REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Castelbuono


Lo statuto del Comune di Castelbuono è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 4 marzo 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 9 giugno 2004.
Titolo I
NORME GENERALI PROGRAMMATICHE
Capo I
Principi generali
Art. 1
Autonomia comunale

1.  Il Comune di Castelbuono, persona giuridica territoriale e circoscrizione di decentramento statale e regionale, è ente locale autonomo entro l'unità e l'indivisibilità della Repubblica italiana. Esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e dalle leggi della Regione siciliana secondo i principi fissati dalla Costituzione italiana, dalle leggi generali della Repubblica, dall'ordinamento amministrativo e dalle leggi regionali, e dalle norme del presente statuto e dei suoi regolamenti; rappresenta e coordina gli interessi della comunità locale di cui promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico; tutela il proprio territorio ed opera per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita degli abitanti.
Art. 2
Principi fondamentali

1.  Il Comune ispira la propria azione ai valori della Costituzione ed agli ideali di libertà, uguaglianza, pace, non violenza, giustizia; promuove la formazione di una coscienza civica ed antimafiosa; promuove l'affermazione della solidarietà nell'ambito della comunità locale, con gli immigrati, con i concittadini emigrati, e con le altre comunità e gli altri popoli; opera nel rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari della sua gente; partecipa allo sviluppo del processo di unificazione europea; favorisce ogni iniziativa volta a realizzare il rispetto della dignità della persona umana; la sua azione è informata ai valori della tolleranza, del rispetto di tutte le culture, fedi, ideologie, della tutela dell'ambiente; il Comune privilegia i valori del lavoro nel contesto produttivo ed economico della propria realtà, e promuove le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; il Comune realizza la tutela e garantisce l'attuazione dei diritti universali degli uomini, delle donne e dei fanciulli; collabora con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni; coordina la propria azione con quella degli altri Comuni, dell'Ente Parco delle Madonie, della Provincia e della Regione.
2.  Il territorio del Comune di Castelbuono è interamente denuclearizzato.
3.  Il Comune fa propria una visione delle relazioni tra i popoli che favorisca un rapporto più equo fra nord e sud del mondo.
Art. 3
Sede - Stemma - Gonfalone - Mazza - Sigillo

1.  Il Comune ha la sua sede legale in via S. Anna ove hanno luogo, di norma, le riunioni degli organi e delle commissioni. Può spostare la propria sede in altri luoghi del centro abitato su deliberazione del consiglio.
2.  Può istituire entro il territorio comunale uffici distaccati e sedi di rappresentanza su determinazione del sindaco.
3.  Per esigenze particolari e previa determinazione motivata del sindaco o del presidente del consiglio comunale, per le specifiche competenze, le riunioni degli organi suddetti, possono essere convocate in altre sedi, normalmente ricadenti entro il territorio comunale.
4.  Il Comune ha il seguente stemma: castello con 3 torri, di cui si richiederà il prescritto riconoscimento; il gonfalone é caratterizzato dal medesimo emblema.
5.  L'uso dello stemma, del gonfalone, della mazza e del sigillo è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 4
Territorio

1.  Il Comune ha una superficie territoriale di ha 6.051, e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2.  Confina con i Comuni di: Pollina, S. Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Petralia Sottana, Isnello e Cefalù.
3.  Per le eventuali modifiche alla consistenza territoriale del Comune saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 dell'ordinamento regionale enti locali.
Art. 5
Albo pretorio

1.  Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  Il segretario comunale é responsabile della pubblicazione degli atti di cui al comma precedente, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Disposizioni generali

1.  Il Comune adotta il metodo della programmazione come attività primaria di governo nel rispetto del principio di separazione di funzioni, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2.  Assicura la trasparenza dell'attività amministrativa che deve essere informata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Il sindaco sottopone a verifiche semestrali, in appositi "forum dei cittadini", il risultato delldell'amministrazione comunale.
3.  Ai fini di ottenere risultati concreti per quanto descritto nel secondo comma di questo articolo, l'amministrazione attiva deve curare periodicamente la pubblicazione di un bollettino di informazione da cui risulti l'attività svolta.
4.  Deve inoltre attivare idonei canali di informazione che consentono ai cittadini di seguire i lavori del consiglio comunale con lo scopo di stimolarne la partecipazione.
Capo II
Funzioni e interventi
Art. 7
Principio di sussidiarietà

1.  Il Comune di Castelbuono è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 8
Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1.  Il Comune persegue e garantisce, in collaborazione con gli enti e gli organismi presenti nel territorio, un'attiva tutela dell'ambiente ed adotta le misure necessarie alla valorizzazione e alla conservazione dell'habitat di tutti gli organismi viventi; promuove interventi coinvolgendo la comunità locale per la formazione di una coscienza ecologica al fine di salvaguardare il suolo ed il sottosuolo, la qualità dell'aria e dell'acqua e ogni intervento volto ad assicurare la vivibilità dell'ambiente urbano ed extraurbano; concorre alla rimozione delle cause di ogni tipo d'inquinamento; adotta misure di prevenzione per la sicurezza dell'abitato.
Art. 9
Valorizzazione dei beni culturali

1.  Il Comune considera il patrimonio scientifico, storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio, come preziosa testimonianza del processo di sviluppo della comunità e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone, in collaborazione con enti e organismi locali e non, e con i privati, una piena valorizzazione che ne esalti le specificità e garantendone prioritariamente la tutela e la conservazione di cui si fa espresso carico anche con interventi finanziari propri.
2.  Riconosce il suo centro urbano e l'ambiente circostante, in particolare il bosco, come espressione della storia e della cultura e come elementi costitutivi dell'identità della comunità locale, oltre che della qualità ambientale. Il Comune ne assicura la conservazione, la tutela e lo sviluppo.
3.  Pertanto il centro storico ed il bosco sono sottratti ad ogni intervento o utilizzazione in contrasto con quanto stabilito nel comma precedente.
4.  Concorre alla salvaguardia della memoria storica della comunità, favorisce la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della storia comunale e promuove la conservazione delle espressioni della cultura locale con riferimento anche al costume e alle tradizioni popolari: il tutto anche con propri interventi finanziari. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente articolo, il Comune si avvale degli organismi comunali allo scopo istituiti.
Art. 10
Assetto ed utilizzo del territorio

1.  Il Comune considera il proprio territorio bene primario da tutelare e valorizzare.
2.  Definisce ed attua, anche mediante la realizzazione di piani di sviluppo, l'edilizia residenziale pubblica e lo sviluppo degli insediamenti umani, in relazione al fabbisogno, al fine di rendere reale il diritto dei cittadini all'abitazione; promuove lo sviluppo delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli ed artigianali.
3.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, con particolare riferimento alle produzioni biologiche e biodinamiche, e alle attività di riforestazione del territorio.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di parcheggi adeguato al fabbisogno della comunità residente e fluttuante, nel rispetto delle necessità, e delle normative vigenti, dei disabili e di salvaguardia del centro storico.
Art. 11
Interventi nel campo economico

1.  Il Comune orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio comunale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'imprenditorialità ed all'occupazione, in particolare di quella giovanile.
2.  Assicura la gestione dei servizi per la comunità cittadina individuando le forme più opportune fra quelle indicate dalle leggi vigenti, comunque ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricercando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3.  Tutela e promuove le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità, produttività ed efficienza dell'impresa e del servizio da rendere ai consumatori.
4.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico in quanto espressione della cultura locale.
5.  Sostiene lo sviluppo delle forme associative, cooperative e consortili.
6.  Favorisce, in collaborazione con la pro-loco e le associazioni di categoria, lo sviluppo sostenibile dall'ambiente delle attività turistico-ricettive ed agrituristiche come necessario momento di promozione e valorizzazione economica delle risorse proprie del territorio.
Art. 12
Interventi in campo culturale, sociale e dello sport

1.  Il Comune attua ogni utile intervento volto al miglioramento e allo sviluppo dell'attività culturale in tutte le sue espressioni, favorendo la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale, nonché, lo scambio culturale con altre realtà regionali, nazionali ed internazionali, utilizzando anche forme di gemellaggio appositamente regolamentate.
2.  Concorre nell'ambito delle sue competenze anche in collaborazione con le specifiche associazioni all'attuazione, previo rigoroso accertamento, di un efficiente servizio di assistenza sociale in favore delle fasce di popolazione più svantaggiate.
3.  Favorisce l'esercizio della pratica sportiva come forma di tutela attiva della salute e di promozione di valori sociali e di formazione della persona umana.
4.  Promuove la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
Art. 13
Associazionismo e volontariato

1.  Anche per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 12, il Comune si avvale pure delle associazioni di volontariato, nel rispetto della legge 11 agosto 1991 n. 266 e di tutti gli eventuali interventi legislativi regionali in materia; e favorisce l'istituzione e l'attività di enti, organismi ed associazioni sociali, culturali, ricreativi, sportivi, educativi, scolastici, tradizionali; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. Il tutto anche con propri interventi finanziari.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 14
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale, il sindaco, la giunta municipale.
Art. 15
Condizione giuridica e status degli amministratori regime delle incompatibilità

1.  Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese ed indennità di missione, nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi degli amministratori del Comune di Castelbuono si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dagli atti amministrativi generali di applicazione.
2.  Gli amministratori del Comune debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado. Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
Art. 16
Potestà regolamentare

1.  Il consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti anche dalla giunta o dai singoli consiglieri.
2.  I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 17
Elezione e composizione

1.  Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art. 18
Durata in carica

1.  La durata in carica del consiglio é stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 19
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
b) esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori consiliari;
c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione e votare su ciascuno oggetto posto all'ordine del giorno.
3.  Le iniziative e gli emendamenti che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario comunale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dai pareri previsti dalla legge.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni, gli atti ed i documenti utili all'espletamento del mandato. Tale diritto sussiste anche nei confronti di enti, società e consorzi di cui il Comune è partecipe. Il consigliere è tenuto al segreto ed esercita il predetto diritto conformemente alle leggi vigenti.
5.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante trasmissione all'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società, e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
6.  Ogni consigliere è tenuto a dichiarare la propria appartenenza ad associazioni con vincolo di segretezza e/o di promessa siano esse laiche e/o religiose.
7.  Annualmente saranno pubblicati i dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari, singole e ripartite per gruppi consiliari.
8.  Con propria deliberazione, assunta con la maggioranza assoluta dei consiglieri, è adottato il codice di comportamento dei consiglieri e degli assessori.
9.  Il consigliere decade dalla carica nel caso in cui non partecipi, senza giustificazioni, a tre sedute consecutive del consiglio. La decadenza opera solo a seguito di contestazione formale delle assenze, previa assegnazione di un termine di giorni 15 per produrre controdeduzioni, e produce effetti a seguito di approvazione di apposita deliberazione, a maggioranza assoluta, da parte del consiglio comunale.
Art. 20
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento dei lavori consiliari.
2.  I consiglieri che non dichiarano di appartenere ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
3.  Ciascun gruppo consiliare elegge il capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 21
Competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo; esso delibera, nelle materie che la legge riserva alla sua competenza, con atti che impegnano la responsabilità degli organi e dei dirigenti cui sono rivolti.
2.  In particolare delibera i seguenti atti fondamentali:
a)  lo statuto dell'ente, di società, consorzi ed altri enti in cui il Comune è partecipe, le variazioni ed i regolamenti;
b)  il bilancio di previsione, i suoi allegati, e le variazioni;
c)  l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di obbligazioni;
d)  il rendiconto della gestione ed i suoi allegati;
e)  le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
3. Il consiglio è dotato di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con il regolamento dei lavori consiliari, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il consiglio può richiedere idonee relazioni sull'attività svolta dai rappresentanti nominati o designati presso enti, società, consorzi ed istituzioni, nei quali il Comune abbia una partecipazione o altro interesse.
5.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza e di particolare complessità, il consiglio comunale ha facoltà di chiedere la nomina di consulenti di comprovata professionalità ed esperienza. Gli organi destinatari della richiesta provvedono entro un congruo termine.
Art. 22
Regolamento dei lavori consiliari

1 Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio; altresì, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, i servizi da fornire ai gruppi consiliari, le modalità di partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari nonché le forme di comunicazione istituzionale del consiglio.
Art. 23
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio, all'inizio di ogni mandato amministrativo, istituisce commissioni consiliari permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari su designazione degli stessi, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2.  Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni sono stabilite dal regolamento dei lavori consiliari.
3.  Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4.  Le commissioni esaminano preventivamente questioni di competenza del consiglio ed esprimono su di esse il proprio parere. Le materie sono individuate dal regolamento dei lavori consiliari.
5.  Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché, previa comunicazione al sindaco stesso, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, nonché, di esperti esterni, ed inoltre la consultazione di rappresentanti di interessi diffusi.
6.  E' istituita la commissione di controllo e garanzia, la presidenza della quale è riservata ai consiglieri di minoranza.
7.  A detta commissione sono attribuite le seguenti materie:
a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri;
b) questioni inerenti lo status dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del consiglio comunale;
d) questioni concernenti gli atti della giunta;
e) ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta commissione.
8.  Le richieste di controllo, anche su proposta di singoli consiglieri, debbono indicare specificatamente l'argomento e opportunamente motivarlo.
Art. 24
Commissioni speciali e d'inchiesta

1.  Il consiglio può istituire:
a) commissioni speciali, incaricate di approfondire argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del consiglio;
b) commissioni d'inchiesta, incaricate di esperire indagini conoscitive per riferirne al consiglio. Per le attività della commissione i responsabili degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
c) la commissione per la revisione dello statuto e per le modifiche dei regolamenti comunali attuativi.
2.  Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone espressamente i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati. La presidenza spetta ai consiglieri appartenenti alla minoranza.
3.  La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinati dal regolamento dei lavori consiliari.
Art. 25
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi, appositamente designati, e dal presidente del consiglio comunale e in sua assenza dal vicepresidente.
2.  Le norme di funzionamento e le competenze della conferenza dei capigruppo saranno stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
Art. 26
Il presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in 2ª votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vicepresidente.
2.  Il presidente del consiglio:
a) rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e lo presiede;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
c) assicura con l'ausilio del vicepresidente e del segretario comunale la corretta applicazione dei regolamenti;
d) nomina i componenti delle commissioni consiliari su designazione dei rispettivi gruppi di appartenenza, dandone comunicazione al consiglio comunale per la presa d'atto;
e) riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le relazioni dei soggetti che hanno l'onere di presentarle secondo la legge ed il presente statuto e le porta a conoscenza del consiglio;
f) apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
h) vigila sull'esecuzione degli atti;
i) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
l) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
m) garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori del consiglio;
n) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto comunale, dai regolamenti.
3.  Annualmente viene sottoposta all'esame del consiglio comunale la relazione del presidente sulla propria attività, sul funzionamento del consiglio comunale e sul rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali.
Art. 27
Cessazione dalle cariche istituzionali del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale ed il vicepresidente cessano dalle rispettive cariche per decadenza, revoca, morte o impedimento permanente, dimissioni. Le dimissioni presentate dai titolari delle rispettive cariche sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.  Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale possono essere revocati con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, su proposta dei 2/5 dei consiglieri assegnati; la proposta è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3.  La revoca può essere proposta qualora siano ravvisati atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes e di garanzia, quali, in particolare, violazioni di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa, nonché della legge, dello statuto comunale e dei regolamenti.
Art. 28
Sessioni del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce in sessioni urgenti e non urgenti.
2.  Le sessioni hanno luogo, sentita la conferenza dei capigruppo:
a) su determinazione del presidente;
b) per richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica;
c) per richiesta del sindaco.
3.  Le riunioni del consiglio devono aver luogo, se richieste con urgenza, entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, entro 20 giorni per gli altri casi. La richiesta dovrà contenere l'indicazione delle questioni da trattare, nonché la proposta di deliberazione, ove necessaria.
4.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
5.  I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del consiglio qualora, su proposta del sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri, il consiglio lo deliberi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti.
Art. 29
Convocazione del consiglio

1.  Il presidente del consiglio comunale convoca i consiglieri con avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, da consegnare a domicilio, eletto nel Comune, a mezzo di messo notificatore o altri mezzi riconosciuti equipollenti dalla legge, previsti dal regolamento dei lavori consiliari, almeno 5 giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza. All'ordine del giorno del consiglio comunale sono posti dal presidente gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e compatibilmente con questi, dando precedenza alle proposte del sindaco.
2.  L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, a cura del segretario comunale.
3.  In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere rinviata, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, al giorno seguente.
4.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
Art. 30
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza.
2.  Per quanto concerne la regolarità delle sedute valgono le norme previste dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, così come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26 e successive modificazioni.
3.  Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento per le sedute consiliari.
4.  I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.
Art. 31
Votazioni e funzionamento del consiglio

1.  In prima convocazione, nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, comunque, con il voto favorevole di almeno 1/3 dei consiglieri in carica; nel caso di 2ª convocazione, nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, comunque, con il voto favorevole di almeno 1/4 dei consiglieri in carica; salvo, in tutti i casi, che la legge prescriva una maggioranza speciale.
2.  Le votazioni sono palesi, per appello nominale o per alzata e seduta; le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche sono prese a scrutinio segreto.
3.  Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4.  Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni, per le quali é assistito da 3 scrutatori, di cui uno della minoranza se presente, scelti all'inizio della seduta fra i propri componenti.
Art. 32
Verbalizzazione sedute consiliari

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il presidente del consiglio comunale o chi presiede l'adunanza, ed il componente presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti reso pro e contro ogni proposta, nonché momenti particolari del dibattito dei quali si fa espressa e pubblica richiesta.
3.  Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.
4.  Il regolamento stabilisce:
a)  le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
b)  le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto;
c)  i casi nei quali può essere scelto uno dei consiglieri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 33
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche disposizioni di legge.
Capo III
Il sindaco
Art. 34
Funzioni - distintivo - giuramento

1.  Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.
2.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
3.  E' eleggibile a sindaco qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, purché in possesso dei requisiti richiesti per la elezione a consigliere comunale a norma delle vigenti leggi e che non si trovi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.
4.  Il sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento davanti al consiglio comunale.
5.  Il sindaco può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 35
Modalità di candidatura

1.  L'aspirante alla carica di sindaco al momento della presentazione della candidatura, sottoscritta dal numero di cittadini previsto dalla legge, presenta dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente il programma ed il criterio di scelta che intende adottare per la nomina dei futuri assessori.
2.  E' consentita anche la elencazione degli assessori che intende nominare.
3.  Il candidato a sindaco deve inoltre aggiungere alla documentazione già descritta una pubblica dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, dove deve dichiarare la non sussistenza di fatti ostativi alla sua candidatura per procedimenti penali o per avvisi di reato a norma delle vigenti leggi.
Art. 36
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa, rappresenta l'ente in rapporto esterno ed in giudizio ed esercita le funzioni attribuite specificamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.  Il sindaco:
a) nomina i componenti della giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, designa il vicesindaco e attribuisce le materie di competenza degli assessori, dandone comunicazione al consiglio che esprime le proprie valutazioni in merito;
b) può revocare e sostituire i componenti della giunta fornendo al consiglio, entro 7 giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
c) convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento e l'unità di indirizzo politico ed amministrativo;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune di sua competenza, impartendo le relative direttive al segretario comunale ed ai dirigenti di settore;
e) può delegare, in relazione al compimento dei singoli atti, la rappresentanza del Comune ad assessori e consiglieri;
f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
g) presenta al consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta;
h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, dandone comunicazione al consiglio; verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi ai quali il Comune medesimo partecipa rispetto agli indirizzi deliberativi degli organi competenti e ne riferisce al consiglio;
i)  può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva;
j)  nomina il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi;
k)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
l)  indice i referendum comunali, le assemblee popolari ed i sondaggi di opinione;
m)  promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione con i Comuni, la Provincia regionale di Palermo, la Regione, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali e con gli organismi dell'Unione europea;
n)  rappresenta il Comune nella conclusione di accordi di programma;
o)  stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ed altresì accordi sostitutivi del provvedimento nei casi stabiliti dalla legge;
p)  presenta ogni sei mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato degli atti programmatici e sull'attività svolta;
q)  conferisce gli incarichi ai consulenti secondo le prescrizioni di legge;
r)  trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dai consulenti;
s)  adotta ogni altro atto che, nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo e di gestione, sia di competenza degli organi di governo dell'ente.
Art. 37
Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui sopra il prefetto provvede con propria ordinanza.
2.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
3.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni sopradette.
4.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
e)  emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
5.  Ove il sindaco non adempia ai compiti di cui sopra, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
Capo IV
La giunta
Art. 38
La giunta municipale

1.  La giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 39
Composizione della giunta

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari ad 1/3 del numero dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente.
2.  Gli assessori comunali vengono direttamente scelti e nominati dal sindaco.
3.  La lista degli assessori può essere già inclusa nel documento programmatico con il quale il candidato alla carica di sindaco manifesta la volontà della candidatura come dalle vigenti norme di legge.
Art. 40
Funzionamento e organizzazione della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa per particolari motivi.
6.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Le deliberazioni della giunta adottate con parere contrario devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
7.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco, dall'assessore anziano e dallo stesso segretario, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
Art. 41
Assessori

1.  Il sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura ovvero scelti tra i consiglieri del Comune o tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale o di sindaco, ed entro 10 giorni dall'insediamento comunica la composizione della giunta, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2.  Sono estese agli assessori le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
3.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
4.  La nomina ad assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5.  Qualora un consigliere comunale venga scelto dal sindaco come assessore, entro 10 giorni deve comunicare l'eventuale accettazione, decadendo in questo caso dalla carica di consigliere comunale. Qualora entro tale termine non abbia comunicato l'accettazione, decade da assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
6.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento davanti al segretario comunale ed al consiglio comunale, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
7.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
8.  Valgono per gli assessori le disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni sulla consistenza patrimoniale di cui all'art. 19 del presente statuto.
9.  Gli assessori concorrono con il sindaco collegialmente a determinare le scelte dell'organo di governo.
10.  Qualsiasi assessore può essere revocato dalla carica in ogni momento con decisione motivata da parte del sindaco. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo. In tal caso deve fornire al consiglio comunale, entro 7 giorni, una relazione circostanziata sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni in merito. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede, come anche nel caso di dimissioni, decadenza, o morte di un componente della giunta alla nomina del successore. Gli atti di revoca e di nomina sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
11.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta, salvo lo svolgimento delle attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta da parte del vicesindaco e della giunta fino alla nomina del commissario straordinario.
12.  Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori. Essi sono responsabili degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
13.  Nel rilascio delle deleghe il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
14.  Il sindaco può modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Inoltre nomina tra gli assessori il vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e nell'eventualità di sospensione dalla funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche.
15.  Qualora sia assente o impedito anche il vicesindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
16.  Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 42
Competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del consiglio.
2.  La giunta compie gli atti di amministrazione attribuitile dalla legge.
3.  Spettano, in particolare, alla giunta:
a) l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
b) le relazioni al consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
c) la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
d) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
e) il controllo dei risultati di gestione;
f) l'adozione dei regolamenti di giunta e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
g) la formulazione di pareri al sindaco.
Art. 43
Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1.  Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune secondo le specifiche disposizioni di legge.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 44
Partecipazione dei cittadini

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2.  Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3.  Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4.  Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a)  il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati istituendo l'ufficio per le pubbliche relazioni esterne;
b)  l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
c)  la costituzione di organismi a livello comunale e per settori di pubblici interessi generali, denominati consulte, aventi finalità consultive per gli organi comunali e composti, oltre che da esperti, dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sociali aventi finalità proprie rientranti nel settore. Istituisce le seguenti consulte: giovanile, socio-assistenziale, per l'occupazione, per le pari opportunità.
5.  L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
6.  Si adopera, con appositi strumenti e con periodicità trimestrale, a dare informazioni sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali. All'uopo nel regolamento per il funzionamento degli uffici dovrà essere prevista l'istituzione dell'ufficio stampa, con personale comunale.
Art. 45
Riunioni ed assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2.  L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso sono stabilite da apposito regolamento il quale dovrà precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3.  Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un eventuale corrispettivo come dal succitato regolamento.
4.  L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5.  La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio, secondo le rispettive competenze previste nel presente statuto.
6.  Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 46
Consultazioni

1.  Il consiglio o la giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2.  I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
3.  La consultazione può essere indetta anche per categoria di giovani non ancora elettori.
Art. 47
Istanze, petizioni e proposte

1.  Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al sindaco, al presidente del consiglio per quanto riguarda le materie degli organi che rispettivamente presiedono con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2.  Le risposte a istanze e petizioni e proposte di cui al comma precedente, devono essere date dal sindaco, o dal presidente del consiglio comunale sentiti i responsabili del singolo procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento, ed entro 90 giorni se sono coinvolti la giunta o il consiglio, salvo quanto espressamente previsto dalle norme vigenti e devono contenere l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.
4.  E' prevista inoltre la possibilità da parte dei cittadini singoli od associati di ottenere, per motivate ragioni relative a problemi di rilevanza cittadina, udienze dagli organi comunali entro 30 giorni.
5.  Agli effetti dei precedenti commi le petizioni e le proposte, devono essere sottoscritte rispettivamente da almeno 10 e 20 soggetti di cui al 1° comma, le cui firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge n. 15/68.
Art. 48
Referendum e sondaggio d'opinione

1.  Il Comune di Castelbuono riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.
2.  I referendum, la cui indizione è deliberata dal sindaco, possono riguardare esclusivamente materie di competenza locale ed essere promossi per iniziativa del consiglio, di almeno 1/30 degli elettori del Comune.
3.  Alla consultazione referendaria sono chiamati tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato attivo. La consultazione è valida se partecipa al voto la maggioranza dei cittadini aventi diritto; è approvato il quesito che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
4.  Il regolamento sulla partecipazione detta le norme di organizzazione e di svolgimento dei referendum, nonché le azioni da assumere in ordine all'esito.
5.  Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali; non possono, inoltre, avere per oggetto le seguenti materie:
- elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza;
- personale comunale, di enti aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale;
- statuto e regolamenti;
- provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione dei mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di mutui e tariffe;
- gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
6.  Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita dal difensore civico, dal segretario comunale e da un soggetto esterno all'organizzazione del Comune che dia garanzia di imparzialità. La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni.
7.  Il sondaggio di opinione consiste nell'invio ai cittadini, o a campioni dei medesimi, che siano residenti nel territorio del Comune, di un questionario che, compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici.
Art. 49
Azione popolare

1.  Ciascun elettore del Comune può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell'azione.
Art. 50
Pubblicità degli atti amministrativi

1.  Tutti gli atti e i documenti dell'amministrazione comunale e delle proprie aziende ed istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, emessa sulla base di relazione del responsabile competente che ne vieta l'esibizione per non più di 30 giorni, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o l'esito delle iniziative in corso.
2.  Inoltre, presso l'apposito ufficio comunale per la consultazione e la visione degli atti, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione siciliana, nonché, della Comunità economica europea, oltre lo statuto e tutti i regolamenti comunali.
Art. 51
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1.  Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti ed è disciplinato il rilascio di copie di atti e documenti previo pagamento dei soli costi.
2.  Il regolamento inoltre:
a)  individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
d)  assicura agli enti ed alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
e)  stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento della commissione consiliare per il diritto all'accesso.
Art. 52
Divulgazione dei dati e delle informazioni

1.  L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nell'albo del Comune a cura del sindaco.
2.  Il Comune provvede alla divulgazione dei dati o delle conoscenze riguardanti profili di carattere territoriale, economico, sociale e giuridico-amministrativo della comunità locale o di singoli suoi aspetti, con particolare riferimento ai dati ed alla conoscenze utilizzate a fondamento di scelte di programmazione o di pianificazione, generale o di settore, o comunque per interventi di dimensione o di rilievo comunale.
3.  Tale divulgazione è operata mediante l'utilizzazione di appositi mezzi di comunicazione.
Art. 53
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.  E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, le cui competenze e funzioni saranno disciplinate da apposito regolamento, il quale, in particolare, dovrà prevedere periodiche relazioni sull'attività svolta da destinare alla commissione di controllo e garanzia.
Art. 54
Diritti del contribuente

1.  Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti. Nel-l'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, il consiglio comunale approva la carta dei diritti del contribuente.
Art. 55
Albo delle associazioni

1.  E' istituito l'albo comunale delle associazioni, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'apposito regolamento, allo scopo di:
a)  organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica comunale;
b)  valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio comunale;
c)  promuovere la nascita di altri organismi associativi, comitati e rappresentanze di base nel contesto della comunità comunale.
Capo II
Il difensore civico
Art. 56
Istituzione

1.  Il Comune partecipa all'istituzione dell'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della tempestività dell'azione amministrativa, attraverso forme associative tra Comuni.
2.  Le funzioni, i requisiti, la durata, le competenze e gli oneri saranno previsti in apposito regolamento approvato a norma di legge.
Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Capo I
Servizi pubblici comunali
Art. 57
Svolgimento dell'azione amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2.  Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con al Provincia regionale di Palermo e con l'Ente Parco delle Madonie.
4.  Il Comune nell'ambito delle proprie competenze può gestire servizi pubblici.
Art. 58
Servizi comunali

1.  Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 59
Gestione diretta dei servizi pubblici

1.  Il consiglio delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria o minoritaria dell'ente.
2.  Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986 n. 902.
Art. 60
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di gestione, e ne approva lo statuto.
2.  Il consiglio può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda e della istituzione sono:
a)  il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, compreso il presidente. I componenti sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
b)  il presidente, viene eletto a maggioranza e con voto segreto dagli stessi componenti del consiglio di amministrazione;
c)  il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, fino all'espletamento del concorso, l'incarico può essere dato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico.
4.  L'azienda e la istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
6.  Spetta al Comune conferire all'azienda ed all'istituzione il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un proprio organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8.  Ove necessario, la gestione di particolari istituzioni, fermi rimanendo i poteri di indirizzo e di controllo del Comune, può essere affidata ad enti pubblici sovracomunali, nel qual caso gli organi di cui sopra decadranno o verranno sospesi per il tempo di durata della gestione.
9.  Il Comune potrà sempre istituire fondazioni in base alle leggi vigenti, quando ricorrono particolari ragioni di interesse per il Comune stesso e non sia possibile provvedervi con gli organismi di cui al presente articolo.
Art. 61
Società di capitali

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
a) con prevalente capitale pubblico locale;
b) con partecipazione non prevalente - minoritaria del capitale pubblico locale.
3.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco mandato per gli atti conseguenti.
4.  Nell'atto costitutivo delle società di capitali con partecipazione limitata del Comune, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio sindacale, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5.  Negli atti costitutivi e negli statuti delle società di capitali a partecipazione prevalente del Comune, il consiglio comunale approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci, ai sensi dell'art. 2458 CC, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
6.  Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento.
Art. 62
Contributi finanziari

1.  Il Comune riconosce l'insostituibile servizio sociale svolto da enti, associazioni, istituti religiosi, organismi tradizionali, e da qualsiasi significativa forma di aggregazione civica, pubblici e privati, che operano nel campo culturale, scientifico, socio-assistenziale, educativo, scolastico, ricreativo, sportivo, della promozione turistica, e concorre a sostenerli anche finanziariamente, secondo le norme dell'apposito regolamento.
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art. 63
Convenzioni

1.  Il consiglio, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, la Provincia regionale di Palermo e con l'Ente Parco delle Madonie, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, i loro rapporti, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nel rispetto della normativa vigente.
Art. 64
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con uno o più Comuni, con la Provincia regionale di Palermo, con l'Ente Parco delle Madonie, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dal presente statuto per le aziende speciali in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4.  Il sindaco o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
5.  Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1, lett. e) punti 2 e 3 della legge regionale n. 48/91, sulle convenzioni obbligatorie per Comuni e Provincia.
Art. 65
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché i rimedi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
2.  A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.  L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, ed è approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
4.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza.
Art. 66
Contratto di sponsorizzazione

1.  Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione secondo le modalità e le forme sancite da apposito regolamento.
Art. 67
Rapporti con l'Ente Parco delle Madonie

1.  Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere di incaricare l'Ente Parco delle Madonie, tramite apposita convenzione, a svolgere funzioni dirette allo scopo di realizzare un riequilibrio ambientale e un recupero economico-sociale nel campo dell'agricoltura, della pastorizia, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, delle attività tradizionali, nonché dello sviluppo dell'agriturismo e della gestione di servizi pubblici di rilevanza ambientale.
2.  E' altresì possibile incaricare l'Ente Parco a svolgere specifiche attività culturali ed a gestire istituzioni all'uopo formate o da formare, nonché quelle museali di interesse naturalistico, ambientale ed etno-antropologico.
3.  Il Comune si riserva comunque poteri di indirizzo e di controllo.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi il Comune opererà con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Art. 69
Ufficio comunale

1.  L'Ufficio comunale si articola in settori. Il numero dei settori e le relative competenze, nonché il personale di appartenenza saranno previsti e disciplinati con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire la efficacia dell'intervento del medesimo nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3.  Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.
4.  Vengono istituite la conferenza di servizio, di cui fanno parte il vicesegretario, i dirigenti di settore e i responsabili di servizio, e la conferenza di gestione.
5.  La conferenza di servizio, coordinata dal segretario comunale, svolge compiti di razionalizzazione dell'attività del Comune e di verifica periodica delle effettive realizzazioni, tramite lo scambio di informazioni e l'adozione di specifiche direttive.
6.  La conferenza di gestione, coordinata dal dirigente di ciascun settore, dovrà curare l'attuazione, secondo le rispettive competenze, degli atti, provvedimenti e adempimenti stabiliti e adottati dagli organi del Comune, nonché dalla conferenza di servizio.
Capo II
Organizzazione del personale
Art. 70
Regolamento di organizzazione

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale, adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
2.  Con il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale, sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
3.  In particolare il regolamento di organizzazione:
-  individua le unità organizzative;
-  i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di impiego in conformità della normativa vigente.
Art. 71
Responsabili di settore

1.  La gestione dell'attività tecnico-amministrativa del comune spetta all'interno dei singoli settori ai responsabili di settore i quali sono coadiuvati nella gestione dai responsabili dei servizi all'uopo nominati. Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del responsabile di settore, ai dipendenti preposti ai servizi.
2.  I responsabili di settore, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni:
a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;
b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;
c) adozione delle determinazioni a contrattare e stipula dei contratti;
d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio;
g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;
h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, nonché l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
i) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
j) esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale;
k) responsabilità nei confronti del segretario comunale e del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
l) nomina dei componenti le commissioni di gare informali.
3.  I responsabili di settore possono delegare alcune funzioni ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti.
4.  Le funzioni di pertinenza dei responsabili di settore ed ogni ulteriore profilo concernente l'organizzazione dell'amministrazione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta comunale sulla base degli indirizzi del consiglio comunale.
Art. 72
Incarichi di responsabile di settore e di servizi

1.  Con determinazione del sindaco la copertura di posti di responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti nella qualifica da ricoprire.
2.  Quale che sia il contratto, dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.
3.  Il sindaco può conferire incarichi di direzione di settore e di servizi a tempo determinato, previa selezione per titoli e curriculum vitae. Il rinnovo dell'incarico è disposto con motivata determinazione del sindaco, la quale deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile di settore nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Comune da lui diretti.
4.  L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivata determinazione sindacale, quando il livello dei risultati conseguiti dal funzionario risulti inadeguato.
5.  Il conferimento degli incarichi di direzione di settore o di servizio non comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, ove non si tratti di attribuzione di mansioni superiori, nei casi e con i limiti nei quali all'assegnazione a mansioni superiori, possa procedersi ai sensi di legge.
Art. 73
Responsabilità dei responsabili di settore

1.  I responsabili di settore sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 74
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
a)  la durata, che, comunque, non potrà essere superiore a 3 mesi rinnovabili una sola volta nel corso dell'anno;
b)  i criteri per la determinazione e la corresponsione del relativo trattamento economico o del compenso professionale;
c)  la natura privatistica del rapporto.
Art. 75
Responsabilità disciplinare del personale

1.  Il regolamento del personale disciplinerà la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la relativa riammissione in servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Capo III
Il segretario comunale
Art. 76
Stato giuridico e trattamento economico

1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
Art. 77
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e svolge compiti che gli sono assegnati per legge e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.
2.  Il segretario comunale, in particolare:
-  partecipa alle sedute del consiglio e della giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
-   sovrintende allo svolgimento delle funzione dei responsabili di settore e ne coordina l'attività;
-  dirime i conflitti di competenza tra i settori ed ha potere di intervento nei casi di inerzia, inefficienza, inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3.  Le competenze del segretario comunale sono specificate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 78
Vicesegretario

1.  Il Comune ha un vicesegretario per lo svolgimento, in modo immediato, delle funzioni vicarie del segretario.
2.  Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, o impedimento e cura il settore Amministrazione generale.
Capo IV
Responsabilità
Art. 79
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune per i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 80
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
Art. 81
Contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 82
Responsabilità per i pareri

1.  Il segretario comunale, ove richiesto, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli precedenti e del presente statuto.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Attività contabile e finanziaria
Art. 83
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ad esso riservate dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 84
Attività finanziaria del Comune

1.  La finanza del Comune è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti per servizi pubblici; trasferimenti erariali; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti; altre entrate.
2.  I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 85
Il bilancio comunale

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
4.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 86
Il rendiconto di gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta allega al rendiconto di gestione una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio di cui all'art. 92 del presente statuto.
Art. 87
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge con voto limitato ad un componente ed in 3 contestuali votazioni separate, un collegio dei revisori, composto da 3 membri scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed al registro dei revisori contabili;
c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri ed al registro dei revisori contabili.
2.  I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme dell'ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento di contabilità.
3.  I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienze e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
4.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa al conto consuntivo.
5.  A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, e assistono, se invitati, alle sedute del consiglio e della giunta.
6.  Nella relazione di cui al comma 4 il collegio dei revisori, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.  I revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8.  Il regolamento di contabilità contiene ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti.
Art. 88
Tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate;
b)  il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità. Si applica il comma 5 dell'art. 59 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 89
Controllo di gestione

1.  I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativo-contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni si articolano in 3 distinte categorie:
a)  controllo strategico;
b)  controllo di gestione;
c)  controllo di regolarità amministrativo-contabile.
3.  Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategia e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi, di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza ed è svolta dall'organo e con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4.  Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la regolarità, la legalità e correttezza dell'azione amministrativa deve rispettare, in quanto applicabile alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
Art. 90
Nucleo di valutazione

1.  Il nucleo di valutazione, organismo, per lo svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal regolamento e verifica, mediante valutazione comparativa dei costi, l'imparzialità ed il buon andamento del-l'azione amministrativa:
-  la realizzazione degli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi;
-  la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della responsabilità contabile ed amministrativa;
-  l'economicità e l'efficacia delle procedure adottate e delle prestazioni rese dall'amministrazione comunale, valutandone il costo e la qualità;
-  determina annualmente, anche su indicazione degli organi di Governo, i parametri di riferimento e controllo.
2.  Il nucleo di valutazione, può essere composto dal segretario comunale che lo presiede e da 2 esperti di comprovata esperienza e competenza professionale in materia, nominati dal sindaco ed è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale di informazioni ad uffici pubblici. Il segretario comunale riferisce trimestralmente al sindaco sui risultati dell'attività del nucleo.
3.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al 1° comma, il consiglio comunale può autorizzare per comprovate esigenze, che l'amministrazione si avvalga di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati nel campo delle tecniche di valutazione dell'azione amministrativa e del controllo di gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Norme transitorie
Art. 91
Modificazioni dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepito e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.  L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Art. 92
Adozione dei regolamenti

1.  I regolamenti previsti dal presente statuto, oltre quello che assicuri le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, sono deliberati entro 60 giorni dall'adozione del presente statuto.
2.  Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili con la vigente normativa.
3.  L'amministrazione comunale entro il termine di cui al 1° comma dovrà procedere, con apposite direttive, ad istituire la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
Art. 93
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del Comune.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4.  Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.
(2005.27.1809)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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