REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 LUGLIO 2005 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 18 maggio 2005, n. 9.
Articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: organi di controllo.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
Premessa
L'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha introdotto delle innovazioni relativamente alle competenze degli organi di controllo interno degli enti, istituti ed aziende sottoposti a vigilanza della Regione che, con la presente circolare, si intendono meglio evidenziare.
Dette innovazioni rappresentano importanti elementi di una riforma più ampia sul sistema dei controlli sugli enti vigilati dalla Regione, che costituisce oggetto di altra circolare.
Punti essenziali delle innovazioni concernenti i collegi dei revisori dei conti o sindacali consistono:
-  nella valorizzazione e riqualificazione dei collegi, nell'ambito dei controlli regionali sugli enti;
-  nell'integrazione di alcuni collegi dei revisori dei conti o sindacali;
-  nell'istituzione di un sistema più efficiente di in for mazioni dagli organi di riscontro interno agli Asses so rati regionali;
-  in nuovi strumenti di coordinamento dell'attività dei collegi.
1)  Integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali
Ai commi 1 e 2 è previsto che in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed un componente effettivo designato dall'Amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza.
Consegue che, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle Amministrazione regionali indicate, le stesse provvederanno ad integrare in tal senso il collegio.
2)  Miglioramento della comunicazione con gli Assessorati regionali
I commi 3 e 4 prevedono che:
a)  gli organi di controllo interno, entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare, trasmettano una relazione sull'attività svolta a ciascuna Amministrazione rappresentata in seno al collegio;
b)  i collegi che per 2 semestri non ottemperino al suddetto adempimento sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati, anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
Si è voluto in tal modo porre l'attenzione sull'espletamento dell'attività di controllo su un arco temporale più ampio rispetto a specifici fatti rilevati nelle singole sedute, al fine di valutare la gestione della spesa pubblica, verificando da un angolo visuale più significativo sia i parametri di economicità sia gli aspetti di legittimità della stessa.
Gli adempimenti istituiti con la normativa esame della presente circolare non escludono gli obblighi di comunicazione al Presidente della Regione, per il successivo inoltro alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, già previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19; infatti la normativa preesistente è rivolta a destinatari diversi e soddisfa differenti finalità.
Struttura della relazione
La relazione semestrale deve in sintesi fornire le informazioni relative a:
-  provvedimento di nomina, composizione del collegio e data di insediamento;
-  programmazione dei lavori;
-  attività espletata;
-  principali problematiche emerse nel corso del semestre o precedentemente, che abbiano già trovato soluzione o che non siano state ancora risolte. Riguardo a tali ultime problematiche si evidenzia la necessità di fornire ragguagli circostanziati, sia in termini di diritto che di fatto, ed opinioni ben precise circa le azioni da intraprendere.
I suddetti punti rappresentano il contenuto minimo richiesto per la redazione della relazione semestrale al fine di dare omogeneità alla stessa. I dipartimenti in indirizzo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza amministrativa, e ciascuno per la propria competenza, potranno diramare specifiche istruzioni al riguardo, per meglio integrare le relazioni in discorso.
Al fine di snellire l'attività amministrativa e razionalizzare i flussi di informazione tra i collegi dei revisori dei conti o sindacali e le Amministrazioni regionali di riferimento, gli organi interni di riscontro non dovranno inoltrare sistematicamente a questo Assessorato i verbali delle proprie sedute; quelli già pervenuti, saranno presi in considerazione solo qualora presentino problematiche rilevanti.
Occorre tuttavia precisare che, qualora vengano rilevate particolari e/o urgenti problematiche, gli organi suddetti dovranno comunque trasmettere apposita relazione, denunciando immediatamente i fatti per i quali vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità. In tali casi dovranno essere fornite informazioni complete e circostanziate formulando chiaramente la posizione del collegio in ordine alle questioni trattate.
Permane in capo ai collegi dei revisori dei conti o sindacali l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei casi in cui si rilevi danno erariale, nonché ad altre amministrazioni competenti nei casi di gravi irregolarità.
3)  Strumenti di coordinamento dell'attività dei collegi dei revisori o sindacali
Il comma 5 prevede che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provveda all'aggiornamento professionale dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti vigilati, indipendentemente dall'amministrazione che ciascuno di essi rappresenta. Questo dimostra la rinnovata attenzione che il legislatore rivolge a detti soggetti, ritenuti centrali nel nuovo sistema di controlli creato, e al tempo stesso consente di perseguire l'omogeneità dei comportamenti degli organi di controllo interno.
Secondo il successivo comma 6, i revisori ed i sindaci che nell'arco di un anno non partecipino a 3 sedute dei rispettivi collegi o a 2 delle giornate di aggiornamento professionale previste, sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio stesso, salvo provati casi di forza maggiore.
4)  Specificità del settore sanitario
Adempimenti secondo la normativa statale
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 1 dell'art. 3-ter, dispone che, nelle aziende sanitarie, "Il collegio sindacale:
a)  verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b)  vigila sull'osservanza della legge;
c)  accerta la regolare tenuta della contabilità;
d)  riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sul risultato del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa".
Per quanto attiene agli obblighi di comunicazione da parte del collegio ai dipartimenti regionali di riferimento, sorge quindi la necessità di coordinare le disposizioni di cui alla lett. d) con quelle introdotte dal comma 3 del l'art. 48 della legge regionale n. 17/2004, esaminate al precedente paragrafo 2, sia sotto il profilo delle cadenze temporali sia riguardo ai contenuti.
In ordine alle cadenze temporali si ritiene prevalente la disciplina regionale così come esplicitata al precedente paragrafo 2, con l'obbligo della relazione semestrale e della denuncia immediata delle eventuali gravi irregolarità, fermi restando gli obblighi di denuncia alle autorità esterne.
Riguardo ai contenuti della relazione semestrale, il collegio sindacale dell'azienda sanitaria darà anche contezza dell'attività di verifica dell'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico, dell'osservanza delle leggi, della regolare tenuta della contabilità, nonché delle periodiche verifiche di cassa.
Monitoraggio della spesa sanitaria previsto dalla legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, art. 27, comma 1
Si ritiene necessario ribadire che i dati trasmessi trimestralmente dalle aziende sanitarie agli Assessorati regionali della sanità e del bilancio e delle finanze, nonché alla Commissione legislativa servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale, relativi al monitoraggio della spesa sanitaria, devono essere certificati dai collegi dei sindaci.
Poiché le problematiche connesse alla spesa sanitaria rivestono oggi particolare importanza, detta certificazione risulta indispensabile per una corretta valutazione dei dati oggetto di monitoraggio. Occorrerà eventualmente esprimere chiaramente il proprio avviso contrario.
Per le finalità delle disposizioni di legge oggetto della presente circolare, gli enti vigilati, oltre a prestare la consueta collaborazione ed il dovuto supporto agli organi di controllo interno, titolari delle competenze in questione, dovranno programmare sistematicamente l'attività dei propri uffici competenti in funzione anche del necessario raccordo con i collegi sindacali, affinché le scadenze previste dalla normativa possano essere regolarmente rispettate.
Nel rappresentare la particolare importanza rivestita dagli argomenti trattati, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione, sia presso gli enti rispettivamente vigilati sia presso i collegi dei revisori dei conti o sindacali degli stessi, delle direttive contenute nella presente circolare, la quale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo htp://www.regione.sicilia.it/bilancio.
Potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati "FONS".
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
(2005.23.1546)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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