REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 LUGLIO 2005 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 31 maggio 2005.
Costituzione presso i servizi uffici provinciali del lavoro delle commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 37 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che demanda all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emi grazione la definizione degli adempimenti attuativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003 ed, in particolare, l'art. 76, comma 1, lett. b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;
Visto il decreto del Ministro del lavoro del 21 luglio 2004;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Sentita la Commissione regionale per l'impiego quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro di competenza regionale, nella seduta del 5 maggio 2005;
Considerato che il decreto legislativo n. 276/2003, con le disposizioni di cui all'art. 75 e seguenti, ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'istituto della certificazione del contratto di lavoro, quale strumento mirato a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro;
-  che a tal fine ha previsto l'istituzione delle commissioni di certificazione (art. 76, comma 1, lett. b), presso le direzioni provinciali del lavoro;
-  che con D.M. 21 luglio 2004, attuativo del succitato decreto legislativo, sono stati dettati i criteri relativi alla costituzione delle predette commissioni certificative, alle modalità di funzionamento delle stesse nonché alle fasi del procedimento di certificazione;
Ritenuto che l'art. 37 della legge regionale n. 15/2004, ha demandato all'Assessore regionale per il lavoro la definizione degli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
-  che, a tal fine, bisogna procedere alla costituzione delle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003, presso i servizi uffici provinciali del lavoro che, in Sicilia, hanno competenza di "Servizio politiche del lavoro";
-  che le predette commissioni devono essere costituite con decreto dei dirigenti degli stessi servizi uffici provinciali del lavoro;
-  che, infine, la composizione delle commissioni, le modalità di funzionamento nonché il procedimento di certificazione vanno stabilite in conformità a quanto previsto dal D.M. 21 luglio 2004;

Decreta:
Art. 1
Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione

1)  Presso i servizi uffici provinciali del lavoro sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, con decreto del dirigente del servizio.
2)  La commissione di certificazione presso il servizio ufficio provinciale del lavoro è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari del servizio ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante del l'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
3)  Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.
4)  Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza dei membri di cui al comma 2.
5)  La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e, comunque, fino al termine della seduta della commissione.
6)  La partecipazione alle riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
Art. 2
Modalità di funzionamento

1)  Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni all'Assessorato regionale del lavoro, per una valutazione ai fini della conformità con le disposizioni di legge e regolamento.
2)  Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata la regolarità della documentazione di cui all'art. 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno a tal fine indicato il proprio indirizzo.
3)  Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4)  Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il dirigente del servizio ufficio provinciale del lavoro può costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
Art. 3
Procedimento di certificazione

1)  Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
2)  L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
3)  L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
4)  Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5)  Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai sensi dell'art. 6.
Art. 4
Attività di consulenza e assistenza

1)  Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
2)  La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
Art. 5
Audizione delle parti

1)  Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
2)  L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3)  Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
4)  Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
5)  Delle dichiarazioni rese dalle parti e dell'attività svolta dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.
Art. 6
Provvedimento di certificazione

1)  L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n.276 del 2003.
2)  Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
3)  Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4)  Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della commissione.
5)  Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
Art. 7
Conservazione dei contratti certificati

1)  I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso il servizio ufficio provinciale del lavoro, per un periodo di almeno 5 anni, a far data dall'estensione del contratto stesso. L'archiviazione può avvenire anche per via informatica.
Art. 8
Commissione di certificazione dei contratti di appalto

1)  La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
Art. 9
Codici di buone pratiche

1)  In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli artt. 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le commissioni di certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno.
Art. 10
Norme di chiusura

1)  Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attività di certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2)  La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo.
3)  Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, una successiva istanza può essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilità dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
4)  Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia all'istanza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione nonché sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professio nale e dell'emigrazione all'indirizzo www.regione.sicilia. it/lavoro.
Palermo, 31 maggio 2005.
  SCOMA 

(2005.23.1529)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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