REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 12 AGOSTO 2005 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Bando pubblico - Misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche" - P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Art. 1
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando è emanato in attuazione della misura 4.06, denominata "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricola e zootecnica" del Programma operativo della Regione siciliana - P.O.R. 2000/2006, approvato dalla Commissione con decisione n. 5184 del 15 dicembre 2004 e adottato con deliberazione di Giunta n. 23 del 26 gennaio 2005, nonché del Complemento di programmazione, di seguito indicato CdP, adottato con delibera di Giunta n. 204 nella seduta del 21 maggio 2005. Ulteriori riferimenti normativi applicabili alla misura oggetto del presente bando sono i regolamenti CE nn. 1260/99, 1257/99, 1783/2003, 1685/2000 e successive modifiche e n. 817/2004.
Art. 2
DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura 4.06 ha lo scopo di migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agroindustriali in un contesto di filiera e di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico culturali; essa ha anche lo scopo di favorire insieme al processo di ristrutturazione e ammodernamento anche l'ampliamento delle dimensioni delle aziende, tale da far conseguire vantaggi sul lato dei costi di produzione e da aumentare la capacità d'innovazione di processo e di prodotto delle imprese. Essa dovrà tenere conto delle priorità segnalate a livello provinciale al fine di favorire la concentrazione degli interventi in quei settori ed in quei territori che saranno in grado di massimizzare l'efficacia degli aiuti concessi. La misura è articolata nelle seguenti tipologie di azione:
1)  azione 1 "Investimenti aziendali per le colture vegetali".
2)  azione 2 "Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali".
3)  azione 3 "Investimenti da realizzare nei territori della rete ecologica".
4)  azione 4 "Investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi compresi quelli finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione ambientale".
Le iniziative progettuali proposte dai richiedenti ai sensi del presente bando dovranno essere compatibili con gli obiettivi previsti dalla nuova programmazione comunitaria, coerenti con il P.O.R. Sicilia 2000/2006, con il P.S.R. Sicilia 2000/2006, nonché con le Organizzazioni comuni di mercato (O.C.M.) e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della misura e di quelli operativi delle singole azioni. Riguardo alla coerenza e compatibilità degli investimenti proposti in relazione a quanto previsto dal piano di sviluppo rurale per la Sicilia 2000/2006, si rappresenta che non saranno ammissibili all'aiuto di cui alla presente misura le iniziative che rientrano nel campo di applicazione del predetto PSR (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2001), con particolare riferimento alle seguenti azioni della misura F "agroambiente" e H "imboschimento delle superfici agricole".
-  Misura F: azione F2 - Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi; azione F3 - Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali; azione F4.a - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.
-  Misura H: azione H2 - Imboschimento a carattere permanente su terreni agricoli ai fini della conservazione del suolo.
Riguardo alla coerenza con l'OCM-Ortofrutta (orticolo-agrumicolo-frutticolo) i progetti presentati da imprenditori agricoli di cui al successivo paragrafo 1.4 del presente bando, aderenti alle organizzazioni di produttori, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 2200/92, di seguito indicate OO.PP., che prevedono investimenti in comparti produttivi i cui prodotti sono commercializzati dalle OO.PP., dovranno essere coerenti con i programmi operativi delle predette organizzazioni.
Pertanto, alla domanda presentata ai sensi del presente bando, dovrà essere allegata "attestazione di coerenza" del progetto presentato con il Programma operativo della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla medesima O.P. Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP, relativamente al comparto ortofrutta e limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione. Tuttavia per gli aderenti alle OO.PP. sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
Per i progetti presentati da soggetti non aderenti alle precitate OO.PP., alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione del richiedente e del progettista direttore dei lavori, in merito alla non appartenenza ad alcuna O.P. ed al rispetto dei principi e della strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le opportune verifiche dei progetti presentati sia dagli aderenti che dai non aderenti alle OO.PP., in merito alla rispondenza delle predette dichiarazioni.
Art. 3
DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie pubbliche di cui al presente bando sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle azioni 1, 2 e 4.
Al fine di garantire una ripartizione equilibrata delle risorse sul territorio, il presente bando tiene conto delle priorità segnalate a livello provinciale, al fine di favorire la concentrazione degli interventi in quei settori ed in quei territori che saranno in grado di massimizzare l'efficacia degli aiuti concessi. Tali risorse, pari ad E 60.000.000,00, sono suddivise tra le diverse tipologie di azione come di seguito riportato:
-  il 68% per gli investimenti afferenti l'azione 1, con una riserva del 50% per il comparto colture protette (settori interessati: orticolo e floricolo vivaistico, piante ornamentali);
-  il 15% per gli investimenti afferenti l'azione 2;
-  il 17% per gli investimenti afferenti l'azione 4, con una riserva del 50% per il settore vitivinicolo.
La misura è soggetta a territorializzazione nell'ambito del Pacchetto integrato di operazioni strategiche (P.I.O.S), di cui all'allegato 4A del presente bando, in favore del quale è riservata una quota di risorse finanziarie pari a E 3.810.488,00, a valere sulla dotazione finanziaria complessiva del presente bando. Tale riserva finanziaria è ripartita secondo le quote percentuali previste per singola azione. I soggetti interessati alle riserve prima citate dovranno produrre apposita richiesta nel modello di domanda previsto per singola azione, in ogni caso l'attribuzione delle stesse restano subordinate al rispetto delle condizioni previste dal presente bando. Per quanto concerne la riserva inerente il "PIOS", l'attribuzione della stessa resta subordinata altresì, al rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dai singoli "PIOS", e riportati nell'allegato 4A del presente bando.
Eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili da una o più tipologia di azione, della misura o da altre misure dell'asse IV, a seguito di rimodulazioni o riprogrammazioni, nonché, eventuali economie, maturate anche sulla quota territorializzata del Programma operativo o eventuali rinunce potranno essere recuperate ed utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie, di cui al presente bando, nel rispetto delle quote percentuali prima indicate.
Art. 4
AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

4.1. Copertura geografica
Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione siciliana.
Art. 5
SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono partecipare al presente bando gli/le imprenditori/trici agricoli/e singoli/e e associati/e, così come definiti dall'art. 2135 del codice civile nonché dal decreto legislativo n. 228/2001 sotto qualsiasi forma giuridica, anche aderenti a organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo (regolamento CE n. 2200/96), di seguito indicate OO.PP. I soggetti richiedenti devono comprovare la titolarità dell'azienda oggetto d'intervento in base a uno o più dei seguenti titoli: proprietà, affitto o comodato. Col termine "azienda" si intende l'insieme dei fattori produttivi gestiti da un'unica persona fisica o giuridica presenti in una o più località, anche situate in province diverse. Per azienda associata si intende un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto. Alle predette condizioni rientrano nella suddetta definizione di azienda associata anche le cooperative di conduzione. Si precisa, infine, che nel caso di domanda prodotta da società o da imprenditori agricoli in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale o altro soggetto avente titolo, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.
Art. 6
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Potranno essere considerati ammissibili alla preselezione i soggetti indicati nel precedente art. 5, nonché le imprese di nuova costituzione che si impegnano a comprovare all'atto dell'adozione della decisione individuale della concessione del contributo il possesso dei requisiti di seguito indicati. Per impresa di nuova costituzione si intende quella costituitasi in data successiva alla chiusura del 2° bando (cioè successivamente al 9 dicembre 2003). Tale data, all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà essere dimostrata attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero l'apertura o variazione della partita I.V.A. con riferimento alla specifica attività.
Requisiti
a) Conoscenze e competenze professionali adeguate
Tale requisito viene considerato assolto se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
-  possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
-  possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
-  possesso di un attestato di superamento di corsi di formazione finalizzati all'ottenimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale;
-  che abbia esercitato per almeno un biennio continuativo in un quinquennio l'attività di imprenditore agricolo, o comunque l'attività agricola.
Nel caso di società di persone, il suddetto requisito deve sussistere per almeno il 50% dei soci, per le società in accomandita il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei soci accomandatari (a tal fine il soggetto richiedente deve fornire l'elenco di tutti i soci e indicare quali di essi soddisfano almeno una delle condizioni di cui sopra).
Nel caso di società di capitali, o di cooperative il suddetto requisito si intende assolto qualora lo stesso sia posseduto dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
b) Sufficiente livello di redditività
Ai fini della valutazione della "redditività", potranno essere considerate ammissibili tutte le istanze presentate da imprenditori/trici agricoli/e, singoli/e o associati/e, le cui aziende sono riconducibili ad una delle seguenti categorie:
a) nel caso di aziende singole
-  azienda agricola singola, ricadente in zona svantaggiata (direttiva CE n. 268/75 e decreto del 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004), avente una dimensione economica pari ad almeno 4 UDE (unità di dimensione economica, 1 UDE=1.200 E); se ricadente in altre zone, avente una dimensione economica pari ad almeno 5 UDE;
-  impresa di nuova costituzione che dimostri, ai fini della redditività, con il progetto il raggiungimento di una dimensione ecomomica di almeno 4 UDE se ricadente in zona svantaggiata e di almeno 5 UDE se ricadente in altre zone.
b) nel caso di aziende associate
-  azienda associata costituita da singole aziende, così come definita dal precedente art. 5, avente una dimensione economica pari ad almeno 10 UDE e venga assicurato l'impiego di almeno una ULU (2.200 ore lavorative/anno).
Per il calcolo del numero delle UDE aziendali in termini di superficie coltivata si rimanda alla scheda di cui alla tabella A, allegata al presente bando. Per il calcolo delle UDE aziendali connesse all'attività zootecnica si rimanda alle tabelle B, C e D, allegate al presente bando. Le aziende zootecniche che allevano specie animali, di cui alla precitata tabella B, per le quali manca il corrispettivo numero di UDE a capo, dovranno dimostrare la redditività di tale attività attraverso la predisposizione di un bilancio agricolo aziendale. Le superfici agricole aziendali, le cui produzioni non sono destinate all'alimentazione del bestiame, possono essere computate ai fini del calcolo delle UDE aziendali, utilizzando lo schema di conversione ettaro/coltura/UDE di cui alla tabella A.
Le aziende agricole a reddito misto che ricavano o che prevedono di ricavare dall'attività zootecnica una parte del reddito totale annuo, possono accedere agli aiuti previsti, nel rispetto dei limiti produttivi settoriali di cui al paragrafo 7.2.
Nel caso in cui l'imprenditore agricolo benefici di redditi aggiuntivi connessi all'attività agricola e/o complementari alla stessa, i medesimi redditi dovranno essere dimostrati attraverso la predisposizione di un bilancio agricolo aziendale per il calcolo dei redditi aggiuntivi netti provenienti dalle suddette attività il cui reddito non dovrà avere un'incidenza superiore al 50%. Al riguardo si fa riferimento agli artt. 1, 3, 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
c) Rispetto della normativa igienico-sanitaria ed ambientale
Tale requisito viene considerato assolto se l'azienda soddisfa le seguenti condizioni:
-  rispetto dei requisiti minimi in materia di "ambiente" con particolare riferimento alle norme previste dal CdP ed indicate nel modello di domanda.
-  rispetto dei requisiti minimi in materia di "igiene e benessere degli animali". In presenza di attività di allevamento dovranno essere assicurati anche i requisiti in materia di "igiene e benessere degli animali" di cui al CdP ed indicate nel modello di domanda.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in fase di istruttoria dei progetti ed anteriormente all'atto di concessione del contributo, le opportune verifiche, attraverso l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, comprovante l'osservanza di tali norme per tutte le attività zootecniche realizzate in azienda, ivi comprese quelle che non costituiscono oggetto di richiesta di aiuto.
I suddetti requisisti di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche di cui al regolamento CE n. 1783/2003 dovranno essere soddisfatti all'atto dell'adozione della decisione individuale della concessione del contributo. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime, ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Al riguardo, nell'apposito allegato al CdP e nel modello di domanda, allegato al presente bando, sono indicate le norme minime di riferimento (decreto legge n. 53/2004), per le quali si chiede la predetta proroga con le relative motivazioni e la durata della proroga. Nei casi di proroga, gli agricoltori dovranno conformarsi alle predette norme entro 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, comunque, entro la fine del periodo di investimento. La suddetta proroga riguarda le aziende suinicole già operanti, al fine di conformarsi alle nuove norme minime previste dall'allegato al D.I. n. 53/2004 cap. II, lettera A, punto 2 (dimensione recinti utilizzati per l'accoppiamento).
La concessione della suddetta proroga resta subordinata all'approvazione della modifica del CdP con decisione del comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia e adozione dello stesso con delibera della Giunta. Nei casi in cui siano applicabili disposizioni comunitarie obbligatorie in materia di igiene o altre norme minime derivanti dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, le stesse dovranno essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale di concessione del contributo; fatte salve, anche per tali casi, le deroghe di cui sopra. Qualora sia presente in azienda un'attività di trasformazione-lavorazione dei prodotti agricoli, dovrà essere comprovato anche il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
Art. 7
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

7.1.Azione 1 "Investimenti aziendali per le colture vegetali"
L'azione si prefigge di migliorare la competitività dei diversi comparti produttivi attraverso la realizzazione di investimenti aziendali attinenti a vari segmenti della filiera del settore primario, la riduzione dei costi di produzione, l'ampliamento della superficie aziendale, il miglioramento della qualità, la riconversione produttiva, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove attività e imprese, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura ed allo sviluppo dell'imprenditoria femminile. I settori produttivi per i quali sono ammessi gli investimenti sono: le colture protette (orticolo, floricolo-vivaistico e delle piante ornamentali ivi compresi i funghi e gli asparagi), orticolo da pieno campo, agrumicolo, frutta fresca e secca, olivicolo da mensa, olivicolo da olio, cerealicolo, floricolo-vivaistico e delle piante ornamentali, piante officinali ed industriali, proteaginose, carrubo, manna, piccoli frutti, vitivinicolo e sementi.
7.1.1. Colture protette
Il comparto delle colture protette, per il quale è prevista la riserva, fa riferimento al settore orticolo e al settore floricolo, vivaistico e piante ornamentali in ambiente protetto. La serricoltura rappresenta un punto di forza nel campo della coltivazione delle produzioni ortoflorovivaistiche. Essa soffre, però, di un serio handicap in quanto all'innovazione tecnologica, poiché la stragrande maggioranza delle strutture di protezione sono antiquate, hanno più di dieci anni e sono realizzate con materiali ormai inidonei (legno e cemento vibrocompresso), e pertanto obsolete. E quindi sarà incentivata:
a) l'innovazione della tecnologia costruttiva con il ricorso a nuovi materiali e conformi alle norme UNI EN 13031 ed altre vigenti;
b) le aziende che procedono alla metanizzazione aziendale per gli ovvi riflessi positivi sull'ambiente e sui costi;
c) il finanziamento degli investimenti finalizzati all'acquisto delle reti escludi insetto e dei teli fotoselettivi ai fini della prevenzione della virosi dell'Accartocciamento del pomodoro [la coltura in serra più rappresentativa], soltanto per le produzioni di pomodoro a grappolo rosso e ciliegino/sherry, l'acquisto teli per la solarizzazione e la difesa fitosanitaria in ETFE (etiltetrafluoruro etilene), in ogni caso il finanziamento dei suddetti teli è subordinato all'adesione del richiedente ai consorzi di filiera che garantiscono il corretto smaltimento e/o recupero dei materiali;
d) la perequazione della distribuzione dei finanziamenti attribuendo un punteggio specifico a favore degli imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 13/86, del P.O.P. 1994/99 e del P.O.R. 2000-2006, pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze, regolarmente istruite positivamente, purché in regola con la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando;
e) l'intervento di riqualificazione ambientale della fascia costiera mediante il trasferimento delle superfici serricole a 300 metri dalla battigia e comunque a monte delle strade litoranee.
7.1.1. A) Settore orticolo in ambiente protetto
Sono ammissibili investimenti in ambiente protetto che prevedano tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei costi, alla realizzazione di nuovi impianti e/o l'ammodernamento e/o il potenziamento di impianti esistenti destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione di prodotti orticoli allo stato fresco concernenti il pomodoro ciliegino e rosso a grappolo, zucchine, patate, carota, peperoni, melanzane ed altre ortive (sott'olio - sottaceti, caponate di melanzane, patè di carciofi/olive, pomodori secchi, capperi sottosale e succhi di carota).
Per il pomodoro non potranno essere finanziati investimenti per l'aumento di capacità produttiva degli impianti destinati alla trasformazione, ma soltanto quelli destinati alla produzione di prodotto fresco, con particolare riferimento a tipi specifici (ciliegino e rosso a grappolo) e alle coltivazioni in serra. Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle quote e delle soglie comunitarie e dei limiti quantitativi dei premi comunitari previsti per ciascun prodotto.
Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza, non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione. Tuttavia per gli aderenti alle OO.PP. sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.

7.1.1. B) Settore floricolo, vivaistico e delle piante ornamentali in ambiente protetto
Sono ammissibili investimenti in ambiente protetto che prevedano tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei costi, al miglioramento e al controllo della qualità, a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e di propagazione, al potenziamento del vivaismo, con riferimento alla realizzazione di campi di piante madri, delle strutture produttive di protezione, impianti per la conservazione ed il condizionamento dei materiali di propagazione, all'approvvigionamento e alla distribuzione dell'acqua d'irrigazione, all'uso di nuove risorse energetiche, alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti con l'applicazione di nuove tecnologie.
ALTRE PRODUZIONE VEGETALI
7.1.2. Settore orticolo in pieno campo
Sono ammissibili investimenti che prevedano tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei costi, alla realizzazione di nuovi impianti e/o l'ammodernamento e/o il potenziamento di impianti esistenti destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione di prodotti orticoli allo stato fresco concernenti il pomodoro ciliegino e rosso a grappolo, zucchine, patate, carota, peperoni, melanzane ed altre ortive (sott'olio-sottaceti, caponate di melanzane, patè di carciofi/olive, pomodori secchi, capperi sottosale e succhi di carota).
Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle quote e delle soglie comunitarie e dei limiti quantitativi dei premi comunitari previsti per ciascun prodotto.
Per le carote sono ammissibili interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico per una migliore presentazione del prodotto senza aumento di capacità produttiva complessiva.
Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza, non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione. Tuttavia per gli aderenti alle OO.PP. sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
Investimenti non ammissibili
Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti per la produzione di zucchero, fecola e prodotti derivati.
7.1.3. Settore agrumicolo
Gli interventi riguardano le seguenti specie: limone, arancio, mandarino e clementine compatibilmente con quanto previsto dal documento "sbocchi di mercato" allegato al CdP. Sono ammissibili tutti gli interventi di cui al successivo paragrafo 9.1 ivi compresi quelli inerenti la trasformazione e la lavorazione degli agrumi, ad eccezione degli investimenti previsti dal bando riguardante gli "Investimenti aziendali per il comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive al P.O.R. Sicilia del Piano agrumicolo nazionale", i cui interventi prevedono la riconversione varietale e l'ammodernamento strutturale delle aziende attraverso espianto, reimpianto e reinnesto degli agrumi da riconvertire compatibilmente con quanto previsto dal documento "sbocchi di mercato" allegato al Complemento di programmazione e dal Piano agrumicolo nazionale.
Relativamente agli investimenti finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione gli stessi sono consentiti per prodotti innovativi nonché per la produzione di:
-  succo fresco di arance pigmentate;
-  succo fresco e essenze di limone;
-  succo fresco e essenze di mandarino;
-  canditi e marmellate;
Nel rispetto dei limiti previsti dall'analisi "degli sbocchi di mercato del CdP" nonché delle capacità già utilizzate con analoghi interventi già finanziati o in fase di realizzazione nell'ambito delle misure 4.06 e 4.09 del P.O.R..
Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza, non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione. Tuttavia per gli aderenti alle OO.PP. sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
Investimenti non ammissibili
-  Sono esclusi investimenti che comportano un aumento di superficie agrumetata;
-  sono esclusi gli investimenti previsti dal bando riguardante gli "Investimenti aziendali per il comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive al P.O.R. Sicilia del Piano agrumicolo nazionale";
-  sono esclusi investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti destinati alla trasformazione dei prodotti diversi da quelli prima indicati.
7.1.4. Settore frutticolo (frutta fresca e secca)
Sono ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti con l'eccezione delle seguenti specie vegetali: pesco (per il quale sono finanziate soltanto le cultivar extratardive) pero, melo e nettarine, per le quali sono ammissibili soltanto investimenti finalizzati all'espianto e reimpianto senza aumento di superficie.
Gli investimenti saranno rivolti alla produzione nei comparti frutticoli, con particolare riferimento alla coltivazione di ficodindia, kaki, ciliegio, susino, nespolo, albicocco, pesco extratardivo, uva da tavola di Canicattì IGP, di Mazzarrone IGP, e uve apirene, mandorlo, pistacchio, nocciolo e noce. Per ciò che riguarda la frutticoltura tropicale e sub-tropicale gli investimenti riguarderanno mango, avocado, litchi, annona, papaia e kiwi. Sono ammissibili investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alle produzioni biologiche, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riconversione varietale, alla valorizzazione di prodotti freschi IGP, DOP riconosciuti, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente, alla trasformazione e alla lavorazione a livello aziendale che prevedono la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento.
Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza, non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione. Tuttavia per gli aderenti alle OO.PP. sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
Investimenti non ammissibili:
-  sono esclusi interventi finalizzati alla coltivazione di banane e alla trasformazione di frutta in succhi e sciroppi.
7.1.5. Settore olivicolo da olio
Sono ammissibili:
Interventi per la produzione
Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico, nonché alla concentrazione dell'offerta e valorizzazione del prodotto.
Impianti di nuovi oliveti condizionati al ritiro di pari numero di piante preesistenti: una nuova pianta per una pianta estirpata, nel rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento di alberi di olivo. La compensazione tra piante potrà essere effettuata a livello aziendale.
Interventi per la trasformazione e la commercializzazione
Tutti gli investimenti, a livello aziendale, riguardanti le categorie "olio extravergine" e "olio vergine" senza aumento della capacità molitoria annuale a livello regionale. Pertanto, gli investimenti finalizzati alla trasformazione potranno essere ammissibili a condizione che si tratti di sostituzione o di ammodernamento di strutture già esistenti.
In particolare è possibile aumentare la capacità giornaliera dei singoli frantoi, finalizzata all'ottenimento di prodotti di qualità (biologico, DOP e IGP, ecc.) purché gli stessi siano sostenibili economicamente e nei limiti delle produzioni a premio.
Investimenti non ammissibili:
-  impianti di nuovi oliveti;
-  investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di materie prime di origine extracomunitaria.
7.1.6. Settore olivicolo da mensa
Investimenti ammissibili:
Interventi per la produzione
-  investimenti finalizzati all'ammodernamento di impianti già esistenti;
-  investimenti finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici certificati D.O.P.;
-  investimenti finalizzati alla produzione biologica;
-  investimenti finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità.
Gli interventi in oliveti obsoleti inerenti l'espianto e il reimpianto nonché la ristrutturazione, la riconversione e l'ammodernamento di quelli già esistenti dovranno essere realizzati in ottemperanza della vigente normativa in materia di abbattimento alberi di olivo. Sono ammissibili investimenti finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione (olive incise, schiacciate, denocciolate, affettate, condite e/o aromatizzate, nere ossidate all'aria, al sale secco, sott'olio, patè di olive verdi e nere) commisurato alla produzione aziendale e nei limiti delle produzioni a premio;
-  interventi per la trasformazione e la commercializzazione;
-  investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione;
-  investimenti finalizzati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logisitiche;
-  investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione ambientale, non obbligatori.
E' previsto aumento delle capacità di lavorazione delle diverse tipologie di olive da mensa.
Investimenti non ammissibili:
-  sono esclusi interventi che comportano un aumento del numero di piante.
7.1.7. Settore cerealicolo (compresi foraggi e mangimi)
Sono ammissibili investimenti finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, interventi finalizzati alla produzione biologica ed alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico; all'introduzione di tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione per i foraggi e mangimi senza aumento della capacità produttiva a livello regionale. Sono ammissibili investimenti per lo stoccaggio e la conservazione a livello aziendale limitatamente ai prodotti di qualità e biologici. Gli interventi previsti dovranno essere effettuati nel rispetto delle quote e nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari; la trasformazione e la commercializzazione al livello aziendale finalizzati al miglioramento della qualità nella filiera del grano duro con l'allestimento di sistemi di qualità certificabili, per lo stoccaggio differenziato del prodotto ed il miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, senza incrementi delle capacità di conservazione su base regionale. E' consentito l'aumento della capacità molitoria e di stoccaggio solo per prodotti biologici.
Investimenti non ammissibili:
-  sono esclusi investimenti riguardanti la produzione di amido, l'industria molitoria, le malterie, semole, semolini e prodotti derivati.
7.1.8. Settore piante officinali ed industriali
Sono ammissibili gli interventi finalizzati all'aumento della capacità produttiva, miglioramento della qualità alla riduzione dei costi di produzione e alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico, alla prima lavorazione e allo stoccaggio, all'attivazione dei sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale, all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, all'aumento della capacità complessiva degli impianti di lavorazione e stoccaggio, all'aumento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote. Gli investimenti dovranno essere effettuati nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari, e commisurati alla produzione aziendale.
Investimenti non ammissibili:
-  sono esclusi investimenti che comportano il superamento dei limiti delle superfici a premio nonché gli investimenti riguardanti le piante da fibra.
7.1.9. Settore proteaginose
Sono ammissibili gli investimenti, con particolare riferimento ai legumi per alimentazione umana, finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, e di gestione ambientale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi riconosciuti DOP ed IGP, alla produzione biologica, all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, alla lavorazione e alla commercializzazione. Gli interventi dovranno essere effettuati entro i limiti delle superfici a premio per la trasformazione di prodotti innovativi e per quelli non vincolati da quote.
Investimenti non ammissibili:
-  sono esclusi investimenti che comportano il superamento dei limiti delle superfici a premio.
7.1.10. Settore carrubbo - manna - piccoli frutti
Sono ammissibili gli interventi per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione; gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità e alla protezione dell'ambiente, alla valorizzazione della produzione, alla produzione biologica, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, all'aumento della capacità produttiva a livello regionale commisurato alle potenzialità del mercato.
Sono ammissibili gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale, a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione degli impianti per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote, all'aumento della capacità di trasformazione a livello regionale commisurati alle potenzialità del mercato.
7.1.11. Settore vitivinicolo
Sono ammissibili gli interventi previsti nella presente misura ad esclusione di quelli consentiti nell'ambito dell'OCM vitivinicola (regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/00) nel rispetto delle rese produttive previste dai disciplinari di produzione delle I.G.T e delle D.O.C. e comunque senza aumento della produzione a livello aziendale, pertanto, sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle produzioni a IGT e a D.O.C., alla protezione dell'ambiente, alla produzione biologica.
Sono, altresì, ammissibili gli interventi finalizzati al completamento della filiera aziendale: trasformazione, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione finalizzati all'ottenimento di prodotti aziendali di qualità (biologico, DOC, IGT, ecc.);
Per quanto concerne gli investimenti aziendali finalizzati alla trasformazione gli stessi sono ammissibili limitatamente ai prodotti biologici e/o di qualità riconosciuti a livello comunitario (D.O.C. e I.G.T.) alle seguenti condizioni:
1)  per gli investimenti finalizzati al potenziamento delle attività esistenti, fino a un massimo di hl. 4.000;
2)  nel caso di nuove realizzazioni, si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di hl. 2.000 fino a un massimo di 4.000 hl.
Per le zone delimitate dal disciplinare di produzione delle DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleria, Etna, considerata la peculiarità territoriale, le condizioni pedoclimatiche e varietali nonché quanto previsto dai disciplinari di produzione, in caso di nuove realizzazioni si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di hl. 300. I suddetti interventi dovranno in ogni caso essere commisurati alla produzione aziendale.
Investimenti non ammissibili:
-  non potranno essere ammessi gli investimenti previsti e finanziati nell'ambito della OCM vitivinicola (regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/2000), e dal Piano regionale per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Sono esclusi gli investimenti che comportino aumento della produzione a livello aziendale.
7.1.12. Settore sementi
Sono ammissibili gli interventi previsti nella misura 4.06 senza aumento della capacità produttiva regionale. Per ciò che riguarda gli investimenti aziendali per la trasformazione e la commercializzazione, questi dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, senza aumento della capacità di conservazione a livello regionale ad eccezione dei prodotti biologici, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi della misura 4.09.
7.2.Azione 2 "Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali"
L'azione si prefigge di potenziare la competitività delle aziende zootecniche siciliane attraverso il miglioramento delle strutture produttive, delle condizioni di igiene e benessere degli animali e delle produzioni zootecniche di "qualità", attraverso il miglioramento delle strutture aziendali, secondo criteri costruttivi funzionali e moderni, finalizzati al miglioramento delle condizioni di allevamento e di conduzione, secondo criteri di "management aziendale", da effettuarsi con sistemi produttivi razionali che prevedano un percorso di filiera ed una gestione integrata in tema di miglioramento dei prodotti, sicurezza ed ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile, tutela e conservazione della biodiversità animale anche attraverso l'acquisto di riproduttori e/o fattrici di certificata appartenenza genetica alle specie autoctone siciliane. L'iniziativa intende, inoltre, favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove attività e imprese, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura ed allo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
7.2.1. Investimenti finanziabili
Sono concessi finanziamenti per la realizzazione di investimenti nei seguenti comparti:
-  da latte: per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed asinina, per il miglioramento e/o la realizzazione di funzionali costruzioni zootecniche, coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali e con una progettazione tecnico-professionale adeguata, destinate all'allevamento, alla conservazione, trasformazione e confezionamento del latte e dei prodotti derivati, gli investimenti per il comparto bovino non possono in ogni caso comportare una capacità superiore alla quota legalmente detenuta conformemente al sistema di quote comunitarie;
-  da carne: per le specie bovina, ovina, caprina e suina, senza aumento della capacità produttiva, salvo nei casi in cui gli interventi siano destinati a soggetti appartenenti a razze autoctone in pericolo di estinzione così come individuate nel PSR, e per le specie da carne di cui al paragrafo "allevamenti minori", finalizzati al miglioramento e/o alla realizzazione di funzionali costruzioni zootecniche coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali e con una progettazione tecnico-professionale adeguata destinata all'allevamento, alla conservazione, trasformazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti derivati nell'ottica della filiera produttiva finalizzata ad assicurare la tracciabilità, rintracciabilità e la sicurezza alimentare e alla realizzazione di macelli aziendali a limitata attività per le imprese agricole che operano in regime di zootecnia biologica limitatamente alla produzione aziendale;
-  allevamenti minori: apicoli, cunicoli a scopo alimentare, elicicoli, selvaggina, struzzi, equini da carne ed equini destinati ad attività sportive e/o turistiche iscritti, ove pertinente, ai rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o al registro E.N.C.I.;
-  allevamenti avicoli: per la produzione di uova biologiche: senza aumento della capacità produttiva a livello regionale.
E' inoltre previsto il finanziamento per:
-  l'acquisto di terreni, fino a un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento, ivi comprese le spese legali e le parcelle notarili inerenti l'acquisto del terreno previa richiesta del titolare del progetto e presentazione, entro i termini prescritti, di specifica documentazione che sarà richiesta dagli uffici competenti;
-  la realizzazione di punti vendita finalizzati esclusivamente alla vendita dei prodotti aziendali;
-  l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari e impianti utili al processo produttivo, ivi compresi quelli per il miglioramento della qualità delle acque;
-  l'acquisto di macchine e attrezzature fisse e mobili per la lavorazione del terreno e per l'esecuzione delle operazioni colturali, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti, al miglioramento del lavoro e degli standard di sicurezza degli operatori agricoli;
-  l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, ecc.) finalizzati al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente, alla riduzione dell'impatto ambientale sugli agrosistemi, in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende zootecniche. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere non superiore a 15 KWA.
La concessione delle agevolazioni è subordinata, fatta eccezione per gli allevamenti apicoli, avicoli, cunicoli di razze da carne e di selvaggina a scopo di ripopolamento e/o venatorio ed a scopo alimentare, alla capacità di autoapprovvigionamento aziendale degli alimenti, nelle percentuali di seguito riportate:
-  almeno il 50% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi;
-  almeno il 10% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di suini e per gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento;
-  il 100% per gli allevamenti elicicoli;
-  nel caso di aziende agricole che si dedicano e che intendono dedicarsi all'allevamento delle api e che ricavano o prevedono di ricavare dall'esercizio di tale attività una parte del reddito aziendale, è consentito l'accesso agli aiuti previsti a tutti gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo 5, purché gli stessi posseggano o acquisiscano con la realizzazione dell'investimento una dimensione minima tale da poter essere considerati produttori apistici. Si definisce "produttore apistico" l'imprenditore agricolo che possiede almeno 150 alveari.
Per gli investimenti riguardanti gli allevamenti di selvaggina, i richiedenti devono, inoltre, essere in possesso, all'atto della presentazione dell'istanza, della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97.
7.3.Azione 4 "Investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine e attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di gestione ambientale"
Tipologia degli interventi
f) Sono ammissibili l'acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature ivi compresi quelli finalizzati al risparmio energetico, al miglioramento delle qualità delle acque, alla riduzione degli input energetici e chimici inquinanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'utilizzo di tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo. Nel caso di colture protette i cui settori interessati sono orticolo-floricolo vivaistico, piante ornamentali, di cui al precedente punto 7.1.1. è anche ammissibile l'acquisto di teli fotoselettivi, di teli in ETFE (etiltetrafluoruro etilene) (finalizzati alla solarizzazione e alla difesa fitosanitaria) e di reti escludi-insetto. Il finanziamento dei suddetti teli è subordinato all'adesione del richiedente ai consorzi di filiera che garantiscono il corretto smaltimento e/o recupero dei materiali.
Per le OO.PP. e per gli aderenti alle OO.PP., relativamente al comparto ortofrutta così come regolamentato dall'OCM e limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza, non sono ammissibili gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.
Settore vitivinicolo
Considerato lo sviluppo del settore negli ultimi anni, l'esigenza di un suo ulteriore potenziamento per rispondere alla sfida del miglioramento della filiera, con particolare riguardo alla fase della trasformazione e imbottigliamento, si è ritenuto indispensabile prevedere per questo comparto una riserva pari al 50% delle risorse destinate all'azione 4, rivolta all'acquisizione di impianti, macchine e attrezzature per le attività enologiche. Tali interventi sono ammissibili alle seguenti condizioni:
-  dovranno essere finalizzati all'ottenimento di prodotti aziendali di qualità (biologico, DOC, IGT, ecc.);
-  finalizzati al potenziamento delle attività esistenti, fino a un massimo di hl. 4.000.
Nel caso di nuove realizzazioni, si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di hl. 2.000 fino a un massimo di 4.000 H.l e limitatamente ai prodotti biologici e/o di qualità riconosciuti a livello comunitario (D.O.C. e I.G.T.)
Per le zone delimitate dal disciplinare di produzione delle DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleria, Etna, considerata la peculiarità territoriale, le condizioni pedoclimatiche e varietali nonché quanto previsto dai disciplinari di produzione, in caso di nuove realizzazioni si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di hl 300. I suddetti interventi dovranno in ogni caso essere commisurati alla produzione aziendale.
Art. 8
LIVELLI DI AIUTO

8.1. Livelli di aiuto
L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento ammissibile al finanziamento, elevato al 50% per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate per almeno il 50% della loro superficie agricola utilizzata (SAU).
Per zone svantaggiate s'intendono quelle indicate negli elenchi di cui al decreto del 24 dicembre 2003 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004 adottati ai sensi della direttiva n. 268/75/CEE, ivi comprese le eventuali successive modifiche ai sensi e con le modalità previste dal regolamento CE n. 1257/99. Nel caso di investimenti realizzati da giovani imprenditori, entro cinque anni dalla data di insediamento, il livello di aiuto pubblico può raggiungere conformemente a quanto stabilito dall'art.7 del regolamento CE n. 1257/99 come modificato dal regolamento CE n. 1783/2003 il 60% nelle zone svantaggiate ed il 50% nelle altre zone. Si precisa che tale elevazione potrà essere corrisposta solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento CE n. 1257/99 e all'art.3 del regolamento CE n. 817/2004 nonché dalla corrispondente misura 4.07 del P.O.R. In particolare, per quanto riguarda la redditività al fine dell'ottenimento di tale elevazione occorre che il giovane imprenditore dimostri una redditività pari o superiore a otto UDE. Per le aziende associate la maggiorazione del livello di aiuto (10%) previsto per i giovani imprenditori è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno il 50% del totale. Nell'ambito delle azioni 1 e 2 è finanziabile l'acquisto di terreni fino ad un volume di spesa massimo ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento. Per tale spesa il livello di contributo è del 30%, elevato al 40% per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate per almeno il 50% della loro superficie agricola utilizzata (SAU).




8.2. Giovane imprenditore
Qualora l'istanza sia presentata da un giovane imprenditore/trice agricolo, in connessione ad una domanda di aiuto all'insediamento la concessione del sostegno è subordinata:
-  all'insediamento (per insediamento s'intende la data di avvio dell'attività gestionale dell'azienda in qualità di capo azienda anche sotto forma di contitolarità. Tale data dovrà essere autodichiarata dal richiedente e potrà essere dimostrata anche attraverso l'apertura o variazione della partita I.V.A. con riferimento alla specifica attività);
-  al raggiungimento al massimo entro la fine dell'investimento i requisiti minimi previsti dalla presente misura; tuttavia ai fini dell'elevazione del livello di finanziamento il richiedente potrà acquisire il requisito della redditività (8 UDE) entro i tre anni dalla data di insediamento. In tal caso l'erogazione dell'elevazione dell'aiuto resta subordinata alla presentazione di apposita fideiussione.
La concessione del sostegno potrà avvenire anche qualora (per esempio per insufficienza di risorse finanziarie) non venisse corrisposto il premio previsto dalla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006. In tal caso l'aumento del tasso di finanziamento previsto per i giovani imprenditori agricoli potrà essere corrisposto solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento CE n. 1257/99 e all'art. 3 del regolamento CE n. 817/2004.
Qualora la domanda di sostegno venga presentata da giovane imprenditore, così come definito dal regolamento CE n. 1257/99, art. 5 e successive modificazioni, non in connessione con una domanda di aiuto all'insediamento la concessione del sostegno è subordinata:
-  alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalla presente misura, all'atto dell'adozione della decisione individuale della concessione del contributo. Tuttavia ai fini dell'elevazione del livello di aiuto il richiedente potrà acquisire il requisito della redditività (8 UDE) entro il tempo massimo di realizzazione dell'investimento.
In tal caso l'aumento del tasso di finanziamento previsto per i giovani imprenditori agricoli potrà essere corrisposto solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento CE n. 1257/99 e all'art. 3 del regolamento CE n. 817/2004.
8.3. Tetto di spesa massimo ammissibile
Il tetto di spesa massimo dell'investimento complessivo che può beneficiare degli aiuti è:
-  500.000,00 euro per l'azienda singola;
-  1.500.000,00 euro per l'azienda associata di cui al precedente art. 5.
Nel caso di investimenti di filiera, tali limiti possono essere rispettivamente aumentati a:
-  1.000.000,00 di euro per l'azienda singola
-  2.500.000,00 di euro per l'azienda associata.
Per investimenti di filiera si intendono gli interventi rivolti a più segmenti del processo produttivo necessario per l'ottenimento di un prodotto finito destinato al mercato. Tali limiti riguardano la singola impresa beneficiaria della misura per l'intero periodo temporale 2000/2006, pertanto lo stesso imprenditore potrà presentare più di un progetto nell'arco del settennio, a condizione che il totale degli investimenti non superi i limiti sopra menzionati nell'ambito della misura, a prescindere dalle azioni per le quali è stata presentata la richiesta.
Esclusivamente per il comparto colture protette (i cui settori interessati sono orticolo, floricolo, vivaistico e piante ornamentali di cui al precedente paragrafo 7.1.1), e per il settore vitivinicolo, le precitate dimensioni finanziarie dell'investimento complessivo non potranno eccedere E 2.500.000,00 per l'azienda singola e E 5.000.000,00 per l'azienda associata. L'ammissibilità all'aiuto di tali dimensioni finanziarie resta subordinato al parere favorevole della Commissione europea.
Art.  9
SPESE AMMISSIBILI

L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale con le modalità di cui al precedente art. 8 sulla "spesa ammessa", comprensiva degli interventi realizzati in economia e di eventuali spese generali. Per quanto concerne i progetti che prevedono 'acquisto di terreno", si precisa che tale investimento è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle azioni 1 e 2 fino ad un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento. Non sono ammesse operazioni di compravendita "di padre in figlio", cioè fra genitori e figli.
La valutazione del fondo sarà effettuata dagli I.P.A. competenti per territorio, mediante stima analitica, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del servizio VII dell'Assessorato, dipartimento interventi strutturali; in ogni caso, il prezzo di acquisto non potrà essere superiore al valore di mercato. Nelle operazioni di stima, le produzioni, i costi e i prezzi saranno riferiti all'ordinarietà e all'attualità, la congruità del prezzo di acquisto sarà assicurata dal competente servizio VII. I beneficiari degli aiuti della misura 4.11 non potranno, nell'ambito della misura 4.06, avere finanziati progetti che prevedano anche l'acquisto di terreno. Tale condizione dovrà essere dichiarata in domanda.
Per i lavori in economia verranno applicate le disposizioni di cui alla nota del dirigente generale concernente la materia, n. 1820 del 17 luglio 2002, consultabile sul sito www.regione.sicilia.it/agricoltura. Si precisa che gli interventi edili e le opere connesse non potranno essere realizzati in economia. Le spese generali sono ammissibili entro un massimo del 12% dell'investimento materiale approvato, per:
-  progettazione e direzione del lavori (max 6%);
-  acquisizione di brevetti, licenze, ricerche di mercato, studi di fattibilità e consulenza finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti ivi compresa quella relativa all'introduzione di sistemi di qualità e di gestione ambientale (max 6%).
Le spese generali di cui al primo trattino possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale occorrente. Nel caso di progetti finalizzati all'acquisto di macchine e/o impianti e/o attrezzature mobili l'aliquota, per spese generali ed oneri vari comprese le competenze tecniche ammissibili ai sensi di legge ivi compresi gli impianti irrigui mobili, è pari al 3%. Tutti gli interventi ed acquisti dovranno essere effettuati sulla base di opere e/o lavori previsti dal prezzario regionale secondo quanto disposto dal decreto n. 779 del 23 giugno 2005. Le spese sostenute dovranno essere supportate da regolari fatture quietanzate e copia della documentazione comprovante le modalità di pagamento con prova di avvenuto pagamento: bonifici e/o assegni ed estratto conto da cui risulti l'effettiva negoziazione, nonché produzione da parte dei fornitori di quietanza liberatoria dalla quale si evinca che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere in relazione alla relativa fornitura. In ogni caso, l'importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale vigente, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso.
Per le opere e gli acquisti nonché per i mezzi meccanici e le attrezzature sia fisse che mobili, non previsti dal prezzario dovranno essere presentati, in allegato alla domanda, almeno due preventivi offerta di cui quello scelto vidimato dalla competente Camera di commercio. In alternativa alla vidimazione potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, la conformità dei prezzi del preventivo al listino depositato presso la Camera di commercio. L'analisi prezzi a firma del tecnico progettista è consentita nei casi in cui il progetto prevede particolari opere e/o lavori non contemplati nel prezzario vigente secondo quanto disposto dal decreto n. 779 del 23 giugno 2005. In ogni caso le spese effettuate dovranno essere dimostrate con le modalità prima indicate.
Sono ammissibili, altresì, le spese di locazione finanziaria "Leasing", nel caso in cui il contratto preveda una clausola di riacquisto, che il beneficiario deve impegnarsi ad esercitare prima del saldo finale del bene oggetto di locazione, pena la restituzione del contributo eventualmente già erogato. L'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene, con l'esclusione degli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc..).
Non potranno essere ammessi a finanziamento:
-  le spese relative ai servizi; gli interventi finalizzati alla realizzazione e/o riattamento dei fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo;
-  le operazioni di compravendita effettuate tra genitori e figli;
-  l'acquisto di automezzi stradali da trasporto (camion, furgoni, ecc.)
In tutti i casi non potranno essere ammesse a finanziamento le spese non conformi alle norme indicate nell'allegato al regolamento CE n. 1685/2000 sostituito in ultimo dal reg. Ce n. 448/2004 del 10 marzo 2004.
9.1. Azione 1 "Investimenti aziendali per le colture vegetali"
Sono ammissibili a contributo le spese per gli investimenti materiali di seguito indicati nel rispetto delle limitazioni previste per ogni singolo comparto produttivo, di cui al precedente articolo 7:
-  investimenti per l'acquisto di terreni, fino ad un volume di spesa massimo ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento. ivi comprese le spese legali e le parcelle notarili inerenti l'acquisto del terreno previa, richiesta del titolare del progetto e presentazione, entro i termini prescritti, di specifica documentazione che sarà richiesta dagli uffici competenti. Per terreno si intende l'insieme di suolo, soprassuolo (arboreti) ed investimenti fissi (invasi, stradelle e opere fisse legate stabilmente al fondo);
-  investimenti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e adeguamento delle strutture destinate alla produzione, atte anche al ricovero di macchine e scorte, mezzi tecnici e dotazioni aziendali, dimensionate e rapportate alle necessità aziendali;
-  investimenti per la sostituzione, la ristrutturazione e adeguamento delle strutture di protezione compresi la dotazione di impianti, macchine e attrezzature. Tali investimenti sono ammissibili per i settori: floricolo-vivaistico, piante ornamentali, orticolo;
-  investimenti per l'ammodernamento e l'acquisto di impianti, macchine e attrezzature fisse e mobili, per la produzione, per la lavorazione del terreno e per le operazioni colturali, per la raccolta, per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, ivi comprese quelle finalizzate al risparmio energetico, a ridurre l'impatto ambientale sugli agrosistemi, alla produzione di fonti di energia rinnovabili e per il miglioramento della qualità delle acque, all'utilizzazione di tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo;
-  investimenti per la realizzazione e/o ristrutturazione e adeguamento delle strutture per la lavorazione e/o trasformazione del prodotto a livello aziendale, finalizzati alla preparazione, confezione allo stoccaggio e alla frigo conservazione;
-  investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione commisurato alla produzione aziendale;
-  investimenti per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione a livello aziendale, ivi comprese le attrezzature informatiche per la gestione dei sistemi produttivi aziendali;
-  investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione, la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti esistenti finalizzati al risparmio energetico e di risorse idriche, nonché la realizzazione di piccoli invasi, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione, compatibilmente alle limitazioni inerenti l'aumento della capacità produttiva relativa ad ogni singola coltura;
-  investimenti per l'ammodernamento delle strutture e l'acquisto di attrezzature per il miglioramento e/o l'adeguamento per conformarsi ai nuovi requisiti (nel rispetto degli standard minimi) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, tale adeguamento dovrà avvenire entro i limiti temporali previsti dalle norme;
-  investimenti volti all'acquisto di teli fotoselettivi, di reti escludi insetto e di teli in ETFE (etiltetrafluoruroetilene) per la solarizzazione e la difesa fitosanitaria;
-  investimenti materiali per l'introduzione di sistemi di qualità e di gestione ambientale;
-  investimenti per la realizzazione di punti vendita finalizzati esclusivamente alla vendita dei prodotti aziendali;
-  investimenti per la realizzazione di opere funzionali all'attività agricola.
E' inoltre previsto l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare ecc.) finalizzati sia al risparmio energetico che alla protezione dell'ambiente in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende agricole. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere compresa fra i 5 e 15 KVA.
9.2. Azione 2 "Spese ammissibili al finanziamento"
9.2.1. Allevamenti di specie da latte
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  investimenti per l'acquisto di terreni, fino ad un volume di spesa massimo ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento ivi comprese le spese legali e le parcelle notarili inerenti l'acquisto del terreno previa richiesta del titolare del progetto e presentazione, entro i termini prescritti, di specifica documentazione che sarà richiesta dagli uffici competenti. Per terreno si intende l'insieme di suolo, soprassuolo (arboreti) ed investimenti fissi (invasi, stradelle e opere fisse legate stabilmente al fondo);
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovina e caprina ed asinina iscritti al registro anagrafico o al libro genealogico;   

-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento, da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  acquisto di impianti per la produzione e conservazione del latte;
-  acquisto di impianti per la trasformazione, il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
9.2.2. Allevamenti di specie da carne
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla specie bovina, ovina, caprina, suina, razze da carne, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, in sostituzione dei capi posseduti i quali, nel rispetto dei limiti produttivi individuati nel P.O.R., dovranno obbligatoriamente essere macellati;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica. Realizzazione di macelli aziendali a limitata capacità per le aziende agricole che operano in regime di zootecnia biologica, limitatamente alla produzione aziendale;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da esse derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
9.2.3. Allevamenti minori
a) Allevamenti apicoli
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  impianto di nuovi apiari: acquisto di arnie e famiglie di api;
-  primo acquisto di api regine: apis mellifera sicula e apis mellifera ligustica;
-  acquisto di macchine e attrezzature specifiche per l'esercizio dell'apicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione dei prodotti;
-  acquisto di macchine e attrezzature specifiche per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati al processo produttivo;
-  locali per la prima lavorazione del miele e dei prodotti;
-  locali per la conservazione del miele e dei prodotti;
-  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  magazzini per deposito attrezzature;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività apicola.
b) Allevamenti elicicoli
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori;
-  acquisto di macchine e attrezzature specifiche per l'esercizio dell'elicicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione dei prodotti;
-  acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati al processo produttivo;
-  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività elicicola.
c) Allevamenti di cavalli da carne
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla specie equina, di razze-popolazioni da carne, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da esse derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
d) Allevamenti di cavalli destinati ad attività sportive o turistiche
Al fine di consentire il potenziamento ed il miglioramento delle aziende agricole che allevano cavalli destinati ad attività sportive e/o turistiche, è previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla razza-popolazione Sanfratellana iscritti al libro genealogico;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica, con esclusione di quelle finalizzate ad attività extragricole;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
e) Allevamenti cunicoli di razze da carne
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla specie cunicola;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da esse derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
f) Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento e/o venatorio (*)
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici di certificata appartenenza genetica alle specie autoctone siciliane: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), coturnice siciliana (Alectoris graeca withaceri) e lepre italica (Lepus corsicanus);
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici, provenienti da allevamenti di fauna selvatica autorizzati, appartenenti alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e quaglia (Coturnix coturnix);
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati alla conservazione degli alimenti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati a deposito attrezzature;
-  realizzazione di voliere;
-  realizzazione e miglioramento dei locali per l'allevamento ivi compreso l'acquisto di attrezzature per l'allevamento (gabbie, rastrelliere, nastri trasportatori, pinze per tatuaggi e simili);
-  acquisto di attrezzature per il monitoraggio ed il controllo di malattie (frigoriferi, siringhe, ecc.);
-  realizzazione di recinzioni perimetrali e dei settori interni;
-  realizzazione di tabellazione;
-  acquisto e/o realizzazione di dispositivi di cattura;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
g) Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare (*)
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici, appartenenti alle specie coniglio selvatico, coturnice, lepre, cinghiale, fagiano, quaglia, daino, cervo e capriolo, provenienti da allevamenti di fauna selvatica autorizzati;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati alla conservazione degli alimenti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati a deposito attrezzature;
-  realizzazione di voliere
-  acquisto attrezzature per l'allevamento (gabbie, rastrelliere, nastri trasportatori, pinze per tatuaggi e simili);
-  acquisto di attrezzature per il monitoraggio ed il controllo di malattie (frigoriferi, siringhe, ecc.);
-  realizzazione di recinzioni perimetrali e dei settori interni;
-  realizzazione di tabellazione;
-  acquisto e/o realizzazione di dispositivi di cattura;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.


(*) Gli interventi inerenti gli allevamenti di selvaggina di cui ai paragrafi f) e g) dovranno essere operati nel rispetto delle indicazioni tecniche relative alla realizzazione delle strutture, attrezzature, ecc. contenute nella legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri applicativi di cui alle circolari assessoriali del 13 agosto 1998, del 19 febbraio 1999 e del 9 giugno 1999, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998, n. 19 del 23 aprile 1999 e n. 43 del 10 settembre 1999.


h) Allevamenti di struzzi
Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
-  l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
-  la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
-  il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
-  l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
Gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto di alcune specifiche tecniche contenute nella tabella appresso riportata:



9.2.4. Allevamenti avicoli per la produzione di uova biologiche
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento delle ovaiole, al fine di garantire l'igiene ed il benessere degli animali;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla classificazione, conservazione e confezionamento delle uova;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
Gli allevamenti devono essere condotti con criteri e metodi biologici. Gli investimenti non possono prevedere aumento della capacità produttiva esistente.
9.3. Azione 4 "Investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di gestione ambientale"
Sono ammissibili gli investimenti limitatamente ai comparti di produzione previsti nella scheda di misura del P.O.R. approvato e nel rispetto delle condizioni inerenti i singoli comparti:
-  l'acquisto e/o ammodernamento di impianti, di macchine e attrezzature fisse e mobili per la produzione, la lavorazione del terreno e per le operazioni colturali, per la raccolta, per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità della tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, ivi comprese quelle finalizzate al risparmio energetico, a ridurre l'impatto ambientale sugli agrosistemi, alla produzione di fonti di energia rinnovabili e per il miglioramento della qualità delle acque;
-  l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione a livello aziendale, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto alla produzione;
-  investimenti materiali per l'introduzione di sistemi di gestione ambientali;
-  investimenti che prevedono l'acquisto e la installazione di teli fotoselettivi, di reti escludi insetto e di teli a base di etiltetrafluoruro-etilene (ETFE) per la solarizzazione e la difesa fitosanitaria, il finanziamento dei suddetti teli è subordinato alla adesione del richiedente ai consorzi di filiera che garantiscono il corretto smaltimento e/o recupero dei materiali.
Art. 10
DOMANDE

10.1. Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta pena l'esclusione, su supporto informatico in CD ROM non riscrivibile, firmato con pennarello indelebile dal titolare dell'istanza, scaricando l'apposito software pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/bandi.htm.
Allo stesso indirizzo verrà pubblicato un manuale a beneficio dell'utente per la compilazione informatica dell'istanza. Il software produrrà anche la copia cartacea della domanda che dovrà essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa in carta semplice e in duplice copia, di cui una in originale, per singola azione: 1, 2 e 4.
La domanda corredata di copia fotostatica di un proprio documento di identità valido, dovrà essere presentata, in busta chiusa, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessa mediante raccomandata del servizio postale entro 120 giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
In alternativa dovrà essere consegnata in busta chiusa, direttamente presso la sede dello stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura, ufficio accettazione -, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire al suddetto ufficio improrogabilmente entro 20 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle stesse, quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale apposto sul plico, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze trasmesse prima dei termini prescritti dal presente bando nonché quelle che seppur pervenute entro i termini, risulteranno sprovviste del relativo supporto informatico (CD-ROM) e/o della domanda cartacea.
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Ai sensi del presente bando potrà essere presentata una sola istanza, pertanto, qualora gli investimenti, per singola azienda riguardino sia il comparto vegetale sia quello zootecnico ivi compreso l'acquisto delle relative macchine e attrezzature agricole, dovrà essere presentato un unico progetto e contestuale domanda rispettivamente per l'azione 1 o per l'azione 2 in base al maggiore fabbisogno finanziario richiesto per singolo comparto; nel caso di investimenti che prevedono esclusivamente l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione ambientale dovrà essere presentata la domanda ai sensi dell'azione 4. La busta chiusa e sigillata dovrà contenere l'istanza inerente una sola ditta.
Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocertificazione. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione riportata al successivo paragrafo 10.2, in duplice copia di cui una in originale o copia autentica.
Il presente bando e la relativa modulistica sarà disponibile anche sui siti www.regione.sicilia.it, www.euroinfosicilia.it.
La busta chiusa e sigillata contenente la domanda e la documentazione prevista dovrà riportare la seguente dicitura:
Regione siciliana - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di ................... - P.O.R. 2000-2006 - Bando di concorso 2005, misura 4.06, azione 1 "Investimenti aziendali per le colture protette e altre specie vegetali" (per gli interventi del settore vegetale);
Regione siciliana - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di ................... - P.O.R. 2000-2006 - Bando di concorso 2005, misura 4.06, azione 2 "Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali (per gli interventi del settore zootecnico)";
Regione siciliana - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di ................... - P.O.R. 2000-2006 - Bando di concorso 2005, misura 4.06, azione 4 "Investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di gestione ambientale" (esclusivamente per l'acquisto di impianti, macchine e attrezzature).
10.2. Documentazione
La domanda, ove pertinente e necessaria, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale o copia autentica e può essere sostituita, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa secondo il modello appositamente predisposto ed allegato al presente bando.
"Documentazione da allegare all'istanza":
1)  titolo di possesso dell'azienda. Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge. Nei casi di affitto e/o comodato, la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere anteriore a quella del vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature oggetto del contributo (dieci anni per gli investimenti fissi, cinque per quelli mobili e tre anni per il bestiame dalla data di accertamento finale). Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsto dal contratto stesso, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, del proprietario che autorizza la realizzazione dell'investimento proposto;
2)  certificati o visure catastali dell'intera azienda, corredate di prospetto riepilogativo;
3)  estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi o copia autenticata dal tecnico progettista;
4)  relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica dell'azienda ante e post miglioramento nonché le tipologie d'intervento (dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione colturale specie, età degli arboreti, sesti di impianto, sistemi di allevamento, eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, età, produzioni, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua, eventuale presenza di fabbricati, cc.);
5)  corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda o delle aziende oggetto dell'intervento;
6)  bilancio agricolo aziendale ante e post-miglioramento;
7)  planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante le colture praticate, l'ubicazione delle strutture e delle opere da realizzare;
8)  elaborati grafici delle opere da realizzare;
9)  computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti; per le istanze riguardanti l'azione 4 dovrà essere presentato soltanto l'elenco degli impianti, delle macchine ed attrezzature agricole da acquistare, sottoscritto dal tecnico abilitato;
10)  almeno n. 2 preventivi di spesa (di cui quello scelto, regolarmente vidimato dalla C.C.I.A.A.) per gli acquisti, mezzi meccanici e le attrezzature sia fisse che mobili, non previsti dal prezzario conformi a quanto indicato nell'art. 9. In alternativa alla vidimazione potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente Camera di commercio;
11)  certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate all'intervento o copia della richiesta al comune della precitata documentazione; si precisa che la richiesta dovrà riportare gli estremi dell'avvenuta presentazione al comune;
12)  concessione edilizia o autorizzazione comunale o almeno il parere della commissione tecnica comunale per l'effettuazione delle opere previste o copia della richiesta al comune della precitata documentazione, si precisa che la richiesta dovrà riportare gli estremi dell'avvenuta presentazione al comune;
13)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
14)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98 per gli investimenti che superano l'importo di E 154.937,06 (L. 300.000.000). La precitata informazione antimafia può essere richiesta alle prefetture direttamente dal soggetto beneficiario in base alla normativa vigente. I giovani agricoltori potranno presentare una dichiarazione ove si attesti l'avvenuto insediamento impegnandosi a produrre il certificato successivamente e, comunque, prima della concessione dell'aiuto;
15)  dichiarazione del progettista - direttore dei lavori e del richiedente in merito alla non appartenenza ad alcuna O.P. che l'iniziativa progettuale è coerente ai principi e alla strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse. (tale dichiarazione dovrà essere prodotta per le aziende non aderenti alle OO.PP. e per i progetti che prevedono investimenti inerenti i comparti orticolo, frutticolo e agrumicolo) ognuno per le parti di competenza. I richiedenti, soci di OO.PP., dovranno allegare alla domanda attestazione di coerenza del progetto con il P.O. della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla medesima O.P.;
16)  copia denuncia AGEA per le aziende ove insistono superfici vitate. Il finanziamento dei progetti sarà concesso alle aziende le cui superfici vitate sono già regolarizzate al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo; per le superfici la cui regolarizzazione è in corso dovrà essere presentata copia dell'istanza di regolarizzazione presentata all'IPA competente per territorio;
17)  certificazione sanitaria riguardante la profilassi di Stato ove prevista dalla normativa vigente (in presenza di attività di allevamento).
Qualora l'iniziativa progettuale preveda anche investimenti inerenti "l'acquisto di terreni" dovrà essere prodotta in duplice copia anche la seguente documentazione:
18)  offerta di vendita dei terreni da parte dell'attuale ditta proprietaria (in carta semplice), con l'indicazione del prezzo - complessivo ed unitario - a cancello aperto (senza scorte) e con la precisazione di tutti gli elementi indicati nello schema di offerta più avanti riportato (vedi allegato A);
19)  autocertificazione da parte del richiedente-acquirente con la quale dichiara di accettare patti e condizioni offerti dal proprietario (vedi allegato B);
20)  certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto o copia della richiesta al comune della precitata documentazione; si precisa che la richiesta dovrà riportare gli estremi dell'avvenuta presentazione al comune; l'originale dovrà essere prodotto prima dell'emissione del relativo AGV;
21)  estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto;
22)  corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000 con la individuazione dei terreni oggetto di compravendita;
23)  planimetria della nuova azienda evidenziando i terreni posseduti e quelli oggetto di acquisto evidenziando le opere esistenti, le colture, i fabbricati, le tare, le strade, i pozzi e gli invasi, gli impianti fissi per la adduzione e distribuzione dell, le servitù (pali elettrici, acquedotti, ecc.) e quant'altro necessario per meglio evidenziare la consistenza, le immobilizzazioni e l'indirizzo produttivo aziendale;
24)  eventuali ulteriori autorizzazioni già rilasciate, inerenti l'attività posta in essere in precedenza dal venditore, attinenti i terreni oggetto di vendita;
25)  autorizzazioni o eventuali richieste avanzate presso le istituzioni competenti relativamente alla disponibilità di acqua irrigua;
26)  relazione tecnica agronomica comprendente gli elementi relativi al terreno oggetto di acquisto (dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione colturale specie e cv., età degli arboreti, sesti di impianto, sistemi di allevamento, eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, età, produzioni, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua, viabilità e accesso ai terreni, eventuali fabbricati, gravami e servitù in genere, disponibilità di energia elettrica o di altre fonti energetiche alternative, eventuali impegni vincolativi contratti ai sensi del P.O.R. o del PSR o della precedente programmazione POP 1994-99. La relazione tecnica va completata con la stima analitica del fondo mediante capitalizzazione dei redditi. Nelle operazioni di stima, produzioni, costi e prezzi devono essere riferiti all'ordinarietà e all'attualità. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del saggio di capitalizzazione. Il probabile valore di mercato individuato tramite stima analitica dovrà essere raffrontato con un altro metodo di stima. Qualora dopo l'acquisto si intenda modificare e/o migliorare il regime fondiario, occorre descrivere analiticamente gli interventi che si intendono realizzare, i tempi, i costi, i risultati attesi.
Ove sui terreni offerti insistano edifici di qualsiasi tipo e destinazione, necessita produrre, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/85, fotocopia autenticata della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 ovvero della copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta, giusto quanto prevede il sesto comma dell'art. 35 della predetta legge n. 47/85. Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dai proprietari, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore a quella prima citata.
Per le società
Le società e gli imprenditori agricoli associati dovranno produrre inoltre, la documentazione appresso indicata:
1)  atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione (per tutti gli organismi associativi) per l'azienda associata dovrà risultare la conformità alle condizioni di cui all'art. 5 del presente bando;
2)  iscrizione delle cooperative al registro prefettizio;
3)  elenco soci aggiornato, sottoscritto dal legale rappresentante; per le forme associate dovranno essere indicati i soci che soddisfano il requisito di adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al precedente art.6 paragrafo a).
4)  delibera dell'assemblea dei soci o del C.d.A.; in assenza di tali organi, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l'iniziativa proposta e delega il richiedente a presentare domanda di contributo, ivi compreso l'acquisto di terreno qualora l'istanza preveda tale investimento.
La suddetta documentazione, di cui al paragrafo 10.2, ove pertinente, dovrà essere allegata all'istanza, pena l'esclusione della stessa.
I progetti e la relativa documentazione tecnica, di cui al precitato paragrafo 10.2. dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali e dalla ditta richiedente.
Art. 11
PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le richieste di finanziamento:
-  presentate e pervenute entro i termini di cui al punto 10.1;
-  presentate con le procedure di cui al precedente articolo 10.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, ancorché pervenute entro i termini, risulteranno sprovviste del relativo supporto informatico (CD-ROM) e/o della domanda su supporto cartaceo, nonché quelle compilate solo parzialmente; in ogni caso non potrà essere considerato errore materiale la carenza anche parziale degli elementi e delle dichiarazioni obbligatorie.
Art. 12
PUNTEGGIO, PREFERENZA E PRIORITÀ

Sezione B
12.1. Attribuzione punteggio
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per la formazione della graduatoria, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la sezione B del modello di domanda, secondo indicatori specifici che sono stati individuati, tenendo conto delle priorità segnalate a livello provinciale al fine di favorire la concentrazione degli interventi in quei settori ed in quei territori che saranno in grado di massimizzare l'efficacia degli aiuti concessi nonché, delle modifiche apportate al P.O.R. e al CdP e di seguito indicati.
Il richiedente dovrà altresì, allegare la documentazione comprovante il punteggio indicato, così come individuata per singolo criterio di cui al successivo paragrafo 12.2. Il punteggio non sarà convalidato alle istanze non corredate della precitata documentazione individuata per singolo criterio.
Azione 1 - Investimenti aziendali per le colture vegetali, ivi compresi quelli finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione aziendale

  Criterio     Punteggio 
A)  Valutazione del piano di sviluppo aziendale (punteggio massimo 12
A1.  Incremento R.N.A. (da comprovare analiticamente nel bilancio) (punteggio massimo 4) 
superiore al 50%    
oltre il 25% e fino al 50%    
dal 10% al 25%    
A2.  Incremento ore lavorative (da comprovare analiticamente nel bilancio) (punteggio massimo 4) 
  Il calcolo dell'incremento dovrà tenere conto delle tabelle ettaro/coltura pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001. Sarà inoltre attribuito punteggio esclusivamente per l'incremento di ore lavorative che scaturiscono dalla fase della produzione. 
superiore al 50%    
dal 31% al 50%    
dal 20% al 30%    
A3.  Valutazione dell'incidenza dell'investimento sull'occupazione (rapporto investimento/numero nuovi occupati e/n. nuovi occupati). Il punteggio è differenziato in base alle classi: (punteggio massimo 4) 
fino a 150.000    
oltre 150.000 fino a 250.000    
oltre 250.000 fino a 350.000    
oltre 350.000 fino a 450.000    
B)  Ubicazione azienda (punteggio massimo 8
B1.  Azienda ricadente nelle zone svantaggiate per almeno il 50% della SAU    
C)  Modalità di coltivazione (punteggio massimo 8
C1.  Azienda totalmente biologica    
C2.  Azienda parzialmente biologica o in conversione    
C3.  Azienda aderente alla misura F del PSR    
D)  Qualità aziendale (punteggio massimo 13
D1.  Azienda in possesso di certificazione aziendale    
D2.  Per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di strutture ad alta tecnologia conformi alle norme UNI EN 13031 ed altre vigenti di cui al paragrafo 7.1.1 punto a)    
D3.  Produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C. e I.G.T.    
E)  Ambiente (punteggio massimo 14
E1.  Risanamento aziendale per problematiche fitosanitarie di cui al parag. 7.1.1 punto c)    
E2.  Investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia con particolare riferimento all'introduzione del gas metano per fabbisogni energetici di cui al paragrafo 7.1.1 punto b)    
E3.  Trasferimento strutture serricole di cui al paragrafo 7.1.1 punto e)    
E4.  Investimenti che riducono l'impatto ambientale (tra cui il bromuro di metile) con riferimento alle nuove tecniche fuori suolo ed all'impiego di teli ETFE (etil tetrafluoruro etilene) di cui al paragrafo 7.1.1 punto c)    
F)  Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 10
F1.  Giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione del premio per il primo insediamento ai sensi della misura 4.07    
F2.  Imprenditore con età non superiore a 40 anni    
F3.  Imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 13/86, P.O.P. 94/99 e P.O.R. 2000-2006. di cui al paragrafo 7.1.1 punto d)    
F4.  Progetto proposto da donne    
G)  Integrazione tra le fasi della filiera (il punteggio è attribuibile soltanto ad una delle voci indicate di seguito 
  Prodotto fresco (punteggio massimo 11
G1.  Produzione - confezionamento-etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G2.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)     11 
G3.  Investimenti alla produzione riguardanti i prodotti commercializzati dalle OO.PP. di appartenenza     11 
  Prodotto trasformato (punteggio massimo 11
G4.  Produzione - trasformazione - confezionamento- etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G5.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)     11 
G6.  Investimenti alla produzione riguardanti i prodotti commercializzati dalle OO.PP. di appartenenza     11 
H)  Tipologia dell'intervento (punteggio massimo 13
H1.  Investimenti alla produzione (comparto vivaistico) con riferimento alla realizzazione di campi di piante madri al comparto florovivaistico e delle piante ornamentali     13 

Azione 2 - Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali

  Criterio     Punteggio 
A)  Valutazione del piano di sviluppo aziendale (punteggio massimo 15
A1.  Incremento R.N.A (da comprovare analiticamente nel bilancio (punteggio massimo 5) 
superiore al 50%    
oltre il 25% e fino al 50%    
dal 10% al 25%    
A2.  Incremento ore lavorative (da comprovare analiticamente nel bilancio) (punteggio massimo 5) 
superiore al 50%    
dal 31% al 50%    
dal 20% al 30%    
A3.  Valutazione dell'incidenza dell'investimento sull'occupazione differenziato in base alle classi (punteggio massimo 5) 
fino a 150.000    
oltre 150.000 fino a 250.000    
oltre 250.000 fino a 350.000    
oltre 350.000 fino a 450.000    
B)  Ubicazione Azienda (punteggio massimo 8
B1.  Azienda ricadente nelle zone svantaggiate per almeno il 50% della SAU    
C)  Modalità di coltivazione (punteggio massimo 8
C1.  Azienda totalmente biologica    
C2.  Azienda parzialmente biologica o in conversione ...    
C3.  Azienda aderente alla misura F del PSR    
D)  Qualità aziendale (punteggio massimo 17
D1.  Azienda in possesso di certificazione aziendale    
D2.  Per gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione dell'allevamento    
D3.  Produzioni D.O.P., I.G.P.,    
E)  Ambiente (punteggio massimo 4
E1.  Investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia con particolare riferimento all'introduzione del gas metano per fabbisogni energetici    
F)  Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 10
F1.  Giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento ai sensi della misura 4.07    
F2.  Imprenditore con età inferiore a 40 anni    
F3.  Imprenditore che non ha usufruito di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 13/86, POP 94/99 e P.O.R. 2000-2006    
F4.  Progetto proposto da donne    
G)  Integrazione tra le fasi della filiera 
  Prodotto fresco: (punteggio massimo 11
G1.  Produzione-confezionamento - etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G2.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)     11 
  Prodotto trasformato: (punteggio massimo 11
G3.  Produzione - trasformazione - confezionamento-etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G4.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)     11 
H)  Caratteristiche dell'allevamento (punteggio massimo 16
H1.  Con soggetti tutti appartenenti a razze/popolazioni indigene     10 
H2.  Misti (con più del 50% di soggetti appartenenti a razze/popolazioni indigene)    
H3.  Con altre razze selezionate    
H4.  Per investimenti riguardanti allevamenti che assicurano per specie allevata, o che si intende allevare, il singolo comparto produttivo almeno 4 UDE in zone svantaggiate e almeno 5 UDE nelle altre zone    

Azione 4 - Investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di gestione ambientale

  Criterio     Punteggio 
A)  Valutazione del piano di sviluppo aziendale 
A1.  Incremento R.N.A. (da comprovare analiticamente nel bilancio) (punteggio massimo 3
superiore al 50%    
oltre il 25% e fino al 50%    
dal 10% al 25%    
B)  Ubicazione azienda (punteggio massimo 7
B1.  Azienda ricadente nelle zone svantaggiate per almeno il 50% della SAU    
C)  Modalità di coltivazione (punteggio massimo 7
C1.  Azienda totalmente biologica    
C2.  Azienda parzialmente biologica o in conversione    
C3.  Azienda aderente alla misura F del P.S.R.    
D)  Qualità aziendale (punteggio massimo 8
D1.  Azienda in possesso di certificazione aziendale    
D2.  Azienda che realizza produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C., IGT    
E)  Ambiente (punteggio massimo 7
E1.  Risanamento aziendale per problematiche fitosanitarie    
E2.  Investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia con particolare riferimento all'introduzione del gas metano per fabbisogni energetici    
E3.  Investimenti che riducono l'impatto ambientale (tra cui il bromuro di metile) con riferimento alle tecniche fuori suolo, e anche mediante l'utilizzazione di teli a base di ETFE (etiltetrafluoro etilene)    
F)  Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 8
F1.  Giovani imprenditori agricoli per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento, ai sensi della 4.07    
F2.  Imprenditore con età inferiore ai 40 anni    
F3.  Imprenditore che non ha usufruito di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 13/86, P.O.P. 1994/1999, P.O.R. 2000-2006    
F4.  Progetto proposto da donne    
G)  Integrazione tra le fasi della filiera (punteggio massimo 10
  Prodotto fresco
G1.  Produzione - confezionamento - etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G2.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)    
G3.  Investimenti alla produzione (acquisto mezzi meccanici e relative attrezzature) riguardanti i prodotti commercializzati dalle OO.PP. di appartenenza    
  Prodotto trasformato: 
G4.  Produzione - trasformazione - confezionamento - etichettatura (interventi sulla filiera aziendale già esistente)    
G5.  Completamento della filiera (cioè la filiera viene completata dall'intervento proposto per il finanziamento)    
G6.  Investimenti alla produzione riguardanti i prodotti commercializzati dalle OO.PP. di appartenenza    

Per gli indici di valutazione relativi agli incrementi del R.N.A. e delle ore lavorative, i punteggi verranno attribuiti se tali incrementi scaturiscono dalla realizzazione dell'investimento per il quale si richiede il contributo. In ogni caso, l'erogazione dell'aiuto è subordinata all'esito delle verifiche effettuate da parte degli uffici istruttori. I progetti ammessi a contributo saranno finanziati, nel rispetto dell'ordine progressivo della graduatoria, fino alla completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Il punteggio minimo per il finanziamento è fissato in 20/100 per le azioni 1 e 2, 10/50 per l'azione 4. Le iniziative che prevedono il recupero di beni confiscati a soggetti mafiosi avranno la preferenza assoluta, purché raggiungano il punteggio minimo previsto dalle azioni di riferimento. Tale condizione dovrà essere dichiarata in domanda.



12.2.  Descrizione e documentazione comprovante l'attribuzione del punteggio.
AZIONE 1

Il punteggio di cui sopra dovrà essere attribuito secondo le seguenti modalità:





AZIONE 2

Il punteggio di cui sopra verrà attribuito secondo le seguenti modalità:





AZIONE 4

Il punteggio di cui sopra verrà attribuito secondo le seguenti modalità:





Sezione C
12.3. Descrizione e attribuzione priorità
Per le altre iniziative che hanno conseguito parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle istanze:
1)  Proposte da giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento;
2)  proposte da donne;
3)  che prevedono investimenti in connessione con la misura 4.11 di ricomposizione fondiaria; 4.09 miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione e 4.13 commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
4)  di aziende che praticano l'agricoltura biologica e che realizzano produzioni di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale come definita ai sensi dell'art. 24 ter del regolamento CE n. 1257/1999;
5)  che prevedono l'acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, finalizzati alla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla riduzione di input energetici e chimici inquinanti, tra cui anche il bromuro di metile, alla qualità delle acque e all'utilizzo di tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive, con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo;
6)  che prevedono investimenti di filiera. Per investimenti di filiera si intendono gli interventi rivolti a due o più segmenti del processo per la realizzazione di un prodotto finito destinato al mercato;
7)  che prevedono investimenti rivolti all'allevamento di razze autoctone in via di estinzione individuate nell'ambito delle misure del PSR, nel caso di iniziative riguardanti il settore zootecnico;
8)  che prevedono investimenti rivolti agli allevamenti bovini da carne e suinicoli, localizzate nell'ambito delle zone agricole svantaggiate e quelle che andranno ad incentivare la produzione di carni con marchi di qualità (D.O.P. - I.G.P. - A.S.);
9)  che prevedono investimenti complementari ad altre iniziative realizzate e/o previste nell'ambito operativo della OCM, nel caso di iniziative riguardanti il settore ortofrutticolo.
Ai fini dell'attribuzione delle suddette priorità, per la formazione della graduatoria, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la sezione C del modello di domanda. Il richiedente dovrà altresì, allegare la documentazione comprovante la priorità indicata, come di seguito riportata. La priorità non sarà convalidata per le istanze non corredate di tale documentazione.
Le priorità di cui sopra dovranno essere attribuite secondo le seguenti modalità:





A parità delle citate priorità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Non saranno altresì, prese in considerazione le istanze la cui sezione A (dati anagrafici e dichiarazioni obbligatorie) risulti non compilata o parzialmente compilata.
Art. 13
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del presente bando, compatibilmente con il numero delle istanze pervenute, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste provvederà a redigere le graduatorie regionali per ogni singola azione, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili, riportante la motivazione della non ammissibilità e l'elenco delle istanze che, pur ritenute ammissibili, non hanno raggiunto il punteggio minimo per essere inserite in graduatoria, pari a 20 per l'azione 1 e 2, e a 10 per l'azione 4, raggruppati in un unico allegato, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e consultabile sui siti internet istituzionali dell'Amministrazione. Per quanto concerne gli elenchi delle istanze non ammesse, tale procedura assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria.
Art. 14
TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà entro 30 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, di presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente memorie scritte, avendo cura di indicare gli estremi di presentazione dell'istanza e l'I.P.A. competente, al fine di proporre il riesame delle condizioni di ammissibilità della domanda o la revisione del punteggio.
Se il richiedente non si avvale della facoltà sopra prevista l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo. Qualora a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi eseguiti dagli Ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio, il soggetto venisse escluso dalla graduatoria, lo stesso potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
Art. 15
ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione i titolari delle istanze inserite nella graduatoria e rientranti nella copertura finanziaria dovranno presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 6 parag. a), b) e c) dovranno altresì, presentare la documentazione di cui al successivo paragrafo 15.1.
Tale documentazione dovrà essere presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente.In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta. I documenti inviati a mezzo raccomandata dovranno pervenire al suddetto ufficio improrogabilmente entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; conseguentemente, le istanze i cui documenti sono presentati o pervenuti successivamente ai suddetti termini non saranno prese in considerazione. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale o la data di accettazione dell'I.P.A. ricevente. Il mancato rispetto dei termini prescritti comporterà, attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione di interventi anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della U.E., l'esclusione della domanda e lo scorrimento della graduatoria. Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso l'erogazione dell'aiuto è subordinata all'esito delle verifiche effettuate da parte degli uffici istruttori.
15.1.  Documentazione da presentare, ove pertinente e necessaria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria:
1)  concessione e/o autorizzazione comunale per le eventuali opere soggette a tali prescrizioni;
2)  Certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate all'intervento;
3)  autorizzazione o concessione del Genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite o invasate. nel caso in cui l'azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso;
4)  autorizzazione del Genio civile relativa alla ricerca idrica nei casi previsti;
5)  autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
6)  nulla osta del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71, e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, art. 32;
7)  copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000;
8)  autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti;
9)  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
10)  valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nelle aree S.I.C. e Z.P.S., ai sensi dei DD.PP.RR. n. 357/97 e n. 120/03, qualora ricadenti negli ambiti di cui alla circolare prot. 3194 del 23 gennaio 2004 e procedure di V.I.A. e di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.
La domanda e la documentazione sono esenti da imposta di bollo.
In caso di scorrimento della graduatoria, l'Amministrazione provvederà a chiedere la suddetta documentazione agli interessati fissando adeguato termine perentorio.
Art. 16
INIZIO DEGLI INVESTIMENTI

In conformità alla disposizione comunitaria (2000/C28/02) "Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo", con il presente bando si dispone che l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 17
PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E VERIFICHE

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno ad effettuare sia i controlli amministrativi che l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatisi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso visite in loco, che riguarderanno un campione non inferiore al 30% delle istanze.
In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico economica del progetto;
-  la verifica della documentazione comprovante l'attribuzione del punteggio e delle priorità;
-  la verifica della documentazione di cui all'art. 10 paragrafo 10.2 e all'art. 15;
-  l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in via perentoria, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto dei termini prescritti comporterà l'esclusione della domanda e lo scorrimento della graduatoria.
I precitati ispettorati provinciali competenti per territorio, verificata la conformità e la corretta compilazione della domanda, l'idoneità della documentazione ed accertata anche mediante visita in loco la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, comunicheranno ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Saranno escluse le domande non complete e/o non corredate della documentazione. Ai titolari di progetti ammissibili al finanziamento verrà notificato il decreto di concessione del contributo nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto approvato, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  i tempi di realizzazione delle opere ed eventuali prescrizioni, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
I beneficiari cui è stato notificato il decreto di concessione comunicheranno ai suddetti ispettorati l'avvenuta realizzazione del progetto e le spese sostenute, entro i termini prescritti dal decreto medesimo. Gli ispettorati di cui sopra provvederanno all'effettuazione dei controlli e delle verifiche, al fine di accertare l'esatta esecuzione delle opere previste e la loro ammissibilità alla liquidazione, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Durante la fase di rendicontazione i costi sostenuti dovranno essere calcolati sulla base di giustificativi di spesa (fatture quietanzate) con riferimento al vigente prezzario regionale, per la congruità dei costi. Riguardo alle fatture relative all'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature regolarmente quietanzate dovranno essere, in ogni caso, conformi ai listini depositati presso la stessa Camera di commercio. A dimostrazione delle spese sostenute dovranno essere prodotte le fatture quietanzate, le modalità di pagamento (assegni, con dimostrazione di avvenuto pagamento) e/o bonifici bancari.
Art. 18
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Le istanze inserite nella graduatoria regionale, valutate non ammissibili al finanziamento a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli uffici istruttori, saranno escluse dalla graduatoria; lo saranno anche quelle non corredate della documentazione prevista di cui ai precedenti articoli. Saranno altresì, escluse dalla graduatoria le istanze per le quali non verrà convalidato il punteggio e le priorità indicate, indicate dal richiedente, rispettivamente nella sezione B) e C) dell'istanza qualora non comprovati dalla specifica documentazione di cui all'art. 12, par. 12.1, 12.2 e 12.3, che verrà fatta scorrere fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.
Art. 19
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
19.1. Anticipazione
I titolari di progetti ammessi potranno usufruire, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, dell'anticipazione pari al 50% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari almeno all'importo della stessa anticipazione. La stipula della predetta fideiussione dovrà avvenire con istituti di credito o società assicurative allo scopo abilitate nel rispetto della normativa vigente. La validità della stessa deve essere subordinata ai tempi di realizzazione delle opere relative all'anticipazione. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fideiussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. Inoltre, i soggetti destinatari dell'aiuto dovranno produrre, entro i termini di utilizzazione dell'anticipazione stabiliti nel decreto di concessione, una dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti le opere realizzate e le relative spese sostenute, allegando le fatture quietanzate o altra documentazione, avente valore equivalente, giustificativa delle spese inerenti sia la quota contributiva pubblica anticipata che la corrispondente quota a carico del destinatario. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà la restituzione dell'anticipazione erogata (vedi disposizione del decreto n. 2163 del 28 maggio 2003).
19.2.  Stato di avanzamento: acconto fino al 50% del contributo
Ai titolari di progetti ammessi, che non hanno usufruito dell'anticipazione, potrà essere concesso, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, un acconto pari al 50% del contributo a condizione che abbiano realizzato almeno il 50% delle opere previste in progetto, purché le stesse siano funzionanti e funzionali al processo produttivo. La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
-  relazione sullo stato di avanzamento dei lavori;
-  computo metrico estimativo e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
19.3.  Stato di avanzamento: acconto fino all'80% del contributo
Ai titolari di progetti ammessi, che non hanno usufruito di alcun acconto di cui ai precedenti paragrafi 19.1 e 19.2, potrà essere concesso, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, un acconto pari all'80% del contributo concesso, a condizione che abbiano realizzato almeno l'80% delle opere previste in progetto, purché le stesse siano funzionanti e funzionali al processo produttivo. La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
-  relazione sullo stato di avanzamento dei lavori;
-  computo metrico estimativo e relazione redatta dal tecnico progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
19.4.  Saldo finale
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole finale di esecuzione dei lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
-  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal provvedimento di concessione;
-  computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti e relazione tecnica del progettista;
-  certificato di conformità rilasciato dal Genio civile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/74;
-  certificato di agibilità;
-  copia della contabilità finale dei lavori;
-  dichiarazione del progettista, resa ai ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
-  fatture quietanzate e relativa documentazione contabile. Le fatture originali saranno annullate con l'apposizione della dicitura "P.O.R. Sicilia 2000/2006 - regolamento CE n. 1257/99"; prestazione inerente l'attuazione della misura 4.06; al riguardo si precisa che la documentazione contabile dovrà essere conforme a quanto indicato all'art. 9 "spese ammissibili", del presente bando;
-  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento;
-  documentazione inerente nei casi di apertura del punto di vendita aziendale.
Art. 20
VARIANTI, PROROGHE E TERMINI DI ULTIMAZIONE

Per le varianti [intese come modifiche al progetto successive all'emissione dell'AGV] verranno applicate le disposizioni di cui alla nota prot. n. 4315 del dirigente generale del 6 novembre 2002. In ogni caso eventuali varianti che il richiedente intende apportare al progetto ammesso al finanziamento devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione pena la revoca del finanziamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare le varianti compatibilmente con le finalità del progetto iniziale, ed in conformità con il P.O.R. 2000-2006. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa. Qualora la variante comporti un aumento dei costi, gli stessi restano a totale carico del soggetto richiedente.
I beneficiari dell'aiuto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inoltrare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. Eventuale proroga può essere autorizzata dall'Amministrazione su richiesta del beneficiario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso.
Art. 21
VINCOLI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
-  tenere la contabilità dell'azienda almeno di tipo semplificato, a partire dalla data di accertamento finale, comprendente i libri di entrate e uscite, con relativi documenti giustificativi ed elaborare un bilancio annuale, di cui alla circolare n. 7 /05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 maggio 2005;
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo; chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'Amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia al contributo;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di 10 anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, 5 anni per quelli mobili, e 3 anni per il bestiame oggetto dell'aiuto;
-  nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione dei giovani imprenditori che intendono insediarsi e delle cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente, fermi restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
Per quanto riguarda, infine, l'osservanza delle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si dispone quanto segue:
1)  investimenti materiali nelle imprese: per gli investimenti riguardanti le opere quali serre, fabbricati rurali, opifici, ecc., dovrà essere affissa una targa esplicativa riportante la dicitura "Progetto cofinanziato dall'Unione europea ai sensi del P.O.R. 2000/2006 misura 4.06", di modo che possa essere immediatamente individuabile l'oggetto del finanziamento. Nel caso di piantagioni tale targa dovrà essere posta in posizione tale da consentire l'individuazione del sito dell'investimento;
2)  macchinari e attrezzature: su ciascun macchinario o attrezzatura oggetto dell'intervento finanziato dovrà essere apposta una targhetta identificativa (anche adesiva) riportante la stessa dicitura sopra indicata.
Art. 22
VERIFICHE CONTROLLI

La Regione siciliana si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
Art. 23
CONTROLLI E SANZIONI

In materia di controlli e sanzioni verrà applicato il disposto del regolamento CE n. 817/04 e della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste dalle norme contenute nel P.O.R. Sicilia 2000/2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione si riserva ove necessario impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA


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(2005.30.1964)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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