REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 GIUGNO 2005 - N. 24
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 maggio 2005.
Modifiche al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del comune di Capri Leone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 1890 del 14 febbraio 2004, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al prot. n. 10253 del 18 febbraio 2005, con cui il sindaco del comune di Capri Leone ha trasmesso gli atti riguardanti le varianti al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione annessi al P.R.G. approvato con decreto n. 99/D.R.U. dell'8 marzo 2001;
Vista la delibera n. 42 del 25 novembre 2004, con la quale il consiglio comunale di Capri Leone ha adottato, in variante al P.R.G. vigente, le modifiche agli artt. 35 e 43 del regolamento edilizio ed all'art. 34 (punto 34.1 e 34.2) e art. 37 (punto - Zone D (D1 e D2) e 37.2) delle norme tecniche di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Visto il parere n. 10 del 20 aprile 2005 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O. 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Ciò posto, nel ritenere che:
-  la variante così come proposta può ritenersi di tipo regolamentare;
-  la stessa riguarda sostanzialmente l'attività edilizia da effettuarsi nell'abitato e nelle zone di completamento dello stesso;
-  nei termini proposti la stessa non comporta di fatto ulteriore carico urbanistico, valutabile sotto il profilo geologico, interessando le zone "A" e "B" del vigente P.R.G.;
-  le modifiche all'articolo relativo agli interventi in zona D (D1 e D2) non possono essere considerate ammissibili in quanto non risultano adeguatamente giustificate in relazione all'aumentato carico urbanistico a cui le stesse condurrebbero.
Pertanto, si è del parere che la variante adottata con delibera n. 42 del 25 novembre 2004 dal consiglio comunale di Capri Leone, relativa alle modifiche da introdurre al vigente regolamento edilizio ed alle norme di attuazione, sia meritevole di approvazione limitatamente agli articoli ritenuti assentibili e nei termini sotto riportati:
Regolamento edilizio
art. 35
-  aggiungere dopo le parole "...avere altezza non minore di mt. 3,50" le parole: "ad eccezione, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, dei fabbricati ultimati prima dell'entrata in vigore del P.R.G. approvato con decreto n. 99/D.R.U. dell'8 marzo 2001 la cui altezza non dovrà essere minore di mt. 2,90";
art. 43
-  aggiungere dopo il 2° capoverso le parole: "ad eccezione, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, dei fabbricati ultimati prima dell'entrata in vigore del P.R.G. approvato con decreto n. 99/D.R.U. dell'8 marzo 2001 la cui altezza non dovrà essere minore di mt. 2,90".
Norme di attuazione
art. 34
34.1)
-  cassare dopo le parole "distanza minima tra fabbricati" le parole: "pari all'altezza del fabbricato più alto e"; cassare dopo le parole: "distanza dai confini" le parole: "pari a metà dell'altezza e non minore di m. 5. E' ammessa l'edificazione in aderenza al confine quando su di esso preesista altro fabbricato":
sostituendole con le parole:
"mt. 0,00 oppure uguale o maggiore a mt. 5,00. E' ammessa l'edificazione anche sul confine con la zona "F" (F1 ed F2), con esclusione di eventuali sporti (pensiline, bow-windows ecc.) quando preesiste su di esso altro fabbricato.";
-  modificare nelle "prescrizioni particolari" le parole: "L'arretro dal margine stradale potrà essere consentito purché non inferiore a m. 3"
con le parole
"L'arretro dal margine del marciapiede potrà essere consentito purché non inferiore a mt. 1,50 se l'esistente marciapiede ha larghezza di mt. 1,50, salvo a potere costruire rispettando l'allineamento di preesistente fabbricato avente arretro inferiore a mt. 1,50; laddove esistono marciapiedi aventi larghezza inferiore, i nuovi fabbricati devono in ogni caso essere arretrati di quella misura necessaria perché il marciapiede esistente diventi di mt. 1,50. La predetta norma di arretro non si applica per Capri Leone centro, data la particolarità dell'esistente tessuto urbanistico, dove dette norme sarebbero gravose ed inapplicabili".
34.2)
-  cassare dopo le parole "distanza minima tra fabbricati" le parole: "pari all'altezza del fabbricato più alto e"; "cassare dopo le parole: "distanza dai confini" le parole: "pari a metà dell'altezza e". E' ammessa l'edificazione in aderenza al confine quando su di esso preesista altro fabbricato":
sostituendole con le parole:
"mt. 0,00 oppure uguale o maggiore a mt. 5,00 ed aggiungendo alla fine dello stesso comma le parole "E' ammessa l'edificazione anche sul confine con la zona "F" (F1 ed F2), con esclusione di eventuali sporti (pensiline, bow-windows ecc.) quando preesiste su di esso altro fabbricato.";
-  modificare nelle "prescrizioni particolari" le parole: "L'arretro dal margine stradale potrà essere consentito purché non inferiore a m. 3"
con le parole:
"L'arretro dal margine del marciapiede potrà essere consentito purché non inferiore a mt. 1,50 se l'esistente marciapiede ha larghezza di mt. 1,50, salvo a potere costruire rispettando l'allineamento di preesistente fabbricato avente arretro inferiore a mt. 1,50; laddove esistono marciapiedi aventi larghezza inferiore, i nuovi fabbricati devono in ogni caso essere arretrati di quella misura necessaria perché il marciapiede esistente diventi di mt. 1,50. La predetta norma di arretro non si applica per Capri Leone centro, data la particolarità dell'esistente tessuto urbanistico, dove dette norme sarebbero gravose ed inapplicabili".";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 10 del 20 aprile 2005, reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 10 del 20 aprile 2005 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U., sono approvate le modifiche agli artt. 35 e 43 del regolamento edilizio e l'art. 34 (punto 34.1 e 34.2) delle norme tecniche di attuazione adottate dal consiglio comunale di Capri Leone con delibera n. 42 del 25 novembre 2004, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 10 del 20 aprile 2005 reso dall'U.O. 4.1/ D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 42 del 25 novembre 2004.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Capri Leone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2005.
  LIBASSI 

(2005.19.1262)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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