REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 LUGLIO 2005 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ORDINANZE ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 8 luglio 2005.
Disposizioni per il conferimento delle supplenze temporanee a posti di insegnante nelle scuole materne regionali per il biennio 2005/2006 - 2006/2007.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, che detta norme per l'emanazione biennale dell'ordinanza dirigenziale con la quale dovranno essere determinate le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti nelle scuole materne regionali;
Vista la legge n. 124 del 30 maggio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 25 maggio 2000;
Visto il decreto n. 64 del 28 luglio 2004;
Sentiti i rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
Considerato che con la presente ordinanza si intende disciplinare il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti di scuola materna regionale per il biennio scolastico 2005/2006 - 2006/2007;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, commi 72 e 78;

Ordina:

Che le nomine a supplenze temporanee quali insegnanti di scuola materna regionale per il biennio scolastico 2005/2006 - 2006/2007 siano effettuate secondo le disposizioni che seguono:
Art. 1
Nomine conferibili

Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal dirigente scolastico mediante il conferimento di supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo di cui al successivo art. 13.
Il conferimento delle supplenze è, in ogni caso, consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale di cui alla legge regionale n. 15/90 (nell'ambito del circolo e del comune di appartenenza).
Il dirigente scolastico conferisce le supplenze temporanee sin dall'inizio dell'anno scolastico in sostituzione del personale temporaneamente assente.
Art. 2
Presentazione della domanda

Gli aspiranti ad una supplenza temporanea di insegnante di scuola materna regionale per il biennio 2005/2006 - 2006/2007 devono presentare domanda ai dirigenti scolastici di una sola provincia per un massimo di n. 6 istituzioni scolastiche.
La presente O.D. dovrà essere pubblicata all'albo dei centri servizi amministrativi entro il 20 luglio 2005.
Le domande devono essere presentate entro il 20 agosto 2005 e non sono soggette all'imposta di bollo.
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato e, a tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'allegato "D" da ritirare presso il centro servizi amministrativi di competenza e deve essere compilata a cura dell'interessato in ogni parte che interessa lo stesso.
Le istruzioni per la compilazione e la tabella di valutazione titoli costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che non abbiano utilizzato i modelli prescritti o riprodotti secondo gli originali.
La firma dell'aspirante in calce alla domanda non va autenticata.
La mancanza della firma è causa di esclusione.
Art. 3
Requisiti

Possono aspirare al conferimento di nomina coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda:
a)  cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità europea;
b)  godimento dei diritti politici;
c)  età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 alla data di inizio dell'anno scolastico 2005/2006;
d)  idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;
e)  titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria (diploma di scuola o istituto magistrale o laurea specialistica in scienza della formazione pri-maria).
Art. 4
Documentazione della domanda

Gli aspiranti all'inclusione in graduatoria devono allegare alla domanda le schede secondo il modello "D" ai sensi della C.M. n. 57 del 17 giugno 2005 avendo cura di compilare soltanto le parti che interessano il personale docente delle scuole materne regionali.
I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione reso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
-  Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici.
-  Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie provinciali.
-  Tutti i certificati di servizio debbono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione dal ser-vizio.
-  I servizi prestati in scuole non statali all'estero debbono essere certificati dai dirigenti scolastici responsabili e convalidati dalle autorità consolari competenti.
-  Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il dirigente scolastico ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione del documento stesso.
-  Il dirigente scolastico che abbia rilevato dichiarazioni false nella domanda o nella scheda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale, dopo avere accertato la responsabilità dell'insegnante, dispone, salvi gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dall'eventuale nomina già conferita e dichiara l'insegnante stesso decaduto dal diritto di conseguire ulteriore nomine per il biennio di validità delle graduatorie.
Art. 5
Valutazione dei titoli culturali

Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio, tutti egualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta, mentre l'altro verrà inserito sotto la voce "Altro titolo".
Tutti i titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria ciascun interessato può presentare esposto in carta libera al dirigente dell'istituzione scolastica per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti a supplenze temporanee.
Esaminati gli esposti, il dirigente del centro servizi amministrativi competente per territorio procede all'eventuale rettifica della graduatoria e pubblica in data 30 settembre 2005 la graduatoria rettificata.
Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti definitivi, non sono impugnabili in via gerarchica.
E' consentita tuttavia la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le graduatorie provvisorie e definitive sono affisse all'albo dell'istituzione scolastica.
Le sole graduatorie definitive saranno trasmesse per la pubblicazione a tutte le direzioni didattiche della provincia e all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, dipartimento P.I. - Via Magliocco n. 46 - Palermo.
Art. 6
Valutazione dei titoli di servizio

A) Valutazione dei servizi
I servizi prestati sono valutati secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli annesse alla presente ordinanza.
Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiore all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
1)  si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico e si divide per trenta il totale dei giorni;
2)  le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese.
B) Valutazione del servizio militare e di altre attività
Il servizio militare di leva e i servizi ad esso assimilati si valutano nell'ipotesi che siano stati prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria provinciale.
Il mandato politico, amministrativo o sindacale, che comporti l'esonero dal servizio, ai sensi della vigente normativa, è valutato per il periodo di tempo successivo alla interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso come servizio.
Art. 7
Precedenze

Per la precedenza a parità di punti, verrà seguito l'ordine come indicato nella tabella sub "Titoli di preferenza" del modulo domanda. Detti titoli andranno debitamente documentati.
Art. 8
Motivi di esclusione

Le esclusioni nella graduatoria sono disposte per i seguenti motivi:
a)  domanda prodotta oltre i termini previsti dalla presente ordinanza;
b)  avere omesso di dichiarare nella domanda il proprio nome, cognome, data di nascita e la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per il personale di sesso maschile);
c)  mancanza di firma in calce ai moduli di domanda;
d)  mancanza del titolo di studio richiesto dal precedente art. 3;
e)  difetto del requisito dell'età;
f)  difetto di uno o più requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
g)  è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domande in più province;
h) fatte salve le responsabilità di carattere penale è escluso dalla graduatoria, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti alla verità.
Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione della graduatoria, il dirigente scolastico procede al depennamento dalla graduatoria di circolo richiesta e informa gli altri dirigenti scolastici per i provvedimenti conseguenziali.
Art. 9
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 7 ottobre 2005 e dovranno contenere le indicazioni del punteggio totale, dei titoli culturali, dei titoli didattici e delle qualifiche preferenziali.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria l'interessato può presentare esposto in carta libera al dirigente scolastico per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti a supplenze temporanee.
Esaminati gli esposti, il dirigente scolastico procede alle eventuali rettifiche della graduatoria e pubblica, in data 20 ottobre 2005 la graduatoria rettificata.
E' consentita tuttavia la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le graduatorie provvisorie e definitive sono affisse all'albo delle istituzioni scolastiche interessate.
Le graduatorie definitive saranno trasmesse per la pubblicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali - dipartimento pubblica istruzione - via Magliocco n. 46 - Palermo.
Art. 10
Casi di incompatibilità

La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore, o amministratore di scuole o convitti privati.
L'eventuale nomina a supplente temporaneo, spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma, verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla contestuale rinuncia al posto occupato o alla attività esercitata.
I supplenti che prestano servizio in un ordine di scuola non possono contemporaneamente prestare servizio in altri ordini di scuola.
Art. 11
Presentazione documenti - Autocertificazione

All'atto della nomina e, comunque, non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto, l'autocertificazione di cui alle lettere a), b), c), e d) ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68, della legge n. 127 del 1997 e del D.P.R. n. 403 del 1998 e produrre, altresì, il certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare, di data non anteriore a tre mesi.
Art. 12
Graduatorie d'istituto

I dirigenti scolastici predispongono la graduatoria di circolo e procedono alla pubblicazione della stessa all'albo della direzione didattica.
Le graduatorie di circolo dovranno restare affisse all'albo della scuola stessa per l'intero anno scolastico.
Nel caso in cui le graduatorie di circolo non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano state già esaurite, il dirigente scolastico utilizzerà, per la nomina di supplenti temporanei, il personale inserito nella graduatoria permanente della scuola materna statale della stessa istituzione scolastica.
Art. 13
Conferimento di supplenze temporanee

Le nomine di supplenze temporanee sono disposte dal dirigente scolastico sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 12 e solo subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo ai sensi della legge regionale n. 15/90, e cioè dopo avere accertato che non esistano insegnanti soprannumerari non occupati nell'ambito della stessa scuola o nel comune.
Le nomine devono essere precedute da preavviso da effettuarsi con telegramma, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato la risposta.
I dirigenti scolastici dispongono il conferimento delle nomine avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggiore gradimento.
Qualora in corso di supplenza temporanea conferita da un dirigente scolastico si renda libera, o nell'ambito del circolo o nell'ambito del comune, un soprannumerario, la supplenza va revocata ed assegnata al soprannumerario.
L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione, ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza della nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.
Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra a meno che quest'ultima sia conferita fino alla chiusura dell'anno scolastico.
L'interessato che, dopo avere accettato la nomina e dopo avere assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola, e ciò per la durata del biennio di riferimento della graduatoria d'istituto.
La mancata assunzione in servizio, entro il termine stabilito, comporta la decadenza della nomina ed il depennamento dalla graduatoria dei circoli richiesti.
La nomina ha, in ogni caso, decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nel caso in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La nomina del personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento di supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare.
Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento.
I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni.
Avverso i provvedimenti di nomina adottati dal dirigente scolastico è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati ai sensi della normativa citata in premessa entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'organo cui viene diretto, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione e gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
L'ufficio competente del centro servizi amministrativi concluderà il procedimento nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 241/90.
Art. 14
Trattamento giuridico ed economico

Agli insegnanti supplenti temporanei nelle scuole materne regionali si applicano le norme di stato giuridico ed economico del corrispondente personale statale.
Al supplente spetta il trattamento economico anche per la domenica qualora questa ricada nel periodo di durata della nomina (cioè in caso di nomina a cavallo di due o più settimane).
Il personale supplente temporaneo ha diritto a fruire, nel periodo di chiusura delle scuole, di un periodo di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato : pertanto al personale in questione compete un compenso per ferie non godute pari a 2,67 giorni per ciascun mese di servizio (30 + 2 :12 = 2,6666).
Nessuna retribuzione compete durante le vacanze estive anche al personale che abbia prestato 180 giorni ed abbia concluso l'anno scolastico.
Art. 15
Disposizioni generali

Le nomine degli insegnati non di ruolo delle scuole materne regionali sono disposte esclusivamente sulla scorta delle norme fissate con la presente ordinanza.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa statale in quanto compatibile.
Palermo, 8 luglio 2005.
  MONTEROSSO 


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ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA DI TIPOLOGIA D

Il presente modulo di domanda è rivolto a tutti gli aspiranti che, in relazione alle situazioni di accesso previste dalla normativa vigente, hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 2ª e 3ª fascia, con decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006.
Il modulo, che è composto di 11 pagine con gli opportuni rinvii a specifiche note esplicative, contiene tutte le indicazioni necessarie per le corrispondenti dichiarazioni dell'aspirante, sia rispetto alle situazioni che ne qualificano il titolo di accesso alle varie graduatorie, sia rispetto ai vari requisiti e titoli che valgono ad accertarne la legittimità della partecipazione alla presente procedura e a determinarne il punteggio e la posizione per ogni singola graduatoria.
La prima pagina, che contiene l'indicazione della scuola cui va rivolta la domanda e i dati anagrafici e di recapito dell'aspirante, deve essere compilata da tutti gli aspiranti.
Le pagine da 2 a 8 riguardano gli aspiranti che, per gli insegnamenti per i quali sono abilitati o idonei ma non inclusi in graduatoria permanente ovvero sono in possesso del solo titolo di studio previsto per l'accesso, hanno titolo ad essere inclusi nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto rispettivamente di seconda e terza fascia, secondo il punteggio spettante in base alla valutazione dei titoli, posseduti e dichiarati dall'aspirante, previsti dalle tabelle A e B annesse al regolamento.
Le parti del modulo di domanda stampate in grigio sono finalizzate al computo dei punteggi e non devono essere compilate dall'aspirante; la loro compilazione viene effettuata dalla scuola che gestisce la domanda dell'aspirante.
Le pagine 9 e 10 non devono essere compilate dagli aspiranti che siano già inclusi in almeno una graduatoria di circolo e d'istituto per l'a.s. 2004/2005, poiché per tali aspiranti le notizie richieste a pagina 9 e l'indicazione delle istituzioni scolastiche di cui a pagina 10 sono state già acquisite in occasione della procedura relativa al predetto anno; per i casi previsti di possibilità di variazione delle sedi scolastiche gli aspiranti in questione utilizzeranno, in alternativa tra loro, i moduli di tipologia A, B, C.
Analogamente le predette pagg. 9 e 10 non devono essere compilate dal personale che ha titolo ad essere incluso in almeno una graduatoria permanente per l'a.s. 2005/2006 che, per effetto della relativa procedura di cui al D.D. 31 marzo 2005, ha già fornito le proprie indicazioni sia per il possesso dei requisiti generali e per i titoli di preferenza (pag. 9) sia per la scelta delle sedi scolastiche per l'a.s. 2005/2006 (pag. 10).
La pagina 11, che indica riassuntivamente le pagine compilate dall'aspirante e ne prevede la firma in calce alla domanda, deve essere compilata da tutti gli aspiranti.
La mancanza della firma dell'aspirante in calce alla domanda, prevista a pagina 11, è motivo di esclusione ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 64 del 28 luglio 2004.
Si segnala, infine, che, per quanto riguarda le disposizioni richiamate dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 64 del 28 luglio 2004 relative ai titoli di studio che consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria, l'aspirante può conoscere le graduatorie cui può essere incluso in base al titolo di studio posseduto accedendo al sito internet del Ministero dell'istruzione www.istruzione.it con l'applicazione "titoli di accesso alle classi di concorso". Analogo accesso può essere effettuato tramite la rete intranet disponibile presso gli uffici del Centro servizi amministrativi della provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche collegate.
(2005.28.1811)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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