REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GIUGNO 2005 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 9 maggio 2005, n. 16.
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - art. 1, commi 36, 37, 38 e 39. "Condono paesaggistico".

AI SOPRINTENDENTI REGIONALI PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
AI DIRIGENTI DEI SERVIZI E DELLE UU.OO. DELLE SOPRINTENDENZE
e, p.c.  AL DIRIGENTE GENERALE 

AI SERVIZI ED ALLE UU.OO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
AI MUSEI REGIONALI
AL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO
AL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO E LA CATALOGAZIONE
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
La legge 15 dicembre 2004, n. 308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 187) ha apportato, tra l'altro, alcune significative innovazioni al decreto legislativo n. 42/2004, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 1, commi 36, 37, 38, 39).
La novità di maggior rilievo consiste nella depenalizzazione delle condotte descritte all'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 (realizzazione di opere abusive su beni paesaggistici) conseguita dall'autore dell'abuso a seguito di richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica che sarà compiuto da codesti istituti secondo le disposizioni di seguito commentate.
In particolare:
Art. 1, comma 36, lett. a)
la norma aggiunge all'art. 167, comma 3, quanto segue: "Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa".
Non rinvenendosi nel sistema normativo siciliano una figura analoga al direttore regionale del Ministero, la norma non può avere pratica applicazione nel territorio della Regione, ove la competenza alle demolizioni di cui all'art. 167, terzo comma, rimane intestata a codeste Soprintendenze.
Art. 1, comma 36, lett. b)
sostituisce il comma 4 dell'art. 167 come segue: "Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del com ma 1, nonché per effetto dell'art. 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
La novità della norma, rispetto all'originaria formulazione dell'art. 167, comma 4, è costituita dalla possibilità di utilizzare per finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate o interessate dalle rimessioni in pristino, nonché per finanziare le rimessioni in pristino di cui al precedente comma 3:
-  il ricavato delle sanzioni riscosse ai sensi del comma 1;
-  la sanzione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 37, lett. b), n. 2, della legge n. 308;
-  le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per le rimessioni in pristino a danno dei soggetti obbligati.
La norma consentirà dunque di utilizzare i proventi delle sanzioni (sanzione di cui all'art. 167 più sanzione aggiuntiva) per finanziare anche eventuali rimessioni in pristino. La previsione di cui sopra comunque, trattandosi di competenze dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e dello scrivente Assessorato, non ha dirette refluenze sull'attività di codesti istituti, tranne per quanto attiene l'attività inerente la presentazione dei progetti di riqualificazione ambientale, che continueranno ad essere finanziati dai proventi delle sanzioni, così come previsto dalla legge.
Art. 1, comma 36, lett. c) - Accertamento di compatibilità "a regime"
Appare in questa sede opportuno soffermarsi sulla modifica che l'art. 1, comma 36, lett. c), introduce alla disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi commessi in zone soggette a tutela paesaggistica, a mezzo dell'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 181 del citato codice dei beni culturali.
In particolare, il comma 1-ter del novellato art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004, prevede la depenalizzazione - e cioè la non applicazione della disposizione di cui al comma 1, (applicazione delle pene previste dall'art. 20 della legge n. 47/85) - di alcuni abusi "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater".
Le categorie di abusi suscettibili di depenalizzazione sono:
a)  lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b)  impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c)  lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A regime, la legge prevede (comma 1-quater del l'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004, come introdotto dall'art. 1, comma 36, lett. c, della legge in argomento) che "il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'aera interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni".
In proposito si sottolinea come nell'ordinamento dell'Isola l'autorità preposta alla gestione del vincolo e la soprintendenza siano un unico soggetto - appunto codeste Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali - e che pertanto il termine di novanta giorni dato alla Soprintendenza per l'emissione del proprio parere potrebbe considerarsi assorbito nel più lungo termine di centottanta giorni assegnato dalla norma all'autorità preposta alla gestione del vincolo. Conseguentemente, e pur in mancanza di certezze al riguardo, codeste Soprintendenze cureranno di esprimersi entro centottanta giorni.
Il termine, secondo i principi generali, viene sospeso - se la Soprintendenza chiede un'integrazione documentale - fino al ricevimento della documentazione stessa.
Inoltre, allorquando le istanze non siano prodotte in bollo, codesti istituti le invieranno alle competenti agenzie delle entrate per la regolarizzazione secondo le disposizioni di legge vigenti.
In mancanza di uno specifico significato attribuito dalla legge al decorso infruttuoso del termine - nonostante la qualificazione dello stesso come "perentorio" - si ritiene che lo stesso, costituendo un mero fatto, sia impugnabile ai sensi dell'art. 21bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni. Al riguardo si evidenzia che, in virtù della modifica apportata alla normativa in materia di trasparenza dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il ricorso avverso il silenzio "può essere proposto anche in mancanza di diffida fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine" per provvedere.
Art. 1, comma 37 - Accertamento di compatibilità per opere realizzate entro il 30 settembre 2004
La norma introduce una distinta disciplina per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, prevedendo l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione:
"a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b)  che i trasgressori abbiano previamente pagato:
-  la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
-  una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.".
In ordine a quanto sopra, vorranno codesti istituti, nel l'ambito delle valutazioni di competenza, determinare la prevista maggiorazione, da sommare alla sanzione di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché la sanzione pecuniaria aggiuntiva, in relazione all'entità dell'abuso.
Art. 1, comma 38
Analogamente a quanto il comma 36 prevede per le opere "a regime", la norma dispone:
-  l'utilizzo della somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lett. b), numero 1) (sanzione ex art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, maggiorata da un terzo alla metà), oltre che per le rimessioni in pristino di cui al comma 3 del citato art. 167, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino;
-  la riscossione della somma di cui al comma 37, lett. b), numero 2) (sanzione pecuniaria aggiuntiva) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la riassegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 (demolizioni di vasti interventi di lottizzazioni abusive presso il BARI) e al comma 36, lettera b) (rimessioni in pristino, interventi di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici, riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino).
Opportunamente adattando le suddette disposizioni all'ordinamento regionale, sarà l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze a riassegnare le somme riscosse ai capitoli in entrata di questo Assessorato per le rimessioni in pristino o per il finanziamento dei progetti di riqualificazione ambientale.
Art. 1, comma 39
Disciplina il procedimento per il rilascio della compatibilità paesaggistica per le opere realizzate entro il 30 settembre 2004.
Si evidenzia come in questa ipotesi, contrariamente a quanto disposto per il procedimento "a regime", non sono fissati specifici termini per il rilascio del provvedimento da parte di codesti istituti.
Si dispone pertanto, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 10/91, che codeste Soprintendenze si pronuncino sulla domanda entro duecentosettanta giorni, determinando, in caso di giudizio positivo, l'importo delle sanzioni da pagare per conseguire la pronuncia di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti, che, una volta ricevuta prova del pagamento, verrà rilasciata nel termine di sessanta giorni.
Infine, onde evitare equivoci circa le conseguenze che dalla pronuncia possono derivare per i procedimenti che si intestano ad altre autorità amministrative, nel provvedimento che accerta la compatibilità paesaggistica dovrà precisarsi che lo stesso viene rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, rispettivamente comma 36 o 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAGANO 

(2005.20.1318)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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