REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 GIUGNO 2005 - N. 25
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 maggio 2005, n. 4.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Titolo IV, orari di vendita - Circolare esplicativa.

AI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c.  alle province regionali 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire i seguenti orientamenti in merito alla disciplina in argomento:
1.  L'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così come modificato dall'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, detta disposizione in merito all'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Nello specifico, gli esercizi osservano l'orario di apertura al pubblico dalle ore 7,00 alle 22,00 o alle 23,00, nel periodo di vigenza dell'ora legale, per un massimo di 12 ore giornaliere determinate all'interno della citata fascia oraria.
Tale fascia oraria, fermo restando il rispetto del limite di apertura giornaliera di 12 ore, può essere modificata dal comune acquisendo preventivamente il parere delle organizzazioni di categoria.
L'art. 12 non sancisce l'automatica obbligatorietà della chiusura infrasettimanale, demandando alle amministrazioni comunali, previa acquisizione del parere delle organizzazioni di categoria, la scelta di determinare eventuali chiusure infrasettimanali.
La stessa norma sancisce l'obbligo della chiusura domenicale e festiva degli esercizi. Il comune, in deroga al citato obbligo, può determinare le domeniche e/o festività e le zone del territorio nelle quali consentire l'apertura.
La deroga può essere operata, oltre che per tutte le festività e domeniche del mese di dicembre, anche per ulteriori nove domeniche e/o festività da individuare nel corso della restante parte dell'anno.
2.  I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/99 consentono ai sindaci dei comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di derogare alle disposizioni dettate dal citato art. 12.
Il riconoscimento operato da questa Amministrazione non consente l'automatica determinazione delle deroghe alla disciplina degli orari.
Infatti, in virtù delle novità introdotte dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, tale deroga deve essere disposta dopo aver sentito le organizzazioni di categoria di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/99.
3.  Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/99 consente di operare deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali.
Le modalità operative della norma, circa l'iter procedurale da seguire ai fini della concessione della deroga in questione, sono state emanate con circolare assessoriale n. 6 del 5 luglio 2000 (Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000).
Sulle istanze inoltrate dai comuni questa Amministrazione emette provvedimento espresso in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge, regolamentata dalla citata circolare n. 6.
Relativamente alla norma in argomento, si fa presente che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con nota del 27 maggio 2004, si è pronunciato in merito ad alcune problematiche applicative della medesima norma.
Pertanto, nel condividere l'orientamento assunto dal predetto Ufficio legislativo e legale, si rappresenta quanto segue:
-  le deroghe in argomento non trovano applicazione per quei comuni che hanno ottenuto, per l'intero territorio comunale, il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
-  la norma trova applicazione per quelle zone del territorio comunale non interessate dal riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/99, purché le medesime zone risultino interessate da flussi di natura commerciale ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 3, della legge;
-  le "zone commerciali" sono "aree da destinare ad insediamenti commerciali" individuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 28/99 dagli strumenti urbanistici comunali.
Per quanto concerne, invece, le "aree ricadenti nelle immediate vicinanze delle grandi arterie viarie", benché le stesse non risultino espressamente individuate negli strumenti urbanistici comunali, si è dell'avviso che, dette aree, opportunamente perimetrate, debbano avere quale caratteristica preponderante "una marcata vocazione commerciale avente refluenze sovracomunali".
4.  Le attività elencate nel comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/99, così come integrato dall'art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, sono esentate dal rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dal titolo IV della stessa legge regionale n. 28/99.
Dette attività riguardano alcune tipologie escluse dal regime degli orari previsto per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, in quanto trattasi di attività riferibili a settori disciplinati da altre normative o ad attività caratterizzate dal fornire servizi nei confronti di utenti non identificabili con la generalità dei soggetti.
Le attività di vendita devono essere svolte in maniera esclusiva o prevalente. Per l'accertamento del requisito di attività prevalente si rimanda alle disposizioni impartite con le circolari assessoriali n. 8 del 9 ottobre 2003 e n. 1 del 9 febbraio 2004.
Tra le varie attività esentate dall'obbligo del rispetto delle disposizioni sugli orari, l'art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ha ricompreso altresì i "mobili d'arredamento".
Al riguardo, si coglie l'occasione per evidenziare che tra i mobili d'arredamento devono essere inclusi oltre che le "cucine componibili e non", anche gli "elettrodomestici da incasso e non", connessi all'uso delle cucine medesime, ed in particolare: frigoriferi, congelatori, surgelatori, piani cottura, cucine a gas e/o elettriche, forni a gas e/o elettrici, forni a microonde, fornetti, lavastoviglie, lavatrici, asciuga biancheria.
Appare superfluo sottolineare come gli esercizi commerciali adibiti esclusivamente alla vendita di elettrodomestici non abbiano la possibilità di usufruire della deroga in argomento.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2005.20.1272)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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