
-  esclusione, dagli interventi con i finanziamenti del P.O.R., di impianti di nuova costruzione destinati alla lavorazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti, di limitata potenzialità lavorativa, presentati da aziende agricole singole;
-  acquisizione di dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente e di un tecnico abilitato da cui emerge la coerenza dell'intervento con i programmi operativi delle OO.PP., con riferimento al territorio interessato all'iniziativa, e che non aderisca ad alcuna organizzazione di produttori;
-  acquisizione di attestazione dell'ufficio interessato all'approvazione dei programmi delle OO.PP. sulla coerenza dell'intervento con i programmi operativi stessi.
Settore vitivinicolo
Gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione, all'ammodernamento e al potenziamento degli impianti senza aumento di capacità di trasformazione a livello regionale, destinati all'ottenimento di prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale conformemente all'art. 24 ter del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni; verrà assegnata priorità alle iniziative che prevedono anche il confezionamento e la commercializzazione del prodotto finito.
Le iniziative che prevedono aumento di capacità di trasformazione delle uve in vino devono prevedere il confezionamento di tutto il prodotto trasformato e potranno essere ammesse soltanto nei limiti della capacità non utilizzata, con gli investimenti finanziati o in corso di finanziamento, sulla quota di Hl.42.500 messa a concorso con il bando precedente.
L'aumento di capacità di trasformazione, in caso di potenziamento di impianto esistenti, è in ogni caso limitato a 10.000 Hl. per singola iniziativa. In caso di nuove realizzazioni, i singoli investimenti debbono prevedere una capacità minima di 5.000 Hl. Fino ad un massimo di 10.000 Hl.
Nel settore degli alcoli potranno essere finanziati investimenti per ottenere grappe da vinacce fresche in zone DOC per la realizzazione di impianti di limitata capacità lavorativa.
Settore cereali
Gli interventi saranno finalizzati al miglioramento della qualità delle filiere del grano duro con l'allestimento di sistemi di qualità certificabili, per lo stoccaggio differenziato del prodotto ed il miglioramento delle condizioni sanitarie, senza incremento della capacità di conservazione e trasformazione su base regionale, ad eccezione di prodotti di qualità e/o biologici.
Possono essere ammessi investimenti relativi all'industria molitoria, limitatamente all'ammodernamento degli impianti esistenti, finalizzati al controllo della qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto, all'applicazione di nuove tecnologie, senza aumento della capacità di macinazione e immagazzinamento esistente.
La possibilità di realizzare nuovi impianti può derivare soltanto dalla necessità di trasferire l'impianto per comprovate necessità ambientali e senza aumento della capacità di macinazione e immagazzinamento esistente.
L'aumento di capacità molitoria, anche con la realizzazione di nuovi impianti, può essere previsto soltanto per investimenti rivolti alla trasformazione, differenziazione e valorizzazione delle produzioni biologiche che prevedano la partecipazione dei produttori agricoli di base in un contesto di filiera. Per tali interventi si prevede un aumento di capacità molitoria a livello regionale di 30.000 tonnellate di produzione da lavorare.
Saranno consentiti investimenti riguardanti le produzioni di pane di grano duro e prodotti da forno, purché realizzati da organismi associativi di produttori, in un'ottica di verticalizzazione della filiera, se pure non inseriti nell'allegato 1 di cui allprevisto dall'art. 32 del trattato.
Per quanto riguarda i cereali per l'alimentazione degli animali possono essere presi in considerazione investimenti che prevedono l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti senza aumento di capacità di lavorazione su base regionale. La realizzazione di nuovi impianti, o il potenziamento di quelli esistenti, potrà essere presa in considerazione per le iniziative che impiegano, nel processo produttivo, prodotti biologici.
Non saranno finanziati gli investimenti riguardanti la produzione di amido, le malterie, semole, semolini e prodotti derivati.
Settore sementi
Gli investimenti saranno finalizzati all'ammodernamento ed adeguamento tecnologico, al miglioramento delle condizioni sanitarie, allo stoccaggio differenziato del prodotto, all'allestimento di sistemi di qualità certificabili, realizzati su impianti esistenti senza aumento di capacità.
Il potenziamento o la realizzazione di nuovi impianti potrà essere preso in considerazione soltanto per investimenti che prevedono la lavorazione di prodotto biologico.
Settore miele
Gli interventi saranno finalizzati all'ammodernamento e/o al potenziamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti.
Si prevede la possibilità di aumentare la capacità complessiva di lavorazione e commercializzazione per circa 2000 q.li di prodotto.
Settore oliva da mensa
Gli investimenti riguarderanno l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione, la realizzazione e/o l'adeguamento di piattaforme logistiche; l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente (norme ISO 9000 e ISO 14001).
E' previsto l'aumento della capacità di lavorazione delle diverse tipologie di olive da mensa fino ad una potenzialità lavorativa di q.li 100.000 (durante il periodo della programmazione), a cui va sottratta la capacità assorbita dagli investimenti finanziati o in corso di finanziamento, mediante la realizzazione di nuovi impianti o potenziamento di impianti esistenti.
Potranno essere finanziati esclusivamente investimenti nei limiti delle produzioni a premio.
Settore leguminose per alimentazione umana
Gli investimenti riguarderanno l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e di gestione ambientale (ISO 14000); la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione, anche con la realizzazione di nuovi impianti, per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote.
Settore carrubbo
Gli investimenti riguarderanno l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e di gestione ambientale (ISO 14000); la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote.
E' previsto l'aumento della capacità di trasformazione, anche con la realizzazione di nuovi impianti.
Settore manna
Gli investimenti riguarderanno l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e di gestione ambientale (ISO 14000); la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote.
E' previsto l'aumento della capacità di trasformazione, anche con la realizzazione di nuovi impianti.
Settore piante officinali
Gli investimenti riguarderanno l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e di gestione ambientale (ISO 14000); la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote.
E' previsto l'aumento della capacità di lavorazione e stoccaggio, anche con la realizzazione di nuovi impianti.
Per tutti i settori può essere prevista, con le limitazioni specifiche di ciascun settore, l'acquisizione di impianti esistenti conformemente a quanto previsto dalla norma n. 6 contenuta nell'allegato al regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
La richiesta di finanziamento potrà riguardare investimenti in più settori. In questa ipotesi il progetto dovrà essere corredato di elaborati organici da cui emerga una interconnessione dei settori interessati all'iniziativa.
Art. 7
Requisiti di ammissibilità

Le imprese beneficiarie, come previsto dall'art. 26 del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità al presente bando:
1)  redditività;
2)  rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, e benessere degli animali.
1)  Redditività
Per rispettare questo requisito l'impresa partecipante al bando deve dimostrare la propria redditività mediante apposito elaborato a firma di un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri, redatto sulla base dei bilanci aziendali, con i dati riferiti all'attività precedente la richiesta d'intervento, come di seguito specificato.
Ai soli fini della valutazione dell'investimento proposto, saranno anche considerate le previsioni di bilancio successive fino all'entrata in regime dell'iniziativa.
I dati, desunti dai bilanci aziendali, riguarderanno in particolare:
1.a)  Valutazione degli indici finanziari dell'ultimo anno
In conformità a quanto previsto dal decreto n. 436 del 25 marzo 1993, di attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 32/91, che fissa:
-  il rapporto tra mezzi propri più indebitamento a medio e lungo termine, e le attività immobilizzate nette: uguale o superiore a 1;
-  indebitamento a breve: non superiore al 30% dei ricavi netti;
-  capacità di autofinanziamento delle esposizioni debitorie: non inferiore al 10% dell'ammontare dei debiti, a breve-medio e lungo termine verso il sistema bancario.
Almeno due dei suddetti indici devono essere rispettati.
1.b)  Valutazione degli indici economici dell'ultimo triennio
ROE  -  tasso di rendimento del capitale proprio, che indica la redditività del capitale investito nell'azienda: ROE = RE (reddito di esercizio) / CP (capitale proprio);
ROI  -  tasso di rendimento del capitale investito, che indica il rapporto tra reddito operativo lordo e l'insieme del capitale investito: ROI = RO (reddito operativo lordo) / TI (totale capitale investito);
ROS  -  tasso di rendimento lordo delle vendite che indica il rapporto tra il reddito operativo lordo e i ricavi netti della vendita: ROS = RO (reddito operativo lordo) / RV (ricavi netti di vendita).
Ritenuto che la valutazione della redditività ex ante prevista dall'articolo 26, comma 1, del regolamento (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, mira sostanzialmente ad accertare se l'impresa è adeguatamente strutturata per l'attuazione dell'intervento programmato, gli indici economici di cui sopra potranno essere così individuati:
1.b.1)  Imprese tenute a redigere il bilancio
Per le imprese che sono nelle condizioni di presentare i bilanci degli ultimi 3 anni, gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per almeno 2 anni; per le aziende che sono nelle condizioni di presentare i bilanci degli ultimi 2 anni, gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per almeno 1 anno; per le aziende che sono nelle condizioni di presentare il bilancio dell'ultimo anno, gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per l'anno di riferimento.
L'indice ROS dovrà risultare positivo relativamente al bilancio di ciascun anno.
In considerazione del fatto che il settore agricolo è condizionato da fattori di rischio non immediatamente prevedibili (quali fattori ambientali, deperibilità del prodotto etc.), potrà essere accettato un ROS negativo per un solo anno, previa puntuale giustificazione da parte dell'impresa.
Scostamenti in meno dai suddetti indici di riferimento economici e finanziari dovranno essere puntualmente ed esaurientemente giustificati ai fini della valutazione del requisito della redditività.
In tale eventualità, dovuta in ogni caso a motivi eccezionali e contingenti da comprovare e documentare adeguatamente, il rispetto degli indici economici e finanziari deve essere dimostrato con riferimento ad ipotesi di bilancio che non tengono conto di tali effetti negativi.
In particolare, nel caso di organismi associativi di produttori agricoli per i quali l'obiettivo non è quello di privilegiare la remunerazione del capitale sociale, ma al contrario è quello di remunerare il socio per il prodotto conferito, potrà essere opportuno modificare lo spread tra il prezzo pagato al produttore e quello di mercato, al fine di giustificare l'eventuale scostamento in meno degli indici economici e finanziari.
1.b.2)  Imprese non tenute a redigere il bilancio
Per le imprese che non hanno l'obbligo di redigere la contabilità generale ed il bilancio, gli indici, come sopra riportati, saranno ricavati con riferimento ad ipotesi di bilancio sostenute da dichiarazioni di responsabilità rilasciate dagli operatori interessati e supportate da idonea documentazione fiscale e finanziaria.
1.b.3)  Imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione, la redditività dovrà essere dimostrata attraverso il business-plan del progetto che deve contenere una dettagliata analisi economica e finanziaria.
Il requisito della redditività, dimostrato attraverso la documentazione indicata nell'allegato 2 al presente bando, deve essere attestato da un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri, con dichiarazione conforme all'allegato 12 del presente bando.
2)  Rispetto dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, la ditta richiedente deve produrre la documentazione rilasciata dagli uffici competenti (comuni, A.S.L., Assessorato territorio e ambiente e altri), da cui emerga il rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
In particolare verrà chiesto nei casi previsti: autorizzazione allo scarico acque reflue; autorizzazione smaltimento rifiuti solidi; autorizzazione emissione in atmosfera; documentazione circa il rispetto dei requisiti di cui al D.P.R. n. 203/98 e al decreto legislativo n. 372/99 (qualità dell'aria ed emissione in atmosfera) e del decreto legislativo n. 22/97 e della legge n. 426/98 (gestione dei rifiuti). Dette norme discendono dalle direttive CE n. 91/156 e n. 94/62.
In caso di presenza di animali, deve essere comprovato il rispetto delle normative comunitarie e nazionali, tramite acquisizione delle relative certificazioni rilasciate dagli uffici competenti.
Il rispetto dei suddetti requisiti, che la ditta deve possedere alla data di presentazione della domanda nel caso di interventi su impianti esistenti o di cambio di ubicazione, e che sarà verificato in ogni caso in sede di istruttoria, deve essere autocertificato come indicato nello schema di domanda.
3)  Inoltre per potere accedere al finanziamento le imprese:
3.1)  non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure; non devono trovarsi in difficoltà finanziaria ai sensi della regolamentazione comunitaria;
3.2)  devono essere in regola con le normative sulla sicurezza e igiene del lavoro (legge n. 626/94) e sui contratti di lavoro;
3.3)  devono disporre di contratti e/o accordi con i produttori singoli ed associati per le materie prime e per i prodotti semilavorati (per i soggetti diversi dagli organismi associativi di produttori), per una quota pari almeno al 30% del prodotto da lavorare; la potenzialità dell'impianto da finanziare deve essere rapportata alla disponibilità di materia prima;
3.4)  devono detenere in proprietà l'area edificabile oggetto dell'insediamento produttivo o l'immobile da potenziare o ammodernare; in subordine viene ritenuto sufficiente, all'atto della presentazione della domanda di contributo, il preliminare di compravendita registrato; il consequenziale atto di compravendita dovrà essere in ogni caso prodotto prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
I titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti registrati di durata compatibile con il rispetto del vincolo decennale di destinazione, potranno essere presi in considerazione soltanto nel caso di investimenti che prevedano l'acquisto di macchinari ed attrezzature.
Nel caso di insediamenti produttivi di proprietà demaniale potranno essere presi in considerazione anche interventi strutturali.
Nel caso di acquisizione di impianti esistenti dovrà essere prodotto preliminare di compravendita registrato all'ufficio del registro;
3.5)  devono commisurare l'entità dell'investimento alla disponibilità di mezzi propri, intesa come patrimonio netto (art. 2424 del codice civile); per le imprese non tenute a redigere il bilancio si farà riferimento alla "riclassificazione di bilancio". Il valore minimo per l'ammissibilità è fissato al livello non inferiore al 15% dell'investimento proposto per la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di organismi associativi di produttori agricoli, può essere presa in considerazione una soglia minima del 10%. La rispondenza a tale condizione, che può essere autocertificata in sede di presentazione della domanda, dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione in sede di istruttoria. Nel caso in cui si dimostri di superare la soglia del 20%, tale parametro sarà oggetto di attribuzione di punteggio secondo quanto riportato nella griglia di valutazione di cui al paragrafo 11 del presente bando. Le aziende possono impegnarsi a deliberare e sottoscrivere l'aumento di capitale necessario per il raggiungimento del patrimonio netto minimo, prima della presentazione della richiesta di finanziamento, rinviando l'effettuazione dell'aumento di capitale entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione, la cui validità sarà comunque subordinata a tale adempimento. In tal caso, in sede di istruttoria, dovrà essere presentata la documentazione dalla quale si evinca la volontà ad eseguire l'aumento di capitale, qualora la richiesta di finanziamento avanzata venga accolta. In questa ultima eventualità non sarà in ogni caso assegnato il punteggio di cui al criterio A8;
3.6)  in ogni caso non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione al presente bando riferite ad investimenti per i quali la data di inizio lavori è antecedente a quella di presentazione della suddetta domanda.
Art. 8
Limite d'investimento e livello di aiuto

L'importo di ciascun investimento per il quale si chiede il contributo dovrà essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE.
Il contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 9
Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono essere conformi alle norme indicate nell'allegato al regolamento CE n. 1685/2000, così come modificato dal regolamento CE n. 448/2004, in quanto compatibili con i regolamenti CE n. 1257/99 e successive modifiche.
Le spese ammissibili a finanziamento saranno determinate con riferimento al prezzario regionale dei lavori pubblici vigente all'atto di presentazione della richiesta e, per le voci non previste, con puntuali analisi dei prezzi. Per i macchinari e le attrezzature, nonché per gli impianti tecnologici ed opere edili speciali non riportate a prezzario, devono essere prodotti preventivi di scelta e relativi preventivi di confronto. I preventivi di scelta devono essere vistati dalla Camera di commercio competente; per le Camere di commercio siciliane il visto dovrà essere apposto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 83/80. In alternativa alla vidimazione potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), la conformità dei prezzi del preventivo ai listini depositati presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con specifico riferimento al periodo di validità; dalla dichiarazione deve risultare che i prezzi sono quelli ufficialmente adottati dal fabbricante o dal venditore.
E' consentito l'adeguamento dei prezzi unitari del preventivo di spesa in caso di pubblicazione di un nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Detto eventuale aggiornamento, a richiesta del beneficiario, deve avvenire prima dell'emanazione del provvedimento di concessione.
Le spese ammissibili riguardano:
-  la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento e l'ammodernamento di centri di condizionamento e/o di lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;
-  l'acquisizione di impianti esistenti destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 1685\ 2000, n. 448/2004 e successive modifiche; in ogni caso l'acquisizione, strettamente funzionale all'investimento, deve essere prevista come quota parte, non superiore al 30%, dell'investimento complessivo;
-  l'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici e le relative licenze d'uso;
-  le spese di locazione finanziaria (leasing), nel caso in cui il contratto preveda una clausola di riacquisto che il beneficiario deve impegnarsi ad esercitare prima del saldo finale del bene oggetto di locazione, pena la restituzione del contributo eventualmente già erogato. L'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene, con l'esclusione degli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
-  le spese di trasporto e montaggio dei macchinari, da dimostrare in sede di accertamento con adeguati documenti giustificativi. Dette spese non potranno in ogni caso essere superiori alle seguenti percentuali calcolate sull'importo dei macchinari al netto d'IVA:
a)  spese di montaggio: massimo 3%;
b)  spese di trasporto:
-  1% se la ditta fornitrice ha sede nella stessa provincia dove è ubicato l'intervento;
-  2% se la ditta fornitrice non ha sede nella stessa provincia dove è ubicato l'intervento, ma sempre nell'ambito della Regione siciliana;
-  3% se la ditta fornitrice non ha sede nella Regione siciliana:
-  3% per gli interventi nelle isole minori;
-  le spese generali, nella misura massima del 10% nell'ambito delle spese di cui all'art. 21 del regolamento CE n. 1750/99. In particolare per quanto riguarda le spese per progettazione, direzione dei lavori, elaborati finanziari ed economici, le stesse saranno ammesse, nel rispetto delle competenze delle relative categorie professionali, con le seguenti aliquote:
a)  fino ad un massimo del 5 e 7% per la progettazione, direzione lavori, predisposizione elaborati economici e finanziari, ecc., rispettivamente di macchinari/attrezzature e di opere edili ed assimilabili, se trattasi di professionisti laureati;
b)  fino ad un massimo del 4 e 5% per la progettazione, direzione lavori, predisposizione elaborati economici e finanziari, ecc., rispettivamente di macchinari/attrezzature e di opere edili ed assimilabili, se trattasi di professionisti diplomati.
In aggiunta potranno essere prese in considerazione, in misura non superiore al 3% dell'investimento, le spese sostenute dal soggetto richiedente limitatamente alle spese immateriali, concernenti onorari notarili e spese di assistenza legale finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, e studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.
Sono ammesse a contributo le spese effettuate e gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda, qualora ammissibili.
Sono esclusi dal finanziamento:
-  acquisto di impianti per la cui realizzazione sono stati concessi finanziamenti pubblici nell'ultimo decennio, calcolato dalla data di erogazione dell'aiuto;
-  l'acquisto del terreno;
-  gli investimenti a livello di commercio al dettaglio;
-  la commercializzazione e la trasformazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
In particolare non sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di interventi:
-  investimenti volti esclusivamente al recupero dei sottoprodotti e lo smaltimento dei rifiuti di provenienza agroindustriale, tranne nel caso che derivino direttamente dall'attività dell'impresa di trasformazione e commercializzazione titolare della domanda;
-  gli investimenti relativi alle abitazioni destinate al personale di custodia dello stabilimento, quando l'importo previsto superi E 61.974,80;
-  l'acquisto di veicoli, tranne che non si tratti di veicoli specializzati ed omologati esclusivamente per il trasporto delle materie prime dalle aziende di produzione allo stabilimento di prima trasformazione e purché tale spesa non incida sulla spesa ammessa totale in percentuale superiore al 20%;
-  acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
-  demolizione di opere e manufatti esistenti;
-   opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto, ad eccezione di quelle per garantire il rispetto delle norme di sicurezza;
-  sale di conferenza e di esposizione dei prodotti (show room);
-  arredi di ufficio;
-  acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, ecc. anche se ammortizzabili;
-  acquisto di attrezzature normalmente ammortizzabili in un anno;
-  investimenti immateriali, diversi da brevetti e licenze, ecc., come prima specificato;
-  indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
-  manutenzione di attrezzature e di macchinari;
-  acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
-  lavori di abbellimento (allestimento giardini, spazi verdi).
Art. 10
Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando, pena l'esclusione, devono essere presentate redatte secondo le modalità di seguito indicate:
su sopporto informatico in CD ROM non riscrivibile, firmato con pennarello indelebile dal titolare dell'istanza, scaricando l'apposito software pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'indirizzo: http://www.regione. sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/bandi.htm.
Allo stesso indirizzo verrà pubblicato un manuale a beneficio dell'utente per la compilazione informatica dell'istanza. Il software produrrà la copia della domanda che dovrà essere redatta e sottoscritta in carta semplice e duplice copia.
La suddetta domanda, corredata di tutta la documentazione di cui all'allegato 2 del presente bando, se pertinente e necessaria, dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata.
Il plico, contenente la domanda, tutta la documentazione ed il supporto informatico (CD-ROM), deve riportare in indirizzo all'esterno la seguente dicitura:
Per i settori lattiero caseario, carne, carni avicole e miele: "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana, dipartimento regionale interventi strutturali - servizio 6° - unità operativa n. 33 - Partecipazione bando 2005 - P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.0.9. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione, viale Regione Siciliana n. 2675 (angolo via Leonardo da Vinci) - 90145 Palermo".
Per i restanti settori (florovivaistico, olio d'oliva, ortofrutta, vitivinicolo, cereali, sementi, olive da mensa, leguminose per alimentazione umana, carrubbo, manna, piante officinali): Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana, dipartimento regionale interventi strutturali - Servizio 5° - unità operativa n. 27 - Partecipazione bando 2005 - P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.0.9. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione, viale Regione Siciliana n. 2675 (angolo via Leonardo da Vinci) - 90145 Palermo.
Le domande dovranno essere consegnate a mano entro le ore 12,00 del 120° giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In alternativa le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; in tal caso farà fede il timbro postale.
Le domande inviate a mezzo raccomandata, entro i tempi previsti, dovranno comunque pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste improrogabilmente entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle stesse; quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
Non saranno altresì prese in considerazione le istanze che, seppure pervenute entro i termini, risulteranno sprovviste del relativo supporto informatico (CD-ROM) opportunamente firmato, o non corredate di tutta la prescritta documentazione di cui all'allegato 2.
Il presente bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet della Regione siciliana - www.regione.sicilia.it - Link Presidenza della Regione, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e sul sito www.euroinfosicilia.it.
Art. 11
Criteri di selezione delle domande e priorità

I criteri di selezione, di seguito esposti, sono stati individuati nel complemento di programmazione della misura. Tali criteri saranno utilizzati per la valutazione del progetto che avverrà attraverso l'assegnazione di punteggi, sulla base dei requisiti posseduti, e della documentazione prodotta.
I criteri di selezione sono così identificati:
A1)  interventi di filiera da cui risulti che le azioni di miglioramento e di ammodernamento che coinvolgono la fase della produzione si integrano con la fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto conseguito sia direttamente dall'imprenditore beneficiario dell'intervento che da produttori di base conferenti;
A2)  interventi ex novo o di ammodernamento e/o potenziamento di impianti esistenti, finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie e a favorire investimenti innovativi, e/o al recupero dei sottoprodotti della lavorazione;
A3)  interventi finalizzati all'ammodernamento di impianti esistenti, in cui sia previsto il controllo della qualità in conformità alle norme ISO 9000-HACCP-ISO 14000-EMAS;
A4)  interventi su strutture esistenti finalizzati al completamento del processo di lavorazione per l'ottenimento di prodotti finiti da collocare sul mercato;
A5)  interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti e all'ammodernamento e/o potenziamento di impianti esistenti, per l'ottenimento di prodotti non finiti o di prodotti semilavorati, pronti per il collocamento diretto sul mercato; il criterio non è applicabile contemporaneamente al criterio A4.
A6)  interventi per il miglioramento di condizioni di base per un più adeguato e migliore rispetto della salvaguardia dell'ambiente e dei requisiti sanitari, a seguito di emanazione di nuove norme in materia;
A7)  interventi per l'introduzione di linee di lavorazione di prodotto biologico;
A8)  livello di mezzi propri rapportati all'entità dell'investimento, in termini di disponibilità di patrimonio netto (art. 2424 del codice civile). La dimostrazione della disponibilità di patrimonio netto, con adeguata documentazione, in misura superiore al 20%, dà diritto all'attribuzione del punteggio; per le imprese non tenute a redigere il bilancio si farà riferimento alla "riclassificazione di bilancio";
A9)  investimenti che dimostrino il collegamento con la misura 4.06 "Investimenti per l'irrobustimento della filiera agricola e zootecnica" e con la misura 4.13 "Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità".
I punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato:

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Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è fissato in 30.
A parità di punteggio la priorità verrà determinata sulla base dei seguenti criteri da utilizzare progressivamente:
-  redditività, determinata come rapporto fra il reddito netto a regime e l'entità dell'investimento;
-  incremento occupazionale (numero di lavoratori, su base annua, occupati in più a seguito dell'investimento);
-  principio pari opportunità (numero di donne e/o di lavoratori/lavoratrici appartenenti a categorie protette, inoccuppati/e, disoccupati/e, inseriti nell'organizzazione dell'impresa).
A parità delle suddette priorità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 12
Amissibilità delle domande

Al fine dell'ammissibilità delle domande e della formazione della graduatoria, un apposito comitato nominato con provvedimento assessoriale, costituito da funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, provvederà:
1)  alla constatazione della presenza di tutta la documentazione prescritta, la cui conformità e congruenza sarà verificata in sede di istruttoria; le domande non corredate di tutta la prescritta documentazione (se pertinente e necessaria) non saranno ammesse;
2)  alla verifica della conformità delle dichiarazioni riguardanti i requisiti di ammissibilità, in base agli schemi previsti dal presente bando (istanza e allegato 12);
3)  alla formazione della graduatoria in base ai punteggi autoattribuiti dal richiedente, tenuto conto della territorializzazione delle risorse come indicato all'art. 4 del presente bando. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la tabella di autoattribuzione del punteggio del modello di domanda, e dovrà altresì allegare la documentazione relativa ad ogni singolo criterio. Il punteggio non sarà attribuito alle istanze non compilate e/o non corredate della predetta documentazione individuata per singolo criterio.
Art. 13
Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il suddetto comitato provvederà a definire, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, la graduatoria delle iniziative ammesse, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili, riportante la motivazione della non ammissibilità, e l'elenco delle iniziative che, pur ritenute ammissibili, non raggiungono il punteggio minimo di 30, indicando i motivi del mancato riconoscimento del punteggio proposto.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con provvedimento del dirigente generale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione.
La graduatoria definitiva dovrà essere approvata entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione di eventuali ricorsi, e pubblicata entro i successivi 45 giorni.
Art. 14
Adempimenti dei beneficiari

Nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, i titolari delle istanze inserite in graduatoria dovranno presentare la documentazione sottoelencata, ove pertinente, pena l'esclusione:
1)  concessione e/o autorizzazione edilizia;
2)  nulla osta del Genio civile, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni, con attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71;
3)  procedure di V.I.A. e di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996; valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 e D.P.R. n. 120/2003;
4)  valutazione di incidenza come previsto dai D.R. n. 357/97, D.P.R. n. 120/2003 e dalla circolare prot. n. 3194 del 23 gennaio 2004 del D.T.A.;
5)  completamento e/o regolarizzazione della documentazione, come previsto per i punti 8, 9, 10, 17 e 19 dell'allegato 2 del bando.
Entro il termine comunicato dall'amministrazione dovrà essere prodotta eventuale ulteriore documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria, pena l'esclusione.
Art. 15
Procedure d'istruttoria

Le pratiche, inserite in graduatoria e che rientrano tra quelle finanziabili, saranno istruite dai servizi competenti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, secondo l'ordine della graduatoria, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'istruttoria riguarderà:
-  la verifica dei requisiti di ammissibilità;
-  la verifica della documentazione a corredo dell'istanza;
-  la verifica della documentazione relativa all'analisi tecnico-economica del progetto;
-  la verifica del livello di mezzi propri in rapporto all'entità dell'investimento, in termini di disponibilità di patrimonio netto, come specificato all'art. 7 del presente bando;
-  la determinazione della spesa ammissibile.
Non saranno prese in considerazione le domande relative a:
-  iniziative che prevedono la lavorazione di prodotti di base di provenienza extra-comunitaria;
-  investimenti a livello di commercio al dettaglio;
-  investimenti che non rispettino le indicazioni, restrizioni e limitazioni del P.O.R. Sicilia, dei relativi complementi di programmazione e del presente bando;
-  iniziative proposte da soggetti beneficiari di finanziamenti FEOGA nell'ambito della precedente programmazione (P.O.P. Sicilia 94/99), o sull'attuale programmazione (P.O.R. Sicilia 2000/2006), che non abbiano realizzato gli investimenti previsti senza addurre valida motivazione o per i quali siano state accertate irregolarità che hanno determinato la revoca del contributo.
Non è consentito, prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo, apportare modifiche al progetto presentato, tranne per adeguamenti strutturali derivanti dal nulla osta, legge n. 64/74 e successive modifiche e/o per casi eccezionali e contingenti, adeguatamente motivati.
In ogni caso le modifiche non possono comportare aumenti di spesa e variazioni del punteggio attribuito.
L'amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora lo ritenga necessario.
A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, entro successivi 20 giorni, sarà emanato il decreto di concessione del contributo.
Nel caso di dati e informazioni non veritiere per mero errore, che alterano sostanzialmente il progetto presentato, lo stesso sarà escluso dalla graduatoria e conseguentemente restituito.
Analogamente si procederà nel caso di errori che alterino il punteggio attribuito come da graduatoria in misura superiore al 10%.
Nel caso di errori di minore entità il punteggio sarà attribuito d'ufficio e il progetto ricollocato in graduatoria in una nuova posizione.
A ciascun richiedente, collocatosi in graduatoria, sarà data comunicazione dell'esito dell'istruttoria, tenuto conto delle verifiche tecnico-amministrative, nonché degli eventuali controlli in loco effettuati.
I suddetti controlli, finalizzati all'istruttoria preventiva, saranno effettuati su un campione pari almeno al 20% delle iniziative.
Per ciascuna pratica verrà redatto uno specifico verbale nel quale dovranno essere riportate, in maniera dettagliata, i dati e le informazioni acquisite, nonché le verifiche ed i controlli effettuati.
Art. 16
Modalità di erogazione del contributo

Sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 50% del contributo medesimo, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria, di importo pari almeno all'anticipazione richiesta, rilasciata da società di assicurazione autorizzate o da istituti di credito, nel rispetto della vigente normativa, ed alle condizioni che verranno stabilite nel provvedimento di concessione.
Il recupero dell'anticipazione, su richiesta dell'interessato, potrà essere effettuato in quota parte, in proporzione ai lavori eseguiti ed accertati, fino al totale recupero in fase di accertamento dello stato finale dei lavori.
L'accertamento dei lavori non può essere effettuato dagli stessi funzionari incaricati dell'istruttoria preventiva.
Prima dell'accertamento finale, potrà essere richiesto uno stato di avanzamento dei lavori, il cui importo dovrà essere superiore al 50% ma inferiore all'80% dell'investimento ammesso.
I controlli sugli stati di avanzamento saranno effettuati su un campione pari almeno al 20% delle iniziative.
Per l'accertamento dello stato finale dei lavori, i controlli saranno effettuati su tutte le iniziative realizzate.
Per ciascuna visita di accertamento verrà redatto uno specifico verbale nel quale dovranno essere riportate, in maniera dettagliata, le informazioni acquisite in sede di sopralluogo.
Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta dovranno essere prodotte fatture originali regolarmente quietanzate, con prova di avvenuto pagamento: bonifici, tratte pagate, fotocopie assegni con estratti conto da cui ne risulti l'effettiva negoziazione, ecc...
La documentazione da presentare per l'accertamento dei lavori parziali o finali, a secondo dei casi ed in relazione allo stato di avanzamento, è quella di cui all'allegato 6 del presente bando.
Tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia di cui una in originale o copia conforme all'originale. Inoltre, nei casi previsti, in conformità al disposto di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni in materia di documentazione amministrativa e legislativa), potranno essere prodotte apposite dichiarazioni in sostituzione delle certificazioni.
In aggiunta alla documentazione di cui all'allegato 6, l'amministrazione potrà chiedere ulteriori documenti necessari alla definizione dell'accertamento.
Art. 17
Varianti, modifiche, proroghe e termini di ultimazione

Eventuali varianti al progetto approvato e ammesso a finanziamento dovranno essere autorizzate dall'amministrazione competente, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. Non potranno essere presi in considerazione lavori oggetto di variante (e relative spese), eseguiti prima della data di presentazione della suddetta istanza.
Le modifiche ai progetti ammessi a finanziamento possono riguardare:
a)  variante;
b)  adattamento tecnico-economico.
a)  Variante
E' considerata variante la modifica significativa del progetto approvato ed in particolare:
1)  il cambiamento della sede dell'investimento;
2)  modifiche che comportino l'acquisizione di una nuova autorizzazione/concessione edilizia o del nulla osta dell'ufficio del Genio civile, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche;
3)  le modifiche degli investimenti approvati, che superino il 10% della spesa ammessa per opere complete, al netto della voce spese generali e tecniche;
4)  le modifiche degli investimenti approvati con cambiamenti significativi nella capacità di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
5)  utilizzo di categorie di lavoro e/o opere non previste nel progetto approvato o non riscontrabili nel prezzario lavori pubblici originariamente adottato;
6)  acquisto di macchinari, attrezzature, opere edili speciali (p.es. elementi prefabbricati), in difformità ai preventivi previsti nel progetto ammesso a contributo.
Per la richiesta di variante il beneficiario deve presentare preventiva istanza alla Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali - servizi V o VI.
La variante per essere ammissibile deve:
-  rispettare tutta la disciplina di cui alla misura 4.09 del P.O.R. Sicilia, del relativo complemento di programmazione e del presente bando;
-  fare riferimento allo stesso settore produttivo;
-  confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
-  confermare il punteggio di merito ottenuto;
-  confermare la redditività degli investimenti.
In ogni caso, la variante non può comportare l'aumento del contributo concesso. Eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico del richiedente, mentre possono essere utilizzate le economie derivanti dall'applicazione di prezzi unitari inferiori a quelli approvati o da sconti su forniture.
Nel caso di cambiamento di sede degli investimenti, la variante è ammissibile solo:
-  per sopraggiunte e comprovate cause di forza maggiore;
-  se gli investimenti già realizzati possono essere trasferiti nella nuova sede senza pregiudizio.
La documentazione da produrre per la richiesta di variante è la seguente:
1)  istanza di variante;
2)  certificato aggiornato della Camera di commercio con dicitura antimafia;
3)  autorizzazione da parte dell'organo deliberante alla presentazione della variante;
4)  relazione di variante (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, sul processo produttivo, sul prodotto finito, ecc.);
5)  quadro economico della variante;
6)  quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
7)  preventivo di spesa e computo metrico estimativo (nel caso di opere edili) redatto con il prezzario indicato nelle presenti disposizioni, o analisi prezzi per le opere non comprese nel prezzario;
8)  disegni esecutivi (nel caso di opere edili);
9)  preventivi di scelta e relativi preventivi di confronto per macchinari od attrezzature inseriti nella variante, nonché per le opere edili speciali, non riscontrabili o non riportate a prezzario. I preventivi di scelta dovranno essere vistati dalla Camera di commercio competente; per le Camere di commercio siciliane il visto dovrà essere apposto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 83/80;
10)  documentazione che dimostri la cantierabilità delle opere oggetto di variante (autorizzazione e/o concessione edilizia, nulla osta, legge n. 64/74, ecc.).
La variante è oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio competente, che potrà richiedere ulteriore documentazione ai fini della valutazione della richiesta.
L'esito dell'istruttoria di variante dovrà essere comunicato alla ditta interessata entro 45 giorni dalla data di completamento della documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.
Qualora la variante risulti ammissibile, l'ufficio competente provvede a comunicare alla ditta interessata l'ammissibilità della stessa, che verrà approvata con provvedimento del dirigente generale.
b)  Adattamento tecnico-economico
Tutte le modifiche non rientranti nelle tipologie di cui alla precedente lett. a) sono considerate adattamenti tecnico-economici e, pertanto, non soggette ad alcuna autorizzazione preventiva.
Dette modifiche devono essere comunicate prima della richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e saranno in ogni caso oggetto di valutazione, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, da parte dei funzionari accertatori, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 446/67.
In particolare potranno essere utilizzate le economie derivanti da variazioni in diminuzione di altre opere comprese nel progetto approvato, mentre non possono essere utilizzate economie derivanti da:
-  applicazione di prezzi unitari inferiori a quelli approvati;
-  sconti su forniture;
-  mancata realizzazione di opere complete previste nel progetto approvato.
Potranno essere concesse proroghe al termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito con il provvedimento di concessione del contributo, sempre che risultino fondate ragioni giustificative del ritardo e nei limiti della normativa vigente.
Art. 18
Rendicontazione e collaudo finale

Ai fini dell'erogazione del contributo, verranno prese in considerazione soltanto le spese effettuate per la realizzazione del progetto approvato dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, supportate da fatture regolarmente quietanzate con idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (fotocopie di assegni con prova dell'effettiva negoziazione, bonifici, tratte pagate, etc.). La verifica e la rendicontazione dovranno essere effettuate entro 45 giorni dalla data di presentazione di tutta la prescritta documentazione.
Art. 19
Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari di non alienare e di non mutare la destinazione d'uso dei beni finanziati per 10 anni dalla data dell'accertamento dello stato finale dei lavori.
E', altresì, fatto obbligo di custodire la documentazione amministrativa e contabile e di consentirne l'accesso ai funzionari comunitari, nazionali e regionali, preposti ai controlli, nei 3 anni successivi alla rendicontazione finale dei fondi comunitari a valere sul P.O.R. Sicilia 2002/2006.
I beneficiari sono tenuti a dare annualmente comunicazione all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dei quantitativi di prodotto lavorato e commercializzato nello stabilimento, nel triennio successivo alla data del collaudo finale. Qualora, nel triennio considerato, dovesse accertarsi l'inattività o l'utilizzazione parziale dello stabilimento, in misura inferiore ad 1/3 della potenzialità lavorativa per cui fu ammesso a finanziamento, si procederà al recupero totale o parziale delle agevolazioni erogate, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.
I beneficiari devono, altresì, rendersi disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario.
Art. 20
Controlli

Nei 10 anni successivi alla data di erogazione del contributo, potranno essere effettuati in loco i controlli per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti dal beneficiario.
Tali controlli verteranno su un campione pari almeno al 5% delle iniziative realizzate.
Le amministrazioni finanziatrici, inoltre, possono predisporre ulteriori controlli e verifiche delle aziende finanziate; a tal fine le ditte dovranno assicurare l'accesso ai documenti, alle persone e agli organismi deputati al controllo, come previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 21
Ricorsi e sanzioni

Avverso i provvedimenti assunti dall'amministrazione competente, gli interessati possono:
a)  avanzare ricorso alla graduatoria provvisoria entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
b)  avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
c)  avanzare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
I contributi sono revocati qualora il beneficiario:
a)  non realizzi l'intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti;
b)  non osservi le prescrizioni e gli impegni assunti, anche relativamente agli anni successivi alla liquidazione del contributo;
c)  non confermi le previsioni tecnico-economiche dell'investimento, in particolare se dette previsioni hanno concorso all'attribuzione del punteggio in modo determinante, al fine dell'inserimento in posizione utile nella graduatoria.
In caso di revoca del contributo, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, con l'applicazione di eventuali sanzioni, come previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 22
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel P.O.R. Sicilia 2000/2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti dall'amministrazione a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali:  CROSTA


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(2005.30.1965)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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