REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
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Statuto del Comune di Zafferana Etnea. Modifiche


Lo statuto del Comune di Zafferana Etnea è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 27 gennaio 1996 e nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004.
Con delibera del consiglio comunale n. 18 dell'8 aprile 2005, sono state apportate modifiche al capo IV, artt. 40 - 45, nel modo seguente:
"Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 40
Istituzione e finalità

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel Comune.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco o amministratori o al consiglio, anche di propria iniziativa, gli abusi, eventuali disfunzioni, carenze, ritardi ed irregolarità.
Art. 41
Nomina e durata in carica

1.  L'incarico di difensore civico è conferito con voto segreto dal consiglio comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nelle successive votazioni da tenersi entro 30 giorni.
2.  Il consiglio comunale nomina il difensore civico entro 60 giorni dall'insediamento fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, scegliendo fra una rosa di nomi, appositamente segnalata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, da associazioni, da enti e parti sociali presenti nel territorio o così candidatisi a seguito di apposita domanda.
3.  Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla scadenza del termine previsto dal successivo art. 43, comma 7.
4.  Il difensore civico deve possedere i requisiti di adeguata competenza e preparazione giuridico-amministrativa.
5.  Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
6.  Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo le formule previste per i pubblici funzionari.
Art. 42
Prerogative del difensore civico

1.  Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e, pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
b)  agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c)  segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale, ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d)  ha diritto di accesso, con priorità, ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 43
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  i parenti e gli affini fino al 4° grado del sindaco e dei componenti la giunta;
d)  gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
e)  coloro che hanno ricoperto, nel precedente mandato, la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale;
f)  coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici;
g)  coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.
2.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva svolta a favore di pubbliche amministrazioni, nonché a favore di enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela del Comune, della Provincia regionale o della Regione.
3.  Il difensore civico non può ricoprire analogo incarico presso altro Comune a pena di decadenza, salvo che l'incarico di difensore civico venga svolto in convenzione con altri comuni. In tal caso, apposita convenzione disciplinerà in maniera proporzionale sia le spese che l'attività prevista.
4.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
5.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
6.  Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
7.  Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 44
Modalità d'intervento Rapporti con il consiglio comunale

1.  I titolari dei diritti di cui all'art. 30, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diritto, interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune, gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno la facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
2.  Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
3.  Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato, all'ufficio competente ed al sindaco.
4.  Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza; analoga comunicazione va effettuata al sindaco per inadempienze o ritardi degli organi collegiali.
5. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e può essere sentito dal consiglio comunale e formulare suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 45
Ufficio e indennità

1.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.
2.  Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
3.  All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
4.  Al difensore civico spetta un'indennità di carica mensile di E 600,00, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato.".
(2005.28.1812)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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