REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 LUGLIO 2005 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 27 giugno 2005.
Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. 200 del 5 maggio 2005, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'assestamento, rimodulazione e programmazione delle residue disponibilità dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica agevolata;
Considerato che nella stessa deliberazione, tra l'altro, è prevista la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione;
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:


Art. 1

E' approvato ed emanato il bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicato sul sito internet dell'Assessorato dei lavori pubbli ci all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it/.
Palermo, 27 giugno 2005.
  PARLAVECCHIO 

Allegato
BANDO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DEI SERVIZI PUBBLICI URBANI NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA


Art. 1
Oggetto

Con il presente bando l'Assessorato regionale dei lavori pubblici intende promuovere interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani.
Sono previste due linee di intervento:
-  linea di intervento a): rivolta ai comuni della Regione ad esclusione delle città metropolitane;
-  linea di intervento b): rivolta agli enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, anche ricadenti nelle città metropolitane.

Art. 2
Obiettivi e finalità

Le proposte progettuali devono essere finalizzate:
a)  al miglioramento della fruizione dei centri urbani da parte dei cittadini;
b)  al recupero, al rinnovamento e alla rifunzionalizzazione del tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche;
c)  al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici nelle aree urbane;
d)  all'integrazione sociale con specifica attenzione alla lotta alla marginalità;
e)  al miglioramento della viabilità e dei sistemi di mobilità interna ai centri abitati;
f)  alla riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico;
g)  al rafforzamento del controllo del territorio e della prevenzione sociale a fini di protezione dei cittadini sia come soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose sia come potenziali autori di reati.

Art. 3
Aree di intervento

Gli interventi oggetto della richiesta di contributo devono ricadere nelle seguenti aree:
-  nei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici generali dei comuni o anche in aree classificate, negli strumenti urbanistici, come zone omogenee A o B;
-  nelle zone di recupero comunque individuate dagli stessi comuni, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad esclusione delle aree di cui ai piani per l'edilizia economica e popolare;
-  nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
-  nelle aree degradate individuate dagli strumenti urbanistici dei comuni, ovvero da successive delibere del consiglio comunale che comprovino lo stato di degrado urbanistico, ambientale e sociale;
-  nelle aree dismesse individuate dagli strumenti urbanistici dei comuni, ovvero da successive delibere del consiglio comunale che comprovino l'attuale stato di perdita dell'originaria funzione produttiva.

Art. 4
Tipologie di intervento ammissibili

Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità del presente bando, gli interventi devono rientrare in una delle seguenti tipologie:
Per la linea di intervento a)
1)  recupero, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico (ad esclusione di quello residenziale e dell'edilizia scolastica);
2)  realizzazione, manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
3)  recupero, riqualificazione del patrimonio edilizio, urbanistico e ambientale, mediante:
-  interventi di riutilizzazione di spazi inedificati o resi liberi per crolli o demolizioni;
-  l'inserimento di elementi integrati di arredo urbano e di piantumazioni nelle piazze e nelle vie pubbliche;
-  interventi di demolizione e ricostruzione di immobili degradati;
-  il ripristino di giardini e parchi storici;
-  la realizzazione di parcheggi;
Per la linea di intervento b)
4)  recupero di immobili di enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, già destinati o da destinarsi a residenze per l'assistenza di extracomunitari, anziani, disabili e altre categorie assistite, individuate dalla vigente legislazione regionale e nazionale, con la finalità di provvedere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione e di favorire l'integrazione sociale con specifica attenzione alla lotta alla marginalità.

Art. 5
Requisiti di ammissibilità

Gli interventi, oggetto della richiesta di contributo, dovranno possedere al momento della presentazione dell'istanza - a pena inammissibilità - i seguenti requisiti:
a)  ricadere in una delle aree descritte all'art. 3;
b)  tenuto conto della pertinente linea di intervento, rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 4 ed essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente bando;
c)  essere approvati tecnicamente, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche od integrazioni, come progetti di livello almeno definitivo, muniti di tutte le autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione progettuale, ovvero, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 62, comma 23, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, come progetti di massima, ai sensi della previgente normativa, già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima della entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002;
d)  essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente o adottato;
e)  essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare all'istanza di contributo;
f)  soltanto per i comuni ed altri enti pubblici: essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche vigente al momento di presentazione dell'istanza;
g)  disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento per un periodo non inferiore a quello indicato nel punto successivo;
h)  dichiarazione di impegno a destinare e/o mantenere la destinazione dell'immobile per i fini di cui al punto 4) dell'art. 4 per un periodo non inferiore a trenta anni successivi all'intervento.

Art. 6
Soggetti destinatari e attuatori

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate da:
a)  comuni della Regione siciliana, ad esclusione delle città di Palermo, Catania e Messina, destinatarie di separate risorse;
b)  enti di culto e/o di formazione religiosa, o di beneficenza e assistenza, anche ricadenti nelle città sopra indicate, limitatamente agli interventi di cui al punto 4) del precedente art. 4.
Gli enti locali territorialmente competenti sono soggetti attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento.
Gli stessi, inoltre, sono tenuti a provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento su richiesta degli enti interessati di cui al punto b) per effetto della semplice previsione della programmazione regionale (così come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. d) e comma 3-ter del testo coordinato della legge n. 109/94 con le norme delle leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003), costituendo l'allegazione del progetto approvato in linea tecnica dal responsabile unico del procedimento, come in precedenza specificato, condizione per la valutazione dell'eventuale inserimento nella suddetta programmazione, fatta eccezione per i progetti di massima di cui all'art. 62, comma 23, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
L'importo del finanziamento concesso non potrà essere superiore per la linea a), al 90% e per la linea b) al 95% dell'importo del progetto per il quale viene avanzata richiesta. La quota restante, almeno pari rispettivamente al 10% per la linea a) ed al 5% per la linea b, dovrà essere a carico dell'ente beneficiario, che deve dimostrare con idonea documentazione, meglio precisata alla successiva lett. q) dell'art. 9, la disponibilità dell'importo.

Art. 7
Spese ammissibili

Rientrano tra le spese ammissibili degli interventi tutte quelle necessarie per:
a)  la realizzazione delle opere in genere e degli impianti;
b)  la redazione dei progetti, la direzione dei lavori e i collaudi etc.;
c)  le indagini e le consulenze specialistiche direttamente connesse;
d)  per i soli comuni: le espropriazioni di terreni e/o immobili, purché indispensabili alla realizzazione del progetto e che dispongano l'acquisizione del bene al patrimonio dell'ente.

Art. 8
Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

L'istanza di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, dovrà pervenire a pena di esclusione, in plico sigillato, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici, servizio 2 - Interventi di edilizia agevolata convenzionata, U.O.B XI, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza di finanziamento.
L'istanza dovrà riguardare un unico progetto.
L'istanza e la documentazione dovranno essere inviate a mezzo servizio postale o di altro vettore autorizzato ai sensi della legislazione vigente o mediante consegna a mano da parte di soggetto all'uopo delegato dal legale rappresentante dell'ente all'ufficio protocollo del dipartimento lavori pubblici, che rilascerà apposita ricevuta. Per il computo del suddetto termine di 60 giorni farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale o da altro vettore come sopra autorizzato sul plico sigillato, ovvero, in caso di consegna a mano, la data apposta nella ricevuta rilasciata dall'ufficio protocollo del dipartimento lavori pubblici.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani", linea di intervento   (specificare la linea di intervento). 

Nell'istanza deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto, solo per la linea a), il concorso di finanza privata.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, ritenute escluse, le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando o in data successiva alla scadenza sopra indicata.
La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice, in lingua italiana, deve essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante dell'ente o suo delegato a pena di esclusione.

Art. 9
Documentazione richiesta

Alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a)  individuazione cartografica delle aree dove ricadono gli interventi e la loro prevista localizzazione a scala adeguata (non inferiore a 1:5.000);
b)  relazione illustrativa dell'intervento e schede, contenenti tutti gli elementi e le informazioni utili per la valutazione, secondo i criteri di cui all'art. 10 del presente bando;
c)  copia del progetto di livello almeno definitivo, munito di tutte le autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione progettuale, ovvero, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 62, comma 23, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, copia del progetto di massima, ai sensi della previgente normativa, già munito di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima della entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002;
d)  atto di nomina del responsabile, presso il comune, del procedimento e degli adempimenti necessari per l'attuazione degli interventi oggetto dell'istanza di finanziamento;
e)  per le opere presentate dai comuni dichiarazione del responsabile unico del procedimento sull'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche vigente ovvero nell'elenco annuale o comunque avvio della procedura di integrazione dei suddetti documenti con l'intervento proposto; in quest'ultimo caso la procedura deve essere completata entro la data del decreto di finanziamento dell'intervento da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici;
f)  scheda relativa ai soggetti interessati all'attuazione, ove presenti;
g)  per gli enti di culto e/o formazione religiosa o di assistenza e beneficenza anche:
-  copia legale del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente;
-  copia legale dello statuto;
h)  atto pubblico e certificazione notarile dai quali risultino, rispettivamente, la disponibilità giuridica dell'immobile su cui deve essere realizzato l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento e l'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che possono pregiudicare o vanificare l'impegno di cui appresso;
i)  dichiarazione di impegno a destinare e/o mantenere la destinazione dell'immobile per i fini di cui al punto 4) dell'art. 4 per almeno i trenta anni successivi all'intervento. La suddetta dichiarazione, una volta intervenuto il finanziamento, dovrà essere tradotto in atto pubblico soggetto a trascrizione a favore della Regione siciliana;
l)  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente e/o beneficiario finale, dalla quale si evinca se, per il medesimo intervento proposto, sia stata prodotta istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dell'Amministrazione regionale o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e l'esito di tale istanza, allegando copia di tale eventuale istanza già prodotta;
m)  nel caso l'intervento proposto sia un completamento o uno stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
n)  relazione sulla autonoma e immediata fruibilità dell'intervento;
o)  dichiarazione del responsabile unico del procedimento circa la conformità degli interventi proposti allo strumento urbanistico in atto vigente nel comune o dallo stesso adottato;
p)  delibera di giunta o di analogo organismo dell'ente beneficiario di autorizzazione al sindaco, a presentare istanza di partecipazione al bando e di approvazione della proposta progettuale e degli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità;
q)  delibera di giunta (o dichiarazione del sindaco) o di analo go organismo dell'ente beneficiario, con la quale viene manifestato l'impegno al cofinanziamento dell'opera e precisata la percentuale.

Art. 10
Criteri di valutazione degli interventi

Gli interventi ritenuti ammissibili saranno valutati da apposita commissione nominata dal dipartimento lavori pubblici e composta da cinque funzionari, di cui tre dello stesso dipartimento e due del dipartimento ispettorato tecnico.
Detta commissione, sulla base dei seguenti criteri di priorità, attribuirà a ciascun intervento un punteggio, secondo i criteri di valutazione di seguito riportati:
a)  qualità architettonica della proposta (fino a 15 punti);
b)  progetti che prevedano la dotazione di impianti atti a ridurre i consumi energetici, mediante interventi che curino in maniera particolare la coibentazione dell'organismo edilizio e/o le reti di distribuzione del calore. Dovranno essere adottate misure che consentano la riduzione di perdite di calore e/o dispositivi per la limitazione dei consumi elettrici e/o di riscaldamento; sistemi di captazione dell'energia solare e/o sistemi di riscaldamento e/o fornitura di energia elettrica provenienti da fonti di energia alternativa (fino a 5 punti);
c)  realizzazioni di opere che introducano elementi tipici della nuova concezione di bioarchitettura, come, ad esempio, l'impiego di materie prime rinnovabili o di derivazione naturale, con caratteristiche di riciclabilità o l'utilizzo di prodotti certificati come ecocompatibili, etc. (fino a 5 punti);
d)  iniziative da realizzarsi in comuni i cui territori siano anche parzialmente interessati da parchi naturali o riserve naturali regionali (10 punti);
e)  iniziative da realizzarsi in comuni colpiti da stato di calamità naturale dichiarata ai sensi di legge (15 punti);
f)  proposte relative ad interventi che prevedano completamenti e/o adeguamenti di strutture esistenti alle normative in materia di impianti, di sicurezza, di portatori di handicap, etc. (fino a 10 punti);
g)  progetti che siano coerenti e/o realizzino una integrazione rispetto agli strumenti di programmazione territoriale attivati sul territorio (patti territoriali, PRUSST, PRU, contratti di quartiere, etc.) (10 punti);
h)  progetti che realizzano gli interventi previsti dal presente bando secondo criteri e sistemi attuativi di cui al piano del colore adottato o da adottare (5 punti);
i)  progetti di livello esecutivo (5 punti);
l)  idoneità della proposta al miglioramento della qualità della vita e dei servizi resi alla collettività in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente bando (fino a 15 punti);
m)  proposte che prevedano il cofinanziamento dell'intervento da parte del soggetto proponente (1 punto per ogni 1% in più rispetto al cofinanziamento minimo richiesto).
Il perseguimento di uno o più dei superiori criteri dovrà formare oggetto di singole schede predisposte dagli enti richiedenti che dovranno essere allegate alla relazione di cui al precedente punto 9.b).

Art. 11
Ufficio responsabile del programma di interventi

Ufficio responsabile del programma è il dipartimento lavori pubblici, servizio 2 - Interventi di edilizia agevolata convenzionata, U.O.B. XI, al quale ufficio possono essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni (tel. 091/7072131).

Art. 12
Risorse finanziarie

Gli interventi saranno inseriti nel programma di finanziamento predisposto ai sensi all'art. 14bis del testo coordinato della legge n. 109/94 con le leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003, nei limiti delle risorse finanziarie in atto disponibili, pari ad E 50.000.000,00, suscet tibili di incremento in relazione a nuove ed eventuali disponibilità.
Al fine di assicurare l'equa ripartizione territoriale delle risorse disponibili, le stesse saranno così suddivise su base provinciale:
-  il 15% a favore degli interventi della linea di intervento b);
-  il 50% a favore degli interventi della linea di intervento a) nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
-  il 35% a favore degli interventi della linea di intervento a) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 13
Monitoraggio e vigilanza

L'Assessorato dei lavori pubblici si riserva di effettuare la vigilanza ed il monitoraggio a campione per la verifica della corrispondenza dei progetti rispetto alle prescrizioni del presente bando.

Art. 14
Decadenza

Il provvedimento di ammissione a finanziamento, a pena di decadenza, determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera, verificato ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del provvedimento di ammissione a finanziamento costituisce notificazione del provvedimento medesimo.
(2005.26.1694)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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