REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 29 giugno 2005.
Direttive ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.


AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI)
La presente circolare si propone lo scopo di disciplinare organicamente l'accesso ai finanziamenti, previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 17/04, per il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini, dettando puntuali direttive sulle modalità di presentazione delle istanze, sulla documentazione da allegare e sui termini da rispettare.
1) Soggetti beneficiari
Per espressa previsione normativa, possono essere ammessi a finanziamento soltanto comuni aventi popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento (2001), non superiore a 5.000 abitanti.
2) Risorse disponibili
La delibera di Giunta regionale n. 165 del 21 aprile 2005 ha assegnato, per le finalità di cui alla norma in argomento, la somma di E 3.000.000,00.
3) Interventi ammissibili a finanziamento
L'art. 32 della legge regionale n. 17/04 prevede quali opere ammissibili al finanziamento in argomento quelle riguardanti il consolidamento dei palazzi municipali e/o delle caserme ed, ove non esistenti, anche le opere concernenti la loro realizzazione.
In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili e nell'intento di indirizzare gli interventi verso la tipologia ritenuta prioritaria, perché preordinata all'appagamento delle esigenze primarie e più pressanti delle collettività di dimensioni ridotte, quali quelle destinatarie degli interventi in argomento, laddove più immediato si appalesa il bisogno di sicurezza e di protezione civile, per l'anno 2005 saranno prese in considerazione soltanto le istanze concernenti il consolidamento e, ove non esistenti, la costruzione di caserme.
Conseguentemente non saranno ammesse istanze riguardanti interventi per il consolidamento e/o la costruzione di palazzi municipali.
In ogni caso la realizzazione delle caserme dovrà rispondere alle esigenze logistico-operative del comando cui appartengono e tale rispondenza dovrà essere debitamente comprovata.
4)  Presentazione delle istanze: modalità e termini
L'istanza di ammissione, unitamente alla documentazione in seguito elencata, dovrà pervenire, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero potrà essere consegnata, a mano o mediante corriere autorizzato, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici, servizio I - interventi di edilizia sovvenzionata e pubblica - vigilanza istituti autonomi case popolari, unità operativa di base VIII, via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per gli anni successivi il termine predetto viene fissato al 30 aprile. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui sopra farà fede la data del timbro di spedizione ovvero quella di acquisizione al protocollo di questo Assessorato.
Nel plico dovrà essere espressamente apposta l'avvertenza "contiene istanza per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 17/04".
Ciascun comune potrà presentare soltanto una istanza di finanziamento a pena di esclusione.
Eventuali istanze presentate prima della pubblicazione della presente circolare non saranno ritenute valide e, pertanto, dovranno essere riproposte nei termini e nei modi dianzi esposti. Potrà essere però fatto riferimento alla documentazione eventualmente allegata alle istanze medesime, purché quella complessivamente inoltrata osservi le prescrizioni di cui alla presente circolare e risulti completa.
5)  Documentazione da allegare all'istanza
L'istanza di finanziamento dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del comune istante e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a)  dichiarazione del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per l'attuazione dell'opera da ammettere a finanziamento attestante l'esistenza e la piena disponibilità del progetto dell'opera, approvato tecnicamente, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, come progetto di livello definitivo, munito di tutte le autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione progettuale, ovvero, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 62, comma 23, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, come progetto di massima, ai sensi della normativa previgente, già munito di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/02, e corredato dalla relazione descrittiva dell'intervento e relativo quadro economico;
b)  stralcio del programma triennale delle opere pubbliche 2005/2007, debitamente approvato, dal quale risulti l'inserimento e la priorità attribuita all'opera per la quale viene chiesto il finanziamento (solo per interventi superiori a E 100.000,00);
c)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente dalla quale risulti:
-  se per il medesimo intervento sia stata (o sarà) avanzata richiesta di finanziamento ad altro ramo dell'Amministrazione regionale o ad altro ente;
-  la conformità dell'opera allo strumento urbanistico vigente nonché ai regolamenti edilizi e d'igiene;
-  il nominativo del responsabile del procedimento;
d)  delibera del competente organo dell'ente contenente l'individuazione delle risorse e l'impegno ad assumere a carico del bilancio comunale ogni eventuale maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, al completamento dell'opera;
e)  documentazione comprovante l'attuale esigenza alla realizzazione dell'opera pubblica.
6) Programma regionale di spesa
In conformità all'art. 14bis della legge n. 109/94, coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici predisporrà il programma regionale di spesa che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi del comma 9 del citato articolo.
A cura della U.O.B. competente sarà data comunicazione dell'avvenuto inserimento nel programma regionale di spesa e nel termine di 120 giorni il beneficiario dovrà trasmettere il progetto esecutivo dell'opera, salvo rinunzia espressa.
Il mancato inoltro del progetto esecutivo, nel termine sopra fissato, comporterà la decadenza dal finanziamento.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2005.26.1721)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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