REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 GIUGNO 2005 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 giugno 2005, n. 8.
Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Circolazione gratuita per motivi di servizio

1.  Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.
2.  Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al comma 1 è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.
3.  Per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale dei soggetti di cui al comma 1 non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.
4.  Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti emana apposita direttiva relativa alle modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 2.
Turno elettorale autunnale per il 2005

1.  Per l'anno 2005, fermo restando quanto previsto per lo scioglimento e la cessazione dalla carica degli organi comunali o provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il Presidente della Regione, nei casi in cui la gestione straordinaria degli organi comunali e provinciali si protragga per un periodo superiore ai dodici mesi, ove ne ricorrano le condizioni, indice le nuove elezioni dei suddetti organi in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre.
2.  Nella tornata elettorale autunnale del 2005 sono inclusi anche i comuni in cui, in forza di provvedimento giudiziario, è stato annullato, in tutto o in parte, il voto per il rinnovo del consiglio comunale.
3.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in 300 migliaia di euro, gravano sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.5.1, capitolo 182514.
Art. 3.
Avviamento al lavoro nel settore forestale

1.  Per l'avviamento al lavoro nel settore forestale trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per l'attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 49 della citata legge regionale, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2005, emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonché quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3.  Per la formazione delle graduatorie, per l'avviamento al lavoro e per ogni altro adempimento è competente il dipartimento lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 giugno 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI  
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  STANCANELLI  
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA  


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1:
Il titolo III della legge regionale 6 aprile 1996, n, 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." contiene le disposizioni in materia di prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi.
Note all'art. 3, comma 2:
-  L'art. 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", così dispone:
"Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale. - 1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.
2.  Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.
3.  I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro.
4.  La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno.".
-  L'art. 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", così dispone:
"Graduatoria unica distrettuale. - 1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2.  Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3.  Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Gli uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5.  Qualora le commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'ufficio per il lavoro e la massima occupazione.".
-  Il D.P.Reg. 5 aprile 2005 reca "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 aprile 2005, n. 18.
-  L'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici. - 1. L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2.  A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Trovano applicazione le precedenze, le preferenze, nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa, entro i limiti fissati dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15. Restano salve le riserve previste a favore delle categorie di soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.
3.  I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.
4.  Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicono apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenze, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.
5.  Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.
6.  Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.
7.  Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
8.  Sono abrogati: l'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175; i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; l'articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 964
"Norme per il trasporto pubblico locale per la libera circolazione delle Forze dell'ordine nell'espletamento delle loro funzioni".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giuseppe Spampinato, Giuseppe Galletti, Gaspare Vitrano, Giuseppe Infurna, il 16 febbraio 2005.
D.D.L. n. 883
"Norme riguardanti la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale delle Forze dell'ordine nell'espletamento delle loro funzioni".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, Francesco Cascio, il 28 maggio 2004.
D.D.L. n. 903
"Norme per la libera circolazione delle Forze dell'ordine sui mezzi di trasporto pubblico locale".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Salvatore Fleres, Giuseppe Catania, Giuseppe Maurici, Antonino Beninati, il 30 luglio 2004.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 18 febbraio 2005, l'1 giugno 2004 e il 2 agosto 2004.
Abbinati ed esaminati dalla Commissione nella seduta n. 205 del 13 aprile 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 205 del 13 aprile 2005.
Relatore: Sebastiano Sbona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 293 del 18 maggio 2005 e 295 del 25 maggio 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 296 del 31 maggio 2005.
(2005.23.1484)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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