REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 GIUGNO 2005 - N. 25
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 maggio 2005.
Esclusione di un nominativo dalla graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali che hanno conseguito il giudizio di idoneità.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, che adotta il regolamento per il giudizio d'idoneità ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 517/93 relativamente alla categoria dei medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto convenzionale ai sensi del D.P.R. n. 316/90;
Visto il decreto n. 34653 dell'11 maggio 2001, con il quale sono state individuate le aree di attività di specialistica ambulatoriale nonché predisposto apposito bando per disciplinare l'inquadramento nei ruoli del S.S.N. dei medici specialisti convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 316/90, 500/96 e 271/2000 in possesso dei requisiti prescritti;
Visti i decreti nn. 517 dell'11 aprile 2002 e 1660 del 10 settembre 2003, con i quali si è proceduto all'ammissione dei candidati al giudizio d'idoneità;
Visto il decreto n. 34796 del 29 maggio 2001, con il quale è stata costituita la commissione per la formulazione del giudizio d'idoneità;
Visto il ricorso al T.A.R. di Palermo proposto dal dott. Prestifilippo Filippo avverso la mancata ammissione al colloquio finalizzato al conseguimento del giudizio d'idoneità;
Vista l'ordinanza n. 275 del 3 febbraio 2004, con cui il T.A.R. di Palermo accogliendo il ricorso proposto dal dott. Prestifilippo Filippo avverso la mancata ammissione al colloquio finalizzato al conseguimento del giudizio d'idoneità, ne disponeva l'ammissione con riserva;
Visto il decreto n. 4536 del 20 dicembre 2004, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei con requisiti di ammissione al 31 dicembre 2000, in cui la commissione esaminatrice del concorso ha inserito al n. 19, con punti 35,60, il nominativo del dott. Prestifilippo Filippo, giudicato idoneo con riserva a seguito della predetta ordinanza T.A.R. n. 275 del 3 febbraio 2004;
Vista la sentenza esecutiva del 3 novembre 2004, con cui il T.A.R. di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Prestifilippo Filippo avverso la mancata ammissione al colloquio;
Considerato che la definizione del giudizio fa venire meno gli effetti del pronunciamento cautelare di cui all'ordinanza, i quali avevano determinato l'ammissione con riserva del ricorrente al colloquio;
Considerato, altresì, che in conseguenza di quanto sopra vengono a cadere anche gli effetti relativi all'inserimento, con riserva, del ricorrente in graduatoria;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni connesse a pronunciamenti, anche cautelari, del giudice d'appello adito in via di gravame;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, nella graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali che hanno conseguito il giudizio d'idoneità con requisiti di ammissione al 31 dicembre 2000, approvata con decreto n. 4536 del 20 dicembre 2004, deve essere depennato il nominativo del dott. Prestifilippo Filippo, ritenuto dalla sentenza sopracitata non in possesso dei requisiti utili a conseguire il giudizio d'idoneità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2005.
  PISTORIO 

(2005.20.1288)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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