REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 LUGLIO 2005 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti "Servizi formativi" a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2006.


FINALITA' GENERALI
Il presente avviso pubblico fa riferimento:
-  alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
-  all'art. 23, comma 5, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
-  al capo II, "Disposizioni in materia di formazione professionale" della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
-  all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, istitu tivo di "Garanzie per il personale della formazione professionale";
-  alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
-  all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
-  all'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante norme sulle "attività formative";
-  all'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
-  all'art. 39 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15;
-  all'art. 78 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che autorizza l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ad approvare, finanziare e a dare corso al Piano regionale dell'offerta formativa 2005, utilizzando anche le risorse rinvenienti dai trasferimenti comunitari, statali e dal fondo siciliano lavoratori;
-  alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
-  all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
-  alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
-  al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
-  decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, recante "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale";
-  al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";
-  agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
-  al regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999;
-  al regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999;
-  al regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;
-  al regolamento CE n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
-  al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
-  al regolamento CE n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001;
-  al regolamento CE n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento CE n. 438/2001;
-  al regolamento CE n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;
-  al P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche;
-  al Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
-  alla circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-  alle "disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana", approvate con decreto n. 03/FP del 30 aprile 2003 e successive rettifiche e attuazioni.

Capitolo I
PROGRAMMAZIONE

I.1  -  Direttive generali
I servizi formativi programmabili, articolati in sportelli multifunzionali, devono essere coerenti con quanto previsto dal P.O.R. Sicilia 2000/2006, con particolare riguardo agli obiettivi della misura 3.01 - Implementazione e messa in rete dei servizi per l'impiego del Complemento di programmazione e con la classificazione delle attività, che emerge dai documenti nazionali e comunitari, nonché con le disposizioni per l'accreditamento. I contenuti della scheda n. 3.01 del P.O.R. Sicilia sono disponibili sul sito www.euroinfosicilia.it.
In particolare, i servizi formativi programmabili dovranno contribuire al miglioramento dell'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro (in particolare giovani) e allo sviluppo e promozione delle politiche attive del lavoro.
Ogni intervento dovrà altresì contribuire a potenziare il sistema dei servizi per l'impiego della Regione siciliana, composto da operatori pubblici e privati, questi ultimi autorizzati e accreditati che, in rete tra loro, accompagnano e facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in armonia con i principi cardine della Strategia europea per l'occupazione, del NAP e con quanto previsto dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. riforma Biagi) e successivi decreti attuativi.
Le azioni da programmare dovranno essere principalmente volte ad implementare i servizi alla domanda, i servizi all'offerta, i servizi al territorio, il sostegno alle strutture e potenziamento delle attrezzature, il supporto alle risorse; per il versante dei servizi all'offerta sarà rivolta particolare attenzione alla rilevazione delle competenze, anche informali, acquisite dall'utenza.
Verrà data priorità a quegli interventi che contempleranno le seguenti azioni:
A)  Rafforzamento delle strutture
L'azione è finalizzata al potenziamento ed ammodernamento delle sedi esistenti, anche con l'obiettivo di rendere le sedi accoglienti, accessibili e pienamente fruibili agli utenti, alla creazione di supporti logistici, al potenziamento delle attrezzature onde permettere un miglioramento organizzativo e logistico finalizzato all'erogazione dei servizi. L'azione è altresì finalizzata ad attuare uno standard degli spazi necessari (attività di front desk e back office), degli allestimenti e della segnaletica, nel rispetto dell'allegato A modello logistico contenuto nel "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa" disponibile sul sito ufficiale della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro;
B)  Potenziamento dei servizi all'offerta
L'azione verrà attuata attraverso tutte le seguenti linee di inter vento:
-  progettazione e sperimentazione di consulenza mirata ai lavoratori per informazioni sulle opportunità lavorative anche attraverso l'erogazione integrata di diverse linee di servizio (informazione, orientamento, incentivi alla creazione di nuova occupazione, misure di politica attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento alla formazione ed al lavoro, etc.) in coerenza con i principi e le strategie di intervento previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e nel rispetto del sopra richiamato "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa";
-  implementazione dei servizi da erogare per le attività di accoglienza, preselezione e incontro domanda e offerta di lavoro, orientamento, accompagnamento professionale e creazione d'impresa per tipo di target di utenza, diversificati per genere (immigrati, disabili, soggetti svantaggiati), nel rispetto del sopra richiamato "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa";
-  progettazione e sperimentazione di modelli di servizi rivolti alle donne nonché ai soggetti svantaggiati, in quanto target specifici di utenza, in raccordo con altri attori sociali ed istituzionali e con le finalità proprie della misura 3.12. Le attività rivolte alle donne saranno considerate premiali ai fini della valutazione;
-  potenziamento di prodotti di supporto (multimediali o cartacei) per l'erogazione dei servizi;
-  promozione di azioni di concertazione locale e creazione di partenariati per la realizzazione di iniziative locali per l'occupazione, l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, la prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
-  promozione ed incentivazione per la realizzazione di intese e accordi con i centri per l'impiego, titolari delle competenze relative alle politiche attive del lavoro, in ossequio all'art. 39 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15, che si avvarranno, per l'esercizio delle proprie funzioni, degli enti ed organismi indicati all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolati in sportelli multifunzionali.
Dovranno essere altresì potenziati i servizi destinati a facilitare la fruizione da parte delle famiglie, con particolare riguardo ai soggetti portatori di svantaggio e dell'utenza femminile, offrendo anche aree di attesa per i bambini e prevedendo orari di apertura flessibili;
C)  Supporto alla creazione di sistemi informativi, consulenziali e di comunicazione
L'azione è finalizzata a realizzare, mediante software, banche dati, connessioni di rete e standard tecnici informativi di scambio, un sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro sul territorio ed uno scambio tra le sedi presenti in un dato territorio. L'adeguatezza degli strumenti informatici dovrà permettere il successivo collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro, prevista al capo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cui questa Regione ha aderito.
Le azioni dovranno, altresì, consentire, attraverso il potenziamento di linee consulenziali e di comunicazione, il soddisfacimento delle differenti esigenze informative degli uomini e delle donne;
D)Aggiornamento del personale destinato all'erogazione dei servizi
L'azione è finalizzata a supportare processi di aggiornamento degli operatori degli sportelli multifunzionali, che dovranno essere diversificati secondo i profili richiesti dagli standard nazionali, con particolare riguardo al decreto ministeriale n. 166/2001, per rafforzare competenze, capacità organizzative e gestionali nell'erogazione dei servizi, declinato nell'allegato B, modello organizzativo e delle risorse umane, contenuto nel già citato "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa";
E)  Azioni di informazione e pubblicizzazione e attività di accompagnamento
Sono previste in particolare azioni di:
-  promozione e di pubblicità dei servizi;
-  progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione (per singoli target/servizi) e la diffusione e pubblicizzazione dei programmi e dei risultati.
I.2  -  Obiettivi
Nell'ambito delle attività dei servizi formativi programmate e finanziate da questo Assessorato, i servizi formativi, rivolti alle persone ed alle imprese, sono garantiti all'interno degli "sportelli multifunzionali".
Gli sportelli multifunzionali, inseriti all'interno di un ampio disegno programmatorio che pone al centro le politiche attive del lavoro, si configurano quali terminali della rete di servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento, coordinati, in ambito provinciale, dai servizi uffici provinciali del lavoro ed in ambito sub provinciale dai centri per l'impiego.
Gli sportelli multifunzionali rappresentano il punto centrale per la messa a regime del sistema regionale dei servizi per l'impiego - modello delineato "Masterplan dei servizi pubblici per l'impiego della Regione siciliana" - poiché contribuiscono a potenziare il sistema organizzativo e consentono la fruizione di servizi integrati di informazione, accompagnamento alla ricerca di lavoro, orientamento.
I servizi offerti dovranno consentire di avere una visione integrata delle azioni in un quadro aperto e correlato, tale da inserire i diversi approcci e le varie tipologie d'intervento, quali l'informazione, l'accompagnamento alla ricerca di lavoro e l'orientamento, in un processo continuo d'opportunità ed in una rete di collaborazioni tra diversi momenti ed altrettanti livelli d'intervento.
I servizi offerti, nell'ottica di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, devono garantire la massima circolazione delle informazioni sul mercato del lavoro, la più larga diffusione di servizi di orientamento professionale, la consulenza alle scelte di formazione e di lavoro. Attraverso l'erogazione di servizi mirati alle diverse tipologie di utenza, devono rendere più accessibile l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l'accesso al lavoro con azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro, nonché sostegno, con interventi mirati, ai soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro.
Gli sportelli multifunzionali si devono configurare quali strutture operative di base, sub provinciali, che svolgono attività di supporto operativo e strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari dei servizi pubblici per l'impiego.
I centri per l'impiego, titolari delle competenze relative alle politiche attive del lavoro, in ossequio, quindi, all'art. 39 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15, si avvarranno, per l'esercizio delle proprie funzioni, degli enti ed organismi indicati all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, quindi degli sportelli multifunzionali.
Al riguardo i centri per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali, provvederanno a vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi all'utenza.
In tale ambito, gli sportelli multifunzionali dovranno assolvere ad un'utile azione di affiancamento e di sostegno, in termini di risorse, oltre che strumentali, umane, ferma restando la titolarità degli organi ed uffici pubblici in ordine sia all'emanazione di provvedimenti che, costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia all'esercizio dei compiti di coordinamento e controllo sul complesso delle strutture ed attività chiamate alla gestione dei servizi.
Nell'ambito delle azioni di affiancamento e sostegno, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle attività di orientamento che dovranno avere una connotazione di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzate a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di un progetto professionale e/o formativo dell'utente e il sostegno all'inserimento occupazionale. La attivazione di detti servizi è ritenuta particolarmente significativa per il potenziamento delle attività istituzionali dei centri per l'impiego, poiché sperimenta la capacità di intervento del sistema orientativo nella gestione di "servizi al mercato del lavoro".
Obiettivo del servizio di orientamento, in questo caso, è quello di offrire la possibilità all'utente di formulare delle scelte ragionate e consapevoli, acquisire informazioni sulle diverse opportunità, migliorare la propria consapevolezza riguardo il personale percorso professionale e formativo, individuare competenze e interessi spendibili nel mercato del lavoro, contrastando in tal modo la disoccupazione di lunga durata e favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. La conoscenza della realtà socio-economica del proprio territorio e la scelta del progetto professionale e/o formativo facilita infatti l'inserimento lavorativo dell'utente.
In ogni caso i servizi di orientamento lavorativo professionale dovranno essere forniti prioritariamente agli utenti che hanno già provveduto a presentare la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità all'occupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo del 21 dicembre 2002, n. 297 ed agli altri utenti che dichiarano la immediata disponibilità all'occupazione, con priorità ai destinatari individuati all'art. 2 del decreto legislativo n. 297/2002, le cui risultanze dovranno essere inserite nel contesto della Borsa continua nazionale del lavoro, prevista agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276. Nei confronti di questi utenti sarà necessario svolgere interviste periodiche, colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale ed altre misure di politica attiva del lavoro, volte a verificare l'effettiva propensione del soggetto alla ricerca attiva di un lavoro o la conseguente disponibilità a svolgere immediatamente un'attività lavorativa.
Nel merito, vengono considerate colloquio di orientamento, per la normativa vigente, quelle attività volte a fornire servizi individuali di orientamento, quali: rilevazione della domanda ed analisi del fabbisogno dell'utente, supporto alla redazione del curriculum vitae, stesura e sottoscrizione del patto di azione personalizzato, consulenza specialistica sulle opportunità di inserimento o di carriera, formazione orientativa individuale o per gruppi omogenei, formazione alla ricerca di lavoro, bilancio di competenza, attività di counselling e supervisione, consulenza orientativa.
I servizi individuali di orientamento saranno altresì destinati a supportare il centro per l'impiego nei confronti dell'utenza disabile - collocamento obbligatorio - previsto dalla legge n. 68/99.
Onde consentire un'efficace ed efficiente coordinamento di tutte le azioni di supporto ai compiti assegnati ai CPI, verrà istituita una cabina di regia presso ogni SUPL, con compiti di indirizzo strategico, verifica della coerenza tra le attività svolte dagli sportelli con le strategie regionali ed ai servizi da erogare all'utenza, valutazione qualitativa e quantitativa sui servizi erogati alle differenti tipologie di utenza, con particolare riferimento a quanti hanno ricevuto un colloquio di orientamento, una proposta di lavoro, un'offerta di formazione. La predetta cabina di regia sarà presieduta dal direttore del SUPL e composta da un componente di ogni organismo presente con proprio SM nel territorio di riferimento.
Le indagini e i risultati conseguiti nel corso dell'anno saranno comunicati all'Amministrazione regionale con cadenza semestrale: 6 mesi dopo l'avvio delle attività (il 30 giugno) ed a conclusione delle attività (il 31 gennaio dell'anno successivo).
All'interno di ogni "Servizio formativo" dovranno essere, quindi, individuate le modalità organizzative necessarie per affiancare e sostenere i centri per l'impiego nell'attuazione dei compiti che sono chiamati a svolgere per adempiere alle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti legislativi nn. 181/2000 e 297/2002. Tali modalità dovranno essere regolate a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in base allo schema tipo conforme al parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nella seduta del 10 aprile 2002 al n. 211/2001, che ogni organismo siglerà con l'Agenzia regionale per l'impiego.
Gli operatori dovranno essere stabilmente impiegati presso gli "sportelli multifunzionali" ed i congedi dovranno essere programmati onde consentire il funzionamento continuativo dei servizi nei giorni lavorativi, assicurando, pertanto, una permanente funzionalità per l'intero anno, nella considerazione che trattasi di erogazione di servizi a supporto di organismi pubblici (CPI).
Nei casi in cui gli sportelli sono allocati presso pubblici uffici, l'organismo dovrà dotare gli stessi delle attrezzature necessarie al loro migliore funzionamento, specificando la titolarità di utilizzo degli strumenti allocati, nonché ad installare apposite linee telefoniche dedicate intestate all'organismo, negli spazi dedicati allo sportello, al fine di consentire le connessioni telematiche ed agevolare i collegamenti in rete. Eventuali adeguamenti conseguenti all'impianto elettrico e/o telefonico rimangono a carico degli organismi attuatori. Gli oneri derivanti da interventi straordinari di pulizia locali ed igiene degli stessi rimarranno a carico degli stessi organismi. Il centro per l'impiego stabilirà, d'intesa con l'organismo, le modalità organizzative per la gestione degli spazi da dedicare alle attività di servizio, le modalità operative per l'invio dei dati di monitoraggio, con cadenza periodica, degli esiti dei colloqui di orientamento e delle proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione (art. 3 del decreto legislativo n. 181/2000) e le modalità organizzative delle risorse umane destinate all'erogazione dei servizi, che dovranno assicurare, con la loro presenza, la continuità dei servizi da erogare.
Nel caso in cui lo sportello è allocato in locali di pertinenza dell'organismo, le attività di erogazione degli interventi previsti si svolgeranno presso la sede medesima. Il centro per l'impiego stabilirà, d'intesa con l'organismo, le modalità organizzative e delle risorse umane, l'invio dell'utenza, le modalità operative per l'invio dei dati di monitoraggio, con cadenza periodica, degli esiti dei colloqui di orientamento e delle proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione (art. 3 del decreto legislativo n. 181/2000) e le modalità organizzative delle risorse umane destinate all'erogazione dei servizi, che dovranno assicurare, con la loro presenza, la continuità dei servizi da erogare.
In entrambi i casi, i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, contemplati all'art. 1 del decreto legislativo n. 181/2000 e successive modifiche, saranno intervistati utilizzando i modelli "scheda anagrafica e professionale" di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
I superiori modelli saranno contenuti nella piattaforma tecnologica, utilizzabile attraverso internet, che permetterà l'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro, così come previsto agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il cui accesso sarà garantito attraverso il rilascio di appositi account che verranno resi disponibili da Italia lavoro Sicilia nell'ambito del progetto S.P.O.I.I.L.S.
La predetta piattaforma tecnologica costituirà la base dei dati del sistema informativo lavoro della Regione siciliana.
I.3  -  Struttura progettuale
Sono ammissibili a finanziamento progetti semplici e/o integrati conformi alle azioni contenute nella scheda tecnica della misura 3.01 del Complemento di programmazione ed al "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa", elaborato a cura del gruppo di lavoro istituito con il decreto del 30 novembre 2004, n. 2286, nel rispetto del decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001 - recante disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale - e sulla base delle risultanze del progetto "Accreditamento delle sedi orientative. Sperimentazione nelle Regioni obiettivo 1" della misura II.1, azione B, sub azione 1 del PON, azioni di sistema obiettivo 1", coordinato dall'ISFOL, e disponibile sul sito ufficiale della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Per progetto semplice si intende un progetto che preveda al suo interno almeno due delle azioni descritte nel paragrafo I.1 - Direttive generali. In ogni caso, l'azione B, potenziamento dei servizi all'offerta è imprescindibile.
Per progetto integrato si intende un progetto che preveda al suo interno tutte le azioni descritte nel paragrafo I.1 - Direttive generali, rappresentate secondo una filiera logica e sequenziale.
Saranno considerati, comunque, prioritari i progetti integrati.
I progetti "Servizi formativi" dovranno essere, altresì, programmati in modo da garantire l'adozione di standard di qualità, nel rispetto del decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, che reca disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.
Ogni servizio formativo, pertanto, dovrà "disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo i predefiniti standard" per l'erogazione dei servizi (cfr. art. 3 del D.M. n. 166/2001 - Accreditamento delle sedi formative e delle sedi di orientamento).
Il sopradetto "modello", che è stato adeguato in coerenza alla realtà del sistema dei servizi formativi della Regione siciliana, rappresenta un idealtipico di sistema di gestione di sede orientativa che soddisfa i requisiti e gli standard di quadro generale previsti dal citato DM. n. 166/2001 ed è in linea con i dettati della Regione per l'accreditamento delle sedi operative impegnate nel settore dell'orientamento, dovrà essere posto in essere nella nuova programmazione da ogni sede operativa che eroga servizi orientativi e di sostegno all'inserimento lavorativo.
Il predetto "modello", che si compone di un insieme organico di documenti, redatti al fine di offrire un valido strumento operativo per la programmazione e l'erogazione dei servizi di competenza, contiene direttive in merito:
A)  alle risorse logistiche, che rappresentano un sistema idealtipico di organizzazione logistica ed una guida per rendere il più possibile omogeneo nella Regione siciliana lo standard degli spazi necessari (attività di front desk e back office), degli allestimenti e della segnaletica, tale da renderlo riconoscibile all'utenza (A - Modello logistico);
B)  all'organizzazione delle risorse umane, che sottendono alle modalità organizzative ed a un modello di struttura che rende effi ciente la gestione della sede e definisce il migliore impiego delle figu re che compongono l'organigramma in conformità al D.M. n. 166/2001 (B - Modello organizzativo e delle risorse umane);
C)  all'operatività della sede (C - Modello operativo) che sottende alle modalità cui andranno organizzate le attività ed i servizi da erogare all'utenza, articolate in servizi di prima accoglienza, accoglienza, informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza (consulenza orientativa, bilancio delle competenze, counselling orientativo), azioni di accompagnamento per allievi in formazione, sostegno all'inserimento lavorativo, consulenza alle imprese (C.1 - Manuale delle procedure).
Ogni organismo dovrà presentare un unico progetto che dovrà contemplare tutti i servizi formativi che intende attivare, redatto secondo il formulario di cui al capitolo II "Presentazione, selezione e valutazione".
Nel citato progetto andranno inserite le attività e le risorse necessarie ad un'efficace gestione progettuale, nonché le risorse umane necessarie per l'erogazione dei servizi.
Le azioni, contenute nel progetto, dovranno comunque essere riconducibili a quelle indicate nella seguente tabella:




I.3.1  -  Associazione temporanea di scopo - ATS
Poiché ogni sportello multifunzionale deve garantire l'intervento integrato di tutte le figure professionali contemplate nello standard individuato dall'allegato B - Modello organizzativo e delle risorse umane, gli organismi potranno costituirsi in ATS con altri organismi in possesso delle professionalità richieste per il completamento dello standard. La costituzione di ATS, in fase di valutazione, sarà ritenuta premiale.
Nel caso di ATS dovrà essere presentato un unico progetto esclusivamente dall'organismo capofila.
L'organismo partecipante, non dovrà presentare alcun progetto, ma limitarsi a compilare congiuntamente la scheda (IS2_PSF) "Organigramma e funzionigramma delle risorse umane", che farà parte integrante del progetto presentato dal capofila. Tale scheda va compilata, tante volte quanti sono gli sportelli in ATS.
L'erogazione del personale andrà corrisposta a ciascun organismo dal quale lo stesso dipende, fermo restando che le spese di gestione saranno erogate all'organismo capofila. Tale previsione dovrà essere contenuta nel progetto presentato e indicata nella dichiarazione di intenti (modello IS_5_PSF).
Nel caso in specie, la costituzione dell'ATS dovrà essere precedente alla presentazione del progetto.
I.3.2  -  Deroghe allo standard al modello organizzativo e delle risorse umane
Deroga al rispetto dello standard stabilito nell'allegato B - Modello organizzativo e delle risorse umane, è consentita solo in presenza di motivate esigenze funzionali e/o organizzative che saranno rappresentante dall'organismo in fase di presentazione della proposta progettuale. In questo caso tale deroga sarà autorizzata con provvedimento del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione, previa concertazione con le organizzazioni sociali e le associazioni degli organismi.
I.4  -  Borsa continua nazionale del lavoro
Nelle more del previsto collegamento con la "Borsa continua nazionale del lavoro", di cui agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, cui questa Regione ha aderito, è stato richiesto ad Italia lavoro Sicilia, l'assegnazione delle password onde permettere di rendere operativa l'offerta sussidiaria che verrà attivata dal Ministero del lavoro, del servizio BCNL in modalità ASP, il cui utilizzo è previsto nella fase transitoria propedeutica alla costituzione del nodo regionale.
Per le motivazioni sopra rappresentate, gli organismi, che rientreranno nel piano dei servizi formativi, dovranno individuare due operatori, di cui uno con la qualifica di orientatore, che saranno incaricati della informatizzazione dei dati refluenti dalldel decreto legislativo n. 181/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 297/2002.
Gli organismi titolari di sportelli in ATS segnaleranno d'intesa il nominativo degli operatori.
I.5  -  Durata dei progetti
Per i progetti afferenti al piano dei servizi formativi in parola, la durata massima è fissata in dodici mesi e decorre di norma dal 1° gennaio al 31° dicembre di ciascun anno.
I.6  -  Monitoraggio dei progetti
Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati per ogni tipologia di attività erogata, segnando i risultati conseguiti, i prodotti realizzati e la tipologia dei destinatari coinvolti.
Nella programmazione si dovrà pertanto tenere conto di tutte le azioni svolte all'interno degli sportelli che saranno oggetto di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.
Le azioni di monitoraggio indagheranno i seguenti aspetti:
-  numero degli utenti, distinti per tipologie, che hanno avuto accesso ai servizi;
-  numero degli utenti, distinti per tipologie, che hanno ricevuto i servizi;
-  modalità di erogazione dei servizi unitamente alle capacità ed alla prontezza nel fornire risposte adeguate;
-  tipologia di strumenti informativi utilizzati;
-  modalità organizzative e logistiche;
-  grado di soddisfazione degli utenti;
-  strumenti utilizzati e tecniche di lettura e di elaborazione dei risultati;
-  verifica degli investimenti.
Nel merito dell'erogazione dei servizi, sarà condotta, in aggiunta al dato qualitativo, una campagna di rilevazione quantitativa per indagare il numero dei destinatari coinvolti, distinti per tipo logia.
I risultati conseguiti dovranno essere riportati all'interno di schede, per le quali si rinvia a successiva direttiva, dovranno essere comunicati, dalla cabina di regia a livello provinciale, dopo sei mesi dall'avvio dell'attività e l'anno successivo, con invio entro il 20 gennaio. Questi ultimi dati dovranno riepilogare tutti i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente.
Al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate o impegnabili, la Regione eserciterà il monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative e dei relativi pagamenti, verificando, anche attraverso i controlli di tipo ispettivo - l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione del progetto o il blocco dello stesso e, ciò, al fine di consentire all'Amministrazione di assumere i provvedimenti conseguenziali.
I.7  -  Diritti sui prodotti delle attività
I prodotti dell'ingegno che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà dell'Amministrazione regionale e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata all'Amministrazione regionale.
I.8  -  Informazione e pubblicità
Delle attività, dei servizi offerti e dei risultati conseguiti dallo sportello dovrà essere fornita ampia diffusione sia nei confronti degli utenti (destinatari delle azioni) sia nei confronti dell'opinione pubblica in generale, attraverso l'adozione di strumenti che garantiscano la trasparenza delle attività svolte e ne consentano la rapida diffusione ed l'efficace informazione, allo scopo peraltro di facilitare la comunicazione con l'utenza.
Le azioni di diffusione sono indubbiamente un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardo lo svolgimento dei servizi e degli interventi svolti, nonché per la conoscenza dei risultati conseguiti.
Ogni azione pubblicitaria ed informativa dovrà essere uniformata per tutte le pubblicazioni edite e di letteratura grigia, a carattere periodico e monografico, materiali vari di informazione e pubblicità, cartellonistica e brochures, prodotti informatici e multimediali, manifesti, bollettini informativi, sito web, banca dati, materiale audiovisivo, nonché per lo svolgimento di manifestazioni informative, convegni, seminari, fiere, esposizioni, pubblicazioni edite dagli enti promotori e/o attuatori, ecc.
Particolare importanza dovrà essere destinata all'uso della segnaletica. Già a partire dai pannelli che ne identificano la locazione (alcuni centri potrebbero essere all'interno di uffici, altri affacciarsi direttamente sul tessuto urbano) dovrà essere dedicata particolare attenzione a quella segnaletica che permetterà di stabilire percorsi guidati, all'interno degli spazi dedicati allo sportello, alla fruizione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A. Modello logistico del "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa" più volte citato.
In prossimità dell'ingresso dello sportello multifunzionale, dovrà essere esposta una targa permanente che contenga gli emblemi secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A. Modello logistico sopra citato.
Tutte le azioni pubblicitarie ed informative dovranno recare, oltre il logo dell'organismo, gli emblemi a colori, della Regione siciliana, dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, nonché il marchio della rete dei centri per l'impiego e della rete degli sportelli multifunzionali, il logo comunitario, il nuovo logo nazionale di FSE ed il logo dell'accreditamento realizzato dall'ISFOL.

Capitolo II
PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE

II.1  -  Soggetti ammissibili a finanziamento
Possono presentare progetti i sottoelencati soggetti:
1)  enti pubblici;
2)  enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi per fine l'erogazione di servizi formativi;
3)  enti ex art. 4 della legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche;
4)  enti di diritto privato con scopo di lucro ma aventi per fine l'erogazione di servizi formativi a finanziamento pubblico senza scopo di lucro o che indichino esplicitamente di non avere scopo di lucro o di non distribuire gli utili tra i soci o associati per le attività oggetto del finanziamento pubblico;
5)  altri soggetti specificamente indicati nelle singole schede di misura.
Detti organismi dovranno, altresì, avere ottenuto l'accreditamento per le attività di orientamento secondo la normativa vigente.
II.2  -  Termini e modalità
L'istanza (mod. Istanza_PSF) dovrà essere corredata dal progetto, in formato cartaceo e su supporto informatico, e dalla docu mentazione sotto elencata. Il formulario, che dovrà contenere tutte le indicazioni e le informazioni richieste per la valutazione dei progetti, le cui pagine dovranno essere numerate, dovrà essere timbrato e firmato dal progettista e dal legale rappresentante in ogni pagina e rilegato.
Nell'istanza dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice identificativo di accreditamento.
L'istanza di finanziamento presentata dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di bollo e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato.
L'autentica della firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 21 e 38, ossia mediante allegazione di fotocopia di un documento d'identità (chiaro e leggibile) del soggetto firmatario.
L'istanza, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, entro e non oltre il 29 luglio 2005, alle ore 14,00, anche a mezzo raccomandata A/R, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - servizio IV "Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo.
Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro di entrata all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazio ne, mentre nel caso di raccomandata A/R, il plico dovrà pervenire entro la data su indicata.
Ad ogni istanza dovrà corrispondere un unico progetto. Ogni istanza deve essere contenuta in busta chiusa in cui dovrà essere riportata, in calce a sinistra, la seguente indicazione:




Nella stessa dovrà essere indicata la denominazione del progetto a cui è stata allegata la documentazione richiesta in originale.
II.3  -  Documentazione da produrre
All'istanza dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, in duplice copia, la seguente documentazione:
a)  progetto di massima redatto su formulario in formato cartaceo timbrato e firmato in ogni pagina dal progettista e dal legale rappresentante;
b)  formulario su supporto informatico;
c)  riepilogo regionale (mod. IS_1a_PSF) cui sono allegati i sotto indicati documenti:
-  elenco degli sportelli multifunzionali presenti in ogni provincia (Mod. IS_1b_PSF), in cui vengono riportati anche i costi richiesti, distinti per personale e gestione, per ogni sportello;
-  organigramma e funzionigramma delle risorse umane che compongono il singolo sportello multifunzionale (IS_2_PSF);
d)  rappresentazione grafica che riporti tutti gli sportelli multifunzionali presenti in ogni provincia (mod. cartina);
e)  organico delle risorse umane dell'organismo impegnate in tutti gli sportelli multifunzionali (mod. IS_3_PSF), cui andranno allegati i curricula su formato europeo, delle risorse umane esterne impiegate nel progetto (qualunque sia il rapporto giuridico che li lega all'organismo) per il quale viene richiesto il finanziamento, con l'indicazione della tipologia del rapporto contrattuale e dell'impegno nel progetto stesso;
f)  progetto "Coordinamento delle attività", relativo alla sede di coordinamento regionale, redatto su formulario in formato cartaceo, timbrato e firmato in ogni pagina dal progettista e dal legale rappresentante, nel caso in cui l'organismo sia in possesso dei requisiti di cui al capitolo II.1 "Prescrizioni generali";
g)  dichiarazione di intenti per la presentazione di progetto in ATS (mod. IS_4_PSF);
h)  autocertificazione secondo il modello reso disponibile (mod. IS_5_PSF);
i)  atto costitutivo e statuto dell'ente, in copia autentica;
j)  copia autenticata della deliberazione dell'organo decisionale dell'organismo proponente, o altro atto, attestante la legittimazione/autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione del progetto;
k)  curriculum dell'organismo/i, evidenziando l'esperienza nello specifico ambito di intervento del progetto/i e l'eventuale certificazione di qualità;
l)  l'anagrafica dell'organismo e dati progettuali (mod. IS_6_PSF).
I modelli IS_1a_PSF, IS_1b_PSF, IS_2_PSF, IS_2b_PSF, IS_3_PSF e IS_6_PSF, oltre che in formato cartaceo dovranno essere prodotti su supporto informatico in formato "excel" non modificabile.
Nella considerazione che gli organismi hanno proceduto alla programmazione degli interventi formativi, nel progetto degli sportelli multifunzionali non potranno essere inseriti operatori già individuati nell'elenco del personale per le attività formative.
L'Agenzia regionale per l'impiego, previa richiesta motivata dell'organismo, potrà autorizzare il passaggio degli operatori con le relative variazioni finanziarie che ne conseguiranno.
II.4  -  Progetti ammissibili
Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità formale dei progetti, questi saranno riscontrati preventivamente in relazione ai seguenti elementi:
-  legittimazione del soggetto proponente;
-  presentati da soggetti accreditati, in possesso dei requisiti di cui presente avviso;
-  completi e redatti secondo il formulario;
-  pervenuti entro il termine previsto;
-  corredati della documentazione richiesta.
II.5  -  Condizioni di non ammissibilità
Non saranno considerati ammissibili i progetti:
-  pervenuti fuori termine;
-  presentati da soggetti non accreditati;
-  incompleti, in quanto privi di dati necessari per l'identificazione e la valutazione della proposta o non corredati della docu mentazione richiesta;
-  presentati da soggetti diversi da quelli indicati;
-  presentati da soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità;
-  recanti palesi incongruenze tra le direttive generali nonché gli obiettivi definiti nella presente circolare/bando e il contenuto delle azioni.
II.6.1  -  Istruttoria
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - servizio IV "Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale", provvederà all'istruttoria dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, dopo avere comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine i soggetti promotori sono obbligati a comunicare nell'istanza un numero di fax al quale questa Amministrazione potrà comunicare il predetto avvio ed eventuali ulteriori comunicazioni. Eventuali integrazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di comunicazione della nota da parte dell'Amministrazione.
II.6.2  -  Valutazione
A seguito di istruttoria formale del servizio IV dell'Agenzia per l'impiego, i progetti ritenuti ammissibili, saranno sottoposti a successiva valutazione del nucleo tecnico di valutazione, appositamente costituito con legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i seguenti criteri:



Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria ed i progetti potranno risultare:
-  ammissibili a finanziamento (se il progetto ha superato la soglia minima di 600 punti);
-  non ammissibili a finanziamento (se il progetto non ha superato la soglia minima di 600 punti);
Avverso la graduatoria provvisoria, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, possono essere proposte osservazioni al dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, via Imperatore Federico, n. 52 - 90143 Palermo.
Le predette osservazioni saranno sottoposte al nucleo tecnico di valutazione.
A seguito dell'esame delle predette osservazioni, sarà predisposta la graduatoria definitiva dei progetti che comporranno il piano dei "Servizi formativi", distinto per provincia.
II.7  -  Approvazione del piano regionale dei "Servizi formativi"
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione approverà il piano dei servizi formativi, su base provinciale, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e su www.euro infosicilia.it e su www.regione.sicilia.it/lavoro.

Capitolo III
COSTI - DOTAZIONE FINANZIARIA

III.1  -  Prescrizioni generali
Il piano regionale dei "Servizi formativi" non potrà comunque superare la dotazione finanziaria annuale prevista dal relativo capitolo del bilancio della Regione - rubrica Agenzia regionale per l'impiego.
La determinazione del costo del progetto dovrà tenere conto, da una parte, del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà applicarsi quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale; per i restanti costi, non potrà essere superato il parametro massimo pari al 15% del costo della voce personale, di cui almeno il 5% da destinare a spese di investimento, onde consentire l'adeguamento delle sedi nel rispetto dell'allegato A. Modello logistico del "Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa".
Il costo del servizio formativo, così determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile.
L'Agenzia regionale per l'impiego, può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore, al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità del soggetto stesso, un costo della voce gestione, sino al limite massimo del 20%.
Nel caso di utilizzo di personale a prestazione/collaborazione, a questi dovrà essere riconosciuto il costo equiparato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente degli operatori della formazione professionale.
Attesocché l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2003, alla realizzazione del piano per la formazione professionale, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo, per le spese ammissibili e dei massimali di costo, si rinvia a quanto disciplinato dai regolamenti comunitari che costituiscono il riferimento ordinamentale per l'ope ratività del Fondo sociale europeo nel periodo di programmazione 2000-2006.
E' possibile prevedere un "coordinamento delle attività", in esso confluiranno quelle figure destinate al coordinamento delle funzioni professionali volte ad assicurare il collegamento con le sedi orientative presenti in un dato territorio per la pianificazione delle attività da erogare, il controllo di qualità, la promozione dei servizi, la comunicazione interna ed esterna, il coordinamento di tutte le operazioni amministrative, di segreteria, di gestione economica e di controllo e di amministrazione delle risorse umane, conformemente all'allegato B. Modello organizzativo e delle risorse umane del "Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa".
Il predetto coordinamento potrà essere presentato solo se l'organismo è in possesso delle seguenti tipologie:
-  oltre 40 dipendenti all'interno degli sportelli multifunzionali e che operano in almeno 2 province;
-  oltre 80 dipendenti all'interno degli sportelli multifunzionali e che operano in almeno 4 province.
La determinazione del costo della sede di coordinamento dovrà tenere conto del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà applicarsi quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, oltre il costo di gestione che non potrà superare il parametro massimo pari al 15% del costo del personale.
L'Amministrazione si riserva di esaminare le richieste secondo le modalità previste.
Per la determinazione dei massimali di riferimento riferiti alla preparazione delle attività e altri costi, alle spese per la realizzazione delle azioni, spese generali e di gestione si farà riferimento alle voci ammissibili delineate dai regolamenti comunitari: regolamento CE n. 1260/1999, del regolamento CE n. 1685/2000 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n. 193 del 29/7/2000), come modificato dal regolamento CE n. 1145/2003 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n 160 del 28 giugno 2003) e dal regolamento CE n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento CE n. 1685/2000.
Va altresì tenuto in debito conto il documento "Costi ammissibili al finanziamento del FSE" elaborato dal gruppo di lavoro istituito presso l'ufficio centrale OFPL, del quale il comitato di sorveglianza - QCS Ob. 3 - ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001 ed al "Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal FSE", 2a versione, entrambi rinvenibili dal sito www.welfare.gov.it/europalavoro.
L'ammissibilità di un costo deve pertanto essere riconosciuta attraverso tre fasi successive di verifica:
1)  il costo risulta riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile dalla normativa comunitaria di riferimento;
2)  il costo rispetta i limiti e le condizioni di ammissibilità eventualmente stabiliti (peraltro solo per determinate fattispecie espressamente previste) dalla normativa comunitaria;
3)  il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabiliti a prescindere dalla natura e tipologia a cui questo risulta direttamente riferibile.
Si rammenta che, affinché possa essere considerato ammissibile, in generale, un costo deve risultare:
-  pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili;
-  effettivo;
-  riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
-  comprovabile;
-  legittimo;
-  contabilizzato;
-  contenuto nei limiti autorizzati.
Se ne desume che i costi, per risultare ammissibili, devono essere connessi all'attuazione di azioni che devono essere ricondotti ad una delle "attività ammissibili" codificate dai regolamenti comunitari. In altre parole il costo deve risultare "pertinente ed imputabile" all'azione ammissibile, deve cioè risultare direttamente o indirettamente connesso all'azione finanziata.

Capitolo IV
PROCEDURE

IV.1  -  Erogazione del finanziamento macro voce personale acconto
Al fine dell'erogazione del 50% del finanziamento del personale dipendente assunto ai sensi della stessa legge regionale n. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e al 3° comma del l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, gli organismi provvederanno a trasmettere all'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - servizio IV "Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano dei "Servizi formativi" nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la documentazione appresso indicata, pena l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento stesso:
-  atto di adesione (mod. AV1_PSF);
-  dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - carichi penali, vigenza, solvenza e iscrizione al registro prefettizio (mod. AV2_PSF);
-  comunicazione di inizio attività progettuali (AV3_PSF);
-  domanda di prima anticipazione (mod. AV4_PSF), cui è allegata la documentazione sotto riportata. Tale domanda andrà compilata da ciascun organismo componente dell'ATS;
-  riepilogo regionale degli sportelli multifunzionali approvati, cui viene esposto il costo richiesto, distinto per provincia, relativamente alla voce personale (mod. AV4a_PSF), cui è allegato l'organigramma e funzionigramma delle risorse umane che compongono il singolo sportello multifunzionale con l'esposizione del costo richiesto (AV4b_PSF);
-  elenco degli sportelli raggruppati per provincia con indicazione del comune, indirizzo, recapiti telefonici, data di avvio e nomi nativo del responsabile (mod. AV4c_PSF);
-  piano finanziario inerente il progetto di "Coordinamento delle attività";
-  convenzione redatta in conformità dello schema tipo inviato al Consiglio di giustizia amministrativa ed il cui parere favorevole è stato reso nella seduta del 10 aprile 2002 al n. 211/01 (mod. AV5_PSF);
-  richiesta informativa antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, art. 10 (per la richiesta fare riferimento al mod. AV6_PSF). Per quegli organismi che avessero già provveduto, prima dell'emanazione della presente circolare, all'invio della predetta informativa, provvederanno ad inviare copia al servizio IV dell'Agen zia per l'impiego e per la formazione professionale, con gli elementi da cui si desume l'avvenuta presentazione (ricevuta, avviso di ricevimento postale, bollo su copia ecc.);
-  polizza fidejussoria pari alla quota del solo personale non dipendente dell'organismo (mod. AV7_PSF). Gli organismi, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria, a garanzia della spesa relativa al personale dipendente, assunto ai sensi della legge regionale n. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-  formalizzazione dell'accordo della costituzione ATS (mod. AV8_PSF);
-  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante:
-  che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali - decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede l'attività corsale, fatto salvo che si tratti di corsi per qualifiche assolutamente incompatibili con determinati handicap;
-  il possesso dei parametri delle superfici delle aule e dell'ido neità statica dei locali adibiti ad aule, tenuto conto anche dell'indice di affollamento previsto in relazione all'attività formativa cui sono destinati (sono consentiti parametri suggeriti dal Ministero del lavoro che prevedono mq. 1,3 per allievo per le aule di teoria e mq. 2 per i reparti destinati alle esercitazioni).
Qualora non intervengano mutamenti logistici e/o funzionali, la perizia giurata manterrà la propria validità per un periodo di tre anni. La permanenza dei requisiti può essere attestata dal legale rappresentante dell'ente.
L'erogazione è subordinata comunque all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia.
Tutti i documenti dovranno contenere il codice di accreditamento dell'organismo attribuito dal dipartimento della formazione professionale con il decreto n. 30378 del 28 novembre 2003, nonché il numero assegnato al progetto presentato e rinvenibile dal decreto di ammissione a finanziamento.
Per taluni modelli, l'organismo dovrà altresì attribuire al numero del progetto, un numero progressivo ad ogni sportello inserito nella medesima provincia (es: n. Prog. 0904/AG-01). Questo codice dovrà essere mantenuto in tutte le successive comunicazioni.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle azioni va segnalato che le stesse dovranno avere inizio entro la data prevista e proseguire senza soluzione di continuità (1 gennaio-31 dicembre di ogni anno).
Le domande e i documenti, dovranno essere prodotti in duplice copia e recare la firma del legale rappresentante dell'organismo gestore autenticata ai sensi della normativa vigente.
IV.2  -  Erogazione del finanziamento "macro voce gestione" - acconto e saldo
Al fine dell'erogazione del 50% del finanziamento della voce "gestione", entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano dei "Servizi formativi" nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'organismo trasmetterà all'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - servizio IV "Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, la documentazione appresso indicata:
-  domanda di prima anticipazione (mod. AV4_PSF) cui è allegato il riepilogo regionale degli sportelli multifunzionali approvati, cui viene esposto il costo richiesto, distinto per provincia, relativamente alla voce gestione (mod. AV4a_PSF);
-  polizza fidejussoria pari all'importo dell'acconto, da presentare prima dell'emissione del mandato di pagamento (mod. AV7_PSF);
-  progetto esecutivo corredato del piano finanziario di dettaglio (mod. AV9_PSF) e del cronogramma delle azioni. Il piano finanziario dovrà essere rispettoso del finanziamento concesso a ciascun organismo per ogni progetto "servizio formativo" inserito nel decreto di impegno.
Le domande e i documenti, concernenti la corresponsione, dovranno essere prodotti in duplice copia e recare la firma del legale rappresentante dell'organismo gestore autenticata ai sensi della normativa vigente.
Il secondo acconto, pari al 30%, della macro voce "gestione" sarà erogato a seguito di presentazione della seguente documentazione:
-  richiesta di seconda anticipazione (mod. AV4_PSF);
-  certificato di esecuzione per le spese della macro voce gestione (mod. AV10_PSF) contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cui è allegata la tabella pagamenti, compilando solo il riquadro riferito alle attività PROF (mod. AV11_PSF)
-  polizza fidejussoria, pari all'importo dell'acconto (mod. AV7_PSF).
Il finanziamento verrà corrisposto fermo restando che, allo svolgimento del 40% delle attività, l'organismo ha già impegnato il primo acconto, speso almeno il 30% dello stesso ed è in possesso delle ricevute quietanzate.
La restante quota a saldo, pari al 20%, della macro voce "gestione", sarà corrisposta a seguito della verifica del rendiconto, che dovrà essere predisposto sulla base dei prospetti contenuti nel modello FSE00-06.
IV.3  -  Erogazione del finanziamento macro voce personale - saldo
Per l'erogazione del saldo del costo del personale, sino alla concorrenza del finanziamento, gli organismi sono tenuti a presentare la documentazione, in duplice copia, appresso riportata:
-  domanda di saldo (mod. AV4_PSF), cui è allegato il riepilogo regionale degli sportelli multifunzionali approvati, cui viene esposto il costo richiesto, distinto per provincia, relativamente alla voce personale (mod. AV4a_PSF), cui è allegato l'organigramma e funzionigramma delle risorse umane che compongono il singolo sportello multifunzionale con l'esposizione del costo richiesto (AV4b_PSF). Tale domanda andrà compilata da ciascun organismo componente dell'ATS;
-  certificato di esecuzione per le spese del personale (mod. AV10_PSF) contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-  polizza fidejussoria pari alla quota del solo personale non dipendente dell'organismo (mod. AV7_PSF). Gli organismi, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni, sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria, a garanzia della spesa relativa al personale dipendente assunto ai sensi della legge regionale n. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il finanziamento verrà corrisposto fermo restando che è stato svolto almeno il 40% delle attività previste nel progetto approvato, impegnato totalmente il primo acconto ricevuto e speso oltre il 30% per le spese del personale, e di essere in possesso delle relative buste paghe regolarmente quietanzate.
L'erogazione del personale andrà corrisposta a ciascun organismo dal quale lo stesso dipende, anche se è stata costituita una associazione temporanea di scopo (ATS).
IV.4  -  Istituzione conto corrente
L'erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito conto corrente bancario dedicato, in modo tale che dall'estratto conto risultino i tempi e le modalità di pagamento.
Per le attività finanziate nell'ambito del piano dei servizi formativi, gli organismi gestori provvederanno ad accendere, in adempimento dell'obbligo introdotto con l'art. 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23:
-  un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per le spese del personale;
-  un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per le spese di gestione delle attività finanziate.
L'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - servizio IV - accrediterà le somme richieste.
Allo stesso modo, gli organismi gestori devono disporre la contabilità per le attività finanziate all'interno del piano dei servizi formativi anno 2006, allo scopo di rendere trasparente la gestione economica di ogni attività progettuale ed agevole la funzione, spettante all'Amministrazione regionale, di vigilanza amministrativo-contabile.
Per il pagamento del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e al 3° comma dell'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, l'erogazione del finanziamento avverrà secondo la normativa vigente.
IV.5  -  IVA
Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IV.6  -  Garanzia fidejussoria
La garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino ai 12 mesi dal termine delle attività finanziate, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'even tuale svincolo anticipato da parte dell'ente garantito. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle predette attività. Potranno essere disposti svincoli parziali sulla base degli accertamenti effettuati dall'ente garantito attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.
Qualora in sede di verifica del rendiconto, lo stesso risulti incompleto o vengano richiesti approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni, l'organismo dovrà rinnovare la fidejussione di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza.
Non sono ammesse forme di garanzia differenti dalla fidejussione.
Gli organismi sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria a garanzia della spesa relativa al personale dipendente assunto ai sensi della legge regionale n. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le spese per l'accensione di polizze fidejussorie a garanzia delle obbligazioni assunte verso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazio ne sono ammissibili.
Saranno accettate garanzie fidejussorie rilasciate esclusivamente dalle banche o dalle imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, iscritte nell'elenco curato annualmente dal Ministero delle attività produttive ed indicate all'art.1 lett. c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, (www.isvap.it) nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e tenuto dalla Banca d'Italia (www.uic.it o www.bancaditali/it).
Al fine di consentire lo svincolo delle fideiussioni, l'Amministrazione regionale, su richiesta dell'organismo, disporrà una verifica amministrativo contabile intermedia sui progetti che abbiano raggiunto un livello di spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 50% della somma complessiva posta a garanzia fidejussoria (rif. nota Ministero del lavoro n. 59970 14-AD del 15 settembre 1998). A tal fine l'organismo che si trova nelle condizioni di spesa sopra descritte, predisposta la rendicontazione e la documentazione contabile necessaria, potrà rivolgersi al servizio ufficio provinciale del lavoro, ove ha sede l'organismo e/o l'accentramento contabile-amministrativo, per richiedere la verifica di cui sopra, a seguito della quale l'Amministrazione regionale disporrà lo svincolo delle fidejussioni per il valore degli importi ammessi e quietanzati.
IV.7  -  Personale
Fatte salve le garanzie previste dal combinato disposto del l'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, il ricorso ad esperti esterni, mediante stipula di contratti di prestazione professionale specialistica, deve mantenere i caratteri dell'eccezionalità ed è consentito esclusivamente in assenza di pari professionalità all'interno dell'ente e nelle liste di mobilità. Tale assenza dovrà essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dal servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli ispettorati provinciali del lavoro avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rapporto di lavoro.
In merito alla materia calendata va preliminarmente specificato che il personale addetto alle attività formative, seppur iscritto ad apposito albo tenuto dall'Amministrazione regionale, è dipendente dagli enti gestori dei centri di formazione che ne disciplinano "il trattamento economico e normativo nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria" (art. 13 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24). L'Amministrazione regionale è, quindi, estranea ai rapporti di lavoro di cui trattasi né si rinvengono norme che l'abilitano a dettare direttive vincolanti in quanto tali agli enti gestori. L'Amministrazione regionale, dal momento che finanzia i corsi di formazione, è facultizzata a stabilire i criteri cui si atterrà nell'ammettere a rendicontazione le spese del personale. Libera nella scelta dei criteri, però, l'Amministrazione regionale non può non tenere conto anche ai soli fini di ammissione al rimborso, dei vincoli che agli enti gestori derivano dalla disciplina vigente (cfr. C.G.A. - Sezione consultiva n. 645/94 del 15 novembre 1994).
Ciò posto, ai fini della rendicontazione della spesa, gli organismi comunicheranno all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio IV "Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento" - l'intendimento di intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, che non vi siano lavoratori di pari qualifica iscritti nella lista di mobilità e che la spesa rientri nell'ambito del finanziamento ammesso.
In assenza di provvedimenti espressi in tal senso, il riconoscimento della spesa rimane sub judice in attesa di verifica in sede di rendicontazione.
L'organigramma della sede dovrà rispettare sia il numero degli operatori previsti, sia il profilo professionale, così come stabilito nell'allegato B. Modello organizzativo e delle risorse umane del "Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa".
Solo in casi eccezionali potranno essere autorizzate deroghe dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio IV, secondo le modalità previste al punto 1.3.1.

Capitolo V
RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

V.1  -  Rendicontazione
Così come disposto dai regolamenti comunitari, elencati nel documento del Ministero del lavoro "Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal FSE", 2ª versione, in materia, la funzione di controllo amministrativo deve avere preminente carattere di prevenzione e di indirizzo. L'esercizio di tale funzione deve garantire il rispetto delle norme senza, tuttavia, ostacolare lo svolgimento dell'azione finanziata.
Al riguardo, non appare superfluo sottolineare che i funzionari incaricati del controllo delle azioni cofinanziate dal FSE svolgono una mera attività amministrativa, in veste di pubblici ufficiali.
Il controllo delle azioni finanziate dal FSE ha le seguenti finalità:
-  accertare il regolare svolgimento delle azioni;
-  accertare la regolare utilizzazione dei fondi pubblici;
-  accertare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
-  accertare la coerenza con il progetto approvato;
-  prevenire e perseguire le irregolarità amministrative;
-  garantire il conseguimento degli obiettivi formativi;
-  recuperare i finanziamenti pubblici in caso di abusi;
-  fornire elementi conoscitivi ed informativi sulle azioni.
La verifica amministrativo-contabile del rendiconto verterà su tre principali criteri:
-  controllo totale sul 100% delle spese sostenute per l'azione finanziata;
-  controllo sui costi reali: non sono ammesse forfetizzazioni;
-  controllo sui documenti originali di spesa: non è consentita l'esibizione di copie dei giustificativi di spesa.
Sarà prioritariamente verificata l'aderenza del rendiconto al piano finanziario approvato e, quindi, l'ammissibilità e la riconoscibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi.
Il progetto approvato comprende il budget che, per l'organismo gestore costituisce un preventivo di spesa articolato per azioni, macrovoci e sottovoci di costo. Tale piano è vincolante, fatta eccezione per quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito a eventuali storni su singole voci di spesa.
Non sono consentiti storni di spesa, all'interno delle due macrocategorie di costi.
Ogni eventuale variazione, nell'ambito del finanziamento approvato, all'interno della macrovoce gestione, va comunque comunicata all'Amministrazione e, solo in caso di variazione delle macrovoci superiore al 20% rispetto al preventivato, è subordinata ad autorizzazione.
Pertanto, le variazioni che eccedono il predetto limite del 20% devono essere sempre autorizzate dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento", previa richiesta motivata.
Tali variazioni "autonome" possono comunque essere effettuate una sola volta a carico della stessa voce o macrovoce di costo, per escludere che il ricorso troppo frequente a variazioni autonome incida, di fatto, sui contenuti del progetto finanziato, modificandolo.
Qualsiasi variazione, anche se non soggetta ad autorizzazione, deve essere comunque comunicata al sopra citato servizio IV.
Le predette variazioni non dovranno, comunque, comportare cambiamenti per quanto riguarda la natura delle azioni e le caratteristiche di merito nei progetti approvati.
Non è in alcun modo ammissibile lo storno delle somme preventivate dalla voce "incentivi all'occupazione" nell'ipotesi in cui non venga attivata: in questo caso infatti deve essere detratta dall'ammontare del finanziamento complessivo.
Non è in alcun modo ammissibile l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai "servizi formativi" con altri interventi.
Il piano finanziario approvato deve costituire la base per la formulazione del rendiconto. Il raffronto fra piano finanziario approvato e consuntivo presentato dall'organismo gestore (rappresentato da una elencazione di voci di spesa distinte tra somme impegnate e somme pagate), deve porre gli organi di controllo in grado di effettuare un immediato raffronto con gli importi preventivati.
Per un corretto riconoscimento dei costi in sede di rendiconto, gli stessi devono:
-  figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
-  essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
-  essere documentati con giustificativi in originale;
-  essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
-  essere registrati nel giornale di contabilità generale;
-  essere impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'autorità competente (o autorizzazione avvio attività o data di sottoscrizione dell'atto di adesione) e la data di conclusione delle attività progettuali comunicata all'Amministrazione regionale;
-  essere contenuti nei limiti degli importi approvati nel preventivo approvato;
-  essere sostenuti secondo i principi di economia e sana gestione finanziaria;
-  rispettare il rapporto costo-benefici;
-  essere congrui;
-  essere documentati con atti di impegno certi (contratti, fatture, dichiarazioni di credito, documento trasporto ecc.).
V.2  -  Controlli
V.2.1  -  Compiti dei servizi uffici provinciali del lavoro
Entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, i beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di presentare il rendiconto, che dovrà essere predisposto sulla base dei prospetti contenuti nel modello FSE00-06.
Il rendiconto deve essere presentato alla direzione del servizio ufficio provinciale del lavoro, ove ha luogo la sede legale dell'organismo e/o l'accentramento contabile dello stesso, che, per la revisione, potrà avvalersi anche delle proprie unità operative decentrate, sezioni circoscrizionali per l'impiego. Della presentazione del rendiconto al predetto ufficio dovrà essere data comunicazione all'Agen zia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento".
Il rendiconto dovrà essere corredato da una dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell'organismo beneficiario attesti:
-  la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti e delle prove documentali ad essi riferite;
-  di non avere posto a carico di altri finanziamenti i costi imputati all'azione rendicontata.
Parziali o totali inutilizzazioni dei fondi pubblici percepiti per la realizzazione dell'azione finanziata devono essere immediatamente restituiti alla Regione siciliana.
Dell'avvenuto rimborso deve essere esibita attestazione in sede della verifica amministrativo-contabile.
Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate.
Qualora l'azione sia stata realizzata al di sotto della soglia del 50%, l'ufficio del lavoro ne darà immediata comunicazione all'Agen zia regionale per l'impiego che potrà disporre la revoca del finanziamento e la restituzione delle anticipazioni eventualmente erogate, previa verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Le risultanze contabili delle operazioni di verifica devono essere trasmesse, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto, unitamente a copia dell'attestazione del rimborso, all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento", per la liquidazione dell'eventuale saldo.
V.2.2  -  Compiti degli ispettorati del lavoro
L'ispettorato provinciale del lavoro è competente alla vigilanza sulle attività.
Contestualmente all'avvio delle attività, gli organismi trasmetteranno all'ispettorato:
-  generalità complete del responsabile dell'organismo;
-  la comunicazione, resa dal legale rappresentante, quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di effettivo inizio delle attività progettuali e la sede (o le sedi) in cui queste si svolgono;
-  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante:
-  che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali, decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede lo sportello multifunzionale;
-  il possesso dei parametri delle superfici delle aule e del l'ido neità statica dei locali adibiti a sportello;
-  titolo di disponibilità dei locali (atto di acquisto nel caso di proprietà; contratto di locazione o di sublocazione, di uso e/o comodato, regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente);
-  copia della denuncia all'ISPESL competente dell'impianto di messa a terra unitamente a copia di eventuale verbale di verifica della ASL (in quanto successiva alla prima);
-  dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90 per i nuovi impianti elettrici e per quelli adeguati;
-  certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, ove sussista taluna delle condizioni previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
-  denuncia all'ISPESL competente, ove sussista l'obbligo dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche unitamente all'esito delle verifiche con apposita scheda: tale denuncia va omessa nel caso in cui il soggetto promotore documenti, con apposita relazione tecnica, redatta da professionista iscritto all'albo, che i locali sono "autoprotetti" ai sensi delle vigenti norme CEI;
-  piano di sicurezza con indicazione del "responsabile della sicurezza".
L'ispettorato, non appena in possesso della documentazione, provvederà a verificarne la regolarità e, nel caso in cui la documentazione non sia conforme a quanto richiesto, a chiederne l'integrazione e/o la regolarizzazione, effettuando in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, le opportune ispezioni.
Dell'esito degli accertamenti effettuati, l'ispettorato verbalizzerà i risultati, dandone immediata comunicazione all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento".
In itinere, l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettuerà un'azione di monitoraggio, anche a campione, ma per non meno del 5% delle attività finanziate nell'ambito della provincia di competenza, sullo svolgimento delle attività progettuali, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile.
Le relazioni ispettive dovranno essere trasmesse dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento" e notificate all'organismo gestore.
Nell'ipotesi in cui, in sede di ispezione, si rilevino gravi irregolarità, l'ispettorato provinciale del lavoro potrà sospendere l'attività progettuale fino a quando non si provvederà ad adempiere alle richieste, dandone immediata notizia al già citato servizio IV.
Nel caso in cui le irregolarità riscontrate siano di gravità tale da comportare la revoca del finanziamento, o rappresentino violazione di norme di legge, queste dovranno essere rese note all'Agen zia per l'impiego, servizio IV, a mezzo fax, con una succinta descrizione delle medesime, cui dovrà fare immediatamente seguito l'invio del relativo verbale.
Nel verbale dovrà farsi constatare che ogni rilievo sui fatti contestati è stato comunicato al responsabile dell'iniziativa.
Eventuali controdeduzioni ai rilievi mossi possono essere manifestati, all'atto dell'ispezione così da essere inseriti nel verbale, o essere prodotte, entro i cinque giorni successivi dalla data di notifica del verbale, all'Agenzia per l'impiego, servizio IV, per il tramite dell'ufficio che ha effettuato il controllo.
V.3  -  Registri contabili
Fatte salve tutte le norme previste dalla vigente normativa contabile e fiscale, gli organismi attuatori sono tenuti, al fine di consentire il più agevole e pertinente controllo sulla gestione degli interventi, ad utilizzare un sistema contabile distinto per le singole attività o, quando più azioni abbiano costi comuni, una codificazione contabile appropriata, tenendo appositi registri contabili, specifici ed aggiornati, anche sotto forma di tabella elettronica, desumendo i dati dalla contabilità generale.
V.4  -  Revoca del finanziamento
L'inosservanza di quanto disposto con la presente potrà dar luogo, a seconda della gravità, alla pronuncia di decadenza o revoca del finanziamento.
Le irregolarità commesse nello svolgimento delle azioni potranno, altresì, costituire pregiudizio nella concessione di futuri finanziamenti.

Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

VI.1  -  Controlli
Al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate o impegnabili, la Regione eserciterà il monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative e dei relativi pagamenti, verificando, anche attraverso i controlli di tipo ispettivo, l'even tuale esistenza di ritardi nell'esecuzione del progetto o il blocco dello stesso e, ciò, al fine di consentire all'Amministrazione di assumere i provvedimenti conseguenziali.
Inoltre l'Amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla realizzazione dell'attività formativa e sull'osservanza degli obblighi connessi a tale attività, anche successivamente alla data di chiusura dell'attività formativa.
VI.2  -  Durata dei bandi
Il presente avviso ha validità generale sino al 31 dicembre 2006 ed è soggetto ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari.
Le scadenze per la presentazione dei progetti vengono fissate e rese pubbliche di volta in volta con avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sui siti ufficiali www.regione.sicilia.it/lavoro e www.euroinfosicilia.it.
VI.3  -  Tutela della privacy
I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito della presentazione dei progetti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
VI.4  -  Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, si informa che la struttura amministrativa responsabile è il servizio IV "progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, responsabile del procedimento: arch. Baldassare Di Dia, tel. 091/7070415.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa vigente ed alle modalità in uso per le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo ed in particolare al documento "Costi ammissibili al finanziamento del FSE" elaborato dal gruppo di lavoro istituito presso l'ufficio centrale OFPL, del quale il comitato di sorveglianza QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001 ed al "vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal F.S.E. edito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile al sito internet www.europalavoro.it, giusta la previsione dell'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
Tutta la modulistica citata è disponibile nel sito ufficiale della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori istruzioni.
(2005.26.1697)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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