REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ordinanza del 22 marzo 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Cucinotta Orazio ed altri c/Assessorato regionale della sanità della Sicilia ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Registro ordinanze n. 313/2005
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sezione seconda, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti: n. 1456/2004, proposto da Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Giunta e Maria Diliberto, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, sono elettivamente domiciliati; n. 2843/2004 proposto dagli Ordini dei farmacisti delle province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa e Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, presso il cui studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, sono elettivamente domiciliati; n. 4908/2004, proposto da D'Amore Serafina e Tedesco Alfonso, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, come sopra elettivamente domiciliati; n. 5003/2004 proposto da Arena Pasquale, Bruno Rosario Francesco, Chimicata Ambrogio e Meo Pietro Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Francesco Cavallaro, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91, presso lo studio dell'avv. Vittorio Balestrazzi; n. 5010/2004, proposto da Simone Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Saitta, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Villaermosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza; n. 5026/2004, proposto da Sacco Natale, Vinci Alberto, Pampallona Antonio e Fuschino Gianfranco, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, come sopra elettivamente domiciliati,

contro

-  l'Assessorato regionale della sanità, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvo catura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,
-  (limitatamente ai ricc. nn. 1456/2004 e 5010/2004) il dirigente pro-tempore del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera ed igiene pubblica, non costituitosi in giudizio,

e nei confronti

(quanto al ric. n. 1456/2004)
-  degli intervenienti: Ordini dei farmacisti delle province di Palermo, Agrigento, Catania e Ragusa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, nonché di Sacco Natale, Vinci Alberto, Pampallona Antonio e Fuschino Gianfranco, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati; Ferro Stefania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Bonfiglio e Paolo Starvaggi, domiciliata presso la segreteria del T.A.R., via Butera n. 6;
(quanto ai ricc. nn. 2843/2004 e 4908/2004)
-  di Meccio Giuseppe e Satta Carmela, non costituitisi in giudizio;
-  Simone Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
-  Salerno Angelo e Oddo Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Settimo Biondi, ed elettivamente domiciliati in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 45, presso lo studio dell'avv. Giorgia Lenzi;
-  Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Caterina Giunta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Palermo, via Nunzio Morello n. 20;
-  la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso (limitatamente al ric. n. 2843/2004) dagli avv.ti Francesca Reina e Bruno Riccardo Nicoloso, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio del primo, via Nicolò Tunisi n. 59;
(quanto al ric. n. 5003/2004)
-  degli Ordini dei farmacisti delle province di Paler mo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Sira cusa, Ragusa e Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituitisi in giudizio;
-  di Meccio Giuseppe, Simone Francesca, Satta Carmela, Salerno Angelo, Oddo Filippo, non costituitisi in giudizio;
-  di Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
(quanto al ric. n. 5026/2004)
-  di Meccio Giuseppe, Satta Carmela, Salerno Angelo, Oddo Filippo, non costituitisi in giudizio;
-  Simone Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
-  di Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

per l'annullamento (previa sospensione)

(quanto al ric. n. 1456/2004)
-  del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera ed igiene pubblica n. 2786 del 12 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Regione, nella parte in cui vengono esclusi dal concorso medesimo n. 54 sedi vacanti, per le quali erano state avviate le procedure concorsuali;
-  di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare del bando di concorso per il conferimento delle tre sedi di Messina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 27 giugno 2003;
-  ove occorra, dei decreti di costituzione e ricostituzione delle commissioni giudicatrici di concorso, pubblicati successivamente alla data del 16 aprile 2003;
(quanto ai ricc. nn. 2843/2004 e 5003/2004)
-  del decreto dirigenziale di cui sopra, con cui è stato indetto il concorso riservato;
(quanto ai ricc. nn. 4908/2004, 5003/2004 e 5026/2004)
-  del decreto dirigenziale 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre 54 sedi nei cui confronti erano stati indetti i relativi concorsi,
(quanto al ric. n. 5010/2004)
-  del medesimo decreto dirigenziale 26 luglio 2004, nella parte in cui non è stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso riservato, essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche conferibili.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti di intervento ad opponendum ed i motivi aggiunti proposti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore il consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Fatto

Con ricorso n. 1456/2004, notificato il 2 marzo 2004 e depositato il 6 successivo, il dott. Cucinotta Orazio Antonio e consorti, in epigrafe elencati, quali titolari di sedi farmaceutiche rurali sussidiate nelle isole minori, hanno impugnato il decreto dirigenziale specificato nella stessa epigrafe, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Regione siciliana, nella parte in cui vengono esclusi dal concorso medesimo n. 54 sedi vacanti, per le quali erano state avviate soltanto le procedure concorsuali.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Eccesso di potere per sviamento, errore nei presupposti, travisamento dei fatti e palese ingiustizia.
Alla data di pubblicazione della legge calendata le sedi farmaceutiche vacanti nella Regione erano n. 68, comprese quelle per le quali erano stati banditi i concorsi;
2)  violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 4/2003. Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà della motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.
La stessa Amministrazione riconosce che le sedi vacanti sono n. 68, avendo calcolato su tale numero la percentuale del 10% per determinare il numero di sedi da riservare ai titolari di farmacie rurali, quantificato appunto in numero di 7;
3)  erroneità della motivazione in relazione all'interesse pubblico alla conservazione delle procedure concorsuali ed all'affidamento dei terzi.
Non appare comprensibile quale interesse pubblico l'Amministrazione intenderebbe perseguire, dal momento che non è tutelabile la posizione dei partecipanti ad un concorso.
Con successivo ricorso n. 2843/2004, notificato il 4 maggio 2004 e depositato il 7 successivo, gli Ordini dei farmacisti di tutte le province siciliane hanno impugnato, in senso opposto, il medesimo decreto dirigenziale per il seguente motivo:
1)  illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 4/2003 per violazione dell'art. 17 dello Statuto siciliano, degli artt. 117, commi 1 e 2, 3, 97, 41 e 32 Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
La norma regionale violerebbe, oltre allo Statuto siciliano, non solo i principi generali e fondamentali posti dalla normativa statale e comunitaria, ma anche i principi di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento del pubblico servizio di farmacia.
Nell'ambito del medesimo ricorso, con altro atto, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti Ordini dei farmacisti hanno impugnato il successivo decreto dirigenziale del 26 luglio 2004 con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre 54 sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi, deducendo i seguenti motivi:
1)  eccesso di potere per errore nei presupposti.
L'ordinanza cautelare emessa da questa sezione non comportava per l'Amministrazione di inserire nel concorso riservato anche le 54 sedi farmaceutiche per le quali erano in corso di svolgimento i relativi concorsi;
2)  violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Tra le sedi vacanti non possono ritenersi ricomprese anche quelle per le quali erano stati banditi i concorsi pubblici;
3)  eccesso di potere per illogicità manifesta, manifesta ingiustizia ed errore nei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Con il provvedimento impugnato si consente ai farmacisti rurali delle isole minori non solo di stabilirsi facilmente nell'isola maggiore (con concorso riservato), ma di scegliere tra 68 sedi quella maggiormente che li soddisfa, scavalcando così i più titolati dei farmacisti;
4)  riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 4/2003 con riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano, agli artt. 117, commi 1 e 2, 3, 97, 41 e 32 Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
Con altro ricorso n. 4908/2004, notificato il 4 novem bre 2004 e depositato l'8 successivo, la dott.ssa D'Amo re Serafina e consorti, quali partecipanti ai concorsi già banditi per la copertura di sedi farmaceutiche vacanti nell'isola maggiore, hanno impugnato il decreto dirigenziale 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre 54 sedi nei cui confronti erano stati indetti i relativi concorsi.
A supporto della ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato sono state dedotte le medesime censure prospettate con i motivi aggiunti di cui al precedente ric. n. 2843/2004.
Con altro ricorso ancora n. 5003/2004, notificato il 12 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, il dott. Arena Pasquale e consorti, quali titolari di farmacie (anche rurali) ubicate nell'isola maggiore, hanno impugnato i due decreti dirigenziali, deducendo le seguenti censure:
1) violazione dell'art. 32 della legge regionale n. 4/2003, dell'art. 10 della legge n. 475/1968 e dell'art. 4 della legge n. 362/1991.
Oltre al rilievo che la quota del 10% delle sedi, riservata ai farmacisti delle isole minori, va calcolata sulle 14 sedi effettivamente disponibili e non su 68, ancorché prive di titolari, non è stato tenuto conto delle sedi da offrire in prelazione ai comuni e di quelle già interessate dai bandi di concorso;
2) e 3) si prospettano analoghe censure a quelle dedotte sub 1) e 4) del precedente ricorso n. 2843/2004;
4) violazione dell'art. 32 della legge regionale n. 4/2004.
La determinazione della quota di riserva del 10%, qualunque sia il numero di sedi disponibili per l'assegnazione diretta ai farmacisti delle isole minori, va operata per difetto e non per eccesso.
Con ulteriore ricorso n. 5010/2004, notificato il 10 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, la dott.ssa Simone Francesca, quale titolare di farmacia rurale nell'isola di Stromboli, ha parimenti impugnato il decreto dirigenziale 26 luglio 2004, nella parte in cui non è stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso riservato, essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche conferibili.
Il ricorso è stato supportato dalle seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
Essendo stato modificato un elemento essenziale del bando di concorso riservato (elevazione notevole del numero delle sedi farmaceutiche disponibili tra le quali esercitare la facoltà di scelta ai fini dell'assegnazione), l'Amministrazione avrebbe dovuto riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
2)  violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.
Il provvedimento impugnato determina un illegittimo e smisurato vantaggio in favore di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione al concorso riservato, limitato originariamente a n. 14 sedi.
Infine, con ricorso n. 5026/2004, notificato il 15 novembre 2004 e depositato il 18 successivo, il dott. Sacco Natale e consorti, anch'essi nella veste di partecipanti ai concorsi già banditi per la copertura di sedi farmaceutiche vacanti, hanno pure impugnato il decreto assessoriale 26 luglio 2004, per gli stessi motivi prospettati sia con i motivi aggiunti al ric. n. 2843/2004 sia con quelli dedotti con il ricorso n. 4989/2004.
In conclusione, tutti i ricorrenti, benché sotto aspetti diversi, hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere alle impugnative di cui sopra si è costituita in giudizio, per l'Assessorato regionale intimato, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale, con memoria nei termini, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Nei vari ricorsi si sono parimenti costituite talune parti intimate, eccependone preliminarmente l'inammissibilità e l'irricevibilità e chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.
Nel ricorso n. 1456/2004 sono intervenuti ad opponendum alcuni Ordini dei farmacisti di province siciliane e la dott.ssa Ferro Stefania, quale candidata al concorso per il conferimento delle tre sedi vacanti della provincia di Messina.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2004 la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1456/2004 è stata accolta e confermata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 572 del 21 giugno 2004.
Viceversa, con ordinanza n. 1509 del 29 giugno 2004, la domanda cautelare proposta nell'ambito del ricorso n. 2843/2004 è stata respinta.
In relazione agli altri ricorsi l'esame delle relative istanze cautelari è stato rinviato alla trattazione nel merito dei ricorsi medesimi.
In prossimità dell'udienza pubblica le parti, con memorie, hanno ulteriormente insistito nelle proprie difese, eccezioni e conclusioni.
Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 i ricorsi, previamente discussi dai difensori delle parti, sono stati posti in decisione.

Diritto

Va premesso che con i sei ricorsi in epigrafe indicati vengono impugnati, da parte di soggetti diversi e per interessi contrapposti, il decreto dirigenziale del 12 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche vacanti ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione siciliana, nonché il successivo decreto dirigenziale del 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto, alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre 54 sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi.
In ordine ai ricorsi di cui sopra le parti resistenti ed intervenienti hanno sollevato eccezioni di inammissibilità (sotto vari profili) e di irricevibilità degli stessi, che sono state esaminate e disattese con sentenza parziale, con cui previamente sono stati riuniti tutti i ricorsi, adottata in pari data della presente ordinanza.
Ciò premesso, va rilevato che i due decreti impugnati costituiscono attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore regionale con l'art. 32 della legge 16 aprile 2003, n. 4.
Di conseguenza, la sostanza delle censure dedotte con i predetti ricorsi finisce così con l'intrecciarsi e con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale della norma regionale menzionata, la quale appunto prevede, in deroga alle norme vigenti, il conferimento, a mezzo di concorso riservato, del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in favore dei titolari di farmacia rurale sussidiata nelle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.
Infatti, l'accoglimento o il rigetto dei ricorsi proposti sono condizionati - rispettivamente - dall'applicazione o meno della predetta norma regionale della cui conformità a determinate norme costituzionali il Collegio dubita.
Né, poi, la proposizione della questione di legittimità costituzionale può ritenersi preclusa dalla circostanza che in ordine ad un solo ricorso (n. 1456/2004) è stata accordata, nelle more della sua definizione nel merito, la sospensione cautelare dei provvedimenti con lo stesso impugnati, atteso che la relativa impugnativa ha riguardo non tanto alla previsione del concorso riservato quanto alla quantificazione del numero delle sedi farmaceutiche nell'ambito delle quali operare la scelta.
Sotto altro aspetto, va peraltro evidenziato che l'indicata vicenda processuale si è verificata solo in uno dei sei giudizi proposti e che pertanto la questione si pone comunque in relazione ai restanti cinque giudizi, non rilevando all'uopo la pronuncia cautelare di rigetto emessa sul ricorso n. 2843/2004, in quanto esclusivamente motivata sulla insussistenza dell'allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
Venendo all'esame dei menzionati dubbi, sollevati dalle parti e - limitatamente al ric. n. 5010/2004 - d'ufficio, essi si prospettano in relazione alle norme costituzionali appresso indicate.
Con riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana (al quale è stato attribuito carattere di legge costituzionale con la legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2), in quanto violerebbe i principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato in materia di igiene e sanità, alla quale va ricondotta la disciplina delle farmacie aperte al pubblico.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di potestà legislativa di tipo concorrente, come nella fattispecie, la legge regionale è tenuta a rispettare i principi generali della legge statale (Corte Cost. n. 484 del 1991).
Ora, la disciplina statale, posta con la legge 8 novembre 1991, n. 362 e con il relativo regolamento di cui al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nonché dal decreto ministeriale 16 agosto 1994, prevede che il conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, e con criteri e modalità uniformi per tutto il territorio nazionale.
Ed in proposito la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che tale previsione risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche "le Province autonome" (Corte Cost. n. 352 del 1992).
Discende, pertanto, che la previsione legislativa regionale di cui al citato art. 32, concernente il concorso riservato per soli titoli, in favore esclusivamente dei farmacisti titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori della Sicilia, sembra porsi in contrasto con i principi vigenti, come sopra evidenziati, a cui si informa la disciplina statale.
La menzionata disposizione regionale pare contrastante anche con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con riguardo allo stesso art. 17 dello Statuto e all'art. 117, comma 1, Cost., il quale prevede che la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
In proposito, va rilevato che, ancorché lo Statuto siciliano non menzioni espressamente il rispetto degli obblighi internazionali, nel cui ambito possono ricondursi anche i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra i limiti della potestà legislativa regionale, non vi è dubbio che soltanto lo Stato è soggetto internazionale e che ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, per cui non può dubitarsi della illegittimità degli atti da queste compiuti senza l'osservanza delle regole prescritte (Corte Cost. n. 49 del 1963).
Ed al riguardo osserva il Collegio che il Trattato istitutivo della Comunità europea garantisce la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (parte terza, titolo III), nel cui ambito viene in particolare riconosciuto il diritto di stabilimento (capo 2) e la libera prestazione dei servizi (capo 3, art. 49 e ss.) tra i quali sono comprese le attività delle libere professioni (art. 50).
Va osservato ancora che, con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, con cui è stata recepita la direttiva del Consiglio n. 85/433/CEE del 16 settembre 1985, sono stati riconosciuti, tra l'altro, gli stessi diritti, che insistono in capo ai farmacisti italiani, ai cittadini appartenenti ai vari Paesi comunitari iscritti all'Ordine dei farmacisti. In via consequenziale, poi, la legge n. 362/1991 prevede l'ammissione ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche anche dei cittadini comunitari di cui sopra.
La norma regionale appare, quindi, limitativa del diritto di stabilimento e di libera prestazione della professione, essendo esclusivamente diretta ai farmacisti delle isole minori della Sicilia. La disposizione regionale sembra porsi pure in contrasto con l'art. 117, comma 2, Cost. in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Dispone, infatti, l'art. 10 citato che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di auto nomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Ebbene, posto che la disciplina delle farmacie trova collocazione nell'ambito della materia relativa alla "tutela della salute" (art. 117, comma terzo), oggetto di legislazione concorrente, in considerazione che l'ordinamento farmaceutico costituisce uno degli strumenti volti al conseguimento di tale obiettivo, va osservato che in detta materia, come per tutte le altre materie rientranti nella medesima categoria, le Regioni esercitano la potestà legislativa in osservanza dei principi fondamentali riservati alla legislazione statuale.
Ed in proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 2002, ha avuto modo di affermare che i principi fondamentali che limitano la libertà legislativa concorrente delle Regioni possono trarsi, in mancanza di apposite leggi, dalla legislazione statale già in vigore.
Tale orientamento ha trovato successivamente conferma nell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, laddove si dispone che "nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti".
Pertanto, la norma regionale, che prevede il concorso riservato per soli titoli, si appalesa non conforme ai principi desumibili dalle leggi statali vigenti, ove si tenga conto che il canale normale previsto per il conferimento delle sedi farmaceutiche è dato dal concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi secondo criteri e modalità fissati con carattere di uniformità per tutto il territorio nazionale.
Né, comunque, la deroga ai principi statuali anzidetti, operata dalla legge regionale censurata, può ritenersi supportata dal principio di ragionevolezza, tenuto conto della sussistenza di altre analoghe situazioni di disagio (farmacie rurali site nell'isola maggiore), del limitato numero dei soggetti beneficiari e della possibilità di partecipare ai concorsi ordinari da parte dei destinatari della stessa norma regionale.
Questa appare inoltre in contrasto anche con i principi di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.
Infatti, con riguardo al primo parametro, il sicuro conferimento, a mezzo di concorso riservato per soli titoli, delle sedi vacanti nell'ambito del territorio regionale ai farmacisti rurali delle isole minori viola il principio di uguaglianza sia con riferimento ai farmacisti titolari di sedi rurali non ubicate nelle isole minori sia con riferimento a tutti i farmacisti comunque titolari di sedi disagiate.
Con riguardo all'altro parametro costituzionale, non vi è dubbio che il servizio farmaceutico trovi migliore realizzazione attraverso selezione pubblica, per titoli ed esami, dei farmacisti cui conferire le sedi farmaceutiche.
Per lo stesso motivo sopra evidenziato anche il diritto alla salute, previsto dall'art. 32 Cost., risulta maggiormente tutelato.
Infine, la norma regionale sembra violare pure l'art. 41 Cost., che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, dal momento che con il concorso riservato viene impedito alla generalità degli iscritti all'albo dei farmacisti il perseguimento del diritto a conseguire una sede farmaceutica: viene cioè impedito lo svolgimento di un'attività in forma imprenditoriale, ancorché assoggettata ad un regime pubblicistico.
Conclusivamente, le questioni che precedono appaiono al Collegio non manifestamente infondate e sicuramente rilevanti nei presenti giudizi, poiché dalla loro risoluzione dipendono gli esiti dei relativi ricorsi proposti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, per contrasto con l'art. 17 dello Statuto siciliano, gli artt. 3, 32, 41, 97, e 117, commi 1 e 2 della Cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
Dispone, conseguentemente, la sospensione dei presenti giudizi riuniti e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della medesima segreteria, alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale siciliana nonché al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2005, con l'intervento dei sigg. magistrati:
-  Calogero Adamo, presidente,
-  Filippo Giamportone, consigliere, estensore,
-  Gianmario Palliggiano, referendario.
  Il presidente: Adamo L'estensore: Giamportone 

(2005.25.1677)
Torna al Sommariohome


045
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 38 -  28 -  44 -  79 -  59 -  35 -