REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 maggio 2005.
Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio europeo, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, in attuazione della legge n.59/97 ed, in particolare, all'art. 114 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, che individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Visto il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Viste le disposizioni n. 3/IRV/240 del 19 febbraio 2003 e n. 3/IRV/1210 dell'8 luglio 2003, con le quali sono state impartite alle aziende unità sanitarie locali le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti operanti ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 nonché le applicazioni operative del citato regolamento;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto l'accordo 1 luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome, relativo alle linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002;
Considerato che, oltre alle linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, è opportuno inserire le risultanze del gruppo di lavoro interregionale relativo al regolamento CE n. 1774/2002, trasmesse con nota del Ministero della salute n. DGVA/IX/20718/P del 7 luglio 2004;
Visto il proprio decreto 5 luglio 2002, n. 1174, recante le modalità e gli importi che i titolari debbono versare per il rilascio delle autorizzazioni agli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo n. 508/92, con il quale sono state delegate ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia le competenze in materia di riconoscimento degli stabilimenti operanti nell'ambito dei rifiuti di origine animale;
Ritenuto di dovere provvedere ad aggiornare le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale, integrandole delle sole indicazioni specifiche per renderle operative sul territorio della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, è approvato l'allegato al presente decreto, che ne fa parte integrante, che sancisce le "Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio europeo", recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Art. 2

Le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le procedure per il rilascio dei riconoscimenti sono quelle definite dal decreto n. 1174/2002 e dalla disposizione n. 3/IRV/240 del 19 febbraio 2003 e, pertanto, sulla base del parere favorevole espresso dal servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, questo Assessorato provvede all'iscrizione degli stabilimenti e attribuisce il numero di riconoscimento, univoco in ambito nazionale per essere poi inserito in analogo elenco comunitario, e lo comunica all'Azienda unità sanitaria locale per l'adozione del provvedimento di riconoscimento.
Il servizio 3° dell'I.R.V. tiene l'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale e provvede a garantire le comunicazioni al Ministero della salute.

Art.3

Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti sono a carico dei titolari degli stessi secondo le modalità e gli importi di cui al decreto n. 1174/2002 integrate dal versamento relativo alle tasse di concessione regionale governative ove previste.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2005.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 17 maggio 2005 al n. 245.
Allegato
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO


Art. 1
Modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi in conformità al regolamento

1.  Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 del regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del regolamento a questo Assessorato secondo le disposizioni procedurali di cui all'art. 2 del presente decreto.
2.  Ciascuno stabilimento, riconosciuto ai sensi del regolamento CE/1774/2002, sarà inserito, a cura di questo Assessorato, nell'elenco nazionale del Ministero della salute.
3.  Gli impianti di trasformazione di categoria 3 di cui all'art. 6 del richiamato regolamento, che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi da parte della Regione, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del regolamento n. 1774/2002.
4.  Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III del regolamento in esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'allegato V, capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del regolamento CE/1774/2002.
5.  Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, e, in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto già disposto dal Ministero della salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n. 4.

Art. 2
Modalità di gestione del materiale specifico a rischio

1.  Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2.  Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del regolamento e del decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.
3.  Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.
4.  Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1.
Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformità alle disposizioni vigenti.
5.  Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il veterinario ufficiale, incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.
6.  In considerazione di particolari esigenze, ancbe geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, la Regione può autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

Art. 3
Attività non soggette a riconoscimento

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:
1.  gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.
2.  I depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.
3.  L'attività di maturazione dello stallatico e del contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene impiegato nella azienda agricola quale ammendante sui terreni, previa maturazione in concimaia.

Art. 4
Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1.  Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo. I sottoprodotti saranno conservati nel luogo di produzione mediante l'impiego del freddo e saranno successivamente posti nei contenitori che devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente, di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.
2.  L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'allegato III, capitolo II, lettere a) e b) del regolamento in questione.

Art. 5
Modalità di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto

1.  I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.
2.  I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal servizio veterinario.
3.  L'azienda unità sanitaria locale competente a ricevere la domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo è quella del comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, l'azienda unità sanitaria locale competente è quella del comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'azienda unità sanitaria locale del comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati relativi alla sede del registro di cui all'art. 9 del regolamento comunicati dal richiedente.
4.  Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto, che resta al trasportatore, o sullo specifico documento di attestazione la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.
5.  Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati dal servizio veterinario e l'evento attestato come al comma 4.

Art. 6
Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1.  I veicoli e i contenitori, di cui all'allegato II, capo II, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione siciliana, dell'azienda unità sanitaria locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa azienda sanitaria locale sulla base dell'ordine di registrazione.
2.  Sui veicoli e contenitori di cui all'allegato II, capitolo 1, punto 2, deve essere apposta una etichetta, inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:
2.1.1.  la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:
2.1.2.  in caso di materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano"- e, se destinati a tali usi, le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati);
2.1.3.  in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale" - e se del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'art. 23, paragrafo 2, lettera c) del regolamento alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece "Per l'alimentazione di..." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati così come previsto dal regolamento CE/808/2003 della Commissione;
2.1.4.  in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione";
2.1.5.  in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico" così come previsto dal regolamento CE/808/2003 della Commissione.
2.2.  Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.
2.3.  Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm. 50x35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm. 20x30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm. 5.

Art. 7
Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

L'azienda unità sanitaria locale rilascia una autorizzazione sanitaria di durata biennale e in fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui allegato II, capitolo II, paragrafo 1 del regolamento) da parte del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 8
Disposizioni per evitare le contaminazioni crociate

Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto ai sensi dell'allegato II, capitolo II, si formulano le seguenti indicazioni:
1.  gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale;
2.  gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana;
3.  i materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati;
4.  l'azienda unità sanitaria locale competente, per accertate esigenze locali, può approvare richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente. Il servizio veterinario valuterà il protocollo operativo in cui sono fissate le modalità di gestione del trasporto e predisporrà quello relativo alle proprie procedure di controllo, trasmetterà copia delle predette autorizzazioni con l'indicazione dei percorsi per i quali è concessa la deroga a questo Assessorato;
5.  l'impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la "contaminazione crociata" con materiale di categoria 1 o 2.

Art. 9
Documento commerciale e sanitario

1.  Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'allegato II, capitolo III del regolamento n. 1774/2002, riportate nei fac-simile allegati (allegati 2, 3, 4 e 4-bis), rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del medesimo colore. E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (allegato 4bis), che dovrà essere integrato con l'aggiunta della targa dell'automezzo, limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.
2.  Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
3.  Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.
4.  Per gli animali della specie bovina, ovina e caprina, comunque morti in azienda, il documento commerciale deve essere controfirmato dal veterinario ufficiale ed inoltre si richiede il certificato sanitario veterinario per gli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) e per quelli morti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1774/2002.

Art. 10
Registri

1.  Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 9 del regolamento n. 1774/2002.
2.  Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'azienda unità sanitaria locale di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del presente accordo può essere utilizzato il registro di cui all'art. 9 del regolamento con le opportune integrazioni.
3.  Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.
4.  La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
5.  Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
5.1.  il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
5.2.  il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:
5.2.1.  il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
5.2.2.  il proponente detenga il registro;
5.2.3.  il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;
5.3.  lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
5.4.  lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
5.4.1.  i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
5.4.2.  il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
5.4.3.  il destinatario detenga il registro;
5.4.4.  il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;
5.5.  lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
5.6.  l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
5.6.1.  lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'azienda unità sanitaria locale competente sull'impianto di transito;
5.6.2.  il registro sia siglato dall'azienda unità sanitaria locale competente sull'impianto di trasformazione;
5.6.3.  lo stabilimento di trasformazione fornisca, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;
5.6.4.  lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impian to di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del re gi stro aggiornato.

Art. 11
Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

1.  Il regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 dello stesso regolamento CE/1774/2002.
2.  Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva n. 1999/31.
3.  Fino al 31 dicembre 2005 il materiale di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del regolamento CE n. 813/2003, può essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.).

Art. 12
Modalità di smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1.  Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, di categoria 1 e di categoria 2, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
1.1.  in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
1.2.  in impianti di incenerimento riconosciuti, ai sensi del regolamento n. 1774/2002/CE, dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
2.  Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3 avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
2.1.  in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
2.2.  in impianti di incenerimento riconosciuti, ai sensi del regolamento n. 1774/2002/CE, dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
3.  Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, può essere incenerito e coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'ordinanza ministeriale 30 marzo 2001.
4.  Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art. 13 del regolamento n. 1774/2002, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1774/2002, quando smaltito in una discarica, è accettato in discarica per non pericolosi, in conformità al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il codice CER 02 02 03.
5.  I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001.
6.  I sottoprodotti di origine animale, provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

Art. 13
Impianti esclusi dall'applicazione del regolamento n. 1774/2002

1.  Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti:
a)  inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;
b)  inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;
c)  impianti di discarica;
d)  impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;
e)  impianti di biogas e compostaggio, in conformità a quanto previsto dall'allegato VI, capitolo II, punto 14, del regolamento CE n.  1774/2002, come modificato dal regolamento CE n. 808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;
f)  impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 14
Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati

1.  L'attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale, annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico-sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:
1.1.  il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;
1.2.  separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
1.3.  non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;
1.4.  personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.
2.  Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:
2.1.  le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinate al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivate da animali, che al macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem, possono essere considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene, rispettivamente ai sensi delle decisioni CE nn. 1999/724 e 2003/721, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;
2.2.  le pelli derivate da carcasse, giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:
2.2.1.  identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (categoria 1 o categoria 3);
2.2.2.  annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
2.2.3.  accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di categoria 1 o 3;
2.2.4.  trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati;
2.3.  il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine;
2.4.  il macello, che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo;
2.5.  solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine potranno rilasciare le certificazioni previste dalle decisioni n. 1999/724 e n. 2003/42;
2.6.  si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del regolarmento CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
2.6.1.  il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
2.6.2.  le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;
2.7.  il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal servizio veterinario ai sensi della decisione CE/1999/724;
2.8.  nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3 per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del regolamento CE/1774/2002.
3.  I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'art. 35, punto 3, del regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:
3.1.  essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di categoria 3 riconosciuti ai sensi del regolamento CE/1774/2002;
3.2.  essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
3.3.  essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di categoria 3;
3.4.  non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;
3.5.  sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: "non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
4.  Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
4.1.  destinati alla produzione di composto di biogas secondo i criteri stabiliti dal regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi dell'art. 15;
4.2.  commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato;
4.3.  trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura "stallatico", come previsto dal regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e 4.2;
4.4.  applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;
4.5.  allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso:
4.5.1.  la maturazione può avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda agricola che si è incaricata del ritiro;
4.5.2.  se non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;
4.5.3.  i contenitori o i carri agricoli, che li contengono e li trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria nè del l'iden tificazione specifica nè del documento commerciale previsto dal regolamento CE/1774/2002;
4.6.  lo stallatico può essere inoltre destinato direttamente ad un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del regolamento e ad un impianto per la produzione di composto biogas, riconosciuto ai sensi dell'art. 15 del regolamento, o ad un impianto, autorizzato ai sensi della normativa ambientale, purché sia il solo materiale utilizzato, insieme con i rifiuti di cucina provenienti da trasporti internazionali.

Art. 15
Criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 23 del regolamento

1.  In attuazione dell'art. 23, punto 1, del regolamento CE/1774/2002, questo Assessorato, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo dell'azienda unità sanitaria locale può autorizzare:
1.1.  l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
1.2.  l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'art. 18 del regolamento CE/1774/2002.
2.  In attuazione dell'art. 23, punto 2, del regolamento CE/1774/ 2002, questo Assessorato, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo dell'azienda unità sanitaria locale può autorizzare l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante:
2.1.  l'utilizzo di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
2.2.  l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'art. 6, para grafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'art. 22, all'art. 6, para grafo 1, lettera l) del regolamento CE/1774/2002.
3.  Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX del regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:
3.1.  "l'utente", destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta a questo Assessorato, per il tramite del servizio veterinario territorialmente competente, specificando almeno:
3.1.1.  gli animali utilizzatori;
3.1.2.  i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
3.1.3.  l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigio namento;
3.1.4.  le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo;
3.2.  il servizio veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, a questo Assessorato, che provvede al rilascio del nulla osta.
4.  Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei "centri di raccolta", questo Assessorato provvederà a comunicare annualmente al Ministero della salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 2.

Art. 16
Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1.  In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a), del regola mento CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.
2.  In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b), del regola mento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti, mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal regolamento CE/811/2003:
2.1.  si considerano "zone isolate" quei luoghi così come definiti dal regolamento al punto 49 dell'allegato I del regolamento o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuati di volta in volta dall'autorità sanitaria competente che ne dovrà dare comunicazione alla regione o provincia autonoma.
3.  Questo Assessorato provvederà a comunicare al Ministero della salute le zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.
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(2005.23.1558)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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