REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005 - N. 30
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 29 giugno 2005.
Modifica del decreto 12 giugno 2003, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
Visto l'art. 33 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003;
Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Vista la nota della Presidenza della Regione, Ufficio legislativo e legale n. 9680/86.2004.11 del 4 giugno 2004, con la quale il predetto organo consultivo, per l'applicazione dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003, ha ravvisato l'esigenza di procedere alla modifica del decreto n. 45/2003, al fine di renderlo coerente con l'intervenuta abrogazione dei limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 97/82 e per l'adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 33 medesimo della legge regionale n. 20/2003 in tema di potenziamenti di impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto n. 50 del 27 agosto 2004, con il quale l'Assessore per l'industria ha stabilito l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, quale criterio di priorità istruttoria, e la necessità di un successivo decreto finalizzato ad armonizzare il piano di razionalizzazione della rete carburanti vigente con la nuova normativa intervenuta;
Vista la nota della Presidenza della Regione, Ufficio legislativo e legale n. 8141/133.2005.11 del 6 giugno 2005, riguardante l'applicazione del disposto dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, sono soppressi gli artt. 14 e 16 del decreto n. 45 del 12 giugno 2003.

Art.  2

Al decreto n. 45 del 12 giugno 2003 è aggiunto il seguente art. 14 bis:
1. Potenziamenti impianti con GPL e/o metano
Ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003, i soggetti titolari di più concessioni di impianti per l'erogazione di carburanti (benzina e gasolio) possono richiedere il potenziamento con g.p.l. e/o metano, qualora rinuncino, per ogni prodotto richiesto, ad una concessione d'impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva e qualora siano rispettate le condizioni sulle distanze da altro impianto g.p.l. o metano esistente o già autorizzato e da realizzare, nonché le condizioni riguardanti la superficie minima dell'impianto da potenziare di cui alle lett. a) e b) del predetto comma 3.
La domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici dell'opera da realizzare e dell'atto attestante la disponibilità del suolo eventualmente necessario alla realizzazione del potenziamento.
Sulle istanze di potenziamento dei suddetti impianti devono essere acquisiti i pareri dell'U.T.F., dei Vigili del fuoco territorialmente competenti e, in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dell'ente proprietario della strada (comune, provincia o ANAS) sulla quale ricade l'impianto. L'ente dovrà pronunciarsi in merito alle distanze previste dalle lett. a) e b) dello stesso comma. I comuni dovranno esprimersi, tenuto conto degli altri impianti esistenti o autorizzati da realizzare, a prescindere dai propri confini territoriali, anche tramite l'avvio di eventuali sub-istruttorie che contemplino i pareri di altri enti competenti; si esprimeranno, inoltre, in ordine all'art. 20 della legge regionale n. 97/82 ed alla normativa riguardante le ubicazioni vietate.
Sulle domande, in ultimo, viene acquisito il parere della commissione carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 97/82.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti è di 24 mesi dalla data di notifica del relativo decreto.
Per documentate motivate cause ostative il suddetto termine può essere prorogato di un anno, con facoltà di ulteriori proroghe.
2. Potenziamento impianti - Norme transitorie
a) Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i soggetti titolari di un'unica concessione d'impianto di distribuzione di benzina e gasolio, ancorché titolari di altre concessioni d'impianti eroganti g.p.l. e/o metano per autotrazione, possono produrre specifica istanza di potenziamento con g.p.l. e/o metano di quell'unico impianto erogante carburanti (benzina e gasolio), senza rinuncia ad alcuna concessione. La durata per il completamento dell'iter istruttorio rimane pertanto stabilita in 180 giorni.
La domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici dell'opera da realizzare, dell'atto attestante la disponibilità del suolo eventualmente necessario per la realizzazione del potenziamento e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il requisito di concessionario di unico impianto di benzina e gasolio posseduto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Sulle istanze di potenziamento dei suddetti impianti devono essere acquisiti i pareri dell'U.T.F., dei Vigili del fuoco territorialmente competenti e, in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dell'ente proprietario della strada (comune, provincia o ANAS) sulla quale ricade l'impianto. I comuni si esprimono, inoltre, in ordine a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 97/82 e dalla normativa riguardante le ubicazioni vietate.
La concessione per il potenziamento è rilasciata nell'osservanza dei requisiti di distanza previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 97/82.
Sulle domande, in ultimo, deve essere acquisito il parere della commissione carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 97/82.
Il termine per la realizzazione degli impianti è di 24 mesi dalla data di notifica del relativo decreto.
Per documentate motivate cause ostative il suddetto termine può essere prorogato di un anno, con facoltà di ulteriori proroghe.
b) Ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i soggetti titolari di concessioni di soli impianti di distribuzione di g.p.l. o metano possono produrre specifica istanza di potenziamento con benzina e gasolio senza rinuncia ad alcuna concessione. La durata per il completamento dell'iter istruttorio rimane pertanto stabilita in 180 giorni.
La domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici dell'opera da realizzare, dell'atto attestante la disponibilità del suolo eventualmente necessario alla realizzazione del potenziamento e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il requisito di concessionario di soli impianti eroganti g.p.l. o metano posseduto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Sulle istanze di potenziamento dei suddetti impianti devono essere acquisiti i pareri dell'U.T.F., dei Vigili del fuoco territorialmente competenti e, in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dell'ente proprietario della strada (comune, provincia o ANAS) sulla quale ricade l'impianto. I comuni si esprimono, inoltre, in ordine a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 97/82 e dalla normativa riguardante le ubicazioni vietate.
La concessione per il potenziamento è rilasciata nell'osservanza dei requisiti di distanza previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 97/82.
Sulle domande, in ultimo, viene acquisito il parere della commissione carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 97/82.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti è di 24 mesi dalla data di notifica del relativo decreto.
Per documentate motivate cause ostative il suddetto termine può essere prorogato di un anno, con facoltà di ulteriori proroghe.
3. Nuovi impianti GPL e metano
A seguito dell'abrogazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2003, dei limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 97/82, i soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71 possono produrre istanza di concessione d'impianto di erogazione di g.p.l. e/o metano per autotrazione.
La domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici dell'opera da realizzare e dell'atto attestante la disponibilità del suolo e della documentazione attestante i requisiti di cui ai citati artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71 e relativi alla capacità tecnico-organizzativa del richiedente.
Nell'eventualità che il soggetto istante sia una società, detta capacità può essere ritenuta sufficiente anche nel caso in cui soltanto uno degli amministratori documenti esperienza nel settore.
Sulle istanze relative all'istallazione degli impianti devono essere acquisiti i pareri dell'U.T.F., dei Vigili del fuoco territorialmente competenti e, in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dell'ente proprietario della strada (comune, provincia o ANAS) su cui dovrà ricadere l'impianto. Il medesimo ente dovrà esprimersi in merito ai requisiti di distanza previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 97/82.
I comuni si esprimono inoltre in ordine a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 97/82 e dalla normativa riguardante le ubicazioni vietate.
Gli enti di cui sopra si esprimeranno altresì avuto riguardo ad altri impianti esistenti o realizzandi, a prescindere dai propri confini territoriali, anche mediante l'avvio di eventuali sub-istruttorie che contemplino i pareri di altri enti competenti.
Sulle domande viene, in ultimo, acquisito il parere della commissione carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 97/82.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti è di 24 mesi dalla data di notifica del relativo decreto.
Per documentate motivate cause ostative il suddetto termine può essere prorogato di un anno, con facoltà di ulteriori proroghe.

Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 giugno 2005.
  D'AQUINO 

(2005.27.1771)
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087*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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