REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GIUGNO 2005 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 9 giugno 2005, n. 4462.
Applicazione nella Regione siciliana dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/99.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP.
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE LL.PP.
ALL'ISPETTORATO TECNICO LL.PP.
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
e p.c.  ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

ALLA CORTE DEI CONTI
AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE OPERE MARITTIME
ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Con circolare n. 1402/2002, questo Assessorato ha emanato le prime direttive di attuazione della legge regionale n. 7/2002, che introduce, con modificazioni, nel-l'ordinamento regionale le norme statali (di rango sia legislativo che regolamentare) in materia di pubblici appalti.
La suddetta circolare individua al punto primo le disposizioni del D.P.R. n. 554/99 (regolamento d'attuazione della legge n. 109/94) non compatibili e/o non applicabili in Sicilia e, tra queste, l'art. 51, comma 5, del seguente testuale tenore:
-  "ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, comma 1, lett. g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza".
A seguito di segnalazioni degli ordini professionali si è approfondito l'esame in ordine all'applicabilità di tale disposizione nell'ordinamento regionale, pervenendo alla conclusione che l'art. 51, comma 5, si applica nella Regione siciliana.
L'art. 51, comma 5, attua, appunto, la disposizione contenuta nella legge n. 109/94, art. 17, comma 8, del seguente testuale tenore:
"8.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario".
Identica disposizione si rinviene all'art. 17, comma 7, della legge n. 109/94, nel testo introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del seguente testuale tenore:
"7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".
L'identità della disposizione legislativa nell'ordinamento statale e in quello regionale impone di ritenere applicabile nell'ordinamento regionale la conseguente norma di attuazione che la giurisprudenza amministrativa ritiene finalizzata alla promozione dell'acquisizione di esperienza da parte dei giovani professionisti, affinandone le capacità tecniche senza dover assumere le più gravi responsabilità ed oneri connessi alla posizione di associato; con la conseguenza che non è imposto l'obbligo di associare il "giovane professionista", essendo sufficiente ed idoneo un rapporto di collaborazione (cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia Catania n. 1901/04 e Palermo n. 1548/04).
La circolare di questo Assessorato n. 1402/2002 è, pertanto, modificata nel senso che l'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 si applica nella Regione siciliana.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2005.23.1533)
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090*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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