REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 LUGLIO 2005 - N. 32
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 13 luglio 2005, n. 17.
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15 - azione B) Turismo rurale. Modifiche alla circolare 21 giugno 2004, n. 8.

Premessa
Con la presente circolare vengono apportate alcune modifiche alla precedente circolare n. 8 del 21 giugno 2004, integrata con successiva circolare n. 8 del 4 maggio 2005, avente per oggetto le procedure istruttorie delle domande presentate in adesione ai bandi della misura P.O.R. 4.15, azione B) "Turismo rurale".
Le modifiche in questione, applicabili ai progetti presentati in data successiva a quella delle presenti disposizioni, sono finalizzate allo snellimento delle procedure e alla riduzione dei tempi istruttori, considerata l'esigenza di rispettare i termini di scadenza previsti dall'Unione europea per l'attuazione del P.O.R. Sicilia.
I successivi paragrafi sostituiscono i corrispondenti paragrafi n. 5 e 6 della circolare n. 8 del 21 giugno 2004.
Requisiti di ruralità
In seguito alle modifiche apportate al Complemento di programmazione adottato con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004, è stato precisato che l'azione B) "Turismo rurale" è applicabile a "locali e/o strutture di edifici già classificati rurali".
Pertanto, i requisiti di ruralità dei fabbricati oggetto d'intervento devono essere ricercati nella pregressa catastazione degli stessi, risultante nel catasto terreni, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998.
Tale orientamento è coerente, fra l'altro, con il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 752/276.2004.11 del 20 gennaio 2005.
Di conseguenza, i requisiti di ruralità dovranno essere comprovati dagli interessati mediante un certificato catastale storico, entro i termini previsti dai bandi.
Requisiti minimi in materia di ambiente
Il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente deve essere comprovato al momento dell'emanazione del decreto di concessione dell'aiuto, così come previsto dall'art. 1 del regolamento CE n. 445/2002.
In particolare, deve essere dimostrato il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività agricola e, in caso di attività di ristorazione già operante, dell'attuazione delle procedure di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
In proposito si richiama il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi e successive modifiche ed integrazioni), che distingue due fattispecie:
a) aziende agricole che producono rifiuti pericolosi e superano il volume di affari annuo di E 7.746,85, le quali sono tenute a dotarsi di:
-  registro unico di carico e scarico dei rifiuti (pericolosi e non) vidimato presso l'Agenzia delle entrate competente;
-  formulario di identificazione dei rifiuti, anch'esso vidimato dall'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  formulario per dichiarazione catasto rifiuti (MUD);
b) aziende agricole che non superano il volume di affari di E 7.746,85, che sono tenute a dotarsi esclusivamente del formulario di identificazione dei rifiuti, qualora provvedano autonomamente al trasporto degli stessi presso soggetti abilitati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
E' prevista l'esenzione dall'obbligo di tenuta del formulario di identificazione, nel caso di trasporti giornalieri di modeste quantità di rifiuti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2005.28.1870)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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