REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 LUGLIO 2005 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 10 maggio 2005, n. 8.
Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: controllo sugli atti degli enti vigilati.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 

Premessa
La presente circolare si rende necessaria per meglio evidenziare la portata innovativa dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, concernente le procedure di approvazione dei documenti contabili degli enti sottoposti a vigilanza. I soggetti interessati a tale innovazione sono: gli uffici regionali che esercitano la vigilanza sugli enti, i collegi dei revisori dei conti o sindacali e gli enti strumentali.
Come meglio di seguito esplicitato, la centralità dell'innovazione è nell'intero sistema di controllo degli atti deliberati dagli enti, valorizzando le competenze dei collegi dei revisori dei conti o sindacali ed aggiungendo nuove forme di controllo da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per meglio monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa pubblica, pur senza limitare l'autonomia dell'ente.
Una siffatta innovazione non poteva trovare immediata applicazione, cosicché il legislatore ha previsto una fase transitoria, iniziata l'1 gennaio 2005, che terminerà non appena saranno posti in essere tutti i momenti attuativi della complessa normativa.
1.  Il nuovo sistema dei controlli
Il nuovo regime dei controlli è delineato dai primi 4 commi dell'art. 53.
Le nuove procedure sostituiscono quelle precedenti dal momento in cui le disposizioni dei suddetti commi vedranno piena attuazione. Fino ad allora si applicheranno le procedure previgenti insieme alle disposizioni transitorie del comma 13, oggetto di specifico paragrafo successivo.
-  Commi 1 e 2
Il comma 1 prevede che la Regione espleti i propri controlli sugli enti vigilati "di norma" attraverso i collegi dei revisori dei conti o sindacali. Tale norma ha natura programmatica, tuttavia esprime l'importante evoluzione del sistema dei controlli amministrativi e contabili inter ni ed esterni agli enti vigilati.
Una siffatta modifica non deve intendersi come un aggravio per i revisori ed un depauperamento dei compiti degli uffici regionali, bensì come uno snellimento delle procedure a vantaggio degli enti sottoposti a vigilanza.
Si evita che gli atti relativi ai documenti contabili affrontino diversi passaggi dopo l'adozione da parte degli enti, attribuendo all'iter interno all'ente maggiore rilievo ai fini dell'approvazione definitiva degli stessi: si ottiene uno snellimento complessivo dell'attività amministrativa, interna ed esterna, realizzando controlli più efficaci e tempestivi, posto che non è infrequente che ai medesimi riscontri sono tenuti sia i collegi dei revisori sia gli uffici di vigilanza dei dipartimenti regionali.
Il legislatore riconosce che, ai fini delle verifiche amministrative e contabili sull'attività amministrativa degli enti strumentali, la posizione dei revisori dei conti o sindaci sia avvantaggiata rispetto a quella dei dipartimenti, in quanto l'organo di controllo interno può operare in maniera più elastica, può acquisire con maggiore tempestività ed efficienza tutti i necessari elementi di valutazione e può interloquire più rapidamente con i centri di responsabilità aziendali, rendendo quindi più incisivo il controllo regionale.
In tale ottica elemento essenziale è il ruolo di rappresentanza, nella garanzia della personale responsabilità ed indipendenza, dei singoli componenti degli organi di riscontro interno nei confronti delle Amministrazioni regionali di riferimento ed in definitiva dell'organo collegiale rispetto alla Regione.
Il ruolo dei revisori viene quindi ulteriormente rafforzato e valorizzato, senza che venga meno il riferimento all'Amministrazione regionale.
La Regione deve intensificare il ruolo di vigilanza sull'attività amministrativa degli enti strumentali anche attraverso il coordinamento e l'aggiornamento professionale dei revisori e dei sindaci.
Conferma di detta nuova impostazione proviene dalle nuove disposizioni recate dall'art. 48 della medesima legge finanziaria, sia in ordine alla trasmissione di relazioni semestrali sull'attività di controllo svolta dai collegi, sia in merito alle nuove competenze assegnate a questo Assessorato in merito all'attività di aggiornamento e formazione dei revisori, sia con riferimento alla decadenza prevista nei confronti dei revisori nei casi di non rispetto di obblighi vecchi e nuovi scaturenti dal mandato ricevuto. Non si trascuri, infine, la previsione normativa del potenziamento di alcuni collegi sindacali, di cui al comma 1 dell'art. 48 in discorso.
Per l'approfondimento delle disposizioni di detto art. 48, si rimanda ad apposita circolare in corso di emanazione.
Occorre sottolineare l'ampiezza dell'ambito soggettivo dell'applicazione dei principi appena esposti: infatti la formulazione "enti, istituti e aziende sottoposti a vigilanza e tutela...", al di là delle specificazioni successive, pare ricomprendere ogni ente strumentale e/o vigilato dalla Regione, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, dalle modalità e dal grado di vigilanza amministrativa regionale specificamente prevista (si includano quindi, ad esempio, I.A.C.P. e A.A.P.I.T.).
Nell'ottica di razionalizzare le risorse disponibili per la vigilanza sulla spesa pubblica degli enti strumentali, il comma 2 dell'art. 53 prevede che i controlli dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, sui documenti contabili degli enti vigilati non vadano più espletati sistematicamente quale requisito necessario per l'approvazione da parte degli organi tutori; il parere de quo, già preventivo ed obbligatorio secondo la normativa previgente, rimane solo eventuale.
Infatti il comma 2 in discorso attribuisce all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la competenza a predisporre programmi annuali di controlli sugli atti in questione.
Detto programma sarà selettivo e potrà riguardare tutti i documenti contabili di specifiche categorie di enti ovvero solo alcune tipologie di atti per tutti gli enti. I controlli non saranno quindi sistematici, bensì di tipo campionario, ovvero mirati secondo le informazioni disponibili comunque acquisite.
A tal fine torna fondamentale l'apporto degli organi di revisione interna, che potranno svolgere, attraverso le relazioni periodiche o mediante specifiche istanze motivate e dettagliate, il ruolo di segnalare l'opportunità di attivare l'esame contabile da parte dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Importanti elementi di valutazione ai fini della scelta del programma di controllo emergeranno anche dall'attivazione e dall'utilizzo dei modelli di monitoraggio previsti dal successivo comma 4 del medesimo art. 53.
-  Commi 3 e 4.
Il nuovo sistema dei controlli prevede la realizzazione di nuovi strumenti di monitoraggio della gestione degli enti, che utilizzano i dati contabili, di attività e di struttura richiesti dall'Amministrazione regionale.
Questi dati saranno "trattati" attraverso procedure informatiche opportunamente create per la gestione e la rielaborazione degli stessi ai fini del calcolo di un sistema articolato e coerente di indicatori ritenuti significativi e segnaletici della gestione degli enti.
Verranno costruiti dei modelli di rilevazione ed elaborazione dei dati considerati rilevanti, individuati con apposito decreto di concerto tra il ragioniere generale della Regione ed il dirigente generale del dipartimento regionale titolare delle competenze di vigilanza e tutela amministrativa su ciascuna categoria di enti.
Gli organi di riscontro interno dovranno intervenire per verificare la corrispondenza tra i dati da trasmettere e le risultanze contabili aziendali.
L'Assessorato del bilancio e delle finanze, svolte le elaborazioni di competenza, sempre attraverso procedure informatiche, metterà a disposizione delle altre amministrazioni interessate i risultati ottenuti, al fine di indirizzare e rendere più oculata là di vigilanza e tutela espletata dagli organi tutori.
La sistematica acquisizione dei dati rilevanti e la conseguente elaborazione di indicatori significativi offrirà infatti sia alla ragioneria generale della Regione sia ai dipartimenti regionali titolari della vigilanza amministrativa fondamentali elementi di giudizio su ciascun ente sottoposto alle rilevazioni, nonché importanti termini di raffronto sia spaziali sia temporali.
Appare necessario sottolineare la finalità espressa chiaramente all'inizio del comma 3 in discorso: si vuole infatti controllare e stimolare il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti.
Tale nuovo approccio alle problematiche gestionali degli enti strumentali muove dalla constatazione della fondamentale opera svolta dagli stessi per il perseguimento dei fini pubblici regionali ed insieme dalla consapevolezza che le risorse che la Regione può assegnare loro risultano esigue rispetto alle esigenze di sviluppo e di rilancio dell'attività amministrativa qualificante degli enti.
Nel nuovo sistema dei controlli, l'Amministrazione regionale ridimensiona la propria attività riguardo ai controlli diretti sulla legittimità dell'azione amministrativa e della spesa, per i quali, per quanto detto sopra, si investono con maggiore responsabilità e attenzione gli organi di riscontro interno, mentre maggiore attenzione e nuove risorse si dedicano alla valutazione del raggiungimento dei fini istituzionali assegnati agli enti.
La riqualificazione della spesa pubblica degli enti passa quindi attraverso una riqualificazione del sistema dei controlli.
Particolare attenzione verrà dedicata alla gestione delle entrate proprie degli enti, nel senso che dovrà essere esperita ogni forma di attivazione di risorse non di derivazione regionale da dedicare al raggiungimento dei loro fini istituzionali.
Per il perseguimento delle finalità esposte, le Amministrazioni regionali di riferimento, di concerto tra loro, ai sensi del comma 4 dell'art. 53, assumono nuovi poteri di intervento, la cui portata risulta particolarmente ampia: infatti il comma in esame considera, quale presupposto per interventi ispettivi e di verifica, ogni "criticità di ordine economico o finanziario".
Naturalmente l'economia dell'attività dei dipartimenti vigilanti, oltre che l'evidente ratio sottostante alla norma, impone che gli interventi in questione siano limitati a disfunzioni gestionali rilevanti e, quindi, a queste mirati.Detti interventi potranno essere preceduti da richieste di informazioni ed approfondimenti sui dati già in possesso delle Amministrazioni regionali, anche attraverso l'attivazione dei revisori dei conti.
Fino a quando, comunque, non si appalesino irregolarità amministrative di una certa gravità o comportamenti cui ricollegare danni erariali o illegittimità di sorta, gli interventi ispettivi in questione saranno indirizzati alla migliore conoscenza della specifica realtà aziendale, al fine di ricondurre l'ente all'efficienza, efficacia ed economicità della gestione delle risorse pubbliche.
A conclusione del presente paragrafo, è possibile compendiare il nuovo regime dei controlli focalizzando l'attenzione sui punti chiave di questa riforma:
- riqualificazione del ruolo dei collegi dei revisori dei conti o sindacali;
-  particolare attenzione dell'attività regionale di vigilanza agli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità degli enti, con funzioni di auditing;
-  nuovi e diversi poteri di intervento delle Amministrazioni regionali di riferimento attraverso moderni strumenti di conoscenza e di analisi.
2.  Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e s.m.i.
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è stato trattato, tra l'altro, con la circolare dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 24 del 10 dicembre 2003, esplicativa delle modifiche legislative apportate con la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. A dette istruzioni si rimanda per tutto quanto non innovato con l'art. 53 oggetto della presente. Secondo detta normativa, il parere della scrivente accerta la conformità del documento contabile alle norme di contabilità, naturalmente, per quanto risulta dalla completa documentazione.
Si deve preliminarmente dare conto di una importante modifica intervenuta prima della legge regionale n. 17/2004; più precisamente si fa riferimento all'art. 29, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, il quale ha introdotto la possibilità che il parere contabile reso dall'Assessorato del bilancio e delle finanze sia sottoposto a condizioni.La medesima norma precisa che il rispetto delle condizioni poste dal suddetto Assessorato venga verificato dall'organo tutorio ai fini delle valutazioni di propria competenza per l'approvazione o meno dei documenti contabili.
-  Comma 5
Tutto ciò premesso, il comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004 definisce l'ambito dei regolamenti da sottoporre al controllo degli uffici regionali. Infatti l'art. 32 della legge regionale n. 6/97 al comma 1 indicava "i regolamenti" in maniera generica, mentre il comma de quo stabilisce che i regolamenti da sottoporre al parere tecnico contabile dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono quelli recanti disposizioni "sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità": cioè sulla gestione dei beni patrimoniali come, a mero titolo esemplificativo, la modalità per la concessione in affitto di detti beni o il loro uso, la loro destinazione; nonché quell'insieme di norme interne che meglio soddisfano le esigenze dell'ente nell'ambito della legislazione contabile, ne colmano vuoti, ne concretizzano eventuali rinvii, ovvero ne definiscono modalità applicative interne.
Anche i termini per l'emissione del parere su tali regolamenti sono stati prolungati. Il primo comma dell'art. 32 della suddetta legge regionale n. 6/97 stabiliva che il termine per l'emissione del parere era di 30 giorni; il comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004 prolunga tale termine a 60 giorni.Appare palese che il legislatore ha voluto dare agli uffici regionali un margine di tempo maggiore in quanto i regolamenti costituiscono un insieme complesso di norme, la cui conformità alla legislazione di settore deve essere valutata con particolare attenzione.
Posto che il suddetto comma 5 disciplina la particolare fattispecie dei regolamenti sopra menzionati, il legislatore ha opportunamente ridefinito i previgenti articoli di legge che regolamentavano la materia: infatti il comma 10 dell'art. 53 in questione abroga l'art. 12 della legge regionale n. 21/2003, con il quale era stata data l'interpretazione autentica in ordine ai regolamenti sui quali doveva essere espresso il parere tecnico contabile; analogamente il comma 11 sopprime la parola "regolamenti" dal comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97.
-  Comma 15
Altre importanti novità sono contenute nel comma 15, laddove il termine per l'emissione del parere tecnico contabile viene prolungato dai 30 giorni prima previsti agli attuali 45 giorni.
Inoltre, anziché alla conclusione dell'iter istruttorio, l'Assessorato del bilancio e delle finanze resta vincolato alla presentazione delle proprie osservazioni.
3.  Il regime transitorio
Il nuovo sistema dei controlli contabili, appena delineato, risulta più articolato di quello preesistente ma, al contempo, è idoneo a snellire notevolmente l'iter per l'approvazione dei documenti contabili degli enti, in quanto tende ad eliminare il procedimento amministrativo intermedio concernente il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, il quale a regime interverrà sui singoli documenti contabili in maniera mirata e selettiva.
Tuttavia la piena attuazione delle norme sopra descritte necessita di tempi tecnici non immediati e, pertanto, il legislatore ha previsto un regime transitorio già in vigore dall'1 gennaio 2005, con il quale è stato compiuto un primo passo nella direzione prescelta.
Infatti il comma 13 dell'art. 53, con effetto immediato connesso all'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2004, ha reso non più obbligatorio il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze rispetto all'approvazione dei documenti contabili degli enti da parte degli organi tutori.
Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2005, l'organo tutorio, ricevuto il documento contabile, chiede il parere tecnico di questo Assessorato nei casi seguenti:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b)  su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c)  su richiesta dell'organo tutorio.
In questa fase transitoria, pur con un parziale snellimento delle procedure, si sono conservate delle garanzie per poter acquisire, quando ritenuto opportuno, il parere della scrivente: si ribadisce, anche in questo caso, la riqualificazione del ruolo dei collegi dei revisori dei conti su cui si fonda la riforma in questione. Infatti emerge in prima battuta che l'intervento di questo Assessorato può essere escluso quando vi sia il convincimento favorevole dell'organo di riscontro interno.
Secondo le presenti disposizioni, l'ente continuerà a trasmettere in duplice copia all'organo tutorio il documento contabile non appena adottato dagli organi interni di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti o sindacale, secondo le disposizioni dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal riguardo pare opportuno richiamare la posizione più volte espressa dall'Ufficio legislativo e legale della Regione, tra gli altri, con i pareri prot. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003 e prot. n. 21370/295.11.2003 del 18 dicembre 2003, in ordine alla illegittimità degli atti adottati senza aver acquisito conoscenza del contenuto della relazione del collegio dei revisori dei conti o sindaci. Infatti la relazione del collegio precede sempre la deliberazione trattandosi di atto prodromico di quello definitivo, inteso a fornire all'organo deliberante compiuta conoscenza dei riscontri effettuati.
L'organo tutorio, acquisito il documento, attiverà i controlli di propria competenza dedicando particolare attenzione, innanzitutto, alla completezza della documentazione ed ai contenuti della relazione del collegio dei revisori o sindacale.
Qualora il bilancio sia pervenuto completo di tutta la documentazione prescritta, l'organo tutorio può procedere nell'iter di propria competenza e giungere, con notevole economia di tempo, al provvedimento di approvazione o non approvazione, senza l'obbligo di trasmettere gli atti a questo Assessorato, quando ricorrano le seguenti condizioni:
-  il bilancio sia corredato del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti o sindacale;
-  il collegio stesso non abbia espressamente e motivatamente richiesto l'esame dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Qualora non si rilevi il parere favorevole del collegio dei revisori (lett. a), oppure, pur in presenza del parere favorevole, detto organo lo richieda con le modalità di cui alla lett. b), l'organo tutorio ha l'obbligo di trasmettere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze una copia del documento contabile ricevuto, richiedendone il parere con l'espressa indicazione della fattispecie riscontrata (lett. a o lett. b).
Infine pur quando non ricorrano i presupposti delle prime due lettere, il dipartimento, prima di procedere all'atto di approvazione del documento contabile, ha la mera facoltà, ai sensi della lett. c), di richiedere il parere tecnico contabile di cui all'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni: in tal caso la richiesta di parere deve recare l'indicazione della norma invocata.
Al riguardo, qualora la richiesta venga formulata ai sensi della lett. c), si ritiene necessario che l'organo tutorio espliciti nella richiesta stessa le motivazioni e le considerazioni che l'hanno indotto ad attivare il procedimento di competenza della scrivente, anche al fine di fornire ogni utile elemento di valutazione e di orientare l'attività per i controlli di competenza della stessa.
Nei casi sopra descritti l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha l'obbligo di rendere il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, con le modalità e secondo le disposizioni già esaminate.
Per quanto fin qui esposto, affinché gli obiettivi di maggiore efficienza e snellezza dell'apparato dei controlli sui documenti contabili possano effettivamente essere raggiunti, è necessario che il collegio dei revisori, nella relazione, esprima il proprio conclusivo parere in maniera chiara ed incontrovertibile, in senso favorevole o in senso sfavorevole.
A tal fine il collegio non dovrà trascurare alcun approfondimento necessario a raggiungere il proprio convincimento definitivo; fermo restando che qualora ciò non fosse reso possibile da comportamenti omissivi o dilatori degli enti, la circostanza deve essere segnalata senza indugio ai dipartimenti di vigilanza.
Qualora per circostanze oggettive permangano in capo al collegio dubbi insormontabili, le riserve dovranno essere espresse in dettaglio con la dovuta chiarezza: in tal caso soccorre la previsione normativa della lett. b).
In ogni altro caso in cui l'organo di controllo interno, pur rendendo in senso favorevole il proprio parere, ritenga necessario ricorrere alla norma di cui alla citata lett. b), esso dovrà motivare in modo circostanziato tale decisione al fine di offrire sia all'Assessorato del bilancio e delle finanze chiamato ad esprimersi, sia al dipartimento titolare del procedimento di approvazione, tutti gli elementi essenziali per esercitare al meglio le proprie attribuzioni.
Talvolta l'iter di adozione dei bilanci degli enti vigilati prevede, oltre al parere dei revisori dei conti, più di un atto da parte di diversi organi di amministrazione.Qualora l'atto finale di adozione si discosti dalla proposta che era stata sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti, la delibera deve dare chiara evidenza di tale circostanza, oltre a recarne, secondo le regole generali della formazione di un atto amministrativo, adeguata motivazione.
Non è frequente che gli emendamenti alla proposta iniziale vengano adottati dall'organo deliberante proprio su indicazione del collegio dei revisori dei conti: anche in tal caso la delibera di approvazione deve rispondere ai requisiti appena indicati.
Inoltre, nei casi sopra indicati di emendamenti approvati sulla base delle osservazioni formulate dall'organo di riscontro, come in tutti gli altri casi in cui la delibera finale di adozione del bilancio non corrisponda a quella esaminata dai revisori, e detti emendamenti siano tali da giustificare una rivisitazione del parere espresso dal collegio dei revisori, è opportuno che detto organo provveda con tempestività ad esplicitare il proprio convincimento sul documento trasmesso all'Amministrazione regionale di riferimento per l'approvazione.
Ciò vale anche nei casi in cui il parere sul documento esaminato dal collegio dei revisori sia sottoposto a condizioni: infatti il collegio dei revisori è il soggetto naturalmente preposto a sciogliere, in senso positivo o negativo, le riserve e le condizioni poste nel proprio parere.
Tale opportunità di intervento chiarificatore dell'organo di riscontro interno si tramuta in un obbligo cui ottemperare con tempestività, qualora vi sia una espressa richiesta in tal senso o da parte dell'organo tutorio o da parte dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Per il periodo trascorso dall'entrata in vigore delle norme qui esaminate, la scrivente ha ritenuto opportuno e doveroso anticipare alcuni dei contenuti della presente circolare al fine di richiamare l'attenzione dei dipartimenti regionali titolari dei poteri di approvazione in via amministrativa dei documenti contabili e, tramite loro, anche quella degli enti vigilati sulle più immediate modifiche normative: ciò al fine di non creare disguidi procedurali in ordine ai primi bilanci adottati dagli enti in vigenza della nuova normativa.
Con la nota prot. n. 2272 del 25 gennaio 2005, infatti, è stato chiarito il comportamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze in merito ai documenti contabili pervenuti dall'inizio del corrente anno.
Nell'attuale regime transitorio, qualora verrà richiesto il parere della scrivente in ordine a delibere di variazioni di bilancio, la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 novembre, stante che il periodo di tempo assegnato per l'emanazione del parere è ora di 45 giorni.
Infatti è noto che gli impegni di spesa possono essere assunti legittimamente dagli enti vigilati solo prima dello scadere dell'esercizio finanziario e devono riguardare previsioni di spesa provenienti da delibere di variazione di bilancio validamente adottate dall'ente, che alla medesima data del 31 dicembre siano pienamente esecutive.
Ciò premesso, nell'ipotesi che la richiesta del parere tecnico pervenga a questo Assessorato dopo il suddetto termine del 15 novembre, l'organo tutorio non può approvare la delibera in questione prima di avere acquisito il parere, salvo che lo stesso sia stato chiesto ai sensi della lett. c); nè l'organo tutorio può considerare formato il silenzio assenso dell'Assessorato del bilancio e delle finanze prima dei 45 giorni previsti, con la conseguenza che il termine del 31 dicembre spiri senza che la delibera di variazione del bilancio dell'ente abbia acquisito l'esecutività necessaria per la legittima assunzione degli impegni di spesa.
4.  L'albo regionale degli ispettori contabili
Come già esposto nei paragrafi precedenti, uno dei punti chiave della riforma dei controlli contabili introdotta dall'art. 53 della legge regionale n. 17/2004 consiste nell'attribuzione agli Assessorati regionali di riferimento di nuovi poteri di intervento nei confronti degli enti vigilati.
A tal fine è necessario individuare gli strumenti idonei ad assolvere dette prerogative: tra questi strumenti è sicuramente da annoverare l'albo regionale degli ispettori contabili, istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con il comma 7 del citato art. 53, e disciplinato dai successivi commi 8 e 9.
In questa sede si ritiene opportuno dare solo brevi cenni di questa considerevole innovazione, rimandando ai prossimi atti amministrativi di attuazione.
Il comma 8 indica i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo.
Il comma 9 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emani un decreto che disciplini le modalità di tenuta e di funzionamento dell'albo.
5.  Altre disposizioni
Il comma 6 stabilisce che spetta all'Assessorato del bilancio e delle finanze, sentiti i vari dipartimenti vigilanti sotto il profilo amministrativo, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili. Detto comma, se considerato nell'insieme del disposto dell'art. 53, ne fa meglio intuire la portata innovativa.
Tale attribuzione mira al coordinamento dei vari enti sotto il profilo contabile con l'emanazione di linee guida ed indirizzi contabili uniformi per tipologie di enti, al fine di ottenere dati comparabili ed omogenei per un controllo più efficace sulla spesa pubblica.
E' evidente che il predetto comma è in stretto collegamento con quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo, nella considerazione che l'Assessorato del bilancio e delle finanze, dopo l'entrata a regime del nuovo iter procedurale di controllo degli enti, riceverà sistematicamente i dati contabili, di struttura e di attività sui quali si è detto in precedenza.
-  Commi 12 e 14
Le disposizioni del comma 12 non riguardano tutti gli enti sottoposti a controllo ma solo quelli espressamente indicati nell'art. 20 della legge regionale n. 212/79; tali enti sono: IRVV, AST, IRCAC, CRIAS ed EAS. Di fatto viene abolita la trasmissione all'Assessorato del bilancio e delle finanze delle deliberazioni previste dal comma 4 dell'art. 20 della citata legge.
Il suddetto comma 12 abroga la disposizione in base alla quale tutte le delibere di cui al citato art. 20 venivano trasmesse in copia anche all'Assessorato del bilancio e delle finanze. In concreto non vanno più inviate alla scrivente le delibere di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 212/79; mentre devono continuare a pervenire le delibere di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dei commi stessi.
La ratio di detta modifica risiede nello spirito di semplificazione degli adempimenti per gli enti: cosicché tutte le delibere di cui all'art. 20, legge regionale n. 212/79, devono essere inviate solamente all'organo tutorio, il quale, dopo averle esaminate per quanto di propria competenza, invierà all'Assessorato del bilancio e delle finanze per l'emis sione del preventivo parere contabile solamente quelle rientranti nelle previsioni dei commi 1 e 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 212/79.
Il comma 14 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal 2ter al 2sexsies, concernenti l'assegnazione agli enti vigilati di obiettivi di gestione con valenza finanziaria, nonché quelle relative alla definizione del patto di stabilità regionale per i medesimi enti strumentali (art. 24 della legge regionale n. 4/2003) non si applicano più a tutti quei procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 17/2004.
Al riguardo appare opportuno rappresentare che un procedimento si considera concluso quando il provvedimento che ne scaturisce è produttivo di effetti verso gli interessati, cioè quando il documento ultimo è validamente posto in essere, completo di tutte le sue parti essenziali e sono state espletate tutte le eventuali fasi integrative dell'efficacia (controlli successivi, pubblicazione etc.).
Attesa l'ampiezza dell'ambito di applicazione e la portata innovativa delle norme qui esaminate, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli enti, aziende e istituti sottoposti a controllo e vigilanza, nonché presso i rispettivi collegi dei revisori dei conti o sindacali.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni della presente circolare e si richiede ai dipartimenti regionali in indirizzo di espletare ogni utile forma di sollecitazione nei confronti degli enti vigilati, finalizzata alla concreta fattiva attuazione delle stesse.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/bilancio e potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione:EMANUELE
(2005.23.1546)
Torna al Sommariohome


008
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 66 -  83 -  7 -  80 -  26 -  50 -