REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 24 giugno 2005.
Articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia di "Pubblicità" dei bandi di gara per appalti pubblici.


A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
e p.c ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM.
ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA
ALL'ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA


Con riferimento all'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha recepito nella Regione siciliana, con modifiche, l'art. 29 della legge n. 109/94, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ha avuto modo di rilevare che alcune stazioni appaltanti non rispettano la pubblicità minima dei bandi, in particolare sui "quotidiani regio nali" (commi 2 e 3 dell'art. 29 come sopra modificato).
Al fine di evitare il ripetersi di inosservanza delle forme di pubblicità minima richieste dalla legge e prima di avviare l'attività sanzionatoria nei confronti del responsabile del procedimento (la mancata osservanza delle disposizioni minime di legge, in materia di pubblicità, comporta la ripetizione delle forme di pubblicità secondo legge a carico del responsabile del procedimento, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione appaltante), si ritiene opportuno emanare la presente direttiva.
Si rammenta che il legislatore regionale con l'art. 23, legge regionale n. 7/2002, ha riscritto l'art. 29 della legge n. 109/94 e successive modifiche, regolamentando le forme di pubblicità minima che devono essere garantite alle gare di appalti pubblici e rendendo, quindi, inapplicabile in Sicilia l'art. 80, ad eccezione dei commi 1, 10 e 11, del regolamento sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/99, come già stabilito con la circolare n. 1402 del 24 ottobre 2002 di questo Assessorato.
Il comma 2 del suddetto art. 29 (come modificato dalla legge regionale) stabilisce che "Per i lavori d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo 12 giorni dall'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno 3 quotidiani regionali".
Segue il comma 3, secondo cui "Per i lavori d'importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione Federico II".
Il comma 4 "Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro fa riferimento a almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale".
L'espressione usata dal legislatore regionale, distinguendo i "quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione" dai "quotidiani regionali", differisce pro fondamente da quella usata dal legislatore nazionale (cfr. art. 80 D.P.R. n. 554/99 "principali quotidiani a diffusione nazionale" e quotidiani "a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori").
Pertanto, con riferimento agli appalti che seguono la legge regionale sui lavori pubblici, non è applicabile in Sicilia il comma 9 dell'art. 80 del D.P.R. n. 554/99 (regolamento sui lavori pubblici), che definisce i quotidiani nazionali e regionali.
Ai fini, poi, della corretta applicazione della disposizione in argomento, sentito il Consiglio regionale di Sicilia dell'ordine dei giornalisti, deve considerarsi "quotidiano" una pubblicazione che viene editata almeno 5 volte in una settimana e che comunque - secondo gli indirizzi della legge n. 416/81 e successive modifiche e integrazioni - assicura almeno 240 uscite l'anno; sono invece da considerare periodici e non quotidiani le pubblicazioni che hanno un numero di uscite settimanali inferiore. Ciò premesso, per quotidiano nazionale a particolare diffusione nella Regione, deve intendersi quello destinato a fornire contenuti informativi di interesse generale ed avente particolare diffusione in termini di vendita nella Regione Sicilia.
Per quotidiano regionale si deve intendere quello destinato a fornire anche contenuti informativi di interesse regionale e locale, che abbia una significativa diffusione, in termini di vendita in edicola, su tutto il territorio regionale e non solo in una parte di esso, come precisa il citato Consiglio dei giornalisti.
Il periodico regionale deve assicurare una presenza omogenea nelle edicole della Regione ed almeno una uscita settimanale. Il citato Consiglio precisa pure che il periodico, per essere tale, deve avere una diffusione autonoma da un qualunque quotidiano; non può essere, cioè, diffuso in allegato ad un quotidiano nazionale o regionale che funge da traino.
In ordine, poi, alla reale diffusione di una testata (nella nazione, regione o provincia), sentito il suddetto Consiglio, fa testo solo la certificazione ADS (accertamento diffusione stampa) e solo alla voce edicole. Questo elemento consente di distinguere i prodotti che stanno sul mercato da quelli che gonfiano le presenze con abbonamenti e distribuzione di copie omaggio. Atteso che i giornali prescelti devono avere prevalente contenuto informativo e, quindi, una struttura giornalistica idonea a svolgere tali compiti, non può essere ritenuta valida, ai fini della pubblicazione dei bandi, la certificazione di settore, rilasciata da organismi di settore o di singole categorie.
Infine un ultimo richiamo va fatto all'art. 18 della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni, che qualifica come struttura giornalistica una redazione che da almeno un anno abbia alle dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno (ex art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico). In mancanza di questo requisito non possono essere pubblicati bandi, bilanci o altre pianificazioni che per gli enti pubblici si configurano come provvidenze all'editoria. A tal proposito, al fine di contrastare il lavoro nero o sommerso, si rappresenta che eventuali anomalie potranno essere segnalate all'Associazione siciliana della stampa dandone conoscenza all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Si rappresenta che l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici vigilerà sulle stazioni appaltanti affinché venga assicurata l'applicazione della presente circolare nel rispetto della legge vigente. Quindi, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di legge sopra richiamate, sarà sanzionato il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 29 della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le vigenti leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003.
La presente circolare è rivolta a tutte le stazioni appaltanti sottoposte alla disciplina sugli appalti pubblici vigente nella Regione siciliana, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di prossima riattivazione (www.osservatorio.lavoripubblici.it).
Tutti i referenti delle stazioni appaltanti sono tenuti a diffondere la presente circolare ai propri responsabili unici dei procedimenti, nominati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94, coordinata con la legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2005.26.1695)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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