REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 maggio 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acicastello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
Con delibera del consiglio comunale n. 28 del 27 maggio 1994 è stato adottato il P.R.G., del comune di Acicastello;
Con nota assessoriale n. 5679/u del 3 maggio 1997 lo strumento urbanistico è stato restituito al comune per la rielaborazione totale, secondo quanto indicato nel voto C.R.U. n. 430 del 29 gennaio 1997;
Con nota prot. n. 13555 del 29 maggio 1997 il comune di Acicastello ha richiesto una modifica del provvedimento sucitato che è stata accolta con assessoriale prot. n. 8349/U del 27 giugno 1997, con la quale il piano è stato inteso restituito per la rielaborazione parziale;
Visto il foglio prot. n. 4619 del 3 marzo 2004, pervenuto a questo Assessorato il 24 marzo 2004 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 12984, con il quale il comune di Acicastello ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, rielaborato parzialmente, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, come da voto n. 430 del 29 gennaio 1997, reso dal C.R.U.;
Vista la delibera n. 18 del 7 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale ha adottato la rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Acicastello;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Acicastello, datata 18 ottobre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione, entro i termini di legge, di n. 105 osservazioni/opposizioni, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  Musumeci Giuseppe;
-  consiglieri comunali (Dolly Castorina e Paolo Castorina);
-  Patanè Giuseppe;
-  Maria Chiari ed altri;
-  Zappalà ed altri;
-  Legambiente;
Viste le deliberazioni consiliari di esame delle osservazioni e/o opposizioni nn. 45 del 19 settembre 2003, 46 del 30 settembre 2003, 59 del 7 novembre 2003, 60 dell'11 novembre 2003, 61 del 14 novembre 2003, 63 del 20 novembre 2003, 65 del 25 gennaio 2003, 66 del 27 novembre 2003, 69 del 2 dicembre 2003, 70 del 10 dicembre 2003, 74 del 16 dicembre 2003, 75 del 19 dicembre 2003, 83 del 29 dicembre 2003, 8 del 4 febbraio 2004, 12 del 13 febbraio 2004, 18 del 26 febbraio 2004 e 19 del 26 febbraio 2004;
Viste le note prot. n. 8598/99 pos. 308/bis del 27 ottobre 1999, n. 17405/99 pos. 308/bis del 27 ottobre 1999, e n. 17736 pos. 308/bis del 4 luglio 2001, con le quali l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole sul P.R.G. - rielaborazione parziale, sulle prescrizioni esecutive del P.R.G. Acicastello centro - Cannizzaro zona D1b - Cannizzaro zona D1a, V34, P46", sul P.R.G. - rielaborazione parziale, modificato a seguito degli emendamenti;
Vista la nota prot. n. 374 del 26 luglio 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 33 del 23 luglio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si trascrive:
"1)  Premesse
Con nota assessoriale n. 8349/u del 27 giugno 1997 è stato restituito al comune di Acicastello lo strumento urbanistico adottato con delibera consiglio comunale n. 28 del 27 maggio 1994 affinché fosse sottoposto a rielaborazione totale secondo quanto indicato nel voto C.R.U. n. 430 del 29 dicembre 1997.
Successivamente con determinazione assessoriale prot. n. 8349/U del 27 giugno 1997 a modifica del provvedimento soprarichiamato, il piano è stato restituito per la "rielaborazione parziale", nella considerazione che il comune di Acicastello ha chiesto la modifica del suddetto voto sulla scorta di alcune considerazioni..condivise da questo Assessorato... finalizzate, tra l'altro, all'interesse pubblico e generale della operatività dello strumento urbanistico...
Con nota prot. 4619 del 3 marzo 2004, a firma del responsabile dell'area VII, è stato qui trasmesso il P.R.G., P.E. e R.E. rielaborato.   

Il P.R.G. in parola è stato adottato con atto deliberativo di consiglio comunale n. 18 del 7 marzo 2001 avente per oggetto: "Adozione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale comunale, delle prescrizioni esecutive del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale" unitamente a n. 19 emendamenti .
Il comune ha provveduto alla pubblicazione della predetta delibera consiliare, ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 71/78 mediante avviso sindacale di deposito degli atti ed elaborati, manifesto murale, avviso di deposto atti pubblicato sul quotidiano Sicilia" del 14 giugno 2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte II, n. 26 del 29 giugno 2001;
Sono state presentate n. 104 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge, n. 31 fuori termine, una presentata dall'ufficio urbanistica e n. 4 pervenute direttamente all'A.R.T.A.
Con provvedimento n. 8598/99 pos. 308 del 27 settembre 1999, l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso il proprio parere, ex art. 13 legge n. 64/74, sul progetto di piano del comune di Acicastello rielaborato, a seguito del voto C.R.U. n. 430/97, che ha imposto "una rielaborazione delle parti del territorio interessate da fenomeni di dissesto in atto e potenziali";
Detto provvedimento ha preso atto che:
-  per le anzidette aree instabili a ridosso di Acicastello e Acicatena "deve essere predisposto il piano di risanamento ambientale finalizzato al recupero ed al ripristino delle condizioni di equilibrio fisico (idrogeologico e geomorfologico) e dell'assetto urbano"... (omissis) ... nelle more della realizzazione del piano di risanamento saranno possibili solo gli interventi di cui ai punti a), b) c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 con esclusione di quelli di cui al punto d) di ristrutturazione edilizia ... di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione e tutti quelli che comportano aumento della consistenza edilizia...;
Sulle PP.EE. del P.R.G. di "Acicastello centro", "Cannizzaro zona D1b", "Cannizzaro zona D1a - V34 - P 46". con provvedimento n. 17405/99 pos. 308/bis del 27 ottobre 1999 l'ufficio del Genio civile ha espresso il proprio parere favorevole.
Atti ed elaborati pervenuti in triplice copia conforme:
1) delibera di consiglio comunale n. 18 del 7 marzo 2001: "Adozione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale comunale, delle prescrizioni esecutive del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale";
2) verbale del progettista/ufficio tecnico di accertamento dello stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, in triplice copia;
3) parere del Genio civile n. 8598/99 pos. 308/bis del 27 ottobre 1999, espresso P.R.G. - rielaborazione parziale;
4) parere n. 17405/99 pos. 308/bis del 27 ottobre 1999, espresso sulle prescrizioni esecutive del P.R.G. "Acicastello centro - Cannizzaro zona D1b - Cannizzaro zona D1a, V34, P46";
5) parere n. 17736 pos. 308/bis del 4 luglio 2001, espresso sul P.R.G. - rielaborazione parziale, modificato a seguito degli emendamenti;
6)  avviso sindacale di deposito atti ed elaborati in libera visione per venti giorni (albo pretorio con estremi di deposito, manifesto murale, quotidiano "La Sicilia" del 14 giugno 2001);
7)  certificazione del segretario generale relativa all'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio degli atti di P.R.G. ed al regolare deposito degli stessi presso la segreteria, con enumerazione delle osservazioni ed opposizioni prodotte entro i termini;
8)  osservazioni ed opposizioni prodotte in termine e fuori termine avverso al P.R.G., prescrizioni esecutive e regolamento edilizio in unica copia;
9)  elaborati del P.R.G. come allegati alla delibera consiliare n. 18/2001 in triplice copia costituiti da:
-  relazione tecnica;
-  norme tecniche di attuazione;
-  regolamento edilizio;
-  errata corrige norme tecniche;
-  errata corrige regolamento edilizio;
-  elaborato grafico planimetria generale in scala 1:5.000;
-  n. 9 tavole in scala 1:2000, numerate da 1 a 9;
10)  elaborati costituenti il P.R.G. modificato a seguito degli emendamenti deliberati in sede di adozione costituiti da:
-  relazione;
-  norme tecniche di attuazione;
-  regolamento edilizio;
-  elaborato grafico planimetria generale in scala 1:5.000;
-  n. 9 tavole in scala 1:2000 numerate da 1 a 9;
11)  elaborati costituenti le prescrizioni esecutive come allegate alla delibera n. 18/2001 costituiti da:
-  zona D1a, V34, P46 Cannizzaro:
-  n. 1 relazione;
-  n. 2 planimetrie;
-  zona D1b Cannizzaro:
-  n. 1 relazione;
-  n. 1 planimetria;
-  zona C1, C2, Acicastello centro:
n. 1 relazione;
n. planimetria;
12)  controdeduzioni del progettista/ufficio:
-  n. 1 relazione sulle osservazioni e opposizioni trasmesse in termine tra n. 1 e n. 106;
-  n. 1 relazione osservazioni e opposizioni trasmesse fuori termine da n. 107 a n. 135 + 1 ufficio urbanistica.
Come precedentemente riferito, il consiglio comunale di Acicastello con la delibera di adozione n. 18/2001 del piano in parola, ha discusso n. 19 emendamenti di cui 7 sono stati approvati.
Pertanto, con provvedimento n. 17736 pos. 308/bis del 4 luglio 2001 l'ufficio del Genio civile ha espresso il proprio parere favorevole sugli elaborati modificati a seguito di detti emendamenti contenuti nella superiore delibera di adozione n. 18/2001, ribadendo i contenuti e le prescrizioni già espresse con i pareri prot. n. 29399-33674-33695-33705 del 28 ottobre 1994 e prot. n. 8598/99 del 27 settembre 1999; in detto provvedimento è stato considerato che a seguito della delibera di adozione sono state inserite nelle norme di attuazione, le disposizioni impartite dal decreto 4 luglio 2000 per le zone soggette a risanamento idrogeologico ed ambientale.
Gli emendamenti approvati sono stati visualizzati su elaborati grafici e riguardano:
a) emendamento prot. n. 5539 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
-  indicare nelle N. di A. che nell'area individuata dal decreto A.R.T.A. 4 luglio 2000, si applicano le disposizioni in esso contenute o contenute nelle successive modifiche dello stesso, e di graficizzare la delimitazione contenuta nel suddetto decreto;
b) emendamento prot. n. 5540 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
-  modificare le norme di attuazione del P.R.G. e delle prescrizioni esecutive per recepire quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione dell'11 luglio 2000 "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale";
c)  emendamento prot. n. 5862 proposto dai consiglieri Marletta, Vinci ed altri
Contenuto dell'emendamento:
-  ubicazione della Chiesa parrocchiale "Stella del Mare" in zona "Scogliera";
-  il ridimensionamento del nuovo cimitero;
-  adeguamento degli indici di edificabilità nelle zone di completamento con riferimento alla situazione esistente:
-  Z.T.O. B2a: I.E.F. 1,8 mc./mq.;
-  Z.T.O. B2b: I.E.F. 1,5 mc./mq.;
-  per le aree tra Cannizzaro e l'area di rispetto cimiteriale si richiede la destinazione urbanistica ad impianti nonché ad attività commerciali;
-  adeguamento ed ampliamento, ove possibile, delle zone turistico-alberghiere;
-  salvaguardia degli edifici esistenti;
-  zone connesse al vincolo dell'esistente cimitero di Acicastello;
-  zone sportive di interesse sportivo, si richiedono modifiche alle norme di attuazione;
-  utilizzo compatibile delle aree per la protezione civile;
-  ampliamento dell'area commerciale di Cannizzaro;
-  nuove aree agricole marginali E2, massimo 5 ettari;
-  viabilità a Ficarazzi;
-  per le aree destinate ai programmi costruttivi di cui alla delibera del consiglio comunale n. 87/1997, prevedere gli stessi indici e parametri edilizi;
d)  emendamento prot. n. 5895 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
Si propone di salvaguardare gli edifici residenziali esistenti e, per gli edifici all'interno dei centri abitati, le relative aree di pertinenza, ove non configgenti con la struttura viaria principale e con gli standard urbanistici;
e)  emendamento prot. n. 5899 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
Si propone di modificare l'art. 38 del R.E. come segue: "il volume dei portici (ovvero gli ambienti coperti aderenti all'edificio e fiancheggiati per uno o più lati da pilastri o colonne) e dei piani liberi a pilastri, delle verande, delle logge e delle tettoie, non si computa; la relativa superficie coperta si computa invece ai fini del rapporto di copertura; vanno comunque computate le porzioni chiuse (guardiole, depositi, etc.)";
f)  emendamento prot. n. 5901 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
Prevedere nel P.R.G. una bretella viaria tra via Manzella, in corrispondenza del parcheggio 16, e la via Vampolieri;
g)  emendamento prot. n. 5902 proposto dall'Amministrazione
Contenuto dell'emendamento:
-  inserire, dove possibile, le rotatorie in prossimità degli svincoli principali della S.S. 114;
-  prevedere a valle e a monte della S.S. 114 aree pubbliche utili alla realizzazione di sottopassaggi pedonali;
1.1)  Sintesi delle considerazioni di cui al voto del C.R.U. n. 430/97
Il progetto di rielaborazione parziale dello strumento urbanistico prende le mosse dalle considerazioni espresse dal C.R.U. con voto n. 430/97 e precisamente sono stati mossi principalmente rilievi riguardo alle se-guenti questioni:
-  non è stata condivisa la scelta di dimensionamento complessivo del piano stimato in 30.000 abitanti, tesa a soddisfare un mercato extra comunale, né la destinazione ad edilizia residenziale delle aree a ridosso della S.S. 114;
-  le previsioni riguardanti le parti del territorio comunale che sono state oggetto di modifiche da parte del C.C, in sede di adozione del precedente P.R.G. con atto deliberativo n. 28 del 27 maggio 1994, condivise con il superiore voto, dovranno essere sottoposte a nuovo parere dell'ufficio del Genio civile;
ed inoltre, il C.R.U. ha ritenuto evidenziare di:
1)  articolare le zone di completamento in B1 e B2 in base alla loro conformazione morfologica;
2)  rapportare il fabbisogno residenziale alla sola crescita demografica basata sul saldo naturale;
3)  la prevista variante della S.S. 114 non appare idonea per l'alto costo e per l'elevato impatto ambientale pertanto occorre prevedere una viabilità trasversale (costa-collina) tenendo conto delle indicazioni date dal consiglio comunale;
4)  in merito alle zone artigianali, in sede di rielaborazione potranno essere studiate soluzioni più idonee...;
5)  la nuova previsione del cimitero deve tenere conto dei fabbisogni futuri rapportati alla validità del piano e nella sua area di rispetto non può essere ammessa nessuna previsione urbanistica ad eccezione della viabilità e dei parcheggi relativi a detta attrezzatura;
6)  il proposto parco lineare, a seguito delle modifiche operate dal consiglio ha perduto la sua forza originaria pertanto è opportuno il mantenimento delle attività agricole nonché la previsione di interventi di restauro ambientale dei versanti collinari su Acitrezza;
7)  a seguito dei problemi scaturenti dallo stato geomorfologico della collina su Acitrezza, vanno disattese le previsioni (inclusa quella della variante alla S.S. 114) e va tenuto in dovuto conto il parere del Genio civile;
8)  vanno riportati i siti archeologici e previste misure per una loro salvaguardia e tutela;
9)  vanno modificati alcuni articoli del R.E. e delle N. di A.
Anteposto ciò, il C.R.U. sostanzialmente ha ritenuto che il piano possa essere condiviso limitatamente alle previsioni afferenti le seguenti zone:
-  zona "A1";
-  zona "A2" ad eccezione dei parametri riportati nella relativa normativa;
-  zone "B", previa verifica di quelle insistenti sulle aree interessate da fenomeni di dissesto, e previa verifica e conseguente riclassificazione delle altre in modo da evitare che contesti morfologicamente omogenei vengano disciplinati in ambiti diversi;
Relativamente alle modifiche richieste dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 28 del 27 maggio 1994, il C.R.U. ha condiviso:
-  la ripartizione tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale privata sia conforme all'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
-  le nuove previsioni, ove si dovessero attestare nella fascia costiera, dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 78/76, art. 15, lett. b);
-  sia rideterminata la localizzazione dei servizi di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68, in funzione del mutato assetto territoriale discendente dal complesso delle modifiche, avendo cura di riequilibrare il rapporto residenza-servizi delle aree contigue ai tessuti urbanizzati nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e dello studio agricolo-forestale;
-  inoltre, in relazione agli obiettivi e finalità del piano dovranno essere predisposte PP.EE. ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 atte a soddisfare il fabbisogno nel primo decennio, specie per quanto riguarda i servizi...
1.2) Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano in questione sono regolari in quanto:
-  la deliberazione di adozione del piano rielaborato n. 18/2001, con i relativi allegati, è contestuale all'adozione delle prescrizioni esecutive;
-  relativamente all'elaborato concernente lo studio geologico, trattandosi di rielaborazione parziale e non essendo sopravvenute modifiche a detti studi, viene riconfermato quello a suo tempo qui trasmesso nel 1994 unitamente al P.R.G. restituito per la rielaborazione parziale;
-  relativamente agli elaborati costituenti lo studio agricolo-forestale si riconferma lo stesso per le modificazioni sopra espresse; detto studio è stato integrato con una relazione integrativa avente per oggetto: "Riordino legislativo in materia forestale e di tutela della vegetazione legge regionale n. 16/96", inoltre è stata trasmessa una dichiarazione a seguito del decreto presidenziale del 28 giugno 2000. Le suddette integrazioni sono state redatte dal dott. agronomo Biondi;
-  il piano rielaborato con i relativi allegati è stato sottoposto all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, che ha espresso parere anche sugli "emendamenti" adottati;
-  il piano rielaborato con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale e dal progettista - ufficio;
-  dal verbale redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, non si evincono sostanziali contrasti con le previsioni del P.R.G.
1.3)  Il progetto di piano
L'insediamento urbano si articola in quattro centri: due maggiori, Acicastello e Acitrezza e due minori, Cannizzaro e Ficarazzi, prevalentemente nell'entroterra; a partire dagli anni '60 in poi la crescita edilizia ha interessato tre nuove zone: la Scogliera, la zona lungo la via Acicastello-San Gregorio e la collina di Vampolieri.
Particolare attenzione è stata posta alle problematiche derivanti dalle caratteristiche geologiche del territorio comunale.
Dal punto di vista geologico il territorio è schematicamente suddiviso dalla congiungente Acicastello-Ficarazzi (nord ovest-sud est) in due zone:
-  una a meridione (pianeggiante nella sua parte costiera e collinare nella rimanente parte, che non presenta particolari problemi di tipo geologico);
-  una a settentrione nella quale la natura del suolo è differenziata sia morfologicamente sia geologicamente.
Il comune di Acicastello fa parte della prima cintura dei comuni etnei attorno a Catania e la sua popolazione gravita per attività lavorativa, prevalentemente sul capoluogo, inoltre, persiste una economia non dipendente da Catania, legata alla pesca, a talune attività artigianali e, con ruolo secondario, all'agricoltura; sono in crescita le attività turistico-ricettive, anche per la presenza dell'isola Lachea, dei Faraglioni e del Castello. Pertanto, la sua economia è legata da un lato alle attività turistiche e dall'altro alla residenzialità di cittadini che svolgono la propria attività nel capoluogo.
Per tutto ciò, dunque, il piano trasmesso ha come obiettivo principale uno sviluppo compatibile con i caratteri del territorio, riqualificandolo, favorendo gli interventi che fanno crescere le attività e l'economia legata al turismo e al tempo libero, piuttosto che all'espansione residenziale nelle ormai residue aree agricole.
Di conseguenza, le scelte progettuali mirano a dotare il territorio di Acicastello di:
-  interventi sulla viabilità tesi a razionalizzare la mobilità da e per i centri urbani di Catania, Acireale ed Acicatena;
-  attrezzature ed opportunità, diverse per caratteristiche tipologiche e per classi dimensionali, capaci di far crescere il ruolo di Acicastello di centro di attività turistiche e per il tempo libero; tali previsioni sono relative ad aree per l'edilizia alberghiera, ad una circoscritta area per l'edilizia stagionale, all'uso parziale di talune zone agricole per il tempo libero (per lo sport, per campeggi, per l'incontro, per la ristorazione...), alla individuazione di un parco lineare, ad una specifica normativa per l'area costiera;
-  una strumentazione in base alla quale possa iniziarsi il risanamento idrogeologico ed il riequilibrio ambientale del complesso collinare caratterizzato da instabilità;
-  zone di espansione strettamente necessarie per soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale, di iniziativa privata e pubblica...;
-  servizi, nella misura non inferiore a 24 mq. per abitante, distribuiti in relazione sia ai nuovi insediamenti che a quelli esistenti;
-  aree per le attività artigianali in prossimità di ognuno dei quattro centri urbani;
-  quattro aree per gli scopi della protezione civile.
2)  Considerazioni
Si precisa che l'esame da parte di questo servizio, prescinde da valutazioni di carattere generale sul piano in quanto già rese dal C.R.U. con il più volte citato voto n. 430 del 29 gennaio 1997.
Preliminarmente si rileva che il progetto di piano qui trasmesso è stato rielaborato in conformità alle prescrizioni e alle considerazioni dettate dal superiore voto n. 430/97, inoltre sono state introdotte nuove previsioni progettuali e come riportato nelle premesse della presente proposta di parere in sede di adozione sono stati introdotti diversi emendamenti.
Pertanto, l'esame da parte di questo servizio è rivolto alla verifica di tutte le previsioni progettuali che insistono sul territorio comunale.
2.1) Andamento demografico - patrimonio edilizio
Nella relazione relativa alle previsioni di piano viene riportata in una tabella allegata l'andamento demografico a partire dall'anno 1946 (abitanti 7.160) al 1997 (abitanti 19.260).
Il piano rielaborato risulta dimensionato per il ventennio 1997-2017 su una previsione pari a 21.520 abitanti con un incremento di 2.260 unità (metodo della curva logistica - teoria di Verhulst).
Tale fabbisogno scaturisce dall'analisi del solo saldo naturale, in riconoscimento dell'indirizzo dato nel voto del C.R.U., senza aggiungere alcun ulteriore presunto fabbisogno che deriverebbe da fenomeni di immigrazione.
Sulla base di detto incremento demografico risulta necessario reperire aree edificabili per soddisfare il fabbisogno residenziale atteso che, dai sopralluoghi effettuati nelle zone edificate e dai dati raccolti relativi ai nuovi edifici si ha, dal gennaio 1992 al dicembre 1997, una realizzazione di una volumetria complessiva di circa 140.000 mc. pari a 1.400 abitanti.
Allo stato attuale il comune di Acicastello è dotato di aree per servizi pari a mq. 83.892 (mq. 4.36 per abitante), il piano di che trattasi localizza in tutto il territorio comunale aree per servizi pari a complessivi mq. 560.126 che corrispondono rispetto al totale della popolazione prevista di 21.520 abitanti ad una dotazione pari a 26.03 per abitante escludendo da queste le aree e servizi (mq. 215.891) localizzate all'interno della zona soggetta al piano di risanamento ambientale, poiché questa previsione avrà pieno effetto dopo la realizzazione di quanto previsto dal suddetto piano.
Allorquando le previsioni per tale area di risanamento entreranno in pieno vigore, la dotazione complessiva crescerà fino a mq. 776.017, per una incidenza pari a mq. 36.06 per abitante.
Tale dotazione superiore ai minimi di legge, art. 4, punto 3 del decreto interministeriale n. 1444/68 (mq. 24.00), viene giustificata dal progettista anche in considerazione dei rilevanti afflussi turistici a cui è soggetto il territorio del comune di Acicastello, specie durante la stagione estiva.
Per quanto sopra, si ritengono ammissibili le valutazioni del progettista in ordine al dimensionamento del piano, anche alla luce dei rilievi espressi dal C.R.U, nonché le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la rielaborazione parziale del piano e la dotazione prevista dal P.R.G. di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio pubblico, che è ben superiore alla dotazione minima richiesta.
2.2) Zone "A1" e "A2"
L'individuazione di dette zone è stata condivisa dal C.R.U., ad eccezione dei parametri edilizi relativi alla zona "A2" di cui all'art. 9, lett. a), b), e c), delle precedenti N. di A., di conseguenza, è stato prescritto che l'attività edilizia, nei confronti degli edifici che rivestono particolare interesse storico-ambientale ... debba avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche tipiche del contesto nelle quali insistono, a salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali che hanno dato luogo alla classificazione della zona "A2".
In ottemperanza a quanto sopra prescritto dal C.R.U. il comune ha provveduto alla eliminazione nelle nuove N. di A. dei parametri edilizi sopraindicati.
L'attività edilizia nelle zona "A1" (centro storico) e "A2" (edilizia e verde privato vincolati) è normata dal piano in esame dagli artt. 14, 15, 16 e 17 - Titolo II - delle N. di A.
In particolare, l'art. 16 delle N. di A. prescrive, per la zona "A1", tra l'altro, che l'attività edilizia per detta zona si attua con:
a)  piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
b)  piano particolareggiato di iniziativa privata esteso almeno ad un isolato;
c)  intervento edilizio diretto per una o più unità immobiliari.
In assenza dei sopraspecificati piani potranno essere unicamente assentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per quanto riguarda la zona "A2" sono consentiti interventi di ristrutturazione nonché la demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio nei limiti dell'altezza e della cubatura preesistente.
Si ritengono condivisibili le suddette previsioni e le relative norme regolatrici del'attività edilizia.
Per quanto riguarda la porzione di zona "A2" ricadente all'interno della fascia di rispetto del cimitero ad Acicastello centro, saranno possibili unicamente gli interventi di manutenzione previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 come, peraltro, riportato nell'art. 38, punto. 1) - Vincoli assoluti e fascie di rispetto - delle N. di A.
2.3) Zone "B"
Il C.R.U. in merito alla zonizzazione della zona "B" ha evidenziato, che: ... Le zone "B" vengono condivise con le prescrizioni di cui al parere del Genio civile... Tuttavia si ritiene che nell'ambito della rielaborazione vadano riverificati i rapporti reciproci tra le zone B2 e le zone B1 riclassificate in sede di adozione onde evitare che contesti morfologicamente omogenei vengano disciplinati in ambiti diversi...
Inoltre è stato considerato che la riproposizione acritica delle previsioni relative alle zone B del vecchio P.R.G. ha comportato che parte dei tessuti urbani più recenti sia stata ricompresa entro una zonizzazione che faceva capo invece ad un tessuto morfologicamente diverso. Pertanto nel prendere atto delle modifiche apportate si ritiene necessario che in sede di rielaborazione detti ambiti (B1) siano ridefiniti in coerenza alla morfologia ed alla tipologia dell'edificato esistente... In ottemperanza a quanto sopra prescritto dal C.R.U. il comune ha provveduto, in riconoscimento delle diverse caratteristiche, a suddividere la zona B in zone (B1a, B1b, B2a e B2b) e per esse è stata determinata una corrispondente normativa di intervento.
La zona B1 (suddivisa in due sottozone), coincide con le zone già classificate "Edilizia normale" dal P.R.G. del 1957 ed interessa le parti del tessuto urbano compatto dei quattro tradizionali centri abitati del comune (Acicastello, Acitrezza, Cannizzaro e Ficarazzi).
La superiore suddivisione in B1a, (di più antica formazione caratterizzata da un tessuto estremamente compatto e da una elevata parcellizzazione fondiaria) e in B1b (di più recente formazione, caratterizzata da un tessuto costituito prevalentemente da edifici in linea e da complessi edilizi variamente aggregati), si basa sul riconoscimento del loro processo di formazione e dei loro caratteri morfologici e tipologici.
La zona B2 coincidente con le zone già classificate "Edilizia estensiva" dal P.R.G. del 1957, interessa zone quasi interamente edificate con tipologia a villino, a schiera o a palazzina.
Anche questa zona in base al carattere tipo-morfologico, è stata suddivisa in due sottozone: B2a, caratterizzata da un tessuto prevalentemente costituito da edifici e complessi edilizi con tipologia a "palazzina" e la zona B2b caratterizzata da un tessuto costituito prevalentemente da edifici e complessi edilizi con tipologia a "schiera".
All'interno delle suesposte zone e in quelle limitrofe sono state individuate le aree per servizi.
E' stata individuata una sottozona "Br" costituita dalle parti del tessuto urbano parzialmente edificato, sita a Cannizzaro lungo la via Nazionale (S.S. 114).
Per quest'ultima il progetto di piano prevede la suddivisione di detta zona Br in 6 comparti nei quali sono possibili interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Inoltre, nei comparti serviti da strade alternative alla via Nazionale, Br1, Br3, Br4, Br5, e Br6, sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione a seguito di concessione edilizia convenzionata relativa a tutto il comparto, a condizione che il progetto oggetto della concessione edilizia riguardi l'intero comparto e che siano realizzate e cedute le aree destinate a verde e a parcheggio nella quantità stabilita nella relativa norma.
All'interno di ogni singolo comparto è possibile, entro il limite della cubatura max fissata dal piano, il trasferimento della cubatura tra le particelle catastali, nonché la rifusione particellare.
Per quanto riguarda la zona "B2b" ubicata ad Acicastello, si è rilevato in sede di sopralluogo che la stessa risulta prevalentemente impegnata da edifici con tipologia unifamiliare isolata aventi un'altezza media pari a due piani f.t. ed inoltre, presenta spazi inedificati.
La classificazione di detta area come zona "B" è assentibile previa verifica tuttavia, dei requisiti prescritti dal decreto interministeriale n. 1444/68 nonché del rispetto del dettato della legge regionale n. 78/76 e della legge regionale n. 15/91, cui il comune dovrà provvedere in sede di controdeduzione.
Inoltre, si è rilevato in sede di sopralluogo e da osservazioni presentate che diverse aree destinate a zona "B1b" e "B2a" nelle quali, a norma dell' artt. 19/b, lett. e) e dell' art. 20, lett. a) delle N. di A. non è consentita l'edificazione in aderenza ed accomunamento come prescritto dalla relativa normativa, sono in gran parte edificate con costruzioni in aderenza. Pertanto, al fine di non rendere di fatto molto difficile l'attività edilizia in dette aree si ritiene ammissibile l'edificazione in aderenza ed accomunamento esclusivamente per i lotti non superiori a mq. 1.000, limitatamente ai casi di accertata impossibilità tecnica a realizzare la volumetria assentibile con una profondità del corpo di fabbrica minima di 7.00 mt., al fine di non precludere il diritto di edificare per i lotti la cui conformazione e dimensione non consenta i prescritti arretramenti, con riferimento all'art. 873 del codice civile, "libro III" "Delle proprietà", Titolo II, Capo II "Delle proprietà fondiarie".
2.4) Zone C
Il C.R.U. in merito alla zonizzazione delle zone C ha evidenziato di ridurre drasticamente l'ampiezza di tali zone ... (omissis) ... e di valutare il fabbisogno residenziale ... per quanto concerne le zone per l'edilizia convenzionata e/o sovvenzionata il dimensionamento complessivo andrà osservata la ripartizione fissata dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78 che stabilisce che la quota riservata all'edilizia pubblica non debba essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa.
Le nuove previsioni ove si dovessero attestare nella fascia costiera dovranno rispettare le prescrizioni della legge regionale n. 78/76, art. 15, lett. b).
Il progettista ha provveduto a localizzare le nuove zone di espansione tra Acicastello, Ficarazzi e Cannizzaro e in prossimità dell'edificato esistente o previsto con precedenti atti deliberativi ai PP.CC.
In particolare le zone C1 (di espansione) sono ubicate in località Acicastello nord, Acicastello centro, Ficarazzi sud, Ficarazzi nord, Cannizzaro, mentre le C2 (l'edilizia convenzionata e/o sovvenzionata) sono ubicate in località Acicastello centro, Ficarazzi centro, Cannizzaro sud, Cannizzaro nord-est.
Per dette zone sono stati riportati in modo dettagliato nella relazione di piano, in ottemperanza al soprariportato voto, l'estensione e la loro capienza adottando per le zone C1 (di espansione) un indice di edificabilità fondiaria pari a 1 mc./mq. e un indice pari a 1,5 mc./mq. per le C2 (di espansione per l'edilizia sovvenzionata e/o convenzionata), inoltre i fabbisogni pubblici sono stati dimensionati nelle percentuali indicate dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78.
Per quanto sopra si ritengono condivisibili le suddette previsioni tranne la zona C1 ubicata ad Acicastello, in quanto gran parte della stessa ricade nell'area di rispetto ferroviario e di risanamento idrogeologico.
Pertanto detta area assumerà la destinazione di verde agricolo.
Per quanto riguarda le zone "C" che si attestano nella fascia costiera, in linea di massima si condividono, a condizione che venga rispettato l'indice di densità edilizia territoriale di cui alle lett. b) e c) dell'art. 15 della legge regionale n. 76/78, riferito al comparto comprensivo oltre che alla superficie fondiaria anche alle aree di verde pubblico, parcheggi e viabilità che a norma dell'art. 24 delle N. di A. devono essere realizzati e ceduti al comune prima della richiesta del certificato di agibilità.
2.5) Z.T.O. all'interno del comparto di "risanamento idrogeologico"
Preliminarmente il progetto di piano affronta problematiche conseguenti alle caratteristiche geologiche del territorio comunale, pertanto sulla scorta del parere dell'ufficio del Genio civile di Catania del 1994, confermato dai pareri del 1999 e del 2001 e dello studio geologico è stato individuato un comparto di "Risanamento idrogeologico e di riequilibrio ambientale".
Con i suddetti pareri viene specificato che l'area in questione può essere pianificata in maniera esecutiva dopo adeguati approfondimenti degli studi geologici.
In generale il compito della pianificazione esecutiva è affidato non allo strumento urbanistico generale, ma agli strumenti attuativi per i quali occorrono studi geologici di più dettagliato approfondimento.
Il comparto individuato racchiude le zone territoriali omogenee A2*, B1a*, B1b*, B1b*/167, B2a*, B2b*, E1*, E2*, CV*, ed i relativi servizi.
E' normato dal "Titolo I - artt. 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle N. di A.".
In particolare l'art. 39 delle N. di. A prescrive l'obbligo della predisposizione di un piano di risanamento ambientale finalizzato al recupero ed al ripristino delle condizioni di equilibrio fisico (idrogeologico e geomorfologico) e dell'assetto urbano.
Sono consentiti soltanto gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, escludendo quelli che comportano l'aumento della consistenza edilizia (volume e superficie utile) esistente, la demolizione e ricostruzione e la nuova edificazione.
Si condividono le previsioni progettuali proposte all'interno di tale comparto purché compatibili con le indicazioni del suddetto piano di risanamento ambientale.
2.6) Zona AL (Edilizia alberghiera) e zona CV (di espansione turistico-stagionale)
Vengono individuate n. 6 nuove zone classificate AL (Edilizia alberghiera) di cui:
-  n. 2 ubicate nella zona La Scogliera di Cannizzaro (AL1 e AL2) estese rispettivamente circa mq. 19.000 e mq. 12.300 per circa 395 posti letto;
-  un'area nella frazione di Cannizzaro (AL14) estesa mq. 6.200 e consente la realizzazione di circa 125 posti letto;
-  un'area nella frazione di Ficarazzi (AL3), estesa mq. 41.500 e consente la realizzazione di circa 265 posti letto;
-  un'area in stretta continuità con il centro di Acicastello (AL5) estesa mq. 18.700 e consente la realizzazione di circa 270 posti letto;
-  un'area ubicata a nord del centro di Acitrezza (AL6) estesa mq. 29.400 e consente la realizzazione di circa 190 posti letto.
Pertanto sono state individuate aree per un totale di circa ha 12,7 a diversa densità edilizia (bassa: 0,7 mc./mq., media: 1,6 mc./mq. e maggiore: 2,2 mc./mq.).
Le aree AL1, AL2, AL5 sono quelle a maggiore densità edilizia.
Inoltre sono state previste le aree classificate zona CV (di espansione turistico-stagionale) in contrada Timpa Rosa, di circa 8 ettari con un indice di edificabilità pari a 0,08 mc./mq., localizzata all'interno dell'area di risanamento idrogeologico.
Nella relazione di piano, il progettista giustifica tale previsione in funzione del rapporto domanda-offerta e motiva la localizzazione della stessa in funzione, anche, delle particolari caratteristiche ambientali idonee alla destinazione prevista.
Si ritengono condivisibili le suddette previsioni, tuttavia, si prescrive per le aree AL1 e AL2, localizzate entro i 500 mt. dalla battigia che la densità territoriale massima non sia superiore al limite fissato dall'art. 15, lett. b) della legge regionale n. 78/76.
Per quanto riguarda la zona classificata CV si condivide la sua localizzazione per le idonee caratteristiche ambientali, a condizione che detta area risulti compatibile con le indicazioni del suddetto piano di risanamento ambientale.
2.7) Zone "D"
Il C.R.U., in merito alle zone destinate ad insediamenti produttivi e commerciali, ha evidenziato che in tali zone potranno essere studiate soluzioni più idonee, dimensionate secondo effettivi e documentati fabbisogni da parte degli operatori economici.
In ottemperanza alle indicazioni del consiglio comunale, sono state previste quattro aree artigiane in prossimità delle quattro frazioni comunali:
La prima è localizzata al centro di Cannizzaro (D1a - superficie totale mq. 26.500), attigua allo scalo merci, servita dalla viabilità esistente a servizio dello scalo merci, e sarà collegata con il centro di Acicastello attraverso l'arteria prevista dal P.R.G. lungo il tracciato della vecchia ferrovia.
Nei pressi di questa è prevista un'area per insediamento commerciale (D1b - superficie totale mq. 23.500), che insiste anch'essa su viabilità esistente.
Una seconda area per attività artigianali è prevista immediatamente a monte del centro di Acicastello (D1a - superficie totale mq. 18.000), ed è servita dalla provinciale Acicastello-San Gregorio.
Una terza è localizzata tra il centro abitato di Ficarazzi (D1a - superficie totale mq. 23.300), la via Parafera e l'asse viario provinciale, che sarà realizzato anche per scopi di protezione civile.
Un'ultima area è localizzata ad Acitrezza (D1a - superficie mq. 20.600), al di là della zona interessata dal dissesto idrogeologico, immediatamente a monte della S.S. al confine ovest con il comune di Acicatena.
Anche tale area è servita dalla viabilità esistente.
Per le sopradescritte aree sono state riportate nella relazione di piano le quantità previste dal punto 1 del decreto interministeriale n. 1444/68.
La previsione di tali zone è giustificata esclusivamente dal fatto che il territorio di Acicastello è attualmente del tutto sprovvisto di specifiche aree per l'artigianato ed il commercio, ad eccezione di diverse e solide aziende artigianali specializzate nella produzione di barche.
Preliminarmente, non si può fare a meno di rilevare che la relazione non riporta a sostegno delle dimensioni delle aree sopradescritte dettagliate analisi giustificative né documentati fabbisogni da parte degli operatori economici, in ottemperanza al contenuto del voto del C.R.U.
Pertanto, pur condividendosi la localizzazione prescelta per le diverse sottozone, il comune, in sede di controdeduzioni, dovrà produrre tutti i necessari elementi giustificativi a supporto delle scelte progettuali, in assenza delle quali dette zone assumeranno la destinazione di verde agricolo.
2.8) Zone "E"
La zona agricola è stata suddivisa in due sottozone, "E1" (agricola consolidata) ed "E2" (agricola marginale), in base alle analisi e alle classificazioni contenute nello studio agricolo-forestale.
Nella zona "E1" sono consentite le attività ed i manufatti relativi all'attività agricola nonché attività agrituristica; nella "E2" oltre all'attività agricola e soltanto per una parte del fondo, sono consentite attività e manufatti per attività agrituristiche, di turismo rurale e in genere di ricettività rurale, con annesse attività sportive, ricreative all'aperto, per attività di ristorazione, per attività sportive, ricreative e culturali in genere e per attività connesse alle aziende ricettive all'aria aperta (parchi di campeggio).
Si condivide la suddivisione sopradescritta, derivata, peraltro, dallo studio agricolo forestale al fine, anche, della tutela ambientale e per l'equilibrio territoriale.
Per quanto riguarda le attività extragricole, restano valide per gli insediamenti produttivi le prescrizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. e per le attività ricettive rimangono consentite quelle agrituristiche come normate dalle relative leggi.
2.9) Viabilità
Il C.R.U., in merito alla viabilità, ha evidenziato sostanzialmente che la prevista variante della S.S. 114 non appare idonea per l'alto costo e per l'elevato impatto che avrebbe sul sistema collinare e alla fragilità geomorfologica dei terreni da essa attraversata. Pertanto, a parere del C.R.U., appare opportuno prevedere una viabilità trasversale (costa-collina) tenendo conto delle indicazioni date dal consiglio comunale.
Il sistema viario proposto dal piano rielaborato, da quanto riportato nella relazione di piano, in riconoscimento all'indirizzo da parte del C.R.U., volge a scelte mirate alla funzionalità, all'impatto ambientale e al grado di consumo del suolo, al contenimento del costo ed alla realizzabilità entro i termini di validità del piano.
Sulla base di ciò, ed in conformità al contenuto del citato voto n. 430/97, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
-  il decongestionamento della S.S. 114 dai flussi di traffico prevalentemente di attraversamento provenienti dai comuni contermini (Acireale, Acicatena ed il polo di Catania);
-  la razionalizzazione dell'accessibilità ai principali centri abitati;
-  il miglioramento della funzionalità del tessuto viario interno ai centri abitati in relazione anche al ruolo ed alla funzione assegnati dal piano alle sue parti;
-  la capacità di servire le nuove attività produttive;
-  la capacità di assolvere alle funzioni di protezione civile.
Di conseguenza il ridisegno della viabilità prevede:
a)  una sola arteria principale sita in prossimità di Ficarazzi, ovvero la variante alla S.P. 41 già prevista dalla Provincia regionale di Catania, di concerto con i comuni interessati, che verrà ad assumere il ruolo di circonvallazione del territorio settentrionale di Acicastello e di smistamento verso i comuni contermini;
b) il raddoppio parziale della S.S. 114 (dal confine di Catania al centro urbano di Acicastello) utilizzando, dopo opportuno ampliamento, soltanto il tratto meridionale della ex sede ferroviaria, già in parte trasformato a strada carrabile, non proponendo, condividendo i motivi addotti nel voto C.R.U., l'utilizzo veicolare del tratto più settentrionale;
c) il potenziamento della direttrice nord-sud utilizzando, previo ammodernamento, l'attuale via Parafera estendendola, a sud, fino alla S.S. 114 e quindi fino al lungomare la Scogliera e raccordandola, a nord, con la futura variante alla S.P. 41;
d) una serie di ammodernamenti di strade secondarie esistenti, tesi a connettere le maglie incomplete dell'attuale tessuto viario;
e) il sottopasso della S.S. 114 all'incrocio della via Acicastello-San Gregorio.
Detti interventi si condividono in quanto appaiono idonei a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana delle attuali arterie di collegamento, in quanto finalizzati principalmente al decongestionamento del traffico veicolare.
2.10) Cimitero
In ordine all'ampliamento del cimitero, il C.R.U. ha evidenziato che detto ampliamento non appare praticabile, oltre che per i problemi di assetto geologico, per la vicinanza al centro abitato, pertanto, ha ritenuto che, in sede di rielaborazione, il comune dovrà valutare la capienza residua dell'attuale impianto rispetto ai fabbisogni futuri rapportati ai tempi di validità del piano e, ove questo non fosse sufficiente, localizzare in un'area ritenuta idonea il nuovo impianto.
In relazione al contenuto del voto C.R.U., è stato localizzato nella frazione Cannizzaro un nuovo cimitero con la relativa fascia di rispetto (mt. 200) e dimensionato seguendo le direttive tecnico-sanitarie rapportate al numero di abitanti previsti.
Si condivide detta localizzazione nonché la relativa normativa.
2.11) Attrezzature
In generale si condividono le previsioni in ordine alle attrezzature, che risultano ben distribuite, in linea di massima, nei diversi settori del centro abitato.
Appare opportuno rappresentare che le aree "PC" (protezione civile) sono state localizzate in fase di conferenza dei servizi, svoltasi nell'anno 1995, con gli enti competenti, al fine della progettazione da parte della Provincia regionale di Catania della variante della S.P. n. 41, che ha funzione di via di fuga di protezione civile.
2.12) Programmazione commerciale
Il comune di Acicastello, pur non avendo di fatto proceduto alla disciplina dell'attività commerciale attraverso una dettagliata analisi delle strutture di vendita esistenti sul territorio comunale, con la delibera consiliare di adozione n. 18/2000, ha fatto proprie le norme che regolano la programmazione urbanistica riferita al settore commerciale.
Dette norme consistono sostanzialmente nel recepimento delle disposizioni statali e regionali in materia di attività commerciale.
In effetti, l'amministrazione comunale ha provveduto, tramite adeguamenti normativi di cui alla legge regionale n. 28/99 e al decreto presidenziale dell'11 luglio 2002, a rendere conforme la variante generale al P.R.G. adottato.
Detto adeguamento è riportato nelle norme di attuazione del piano, nel quale sono individuate nelle Z.T.O. la tipologia relativa alle attività commerciali e le dotazioni di parcheggi pertinenziali - disciplina aree di sosta, previste dall'art. 16 del suddetto decreto presidenziale dell'11 luglio 2002.
Sono state, infatti, individuate le aree da destinare a esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita.
In particolare, le suddette attività commerciali, in base alla tipologia, sono state allocate nel centro storico, nelle zone B e nelle zone D.
Per quanto precede, si considera che il procedimento amministrativo appare regolare in quanto nessuna modifica urbanistica è stata apportata al P.R.G. adottato ma, è stato parzialmente recepito, attraverso le N. di A. quanto previsto dalla normativa in materia, pertanto, si condividono le previsioni progettuali, in quanto conformi al dettato del D.P.R. dell'11 luglio 2002.
2.13) Prescrizioni esecutive
Sono state redatte, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., n. 3 prescrizioni esecutive, che riguardano rispettivamente: la zona "D1a, V34, P46 Cannizzaro", la zona "D1b Cannizzaro" e la zona "C1, C2 Acicastello centro".
-  Zona D1a, V34, P46 Cannizzaro:detta P.E. riguarda la zona destinata a nuovi insediamenti artigianali denominata "D1 Cannizzaro", situata a nord del centro urbano di Cannizzaro in prossimità dello scalo merci delle F.S..
La zona interessa una superficie complessiva di 26.500 mq. circa comprese le attrezzature di urbanizzazione. E' prevista la realizzazione di un parcheggio di mq. 6.956 e di un'arteria di accesso di mq. 9.900 e di due aree ad essa limitrofe destinate a "V34"-"V36", verde pubblico attrezzato di interesse urbano e "P46" a parcheggi.
L'intervento prevede la realizzazione di n. 33 costruzioni per attività artigianali, di una rete viaria interna, di un parcheggio, di un'area attrezzata a verde pubblico e di una costruzione di interesse comune.
Le prescrizioni da osservare per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono le seguenti:
-  L. min. Ž mq. 500;
-  I.U.F. 0,6 mq./mq.;
-  rapporto di copertura max 30%;
-  H ml. 8,00, per un numero massimo di 2 piani fuori terra;
-  De Ž ml. 10,00;
-  Dc ml. 5,00;
-  Ds Ž ml. 7,00.
Si prevede una spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, verde, parcheggio e rete) pari a lire 3.283.205.900.
-  Zona D1b Cannizzaro: detta P.E. riguarda la zona destinata a nuovi insediamenti commerciali situata a nord del centro urbano di Cannizzaro in prossimità dello scalo merci delle F.S..
La zona si sviluppa su una superficie complessiva di 23.500 mq. comprese le attrezzature. L'intervento prevede la realizzazione di n. 20 costruzioni per la" distribuzione commerciale", di una rete viaria interna, di un parcheggio, di un'area attrezzata a verde pubblico e di una costruzione di interesse comune.
A seguito dell'emendamento n. 5.540 adottato dal consiglio comunale con delibera n. 18/2001 sono state modificate le precedenti N. di A. e pertanto è stato allegato al progetto della P.E. in questione altro elaborato.
Le prescrizioni da osservare per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono le seguenti:
-  L. min. Ž mq. 600;
-  I.U.F. 0,7 mq./mq.;
-  rapporto di copertura max 30%;
-  H ml. 8,00, per un numero massimo di 2 piani fuori terra;
-  De Ž ml. 10,00;
-  Dc ml. 5,00;
-  Ds Ž ml. 5,00.
Si prevede una spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, verde, parcheggio e rete) pari a lire 1.972.041.250.
-  Zona C1, C2 Acicastello centro: detta P.E. riguarda la zona di espansione destinata a nuovi insediamenti residenziali denominata "C1-C2 Acicastello centro", situata in un'area a nord-ovest del centro urbano di Acicastello confinante con una zona B di completamento che si è sviluppata a monte della S.S. 114 negli anni '60-'70.
In questa zona sono previsti due insediamenti, uno di edilizia residenziale pubblica convenzionata e/o sovvenzionata (C2), che si sviluppa su una superficie totale di circa 6.130 mq. e l'altro di edilizia residenziale privata (C1), che si sviluppa su una superficie totale di mq. 14.490 circa.
Le prescrizioni da osservare per la realizzazione delle opere previste sono le seguenti:
-  per la zona C1:
-  tipologia edilizia isolata, a schiera e in linea;
-  H ml. 7,50, per un numero massimo di 2 piani fuori terra;
-  Sc 30% dell'area di intervento;
-  I.E.F. mc./mq. 1,00;
-  De Ž ml. 10,00;
-  Dc ml. 5,00;
-  De Ž ml. 5,00.
Si prevede una spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, verde, parcheggio e rete...) pari a lire 878.069.375.
-  Per la zona C2:
-  tipologia edilizia isolata, a schiera e in linea;
-  H ml. 10,00, per un numero massimo di 3 piani fuori terra;
-  Sc 30% dell'area di intervento;
-  I.E.F. mc./mq. 1,50;
-  De Ž ml. 10,00;
-  Dc ml. 5,00;
-  De Ž ml. 5,00.
Si prevede una spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, verde, parcheggio e rete...) pari a lire 360.609.325.
Si condivide l'individuazione delle sopradescritte aree.
In particolare, si evidenzia la necessità, per quanto riguarda la P.E. "D1a, V34, P46 Cannizzaro", di riformulare il relativo progetto con la riduzione della superficie fondiaria destinata a opifici, atteso che questo servizio ha accolto sul piano tecnico l'opposizione n. 95 presentata dalla ditta Nicosia - Musumanna.
3) Norme di attuazione
In linea di massima le norme di attuazione risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed appaiono idonei a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale.
In relazione a quanto sopra considerato per le singole Z.T.O. e all'accoglimento dei ricorsi presentati avverso il piano in questione, alcuni commi degli articoli di dette norme si devono intendere modificati e adeguati.
4) Regolamento edilizio
Preliminarmente, si rappresenta che essendo il contenuto ed i limiti del R.E. fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviati alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.
Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il R.E. e le specifiche norme di legge dovranno risolversi a favore di queste.
Nello specifico si prescrive che le norme riguardanti le procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie devono essere adeguate alle previsioni di cui alla legge regionale n. 17/94 e all'art. 14 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene, in particolare, la formazione del silenzio-assenso e successivi adempimenti.
5) Osservazioni ed opposizioni
Preliminarmente si rappresenta, in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il P.R.G., che per le sole zone omogenee "A1" e "A2", che sono state condivise con il voto del C.R.U. n. 430/97, detti ricorsi, come riportato nella relazione sulle osservazioni e opposizioni redatta dal progettista/ufficio, non sono stati oggetto di controdeduzione in quanto dette zone non sono suscettibili di variazioni nel piano rielaborato.
In totale sono pervenute al comune 104 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge n. 31 fuori termine ed una presentata dall'ufficio urbanistica e 4 pervenute all'A.R.T.A..
In merito alle osservazioni e/o opposizioni pervenute (entro e fuori il termine di legge nonché per quelle inoltrate a questo Assessorato) si determina quanto segue:
5.1)  Osservazioni e/o opposizioni pervenute al comune entro i termini di legge
Rigettate in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio e dal consiglio comunale:
-  osservazioni/opposizioni nn.: 1, 2, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 67, 68 (a), 68(c), 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 92, 101.
Accolte in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio e dal consiglio comunale:
-  osservazioni/opposizioni nn.: 3, 5, 6, 29, 93, 95, 100, 102.
Rigettate in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio:
-  osservazioni/opposizioni nn.: 7, 11, 12, 14, 20, 23, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 50, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 76, 80, 83, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 103.
Parzialmente accolte in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio:
-  osservazioni/opposizioni nn.: 9, 10, 28, 84, 85, 88.
L'osservazione n. 13 è stata ritirata con nota prot. n. 19744 del 30 luglio 2001, pertanto, nessuna determinazione viene resa da questo servizio.
L'accoglimento è subordinato alla verifica di cui al punto 2.3 della presente proposta di parere:
-  osservazione n. 68(b).
L'accoglimento è subordinato alla verifica di cui al punto 2.7 della presente proposta di parere:
-  osservazioni nn.: 21, 33, 44, 57, 104.
5.2) Osservazioni e/o opposizioni pervenute al comune fuori termine di legge
Rigettate in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio e dal consiglio comunale:
-  osservazioni nn.: 105, 106, 108, 120, 127, 132.
Accolte in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio e dal consiglio comunale:
-  osservazioni nn.: 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 121.
Accolte in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio:
-  osservazione n.: 130.
Rigettata in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio:
-  osservazioni nn.: 116, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 135.
Rigettate in conformità a quanto controdedotto dal consiglio comunale:
-  osservazione n.: 109.
Parzialmente accolta in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio:
-  osservazioni nn.: 113, 115, 123.
Parzialmente accolte in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio e dal consiglio comunale:
-  osservazione n.: 107.
Si accoglie l'osservazione presentata dall'ufficio urbanistica del comune di Acicastello in quanto riguarda il recepimento di alcuni "Regolamenti" già esistenti o predisposti per l'occasione finalizzati a garantire la funzionalità di specifiche norme e di evitare vuoti normativi.
5.3) Osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato
Ditte:
-  Musumeci Giuseppe, qui pervenuta in triplice copia: l'istante chiede che il terreno di sua proprietà sia destinato per attrezzature scolastiche di iniziativa privata con gli stessi parametri urbanistici previsti nel P.R.G. adottato.
Considerato che l'osservazione, così come proposta, non determina una riduzione dello standard ma consente che lo stesso venga recuperato attraverso il modello perequativo all'interno dell'attrezzatura, con un vantaggio in termini economici per l'ente pubblico: si condivide l'osservazione.
Consiglieri comunali (Dolly Castorina e Paolo Castorina), quanto trasmesso non si configura come osservazione e/o opposizione formale al P.R.G. bensì costituisce una relazione sull'inadempienza dell'amministrazione comunale in merito al piano ed al suo iter formativo;
-  Patanè Giuseppe pervenuta in duplice copia, si rileva che la documentazione allegata all'osservazione non consente la verifica di quanto lamentato. Pertanto, si richiede che il comune di Acicastello formuli elementi utili per la decisione;
-  Maria Chisari ed altri, gli istanti chiedono che l'area destinata alla protezione civile venga individuata in altro sito e che alla stessa venga restituita la naturale destinazione edificatoria. Non si accoglie poiché, mediante l'adozione della strumento urbanistico, si è conclusa la fase delle scelte strategiche e le stesse sono state già oggetto di considerazione da parte di questo servizio. Inoltre, si rappresenta che l'area di P.C. è stata localizzata in fase di conferenza di servizi, nell'anno 1995, con gli enti competenti al fine della progettazione da parte della Provincia regionale di Catania della variante della S.P. n. 41, che ha funzione di via di fuga di protezione civile;
-  Zappalà ed altri, si rileva che questo servizio, dalla documentazione allegata all'osservazione, non può verificare quanto lamentato dagli istanti. Pertanto, si richiede che il comune di Acicastello formuli elementi utili per la decisione.
-  Legambiente, qui pervenuta in triplice copia: quanto lamentato risulta superato dalle considerazioni della presente proposta di parere.
Per tutto quanto precede, questo servizio 4/Ct è del parere che il progetto di piano regolatore generale con annesse PP.EE., R.E. e norme di attuazione, adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 7 marzo 2001, sia meritevole di approvazione, nel rispetto delle condizioni espresse dai pareri resi dall'ufficio del Genio civile di Catania e con le modifiche e prescrizioni contenute nelle precedenti considerazioni e salvo il parere del C.R.U..
Si ritiene opportuno, considerate le prescrizioni di cui alla presente proposta di parere, ove condiviso dal C.R.U. e salve le ulteriori o eventuali modifiche del predetto organo, richiedere prima dell'approvazione del piano le controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 410 del 27 ottobre 2004, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Il Consiglio
-  Vista la proposta di parere n. 33 del 23 luglio 2004 del servizio 4 del D.R.U.;
-  Visti gli atti ed elaborati richiamati nella suddetta proposta di parere;
-  Premesso e condiviso, con i limiti di cui appresso, il parere n. 33 del 23 luglio 2004 dell'ufficio sullo strumento urbanistico generale del comune di Acicastello;
Esprime parere favorevole, osservando, in via preliminare e pregiudiziale, che il Consiglio ha elevato la soglia di attenzione sulla valenza paesaggistica del territorio e delle trame morfologiche che lo distinguono, tenendo presenti le attuali condizioni delle aree nel loro complesso e soffermandosi su quelle, tra tali aree, che risultano in qualche misura a rischio di compromissione a cagione delle operate scelte urbanistiche. Va, quindi, espresso il seguente avviso:
1)  Si condivide il raddoppio della strada statale 114 realizzato utilizzando parzialmente il tracciato della ex sede ferroviaria a partire dall'abitato di Cannizzaro, prescrivendo che venga prevista una pista ciclabile lungo tale percorso. Non si condivide la viabilità così come segnata sulla tav. n. 6. Per ciò che riguarda le aree AL5b e la D, ad Acicastello nord, atteso che in tali aree risulta un interesse archeologico testimoniato dai diversi reperti oggi conservati nel museo civico, si ritiene di non approvare le destinazioni di tali aree con carico per il comune di rielaborazione alla luce dell'interesse archeologico evidenziato. Tali aree sono, pertanto, stralciate per un ristudio e medio tempore, classificate zone bianche, suscettibili di utilizzo urbanistico solo dopo l'approvazione del ristudio prescritto. Comunque eventuali interventi di qualsiasi genere andranno sottoposti alla preventiva verifica della Sovrintendenza (tav. n. 6) e dovranno essere sottoposti al preventivo nulla osta del servizio archeologico. Si prende atto dell'area destinata a C2, che, secondo notizie assunte presso il comune, è in via di realizzazione.
2)  E' da escludere l'ampliamento con relativa regolarizzazione della via Parafera-Gallinaro. Si tratta, infatti, di un'arteria perfettamente integrata nella struttura paesaggistica esistente e di grande panoramicità, testimonianza delle trame di relazioni antropiche tessutesi nel corso dei secoli e parte integrante della trama viaria storica, ed alla quale le linee guida del P.T.P.R. assegnano un valore culturale ed ambientale-paesaggistico di notevole rilevanza.
3)  E' da escludere la realizzazione del cimitero e delle zone D1b e verde pubblico, e conseguentemente della strada ad essi adiacente, in quanto andrebbe ad alterare la struttura paesaggistica dell'area compresa tra la frazione di Cannizzaro e quella di Ficarazzi, ancora oggi caratterizzata da valori paesaggistici, legati al secolare lavoro dell'uomo sul territorio agrario. In tale area è presente anche una "torretta" tardo medievale. E' da escludere, di conseguenza, l'urbanizzazione della stessa area in corrispondenza dell'abitato di Ficarazzi con la creazione di strade, zone D1, IC, PC, verde pubblico a servizio. Dovrà essere prestata attenzione al nuovo tracciato della S.P. 41, ed alle opere pubbliche di mobilità progettate ed in itinere.
4)  Relativamente all'abitato di Ficarazzi sono da escludere tutte le zone C1 e C2, eccetto quella n. 7, che, da notizie assunte presso il comune, è in via di realizzazione, in quanto limitrofe alla riserva "Micio Conti e Immacolatelle" (sito S.I.C.). Inoltre la zona C1 a confine con la frazione "Portiere di Valverde" risulta adiacente ad un'area che è stata vincolata come bene culturale archeologico, oltre che paesaggistico (va riportato il perimetro di vincolo sulla planimetria di piano tav. 2).
5)  Zona agricola E - E' da escludere il cambio di destinazione d'uso previsto nella zona E1 ed è ammessa la sola attività agrituristica, escludendosi ogni attività di ristorazione, ospitalità turistica, svago ed attività culturali e sportive in genere (art. 30/1, ultimo comma, norme di attuazione). Per la zona E2 devono essere esclusi gli interventi di cui ai punti E3, E4 ed E5 (art. 30/20). Inoltre non vanno mai ammesse le destinazioni residenziali, né la possibilità di insediare sul territorio camper, roulottes e simili (art. 30/1 e art. 30/2).
6)  E' da escludere la localizzazione dell'area PC1 (protezione civile) lungo la S.S. 114, considerate le caratteristiche paesaggistiche della stessa associate alla panoramicità della statale, citata anche dalla guida rossa del Touring Club Italiano, secondo la quale partendo da Ognina, "correndo tra aranceti" si arriva ad Acicastello. Va, quindi, conservata la trama agraria esistente. Le aree limitrofe (IC34, AS23, AS22, P68) dovranno svilupparsi lungo la strada esistente (Mario Rapisardi), al fine di mantenere lungo la S.S. 114 la continuità del paesaggio agrario o parco.
7)  E' da escludere la scelta per la zona A2 (che include gli immobili storici sparsi nel territorio) di permettere l'intervento di ristrutturazione indicante demolizione e ricostruzione (art. 17 - norme di attuazione). Gli interventi di recupero saranno consentiti anche relativamente a parti dell'edificio nelle singole unità edilizie al fine del loro rinnovamento funzionale e nel rispetto degli elementi tipologici.
8)  E' da escludere la localizzazione della zona D1a con relativo parcheggio nella parte nord del territorio per la sua struttura paesaggistica, legata alla millenaria azione dell'uomo. Tale area si trova adiacente a quella zona dei comuni di Acicatena ed Acireale (Reitana, Terme di Santa Venera al Pozzo, Torre Casalotto) recentemente sottoposta a vincolo e dalla quale è possibile la sua visione.
9)  Manca uno strumento attuativo per la riqualificazione e l'uso sostenibile della zona costiera, che possa coinvolgere anche le aree "relitte" formatesi a seguito della realizzazione della litoranea.
10)  Zona portuale D4 (non trovansi prescrizioni sugli elaborati): si riporta il parere dell'ufficio. In assenza di motivate giustificazioni tali zone sono, pertanto, da considerarsi zone bianche, soggette a ristudio e pianificazione in conformità degli indirizzi complessivamente emersi dal voto;
11) Per quanto riguarda la zona interessata dalla previsione del piano di risanamento idrogeologico ed ambientale, caratterizzata e particolarmente attenzionata dallo studio geologico eseguito a corredo del P.R.G. e delle P.E. e R.E. visti i pareri dell'Ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 29399 del 28 gennaio 1994, n. 17405/99 e n. 17736/01, visto il precedente voto del C.R.U. n. 430/97; considerato che le caratteristiche geologiche del territorio emerse dal parere del genio civile debbono essere sottratte al pericolo di compromissione irreversibile con i connessi pericoli per l'incolumità pubblica che determina la mancanza di un complesso sistema di opere di regimentazione e sistemazione idraulico, di consolidamento e stabilizzazione dei terreni; per cui, in tale zona, fino all'elaborazione del suddetto piano di risanamento, secondo le indicazioni del Genio civile, non saranno ammessi interventi trasformativi che non riguardino edifici esistenti;
Considerato, altresì, che la porzione settentrionale ed orientale del territorio comunale si estende su versanti acclivi instabili che sono stati già interessati da una diffusa espansione urbana;
Considerato che tale espansione è stata caratterizzata dall'assenza di alcune delle fondamentali opere di urbanizzazione primarie (rete fognaria acque nere e bianche) che hanno accentuato ed amplificato il dissesto idrogeologico sulla collina di Vampolieri, già evidenziato dallo studio geologico a corredo del P.R.G. e dal parere dell'ufficio del Genio civile di Catania; si prescrive che nelle aree di "risanamento idrogeologico" non sia consentita alcuna nuova costruzione e sia prevista soltanto l'ordinaria e la straordinaria manutenzione degli immobili esistenti, nonché il restauro e/o risanamento conservativo, escludendosi in ogni caso interventi di "ristrutturazione edilizia" in ogni forma, specie se tale intervento è eseguito con la demolizione e la ricostruzione del fabbricato. Dette aree potranno essere destinate all'espansione urbana e ad altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, solo dopo che sarà varato il piano di cui sopra, verranno superate le limitazioni di ordine geomorfologico e idrogeologico in atto esistenti e soltanto dopo che le stesse verranno dotate delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria acque nere e bianche) che rivestono un ruolo fondamentale nella definizione dell'assetto strutturale della collina di Vampolieri. Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere nei limiti di cui sopra, per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendosi, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. Trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988. Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, ovviamente dopo l'intervento del piano di risanamento ambientale di cui infra, dovrà essere predisposto apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche. Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988. Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, comunque, sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente. L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
12)  Vanno localizzate le fasce di rispetto derivanti dalla previsione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in relazione alla zona "C", con riferimento agli indici ivi previsti ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 1968.
13)  Manca la verifica della zona B e la riclassificazione della stessa, ipotizzata dal precedente voto del C.R.U., sembra più formale che sostanziale, posta in essere solo per dar corpo ad un adempimento in realtà non espletato. Va, quindi, operato nel senso di una nuova verifica e riclassificazione.
14)  Vanno condivise le conclusioni espresse dall'ufficio in ordine alle osservazioni ed opposizioni. Le stesse, in ordine alle zone stralciate o non approvate, vanno conformate ed interpretate alla luce del presente voto. Con riferimento all'osservazione fuori termine formulata dal comune di Acicastello con nota n. 19448 del 15 settembre 2004, va osservato che la richiesta di modifica per intervento regionale dell'art. 7 del regolamento edilizio (riferita all'inserimento nella CEC del geologo libero professionista), per il principio dell'ordine istituzionale ed inderogabile delle competenze e per il rispetto delle autonomie dei contenuti di tale competenze, oltre che per il principio del contrarius actus, non può essere accolta. Inoltre, relativamente all'osservazione n. 52 relativa al collegamento tra la S.S. 114 ed il lungomare Pezzano, si ritiene che le motivazioni addotte dagli osservanti-oppositori a sostegno della richiesta avanzata siano da condividersi.
A complemento finale, va rilevato che le norme di attuazione non sopravvivono per le parti del piano stralciate o non approvate e comunque, interferite negativamente dal presente parere.";
Vista la propria nota prot. n. 10125 del 17 febbraio 2005, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Acicastello di adottare le controdeduzioni alle determinazioni del dipartimento regionale dell'urbanistica, di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 402 del 27 ottobre 2004;
Viste le delibere n. 23 del 13 aprile 2005, n. 24 del 14 aprile 2005 e n. 25 del 15 aprile 2005, con le quali il consiglio comunale di Acicastello ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 402 del 27 ottobre 2004, trasmettendole con foglio prot. n. 8529 del 19 aprile 2005, unitamente agli elaborati relativi alle controdeduzioni;
Vista la nota prot. n. 37 del 26 aprile 2005, con la quale l'U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 12 del 26 aprile 2005, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il consiglio comunale di Acicastello, sulla scorta della relazione predisposta dall'ufficio urbanistica, prot. n. 248/U del 6 aprile 2005, ha controdedotto in merito ai 15 rilievi contenuti nel voto C.R.U. (n. 402/2004) e a quelli della proposta di parere (n. 33/2004/ex servizio 4) sul progetto di P.R.G., con gli atti deliberativi in premessa specificati, ai fini dell'emissione del decreto di approvazione.
Inoltre, il consiglio comunale, con l'ultimo atto deliberativo, ha riconfermato l'accoglimento di diverse osservazioni che con i sopracitati provvedimenti di competenza di questo D.R.U. sono state rigettate, in conformità a quanto controdedotto dal progettista/ufficio.
A)  Esame delle controdeduzioni di cui al voto del C.R.U.
Preliminarmente è utile rilevare che le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di Acicastello sono state argomentate obiettando sulle competenze attribuite a questo Assessorato dalla normativa vigente (art. 4 della legge regionale n. 71/78, artt. 3 e 41, comma VI e VIII, della legge n. 765/67, ecc.).
Pertanto, sul contenuto di tali norme, è stato deciso che "l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in sede di approvazione del piano regolatore generale, deve limitarsi ad un controllo di garanzia della regolarità senza che possa intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione che è di competenza dell'organo comunale... L'Assessorato regionale chiamato ad approvare il piano non può infatti disattendere scelte operate dell'organo comunale in quanto privo del relativo potere, a meno che non verta in una delle ipotesi della legge regionale n. 71/78, art. 4, che consente all'organo regionale di apportare modifiche in casi espressamente prefissati" (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 30 marzo n. 841)".
Punto n. 1
Riguardo ai diversi rilievi mossi dal C.R.U., il comune formula le seguenti controdeduzioni:
In merito alla viabilità non condivisa, il comune, nel rilevare la mancanza di una chiara individuazione della stessa sulla tav. n. 6, controdeduce affermando che tale prescrizione "esula dalle specifiche competenze attribuite all'Assessorato...";
Prescindendo da valutazioni in ordine a quest'ultima affermazione, questa U.O.5.1, in relazione agli elementi di incertezza evidenziati, è dell'avviso che vengano riconfermate le previsioni viarie già esaminate in sede di proposta di parere n. 33/2004.
Per ciò che riguarda la non approvazione e lo stralcio delle aree AL5b e la D ad Acicastello nord, motivate dall'interesse archeologico di tale aree, il comune afferma che su tali aree non sussiste alcuna dichiarazione d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004.
Si condividono, pertanto, le controdeduzioni comunali riconfermandosi, pertanto le previsioni di piano.
Punto n. 2
Il C.R.U. esclude l'ampliamento con relativa regolarizzazione della via Parafera-Gallinaro.
Il comune, nel far rilevare che anche per le aree interessate da tale previsione non sussiste alcuna dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004, controdeduce affermando che tale ampliamento è rivolto, anche, alla semplice regolarizzazione del tracciato esistente ai fini della sicurezza viaria.
Si ritiene di poter condividere le controdeduzioni in merito atteso che gli interventi previsti sono di modesta entità e finalizzati alla sicurezza viaria.
Punto n. 3
Il C.R.U. ritiene di escludere la realizzazione del cimitero e delle zone D1b e verde pubblico e conseguentemente della strada ad essi adiacente, in quanto andrebbe ad alterare la struttura paesaggistica dell'area ancora caratterizzata da rilevanti valori nonché le zone D1, IC, PC, verde pubblico a servizio in corrispondenza dell'abitato di Ficarazzi.
Il comune controdeduce affermando che le destinazione di zona attribuite alle aree in esame, vanno confermate in quanto compatibili con l'unico vincolo esistente che è quello generale paesaggistico, che però non prevede una inedificabilità assoluta consentendo l'utilizzo del territorio previo rilascio di parere preventivo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate dal comune.
Punto n. 4
Il C.R.U. ritiene che sono da escludere tutte le zone C1e C2 dell'abitato di Ficarazzi, eccetto quella n. 7, in quanto limitrofe alla riserva "Micio Conti e Immacolatelle" (sito SIC).
Il comune controdeduce che le aree con destinazione C1 e C2..., risultano limitrofe alla zona B di pre-riserva e quindi ad un'area del tutto priva di alcun valore ambientale.
Non si condividono, in linea di principio, le controdeduzioni comunali. In considerazione della vicinanza del sopracitato sito S.I.C., si è dell'avviso che il comune dovrà procedere al ristudio delle aree interessate da sottoporre preventivamente a "Studio di incidenza ambientale" nei termini di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3194/04. Nelle more le suddette previsioni vengono stralciate e le aree interessate sono vincolate ad "inedificabilità assoluta".
Punto n. 5
Il C.R.U. ritiene di escludere il cambio di destinazione d'uso previsto nella zona E1 escludendo ogni attività di ristorazione, ospitalità turistica, svago ed attività culturali e sportive in genere (art. 30/1, ultimo comma, delle N. di A.) Per la zona E2 devono essere esclusi gli interventi di cui ai p.ti E3, E4 ed E5 (art. 30/20). Inoltre non vanno mai ammesse le destinazioni residenziali, né la possibilità di insediare sul territorio camper, roulottes e simili (art. 30/1 e art. 30/2)".
Il comune controdeduce che le N. di A. adottate dall'amministrazione comunale si limitano a recepire le norme in materia di agriturismo e di turismo rurale, inoltre l'uso abitativo nelle zone agricole è previsto dall'art. 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
In generale si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate dal comune e si ribadiscono le determinazioni già formulate in merito con la proposta di parere n. 33/04.
Punto n. 6
Il C.R.U. ritiene di escludere la localizzazione dell'area PC1 (protezione civile) lungo la S.S. 114, sita a Cannizzaro, considerate le caratteristiche paesaggistiche della stessa nonché le aree limitrofe (IC34, AS23, AS22, P68) che dovranno svilupparsi lungo la strada esistente (Mario Rapisardi) al fine di mantenere lungo la S.S. 114 la continuità del Paesaggio agrario o parco.;
Il comune controdeduce che la localizzazione dell'area per la P.C. è stata concordata ed individuate in sede di redazione del piano della protezione civile sulla scorta di approfonditi studi, e che tale destinazione è compatibile con la struttura vegetazionale esistente. In merito alle aree limitrofe in comune afferma che la loro localizzazione è state posta a seguito dei suggerimenti indicati dal C.R.U. con il voto del 1997.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate dal comune
Punto n. 7
Il C.R.U. ritiene di escludere la scelta per la zona A2 di permettere l'intervento di ristrutturazione e demolizione (art. 17 - Norme di attuazione).
il comune precisa che gli interventi di demolizione e ricostruzione risultano esclusi per quei fabbricati di particolare interesse storico architettonico ricadenti nella zona "A2"... mentre tali interventi riguardano edifici non interessati da detto interesse.
Si ritiene condivisibile la controdeduzione formulata dal comune fermo restando che per detti interventi dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
Punto n. 8
Il C.R.U. ritiene di escludere la localizzazione della zona D1a con relativo parcheggio nella parte nord del territorio per la sua struttura paesaggistica nonché per la vicinanza a zona sottoposta a vincolo.
Il comune sostiene che le rilevate esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale risultano del tutto inesistenti.
Con la proposta di parere n. 33/04 sono state condivise le scelte progettuali relative alle zone "D" subordinatamente alla produzione di dettagliate analisi giustificative. In merito a quest'ultimo punto il comune controdeduce fornendo argomentazioni che non superano gli elementi di incertezza circa i reali fabbisogni.
Per quanto sopra, convenendo sulle potenzialità prospettate nelle controdeduzioni comunali, si condividono le previsioni comunali ad eccezione della zona D1a e relativo parcheggio evidenziato dal C.R.U.
Punto n. 9
Il voto così testualmente recita: "Manca uno strumento attuativo per la riqualificazione e l'uso sostenibile della zona costiera, che possa coinvolgere anche le aree "relitte" formatesi a seguito della realizzazione della litoranea."
Nel merito il comune propone la seguente Controdeduzione che detta zona è regolamentata dall'art. 36b) delle N. di A. che prevede per la zona costiera "un progetto unitario o di un progetto-quadro di coordinamento e di riferimento".
Non si condividono le controdeduzioni comunali in considerazione che i suddetti strumenti (progetto unitario o di un progetto-quadro di coordinamento e di riferimento) nel vigente quadro normativo sono da intendersi "piani particolareggiati", ex artt. 9 e 12 della legge regionale n. 71/78.
Punto n. 10
Il C.R.U. rileva che la zona portuale "D4" è priva di prescrizioni sugli elaborati e, pertanto, riporta il parere dell'ufficio con cui si richiede al comune di giustificare la scelta progettuale di tali zone.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione che, in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85, il comune si è limitato alla perimetrazione dell'esistente zona portuale rinviando la redazione del relativo piano portuale.
Si ritiene condivisibile la controdeduzione formulata dal comune.
Punto n. 11
Si riferisce all'ampio ambito individuato al P.R.G. per il quale dovrà essere redatto apposito "Piano di risanamento ambientale".
Si osserva che in linea generale le prescrizioni dettate dal C.R.U. coincidono con quanto già contenuto nelle relative norme attuative del piano, salvo che per ciò che riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria acque nere e bianche).
Per quest'ultimi interventi si prescrive che venga effettuato un preventivo Studio in ordine alla compatibilità geologica di tali opere da sottoporre al preventivo parere dell'ufficio del Genio civile.
Punto n. 12
Il voto così testualmente recita: "Vanno localizzate le fasce di rispetto derivanti dalla previsione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in relazione alla zona "C2, con riferimento agli indici ivi previsti ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968.".
Non si condividono le controdeduzioni comunali e pertanto si disattendono tutte le previsioni di piano che risultano in contrasto con le prescrizioni dettate dall'art. 15, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 78/76.
Punto n. 13
Il voto così testualmente recita: "Manca la verifica della zona B e la riclassificazione della stessa ipotizzata dal precedente voto del C.R.U.
Si prende atto di quanto riportato a pag. 19, penultimo capoverso della "Relazione di controdeduzioni" a firma dei responsabili dell'U.T.C., in cui si afferma "che tutte le zone "B" rispettano i requisiti di cui al D.M. n. 1444/68, sia in termini di volumetria che in termini di superficie coperta".
B)  Esame delle controdeduzioni della relazione d'ufficio condiviso dal voto del C.R.U.
Punto 2.4
Si condivide la controdeduzione comunale.
Punto 2.6
Non si condivide la controdeduzione comunale richiamandosi quanto precedentemente prescritto circa l'obbligo del rispetto degli indici dettati dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Punto 2.7
Si richiama integralmente il precedente punto 8.
Osservazioni e/o opposizioni:
Riguardo le controdeduzioni comunali, in ordine alle determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni, si è dell'avviso che:
-  osservazione n. 52: si condividono le controdeduzioni comunali e, pertanto, si ribadisce il non accoglimento in conformità a quanto specificato nella proposta di parere n. 33/04;
-  osservazioni nn. 7, 12, 34, 37, 39, 55, 59, 62, 63, 96, 97, 98, 116, 124, 128 e 129: si ritengono ammissibili le controdeduzioni comunali in quanto, con tali osservazioni, viene richiesta la riconferma delle destinazioni del precedente strumento urbanistico;
-  osservazioni nn. 41, 60, 66, 72, 80 e 122: si ritengono ammissibili le controdeduzioni comunali in quanto, con tali osservazioni, viene richiesta la riconferma delle destinazioni del precedente strumento urbanistico;
-  osservazioni nn. 11 e 125: non si condividono le controdeduzioni comunali ribadendosi il non accoglimento reso in conformità a quanto controdedotto dal progettista-ufficio;
-  osservazione n. 14: si condividono le controdeduzioni comunali;
-  osservazione n. 20: non si condividono le controdeduzioni comunali ribadendosi il non accoglimento reso in conformità a quanto controdedotto dal progettista-ufficio;
-  osservazione n. 23: non si condividono le controdeduzioni comunali, ribadendosi il non accoglimento reso in conformità a quanto controdedotto dal progettista-ufficio;
-  osservazione n. 27: non si condividono le controdeduzioni comunali, ribadendosi il non accoglimento reso in conformità a quanto controdedotto dal progettista-ufficio;
-  osservazione nn. 30, 31, 133 e 134: si accolgono le controdeduzioni comunali;
-  osservazioni n. 40: si accolgono le controdeduzioni comunali;
-  osservazioni nn. 43, 50, 53, 65, 73, 76, 94, 103, 126, 131: si condividono le controdeduzioni comunali;
-  osservazioni nn. 115 e 130: non si condividono le controdeduzioni comunali e si riconferma quanto espresso nella proposta di parere n. 33/04;
-  osservazioni nn. 67, 68/a, 68/c, 69, 78 e 90 si accolgono le controdeduzioni comunali e pertanto si ci determina in conformità a quanto relazionato dal progettista-ufficio;
-  osservazione n. 33: non si condividono le controdeduzioni comunali riconfermandosi quanto espresso nella proposta di parere n. 33/04.
Per l'osservazione presentata direttamente all'A.R.T.A. dalla ditta Calypso di Patanè Giuseppe la stessa viene parzialmente accolta in conformità a quanto controdedotto dal progettista-ufficio;
In merito all'osservazione presentata dalla ditta Zappalà ed altri, la scrivente U.O. 5.1 non può assumere alcuna determinazione in quanto, come riportato nella Relazione di controdeduzioni, la stessa non è pervenuta al comune.
Per quanto precede, questa U.O.5.1 esprime il proprio parere nei sensi sopra esposti, in ordine alle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 402/04 ed alla proposta di parere n. 33/04, formulate dal comune di Acicastello con delibera del consiglio comunale n. 25/05.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 436 del 19 maggio 2005, che di seguito si trascrive:
"... Il Consiglio
Lette le controdeduzioni articolate dal comune di Acicastello nelle deliberazioni consiliari n. 23 del 13 aprile 2005, n. 24 del 14 aprile 2005 e n. 25 del 15 aprile 2005;
Letto, altresì, il parere espresso dall'ufficio con prot. n. 12 del 26 aprile 2005;
Ritiene di dover esprimere il motivato avviso, di cui appresso, sulle controdeduzioni comunali, seguendo l'ordine numerale degli stessi citati documenti. Va, comunque, premesso che il Consiglio regionale dell'urbanistica, quale organo consultivo della Regione in materia urbanistica, resta neutrale da ogni vincolo di espressione e giudizio che possa farsi scaturire dall'art. 10 della L.U. circa i poteri di modifica che competono agli organi regionali sugli strumenti urbanistici sottoposti alla loro approvazione. Ora, a parte che tali organi non restano in alcun modo vincolati dalle controdeduzioni comunali nell'apportare le modifiche, che ritengano coerenti con l'esercizio del potere approvativo loro attribuito (la regione può anche procedere ad approvazione parziale o, con stralcio, sospendendo, con riferimento a parti specifiche, l'approvazione allo scopo di promuovere un nuovo studio del comune in relazione alle zone stralciate, al fine di assicurare una migliore definizione della loro destinazione e della loro disciplina. Con tale strumento, privo di tipicità e frutto della prassi, la regione restituisce al comune l'iniziativa, a differenza di ciò che succede quando la regione stessa introduce modifiche d'ufficio sovrapponendo la propria volontà a quella del comune conf. Cons. Stato IV sezione, 6 marzo 1996, n. 289; id. 6 aprile 1999, n. 524), deve convenirsi che il potere attribuito alla regione dal procedimento di approvazione dello strumento urbanistico è pienamente "conformativo", nel senso che non è assimilabile ad un potere di mero controllo, bensì ad un potere di amministrazione attiva. Conclusivamente ed in sintonia con la più accreditata dottrina e giurisprudenza, sembra coerente attribuire alla regione, al pari del comune e fermi i riferimenti all'art. 10 della L.U., la titolarità di una potestà di pianificazione e programmazione del territorio comunale che si esplica nell'approvazione o nel diniego di approvazione del P.R.G. adottato dall'ente locale. Va, altresì, considerato che molte delle questioni affrontate dal voto del C.R.U. e recepite nell'ambito del decreto approvativo regionale rivestono la natura di questioni di merito, come tali sottratte alle eventuali censure del giudice di legittimità, salvo che per l'aspetto motivazionale. Il che sorregge ad abundantiam le indicazioni espresse dal precedente voto per gli aspetti della tutela dei valori ambientali, culturali e naturali d'insieme, salvo che per quelli, tra tali aspetti, che si ricollegano a valenza archeologica e per i quali occorre che sia stato consumato l'iter vincolativo di legge (Cons. Stato IV, 6 marzo 1998, n. 382).
Ciò detto, si propone:
1)  si accoglie la controdeduzione del comune, precisando, tuttavia, che ritiene il C.R.U. di dover assoggettare ogni attività di trasformazione del territorio nell'ambito dell'area segnata in arancione nell'allegata planimetria predisposta dalla Sovrintendenza (e situata ad ovest del centro abitato) alla preventiva comunicazione di ogni scavo, movimento terra e quant'altro, alla competente Sovrintendenza;
2)  non si condividono le controdeduzioni del comune in quanto l'area in cui ricade la via Parafera-Gallinaro è soggetta a vincolo paesaggistico (e non storico-artistico, come afferma erroneamente il comune) sin dal 1955 e rappresenta, ancora oggi, un'arteria perfettamente integrata nella struttura paesaggistica esistente e di grande panoramicità, testimonianza delle trame di relazioni antropiche intessute in quel territorio nel corso dei secoli, facente parte della trama viaria storica della Sicilia, alla quale (riferita alla trama viaria storica in genere della Sicilia e non in particolare alla via Parafera-Gallinaro, come intende errando il comune) le linee guida del P.T.P.R. assegnano valenza culturale ed ambientale-paesaggistica.
Pertanto, ferma restando la preclusione di una "regolarizzazione" del tracciato (il che val quanto dire: fermo restando il divieto di una nuova arteria che stravolga il corso e la trama di quella attuale), regolarizzazione che altererebbe i caratteri di cui sopra che vanno salvaguardati, si sottolinea l'esigenza che un contenuto allargamento del sedime viario attuale - finalizzato sia alla fluidificazione del traffico che alla sicurezza della circolazione - venga realizzato mantenendo l'attuale tracciato e rispettando il carattere testimoniale più volte sopra evidenziato;
3)  non si condividono le controdeduzioni del comune, insufficienti a contrastare i rilievi sul punto.
Nel confermare, peraltro, quanto a suo tempo espresso dal C.R.U., si sottolinea che, come affermato dallo stesso comune, l'attuale sedime del cimitero ricade all'interno dell'area denominata "Collina di Vampolieri" oggetto del piano di risanamento idrogeologico ed ambientale, all'interno del quale sono in itinere interventi di sistemazione idraulica e messa in sicurezza che, una volta realizzati, consentiranno un ampliamento del cimitero esistente.
Per le zone "D1" e verde pubblico tutta l'intera fascia va stralciata per essere assoggettata ad un piano unitario ai fini di assicurare il migliore controllo paesaggistico degli interventi. Inoltre, l'attuazione del nuovo strumento particolareggiato resterà subordinata al preventivo parere della Sovrintendenza.
Per le zone "D1a", PC e IC e verde pubblico in corrispondenza dell'abitato di Ficarazzi, valgono le condizioni poste per la precedente zona "D1b", nel senso che dette zone vengono stralciate per essere assoggettate ad un successivo piano unitario al fine di assicurare il controllo paesaggistico degli interventi in un'area di forte valenza ambientale e naturale, ferma restando la soppressione della S.P. 41 così come, peraltro, controdedotto dal comune;
4)  sul punto si conferma il precedente parere, peraltro, condiviso dall'ufficio alle cui motivazioni si presta adesione;
5)  si conferma il parere precedente del consiglio con la specifica che i cambi d'uso da agricolo a residenziale ammessi sono solo quelli al servizio del fondo. In tal senso il consiglio non può non rilevare l'anomalo riferimento che le controdeduzioni comunali fanno ad una decisione del Consiglio di Stato (V sezione, 27 settembre 2004, n. 6289), la quale, lungi dal conferire pregio alle deduzioni argomentative dell'ente, ne rendono carente la portata sotto il profilo logico-giuridico, atteso che la citata decisione afferisce a fattispecie di natura diversa (esenzione da oneri urbanizzativi prevista dall'art. 9 della legge n. 10/77, in riferimento alle residenze agricole, etc.). Richiama, peraltro, il Consiglio che in materia è da ritenersi testuale e inderogabile la disciplina contenuta nella legge regionale n. 17/94, art. 6, che a modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78, prevede il divieto di cambio di destinazione d'uso per gli immobili agricoli in uso abitativo;
6)  si confermano le ragioni espresse nel parere precedente in merito alla PC1 localizzata lungo la S.S. 114.
Alla richiesta di riconsiderazione delle aree limitrofe IC 34, AS 23 e AS 22, P 68, il comune non ha formulato alcuna controdeduzione. Per cui, confermando quanto espresso nel parere precedente, si propone lo stralcio di tali aree per un ristudio delle stesse;
7)  si condivide il parere dell'ufficio;
8)  si conferma il precedente parere del Consiglio, alle cui motivazioni si rinvia;
9)  si conferma il precedente parere del Consiglio, alle cui motivazioni si rinvia. Fra l'altro il comune mostra di fare confusione tra prescrizioni esecutive e norme attuative che rendano fruibile la zona costiera;
10)  si accoglie la controdeduzione in coerenza con le ragioni esposte dall'ufficio;
11) il comprensorio denominato "Collina di Vampolieri", a causa della deregimazione idraulica delle acque meteoriche e corrive, alla litologia dei suoli (terreni argillosi o a prevalente componente argillosa), nonché alla acclività, è interessato da noti fenomeni di instabilità. Quanto detto è acclarato nello studio geologico a corredo del P.R.G. dove va fatta anche menzione sulla necessità di procedere ad un "Piano di risanamento idrogeologico ed ambientale" propedeutico e necessario per eventuali future urbanizzazioni.
A seguito di interventi calamitosi verificatisi negli anni passati, l'area in parola è stata oggetto dell'ordinanza prefettizia n. 2621/98, con la quale si stanziavano somme per studi preliminari, indagini ed interventi finalizzati alla sistemazione idraulica ed ad eventuali consolidamenti di quelle porzioni di territorio e/o ad incerta stabilità.
Essendo, a tutt'oggi, gli interventi di cui sopra in itinere e non realizzati, né d'altra parte il comune di Acicastello ha provveduto sua sponte al sopracitato "piano di risanamento idrogeologico ed ambientale", è opportuno stralciare l'area denominata "Collina di Vampolieri" fino a quando non si procederà, in esecuzione dei sopraccitati studi ed indicazioni, all'attuazione di tutti quegli interventi necessari alla messa in sicurezza dei suoli; con ciò significando che, allo stato attuale, eventuali future urbanizzazioni determinerebbero un aggravio del locale precario assetto geomorfologico, con conseguenze inimmaginabili per l'ecosistema.
In conclusione, si conferma il precedente parere del C.R.U., facendo presente che qualsiasi intervento sul territorio è da asservire alla preventiva operatività del piano di risanamento suddetto;
12)  si conferma il parere precedente del C.R.U. in coerenza, peraltro, con quanto sostenuto dall'ufficio;
13)  si prende atto dell'istruttoria d'ufficio;
14)  sul punto va ribadito quanto espresso nel precedente voto C.R.U. in ordine alle osservazioni-opposizioni con le seguenti precisazioni e considerazioni:
1)  che l'accoglimento sia subordinato per le zone "B" alla verifica degli standard
2)  e nel rispetto della legge regionale n. 78/76;
3)  che sempre, ed in ogni caso, debbano essere rispettati i contenuti del presente voto cui va conformata ogni interpretazione applicativa;
4)  resta fermo il divieto di pianificazione insediativi di cui al punto 11).
Nei termini di cui sopra il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il proprio avviso sulle controdeduzioni del comune di Acicastello in merito allo strumento urbanistico all'esame della Regione.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti: voto C.R.U. n. 430 del 29 gennaio 1997, n. 402 del 27 ottobre 2004 e n. 436 del 19 maggio 2005;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti: voto C.R.U. n. 430 del 29 gennaio 1997, n. 402 del 27 ottobre 2004 e n. 436 del 19 maggio 2005, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Acicastello, adottato con delibere consiliari n. 28 del 27 maggio 1994 e n. 18 del 7 marzo 2001.

Art. 2

Le osservazioni e le opposizioni presentate avverso la strumentazione urbanistica sopra citata sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti: voto C.R.U. n. 430 del 29 gennaio 1997, n. 402 del 27 ottobre 2004 e n. 436 del 19 maggio 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 430 del 29 gennaio 1997;
   2)  proposta di parere n. 33 del 23 luglio 2004 resa dal servizio 4/D.R.U.;
   3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 402 del 27 ottobre 2004;
   4)  proposta di parere n. 12 del 26 aprile 2005 resa dall'U.O. 5.1/D.R.U.;
   5)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 436 del 19 maggio 2005;
   6)  delibera consiliare n. 28 del 27 maggio 1994;
   7)  delibera consiliare n. 23 del 14 giugno 1995;
   8)  delibera consiliare n. 24 del 27 giugno 1995;
   9)  delibera consiliare n. 25 del 30 giugno 1995;
 10)  delibera consiliare n. 26 del  4 luglio 1995;
 11)  delibera consiliare n. 27 del  2 luglio 1995;
 12)  delibera consiliare n. 18 del  7 marzo 2001;
 13)  delibera consiliare n. 45 del 19 settembre 2003;
 14)  delibera consiliare n. 46 del 30 settembre 2003;
 15)  delibera consiliare n. 59 del  7 novembre 2003;
 16)  delibera consiliare n. 60 dell'11 novembre 2003;
 17)  delibera consiliare n. 61 del 14 novembre 2003;
 18)  delibera consiliare n. 63 del 20 novembre 2003;
 19)  delibera consiliare n. 65 del 25 gennaio 2003;
 20)  delibera consiliare n. 66 del 27 novembre 2003;
 21)  delibera consiliare n. 69 del  2 dicembre 2003;
 22)  delibera consiliare n. 70 del 10 dicembre 2003;
 23)  delibera consiliare n. 74 del 16 dicembre 2003;
 24)  delibera consiliare n. 75 del 19 dicembre 2003;
 25)  delibera consiliare n. 83 del 29 dicembre 2003;
 26)  delibera consiliare n.  8 del  4 febbraio 2004;
 27)  delibera consiliare n. 12 del 13 febbraio 2004;
 28)  delibera consiliare n. 18 del 26 febbraio 2004;
 29)  delibera consiliare n. 19 del 26 febbraio 2004;
 30)  delibera consiliare n. 23 del 13 aprile 2005;
 31)  delibera consiliare n. 24 del 14 aprile 2005;
 32)  delibera consiliare n. 25 del 15 aprile 2005;
Elaborati di piano adottati con delibera del consiglio comunale n. 28/94:
 33)  relazione;
 34)  regolamento edilizio;
 35)  norme tecniche di attuazione;
 36)  legenda quadro d'unione stato di fatto;
 37)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 1, scala 1:2.000;
 38)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 2, scala 1:2.000;
 39)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 3, scala 1:2.000;
 40)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 4, scala 1:2.000;
 41)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 5, scala 1:2.000;
 42)  planimetria di rilievo stato di fatto - foglio n. 9, scala 1:2.000;
 43)  planimetria di rilievo stato di fatto - Centro urbano Acicastello scala 1:1.000;
 44)  planimetria di rilievo stato di fatto - Centro urbano Acitrezza scala 1:1.000;
 45)  legenda tavole di zonizzazione;
 46)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 1;
 47)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 2;
 48)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 3;
 49)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 5;
 50)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 7;
 51)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 8;
 52)  planimetria zonizzazione scala 1:2.000 - foglio n. 9;
 53)  Schema regionale scala 1:10.000;
Prescrizioni esecutive Comprensorio 1:
 54)  tav. espansione residenziale;
 55)  tav. espansione residenziale;
 56)  tav. espansione residenziale;
 57)  tav. espansione residenziale;
 58)  tav. espansione residenziale;
Prescrizioni esecutive Comprensorio 2:
 59)  tav. aree residenziali zona Ficarazzi;
 60)  tav. aree residenziali zona Ficarazzi;
 61)  tav. aree residenziali zona Ficarazzi;;
 62)  tav. aree residenziali zona Ficarazzi;
 63)  tav. aree residenziali zona Ficarazzi;
Prescrizioni esecutive Comprensorio 3:
 64)  tav. zona Acicastello ovest-sud;
 65)  tav. zona Acicastello ovest-sud;
 66)  tav. zona Acicastello ovest-sud;
 67)  tav. zona Acicastello ovest-sud;
 68)  tav. zona Acicastello ovest-sud;
Prescrizioni esecutive Comprensorio 4:
 69)  tav. zona Cannizzaro;
 70)  tav. zona Cannizzaro;
 71)  tav. zona Cannizzaro;
 72)  tav. zona Cannizzaro;
 73)  tav. zona Cannizzaro;
Prescrizioni esecutive Comprensorio 5:
 74)  tav. area P1 attiv. art.li e comm.li - mercato ittico;
 75)  tav. area P1 attiv. art.li e comm.li - mercato ittico;
 76)  tav. area P1 attiv. art.li e comm.li - mercato ittico;
 77)  tav. area P1 attiv. art.li e comm.li - mercato ittico;
 78)  tav. area P1 attiv. art.li e comm.li - mercato ittico;
 79)  tav. sezioni stradali;
 80)  tav. particolari costruttivi;
 81)  relazione costi urbanizzazione;
 82)  relazione - norme tecniche di attuazione;
Studio geologico
 83)  relazione;
 84)  verifiche di stabilità;
 85)  relazione piani particolareggiati;
 86)  tavola  1  - carta morfologica; 
 87)  tavola  2  - carta geologica; 
 88)  tavola  3  - carta tettonica e strutturale; 
 89)  tavola  4  - carta geolitologica; 
 90)  tavola  5  - carta geolitologica; 
 91)  tavola  6  - carta geolitologica; 
 92)  tavola  7  - carta geolitologica; 
 93)  tavola  8  - carta geolitologica; 
 94)  tavola  9  - carta geolitologica; 
 95)  tavola 10  - carta geolitilogica; 
 96)  tavola 11  - carta geolitologica; 
 97)  tavola 12  - carta geolitologica; 
 98)  tavola 13  - carta idrogeologica; 
 99)  tavola 14  - carta geotecnica e stabilità; 
100)  tavola 15  - carta sezioni geologiche; 

Studio agricolo forestale costituito da:
101)  relazione tecnica;
102)  tavola 1  - carta pedo-morfologica; 
103)  tavola 2  - carta delle infrastrutture; 
104)  tavola 3-a  - carta dell'attuale uso del territorio comunale; 
105)  tavola 3-b  - carta dell'attuale uso del territorio comunale; 
106)  tavola 3-c  - carta dell'attuale uso del territorio comunale; 
107)  tavola 4-a  - carta delle superfici agricole; 
108)  tavola 4-b  - carta delle superfici agricole; 
109)  tavola 4-c  - carta delle superfici agricole; 

110)  relazione tecnica (riordino legislativo in materia forestale);
Elaborati di piano a seguito della rielaborazione parziale come da voto C.R.U. n. 430/97:
111)  relazione tecnica;
112)  norme tecniche di attuazione;
113)  regolamento edilizio;
114)  errata corrige norme tecniche;
115)  errata corrige regolamento edilizio;
116)  elaborato grafico "planimetria generale" in scala 1:5000;
117)  tavola n. 1 in scala 1:2.000;
118)  tavola n. 2 in scala 1:2.000;
119)  tavola n. 3 in scala 1:2.000;
120)  tavola n. 4 in scala 1:2.000;
121)  tavola n. 5 in scala 1:2.000;
122)  tavola n. 6 in scala 1:2.000;
123)  tavola n. 7 in scala 1:2.000;
124)  tavola n. 8 in scala 1:2.000;
125)  tavola n. 9 in scala 1:2.000;
Elaborati costituenti il P.R.G. modificato a seguito degli emendamenti deliberati in sede di adozione:
126)  norme tecniche di attuazione;
127)  regolamento edilizio;
128)  elaborato grafico "planimetria generale" in scala 1:5.000;
129)  tavola n. 1 in scala 1:2.000;
130)  tavola n. 2 in scala 1:2.000;
131)  tavola n. 3 in scala 1:2.000;
132)  tavola n. 4 in scala 1:2.000;
133)  tavola n. 5 in scala 1:2.000;
134)  tavola n. 6 in scala 1:2.000;
135)  tavola n. 7 in scala 1:2.000;
136)  tavola n. 8 in scala 1:2.000;
137)  tavola n. 9 in scala 1:2.000;
Elaborati costituenti le prescrizioni esecutive come allegate alla delibera n. 18/2001
Zona D1A, V34, P46 Cannizzaro
138)  elaborato contenente: relazione - norme tecniche di attuazione - piano particellare di esproprio - relazione finanziaria;
139)  tavola n. 1 - planimetrie - profili - particolari;
140)  tavola n. 2 - planimetrie;
Zona D1B Cannizzaro
141)  elaborato contenente: relazione - norme tecniche di attuazione - piano particellare di esproprio - relazione finanziaria;
142)  tavola unica - planimetrie - profili - particolari;
Zona C1, C2, Acicastello centro
143)  elaborato contenente: relazione - norme tecniche di attuazione - piano particellare di esproprio - relazione finanziaria;
144)  norme tecniche di attuazione sostitutive;
145)  tavola unica - planimetrie - profili - particolari;
146)  relazione tecnica (riordino legislativo in materia forestale).

Art. 4

Il comune di Acicastello dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della strumentazione urbanistica in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del T.U. approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti di esproprio relativi alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive per le espropriazioni, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia della strumentazione urbanistica approvata con il presente decreto.

Art. 6

Il comune di Acicastello, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente decreto, dovrà sottoporre all'approvazione di questo Assessorato lo studio delle parti territoriali stralciate e soggette a ristudio secondo le indicazioni di cui al citato parere del C.R.U. n. 436 del 19 maggio 2005.

Art. 7

La strumentazione urbanistica approvata dovrà essere depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2005.
  LIBASSI 

(2005.24.1631)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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