REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 LUGLIO 2005 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 21 giugno 2005, n. 4.
Autoservizi pubblici non di linea. Requisiti delle società titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

AI COMUNI DELLA REGIONE
Sono state di recente esternate da parte di enti pubblici ed esercenti l'attività di autonoleggio con conducente (legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29) perplessità in merito ai soggetti che, all'interno di una società avente ad oggetto il servizio di autonoleggio con conducente, debbano possedere i requisiti morali e professionali previsti per l'autorizzazione all'esercizio di tale tipo di attività.
La questione, oltre che avere notevoli refluenze pratiche, acquista un particolare significato giuridico e per tale motivo questo dipartimento ha ritenuto opportuno interpellare l'Ufficio legislativo e legale.
Sulla base delle risultanze del parere reso, questo dipartimento ritiene necessario, pertanto, fornire le seguenti chiarificazioni:
a)  un società (sia di capitali, e quindi costituita in forma di persona giuridica, sia di persone) può essere autorizzata all'esercizio dell'autonoleggio quando il requisito dell'idoneità morale è posseduto dai soci o dagli amministratori a seconda del tipo di società e da tutti coloro che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
b)  una società può essere autorizzata all'esercizio dell'attività di autonoleggio quando il rappresentante legale della società possieda il requisito dell'idoneità professionale ovvero quando tale requisito sussista in capo ad un soggetto designato dal rappresentante a dirigerla in maniera permanente ed effettiva.
E' quindi infine da escludere, in ogni caso, che una società possa essere autorizzata all'esercizio di un'attività di trasporto qualora né il rappresentante legale né i soci o coloro designati a dirigerla abbiano i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge.
Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE
(2005.27.1763)
Torna al Sommariohome


110



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 18 -  2 -  55 -  58 -  28 -  39 -