REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 luglio 2005.
Istruzioni per il rilascio del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di pollame ed incubatoi che intendono commercializzare all'interno dei Paesi dell'Unione europea.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio l993, n. 28, di attuazione delle direttive nn. 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intra-comunitari;
Visto il D.P.R. 3 marzo l993, n. 587, con cui è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intra-comunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova;
Vista la legge regionale 20 agosto l994, n. 33;
Visto il decreto sanità 18 novembre 1994, n. 13306;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221;
Visto il D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/539/CEE in materia di polizia sanitaria per gli scambi intra-comunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e di uova da cova;
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Vista la nota prot. n. 7/24400/AG/505 del 25 giugno 2001, con la quale il competente ufficio VII della direzione generale servizi veterinari alimenti e nutrizione del Ministero della sanità ha ulteriormente chiarito le modalità applicative del citato D.P.C.M. 26 maggio 2000 in relazione alle competenze delle Amministrazioni regionali relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali anche in merito agli scambi intra-comunitari di pollame e di uova da cova nonché all'attribuzione del numero di riconoscimento degli stabilimenti;
Vista la circolare n. 1 del 12 gennaio l995, con la quale il Ministero della sanità ha fissato i criteri applicativi e le modalità relative al piano di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-comunitari di pollame e di uova da cova;
Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, relativo alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie da parte di questo Assessorato regionale della sanità, evidenziando, in particolare, che "non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria";
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere ad emanare le necessarie istruzioni tecniche ed operative per il rilascio del riconoscimento di idoneità regionale, ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche ed integrazioni, agli stabilimenti di pollame ed agli incubatoi;

Decreta:


Art.  1

Per i motivi esposti in premessa, i titolari di stabilimenti di pollame e di incubatoi che intendono commercializzare all'interno dei Paesi dell'Unione europea pollame ed uova da cova debbono essere riconosciuti ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche ed integrazioni ed iscritti, unitamente al numero identificativo che sarà assegnato su base provinciale, in un apposito registro regionale istituito presso il "Servizio di sanità animale" di questo Ispettorato veterinario.
Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di cui al comma precedente non comprende né sostituisce eventuali autorizzazioni sanitarie e/o amministrative o nulla osta di competenza di altri enti o amministrazioni pubbliche.
Copia di ogni provvedimento sarà inviato, contestualmente alla notifica all'interessato, alla direzione generale della sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione del Ministero della salute.

Art.  2

I titolari di stabilimenti di pollame e di incubatoi, ricadenti nel territorio regionale, che intendono commercializzare all'interno dei Paesi dell'Unione europea pollame ed uova da cova debbono presentare a questo Ispettorato regionale veterinario, tramite il settore di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, apposita istanza, in bollo, con la quale chiedono, ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del riconoscimento di idoneità e l'assegnazione del relativo numero di identificazione.
All'istanza deve essere allegata, in originale o in copia conforme, la seguente documentazione:
1)  autorizzazione allo scarico;
2)  certificato di agibilità dei locali, completo della destinazione d'uso;
3)  pianta planimetrica, vistata da un tecnico qualificato, in scala 1:100 da cui risulti evidente la disposizione dei locali e delle singole attrezzature;
4)  certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del titolare dell'impianto, di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
5)  relazione tecnico-descrittiva della struttura completa delle indicazioni relative all'approvvigionamento idro-potabile ed alle modalità dello smaltimento dei liquami;
6)  copia della ricevuta del versamento dell'importo di E 550,00 effettuato sul capitolo 1753, titolo 2, rubrica 3 - dell'Assessorato regionale della sanità - in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, presso la Cassa provinciale della Regione siciliana. Tale importo non comprende, modifica o sostituisce il pagamento di eventuali tasse di concessione governativa regionale;
7)  una marca da bollo del valore corrente.

Art.  3

Il settore di sanità pubblica veterinaria, entro 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza, dovrà trasmettere a questo Ispettorato regionale veterinario copia del verbale di sopralluogo ispettivo da cui risulti che la struttura possiede tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle specifiche norme, sia nazionali che comunitarie, vigenti in materia, unitamente all'istanza ed alla documentazione prodotta dall'interessato nonché del nominativo del "veterinario abilitato" previsto dalla circolare ministeriale n. 1/95, citata nelle premesse.
Il termine di cui al comma precedente viene interrotto dalla richiesta di atti o di documenti non conformi o mancanti o per carenza dei prescritti requisiti, accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo ispettivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 luglio 2005.
  BAGNATO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 luglio 2005 al n. 306.
(2005.29.1914)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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