REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GIUGNO 2005 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 maggio 2005.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Acquedolci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza del comune di Acquedolci, acquisita al protocollo di questo Assessorato al n. 47012 del 20 luglio 2004, con la quale il sindaco ed il responsabile dell'ufficio tecnico comunale del comune hanno trasmesso, nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, un programma costruttivo approvato dal consiglio comunale nella seduta del 18 aprile 2004 con l'atto deliberativo n. 14, esecutivo nei termini di legge;
Visto il provvedimento n. 56515 dell'1 settembre 2004 di questo dipartimento, con il quale è stato restituito privo di approvazione ritenendo il progetto incompleto;
Vista la successiva prot. n. 9644 dell'8 ottobre 2004, con la quale il comune ha chiesto motivatamente il riesame;
Viste le successive integrazioni, in ultimo la nota n. 3223 del 5 aprile 2005, acquisita al prot. n. 74237 del 14 aprile 2005 di questo Assessorato;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 689 del 5 marzo 2004;
Vista la certificazione con la quale si attesta che la cooperativa Garden Park 2 è destinataria di finanziamento regionale da parte dell'Assessorato lavori pubblici;
Vista la dichiarazione, seguente alla specifica richiesta di questo ufficio, sulle procedure seguite per informare dell'avvio del procedimento di localizzazione dell'area per allocare il programma costruttivo, alle ditte interessate dagli espropri;
Visto quanto certificato in proposta di delibera, in ordine alla insufficienza di aree per allocare il programma in argomento, con il conseguente reperimento di aree adatte a verde agricolo, nei termini dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 così come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 25/97;
Ritenuto di poter condividere il parere favorevole n. 12 del 4 maggio 2005, reso dall'unità operativa 4.4 del servizio IV del D.R.U. che in merito si è così espressa:
"Omissis
-  che seppur il dato teorico a riferimento (mq. 1.597,44 x h. ml. 14,00 = mc. 22.364,16), risulta improponibile in quanto legato ad un parametro fondiario superiore a quello consentito dal citato art. 15 della legge regionale n. 78/76, dovendosi procedere nei termini dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 (limitatamente all'utilizzo dei finanziamenti assegnati...), alla realizzazione dei 24 alloggi previsti e finanziati, il programma costruttivo in oggetto potrà essere attuato riducendo l'altezza max consentita a mt. 10,00, nella considerazione che i piani terra saranno adibiti a garage e magazzini ed i piani primo e secondo saranno utilizzati per gli alloggi sociali.
-  Urbanizzazioni
Come risulta dagli elaborati grafici gli impianti idri co, elettrico, telefonico e fognario, saranno collegati ai sottoservizi presenti sulla viabilità comunale.
L'area d'intervento è limitrofa ad una zona già interessata da altri insediamenti di edilizia residenziale, dotata delle principali infrastrutture pubbliche;
-  che il sito risulta idoneo perché, come dichiarato in progetto ed accertato dalle foto aeree in possesso del dipartimento, non è interessato da colture di pregio, da salvaguardare nei termini del comma 5° dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  che il consiglio comunale si è riservato di approvare in successiva sede lo schema di convenzione;
-  che, da quanto attestato, il comune non dispone più di aree all'interno dei programmi costruttivi redatti dall'amministrazione e non esistono aree edificabili disponibili o le stesse non sono tali da consentire un intervento urbanisticamente omogeneo e tale da soddisfare la richiesta della cooperativa;
-  che le aree agricole interessate dall'intervento non sono in atto soggette a colture di pregio tali da essere oggetto di salvaguardia ex art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  che le aree destinate a servizi pubblici per estensione risultano adeguate ai parametri previsti per legge (12 mq./ab. in riferimento ab. censiti al 2001 n. 5.373), occorrerà comunque localizzare in maniera adeguata per la fruizione pubblica, quella relativa ai parcheggi (mq. 311,50), non localizzati sugli elaborati del piano in argomento, prima del rilascio della concessione edilizia;
-  che gli enti interessati al rilascio di parere preventivo, in relazione alle proprie competenze, si sono espressi rilasciando il proprio avviso;
-  che, nei termini di quanto attestato, il programma costruttivo in argomento è assistito da finanziamenti regionali per la realizzazione di n. 24 alloggi, dei quali la cooperativa è destinataria;
Parere
Per tutto quanto sopra rappresentato questa unità operativa del servizio IV del D.R.U., ritiene il programma costruttivo in argomento, di cui alla D.C.C. n. 14 del 18 aprile 2004 avente per oggetto: Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un programma costruttivo per la costruzione di 24 alloggi sociali, assentibile ai sensi del'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo urbanistico, a condizione che lo stesso, così come sopra chiarito, sia realizzato nei limiti dimensionali strettamente occorrenti all'edificazione dei 24 alloggi previsti dal programma finanziario, conseguentemente sia ridefinito l'indice di edificabilità fondiario e l'altezza utile massima, e sia individuata l'area a parcheggio pubblico prima del rilascio della concessione edilizia.
Sono comunque fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale n. 14 del 18 aprile 2004 del comune di Acquedolci, avente per oggetto: variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un programma costruttivo per la costruzione di 24 alloggi sociali.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:
a)  la delibera n. 14 del 18 aprile 2004, esecutiva ai sensi del 1° comma, art. 12, legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale ha appro vato il programma costruttivo in argomento con gli allegati nella stessa citati;
b)  il parere dell'unità operativa 4.1 del servizio IV del D.R.U. n. 12 del 4 maggio 2005.

Art. 3

Per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981, l'area interessata dal programma costruttivo dovrà essere espropriata ed utiliz zata entro il termine di anni due.

Art. 4

Il comune di Acquedolci resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Acquedolci per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 maggio 2005.
  LIBASSI 

(2005.21.1404)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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