REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 1 giugno 2005.
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, l'art. 90, comma 1, che istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e comma 8, come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che prevede che l'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'A.R.P.A. sono disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 28/1962, 32 della legge regionale n. 6/1997 e 12 della legge regionale n. 21/2003;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ed, in particolare, l'art. 94;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ed, in particolare, gli artt. 34 e 35;
Considerato che con nota n. 1315/GAB del 14 marzo 2005 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 90, comma 8, come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 9/2004, il regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A. Sicilia, adottato dal direttore generale di detta Agenzia con decreto n. 22 del 24 gennaio 2005;
Considerato che con presidenziale n. 1038 del 22 marzo 2005, ai fini dell'acquisizione del preventivo parere della competente Commissione legislativa ex art. 90, comma 8, della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dall'art. 35, comma 1 della legge regionale n. 9/2004, è stato trasmesso all'A.R.S. il regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A. Sicilia, di cui alla citata nota n. 1315/2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la nota n. 6182 del 14 aprile 2005, con la quale il servizio delle commissioni dell'A.R.S. ha comunicato che la IV Commissione legislativa, nella seduta n. 205 del 13 aprile 2005, ha espresso parere favorevole sul citato regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A., con modifiche all'art. 22, comma 5, dove alla fine del primo periodo, dopo la parola "Agenzia" sono state aggiunte le seguenti parole: "con priorità per i soggetti che sono stati impiegati in progetti approvati e finanziati dal Ministero del l'ambiente";
Considerato, inoltre, che la IV Commissione legislativa ha formulato, altresì, la raccomandazione di: "istituzione nelle aree ad alto rischio ambientale di strutture periferiche e distaccamenti dell'A.R.P.A., al fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e delle prevenzioni di rischio ambientale";
Considerato che con nota n. 2150/GAB del 27 aprile 2005 si è preso atto sia delle modifiche che della raccomandazione proposte dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S. sullo schema di regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A. ed è stato trasmesso, al contempo, alla segreteria della Giunta regionale una nuova formulazione dell'allegato "E" di detto regolamento, al fine di meglio precisare dal punto di vista tecnico-organizzativo le competenze dell'A.R.P.A. Sicilia e delle AA.UU.SS.LL. della Regione;
Vista la deliberazione n. 198 del 5 maggio 2005, con la quale la Giunta regionale:
-  ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sul regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 90, comma 8, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, in conformità alla proposta di cui alla nota n. 1315 del 14 marzo 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con le integrazioni di cui alla nota n. 2150 del 27 aprile 2005 e con le modifiche e la raccomandazione di cui alla nota n. 6182 del 14 aprile 2005 del servizio delle Commissioni dell'Assem blea regionale siciliana;
-  ha determinato altresì che i posti da coprire con le procedure di mobilità non possono eccedere complessivamente il 30% dei posti vacanti in pianta organica, provvedendo in via preliminare a dare immediatamente seguito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 35, com ma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Ritenuto pertanto di approvare il regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione del l'ambiente, come previsto dal comma 8 dell'art. 90 della legge regionale n. 6/2001, come sostituito dall'art. 35, comma 1 della legge 31 maggio 2004, n. 9;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il regolamento di organizzazione del l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in aderenza a quanto raccomandato dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., nella seduta n. 205 del 13 aprile 2005, provvederà all'istituzione, nelle aree ad alto rischio ambientale, di strutture periferiche e distaccamenti dell'A.R.P.A., al fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 3

Il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in attuazione della deliberazione n. 198 del 5 maggio 2005, con la quale la Giunta regionale ha stabilito che i posti da coprire con le procedure di mobilità non possono eccedere complessivamente il 30% dei posti vacanti in pianta organica, provvederà, in via preliminare a dare immediatamente seguito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 4

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il dipartimento regionale territorio e ambiente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2005.
  CASCIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 15 giugno 2005 al n. 95.

Allegato

REGOLAMENTO SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE



Parte I
STRUTTURA CENTRALE E TERRITORIALE
Funzioni, competenze e modalità operative
Titolo I
NORME GENERALI


Art. 1
Natura giuridica, attività, principi organizzativi e modalità di verifica

1.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia, "A.R.P.A.-Sicilia", è ente strumentale della Regione siciliana, istituita e disciplinata dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'A.R.P.A.-Sicilia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3.  L'A.R.P.A.-Sicilia svolge compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed assolve all'esercizio delle attività:
a)  di monitoraggio controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile;
b)  di accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale, nonché erogazione di prestazioni di supporto alla Regione, alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
c)  di consulenza, di istruttoria e di assistenza tecnico-scientifica a favore di enti ed istituzioni privati;
d)  di organizzazione e gestione del sistema informativo aziendale per la validazione dei dati rilevati ed alimentazione del sistema informativo regionale per l'ambiente;
e)  di promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata;
f)  di attivazione di sistemi di gestione e contabilità ambientale;
g)  di redazione dell'annuario regionale dei dati ambientali rilevati dall'Agenzia;
h)  di supporto alla Regione per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente;
i)  di promozione ed attuazione dell'educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;
l)  di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale;
m)  di cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale.
4.  L'organizzazione dell'A.R.P.A.-Sicilia è improntata ai principi:
1)  valorizzazione e responsabilizzazione di ogni singolo operatore, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che gli competono;
2)  massima integrazione e coordinamento professionale ed operativo tra tutte le strutture dell'Agenzia, da realizzarsi in primo luogo attraverso una cultura organizzativa basata sul dialogo, il confronto, la collaborazione;
3)  separazione organizzativa e funzionale delle attività di controllo dalle attività di consulenza e di supporto tecnico ai privati, enti ed imprese.
5.  L'organizzazione, la struttura operativa e le attività del l'A.R.P.A.-Sicilia sono sottoposte a periodica verifica, nell'ambito di apposita conferenza cui partecipano i direttori dei dipartimenti e degli eventuali dipartimenti sub-provinciali, nonché i responsabili delle strutture e delle aree della direzione generale.
6.  L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è finalizzata al perseguimento di una migliore funzionalità dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità della gestione, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e mira a garantire l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
7.  Ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4 , il direttore generale nomina il direttore tecnico ed il direttore amministrativo. Il trattamento economico delle tre figure apicali, ivi compreso il direttore generale, è equiparato a quello previsto per le aziende sanitarie locali di massima dimensione.
8.  Per la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti e per l'indennità spettante agli stessi, si applica quanto previsto dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 così come modificata dall'art. 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4.
9.  Al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

Art. 2
Sede , struttura centrale, articolazioni territoriali

1.  L'A.R.P.A.-Sicilia è articolata in una struttura centrale con sede in Palermo ed in nove strutture operative territoriali con propria sede presso gli ex laboratori di igiene e profilassi. La sede centrale è anche sede legale dell'Agenzia.
2.  La sede di determinati servizi tecnici ed aree della direzione può essere stabilita, con decreto del direttore generale, anche in luoghi diversi dalla sede centrale dell'Agenzia.
3.  I dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia costituiscono l'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio regionale ed hanno sede, di norma, nella città capoluogo di provincia.
4.  I dipartimenti possono essere articolati, con decreto del direttore generale, in servizi sub-provinciali o in servizi locali territoriali, in coerenza con gli indirizzi programmatici di cui al successivo art. 3, comma IV.
5.  Ciascuna sede dell'Agenzia è dotata delle bandiere nazionali, regionali e dell'Unione europea, che devono essere esposte nelle circostanze prescritte dalla normativa vigente.
6.  Nelle more dell'adozione del logo ufficiale dell'Agenzia, la sede della direzione generale dell'Agenzia e la sede dei dipartimenti sono dotate di contrassegni di riconoscimento dell'A.R.P.A.-Sicilia confor mi al modello di seguito riportato, da esporsi all'esterno anche delle eventuali altre sedi operative e sui mezzi mobili dell'Agenzia:



7.  La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, dalla direzione tecnica e dalla direzione amministrativa, con le rispettive strutture.
8.  L'organizzazione è articolata in:
1.  area staff della direzione generale;
2.  area tecnica;
3.  area amministrativa.
9.  Alla direzione dell'area amministrativa e dell'area tecnica sono preposti due direttori nominati dal direttore generale come previsto dall'art. 94 della legge regionale n. 4/2003.
10.  L'articolazione territoriale consta di nove strutture dipartimentali provinciali, denominate "dipartimenti A.R.P.A. provinciali" (D.A.P.) che costituiscono l'articolazione strutturale, operativa ed organizzativa territoriale dell'Agenzia a livello delle singole province.
11.  Possono, altresì, essere istituite articolazioni interprovinciali o sub-provinciali per l'esercizio di determinate funzioni, complesse e specialistiche.
Titolo II
STRUTTURA CENTRALE (direzione generale)


Art. 3
Direttore generale

1.  Il direttore generale (DG) è nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Gli aspiranti direttori generali, in conformità al comma 3 dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratti di diritto privato, di durata quinquennale. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della Giunta di governo, risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione. La verifica, in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati, compete all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale si avvale dell'istruttoria predisposta dal dipartimento territorio e ambiente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva, esercita la vigilanza sull'ente, nonché del supporto del servizio di valutazione e controllo strategico.
2.  Il DG, legale rappresentante dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'A.R.P.A.-Sicilia, nonché della corretta gestione finanziaria del patrimonio e del personale; è altresì titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore tecnico, al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture operative centrali e territoriali.
3.  Il DG svolge le funzioni di coordinatore della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali.
4.  Il DG esercita le funzioni di cui alla legge istitutiva ed è titolare dei poteri di pianificazione, che attua coerentemente con gli indirizzi programmatici posti annualmente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in forza di quanto previsto dall'art. 90, comma 2 della legge regionale n. 6/2001. Il D.G. esercita le funzioni di gestione e controllo funzionale delle attività dell'A.R.P.A.-Sicilia.
5.  Il DG è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento del DG le relative funzioni sono svolte da uno dei due direttori su delega del direttore generale o in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sei mesi l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un commissario straordinario.
6.  Competono al DG:
a)  la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali;
b)  la cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi;
c)  la promozione dell'immagine dell'Agenzia e la diffusione dell'informazione sulle attività istituzionali di competenza della stessa, sui programmi di attività e sui risultati della gestione;
d)  l'esecuzione di programmi attuativi delle linee programmatiche impartite dall'Assessore per il territorio e l'ambiente;
e)  l'adozione dei bilanci di previsione triennali ed annuali e dei bilanci di esercizio;
f)  l'adozione dei regolamenti dell'Agenzia compreso il regolamento di organizzazione e l'attribuzione dei compiti delle strutture dell'A.R.P.A.-Sicilia;
g)  la proposizione della pianta organica e le relative modifiche da sottoporre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per le relative determinazioni di competenza;
h)  la proposta del tariffario delle prestazioni erogate a favore di terzi, compresa la Regione siciliana, qualora questa richieda prestazione di servizi diversi da quelli istituzionali previsti dalla normativa vigente, da approvarsi con decreto, dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Il DG, successivamente all'approvazione del tariffario, può stipulare apposite convenzioni a titolo oneroso con gli organi periferici dello Stato e con tutti gli enti pubblici fruitori di servizi. La somministrazione gratuita dei servizi sarà effettuata solo nei casi espressamente indicati dalla legge;
i)  l'assegnazione delle risorse umane e strumentali alle strutture della direzione, dei dipartimenti provinciali e dei servizi sub-provinciali nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;
j)  l'adozione del piano annuale delle assunzioni che sarà preventivamente sottoposto all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, organo di vigilanza dell'Agenzia;
k)  l'indicazione delle procedure concorsuali di selezione del personale e la relativa assunzione, in conformità alle previsioni della dotazione organica, nonché nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal presente regolamento;
l)  la verifica biennale, anche ai fini di cui alla lettera succes siva, delle previsioni della dotazione organica, mediante la valutazione dei carichi di lavoro, in conformità alla vigente normativa, nonché l'elaborazione della relazione sullo stato di attuazione della dotazione organica e delle eventuali proposte di modifica della stessa;
m)  la proposta, all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, dell'adeguamento della dotazione organica, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, mediante la trasformazione dei posti vacanti, nei limiti numerici della dotazione organica stessa, previa verifica di compatibilità con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali;
n)  la determinazione, sulla base del programma annuale di attività, delle risorse finanziarie da attribuire ai dipartimenti provinciali ed ai servizi sub-provinciali in rapporto alla dinamica delle entrate ed alla struttura organizzativa ed ai programmi assegnati a ciascuno di essi, nonché la determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle strutture della direzione generale;
o)  la determinazione dell'organizzazione e dei compiti delle strutture dell'Agenzia, delle modalità di svolgimento dell'attività, la qualificazione delle strutture medesime. Il direttore generale assume tale atto, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;
p)  l'attribuzione nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sanità nonché la relativa sospensione e revoca, nel rispetto della normativa vigente e dal regolamento, degli incarichi di:
1)  direttore tecnico;
2)  direttore amministrativo;
3)  direttore del dipartimento A.R.P.A.-Sicilia provinciale o sub-provinciale;
4)  responsabile di servizio interprovinciale o sub-provinciale;
5)  responsabile di struttura dell'area staff della direzione generale;
6)  responsabile di struttura tecnica ed amministrativa, sentito il parere della direzione tecnica o amministrativa a cui la struttura afferisce;
7)  responsabile di unità operativa e di articolazione funzionale;
q)  la stipula di contratti e convenzioni, in tutti i casi in cui la normativa vigente in materia o il presente regolamento non prevedano diversamente;
r)  l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Con esclusione dei compiti di cui all'art. 4, commi 1.2.4 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il DG delega, di norma, l'adempimento di tali obblighi, al responsabile della struttura prevenzione e sicurezza, per le strutture della direzione, ed ai direttori dei dipartimenti provinciali e dei servizi sub-provinciali, per le strutture territoriali di competenza;
s)  l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni e la nomina del relativo responsabile;
t)  gli adempimenti necessari per rendere e mantenere le strutture della direzione e le strutture territoriali conformi alle norme di gestione di qualità ed ambiente, alle norme che disciplinano i requisiti che devono possedere i laboratori per le attività di propria competenza ed alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale;
u)  l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e, in particolare la nomina di un nucleo di valutazione ivi inclusi i compensi da corrispondere ai componenti in misura confrontabile con quelli erogati per incarichi di organismi simili;
v)  la predisposizione di una relazione semestrale da trasmettere all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed al collegio dei revisori entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno.
7. Gli atti emanati dal DG nell'esercizio dei propri poteri assumono la forma di decreti e sono adottati, sentito il parere del direttore tecnico e del direttore amministrativo per quanto di rispettiva competenza.
I decreti che rivestono rilevanza finanziaria devono riportare il visto di regolarità contabile del responsabile della struttura SA II "Bilancio e contabilità". Qualora il DG assuma atti in difformità dei predetti pareri è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
8. Gli atti del DG sono sottoposti al controllo sulla regolarità amministrativa da parte dell'Assessorato ai sensi della legge istitutiva e al controllo contabile da parte del collegio dei revisori.
9.  Gli atti concernenti:
-  i decreti inerenti bilanci di esercizio ed il bilancio annuale economico preventivo;
-  il programma annuale di attività;
-  i provvedimenti che comportano oneri a carattere pluriennale che ricadano su esercizi successivi a quelli presi in considerazione dall'ultimo bilancio pluriennale dell'Agenzia regolarmente approvato;
-  gli atti relativi a straordinaria amministrazione quali: regolamenti, piante organiche, modifiche allo stato giuridico ed economico del personale, concorsi per l'assunzione di personale, acquisizione ed alienazioni di beni, la contrazione di qualsiasi forma di indebitamento e l'acquisizione di partecipazione etc.;
sono sottoposti al prescritto controllo sulla regolarità amministrativa e contabile del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, lett. B, art. 90, della legge regionale n. 6/2001 e trasmessi all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente con relativo atto formale (D.D.G.) con le modalità di cui alla circolare n. 19/2003 del dipartimento bilancio e tesoro della Regione siciliana e successive modifiche.
10. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al precedente comma 9 gli stessi, in conformità all'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, si intendono approvati per decorrenza dei termini.
11. I decreti del direttore generale relativi ai bilanci di previsione, alle variazioni di bilancio, ai bilanci consuntivi, ai regolamenti come individuati all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 devono essere trasmessi all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere e successivamente approvati dal dipartimento regionale territorio e ambiente.
12. I restanti decreti del D.G. non compresi tra quelli già elencati ed inerenti l'attività di gestione ordinaria sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed al Collegio dei revisori dei conti entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 4
Strutture della direzione generale

1.  Il direttore generale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di apposite strutture di staff che lo coadiuvano nelle funzioni di coordinamento generale.
2.  Nella direzione generale vengono individuate le seguenti strutture:
SG  I  - Segreteria direzione generale e coordinamento area di staff; 
SG  II  - Pianificazione e controllo di gestione; 
SG  III  - Formazione e aggiornamento scientifico - sviluppo risorse umane; 
SG  IV  - Sistema informativo aziendale - catasto rifiuti - CED; 
SG  V  - Prevenzione e protezione; 
SG  VI  - Gestione qualità - Sistemi di gestione ambientale; 
SG  VII  - Comunicazione ed informazione - Educazione ambientale. U.R.P.. 
SG  VIII  - Progetti speciali. 

3. Le strutture della direzione generale possono essere organizzate in unità operative semplici o complesse con atto del direttore generale. Qualora tale organizzazione comporti ulteriori costi, la stessa può avvenire solo nei limiti di quanto previsto in merito dal bilancio economico annuale preventivo approvato. Il relativo decreto del D.G. di istituzione delle unità operative è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambien te, con le procedure di cui all'art. 3, comma 9.
4. Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

Art. 5
Direttore tecnico

1. Il direttore tecnico è nominato con decreto del direttore generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Al direttore tecnico si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina del direttore tecnico è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con relativo atto formale.
2. Il direttore tecnico dirige e coordina le attività dell'Agenzia di propria competenza, di cui al successivo comma 5. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del DG.
3.  Esercita i poteri gestionali delegati dal DG, propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi, a qualificare le spese ed a rendere omogeneo il livello delle prestazioni tecniche erogate dai D.A.P. Nei limiti delle competenze, coadiuva il DG nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive.
4.  Può essere delegato dal DG a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente.
5.  In particolare, il direttore tecnico:
a)  elabora e propone al DG, per la relativa adozione, i programmi di attività triennali ed annuali;
b)  sovrintende all'elaborazione ed alla proposta di ogni altro atto con contenuti tecnici;
c)  propone al DG le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi, all'omogeneizzazione del livello delle prestazioni tecniche erogate dai dipartimenti provinciali e, in generale, volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività tecniche dell'Agenzia;
d)  cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
e)  esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal DG e adotta i relativi atti;
f)  emana direttive tecniche e protocolli operativi finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività tecniche dell'Agenzia;
g)  collabora con il D.G. per la gestione dei progetti e delle attività di supporto tecnico-scientifico con valenza regionale e coordina, a tal fine, le strutture periferiche a cui tali progetti vengono affidati, anche con poteri di avocazione di atti che rivestono particolare rilevanza;
h)  collabora con le strutture della DG;
i)  coordina l'attività dei dipartimenti in relazione ai compiti di cui alle lettere h, i ed l dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 496;
j)  vigila sul puntuale adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia con la stipula di atti convenzionali a contenuto tecnico.

Art. 6
Strutture della direzione tecnica

1. Il direttore tecnico per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 si avvale delle seguenti strutture:
ST  I  - Segreteria direzione tecnica; 
ST  II  - Rischi industriali; 
ST  III  - Rifiuti - Suolo e bonifiche; 
ST IV  - Atmosfera; 
ST  V  - Agenti fisici; 
ST  VI  - Ambiente idrico; 
ST  VII  - Ecosistemi e biodiversità; 
ST  VIII  - Sistemi agroalimentari - Integrazione salute ambiente. 

2. Le strutture della direzione tecnica possono essere organizzate in Unità operative semplici, complesse ed in eventuali gruppi di lavoro ad alto contenuto professionale o di ricerca, con atto del DG, sentito il direttore tecnico.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

Art. 7
Direttore area amministrativa

1. Il direttore amministrativo è nominato con decreto del direttore generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
Il decreto di nomina del direttore amministrativo è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Nell'ambito dei compiti attribuiti, esprime pareri, per quanto di competenza, sugli atti del DG.
2. Il direttore amministrativo, in particolare:
a)  elabora e propone al DG per la relativa adozione, il bilancio di previsione triennale ed annuale ed il bilancio di esercizio;
b)  sovrintende all'elaborazione ed alla proposta di ogni atto di carattere amministrativo;
c)  propone al DG le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione e quantificazione della spesa, allo snellimento delle procedure;
d)  elabora proposte e recepisce direttive e protocolli operativi di indirizzo finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività di rilievo amministrativo dell'Agenzia;
e)  cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
f)  sovrintende a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione dell'A.R.P.A.-Sicilia;
g)  verifica preventivamente la regolarità e la legittimità degli atti emanati nell'esercizio di funzioni attribuite dal presente regolamento o delegate dal DG;
h)  verifica la regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, assicurando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, anche agli effetti della legge n. 241/90 e della legge n. 675/96;
i)  è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane e controlla, al fine di verificarne la congruità economica, l'affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
j)  cura i rapporti con il Collegio dei revisori dei conti;
k)  cura le relazioni con le rappresentanze sindacali ed elabora strategie di supporto alle decisioni prese in materia dal DG;
l)  sovrintende alla gestione del patrimonio dell'A.R.P.A.-Sicilia;
m)  sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.-Sicilia;
n)  sovrintende ai rapporti con i fornitori ed con i clienti dei servizi erogati dall'A.R.P.A.-Sicilia, per quanto riguarda l'aspetto economico-contabile;
o)  sovrintende allo svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile.
3.  Il D.A. può essere delegato dal DG a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente.

Art. 8
Strutture della direzione amministrativa

1.  Il direttore amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7, si avvale delle seguenti strutture:
SA  I  - Segreteria della direzione amministrativa; 
SA  II  - Bilancio e contabilità; 
SA  III  - Patrimonio, provveditorato ed economato; 
SA  IV  - Amministrazione risorse umane e politiche del personale; 
SA  V  - Affari generali e legali. 

2. Le strutture della direzione amministrativa possono essere organizzate in unità operative complesse e semplici, con atto del DG, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. p) del presente regolamento.
3.  Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

Art. 9
Gruppi di lavoro

1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nell'esercizio del suo potere di indirizzo individua entro il 31 dicembre di ogni anno, con valenza per l'anno successivo, alcuni temi di particolare rilevanza ambientale o territoriale con riferimento ai quali, il D.G. con proprio atto, potrà istituire gruppi e commissioni di lavoro. In ogni caso, qualora nel corso dell'anno emergano fatti tali da suggerire una maggiore attenzione su specifiche problematiche di particolare rilevanza ambientale o territoriale, il DG potrà provvedere alla istituzione di gruppi e commissioni di lavoro.
2. I componenti dei gruppi e delle commissioni di lavoro sono scelti tra il personale dell'agenzia in servizio presso la direzione e/o presso le strutture territoriali, sulla base della competenza e del l'espe rienza maturata nelle materie di competenza del gruppo o della commissione.
3.  Con lo stesso atto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dei gruppi e commissioni di lavoro che saranno improntati alla finalità di promuovere metodi di lavoro coordinati e integrati.
4. I gruppi e le commissioni di lavoro hanno funzioni di studio e ricerca e possono essere incaricati di svolgere funzioni consultive, di elaborazione di direttive, pareri, proposte e progetti, nelle materie di competenza.

Art. 10
Partecipazione sociale

1.  La partecipazione sociale è momento utile per il proficuo svolgimento delle attività di valutazione e di gestione del rischio e delle attività di controllo e di protezione ambientale nonché di orientamento nella definizione dei programmi di attività del-l'A.R.P.A.-Sicilia.
2.  La partecipazione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni e associazioni dei cittadini, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle rappresentanze degli imprenditori, dei lavoratori e delle categorie sociali.
3.  Periodicamente è convocata apposita conferenza da istituire con atto del DG al fine di contribuire alla definizione:
a)  degli obiettivi generali di protezione e di controllo ambientali;
b)  dei programmi di attività triennali ed annuali.
4.  Al fine di favorire la partecipazione sociale viene agevolato l'esercizio delle facoltà di controllo e di verifica sui risultati conseguiti dall'A.R.P.A.-Sicilia facilitando l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni relative all'ambiente, anche mediante l'utilizzazione dei dati ambientali forniti dall'agenzia.
5.  Le azioni di promozione della partecipazione sociale sono garantite, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modifiche e integrazioni attuative, a livello regionale, tramite l'Ufficio per le relazioni con il pubblico che svolge un ruolo di coordinamento nei confronti degli Uffici per le relazioni con il pubblico istituiti, a livello territoriale, nell'ambito dei dipartimenti e degli eventuali servizi sub-provinciali, ai sensi del presente regolamento. Tali azioni sono altresì garantite mediante ogni altra iniziativa utile e tramite "sportelli ", organizzati in collaborazione con altre istituzioni ed organizzazioni sociali.
6.  L'A.R.P.A.-Sicilia assicura supporto conoscitivo a favore dei soggetti legittimati alla promozione di azioni di risarcimento del danno ambientale e in particolare a favore dei cittadini e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.
7.  Sono destinate apposite risorse volte a favorire lo svolgimento delle azioni di promozione della partecipazione sociale da parte dei dipartimenti provinciali attraverso l'organizzazione di una o più conferenze annuali, con le modalità e gli obiettivi di cui al secondo e terzo comma.
Titolo III
STRUTTURE TERRITORIALI


Art. 11
Dipartimenti A.R.P.A. provinciali (D.A.P.)

1. I dipartimenti provinciali costituiscono l'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio della Regione e svolgono di norma le attività tecniche, analitiche ed amministrative previste dalla legge istitutiva, nonché quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente.
2.  I dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.
3.  Qualora lo richiedano particolari esigenze i dipartimenti provinciali possono essere articolati in servizi sub-provinciali o servizi locali di cui al successivo art. 13 con decreto del direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. p) del presente regolamento, sentito il direttore del dipartimento.
4.  Per l'esercizio delle attività di competenza di cui al precedente comma 1, i dipartimenti sono organizzati in:
a)  unità operative complesse;
b)  unità operative semplici dipartimentali;
c)  unità operative semplici;
d)  articolazioni funzionali;
e)  uffici.
5.  Le unità operative complesse o semplici sono dotate di auto nomia gestionale e tecnico-professionale e svolgono le attività di competenza definite dal presente regolamento e da successivi atti del direttore generale.
6.  Le articolazioni funzionali sono dotate di autonomia tecnico-professionale.
7.  Gli uffici possono avere la titolarità delle funzioni amministrative ed ausiliarie.
8.  Per particolari esigenze, possono essere istituite unità operative ed articolazioni funzionali di rilevanza interprovinciale.
9.  Presso i dipartimenti sono individuati referenti ai fini della progettazione e dell'efficace attuazione a livello territoriale dei programmi e dei progetti in materia di prevenzione e protezione, formazione ed aggiornamento scientifico, educazione ambientale, rinnovo tecnologico e strumentale, documentazione e U.R.P;.
10.  In ogni dipartimento deve essere attuato il programma per la gestione della qualità in conformità alla normativa di riferimento comunitaria. A tal fine il D.G., su proposta del responsabile del dipartimento, nomina il responsabile garanzia qualità (RGQ) preferibilmente scelto tra i dirigenti in servizio presso il dipartimento. Il RGQ, avvalendosi di un gruppo di lavoro appositamente costituito, risponde al responsabile del dipartimento per le attività relative all'attuazione del Sistema gestione qualità.

Art. 12
Il direttore del dipartimento provinciale (Direttore del DAP)

1. Il direttore del dipartimento è nominato dal DG, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili e può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato del DG.
2. La nomina è effettuata tenendo conto del curriculum formativo e professionale dei dirigenti interessati nonché delle capacità manageriali ed organizzative, delle conoscenze generali dei problemi ambientali del territorio siciliano e del possesso di cognizioni nelle discipline di interesse del dipartimento provinciale.
3.  Il direttore del dipartimento esercita le proprie funzioni a tempo pieno.
4.  Il direttore del dipartimento, ai fini dell'attuazione del programma di attività del dipartimento, coordina l'attività delle unità operative, articolazioni funzionali e dei gruppi di lavoro eventualmente istituiti; dirige altresì l'ufficio con funzioni amministrative ed ausiliarie e coordina l'attività dei servizi sub-provinciali e dei servizi locali. Esercita i poteri gestionali previsti dalla legge, dal presente regolamento e quelli che gli sono delegati dal DG, compresi i poteri relativi all'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
5.  In particolare, il direttore del dipartimento, in linea con le disposizioni della direzione generale:
a)  promuove la collaborazione e intrattiene relazioni con enti, organismi, associazioni e privati cittadini nello svolgimento delle attività di competenza del dipartimento provinciale;
b)  stipula accordi, convenzioni e protocolli con gli sportelli unici per le attività produttive e nell'ambito della generale attività di supporto agli enti locali in tema di protezione ambientale;
c)  stipula contratti nei limiti di importo previsti, per le spese in economia, dal regolamento degli acquisti di beni e servizi del-l'A.R.P.A.-Sicilia;
d)  assicura il coordinamento e l'integrazione delle strutture del dipartimento, curando che i responsabili di tali strutture realizzino il pieno utilizzo delle risorse umane e strumentali assegnate;
e)  coordina e vigila sul corretto svolgimento di tutte le attività tecniche, laboratoristiche, di controllo ed amministrative;
f)  propone, anche per il tramite dei responsabili delle unità operative, nell'ambito delle competenze dell'A.R.P.A.-Sicilia, alle amministrazioni competenti le misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano necessarie a livello provinciale e locale;
g)  relaziona periodicamente alla direzione dell'A.R.P.A.-Sicilia sullo stato e sulle attività del dipartimento, in riferimento agli obiettivi fissati con il programma di attività e alle emergenze eventualmente occorse;
h)  predispone, entro il mese di settembre di ogni anno il programma di attività ed il budget per l'anno successivo e lo schema previsionale delle risorse umane e tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza del dipartimento, comprese quelle per l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro eventualmente delegati dal DG;
i)  propone al DG l'attribuzione, la sospensione e la revoca, nel rispetto della normativa contrattuale di cui all'art. 1 del presente regolamento e dei criteri preventivamente stabiliti con l'atto del DG di cui all'art. 3, comma 6, lett. p), degli incarichi di:
-  responsabile di servizio sub-provinciale e locale;
-  responsabile di unità operative complesse e semplici del dipartimento e dei servizi sub-provinciali;
-  responsabile di articolazioni funzionali;
-  responsabile degli eventuali servizi sub-provinciali, locali e delle relative unità operative;
j) propone al DG l'assegnazione del budget, in termini di obiettivi specifici e di risultato, delle risorse umane e strumentali alle unità operative complesse e semplici del dipartimento;
k) assicura la formazione e l'aggiornamento del personale del dipartimento provinciale, in attuazione degli specifici programmi dell'Agenzia in materia;
l)  assicura la necessaria consultazione dei responsabili delle articolazioni interne ai fini della formazione del budget di cui ai precedenti punti per la successiva fase della contrattazione con la direzione generale;
m)  nomina i responsabili a cui affidare gli uffici, se previsti, nel dipartimento.
6. Gli atti emanati dal direttore del dipartimento nell'esercizio dei poteri di cui ai commi precedenti, che devono essere portati alla conoscenza della direzione generale entro sette giorni dalla loro emanazione, assumono la forma di ordini di servizio e di determinazioni dirigenziali.
7.  Nel caso di temporanea assenza, il direttore del dipartimento è sostituito da uno dei dirigenti del dipartimento, dallo stesso designato.

Art. 13
Servizi sub-provinciali

1. I servizi sub-provinciali costituiscono articolazione operativa dei dipartimenti provinciali per il migliore svolgimento delle attività tecniche di competenza. A tal fine con l'atto istitutivo del direttore generale i servizi sub-provinciali, laddove risultano economicamente vantaggiosi, sono dotati della necessaria autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale. Il vantaggio economico dovrà risultare da apposita relazione trasmessa al Collegio dei revisori.

Art. 14
Unità operative ed articolazioni funzionali e loro responsabili

1.  Alle U.O. ed alle articolazioni funzionali dell'Agenzia, sono preposti i dirigenti nominati dal DG conformemente alla normativa vigente.
2. Il responsabile di U.O. ed il responsabile di articolazione funzionale dei dipartimenti provinciali e dei servizi subprovinciali, è nominato dal DG, sentito il direttore del dipartimento, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti con l'atto di cui all'art. 3, comma 6, lett. p) e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
3.  Il responsabile delle U.O. di cui ai precedenti commi 1 e 2 esercita le proprie funzioni a tempo pieno.
4. Il responsabile dell'unità operativa dispone in ordine all'organizzazione ed all'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'unità operativa ed esercita i poteri gestionali previsti dalla legge, dal presente regolamento e quelli che gli sono delegati dal direttore del dipartimento o del servizio interprovinciale o sub-provinciale.
5.  In particolare, il responsabile dell'unità operativa:
a)  è responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività tecniche, laboratoristiche, di controllo ed amministrative di competenza dell'unità operativa;
b)  cura il pieno utilizzo delle risorse umane e strumentali assegnate all'unità operativa;
c)  elabora e propone al direttore del dipartimento o del servizio sub-provinciale i programmi di attività dell'unità operativa previa negoziazione in fase di budget e ne verifica l'attuazione; individua altresì le risorse coinvolte nell'attuazione dei programmi e formula proposte per l'eventuale adeguamento delle medesime;
d)  cura i procedimenti di sanzionamento amministrativo nelle materie di competenza dell'unità operativa, dandone comunicazione al direttore del dipartimento o del servizio sub-provinciale;
e)  cura la predisposizione e adotta gli atti di rilievo tecnico quali pareri, valutazioni, accertamenti, certificazioni e registrazioni nelle materie di competenza dell'unità operativa;
f)  propone, previa delega del direttore del dipartimento o del servizio sub-provinciale, nell'ambito delle competenze dell'unità operativa, alle amministrazioni competenti le misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendessero necessarie a livello provinciale e locale;
g)  relaziona periodicamente al direttore del dipartimento o del servizio sub-provinciale delle attività dell'unità operativa in riferimento agli obiettivi fissati con il programma di attività e alle emergenze eventualmente occorse;
h)  cura il coordinamento delle attività dell'unità operativa con le attività del dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito delle indicazioni del direttore del dipartimento o del servizio interprovinciale o sub-provinciale;
i)  propone al direttore del dipartimento provinciale l'attribuzione nonché la relativa sospensione e revoca degli incarichi di responsabilità delle eventuali articolazioni funzionali dell'unità operativa;
j)  intrattiene, su delega del responsabile del dipartimento o del servizio interprovinciale o sub-provinciale, relazioni con enti, organismi, associazioni e privati cittadini, nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza dell'unità operativa;
k)  emana direttive tecniche in ordine all'attività di pertinenza dell'unità operativa e ne verifica il rispetto;
l)  propone al referente per la formazione e l'aggiornamento scientifico, i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale dell'unità operativa.
6.  Il responsabile di struttura complessa del dipartimento provinciale e del servizio sub-provinciale adotta gli atti di spesa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
7.  Gli atti emanati dal responsabile di struttura complessa o semplice nell'esercizio dei poteri di cui ai commi precedenti, assumono la forma di ordini di servizio o di determinazioni dirigenziali.
8.  Nel caso di temporanea assenza, il responsabile dell'unità operativa è sostituito da uno dei dirigenti dell'unità operativa, dallo stesso designato in via preventiva secondo quanto previsto dal CCNL.

Art. 15
Costituzione articolazioni funzionali a bacino di utenza regionale o interprovinciale

Con atto del DG, presso i dipartimenti provinciali, su proposta del direttore tecnico possono essere costituite articolazioni funzionali a bacino di utenza regionale o interprovinciale per lo svolgimento di attività specialistiche utilizzando personale dei DAP o in pianta organica.

Art. 16
Qualificazione delle strutture e degli incarichi

1.  Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti dell'Agenzia sono le seguenti:
a) direzione di U.O. complessa;
b) direzione di U.O. semplice;
c) incarico di alta professionalità;
d) incarico professionale di base.
2. La qualificazione delle strutture e degli incarichi è definita con atto del DG sulla base dei criteri di cui al comma successivo.
3. Le strutture della direzione, dei dipartimenti e dei servizi sub-provinciali sono qualificate "Strutture complesse" quando alle stesse siano attribuiti poteri gestionali di risorse umane e poteri gestionali di risorse finanziarie. Le strutture della direzione, dei dipartimenti e dei servizi sub-provinciali sono qualificate "Strutture semplici" quando non risultano presenti entrambe le condizioni.
4.  La individuazione delle strutture di cui al comma 3 avviene con decreto del D.G. sentite le OO.SS.
Titolo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE


Art. 17
Copertura dei posti vacanti

1.  Esaurita la fase di prima attuazione di cui al comma 5 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni relativo alla copertura dei posti della struttura centrale, alla copertura dei rimanenti posti vacanti nella dotazione organica di A.R.P.A.-Sicilia si provvede in conformità agli artt. 30, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  La procedura concorsuale sarà disciplinata con apposito provvedimento del D.G. in conformità alle norme nazionali e regionali in materia.
3.  Per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche dell'A.R.P.A.-Sicilia possono essere utilizzate le procedure di trasferimento, tramite mobilità, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni che potranno riguardare personale di altre P.A., nella misura massima che sarà stabilita con apposito regolamento. I relativi bandi dovranno attribuire priorità al personale in posizione di comando presso l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
4.  L'A.R.P.A.-Sicilia può finanziare borse di studio al fine di consentire studi specialistici su materie rientranti tra i propri fini istituzionali.
5.  Con il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo sarà altresì individuata la riserva dei posti destinati al personale in servizio, in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti, da ricoprire mediante procedure di selezione interna in conformità alla normativa nazionale vigente.

Art. 18
Esperti

1. Per la soluzione di problematiche complesse che necessitano di specifiche competenze professionali, è data la facoltà al DG di affidare incarichi ad esperti e/o consulenti esterni alla struttura dell'A.R.P.A.-Sicilia, scelti sulla base di comprovata competenza tecni co-scientifica, dandone preventiva comunicazione all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
2. I relativi compensi sono commisurati in misura non superiore a quelli corrisposti ai consulenti degli Assessori regionali.
3.  Il D.G. può altresì stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività, indagini, studi, progettazioni e ricerche sia a titolo oneroso che gratuito nelle materie che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Agenzia e per il raggiungimento degli obiettivi fissati con gli strumenti di programmazione annuale.
4.  In fase di predisposizione di bilancio di previsione sarà determinata la somma complessiva annuale da destinare ai contratti di cui al presente articolo.
5.  I rapporti di collaborazione e collaborazioni con esperti, instaurati sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, non costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attuazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 90 della legge regionale n. 6/2001.

Art. 19
Norme sul personale ispettivo

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.L. n. 496 del 4 dicembre 1993 convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, il personale ispettivo dell'A.R.P.A., ai sensi dell'art. 2bis della stessa legge n. 61/94, può accedere agli impianti e alle sedi d'attività e richiedere i dati, le informazioni e la documentazione necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
2.  Il DG individua il personale addetto alle funzioni di vigilanza ed ispezione il quale, per le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In sede di predisposizione di bilancio sarà prevista la somma complessiva per l'erogazione delle indennità previste dalla legge da corrispondere al personale che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3.  Tale personale sarà munito di apposito tesserino rilasciato dalla direzione generale.

Art. 20
Dotazione organica della struttura centrale

La dotazione organica dell'Agenzia è quella prevista dalle allegate tabelle A, B e D

Art. 21
Struttura periferica

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 22 del presente regolamento la dotazione organica dei dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia, nella fase di prima attuazione, è costituita dalla dotazione organica di cui alle piante organiche vigenti nei laboratori chimici di igiene e profilassi alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dal contingente di personale che ha optato come previsto dall'art. 94, comma 1, lettera c, 4 quater della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4 e che pertanto fin dalla data di accettazione dell'istanza da parte dell'Agenzia, viene comunque distaccato presso il dipartimento ARPA interessato.
2.  Sono fatte salve le procedure concorsuali in corso di svolgimento alla data di approvazione della legge istitutiva che rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma.
3.  Le procedure per il passaggio del personale di cui al comma 1 debbono essere completate entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
4.  Tutto il personale degli ex laboratori chimici di igiene e profilassi, anche se amministrato dalle Aziende sanitarie locali di provenienza, avrà un rapporto di dipendenza funzionale diretta ed esclusiva con l'A.R.P.A.
5.  Il personale che transita all'Agenzia, nella fase di prima attuazione e comunque non oltre il 30 giugno 2005, mantiene gli incarichi attribuiti e svolti nei laboratori di igiene e profilassi.
6.  Il personale convenzionato interno (chimici ambulatoriali), può mantenere, su opzione da esercitare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il rapporto di lavoro di provenienza, incluse le specifiche opportunità di inserimento in ruolo previste dalla normativa sanitaria nazionale e regionale.
7.  La dotazione organica dei D.A.P. è quella prevista nell'allegata tabella C.
Parte II
DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE


Art. 22
Organico dell'Agenzia

1.  La dotazione organica è adeguata in applicazione del comma 5 dell'art. 90 della legge regionale n. 6/2001 ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferiti alla popolazione residente e risulta meglio descritta negli allegati di seguito specificati:
Allegato A: tabella riassuntiva delle strutture afferenti la direzione generale (Area di staff, direzione tecnica e direzione amministrativa).
Allegato B: tabella riassuntiva delle figure professionali afferenti la direzione generale e relative alla dirigenza ed al comparto.
Allegato C: tabella riassuntiva della dotazione organica dei D.A.P. distinte per singolo D.A.P. e tra dirigenza e comparto, (tale ripartizione è puramente indicativa e passibile di variazioni che il D.G. potrà effettuare sulla base delle esigenze di servizio anche sulla base delle necessità rappresentate dal direttore del DAP, con proprio decreto; tale variazione non prefigura variazione alla pianta organica).
Allegato D: tabella indicativa della ripartizione possibile del personale tra le varie strutture della direzione generale (tale ripartizione è puramente indicativa e passibile di variazioni che il D.G. potrà effettuare sulla base delle esigenze di servizio con proprio decreto; tale variazione non prefigura variazione alla pianta organica).
2.  Ai fini dell'attuazione della prescrizione di cui ai commi 2bis e 5 dell'art. 90 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed int., il personale regionale attualmente in posizione di comando presso l'Agenzia è inquadrato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento, nei ruoli dell'Agenzia in relazione ai posti previsti in pianta organica, in applicazione delle disposizioni del CCNL del servizio sanitario ed in base alle tabelle di equiparazione del personale confluito nell'A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 63, comma 2, del medesimo CCNL
3.  Per il personale che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trova in posizione di comando e che non intende avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, si consente di permanere presso l'Agenzia sino al completamento della dotazione organica.
4.  Esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, alla copertura dei posti vacanti, si provvederà attraverso procedure stabilite in apposito piano delle assunzioni, proposto dal D.G. A.R.P.A. ed adottato con decreto dell'Assessore per il territorio e l, nel rispetto delle concertazioni con le OO.SS.
5.  Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale di cui ai precedenti commi il D.G. può attivare contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia. I compensi previsti per i suddetti contratti saranno commisurati alla quantità e alla quantità di lavoro svolto e saranno oggetto di apposita contrattazione sindacale. Il D.G. potrà inoltre rinnovare i contratti già stipulati afferenti al personale in attività di servizio a tempo determinato presso i laboratori A.R.P.A.-Sicilia per l'attuazione di progetti di rilevanza regionale.
6. La somma complessiva annuale da destinare ai contratti di cui al precedente comma è determinata in sede di bilancio di previsione.
7.  Per l'espletamento dei concorsi e la stipula dei contratti trovano applicazione il C.C.N.L. del servizio sanitario e gli artt. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23
Dotazione patrimoniale

1.  La dotazione patrimoniale dell'A.R.P.A.-Sicilia è costituita:
a)  dai beni mobili ed immobili dei laboratori chimici di igiene e profilassi e delle attrezzature in atto utilizzati di medesimi per le attività istituzionali cosi come previsto dal comma 4, art. 90 della legge regionale n. 6/2001;
b)  dai beni mobili ed immobili e dalle attrezzature della Regione o di enti regionali adibiti all'esercizio delle attività e funzioni tecniche di cui all'art. 1 attribuite all'A.R.P.A.-Sicilia;
c)  dai beni definiti dal piano di cui alla lettera c del comma 1 dell'art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
d)  dalle dotazioni finanziarie di cui all'art. 34 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.
2.  Il DG può richiedere all'Assessore per il territorio e l'ambiente l'autorizzazione della Giunta regionale alla dichiarazione di alienazione dei beni patrimoniali ed al loro reinvestimento per il rinnovo della dotazione dell'A.R.P.A.-Sicilia.
3.  Nelle more del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, lettera c, i beni che dovranno transitare continuano ad essere gestiti dalle Aziende sanitarie locali di provenienza.
Parte III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI


Art. 24
Risorse ed investimenti

1.  Le risorse utilizzabili dall'A.R.P.A., oltre che dalle somme trasferite dalla Regione ed appositamente allocate nel bilancio della Regione, sono costituite da:
a)  proventi derivanti da convenzioni con le province, le Aziende unità sanitarie locali, i comuni ed altri enti pubblici:
b)  proventi per prestazioni rese nell'interesse dei privati;
c)  da ulteriori finanziamenti regionali, nonché da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti;
d)  previa acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 2 del precedente articolo, l'A.R.P.A. può modificare la composizione del proprio patrimonio, disponendo l'alienazione dei beni ed il reinvestimento delle utilità realizzate per il conseguimento del rinnovo della propria dotazione, conformemente a quanto stabilito nel piano pluriennale degli investimenti. L'eventuale alienazione dei beni mobili o mobili registrati sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente.
2.  Gli investimenti relativi al patrimonio dell'A.R.P.A. possono essere finanziati previa autorizzazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento con ammortamento di durata non superiore a dieci anni. Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate alla lettera d) del precedente comma, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 20% del "valore della produzione" così come determinato nel conto economico del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello di contrazione.

Art. 25
Documenti contabili

L'A.R.P.A. è tenuta a redigere i seguenti documenti:
a)  bilancio pluriennale di previsione;
b)  bilancio annuale economico preventivo;
c)  bilancio di esercizio.
L'Ente è tenuto all'adozione di un modello di organizzazione, di gestione e controllo ex D.L. 86/2001 n. 231.

Art. 26
Il bilancio pluriennale di previsione

1.  Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al piano programmatico triennale e ne rappresenta la traduzione in termini economico, finanziari e patrimoniali.
2.  Il bilancio pluriennale economico è un preventivo economico di durata triennale, aggiornato annualmente.
3.  Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti:
a)  un conto economico preventivo che riassume ricavi e proventi, costi e oneri previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;
b)  un piano degli investimenti che descrive per ciascuno dei tre anni di riferimento:
-  le fonti di finanziamento interne (autofinanziamento) ed esterne, specificando tra queste ultime quelle con vincolo di specifica destinazione cui si farà ricorso per l'effettuazione degli investimenti previsti nell'arco temporale di riferimento;
-  il dettaglio degli investimenti previsti per ciascun esercizio, specificandone la destinazione;
-  una sintesi delle variazioni patrimoniali e finanziarie derivanti dall'attuazione del piano;
-  un prospetto fonti e impieghi dal quale risultano le eventuali correlazioni tra le fonti di finanziamento e gli investimenti previsti.

Art. 27
Il bilancio annuale economico preventivo

1.  Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, a valere per l'esercizio di riferimento, del risultato economico previsto ed è corredato dalla relazione sulla gestione del direttore generale.
2.  Il bilancio economico preventivo è composto dagli stessi documenti del bilancio pluriennale di previsione ed è integrato dalla relazione previsionale e programmatica come prescritto dai commi 2 e 2 bis dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche e integrazioni e da una situazione patrimoniale iniziale presunta.
3.  Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino situazioni straordinarie che producano scostamenti, rispetto alle previsioni originarie, tali da pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario di bilancio, il D.G., previo parere del collegio dei revisori, adotta gli opportuni provvedimenti che saranno trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la successiva approvazione.
4. Il bilancio economico preventivo, in uno con il bilancio pluriennale di previsione, dovrà essere adottato, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno e successivamente trasmesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, all'Amministrazione di vigilanza per la definitiva approvazione.
5.  Qualora l'approvazione dello strumento contabile, adottato ai sensi di quanto previsto al precedente comma 4, non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Agenzia potrà procedere all'esercizio provvisorio del bilancio nel limite massimo, per ciascun mese, di un dodicesimo della massa complessiva dei finanziamenti previsti per l'anno di competenza, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamenti in dodicesimi. L'esercizio provvisorio potrà protrarsi per un periodo massimo di 4 mesi, autorizzato anche in più soluzioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 47/77 per il bilancio della Regione. La limitazione in dodicesimi non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi.
6.  In tutti i casi, in cui manchi il bilancio economico preventivo formalmente adottato e conseguentemente non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, la relativa approvazione, è ammessa, previa acquisizione di apposita autorizzazione dell'Amministrazione di vigilanza, la gestione provvisoria del bilancio, applicando la disciplina di cui al comma 5, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio economico preventivo approvato.
7.  Le superiori autorizzazioni vanno comunque rese nei limiti delle entrate effettivamente realizzabili con la normativa vigente.
8.  Il bilancio economico preventivo costituisce documento contabile autorizzatorio entro la massa complessiva delle grandezze economiche e finanziarie ivi previste.

Art. 28
Il bilancio di esercizio

1.  Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'A.R.P.A. relativamente all'esercizio di riferimento. Nelle more della definizione di un apposito schema di bilancio l'Agenzia adotterà quello previsto dalla normativa vigente per le aziende sanitarie della regione con i necessari adeguamenti, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'Agenzia.
2.  Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti:
a)  conto economico;
b)  stato patrimoniale;
c)  nota integrativa;
d)  relazione illustrativa sulla gestione;
e)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.  La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del codice civile.
4.  Il bilancio di esercizio è redatto secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e persegue le finalità di chiarezza, veridicità e correttezza previste dall'art. 2423 del c.c.
5.  A corredo del bilancio di esercizio il D.G. allega la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
6.  Una rappresentazione sintetica del bilancio di esercizio deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

Art.  29
Risultato dell'esercizio

1. L'A.R.P.A. è tenuta all'equilibrio economico e finanziario di bilancio.
2.  L'utile dell'esercizio è destinato, in via prioritaria, al richia mo di eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti.
3.  La quota eventualmente non utilizzata in conformità al precedente comma deve essere accantonata in apposito fondo di riserva, in previsione di eventi futuri, alla voce "utili portati a nuovo", salvo eventuale diverse indicazioni di legge.
4.  Le operazioni contabili di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno accompagnate da apposita relazione di accompagnamento del direttore generale.

Art.  30
Libri contabili obbligatori

1.  L'A.R.P.A. deve tenere i seguenti libri contabili obbligatori:
a)  libro giornale;
b)  libro degli inventari;
c)  libro dei decreti del direttore generale;
d)  libro delle determine dirigenziali;
e)  libro delle adunanze del collegio dei revisori;
f)  registri obbligatori ai fini IVA.
2.  Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri, di cui al comma 1, l'Agenzia applica le norma degli artt. 2214 e seguenti del c.c.

Art. 31
La gestione per budget

1.  L'A.R.P.A. adotta il budget come metodo gestionale.
2.  Il budget generale è la traduzione in valori economici, finanziari e patrimoniali del programma annuale delle attività di cui all'art. 4 comma 4.
3.  Il D.G. a seguito dell'approvazione del bilancio economico preventivo adotta il budget generale.
4.  Il sistema del budget è lo strumento che deve essere utilizzato per il controllo preventivo dei costi contrattuali, degli ordini di fornitura e degli ordinativi di pagamento.
5.  Il budget generale e quelli dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifiche trimestrali dello stato di avanzamento delle attività e dei relativi costi gestionali e ricavi, allo scopo di rilevare gli scostamenti e definire gli eventuali correttivi nel rispetto del l'equi librio complessivo della gestione.
6.  Le verifiche di cui al precedente comma 5 sono effettuate dal competente servizio di pianificazione e controllo secondo le modalità previste nel regolamento sul controllo di gestione, che è adottato dal DG in attuazione di quanto contenuto nel decreto legislativo n. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Entro il giorno dieci del mese successivo, al collegio dei revisori deve essere trasmessa una situazione contabile bimestrale con indicazione a margine degli scostamenti rispetto al bilancio economico annuale di previsione.

Art. 32
Il servizio di cassa

1.  Il servizio di cassa dell'Agenzia è affidato, con apposita convenzione, per un periodo di tempo non superiore a due anni eventualmente rinnovabili ad una o più banche di notoria solidità, dotate di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio sull'intero territorio regionale.
2.  Le condizioni per la gestione del servizio sono indicate nell'avviso di gara e nel relativo capitolato.
3.  L'affidamento del servizio è effettuato seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.
4.  L'A.R.P.A. può attivare le anticipazioni di cassa con la banca affidataria del servizio, nella misura massima di un dodicesimo dei proventi e dei ricavi, escluso i contributi in conto esercizio e le entrate afferenti il Fondo sanitario nazionale indicati nel conto economico preventivo annuale. La convenzione di tesoreria regola le condizioni di tasso e durata dell'anticipazione.
Parte IV
RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI


Art. 33
Rapporti con la Regione

1.  La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.
2.  L'A.R.P.A.-Sicilia, quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale, opera sulla base di indirizzi programmatici definiti dall'Assessore regionale al territorio ed ambiente, annualmente, con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
3.  Con l'accordo di programma di cui al superiore comma 1 saranno individuate e definite le attività istituzionali obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (rientranti tra le attività istituzionali dell'Agenzia non esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (attività non avente carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati).
4.  L'A.R.P.A.-Sicilia e la Regione siciliana, tramite l'accordo di cui al superiore comma 1, dovranno attivare le necessarie sinergie per sviluppare l'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e salute della popolazione ed il rapporto per la formulazione e l'attuazione delle politiche di controllo sul territorio destinate a promuovere unitariamente lo sviluppo sostenibile e la salute dei cittadini.
5. Qualunque attività erogata dall'Agenzia a titolo oneroso deve essere remunerata sulla base del tariffario di cui all'art. 3, comma 6, lett. h) del presente regolamento.
6.  L'A.R.P.A.-Sicilia, previa approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può associarsi con enti pubblici e privati al fine di partecipare a programmi di ricerca, a progetti commissionati da enti pubblici e da imprese in ambito nazionale ed internazionale. Le attività di carattere internazionale saranno effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative dello Statuto della Regione siciliana e del titolo V della Costituzione.
7.  E' data facoltà all'A.R.P.A. Sicilia, previa approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di acquisire partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporaneamente costituite per l'esecuzione di attività rientranti nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge istitutiva.

Art. 34
Rapporti con le province regionali

1.  Le province regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie in campo ambientale, di cui all'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, si avvalgono del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia.
2.  Le province regionali, per l'esercizio di altre funzioni di loro competenza, non rientranti nel comma 1, possono definire apposite convenzioni con l'A.R.P.A.-Sicilia.
3.  In particolare, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di competenza delle province regionali, assicurando al contempo economicità e funzionalità alla gestione delle strutture territoriali dell'A.R.P.A., potranno essere stipulati (in conformità con le disposizioni previste dalle convenzioni stipulate fra A.R.P.A.-Sicilia e province regionali e dal presente regolamento) eventuali specifici protocolli attuativi che prevedano l'utilizzo da parte dei dipartimenti dell'A.R.P.A.-Sicilia delle attrezzature e della strumentazione e dei beni immobili in carico alle province regionali.
4.  La proposizione e definizione dei protocolli attuativi è assicurata dai direttori dei dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia competenti per territorio per le attività operative e tecnico scientifiche ordinarie o a carattere d'urgenza, se direttamente erogate dalla struttura territoriale; per le attività programmate ordinarie o/a carattere d'urgenza, erogate dalle articolazioni di riferimento interprovinciali o regionali provvede il DG d'intesa con il responsabile della struttura interessata.
5.  Per ogni tipologia di casi richiamati, i protocolli attuativi dovranno, in particolare, indicare i soggetti operativi interessati, nonché le modalità e le forme di erogazione delle attività di rispet tiva competenza interessate.

Art. 35
Rapporti con le aziende unità sanitarie locali della Sicilia

1.  Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii., per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione sanitaria, già svolte dai reparti chimici dei laboratori d'igiene e profilasi, si avvalgono del supporto delle strutture laboratoristiche dell'A.R.P.A.-Sicilia.
2.  L'agenzia e le aziende unità sanitarie locali della Sicilia esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
3.  All'Agenzia competono, in via esclusiva, le competenze già delle unità sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva di seguito elencate:
a)  prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: acqua, aria, suolo, rifiuti;
b)  radioattività ambientale (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'eser cizio delle funzioni di sanità pubblica;
c)  grandi rischi industriali;
d)  inquinamento acustico negli ambienti di vita;
e)  O.G.M.
4.  Il dipartimento di prevenzione garantisce, ai sensi dell'art. 7-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii., le funzioni in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica:
a)  profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b)  tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c)  tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine sanitaria;
e)  tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f)  sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
5.  Per l'esercizio coordinato ed integrato, finalizzato all'ottimizzazione delle prestazioni di cui al precedente comma 1, le aziende unità sanitarie locali potranno istituire strumenti e gruppi di lavoro, anche permanenti, sulle principali attività di comune interesse, avvalendosi della collaborazione di funzionari dell'Agenzia con specifiche competenze nel settore.
6.  Le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL della Regione Sicilia e dell'A.R.P.A.-Sicilia vengono riassunte nell'al legato E del presente regolamento.
7.  I rapporti anche finanziari con le AUSL saranno regolati con appositi accordi o convenzioni.

Art. 36
Rapporti con i comuni e le autorità sanitarie locali

1.  I comuni per l'esercizio delle funzioni proprie in campo ambientale si avvalgono del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia.
2.  I rapporti con i comuni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di loro competenza, in conformità alla normativa vigente in campo ambientale, sono assicurati, di regola, per il tramite dei dipartimenti provinciali territorialmente competenti.
3.  Eventuali attività tecnico-scientifiche ed operative, non riconducibili a quelle obbligatorie e di istituto, saranno rese a titolo oneroso da parte delle competenti articolazioni organizzative e funzionali dell'A.R.P.A.-Sicilia, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni interessati e del tariffario di cui all'art. 3, comma 6, lettera i) del presente regolamento.
4.  I rapporti con le autorità sanitarie locali, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 833/78, sono assicurati, di norma, dai dipartimenti provinciali territorialmente competenti, secondo quanto previsto dal precedente articolo.
5.  I rapporti anche finanziari con le AUSL saranno regolati con appositi accordi o convenzioni.

Art. 37
Rapporti con l'APAT, le altre agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, gli enti ed istituzioni operanti nel settore

1.  I rapporti con l'Agenzia nazionale protezione ambiente, le altre agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, enti ed istituzioni operanti nel campo ambientale, sono assicurati nelle forme e modalità previste dalle disposizioni vigenti e, in particolare, secondo programmi di intervento concordati fra le parti.
2.  Di converso l'A.R.P.A.-Sicilia si ispira agli indirizzi tecnico - scientifici emanati dall'APAT e dal coordinamento APAT-A.R.P.A.-APPA nell'ambito delle attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 38
Rapporti con soggetti privati e altre istituzioni pubbliche o private

1.  L'A.R.P.A.-Sicilia, fornisce prestazioni a favore di privati e altre istituzioni pubbliche o private, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività d'istituto, previste dalla normativa vigente, e se tali prestazioni non presuppongono interventi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggetti a vigilanza da parte dell'Agenzia. Lo svolgimento delle suddette attività è comunque subordinato al l'esple tamento dei compiti d'istituto.
2.  La prestazione è attuata dall'articolazione centrale o territoriale interessata sulla base di apposite convenzioni fra le parti interessate e nel rispetto della normativa contrattuale di riferimento.
3.  Di norma le prestazioni sono disposte dal direttore generale salvo casi specifici per i quali vengano delegati i dipartimenti provinciali e che saranno individuati con decreto del direttore generale.
4.  I rapporti con le università e gli enti di ricerca sono regolamentati da apposite convenzioni tra le parti.

Art. 39
Consultazioni delle organizzazioni sindacali

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Agenzia e dei sindacati, l'A.R.P.A.-Sicilia riconosce il sistema di relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l'esi genza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi alla collettività.
2.  Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL. verrà stipulato con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva decentrata, apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dai medesimi CC.NN.LL.
3.  Il protocollo sulle relazioni sindacali di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso delle organizzazioni sindacali agli atti dell'A.R.P.A.-Sicilia, al fine di favorire l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel rispetto della legislazione sulla "Riservatezza".
Parte V
NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 40
Adempimenti di immediata attuazione

1.  Al fine di rendere immediatamente operativa l'A.R.P.A.-Sicilia, il direttore generale, provvede per fasi:
-  all'implementazione dell'attività dell'Agenzia relativamente alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento;
-  al perfezionamento, di concerto con i dirigenti delle Aziende unità sanitarie locali interessate, della ricognizione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, del personale e delle piante organiche delle Aziende unità sanitarie locali, relative ai laboratori chimici di igiene e profilassi, ai fini del transito all'A.R.P.A.-Sicilia;
-  alla formulazione dell'atto di trasferimento dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale suddetto e delle relative risorse finanziarie d'intesa tra le Amministrazioni interessate.
2.  Gli enti interessati sono tenuti a garantire la necessaria collaborazione al direttore generale dell'A.R.P.A.-Sicilia; in caso di inadempienza degli stessi il direttore generale richiede, all'organo competente, la nomina di un commissario ad acta.
3.  Nelle more della nomina del direttore del dipartimento, secondo le procedure di cui all'art. 12 del presente regolamento, le relative funzioni sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi.

Art. 41
Norma finale

1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del DG, può richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione all'accensione di mutui con cadenza non superiore a 10 anni o altre forme di credito per la realizzazione di programmi di investimento nella misura complessiva prevista dall'art. 24, comma 2, del presente regolamento e della normativa regionale in materia.
2.  Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dall'art. 1 del presente regolamento attribuite all'A.R.P.A.- Sicilia, già di competenza delle aziende unità sanitarie locali (Settori igiene e sanità pubblica e dipartimenti di prevenzione) in base alla normativa regionale, sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia territorialmente competenti.
3.  Il direttore generale con propri provvedimenti provvede ad emanare appositi regolamenti per la gestione di servizi di particolare importanza (Servizio di cassa ed economato, utilizzo dei mezzi, missioni del personale etc.).
4.  Le eventuali modifiche al presente regolamento sono adottate seguendo la medesima procedura utilizzata per la sua approvazione.
5.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
6.  Il presente regolamento è approvato con le procedure di cui all'art. 35 della legge regionale n. 9 del 31 maggio 2004.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF

(2005.24.1569)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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