REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 GIUGNO 2005 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Bando pubblico relativo alla misura E "Zone svantaggiate" - regolamento CE n. 1257/99 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006.


Art. 1
PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.  Premessa e riferimenti normativi
Il regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, l'Unione europea, al Titolo II, Capo V, artt. 13 e seguenti, ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo alle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.
Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del precitato regolamento, ha elaborato un Piano di sviluppo rurale (PSR), comprendente, tra l'altro, disposizioni per la misura E "Zone svantaggiate", approvato dalla Comunità europea con decisione n. C ( 2001) 135 del 23-01-2001 e dalla Giunta regionale con delibera n. 9 del 8-01-2001, e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001.
La misura E "Zone svantaggiate", oggetto del presente bando, è attuata sulla base del suddetto Piano di sviluppo che, unitamente ai regolamenti comunitari n. 1257/99, 445/02 sostitutivo ed abrogativo del regolamento CE n. 1750/99, n. 2603/99 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
1.2. Finalità del bando
Il presente bando è finalizzato alla promozione dell'attività agricola tradizionale nelle aree svantaggiate dell'isola, dove è più diffuso il fenomeno dell'esodo rurale e dell'abbandono dei terreni.
Gli obiettivi fondamentali che si intendono raggiungere con l'attuazione della misura sono:
1) frenare l'esodo rurale, favorendo e garantendo attraverso l'uso continuato delle superfici agricole il mantenimento di una comunità rurale vitale;
2) conservare lo spazio naturale;
3) mantenere e promuovere sistemi di produzioni agricole sostenibili, che tengano conto in particolare dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, previsti dalla normativa comunitaria vigente.
Con il presente bando vengono definite le modalità di concessione dell'aiuto, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.
Inoltre, ai fini della concessione del presente regime di aiuto, l'Amministrazione regionale intende acquisita, all'atto della sottoscrizione degli impegni prescritti, in sede di concessione del predetto aiuto, la conoscenza di quanto previsto dal P.S.R., nonché accettata integralmente, con particolare riferimento alla parte relativa alle sanzioni.

Art. 2
AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE E PRIORITA' FINANZIARIA

L'intervento è attuato nelle aree svantaggiate, di cui all'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CE, dell'intero territorio regionale e limitatamente alle aziende zootecniche. Considerata l'esiguità dei fondi disponibili per l'attuazione della misura, dovrà essere data priorità finanziaria alle istanze d'aiuto delle aziende ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CE art. 3 paragrafi 3 e 5.

Art. 3
DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, per il pagamento dell'aiuto è pari a Meuro 4,275.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che dovessero rendersi disponibili.

Art. 4
SOGGETTI BENEFICIARI

L'art. 14 del regolamento CE n. 1257/99 individua i soggetti beneficiari del regime di aiuti.
Sono ammessi a beneficiare del regime di aiuto imprenditori agricoli singoli e associati (art. 2135 codice civile), che esercitano una attività diretta all'allevamento del bestiame, la cui disponibilità dei terreni è comprovabile mediante titolo di proprietà o contratto di affitto, redatto a termini di legge, regolarmente registrato e di durata non inferiore a quello dell'impegno. Il contratto di comodato sarà ritenuto valido se rispecchia le condizioni previste dalla circolare assessoriale n. 1652 del 12 luglio 2000 (irrevocabilità del comodato per l'intero periodo d'impegno, obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario).
In particolare potranno accedere al regime di aiuto esclusivamente le aziende agricole iscritte nel registro delle imprese, costituito presso le camere di commercio.
Pertanto non saranno incluse in graduatoria le istanze prive del codice d'iscrizione, da indicare obbligatoriamente nel modello AGEA.
Sono esclusi dal regime di aiuto i titolari di pensione con età superiore a 65 anni e i prepensionati ai sensi del regolamento CE n. 2079/92 e del regolamento CE n. 1257/99 misura D.
Per beneficiare del regime di aiuto, gli imprenditori agricoli titolari di tali aziende ad indirizzo zootecnico devono avere avuto attribuito il codice aziendale dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi e con quelle relative alla presenza di residui di sostanze vietate di cui alla direttiva n. 96/22/CE.
Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla misura.
A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura E, nonché al regime sanzionatorio.
Per potere accedere alla misura i beneficiari devono possedere una superficie aziendale (S.A.U., al netto di stradelle di servizio, frangiventi, tare e incolti) non inferiore Ha. 1.50.00; nelle isole minori la superficie aziendale utilizzata minima non deve essere inferiore a Ha. 00.50.00.
La misura è applicabile per le colture erbacee annuali e foraggere. Tra le colture foraggere è compreso il pascolo, nel quale dovranno essere eseguite le buone pratiche colturali, nonché il pascolo naturale costituito da foraggere spontanee permanenti che si perpetuano naturalmente e pascolate.
Sono escluse tutte le altre tipologie di colture compresi i boschi, le aree sfruttabili a pascolo dei boschi e i pascoli non lavorabili a causa delle condizioni orografiche e/o pedologiche.
L'intervento non è compatibile con le misure aventi per oggetto gli stessi obiettivi.

Art.  5
LIVELLI DI AIUTO

I livelli di aiuto sono quelli previsti dal Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001) e di seguito riportati:

Tipologia di applicazione      Premio E/Ha. 

Zone art. 3, paragrafi 3 e 5 direttiva 75/268/CE
Per le superfici sino a 40 ettari      100 
Per le restanti superfici oltre 40 ettari      50 

Zone art. 3, paragrafo 4 direttiva 75/268/CE
Per le superfici sino a 40 ettari      90 
Per le restanti superfici oltre 40 ettari      45 

L'aiuto è commisurato alla superficie foraggera e ai pascoli dichiarati in domanda; il carico animale minimo non dovrà essere inferiore a 0,5 UBA per ettaro e per anno.
In particolare:
1) i tori, le vacche, i bovini di età superiore a due anni, gli equini di età superiore a sei mesi: sono considerati pari a 1 UBA;
2) i bovini di età compresa tra sei mesi e i due anni: sono considerati pari a 0,6 UBA;
3) le pecore e le capre sono considerate pari a 0,15 UBA. Ai fini del calcolo sono ammissibili le femmine di 12 mesi o con prole e i maschi di età pari o superiore a dodici mesi.
Gli imprenditori che allevino il proprio bestiame su base aziendale non di proprietà, ma utilizzata in base a concessione, contratto a carattere annuale o stagionale con persone fisiche o enti pubblici e privati, hanno diritto al beneficio, sempreché i terreni ricadano nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CE art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 e che si impegnino a continuare l'attività agricola per almeno un quinquennio.
In tali casi il calcolo del carico zootecnico mantenibile verrà effettuato come segue:
-  superfici foraggere disponibili nel corso dell'anno per un periodo superiore ai sette mesi: saranno considerate per intero;
-  superfici foraggere disponibili per un periodo compreso fra i sette e i quattro mesi: saranno ridotte del 40%.
Gli aiuti sono concessi sulla base della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) al netto di stradelle, tare, incolti, etc.

Art.  6
IMPEGNI

L'aiuto è concesso ai beneficiari che si impegnano:
-  a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio, a decorrere dalla presentazione della domanda;
-  rispettare la normale buona pratica agricola prevista dal l'all. 3 del PSR;
-  rispettare i requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali e di tutela ambientale.

Art. 7
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, che i soggetti devono presentare per beneficiare dell'aiuto, va redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Agea per l'anno 2005, disponibile presso il portale del SIAN alla pagina web http:/www.sian.it/.
Ogni modulo di domanda è identificato da un numero univoco (codice a barre), che abbinerà inequivocabilmente la domanda di premio al titolare.
Per quanto sopra il modello scaricato dal portale SIAN potrà essere fotocopiato solo per produrre le copie necessarie per presentare l'istanza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura dal medesimo imprenditore agricolo, ma non potrà essere utilizzato da altri richiedenti.
In alternativa le ditte interessate potranno rivolgersi:
1) alle organizzazioni professionali di categoria abilitate dal l'Agea a predisporre le domande tramite il portale del SIAN in area riservata;
2) ai tecnici agricoli privati, dotati dell'apposito software Agea COMPILA2005 per la compilazione delle domande.
Il suddetto programma è reperibile presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o presso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Il disco chiave occorrente è quello già consegnato per l'utilizzo delle versioni precedenti del software.
Nel caso in cui il richiedente si rivolga ai tecnici agricoli privati di cui al punto 2), dovrà fornire all'ispettorato la precitata domanda anche su supporto informatico generato dal menzionato software Agea COMPILA2005.
La domanda, pena l'esclusione, deve:
-  essere redatta in duplice copia;
-  essere presentata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per Zone svantaggiate - PSR 2000-2006 - misura E", a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessa, mediante raccomandata del servizio postale, entro il 45° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, esclusivamente alle sedi centrali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Potrà, in alternativa, essere consegnata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per Zone svantaggiate - PSR 2000-2006 - misura E", direttamente presso le sedi centrali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ufficio accettazione, che provvederanno a rilasciare apposita ricevuta.
Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti improrogabilmente entro 15 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione, così come non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando (primo giorno utile di spedizione).
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Si precisa che, pena l'esclusione, all'interno di ogni busta dovrà essere contenuta la documentazione inerente una sola ditta.
La domanda, altresì, pena l'esclusione, dovrà:
-  essere corredata del modello integrativo in duplice copia, compilato conformemente all'allegato A e sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante, in caso di organismo associativo, allegando la copia fotostatica di un valido documento di identità.
Il presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati anche sul sito internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/psr.htm.
Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocertificazione.
Si precisa che, come previsto dal regolamento CE n. 1257/99, in domanda dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
Il codice ente, da apporre obbligatoriamente nei modelli Agea, è individuato, per l'ispettorato provinciale dell'agricoltura a cui viene inoltrata l'istanza di aiuto, nel modo seguente: Agrigento 073, Caltanissetta 074, Catania 075, Enna 076, Messina 077, Palermo 078, Ragusa 079, Siracusa 081, Trapani 082.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.
In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.

Art.  8
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, ove pertinente e necessario, dovrà essere corredata, all'atto della presentazione pena l'esclusione, dalla seguente documentazione di base in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata.
L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria.
Documentazione da allegare alla domanda
1) Titolo di possesso dell'azienda. Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge.
Nei casi di affitto e/o comodato la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere inferiore a quella del vincolo (almeno anni cinque). Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, per la durata del vincolo predetto.
2) Certificati o visure catastali dell'intera azienda, corredati da prospetto riepilogativo.
3) Estratti di mappa catastali dei terreni dell'intera azienda (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
4)  Corografia in copia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
5)  Fotocopia autenticata nei modi di legge del registro di stalla di cui al D.P.R. n.317/96.
6) Certificato di iscrizione alla camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia del D.P.R. n. 252/98.
7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il rispetto dei requisiti minimi ambientali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e igiene dei prodotti alimentari, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, allo scarico delle acque e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
8)  Certificato attestante la profilassi di stato, rilasciato dal l'azienda unità sanitaria locale competente.
9) Certificato attestante il rispetto delle condizioni minime di igiene e benessere degli animali.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative, per i documenti di cui ai punti 1 e 3. Le eventuali autocertificazioni, relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi di registrazione, nonché le specifiche condizioni soprariportate per il comodato.
Tali condizioni dovranno essere indicate anche nei casi di procura a favore dei richiedenti.
Le società e gli imprenditori agricoli associati, dovranno produrre, inoltre, la seguente documentazione:
1) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in copia autenticata dal legale rappresentante, dal quale si evinca che tra gli scopi sociali vi sono quelli concernenti l'attività agricola;
2) catastino dei soci per i quali è previsto l'intervento, a firma del legale rappresentante;
3) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere l'aiuto e a sottoscrivere gli impegni previsti;
4) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia del D.P.R. n. 252/98.
Gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la definizione del procedimento, che dovrà essere fornita dai richiedenti in duplice copia di cui una in originale.

Art. 9
MOTIVO DI RIGETTO DELLE ISTANZE

Le domande presentate oltre i termini previsti dal precedente art. 7 o in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando verranno respinte. Con le stesse modalità verranno respinte le domande non compilate utilizzando i modelli previsti o mancanti, anche parzialmente, della documentazione da allegare al l'istanza.
Inoltre, si procederà al rigetto nei seguenti casi:
-  assenza del modello integrativo di domanda (allegato A);
-  domande non contenenti tutte le dichiarazioni e gli elementi obbligatori riportati nel modello Agea e nell'allegato A;
-  assenza o mancata compilazione dell'allegato particellare del modulo Agea;
-  assenza della seconda copia dell'intera documentazione da produrre;
-  documentazione tecnica non sottoscritta o redatta da figure professionali non previste dal PSR;
-  domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal bando;
-  assenza della copia in originale o autentica di tutta o parte della documentazione da produrre.
Si precisa che non comporteranno il rigetto delle domande le carenze derivanti da palesi errori materiali.
Non potrà, in ogni caso, essere considerato errore materiale la carenza anche parziale degli elementi e delle dichiarazioni obbligatorie da riportare in domanda.
Eventuali richieste di considerare valida la documentazione già presentata alla pubblica amministrazione (art. 21, comma 2 della legge regionale n.109/91), potranno essere accolte se espressamente indicate nella domanda di aiuto.
In caso di assenza della documentazione per la formazione della graduatoria non sarà considerato ai fini della sommatoria totale il relativo punteggio.

Art. 10
CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ultimate le procedure di valutazione dell'ammissibilità delle domande e di attribuzione dei punteggi, in applicazione del successivo art. 11, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, entra 60 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, a redigere gli elenchi provinciali provvisori, delle istanze prioritarie e non prioritarie ammesse con il relativo punteggio e l'importo totale dell'aiuto da erogare, nonché l'elenco degli esclusi riportante le motivazioni della non ammissibilità.
Gli elenchi suddetti, approvati con provvedimento ispettoriale, verranno pubblicati all'albo provinciale, inoltre saranno consultabi li nel sito www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/psr. htm, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Si precisa che per quanto concerne l'affissione all'albo provinciale dell'elenco delle istanze non ammesse, tale procedura assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti l'aiuto di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva.
Tutti gli interessati, entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, potranno chiedere il riesame delle condizioni di ammissibilità della domanda o la revisione del punteggio attribuito, trasmettendo specifica memoria scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Successivamente entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine suddetto, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno all'affissione all'albo provinciale della graduatoria definitiva, approvata con provvedimento ispettoriale, con l'indicazione del limite di finanziabilità delle istanze.
Le domande ammesse all'aiuto saranno finanziate nel rispetto delle priorità previste dal PSR e dell'ordine progressivo delle graduatorie, fino alla completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 11
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

La selezione verrà condotta secondo i criteri di seguito indicati, attribuendo il seguente punteggio:
Verifica punteggi
1)  Ubicazione Azienda - da documentare (punteggio massimo)  Max 10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE 75/268 e succ. modif.) art. 3 parag. 5      10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE 75/268 e succ. modif.) art. 3 parag. 3     
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE 75/268 e succ. modif.) art. 3 parag. 4     
2) Aziende in regime di zootecnia biologica (regolamento CE n. 1804/99)  Max  5 
Azienda totalmente biologica (in possesso di certificazione biologica)     
Azienda in conversione biologica (iter di certificazione avviato)     
Azienda aderente alla misura F del PSR     
3) Qualità aziendale (da comprovare con apposita documentazione)  Max  2 
Azienda che realizza produzioni per D.O.P. o I.G.P.     
Prodotti tradizionali e/o di nicchia di cui al decreto 28 dicembre 1998, n. 4492 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2003     
4) Caratteristiche del richiedente   Max  6 
Imprenditore agricolo a titolo principale     
Imprenditore con età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda     
Giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento.     
5) Integrazione tra le fasi della filiera  Max  3 

Per prodotto trasformato:
-  produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione     
-  produzione, trasformazione     
6) Caratteristiche dell'allevamento   Max  6 
Con soggetti tutti appartenenti a razze/popolazioni indigene     
Misti (con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze/popolazioni indigene)     
Con altre razze selezionate     

Allevamento ufficialmente indenne da:
a)  brucellosi (ovini e caprini)     
b)  brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)      
7) Collegamenti con altre misure (punteggio massimo)  Max  3 
Collegamento con una misura     
Collegamento con due misure     
Collegamento con oltre due misure     

8) Domanda presentata anche su supporto informatico ge-
nerato dal menzionato software Agea COMPILA2005  Max  2 

A parità di punteggio, sarà data priorità in ordine decrescente alle istanze presentate:
-  da soggetti di sesso femminile;
-  da soggetti che gestiscono aziende confiscate alla mafia;
-  da giovani che si sono insediati da non oltre 5 anni ai sensi della misura 4.2.2 P.O.P. Sicilia 1994-99 e del regolamento CE n. 1257/99;
-  da aziende sottoposte al regime delle produzioni biologiche ai sensi del regolamento CE n. 2092/91;
-  da aziende in fase di avviata conversione al regime delle produzioni biologiche ai sensi del regolamento CE n. 2092/91.

Art. 12
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Le istanze inserite nella graduatoria definitiva in base all'esame della documentazione prevista, ma giudicate non ammissibili a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, saranno escluse dai benefici e conseguentemente la graduatoria verrà fatta scorrere fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del regolamento CE n. 817/2004 che recita:
"1) Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolammento CE n. 1257/99.
2) Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.
Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.".

Art. 13
TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI

Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva ha facoltà, entro 30 giorni lavorativi dalla data di affissione della stessa presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di presentare al medesimo ispettorato, memorie scritte al fine di proporre il riesame della domanda d'impegno. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.

Art. 14
PROCEDURE D'ISTRUTTORIA

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno ad effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, secondo le procedure previste dal piano di sviluppo rurale.
Qualora a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi eseguiti dagli uffici istruttori il soggetto inserito in graduatoria venga escluso a causa della mancanza di requisiti, lo stesso potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa e giurisdizionale.

Art. 15
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Piano di sviluppo rurale per la misura E ed a rispettare gli impegni previsti all'art. 6 del presente bando.
Gli stessi dovranno mantenere i requisiti e le condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 11, per tutto il periodo d'impegno, pena la decadenza totale degli aiuti, fatte salve le cause di forza maggiore.
In ultimo i beneficiari dovranno obbligatoriamente tenere aggiornato un registro aziendale (allegato B). Tale registro dovrà essere preventivamente vidimato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dalla sezione operativa competente per territorio.

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2005.20.1316)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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