REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 AGOSTO 2005 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 giugno 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
Con nota assessoriale n. 5515/n del 30/97, è stato restituito al comune di S. Giovanni La Punta il piano regolatore generale, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 127 del 5 aprile 1995, per la rielaborazione parziale ex art. 4, comma 8, della legge regionale n. 71/78, come indicato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 9 aprile 1997;
Visto il foglio prot. n. 969 del 29 marzo 2004, assunto al protocollo generale con il n. 19669 del 3 marzo 2004, con il quale il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale rielaborato, con annessi le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 9 aprile 1997;
Vista la delibera n. 18 del 15 luglio 2003, con la quale la commissione straordinaria ha adottato il piano regolatore generale, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, del comune di San Giovanni La Punta;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera citata n. 18/2003;
Vista la certificazione del segretario generale del 25 marzo 2003 del comune di San Giovanni La Punta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione, entro i termini di legge, di n. 212 osservazioni/opposizioni, di cui n. 196 entro i termini e n. 16 oltre detti termini, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  ditta Torrisi Rosa ed altri, prot. n. 18537 del 26 marzo 2004;
-  ditta La Rosa Michelangelo, prot. n. 69083 del 18 novembre 2003;
-  ditta La Rosa Michelangelo, prot. n. 69082 del 18 novembre 2003;
-  ditta Barboso Rosa ed altri, prot. n. 69084 del 18 novembre 2003;
-  ditta Zuccarello Giuseppina, prot. n. 5588 del 3 febbraio 2004;
-  ditta La Rosa Filadelfio ed altri, prot. n. 70726 del 27 novembre 2003;
-  ditta Barbagallo Vincenzo, prot. n. 59317 dell'8 ottobre 2003;
-  ditta Lo Giudice Francesco ed altri, prot. n. 52127 del 19 settembre 2003;
-  ditta Amico Lorenzo ed altri, prot. n. 51424 del 12 settembre 2003;
-  ditta Judas Renata ed altri, prot. n. 48981 del 27 agosto 2003;
-  ditta Mannella Antonino ed altri, prot. n. 47401 del 14 agosto 2003;
-  ditta Guglielmino Rosaria ed altri, prot. n. 55403 del 25 settembre 2003;
-  ditta Platania Antonino ed altri, prot. n. 50369 del 3 settembre 2003;
-  ditta Scalia Antonino, prot. n. 32484 del 18 maggio 2004;
-  ditta Lazzara Francesco, prot. n. 32531 del 18 maggio 2004;
-  ditta Nicosia Alfio e Paladino Giuseppa, prot. n. 46966 del 20 luglio 2004;
-  ditta Ediltop S.p.A., prot. n. 47460 del 21 luglio 2004;
Vista la delibera n. 20 del 16 febbraio 2004, con la quale la commissione straordinaria del comune di San Giovanni La Punta si è determinata sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano;
Viste le note prot. n. 10261 del 4 aprile 1995 e n. 5418/2001 del 16 luglio 2001, con le quali l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 381 del 30 luglio 1994, con la quale il servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
""Oggetto: comune di San Giovanni La Punta (CT) - piano regolatore generale e prescrizioni esecutive. Rielaborazione parziale in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 9 aprile 1997.
Proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004 (ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99).
Con nota prot. n. 9690 del 29 marzo 2004, introitata all'A.R.T.A. in data 30 marzo 2004 prot. n. 19669, a firma del dott. Vittorio Piraneo, per la commissione straordinaria, e dell'ing. Salvatore Di Stefano, capo del settore urbanistica dell'ufficio tecnico comunale, il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione relativa alla rielaborazione parziale del piano regolatore generale e PP.EE., a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 9 aprile 1997.
Vista la seguente documentazione:
-  delibera del Commissario regionale n. 28 del 7 marzo 2003, avente per oggetto "Rielaborazione parziale del piano regolatore generale a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97 - Adozione con modifiche e prescrizioni";
-  delibera della commissione straordinaria n. 18 del 15 luglio 2003 avente per oggetto "Rielaborazione parziale del piano regolatore generale a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97 - Adozione definitiva".
Gli elaborati progettuali di piano regolatore generale e PP.EE., riportanti gli estremi dell'atto deliberativo della commissione straordinaria n. 18/2003 redatto dall'arch. G. Di Liberto, arch. V. Giorgianni e ing. S. Salemi.
Lo studio agricolo-forestale redatto dal prof. dott. S. Ardizzone, dott. Francesco Di Bella e dott. F. Santamaria.
Gli atti di pubblicità ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, composti da:
-  avviso-manifesto murale datato 21 luglio 2003;
-  stralcio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 agosto 2003;
- stralcio del quotidiano "La Sicilia" del 20 luglio 2003;
-  certificazione del segretario di avvenuto deposito e pubblicazione del piano datata 25 marzo 2003 con l'elenco delle n. 212 osservazioni-opposizioni pervenute;
Fascicolo osservazioni ed opposizioni contenente:
-  verbale del 3 novembre 2003;
-  verbale del 16 gennaio 2004;
-  verbale del 9 febbraio 2004;
-  elaborati 23.a, 23.b, 23.c, 23.d con la visualizzazione delle osservazioni-opposizioni;
-  Relazione dei progettisti di controdeduzione alle osservazioni-opposizioni;
-  elaborati 24.a, 24.b, 24.c, 24.d con la visualizzazione delle variazioni a seguito delle osservazioni-opposizioni accolte;
-  regolamento edilizio - aggiornamento a febbraio 2004;
Norme tecniche di attuazione - aggiornamento a febbraio 2004;
Nota n. 5418 del 3 luglio 2001 dell'ufficio del Genio civile di Catania con cui si ribadisce il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 espresso sul piano regolatore generale originario con provvedimento n. 8766 del 3 aprile 1995;
Verbale del progettista e del capo settore urbanistica dell'ufficio tecnico comunale sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici datato 12 maggio 2003.
Sono stati inoltre trasmessi gli elaborati progettuali riportanti gli estremi dell'atto deliberativo del Commissario regionale n. 28/2003.
Rilevato
Il comune di San Giovanni La Punta è ad oggi dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 98 del 7 aprile 1986.
Con delibera del commissario ad acta n. 72 del 4 giugno 1991 era stato adottato il piano regolatore generale che veniva restituito dall'A.R.T.A., per totale elaborazione, con nota del 24 giugno 1993, a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 792 del 14 aprile 1993.
Il piano rielaborato è stato adottato con delibera della commissione straordinaria n. 127 del 5 aprile 1995.
Con nota n. 5515 del 30 aprile 1997 è stato notificato al comune il condiviso voto n. 460 del 9 aprile 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che il piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione commissariale n. 127 del 5 aprile 1995, sia da restituire per la rielaborazione parziale in base ai superiori considerata".
Con detto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97 sono stati formulati, in sintesi, rilievi relativi a:
La perimetrazione della zona A, seppur correttamente individuata attraverso un'accurata e documentata ricognizione degli immobili e degli ambienti urbani, che andava rivista secondo alcune specifiche indicazioni;
La classificazione di alcune zone B per le quali doveva essere verificata la rispondenza ai parametri dettati dal decreto interministeriale n. 1444/68;
I criteri del dimensionamento del piano e l'attendibilità dei dati ricavati dal computo delle volumetrie esistenti e allo standard di 200 mc./ab.;
L'assunzione di programmi pubblici e privati in corso (P. di L., piani di zona, opere pubbliche, etc.) previa verifica dell'efficacia giuridica degli stessi;
Le previsioni di aree per attrezzature e servizi, che risultavano sovradimensionate rispetto agli standards di legge e che, unitamente alle previsioni di espansione, comportano un elevato consumo di suolo con conseguente perdita di notevoli valori paesaggistici;
La compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le risultanze dello studio agricolo-forestale, quest'ultimo, peraltro, datato 12 luglio 1991 e redatto su rilievo aerofotogrammetrico del 1984;
La previsione delle zone C;
La destinazione delle aree all'interno delle pertinenze dei pozzi a scopo idropotabile;
La previsione della zona D2;
Il dimensionamento e la localizzazione delle zone G1 commerciali;
La mancata previsione di una normativa relativa agli insediamenti abusivi, già richiesta con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica precedente.
Il Progetto rielaborato.
Per come risulta dalla relazione di piano, il progetto di rielaborazione prende le mosse, oltre che dai rilievi formulati dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 460/97, da una generale ricognizione conoscitiva del territorio comunale che ha dato modo ai progettisti di acquisire una nuova documentazione su cui basare le previsioni progettuali.
Nel particolare tale nuova documentazione consiste in:
-   n. 5 ordinanze che individuano e disciplinano n. 5 pozzi destinati al consumo umano in aggiunta a quelli rilevati dall'ufficio del Genio civile e già visualizzati nelle tavole dello stato di fatto;
-  lo studio agricolo-forestale redatto nel febbraio 2000, in conformità alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 13/99;
-  il piano triennale delle opere pubbliche 1999-2001 e 2000-2002;
-  l'elenco di n. 36 lottizzazioni abusive;
-  l'elenco di n. 42 lottizzazioni approvate e convenzionate e di n. 6 lottizzazioni approvate ma non convenzionate;
-  i piani di zona ed i programmi costruttivi;
-  i programmi costruttivi ex art. 25 della legge regionale n. 22/96.
Dati volumetrici e verifica delle zone B.
I progettisti riportano in apposite schede i dati relativi alla volumetria esistente nelle varie aree classificate quali zone B, dalle quali risulta che i parametri dimensionali prescritti dal decreto interministeriale n. 1444/68 risultano soddisfatti per tutte le aree ad eccezione di quelle nn. 57 e 90.
Criteri di dimensionamento del piano
I progettisti sostanzialmente confermano quanto affermato nel precedente piano in ordine alla volumetria del patrimonio edilizio esistente (circa mc. 6.439.000), per la quale il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva richiesto una verifica di attendibilità stante il disequilibrio tra tale dato e la popolazione residente di n. 18.858 abitanti.
Dati sulla popolazione e proiezioni demografiche nel ventennio 2002-2022
Sulla scorta dell'andamento demografico registrato a partire dall'anno 1961, e con riferimento all'andamento demografico registratosi nel quinquennio 1995-2000, periodo nel quale si è avuta una crescita della popolazione in misura dell'1.13% annua, i progettisti ipotizzano nel ventennio un aumento della popolazione di n. 5.447 abitanti che, sommati al n. 21.620 abitanti residenti nel 2002, determinano una previsione al 2022 di n. 27.067 abitanti.
Verifica dell'entità di popolazione insediabile nelle zone territoriali omogenee
Sulla scorta della proiezione precedente, in considerazione che la popolazione residente nelle zone edificate (A, B, CR, C e case sparse) è di n. 21.620 abitanti, il piano prevede di insediare altri n. 7.480 abitanti secondo la seguente distribuzione:
-  n.  597 nei programmi costruttivi; 
-  n.  3.060 nelle zone C1; 
-  n.  300 nelle zone C2; 
-  n.  200 nelle zone C3; 
-  n.  200 nelle zone C4; 
-  n.  116 nelle zone CR. 

Verifica degli standards urbanistici
Le aree per attrezzature e servizi pubblici sono state dimensionate in funzione degli abitanti insediabili nel 2022. I progettisti riportano una scheda riepilogativa delle superfici impegnate per tali funzioni, specificando, anche, la previsione del piano regolatore generale precedente.
Le zone territoriali omogenee
Dalla relazione tecnica allegata al progetto risulta quanto segue.
Le aree del centro storico
Sulla scorta della documentazione fornita dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su alcuni edifici, dettagliatamente elencati, è stato imposto "il vincolo di tutela ambientale".
In ossequio a quanto rilevato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è stata rivisitata la perimetrazione della zona A.
Le aree di completamento urbano B
Per come riportato nella relazione illustrativa le aree classificate quali zone B sono state individuate effettuando le verifiche dettate dal decreto interministeriale n. 1444/68. Da tali verifiche, per come sopra riferito, è scaturito che le aree precedentemente classificate B presentano i prescritti requisiti, ad eccezione di n. 2 aree alle quali è stata assegnata la classificazione di zona C1.
Le aree di espansione urbana C
Sottozone C1 e C2
Per come risulta dalla relazione i progettisti hanno confermato i criteri che avevano condotto alla previsione, nel piano precedente, delle zone C1, che riconfermano quelle previste dal programma di fabbricazione, e C2, non previste dal programma di fabbricazione, ma reputate idonee per l'espansione urbana. Nella rielaborazione proposta tali previsioni hanno dovuto subire alcune modifiche in funzione della documentazione fornita dalla amministrazione circa le "lottizzazioni regolari".
Sottozone C3 e C4
Tali aree sono state ridotte in quanto alcune porzioni di esse sono risultate interessate da lottizzazioni regolari o abusive.
Sottozone CR
Tali sottozone, di nuova individuazione, sono quelle interessate da lottizzazioni abusive quali perimetrale e trasmesse dall'amministrazione comunale.
Le aree P.E.E.P.
Le aree P.E.E.P. del precedente strumento urbanistico già edificate sono state classificate B2. Sono state classificate quali aree P.E.E.P. quelle residue del piano di zona del 1987 e quelle interessate da programmi costruttivi ex legge regionale n. 22/96.
Sono state infine previste nuove aree P.E.E.P., oggetto di prescrizioni esecutive.
In definitiva, con tali previsioni, si prevede l'insediamento nelle aree P.E.E.P. di n. 3.007 abitanti.
Le aree degli insediamenti turistico-alberghieri T
Vengono sostanzialmente confermate le previsioni del piano regolatore generale restituito.
Le aree degli insediamenti produttivi e commerciali D
Le zone per insediamenti produttivi (industriali e/o artigianali), distinte in D1, esterne alle prescrizioni esecutive, o D2, interne alle prescrizioni esecutive, sono state ampliate, dislocandole, in generale, a ridosso della circonvallazione.
Le aree degli insediamenti commerciali G
Le aree per gli insediamenti commerciali, distinte in G1, esterne alle prescrizioni esecutive, o G2, interne alle prescrizioni esecutive, sono state in parte modificate o ampliate, come, ad esempio, quella in contrada Bottazzi.
Le aree delle attrezzature dell'istruzione AS
E' stata aumentata la dotazione di asili nido nel rapporto di 1 ogni 1.800 abitanti, impegnando una superficie di 0,85 mq./ab.
Le aree delle attrezzature di interesse comune AC
Le aree per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato e parcheggi, in ossequio a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sono state ridimensionate, adeguandole alla popolazione prevista all'anno 2020.
Sono state altresì individuate aree per la protezione civile, che, in caso di calamità, il sindaco può requisire ed utilizzare per il ricovero delle persone e l'ammassamento di forze e risorse.
Le fasce di rispetto dei boschi e dei pozzi
L'individuazione dei boschi e delle relative fasce di rispetto è stata effettuata ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000 e dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.
Le aree di rispetto dei pozzi è stata effettuata sulla scorta delle perimetrazioni contenute nelle ordinanze sindacali precedentemente citate.
Prescrizioni esecutive
Sono stati redatti n. 13 piani particolareggiati con valenza di prescrizioni esecutive, che riguardano le zone classificate C3 e C4, nonché le aree per insediamenti produttivi classificate...
Considerato:
Preliminarmente si precisa che il presente parere, prescindendo da valutazioni di carattere generale, in quanto già rese dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con i precedenti voti n. 792/93 (rielaborazione totale) e n. 460/97 (rielaborazione parziale), è rivolto essenzialmente alla verifica della rispondenza delle scelte progettuali ai rilievi posti dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 460/97.
Occorre far presente, inoltre, che per la formulazione del presente parere sono stati presi a riferimento gli elaborati progettuali allegati alla delibera della commissione straordinaria n. 18 del 15 luglio 2003, modificati a seguito della delibera del commissario regionale n. 28 del 7 marzo 2003.
Il comune di San Giovanni La Punta fa parte della prima della cintura dei comuni etnei a nord di Catania. Non si può fare a meno di rilevare come il piano regolatore generale comunale risulti, per questa città, così come per quelle altre compresa fascia pedemontana, uno strumento limitato in quanto rimane avulso da tutti quei processi di trasformazione che scaturiscono dalle interferenze che intercorrono tra i comuni, i cui effetti si ripercuotono sui vari territori comunali senza che, in definitiva, il piano regolatore generale sia in grado di governare.
In prima analisi si osserva che per la rielaborazione parziale sono stati impiegati tempi di gran lunga superiori a quelli fissati dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78. I progettisti illustrano dettagliatamente la cronistoria delle procedure esperite per addivenire alla rielaborazione del piano, procedure volte, sostanzialmente, alla formazione di un approfondito "quadro conoscitivo" delle realtà territoriali, per la cui definizione sono occorsi tempi lunghi, ma che risulta indispensabile per superare i rilievi mossi dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
1) Zona A e zone B: per come sopra riferito i progettisti hanno adeguato le previsioni originarie alle prescrizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sia per quanto riguarda la rettifica della perimetrazione della zona A, sia per quel che riguarda la verifica della sussistenza, per le zone B, dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68. Da tali verifiche è risultato che tutte le aree possiedono tali requisiti ad eccezione di due aree, indicate rispettivamente al n. 57 e al n. 90, per le quali si propone la classificazione di zone C1. Si condividono le previsioni progettuali unitamente agli artt. 4, 5, 6 e 7 delle norme tecniche d'attuazione, che disciplinano l'attività edificatoria in tali zone territoriali omogenee, con la prescrizione che, con riferimento alle zone B1 e B2, le norme di cui alle leggi regionali nn. 19/72 e 21/73, per i lotti di superficie non superiori a mq. 200, sono applicabili soltanto per i lotti interclusi preesistenti alla data di adozione del piano regionale generale sottoposto a rielaborazione parziale (5 aprile 1995).
2)  I criteri del dimensionamento: nella rielaborazione del piano, in ottemperanza a quanto osservato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, si è proceduto al ridimensionamento della popolazione insediabile nel ventennio di riferimento (2002-2022), tant'è che questa viene stimata in n. 27.067 abitanti a fronte dei n. 35.415 abitanti previsti nel piano precedente.
In ordine alla consistenza volumetrica del patrimonio edilizio esistente, sulle cui risultanze il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva manifestato alcune perplessità, i progettisti confermano, in linea di massima, le risultanze dei rilievi effettuati dalla SETET s.n.c., che stima in circa mc. 6.439.000 tale volumetria. Al riguardo non si può fare a meno di osservare che, anche adottando il proposto parametro di mc./ab. 200, il patrimonio edilizio esistente possiede una capacità insediativa di circa n. 32.200 abitanti, superiore alla previsione ventennale posta a base delle previsioni del piano rielaborato.
Si osserva, inoltre, che, dalla verifica effettuata dai progettisti in ordine alla popolazione effettivamente insediabile nelle zone territoriali omogenee, risulta che i residenti nelle zone già edificate (zone A, B, C, CR e case sparse) sono stimati in n. 21.620 abitanti e che la popolazione da insediare, in relazione alle previsioni progettuali, è di n. 7.480 abitanti, per un totale di n. 29.100 abitanti, dato superiore (di circa 2.000 unità) di quello determinato (n. 27.067 abitanti) in funzione dell'andamento demografico, posto a base del dimensionamento del piano.
3) Le zone C di espansione residenziale: con il voto n. 460/97 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto di non esprimere alcun giudizio sulle zone C stanti le incertezze derivanti dai criteri del dimensionamento, dall'enucleazione dei piani di lottizzazione giuridicamente efficaci, dal fenomeno delle lottizzazioni abusive e dalla inattendibilità dello studio agricolo-forestale. Il Consiglio regionale dell'urbanistica raccomandava inoltre di classificare "zona di verde agricolo" le aree di pertinenza dei pozzi e di procedere "ad una documentata valutazione delle attrezzature esistenti" allo scopo di ridimensionare le aree, le attrezzature ed i servizi pubblici "riportando i valori a standard più vicini a quelli di legge, anche al fine di evitare un eccessivo carico degli oneri di urbanizzazione". Per ciò che concerne lo studio agricolo-forestale, in considerazione dei rilievi suddetti, con delibera di giunta municipale n. 308/1997, è stato conferito ai dott. agronomi S. Ardizzone, F. Di Bella e F. Santamaria, l'incarico per la redazione di un nuovo studio agricolo-forestale. I professionisti hanno prodotto gli elaborati relativi in data febbraio 2000 ed hanno successivamente aggiornato il medesimo studio in data gennaio 2001.
Lo studio suddetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 16/96, alla legge n. 13/99 ed aggiornato in conformità al decreto presidenziale 28 giugno 2000 (criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea).
Per quel che riguarda i profili urbanistici conseguenti alle risultanze di tale studio agricolo-forestale, si rileva, nella versione definitiva del gennaio 2001, la presenza di n. 2 aree boscate, di alcune aree, già definite, nello studio del febbraio 2000, aree boscate e poi individuate (gennaio 2001) come "aree di interesse paesaggistico". Si rilevano infine alcune aree interessate da agrumeti. In linea generale le previsioni progettuali, per ciò che concerne le aree per l'espansione residenziale, si sono attenute alle indicazioni dello studio agricolo-forestale.
Come prima riferito le zone C sono distinte in n. 5 sottozone per ciascuna delle quali viene indicato solamente il numero di abitanti da insediare, mentre non viene fornito alcun dato in ordine all'estensione delle stesse, alla consistenza dell'edilizia preesistente, al numero di abitanti insediati ed alla consistenza dell'edificazione prevista.
- Le sottozone C1 e C2, in linea generale, ricalcano quelle del precedente programma di fabbricazione e risultano quasi del tutto attuate perché impegnate da piani di lottizzazione giuridicamente efficaci.
- Le sottozone C3 e C4, oggetto delle prescrizioni esecutive, parzialmente già edificate, risultano ridotte rispetto alle previsioni del piano regolatore generale restituito.
In linea generale si condividono le previsioni progettuali relative alle suddette n. 4 sottozone, unitamente alle disposizioni dell'art. 8 delle norme tecniche d'attuazione, fatta eccezione per quelle sottoelencate che, essendo localizzate in aree interessate, per lo più, da colture pregiate e non essendo supportate da adeguate giustificazioni, in relazione, anche, al trend demografico del comune ed al sovrabbondante patrimonio edilizio preesistente, con il presente parere si disattendono classificandole come "verde agricolo":
-  Tav. 10.b:
-  zona C1, situata ad ovest della via Fisichelli (agrumeto);
-  zona C4 e zona per edilizia pubblica (E.P.) e relative attrezzature poste ad ovest della via Fisichella;
-  zona C4 e zona per edilizia pubblica, posta a sud di via della Sciara ed a est di via Manaci Mantia.
- Le sottozone CR: tale classificazione è stata attribuita a tutti quegli ambiti territoriali, nei quali, sulla scorta di puntuali accertamenti, sono stati individuati fenomeni riconducibili alla fattispecie di "lottizzazione abusiva" per come definita dall'art. 18, comma 1, della legge n. 47/85.
A tal riguardo il Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 460/97, richiamando il precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 792 del 14 aprile 1993 (a seguito del quale il piano regolatore generale veniva restituito per rielaborazione totale) che già evidenziava la notevole diffusione di edificazioni e lottizzazioni abusive, osservava la mancanza di "una specifica normativa" per i territori interessati da abusivismo, indicando, a riferimento, l'intervenuta legislazione in materia ed, in particolare, la legge regionale n. 17/94.
Per come risulta dalla nota n. 1195/UT del 16 febbraio 2004, con cui il capo del settore urbanistica del comune ha formulato alla commissione straordinaria le proprie valutazioni in ordine a talune osservazioni ed opposizioni relative alle zone CR, l'individuazione delle lottizzazioni abusive è stata effettuata attraverso "una capillare attività ricognitiva condotta d'ufficio, a partire dal 1999 e protrattasi fino al 2003, attraverso l'analisi dei provvedimenti sanzionatori e repressivi adottati nel tempo dall'amministrazione, nonché attraverso l'esame delle istanze di condono edilizio, ove la sussistenza della lottizzazione abusiva è stata dichiarata dagli stessi titolari delle domande ed è stata comunque verificata attraverso i frazionamenti catastali e lo stato dei luoghi desumibile già dal rilievo aerofotogrammetrico".
La soluzione progettuale proposta, trae spunto dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III, penale, del 7 maggio 1998, secondo cui, con riferimento agli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/85:
"-  laddove un immobile illegittimamente edificato risulti realizzato in un comprensorio interessato da una lottizzazione abusiva (materiale o mista) il suo recupero alla legalità, sotto il profilo amministrativo, è possibile esclusivamente in presenza delle condizioni che legittimano l'approvazione di un piano di lottizzazione anche previa adozione di una variante allo strumento urbanistico generale ex art. 29 della legge n. 47/85;
-  il versamento dovuto per l'oblazione non costituisce titolo per ottenere il rilascio della singola concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinato alla partecipazione pro-quota, agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione di lottizzazione; qualora l'autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, ritenga di dovere successivamente autorizzare l'intervento lottizzatorio, un provvedimento sanante di tal genere non può essere impedito né vanificato da una sanzione amministrativa con esso incompatibile quale è la confisca disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985, sicché in sede esecutiva tale confisca dovrà essere revocata".
Alla luce di quanto sopra, per i comprensori oggetto di lottizzazione abusiva, l'art. 10 delle norme tecniche di attuazione (aree residenziali di riordino urbanistico - simbolo CR) prescrive che il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, per gli immobili ricadenti in tali comprensori, dovrà avvenire previa la presentazione da parte dei soggetti privati di un piano di recupero relativo all'intero comprensorio, l'approvazione di tale piano da parte del C.C., la stipula di convenzione con cui gli interessati assumono a proprio carico gli oneri di urbanizzazione e la revoca da parte del giudice penale della confisca dei terreni, eventualmente disposta in precedenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47/85.
Lo stesso art. 10 delle norme tecniche d'attuazione prescrive che tale piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione, a totale carico degli interessati, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le aree inedificate, all'interno del comprensorio abusivo, non siano sufficienti per l'ubicazione delle urbanizzazioni dimensionate secondo gli standards urbanistici, la possibilità della monetizzazione dei relativi oneri da porre a carico degli interessati. Si prevede, infine, per le aree inedificate eventualmente in esubero rispetto a quelle necessarie per il reperimento delle attrezzature ed i servizi pubblici, la possibilità di edificare con l'indice di densità fondiario di 1 mc./mq., altezza massima 7 m. (n. 2 piani), e rapporto di superficie pari a 1/3.
L'art. 10 delle norme tecniche d'attuazione prevede, nel caso in cui i soggetti privati interessati non predispongano il suddetto piano attuativo, che lo stesso venga predisposto dall'amministrazione comunale.
In considerazione che l'art. 26, comma 9, della legge regionale n. 37/85, prescrive che "per le costruzioni... realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione... non costituisce titolo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione" si ritengono condivisibili, in linea generale, le soluzioni progettuali proposte, mirate, sostanzialmente, al riordino urbanistico degli agglomerati abusivi attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Tuttavia, rilevandosi che le aree per attrezzature e servizi (urbanizzazioni secondarie), previste dall'intero piano regolatore generale, risultano già sovrabbondanti rispetto alla popolazione insediata-insediabile, per le "aree inedificate" si prescrive che siano esclusivamente destinate a parcheggi pubblici, nella misura di 2,5 mq./ab., fermo restando che andrà posta a carico degli interessati la partecipazione pro-quota, oltre agli oneri per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie a servizio dell, anche a quelli necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste dal piano regolatore generale.
Si prescrive, inoltre, che le aree inedificate, salvo quelle da destinare a parcheggi pubblici, andranno classificate come "verde agricolo" non condividendosi la prevista possibilità di edificazione contemplata nell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione.
Si prescrive, poi, che, per gli edifici situati all'interno delle zone CR, per i quali, a seguito dell'approvazione dello strumento attuativo potrà essere rilasciata la concessione in sanatoria, saranno consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione della demolizione e ricostruzione.
Infine per le porzioni delle zone CR situate all'interno delle fasce di rispetto dei boschi, andrà osservato, ovviamente, quanto prescritto dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96, come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale n. 13/99 e dall'art. 89, comma 8, della legge regionale n. 6/2001, ferme restando le superiori prescrizioni.
Analogo ragionamento vale per le porzioni delle zone CR ricadenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali o stradali, per le quali vigono specifiche normative, cui si rimanda.
4) Le aree P.E.E.P.: si condividono le previsioni progettuali salvo per quel che riguarda l'area per edilizia pubblica di cui alle precedenti considerazioni.
5) Le aree per gli insediamenti turistico-alberghieri T: va preliminarmente osservato che i progettisti non hanno presentato alcuna analisi circa la quantificazione delle attività esistenti né per la valutazione del fabbisogno di nuove aree, nonostante i rilievi mossi in tal senso dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97. Vengono sostanzialmente riproposte le previsioni del piano regolatore generale restituito con l'aggiunta degli insediamenti turistico-alberghieri tra via Catira e via San Basilio, distinguendo n. 2 sottozone, la sottozona T1 e la sottozona T2, quest'ultima, oggetto di prescrizioni esecutive, localizzata in prossimità del "polo scolastico polivalente", per la quale, a norma dell'art. 12 delle norme tecniche d'attuazione è ammessa quale unica destinazione quella di ostello per la gioventù.
Si condividono le previsioni progettuali, fatta eccezione per la zona T1 indicata nelle tavv. 10.c e 10.d, a monte dello svincolo autostradale, la cui previsione, interessando aree coltivate ad agrumeto ed in mancanza di adeguate giustificazioni, contrasta con quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
6) Le aree degli insediamenti produttivi e commerciali D.
Le zone per insediamenti produttivi industriali e/o artigianali e/o commerciali (con esclusione delle "grandi strutture di vendita" e dei "centri commerciali") sono distinte in D1, esterne alle PP.EE., o D2, interne alle PP.EE.
La relazione illustrativa contiene una dettagliata tabella dal titolo "Indagine conoscitiva delle potenzialità produttive del comune di San Giovanni La Punta" nella quale vengono indicate le caratteristiche di ciascuna azienda.
Sulla scorta di tale tabella i progettisti hanno ampliato le aree destinate agli insediamenti produttivi e commerciali, dislocandole in prossimità della circonvallazione o comunque "in siti ben serviti da viabilità idonea e parcheggi adeguati". Si rileva che la relazione illustrativa non fornisce alcuna indicazione in ordine alla superficie territoriale classificata D in relazione alle esigenze che scaturiscono dalla indagine conoscitiva svolta. Per quanto sopra, in assenza di un adeguato dimensionamento delle zone D, si condividono le previsioni progettuali relativamente alle aree classificate D1 dislocate lungo la circonvallazione, mentre si disattendono, destinandole a "verde agricolo", le zone D1 situate a monte della via Morgioni e quelle ubicate tra la via S. Basilio e la via Catira.
Si condividono le prescrizioni di cui all'art. 13 delle norme tecniche d'attuazione, fermo restando che, per quanto riguarda il punto 9 delle norme relative alle zone D1, per gli insediamenti commerciali e direzionali, le aree per verde e parcheggi pubblici dovranno essere dimensionate in misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda (art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68), oltre agli spazi per parcheggi pertinenziali, che, per gli insediamenti commerciali, in conformità a quanto prescritto dal D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, dovranno essere collocati in aree distinte da quelle per gli spazi pubblici (art. 16, punto 2, paragrafo 3 del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000) e dimensionati secondo quanto indicato dall'art. 16, punto 4, del medesimo D.P.R.S. 11 luglio 2000.
7)  Le aree degli insediamenti commerciali G.
Le aree per gli insediamenti commerciali sono distinte in G1, esterne alle PP.EE., o G2, interne alle PP.EE. Anche in questo caso i progettisti, ignorando i rilievi mossi con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97 che lamentava l'assenza "analisi per la quantificazione delle attività esistenti né per la valutazione del fabbisogno di nuove aree", prevedono l'ampliamento delle zone G presenti nel piano restituito senza fornire alcun elemento giustificativo.
Per quanto sopra, si condividono le previsioni progettuali relative alle zone G1, fatta eccezione per l'area situata a sud della via Montello ed a ovest della prevista circonvallazione, in considerazione che tale arteria assume, per quel settore del territorio comunale, il "margine" dell'espansione urbana.
Si condividono le altre previsioni progettuali nonché quanto disposto dall'art. 14 delle norme tecniche d'attuazione, ferme restando le prescrizioni richiamate al superiore punto 6 in ordine agli spazi pubblici ed i parcheggi pertinenziali.
8)  Le aree per le attrezzature e spazi pubblici.
In linea generale si condividono le previsioni progettuali pur rilevandosi che, nonostante la raccomandazione espressa con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97 che criticava, nel piano restituito, lo standard di mq./ab. 31.47 con il conseguente notevole consumo di suolo, non si è proceduto al ridimensionamento auspicato delle aree per attrezzature e servizi pubblici che, con il presente piano, ammontano a circa 30.00 ab./mq.
Per tale ragione si è dell'avviso di disattendere la previsione di "verde attrezzato" posta ad ovest della via Montello, nonché quella di "parco suburbano" posta tra la via S. Basilio e la via Catira.
Le suddette aree assumeranno la classificazione di verde agricolo.
9)  La viabilità.
Nella relazione di piano non vengono illustrate le scelte progettuali in ordine alle nuove previsioni viarie. Per come risulta dagli elaborati grafici, viene previsto un importante asse viario, avente funzione di circonvallazione est e nord del centro abitato, che si sviluppa, in direzione nord-sud nel settore orientale, collegando il raccordo autostradale fino alla via Montello, prosegue, a nord del centro abitato, intersecando la via Duca d'Aosta, la via Monte Grappa e la via Fisichelli, fino a congiungersi con la via Monaci Mantia, nel settore nord-ovest del centro abitato.
Le altre previsioni relative all'assetto della viabilità riguardano essenzialmente nuovi tronchi stradali di collegamento tra la suddetta circonvallazione e la rete viaria urbana, e l'ammodernamento degli attuali assi stradali.
In linea generale si condividono le previsioni progettuali, fatta eccezione per gli assi stradali di seguito elencati per i quali, atteso che interessano sostanzialmente terreni con destinazione di verde agricolo, non se ne comprendono le ragioni.
Tav 10.b:
-  strada di collegamento (sez. 3) tra la via Verdina e la disattesa zona D1;
-  strada di collegamento (sez. 2) tra la via Verdina e la zona CR;
-   n. 2 strade di collegamento sez. 2 tra la via Verdina ed aree di verde agricolo poste a nord di quella di cui sopra;
-  strada di collegamento (sez. 2) tra la via Monaci Mantia e la zona CR;
-  strada (sez. 2) che si diparte dalla via Roma verso nord.
Sono inoltre da disattendersi tutte le previsioni viarie all'interno della fascia di rispetto del bosco.
Si prescrive infine che la viabilità all'interno della zona C1 (tav. 10.d) a confine con il comune di Sant'Agata Li Battiati, prevista a cul de sac, venga collegata o con la strada di previsione (sez. 7) che collega la via Duca degli Abruzzi con la via S. Agata, ovvero con la via Duca degli Abruzzi, al fine di pervenire ad un assetto viario più funzionale e senza soluzione di continuità.
10)  Le prescrizioni esecutive.
Sono stati redatti n. 13 piani particolareggiati con valenza di prescrizioni esecutive, contrassegnati con le lettere da A a O, che riguardano le zone classificate C3 e C4, nonché le aree per insediamenti produttivi classificate D2 e commerciali G2, e le relative attrezzature.
Non si può fare a meno di osservare che non viene fornito alcun elemento giustificativo di tali piani particolareggiati, con riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 15/91, che recita che "le prescrizioni esecutive indicate al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio".
Pur tuttavia, in considerazione che le prescrizioni esecutive in esame riguardano contesti urbani già edificati e che le previsioni progettuali mirano sostanzialmente al riordino urbanistico di tali contesti, le stesse risultano condivisibili, fatte salve le prescrizioni di cui ai considerata precedenti.
11) La programmazione urbanistica riferita al settore commerciale.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 28/99, il piano regolatore generale individua, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina cui assoggettare le attività commerciali:
-  in particolare:
-  nella zona A sono consentiti, esclusivamente, esercizi di vicinato, con superfici di vendita non superiori a 150 mq.;
-  nelle zone B, C e D sono consentiti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con superfici di vendita comprese tra 151 mq. e 1.000 mq.;
-  nelle zone G sono previste le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.
Si condividono le previsioni progettuali con la prescrizione che, in tutti i casi, dovranno essere garantiti gli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prescritta dal D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, in relazione alle diverse tipologie delle attività commerciali.
12)  Norme tecniche di attuazione.
Si condividono, fatte salve le prescrizioni di cui ai considerata precedenti.
13)  Regolamento edilizio.
Preliminarmente, si rappresenta che essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio, fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviati alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.
Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge dovranno risolversi a favore di queste.
Nello specifico, si prescrive che le norme riguardanti le procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie devono essere adeguate alle previsioni di cui alla legge regionale n. 17/94 e all'art. 14 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene, in particolare, la formazione del silenzio-assenso e successivi adempimenti.
14)  Osservazioni ed opposizioni.
Per come risulta dagli atti trasmessi, a seguito delle procedure di pubblicità ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono pervenute n. 212 osservazioni ed opposizioni.
La commissione straordinaria ha assunto le proprie determinazioni sulle osservazioni-opposizioni con atto deliberativo n. 20 del 16 febbraio 2004, con il quale sono state approvate le controdeduzioni dei progettisti con le integrazioni proposte dall'ufficio tecnico comunale con la nota n. 1195/UT del 16 febbraio 2004.
Le osservazioni-opposizioni sono state visualizzate dai progettisti nelle tavole 23-a, 23-b, 23-c e 23-d; nelle tavole 24-a, 24-b, 24-c e 24-d i progettisti hanno riportato le modifiche alle previsioni di piano discendenti dalle osservazioni-opposizioni accolte.
Ciò premesso, al riguardo si è dell'avviso che:
-  si accolgono, in conformità alle deduzioni dei progettisti ed all'assunto della commissione straordinaria, le seguenti osservazioni ed opposizioni: nn. 1, 2, 8, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 39, 40, 48, 55, 56, 61, 63, 88, 90, 97, 100, 101, 114, 115, 117, 118, 122, 126, 127, 143, 145, 146, 147, 159, 167, 168, 170, 188, 190, 193, 197 (f.t.), osservazione n. 202 (f.t.), 203 (f.t.), 204 (f.t.), 205 (f.t.), 206 (f.t.), 209 (f.t.), 211 (f.t.), 212 (f.t.);
-  non si accolgono, in conformità alle deduzioni dei progettisti ed all'assunto della commissione straordinaria, le seguenti osservazioni ed opposizioni: nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 195, 198 (f.t.), 199 (f.t.), 201 (f.t.), 207 (f.t.), 208 (f.t.);
-  si accolgono, non condividendosi le deduzioni dei progettisti e l'assunto della commissione straordinaria, le seguenti osservazioni ed opposizioni: nn. 9, 10, 19, 42, 46, 47, 52, 54, 81, 95;
-  si accolgono, con riferimento alle considerazioni che precedono, le seguenti osservazioni ed opposizioni: nn. 182, 189;
-  non si accolgono, con riferimento alle considerazioni che precedono, le seguenti osservazioni ed opposizioni: nn. 12, 15, 38, 41, 108, 110, 138, 154, 175, 177, 178, 179, 200 (f.t.).
-  osservazioni nn. 58 e 194: si chiede il cambio di destinazione d'uso classificata zona G1 (attività commerciali) a zone D1 (osservazione 58) ovvero ad attrezzatura religiosa e piazza, come destinata in precedenza. Quest'ultima richiesta è oggetto di un'osservazione pervenuta direttamente all'A.R.T.A. (prot. n. 33763 del 24 maggio 2004) da parte di alcuni abitanti del quartiere contrada Morgione. Si è dell'avviso, in questa sede, di disattendere la previsione di zona G1 dell'area in questione, classificandola, in atto, verde agricolo, invitando l'amministrazione a riproporre, per quel contesto, un assetto urbanistico tale che possa contemperare le varie esigenze rappresentate, ricorrendo ad una specifica variante urbanistica;
-  osservazione n. 59: si accoglie limitatamente alla richiesta che il prolungamento della via Catanzaro non interferisca con la proprietà del ricorrente, fermo restando che un'eventuale modifica dell'assetto viario previsto andrà sottoposta alle prescritte procedure di variante urbanistica;
-  osservazione n. 77: si criticano alcuni criteri progettuali di ordine generale e pertanto si rimanda alle considerazioni precedenti;
-  osservazione n. 82: non si accoglie, condividendosi le deduzioni dei progettisti e l'assunto della commissione straordinaria, per la parte relativa agli immobili di contrada Crocifisso; non si accoglie il cambio di destinazione d'uso da zona E a zona turistico-ricettiva dell'area in via Fisichelli in coerenza con quanto espresso al precedente punto 3, con cui sono state disattese le previsioni progettuali nel contesto territoriale limitrofo;
-  osservazione n. 86: l'accoglimento è subordinato alla verifica, da parte del settore urbanistico dell'ufficio tecnico comunale, circa la destinazione a zona C1 del precedente programma di fabbricazione;
-  osservazione n. 141: l'accoglimento è subordinato alla verifica, da parte del settore urbanistico dell'ufficio tecnico comunale, circa la regolarità della concessione edilizia cui i ricorrenti fanno riferimento;
-  osservazione n. 99: non si accoglie in quanto all'interno dell'area di pertinenza di un pozzo idro-potabile;
-  osservazione n. 103: si accoglie limitatamente all'esclusione del lotto dalla zona CR, con la classificazione dell'area a verde agricolo, in conformità alle considerazioni che precedono;
-  osservazioni n. 104 e n. 106: le valutazioni in ordine alla presente opposizione restano subordinate all'efficacia della deliberazione consiliare n. 145/97, con cui è stato approvato l'ampliamento del cimitero. Il comune, pertanto, in sede di controdeduzione, dovrà fornire gli atti relativi a tale ampliamento;
-  osservazione n. 196: si accoglie attribuendo all'area interessata la destinazione di "area di verde attrezzato, attrezzature ed impianti sportivi di uso privato" che risulta compatibile con l'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale; landrà effettuata nel rispetto dell'art. 21 delle norme tecniche d'attuazione;
-  osservazione n. 210 (f.t.): si accoglie previo nulla osta dell'Ente nazionale delle strade.
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.
Ditta Torrisi Rosa ed altri (prot. n. 18537 del 26 marzo 2004): si chiede il cambio di destinazione d'uso di alcune aree destinate a zona C4, viabilità e parcheggi a zona B o C con l'eliminazione dei parcheggi. L'osservazione non è supportata da elaborati grafici e pertanto non può essere visualizzata nelle tavole di piano regolatore generale. Non si accoglie in quanto modifica l'assetto urbano previsto esclusivamente per finalità dettate da interesse privato.
Ditta La Rosa Michelangelo (prot. n. 69083 del 18 novembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 203 (f.t.) cui si rimanda.
Ditta La Rosa Michelangelo (prot. n. 69082 del 18 novembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 205 (f.t.) cui si rimanda.
Ditta Barboso Rosa ed altri (prot. n. 69084 del 18 novembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 204 (f.t.) cui si rimanda.
Ditta Zuccarello Giuseppina (prot. n. 5588 del 3 febbraio 2004): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 206 (f.t.) cui si rimanda.
Ditta La Rosa Filadelfio ed altri (prot. n. 70726 del 27 novembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 209 (f.t.) cui si rimanda.
Ditta Barbagallo Vincenzo (prot. n. 59317 dell'8 ottobre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 144 cui si rimanda.
Ditta Barbagallo Vincenzo (prot. n. 43495 del 18 settembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 150 cui si rimanda.
Ditta Lo Giudice Francesco ed altri (prot. n. 52127 del 19 settembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 98 cui si rimanda.
Ditta Amico Lorenzo ed altri (prot. n. 51424 del 12 settembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 43 cui si rimanda.
Ditta Judas Renata ed altri (prot. n. 48981 del 27 agosto 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 31 cui si rimanda.
Ditta Mannella Antonino ed altri (prot. n. 47401 del 14 agosto 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 5 cui si rimanda.
Ditta Guglielmino Rosaria ed altri (prot. n. 55403 del 25 settembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 4 cui si rimanda.
Ditta Platania Antonino ed altri (prot. n. 50369 del 3 settembre 2003): ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 61 cui si rimanda.
Ditta Scalia Antonino (prot. n. 32484 del 18 maggio 2004): si ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 46 e pertanto si rimanda alle precedenti valutazioni;
Ditta Lazzara Francesco (prot. n. 32531 del 18 maggio 2004): si ripropone quanto oggetto dell'osservazione n. 47 e pertanto si rimanda alle precedenti valutazioni.
Ditta Nicosia Alfio e Paladino Giuseppa (prot. n. 46966 del 20 luglio 2004): ripropone l'osservazione n. 59 e pertanto si rimanda alle precedenti valutazioni.
Ditta Ediltop S.p.A. (prot. n. 47460 del 21 luglio 2004): si richiede la specifica destinazione ad attrezzature sportive di un'area destinata a "verde attrezzato". Si accoglie in quanto compatibile con l'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale.
Per tutto quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questo servizio 4 è del parere che il piano regolatore generale di San Giovanni La Punta, con prescrizioni esecutive, norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui ai precedenti "considerata" da sottoporre a controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 397 del 16 dicembre 2004 che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio,
Viste le leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
Audita la commissione straordinaria del comune di San Giovanni La Punta;
Uditi i relatori;
Vista la proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 dal servizio IV della D.R.U. in ordine al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di San Giovanni La Punta, adottati con deliberazione della commissione straordinaria n. 18 del 15 luglio 2003;
Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta di parere;
Considerato che, nel corso dell'esame, è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio con le rettifiche e/o prescrizioni di natura geologica di seguito riportate:
Prescrizioni geologiche
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica, legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Zone A e B
Si condividono le previsioni, atteso che risultano adeguate alle prescrizioni già impartite con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460/97. Tuttavia il comune di San Giovanni La Punta dovrà sottoporre a specifica tutela le emergenze architettoniche diffuse nel territorio, ed, in particolare, i seguenti manufatti, per i quali saranno ammessi interventi edilizi riconducibili alle categorie previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lett. a), b), c):
1) Chiesa Madonna di Loreto, via Madonna di Loreto;
2) Cappella del Crocifisso, via S. Basilio;
3) Cappella S. Antonio, piazza S. Antonio;
4) Chiesa Madonna della Catena, via Duca degli Abruzzi;
5) Villa Idonia di Raimondo, via Duca degli Abruzzi;
6) Villa, via Fisichelli;
7) Villa De Gaetani (ex residenza Frati), via Fisichelli n. 5;
8) Villa Guarnaccia, via Ravanusa n. 11.
Zone C di espansione residenziale
Si condividono le previsioni progettuali relative alle sottozone C1, C2, C3 e C4, ritenendo tuttavia che, al fine di contenere la capacità insediativa del piano, è necessario prescrivere l'attuazione con un indice territoriale massimo, pari a 0,50 mc./mq. per le zone C1 e C3 ed a 0,20 mc./mq. per le zone C2 e C4. L'attuazione delle stesse dovrà avvenire mediante interventi particolareggiati di iniziativa pubblica o privata da estendere all'intero ambito delle singole zone omogenee, tenuto conto della volumetria esistente in tale ambito.
Non si condividono le prescrizioni proposte dall'ufficio, in ordine alla classificazione di alcune zone C in zone agricole per le seguenti motivazioni:
La zona C1 ad ovest di via Fisichelli è stata in parte destinata a zona EP così come risulta nella tav. 24.b, mentre per la restante parte è interessata da un piano di lottizzazione già approvato antecedentemente l'adozione del piano regolatore generale, che si trova in avanzato stato di realizzazione così come appurato nel corso del sopralluogo;
Le attrezzature di parcheggio previste ad ovest di via Fisichelli sono costituite principalmente dal parcheggio esistente limitrofo all'insediamento commerciale ivi ubicato;
La zona C4 ad ovest di via Fisichelli risulta già parzialmente edificata, così come desumibile anche dal rilievo aerofotogrammetrico;
La localizzazione delle zone C risulta effettuata in coerenza con le indicazioni dello studio agricolo-forestale.
Relativamente alle sottozone CR si condividono le relative norme di attuazione, ampiamente illustrate dall'Amministrazione comunale nel corso dell'audizione, essendo organicamente finalizzate al riordino urbanistico degli agglomerati abusivamente realizzati nel territorio, prescrivendo comunque, anche per tali sottozone, un indice territoriale massimo non superiore a 0,50 mc./mq.
Per quanto sopra, al fine di non limitare i contenuti e le finalità dei piani di recupero, si ritiene opportuno prevedere (nell'ambito di tali piani) attrezzature relative a parcheggi e a verde attrezzato. Analogamente si ritiene che le aree ancora libere nei piani di recupero, possono essere completate mediante edificazione, trattandosi di lotti residui in un contesto già edificato, ove gli eventuali interventi di completamento contribuiscono alla riqualificazione urbanistica del comparto. Inoltre, si ritiene potere consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, a concessione edilizia rilasciata, atteso che tale intervento è ormai ammesso dalla vigente normativa anche nell'ambito della ristrutturazione edilizia.
Zone "EP" per l'edilizia residenziale pubblica
Si condividono le previsioni progettuali, essendo dimensionate, in conformità all'art. 16 della legge regionale n. 71/78, in misura pari al 45% del fabbisogno di edilizia abitativa previsto dal piano nel ventennio.
Zone "T" per gli insediamenti turistico-alberghieri
Si condividono le previsioni progettuali, trattandosi di insediamenti in gran parte esistenti e considerato che anche la previsione della nuova area con tale destinazione a monte dello svincolo autostradale deriva da iniziative private già approvate dall'amministrazione comunale antecedentemente all'adozione del piano, così come si evince dalla deliberazione del commissario straordinario n. 28 del 7 marzo 2003.
Zone "D" e "G" per gli insediamenti produttivi e commerciali
Si condividono le previsioni progettuali, atteso che una buona parte delle aree corrisponde ad insediamenti già esistenti e che le nuove previsioni, idoneamente ubicate lungo la viabilità principale, risultano giustificate da una preliminare indagine conoscitiva.
Prescrizioni esecutive
Si condividono le previsioni, atteso che le stesse sono rivolte in gran parte al riordino urbanistico di contesti urbani già edificati, fatte salve le prescrizioni di cui ai considerata precedenti.
Norme tecniche di attuazione
Si condividono, fatte salve le prescrizioni di cui ai considerata precedenti.
Inoltre, in considerazione della necessità di assicurare una concreta attuazione delle previsioni di piano si ritiene necessario modificare l'art. 33 con la seguente nuova formulazione (che riporta con carattere barrato le parole soppresse ed in grassetto le integrazioni):
Art. 33
Efficacia degli strumenti urbanistici preesistenti attuativi

Sono recepite e continueranno pertanto ad applicarsi le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici di attuazione già approvati dall'amministrazione comunale precedentemente all'adozione del piano regolatore generale.
La durata massima per la realizzazione degli interventi previsti negli strumenti attuativi di iniziativa privata (piani di lottizzazione convenzionata, piani per insediamenti produttivi, ecc.) è stabilita in anni cinque dalla stipula delle relative convenzioni urbanistiche.
Decorso infruttuosamente tale termine, senza che gli interessati abbiano attivato le procedure per la realizzazione delle opere e/o degli interventi edilizi, decade l'efficacia dello strumento urbanistico attuativo precedentemente approvato.
In tali casi, previa diffida agli interessati, è facoltà dell'amministrazione comunale procedere, nelle forme di rito, ad una diversa destinazione delle aree per finalità di pubblico interesse.
Regolamento edilizio
Si condivide, non accogliendo le prescrizioni proposte d'ufficio, risultando adeguato alla vigente legislazione con specifico riferimento alla legge regionale n. 17/94 ed all'art. 14 della legge regionale n. 2/2002 per quanto concerne le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie. Tuttavia sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche, che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n.  61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono pervenute in totale n. 212 osservazioni e/o opposizioni al comune di San Giovanni La Punta, ed alcune sono pervenute direttamente all'A.R.T.A., riproponendo in gran parte osservazioni già presentate al comune e, per la restante parte, diversi contenuti.
Tenendo conto dei superiori considerata, di quanto controdedotto dai progettisti e dalla commissione straordinaria, ed a seguito di ulteriori approfondimenti resi anche in sede di sopralluogo, le osservazioni e/o opposizioni vengono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio, ad eccezione di quanto di seguito riportato:
-  L'osservazione n. 49 ditta Impellizzeri si ritiene potersi accogliere in conformità all'avviso reso dall'ufficio ed in relazione alla documentazione integrativa trasmessa dal medesimo ufficio con nota prot. n. 510 del 19 novembre 2004;
L'osservazione n. 82 viene accolta limitatamente alla parte concernente l'area su via Fisichelli in quanto la destinazione dell'area prevista nel piano regolatore generale (verde agricolo) non consentirebbe di potere svolgere un'attività produttiva di carattere turistico e l'utilizzo del manufatto edilizio esistente. Ciò peraltro giustificato dal fatto che l'area è tutta circoscritta in un ambito già urbanizzato. Tuttavia si prescrive di salvaguardare il manufatto edilizio esistente in quanto testimonianza di architettura rurale di interesse storico antropologico, potendosi consentire esclusivamente interventi edilizi rivolti alla conservazione.
In ordine alle osservazioni nn.  104 e 106 già decise dall'ufficio nella proposta di parere, il Consiglio ritiene precisare che la decisione sulle medesime, resta subordinata ai chiarimenti da parte del comune in fase di controdeduzioni ed, in particolare, agli atti che documentano la conformità della previsione urbanistica con gli atti autorizzativi dell'Azienda unità sanitaria locale;
L'osservazione n. 138 viene accolta in relazione ai superiori considerata per la zona EP ed in conformità alle deduzioni rese dal progettista del piano;
L'osservazione n. 198 viene accolta, anche in considerazione delle motivazioni espresse nella nota integrativa trasmessa direttamente all'A.R.T.A., dalle quali si evince la non incidenza delle modifiche richieste sotto il profilo urbanistico e la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di realizzare un parcheggio pubblico in posizione più funzionale e limitrofa all'esistente istituto scolastico polivalente;
L'osservazione n.  152 si ritiene in diverso avviso delle deduzioni del progettista potersi accogliere, tenuto conto che trattasi di un fabbricato esistente in stato di abbandono, e consentire pertanto un utilizzo flessibile del manufatto edilizio con la concreta possibilità di realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico anche da parte di soggetti privati proprietari delle relative aree;
L'osservazione n. 99 viene accolta in conformità alle deduzioni rese dal progettista del piano;
L'osservazione n. 103 viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti e le determinazioni dell'amministrazione comunale.
Per quanto sopra non espressamente riportato, le proposte dell'ufficio relative alle osservazioni ed opposizioni vengono accolte e rese compatibili con le superiori considerazioni.
Infine, ove lo ritenga opportuno, l'amministrazione comunale potrà pronunciarsi in sede di controdeduzioni, sulle osservazioni presentate direttamente all'A.R.T.A. successivamente alla deliberazione della commissione straordinaria n. 20 del 16 febbraio 2004 ed, in particolare sulle seguenti, in mancanza le medesime sono da ritenersi improponibili:
-  ditta Guglielmino Santa più 2;
-  Guerra Adriana ed altri;
-  Stivala Carmelo;
-  Sciuto Pietra;
-  Stivala Giuseppe;
-  D'Agostino Maria.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, valutato e considerato, il Consiglio regionale dell'urbanistica, al fine di dotare il comune di San Giovanni La Punta (CT) di uno strumento urbanistico generale è del parere che il piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta (CT), il regolamento edilizio comunale e le norme di attuazione, adottati con deliberazione della commissione straordinaria n. 18 del 15 luglio 2003, siano meritevoli di approvazione con stralci, modifiche e prescrizioni nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale. n. 71/78.";
Vista la propria nota prot. n.  7281 del 7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di San Giovanni La Punta di adottare le controdeduzioni alle determinazioni del dipartimento regionale dell'urbanistica, di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397 del 16 dicembre 2004;
Vista la delibera n. 26 del 22 febbraio 2005, con la quale la commissione straordinaria del comune di San Giovanni La Punta ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397 del 16 dicembre 2004;
Vista la nota prot. n. 22 dell'8 marzo 2005, con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo Assessorato, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 5 dell'8 marzo 2005 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito si trascrive:
"Premesso che:
-  con nota del dirigente generale prot. n. 7281 del 7 febbraio 2005, è stato notificato al comune di San Giovanni La Punta il voto n. 397 del 16 dicembre 2004, con allegata la proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004, affinché detto comune provvedesse, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ad esprimere le proprie controdeduzioni al citato voto con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere di approvare con modifiche e prescrizioni il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, adottato dalla commissione straordinaria con delibera n. 18 del 15 luglio 2003;
-  con nota n. 5411 del 28 febbraio 2005, introitata all'A.R.T.A. in data 2 marzo 2005 al prot. n. 13789, il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso la delibera della commissione straordinaria n. 26 del 22 febbraio 2005 avente per oggetto: "Rielaborazione parziale del piano regolatore generale - controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397 del 16 dicembre 2004", con allegato, unitamente ad altri atti, il verbale della riunione tenutasi in data 15 febbraio 2005 tra il dott. Piraneo, commissario straordinario, il dott. Musolino, commissario straordinario, i progettisti del piano regolatore generale ed il capo del settore urbanistico dell'ufficio tecnico comunale;
Considerato che:
-  in linea generale la commissione straordinaria ha preso atto delle prescrizioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397 del 16 febbraio 2004, e nella proposta di parere n. 34/2004, salvo per quanto appresso indicato:
Zone C di espansione residenziale: riguardo la prescrizione di ridurre l'indice territoriale massimo per le zone C1 e C3 a 0,50 mc./mq. e per le zone C2 e C4 a 0,20 mc./mq., la commissione straordinaria controdeduce rappresentando che le zone C1 e C2, ripropongano quelle del precedente strumento urbanistico e risultano per lo più già attuate, mentre le zone C3 e C4, oggetto di prescrizioni esecutive, risultano in parte già edificate; le previsioni del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive, pertanto, si configurano in sostanza come interventi edilizi di completamento "di un processo edilizio ormai in gran parte consumato". Peraltro, obietta ancora la commissione straordinaria, "la trasformazione degli indici fondiari, in ridotti indici territoriali, nonché la conseguente verifica complessiva sull'intero comparto urbanistico, determinerebbe di fatto l'inedificabilità delle residue aree libere ricadenti in zona C già parzialmente edificate secondo i previggenti indici di densità.
Per quanto sopra, ritenendosi ammissibili le controdeduzioni formulate per le zone C1 e C2, nonché per la zona C4, quest'ultima caratterizzata da un ridotto indice di densità fondiario (0,35 mc./mq)., si è dell'avviso di confermare le previsioni del piano. Per quanto attiene invece la zona C3, al fine di ridurre la capacità insediativa del piano, come auspicato con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397/2004, si è dell'avviso che i parametri urbanistici dettati dall'art. 8 delle norme tecniche d'attuazione siano, come di seguito, modificati:
-  indice di densità fondiario: 0,80 mc./mq.;
-  altezza massima: mt. 7,50;
-  numero massimo di piani: 2.
Zone CR di riordino edilizio: la commissione straordinaria, nel condividere in linea generale le prescrizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, propone, secondo ragionamenti analoghi a quelli relativi alle suddette C, più che la riduzione dell'indice di densità territoriale, la modifica dell'indice di densità fondiario per i lotti liberi edificabili da 1,00 mc./mq. a 0,50 mc./mq.
Si è dell'avviso di condividere quanto proposto per le zone CR unitamente alle modifiche dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione, allegato alla delibera della commissione straordinaria n. 26/2005.
Zone H, aree per attrezzature e servizi: in ordine alla determinazione di disattendere la zona di verde attrezzato posta ad ovest della via Mondello e quella del parco suburbano previsto tra la via san Basilio e la via Catira, la commissione straordinaria controdeduce riproponendo dette previsioni in quanto la soppressione della prevista area di verde attrezzato determinerebbe uno standard inferiore a quello di 9 mq./ab., mentre la soppressione della previsione del "parco sub urbano", non computata tra le aree per attrezzature e servizi pubblici, potrebbe determinare "come effetto indiretto la possibilità, da parte di soggetti inseriti in programmi di finanziamento di edilizia residenziale convenzionata, di allocare i propri programmi costruttivi in aree strategicamente destinate dal piano regolatore generale a servizio della collettività".
Si prende atto di quanto rappresentato dalla commissione straordinaria e, pur permanendo notevoli perplessità in ordine alla attuabilità delle suddette previsioni progettuali, si è dell'avviso di accogliere le controdeduzioni formulate.
Viabilità: la commissione straordinaria fa rilevare che gli assi stradali, che con la proposta di parere n. 34/2004 si era ritenuto di sopprimere, confermano quasi integralmente tracciati viari preesistenti e pertanto le previsioni progettuali si configurano in sostanza quali interventi di sistemazione. Per quanto sopra si accolgono le controdeduzioni comunali.
Norme tecniche di attuazione: per quanto riguarda la prescrizione dettata dal Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente all'art. 33 delle norme tecniche d'attuazione in merito alla durata massima per gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata che viene fissata in anni 5, la commissione straordinaria obietta rappresentando che tale prescrizione risulta in contrasto con l'art. 14 della legge regionale n. 71/78 che stabilisce l'obbligo dei termini "per la cessione delle aree e delle relative opere". Al riguardo si propone il parziale accoglimento di tale controdeduzione limitatamente alla realizzazione degli interventi edilizi, mentre per quanto concerne la realizzazione e la cessione delle opere per attrezzature e servizi pubblici, in linea con le nuove disposizioni del testo unico n. 327/2001, secondo cui l'efficacia dei vincoli preordinati alle espropriazioni è fissata in 5 anni, si ribadisce quanto dettato dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Osservazioni ed opposizioni: in linea generale si ritengono accoglibili le controdeduzioni formulate dalla commissione straordinaria fatta eccezione per le osservazioni: nn. 9, 10, 19, 42, 46, 47, 52, 54, 81, 95, 210 f.t., accolte con la proposta di parere n. 34/2004, in quanto si ritengono condivisibili le richieste degli osservanti, mentre non risultano sufficientemente motivate le ragioni del rigetto in sede di delibera della commissione straordinaria n. 20/2004. Per quanto attiene le sottoelencate osservazioni per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 397/2004 ha richiesto al comune di pronunziarsi in merito, si condividono le determinazioni di cui al verbale del 15 febbraio 2005 cui rimanda la delibera della commissione straordinaria n. 26 del 22 febbraio 2005:
-  ditta Guglielmino Santa, Concetta e Giovanna;
-  ditta Guerra Adriana, Cardillo Lucia, Cardillo Paola e Cardillo Leonardo;
-  ditta Stivala Carmelo;
-  ditta Sciuto Pietra;
-  ditta Stivala Giuseppe e D'Agostino Maria Grazia;
-  ditta Ediltop;
-  ditta Torrisi.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 5.1 esprime il proprio parere nei sensi sopra esposti, in ordine alle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397/2004 ed alla proposta di parere n. 37/2004, formulate dal comune di San Giovanni La Punta con delibera della commissione straordinaria n. 26 del 22 febbraio 2005.".
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 425 del 13 aprile 2005, che di seguito si trascrive:
"...Il Consiglio,
Vista la nota dell'ufficio prot. n.  22 dell'8 marzo 2005, unità operativa 5.1/CT del servizio 5 del D.R.U. con la quale sono stati trasmessi per il tramite del citato dipartimento gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, e la relativa proposta di parere n.  5 dell'8 marzo 2005 affinché venga acquisito il prescritto parere del Consiglio ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Vista la successiva nota dell'ufficio prot. n. 25 del 23 marzo 2005 unità operativa 5.1/CT del servizio 5 del D.R.U. con la quale è stata trasmessa per l'eventuale valutazione una osservazione fuori termine;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n.  397 del 16 dicembre 2004 e la proposta di parere dell'ufficio n.  34 del 30 luglio 2004;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere resa dall'ufficio n.  5 dell'8 marzo 2005 sulle controdeduzioni prodotte dal comune di San Giovanni La Punta;
Ritenuto che:
-  la proposta di parere n.  5 dell'8 marzo 2005 resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi condivisibile ad eccezione delle considerazioni rese in ordine alle zone C1, C3 e CR per le quali si ritiene che dovranno mantenersi le prescrizioni dettate con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.  397 del 16 dicembre 2004;
Inoltre il Consiglio in ordine alle osservazioni nn. 104 e 106, per le quali si è rinviata la trattazione subordinandola alla valutazione sugli atti relativi all'ampliamento del cimitero, in carenza della suddetta documentazione ed in relazione a quanto contenuto, in particolare, negli allegati dell'osservazione 104 si ritiene sostenibile ed accoglibile quanto prospettato dai ricorrenti;
In relazione all'osservazione trasmessa dall'ufficio con la nota integrativa sopra citata, pervenuta dopo l'emissione del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397/2004 è da ritenersi improponibile in quanto tardiva, pur tuttavia ai fini della perfezionabilità dell'atto amministrativo, entro i termini complessi della sua formazione, la medesima si ritiene condivisibile in quanto irrilevante sotto il profilo urbanistico.
Per quanto sopra, è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di San Giovanni La Punta con deliberazione della commissione straordinaria n.  26 del 22 febbraio 2005 di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.  397 del 16 dicembre 2004 ed alla proposta di parere n.  34 del 30 luglio 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni contenute nella proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni contenute nella proposta di parere resa dall'ufficio n.  5 dell'8 marzo 2005 e del presente parere.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio adottato con deliberazione della commissione straordinaria n.  18 del 15 luglio 2003, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 397 del 16 dicembre 2004, alla proposta di parere n.  34 del 30 luglio 2004, della proposta di controdeduzioni di cui al parere dell'ufficio n.  5 dell'8 marzo 2005 e del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 397 del 16 dicembre 2004 e n. 425 del 13 aprile 2005;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 397 del 16 dicembre 2004 e n.  425 del 13 aprile 2005, è approvato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di San Giovanni La Punta, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 18 del 15 luglio 2003.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n.  397 del 16 dicembre 2004 e n.  425 del 13 aprile 2005.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 34 del 30 luglio 2004, resa dal servizio 5/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n.  397 del 16 dicembre 2004;
3)  proposta di parere n. 5 dell'8 marzo 2005, resa dall'unità operativa 5.1/D.R.U.;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 425 del 13 aprile 2005;
5)  delibera della commissione straordinaria n.  18 del 15 luglio 2003;
6)  delibera della commissione straordinaria n.  20 del 16 febbraio 2004;
7)  delibera della commissione straordinaria n.  26 del 22 febbraio 2005;
Elaborati di piano allegati alla delibera della commissione straordinaria n.  18/2003:
8)    1  -  relazione e previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive (marzo 1995); 
9)    1/bis  -  relazione e previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive (aprile 2003); 
10)    2  -  norme tecniche di attuazione (aprile 2003); 
11)    3  -  legenda (aprile 2003); 
12)    4  -  schema regionale (marzo 1995), scala 1:50.000; 
13)    5  -  stato di fatto (marzo 1995), scala 1:10.000; 
14)    6  -  stato di fatto (marzo 1995), scala 1:5.000; 
15)    7a/b/c/d  -  stato di fatto (aprile 2003), scala 1:2.000; 
16)    8/1-8  -  consistenza volumetrica (marzo 1995), scala 1:2.000; 
17)    9  -  tabulato della consistenza volumetrica (marzo 1995); 
18)  10a/b/c  -  destinazione d'uso delle aree (aprile 2003), scala 1:2.000; 
19)  11  -  sezione tipo delle sedi stradali (aprile 2003), scala 1:100; 
20)  12a/b/c  -  prescrizioni esecutive-destinazione d'uso delle aree (aprile 2003), scala 1:2.000; 
21)  13a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema planivolumetrico, scala 1:2.000; 
22)  14  -  prescrizioni esecutive - profili regolatori (aprile 2003), scala 1:2.000; 
23)  15a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema rete fognante (aprile 2003), scala 1:1.000; 
24)  16a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema rete idrica (aprile 2003), scala 1:2.000; 
25)  17a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema elettrico e pubblica illuminazione (aprile 2003); 
26)  18a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema rete telefonica (aprile 2003), scala 1:2.000; 
27)  19a/b/c  -  prescrizioni esecutive - schema rete del gas (aprile 2003), scala 1:2.000; 
28)  20a/b/c  -  prescrizioni esecutive - piano particellare di esproprio (aprile 2003), scala 1:2.000; 
29)  21  -  elenco degli immobili da espropriare (aprile 2003), scala 1:2.000; 

30)  regolamento edilizio (aprile 2003);
Studio agricolo-forestale:
31)  relazione;
32)  all.  1  -  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee, scala 1:10.000;
33)  all.  2  -  carta della vegetazione boschiva dell'intero territorio comunale ai sensi della legge regionale n.  13/99, scala 1:10.000;
34)  all.  3  -  tav. da 1 a 8 - carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura, scala 1:2000;
all.C  -  elaborati relativi allo studio agricolo-forestale integrato e rielaborato nel gennaio del 2001;
35)  relazione;
36)  all.  1  -  tav. da 1 a 6 - carta dei rilievi fitosociologici delle aree oggetto di indagine, scala 1:2.000;
a. all.  2  -  carta della vegetazione boschiva dell'intero territorio comunale secondo le modifiche previste dal D.P.R.S. 28 giugno 2000, scala 1:10.000;
37)  all. D -  proposta di modifica al regolamento edilizio;
38)  all. E -  proposta di modifica alle norme tecniche di attuazione, scala 1:10.000.

Art.  4

Il comune di San Giovanni La Punta provvederà agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della strumentazione urbanistica in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti di esproprio, relativi alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive per le espropriazioni, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia della strumentazione urbanistica approvata con il presente decreto.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n.  1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2005.
  LIBASSI 

(2005.27.1757)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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