REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GIUGNO 2005 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 6 giugno 2005.
Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione.


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, che istituisce presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la commissione provinciale dell'artigianato;
Visto l'art. 15 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che, nel modificare il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, porta a dieci unità la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CC.PP.A.) e contestualmente, sostituendo le lettere a) e b) del citato art. 10 della legge regionale n. 3/86, dispone che le citate CC.PP.A. siano costituite:
"a)  da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della commissione regionale per l'artigianato;
b)  da quattro esperti, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL";
Visto il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, che, introducendo ulteriori modiche alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 3/86, porta a dodici unità la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato e, quindi, disponendo che le stesse siano così costituite:
a)  sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della commissione regionale per l'artigianato;
b)  sei esperti, di cui quattro nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL e due dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Visto il decreto 24 marzo 2005, n. 504/7S, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 15 aprile 2005, con il quale sono stati individuati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;
Vista la lettera 11 maggio 2005 del "Comitato unitario di coordinamento della Sicilia" delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI, con la quale, nel rappresentare l'impossibilità da parte dell'INPS di fornire i dati richiesti dal decreto 24 marzo 2005 da porre alla base della determinazione del livello di rappresentanza di ciascuna associazione in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione, viene avanzata la richiesta di una modifica del sopra richiamato provvedimento;
Visto il decreto 13 maggio 2005, n. 1015/7S, con il quale, preso atto delle motivazioni addotte dalle suddette associazioni di categoria con la citata lettera 11 maggio 2005, si è provveduto alla revoca del decreto 24 marzo 2005, n. 504/7S, al fine di provvedere ad una rifor mu lazione dello stesso che tenga conto della modifica richiesta;
Ritenuto di potere fissare i criteri per la nomina dei componenti le CC.PP.A. secondo le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge regionale n. 15/2004 e dall'art. 25 della legge regionale n. 17/2004;

Decreta:


Art. 1

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le organizzazioni di categoria provinciali aventi diritto, di cui all'art. 10, lettera A), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato (CC.PP.A.), dovranno far pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio artigianato, la designazione unitaria, per ogni provincia, sottoscritta dalle organizzazioni aventi diritto, di 6 titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni, e di 4 esperti in materia di artigianato, da nominarsi a cura dell'Assessorato, quali componenti delle commissio ni provinciali dell'artigianato.

Art. 2

In caso di mancata designazione unitaria in una o in più province, ciascuna delle organizzazioni di categoria aventi diritto, ai fini della designazione dei 6 titolari di imprese artigiane iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni e dei 4 esperti in materia di artigianato, dovrà far pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio artigianato, ai fini della rappresenta tività dell'organizzazione, il dato risultante dagli abbinamenti INPS delle imprese associate.
I dati relativi alla rappresentatività dovranno essere forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 47 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elenco nominativo delle imprese iscritte, nonché i dati di cui alla precedente dichiarazione, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo della commissione provinciale per l'artigianato ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, su richiesta dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
La dichiarazione di cui sopra dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la non accoglibilità della stessa.

Art. 3

Il numero dei titolari di impresa spettante ad ognuna delle organizzazioni designanti sarà determinato tenendo conto della rappresentatività di ciascuna, attribuendo un titolare di impresa ad ogni organizzazione secondo il grado di rappresentatività decrescente e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione è definito dal rapporto tra il numero di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane ed il totale delle imprese iscritte alle organizzazioni che hanno prodotto la dichiarazione di cui all'art. 2.
Nel caso in cui le organizzazioni designanti risultassero in numero minore rispetto ai sei titolari di impresa previsti per legge, gli ulteriori rappresentanti saranno attribuiti nuovamente secondo il metodo descritto al precedente capoverso.
Le dichiarazioni fornite potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 4

Il numero degli esperti spettante ad ognuna delle organizzazioni designanti sarà determinato secondo gli stessi criteri di rappresentatività di cui all'articolo precedente, qualora, da parte delle organizzazioni più rappresentative di cui all'art. 10, lett. A), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, non pervengano proposte di designazione congiuntamente definite.

Art. 5

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'art. 2, procederà alla rilevazione del quadro di rappresentatività di ciascuna organizzazione artigiana di categoria e provvederà a darne notifica a tutte le organizzazioni che hanno effettuato le comunicazioni.
Ciascuna organizzazione artigiana di categoria, entro i successivi 15 giorni dalla notifica, comunicherà all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca i nominativi sia dei titolari di imprese artigiane che degli esperti in materia di artigianato.

Art. 6

Avverso le determinazioni dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, le organizzazioni che hanno effettuato le comunicazioni mediante la dichiarazione di cui all'art. 2 possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
Le organizzazioni presentano le proprie controdeduzioni all'Assessorato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
L'Assessorato decide sul ricorso entro trenta giorni a partire dal ventesimo giorno utile dalla presentazione delle controdeduzioni, sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.

Art. 7

Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione dell'Assessorato relativamente alla rilevazione del quadro di rappresentatività di ciascuna organizzazione artigiana di categoria, senza che siano stati presentati ricorsi, le stesse provvedono ad indicare i nominativi dei componenti della C.P.A., limitatamente al numero dei seggi assegnati, e comunicano tale designazione all'Assessorato insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti personali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la loro disponibilità alla nomina ed il possesso dei requisiti allo svolgimento del relativo incarico.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti la commissione provinciale per l'artigianato, avendo cura di trasmettere lo stesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2005.
  AGNESE 

(2005.23.1511)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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