REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 LUGLIO 2005 - N. 32
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 giugno 2005.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alimena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il decreto n. 309 dell'8 ottobre 1988, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Alimena;
Visto il foglio prot. n. 2819 del 27 aprile 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 30646 del 18 maggio 2005, con il quale il comune di Alimena ha trasmesso il piano di programmazione della rete commerciale, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 15 del 9 marzo 2005, con la quale il consiglio comunale di Alimena ha adottato la variante al vigente strumento urbanistico riguardante il piano di programmazione della rete commerciale in attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e dal D.P.R. 11 luglio 2000;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 20 aprile 2005 del segretario del comune di Alimena in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere n. 8 del 13 giugno 2005, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  lo studio della programmazione commerciale così come evidenziato nella relazione del progettista ha tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 3 dell'allegato 1 al D.P.R.S. 11 luglio 2000 (direttive e indirizzi sulla programmazione commerciale in attuazione alla legge regionale n. 28/99) per quanto attiene alle superfici di vendita e delle tipologie degli esercizi commerciali: esercizi di vicinato con superfici inferiori a mq. 100, medie strutture di vendita con superfici inferiori a mq. 600;
-  lo studio, per quanto attiene il sistema autorizzatorio, ha previsto altresì: per gli esercizi di vicinato la semplice comunicazione per il settore non alimentare e la richiesta di autorizzazione per il settore alimentare;
-  per quanto attiene alle dotazioni dei parcheggi pertinenziali, i criteri cui ci si è attenuti sono quelli prescritti dall'art. 16, commi 1 e 4, del sopra richiamato allegato 1 al D.P.R.S. 11 luglio 2000;
-  la localizzazione degli esercizi commerciali, come riportata nell'elaborato grafico e come evidenziato nella relazione descrittiva risultano essere in sinergia con la rete distributiva preesistente e tengono conto della localizzazione delle attività produttive, artigianali e commerciali poste nella zona D/2 in contrada Ciacanà;
-  oggetto della variante urbanistica sono unicamente le nuove disposizioni riportate all'art. 11 della relazione descrittiva e che consistono nelle modifiche alle altezze minime consentite nelle ZZ.TT.OO. A, B, C e D/2 al fine di favorire ed agevolare l'insediamento di nuovi esercizi commerciali. Si riportano di seguito le disposizioni in variante:
-  altezza minima dei piani terra nella zona (A e B), per i fabbricati esistenti, ml. 2,70;
-  altezza minima dei piani terra nella zona (A e B), nel caso di demolizione e ricostruzione o di nuovi fabbricati, ml. 3,00;
-  altezza minima dei piani terra nelle zone di espansione (C e D/2), per i fabbricati esistenti ml. 2,70;
-  altezza minima dei piani terra nelle zone di espansione (C e D/2), nel caso di demolizione e ricostruzione o di nuovi fabbricati, ml. 3,00.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la determinazione sul piano di programmazione della rete commerciale, in variante allo strumento urbanistico del comune di Alimena, di cui alla delibera consiliare n. 15 del 9 marzo 2005, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 8 del 13 giugno 2005 dell'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R. dell'11 luglio 2000, in conformità al parere n. 8 del 13 giugno 2005 dell'unità operativa 3.2/D.R.U. in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Alimena, riguardante il piano di programmazione della rete commerciale, adottata dal comune con delibera consiliare n. 15 del 9 marzo 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 8 del 13 giugno 2005 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 15 del 9 marzo 2005;
3)  piano commerciale;
4)  attività commerciali, identificazione parcheggi.

Art. 3

Il comune di Alimena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2005.
  LIBASSI 

(2005.27.1756)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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