REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 luglio 2005.
Attività cinofile per l'annata venatoria 2005/2006.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento dell'attività di allenamento e di addestramento dei cani, prevista dal Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, secondo le indicazioni dell'I.N.F.S.;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella riunione del 14 giugno 2005 ha espresso il proprio parere sulle proposte avanzate in sede di discussione;
Visto l'art. 32 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le sanzioni da applicare in caso di infrazioni alle norme previste dalla stessa legge;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per l'annata venatoria 2005/2006, l'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 2

A chiunque eserciti, nel territorio cacciabile, l'allenamento o l'addestramento dei cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dal precedente articolo, vengono applicate le sanzioni previste dal comma 9 bis dell'art. 32 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2005.
  LEONTINI 

(2005.29.1917)
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020*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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