REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 AGOSTO 2005 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 giugno 2005.
Autorizzazione all'uso dell'attrezzo da posta nei compartimenti marittimi siciliani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la competenza specifica della Regione siciliana in materia di pesca;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, recante misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante disposizioni in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il trattato di Amsterdam che prevede l'adozione di misure dirette a ridurre il divario tra i livelli delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, ribadito peraltro dall'art. III-220 della Costituzione europea;
Visto l'art. 158 del trattato di Amsterdam che equipara le isole alle regioni meno favorite ed impegna alla riduzione del divario di sviluppo che le caratterizza;
Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2004 relativamente alla fissazione di tac e quote - misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo - compreso l'allegato III, parte E, punto 20, sulle deroghe previste per le pesche speciali;
Considerato che l'attività di pesca nella Regione siciliana rappresenta una delle principali risorse dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale per il numero di addetti direttamente e indirettamente impiegati, e che pertanto, detta risorsa deve essere opportunamente salvaguardata;
Considerate, peraltro, le condizioni particolarmente svantaggiate nonché l'estrema fragilità del tessuto socio-economico delle popolazioni residenti nella Regione siciliana dedite alla piccola pesca artigianale;
Considerato che non esistono, nel breve e medio termine, condizioni alternative di riconversione delle maestranze in altri settori;
Considerato l'attuale stato di crisi economica in cui versa la piccola pesca artigianale siciliana a causa dell'innalzamento del prezzo dei prodotti petroliferi e delle avverse condizioni meteo-marine verificatesi nella stagione invernale appena trascorsa;
Considerato, in particolare, il carattere artigianale e speciale della pesca costiera effettuata con attrezzo da posta dai pescatori nell'ambito della fascia costiera entro le dodici miglia, per la cattura di alcune specie quali alalunghe, palamiti, bisi, non a rischio d'estinzione;
Considerato che il carattere della specialità di tale attività si connota per il fatto che la stessa è finalizzata alla cattura di specie bersaglio sopra individuate, in un arco temporale delimitato ed in un'area geografica che può essere individuata nel basso Tirreno e nel Canale di Sicilia;
Considerato che il nuovo regolamento CE in corso di approvazione, per la disciplina delle attività di pesca a forte connotazione regionale, rinvia al principio della sussidiarietà e delle autonomie regionali;
Considerato che per la cattura di tali specie non è più consentito l'uso delle reti derivanti bandite dalla Comunità europea;
Ritenuto necessario tutelare le specie marine sottoposte a particolare regime di protezione insieme all'attività dei pescatori interessati;
Visto lo studio finalizzato all'approvazione del Programma regionale della pesca per la Regione siciliana, che non registra lo stato di sofferenza delle specie interessate al presente provvedimento;
Ravvisata l'opportunità di consentire ai pescatori della Regione siciliana, eccezionalmente fino al 31 luglio 2005, la pesca con attrezzo da posta in deroga ai parametri tecnici vigenti, in vista della nuova regolamentazione comunitaria per la pesca nel Mediterraneo;

Decreta:


Articolo unico

E' consentito, nei compartimenti marittimi siciliani, per le unità da pesca ivi iscritte, in deroga a quanto previsto all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1626 del 1994, per il periodo fino al 31 luglio 2005, l'uso dell'attrezzo da posta avente le seguenti caratteristiche:
-  la rete deve avere una lunghezza non superiore a chilometri 5;
-  l'altezza della rete non deve superare i metri 20;
-  l'apertura della maglia della rete non può essere inferiore a 20 mm. né superiore a 180 mm.;
-  la rete deve essere munita ogni 200 metri di galleggianti di colore giallo e di segnali luminosi di colore giallo visibili ad almeno 5 miglia di distanza;
-  la rete deve essere opportunamente ancorata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2005.
  LO BUE 

(2005.31.2022)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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