REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 GIUGNO 2005 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2005.
Modalità di funzionamento ed organizzazione della commissione di conciliazione per la riscossione agevolata dei crediti della Regione di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005;
Visto l'articolo 6 della succitata legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 4 che prevede, per le finalità dei commi precedenti, l'istituzione di una commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo;
Visto l'articolo 6 della succitata legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 10, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della commissione di conciliazione, nonché l'ammontare del rimborso spese;
Visto il verbale della seduta della Giunta regionale del 4 febbraio 2005, da cui si evince che, al fine di semplificare ed accelerare le procedure, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è stato incaricato di coordinare e predisporre i necessari provvedimenti da sottoporre all'approvazione della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Viste le note del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione prot. n. 4614 dell'11 febbraio 2005, prot. n. 6573 del 22 febbraio 2005 e prot. n. 7585 del 28 febbraio 2005, con cui sono state convocate le amministrazioni interessate al fine di definire il percorso amministrativo per l'attuazione del predetto art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Viste le risultanze delle predette riunioni come si evincono dai relativi verbali, agli atti del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione;
Vista la nota n. 10981 del 15 marzo 2005, con cui l'Assessore per il bilancio e le finanze trasmette alla segreteria della Giunta regionale la proposta del decreto di definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione della commissione di conciliazione, nonché l'ammontare del rimborso spese;
Vista la nota prot. n. 1207 del 5 aprile 2005, con la quale la Presidenza della Regione, previa deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 90 del 21 marzo 2005, ha trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana lo schema di decreto di cui al comma 10 dell'art. 6 della richiamata legge n. 17 del 2004, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.;
Vista la nota prot. n. 5808 del 7 aprile 2005, con la quale il Presidente dell'A.R.S. ha trasmesso alla II Commissione legislativa, per il parere di competenza, il suddetto schema di decreto;
Considerato che la II Commissione legislativa non ha adottato, nei termini previsti dall'art. 70-bis del regolamento interno dell'A.R.S., alcuna deliberazione al riguardo e che, quindi, può procedersi all'emanazione del decreto presidenziale oggetto della richiesta di parere;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 5 maggio 2005 di presa d'atto del procedimento;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione della commissione di conciliazione, nonché l'ammontare di rimborso spese;

Decreta:


Art. 1

1.  Sono stabilite le modalità di funzionamento ed organizzazione della commissione di conciliazione per la riscossione agevolata dei crediti della Regione istituita dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

1.  La commissione di conciliazione, costituita con decreto del Presidente della Regione, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha sede presso il dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, ferma restando l'autonomia operativa della stessa.
2.  La prima convocazione della commissione è disposta dal coordinatore e dovrà intervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  In sede di prima riunione la commissione adotta il modello di cui al comma 12 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le convocazioni successive sono effettuate con cadenza di almeno 2 volte al mese.

Art. 3

1.  La commissione è presieduta dal coordinatore, al quale compete stabilire l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica.
2.  La commissione è validamente riunita con la presenza di almeno 5 componenti compreso il coordinatore; le decisioni interlocutorie della commissione sono validamente assunte con il voto di almeno la metà più uno dei presenti; per l'adozione delle decisioni finali è necessario il voto della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione; la determinazione del coordinatore prevale in casa di parità di voti; le astensioni, sempre congruamente motivate, non si considerano ai fini del computo dei voti.
3.  La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive da parte di un componente viene comunicata dal coordinatore al Presidente della Regione per l'eventuale sostituzione del componente assentatosi senza giustificato motivo.
4.  In caso di assenza o impedimento del coordinatore la seduta è presieduta dal più anziano dei componenti.
5.  Le riunioni della commissione avranno luogo presso la sede del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali. In via eccezionale, per esigenze di funzionalità della commissione, la riunione può essere convocata in sede diversa, avvalendosi di sedi di uffici della Regione.
6.  Con relazione semestrale, da inviare alla Presidenza della Regione - Assessore delegato al personale e agli affari generali - ed all'Assessore per il bilancio e le finanze, il coordinatore riferisce sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione, trasmettendo anche copia delle deliberazioni adottate.
7.  Alla fine del proprio mandato la commissione provvede all'inoltro di apposita relazione ai sensi del comma 6 della legge regionale n. 17/2004.
8.  Le attività di indirizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono di competenza del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al quale si riferiscono gli Assessori regionali competenti.

Art. 4

1.  Il coordinatore assegna a ciascuno dei componenti la commissione le problematiche che la commissione stessa, in adempimento di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 17/2004, è chiamata ad affrontare. Il componente incaricato riferisce alla commissione formulando proposte.

Art. 5

1.  La commissione, per la sua attività, si avvale degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio regionale, tenendo conto, e nel rispetto, della convenzione stipulata dalla Regione siciliana con l'agenzia del demanio il 31 maggio 2002 e successive proroghe. Al fine di rendere più celere ed economica l'attività della commissione di conciliazione, si procederà ad apposita conferenza di servizio con i dipartimenti regionali interessati e con i rappresentanti dell'agenzia del demanio, per la definizione delle procedure da porre in essere per l'acquisizione da parte della commissione dei dati, dei documenti, o dei risultati delle istruttorie già avviate, nonché per la definizione delle procedure relative alle modalità di estinzione dei crediti della Regione di cui alle istanze avanzate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2004.
2.  Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il dipartimento regionale del personale, servizi generali, quiescenza, previdenza ed assistenza del personale provvede entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento all'assegnazione dei locali da adibire a sede della commissione, nonché alla dotazione strumentale, anche informatica, congrua in ragione delle funzioni cui la commissione è chiamata ed in raccordo con il coordinatore.
3.  Ai sensi del comma 11 dell'art. 6 precitato il coordinatore, ove ritenuto dalla commissione, individuato il personale regionale di cui avvalersi, con apposito atto di interpello, inoltra formale richiesta al dirigente generale di riferimento, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale richiesta, ne dispone la conseguente assegnazione, ferma restando l'appartenenza organica e funzionale dal dipartimento regionale di provenienza.
4.  La commissione di conciliazione dispone di un ufficio di segreteria.
L'ufficio di segreteria provvede:
a)  agli adempimenti relativi alla ricezione, alla protocollazione ed alla custodia delle istanze e degli atti e documenti ad essi connessi;
b)  all'acquisizione presso gli uffici competenti della documentazione necessaria all'istruttoria delle pratiche;
c)  ad ogni altro adempimento connesso alle comunicazioni di servizio, alle convocazioni delle riunioni della commissione o delle conferenze di servizio ed alla corrispondenza con gli uffici e con i soggetti interessati ed alle relative notificazioni;
5.  Alle riunioni di commissione assiste un componente dell'ufficio di segreteria, con il compito di redigere il verbale della seduta.

Art. 6

1.  Le autorità, gli uffici e le strutture regionali sono tenuti a collaborare con la commissione o con i singoli componenti della stessa.
2.  La commissione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, come indicate dal 5° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2004, richiede alle amministrazioni competenti gli atti, le notizie e i dati occorrenti. Le amministrazioni provvederanno al pronto riscontro. In caso di inadempienza il coordinatore ne darà comunicazione al Presidente della Regione, ai fini di sollecitare l'adempimento.
3.  Per una più rapida ed agevole procedura, la commissione, o il componente incaricato, assicura il contraddittorio con i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i quali potranno fare pervenire memorie, documenti ed atti che consentano una più rapida chiusura della vertenza. La commissione può, altresì, disporre, ove lo ritenga necessario, l'audizione dei soggetti che hanno presentato istanza e/o dei funzionari responsabili degli uffici competenti per la definizione del contenzioso insorto.

Art. 7

1.  Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in ordine ai compensi, il rimborso spese di cui al comma 10 dello stesso articolo interviene in misura eguale a quella spettante ai dirigenti generali regionali; sono escluse le eventuali spese connesse al trasferimento per il raggiungimento della sede di servizio o di quella di propria residenza. Le spese rimborsabili dovranno trovare riscontro in documenti giustificativi.

Art. 8

1.  Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 maggio 2005.
  CUFFARO 

(2005.22.1466)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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