REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 GIUGNO 2005 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso n. 59 depositato il 18 maggio 2005
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 maggio 2005, ha approvato il disegno di legge n. 151 - norme stralciate dal titolo "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 7 maggio 2005.
Il provvedimento legislativo assume i connotati di una legge "omnibus" in quanto, a seguito degli emendamenti approvati in aula, nell'originario schema predisposto dalle commissioni legislative permanenti è confluita una congerie di disposizioni attinenti ai diversi settori d'intervento regionale caratterizzate tutte, secondo quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa che precede il testo, dalla valutazione tecnico-politica dell'urgenza nell'adozione rappresentata dal Governo e dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
Tra le norme introdotte, quella contenuta nell'art. 7 è censurabile per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione, in quanto l'applicazione della stessa comporta un incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti, agli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali ai sensi della legge regionale n. 38/94 e n. 21/2001.
Il legislatore appronta una copertura finanziaria per i maggiori oneri facendo riferimento ai fondi statali di cui al decreto legge n. 279/2000, convertito in legge n. 365/2000.
Tali fondi, tuttavia, secondo quanto comunicato dai competenti uffici regionali, interpellati ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 488/69, (all. 1), risultano "pressocché esauriti" e pertanto insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che, in base alla normativa nazionale, può essere destinata alle spese per il personale.
Anche la disposizione dell'art. 11 dà adito a censure per violazione degli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.
La disposizione censurata, che di seguito si trascrive, sostanzialmente modifica i requisiti richiesti in ambito nazionale dal decreto legislativo n. 502/92 per la nomina a direttore sanitario nelle aziende unità sanitarie locali:
Art. 11
Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo A.U.S.L.

1)  Nella Regione continua ad applicarsi il comma 7, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con la seguente modifica:
a)  dopo le parole 'o grande dimensione' sono aggiunte le parole 'oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'art. 3bis'.
2)  Il direttore amministrativo di cui al comma 7, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere altresì nominato tra gli iscritti nel più recente elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590.
L'art. 3 del cennato decreto legislativo invero richiede, quale requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, il possesso della laurea in medicina e l'avere svolto "per almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione".
Il legislatore regionale, invece, introduce l'alternatività dei suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3bis del medesimo decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore generale presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ovverosia il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza "almeno quinquennale di attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso".
Immediata conseguenza della predetta introduzione è l'apertura della titolarità nell'incarico di direttore sanitario verso professionalità che potrebbero essere totalmente estranee al settore della sanità seppure ricche di esperienza in quello manageriale.
E' di tutta evidenza la possibile compromissione dei livelli essenziali di erogazione del servizio sanitario, laddove il compito peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente considerazione degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi piuttosto che di quelli medici, realizzando così un superamento del principio dell'art. 32 della Costituzione, ispiratore della "filosofia" posta a base del decreto legislativo n. 502/92.
Anche il 2° comma della disposizione è censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, atteso che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1, decreto legge n. 512/94, convertito in legge n. 590/94.
Tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale nelle aziende unità sanitarie locali.
Non comprensibile, in assenza di adeguate motivazioni, è il riferimento ad un elenco redatto da quasi 10 anni per professionalità diverse da quella specifica del direttore amministrativo che, secondo il decreto legislativo n. 502/92, deve essere un "laureato in discipline giuridiche o economiche... che abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione".
L'individuazione di requisiti alternativi a quelli espressamente prescritti anche in questo caso potrebbe ingegnerare refluenze negative sul buon andamento delle strutture sanitarie, stante l'assenza di professionalità ed esperienza specifica nel settore sanitario.
P. Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 151, norme stralciate recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa" approvato dall'Assemblea regionale il 4 maggio 2005:
-  art. 7 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione;
-  art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.
Palermo, 12 maggio 2005.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2005.21.1371)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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