REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
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Statuto del Comune di Gratteri. Modifiche


Il consiglio comunale di Gratteri, con deliberazione n. 16 adottata nella seduta del 21 giugno 2005, ha modificato gli artt. 77 e 78 del vigente statuto comunale, già adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 23 settembre 2004 e pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 11 del 18 marzo 2005. Il nuovo testo dei suddetti artt. 77 e 78, così come modificati, è quello che di seguito viene trascritto integralmente:
"Art. 77
Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto tra una terna di cittadini selezionati a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale, che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi deve, a pena di inammissibilità:
1)  essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con la firma autenticata, nelle forme di legge del proponente;
2)  contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
3)  nonché indicare il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, o diploma di scuola media superiore unitamente al requisito di avere svolto servizio per almeno 10 anni con funzioni direttive alle dipendenze dello Stato o della Regione o di enti locali o di enti pubblici in genere, il tutto risultante da apposito curriculum.
Il direttore generale o in mancanza il segretario comunale, esaminate le proposte, ne effettua una selezione in ordine ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico e le trasmette entro 20 giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale.
La votazione del candidato, il cui nominativo è inserito nell'elenco selezionato come sopra, si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico che dura in carica 3 anni è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
Art. 78
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1)  chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
2)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di assessore provinciale o comunale;
3)  chi sia stato candidato nelle ultime elezioni politiche amministrative o abbia ricoperto nel biennio precedente la nomina, incarichi di governo nazionale o locale;
4)  chi ricopre cariche in partiti politici, in associazioni sindacali e di categoria;
5)  i ministri di culto;
6)  i dipendenti del comune e di istituzioni, aziende speciali o società per azioni a prevalente partecipazione del comune, nonché il segretario del comune;
7)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
8)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5).
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Inoltre, il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze accertate dal consiglio con deliberazione motivata.".
(2005.27.1808)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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