REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 GIUGNO 2005 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 aprile 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di S. Angelo di Brolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 12352 dell'11 novembre 2003, acquisito al protocollo di questo Assessorato con il n. 68958 del 18 novembre 2003, con il quale il comune di S. Angelo di Brolo ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 1 del 21 maggio 2003, con la quale il commissario ad acta, nominato con decreto n. 68 del 27 gennaio 2003, ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di S. Angelo di Brolo;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del segretario comunale del 15 ottobre 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 49 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista;
Viste le osservazioni e/o opposizioni trasmesse a questo Assessorato, fuori i termini di legge, dalle seguenti ditte:
-  Saporito Vittorio prot. n. 39380 del 27 giugno 2003;
-  Faranda Maria ed altri, prot. n. 80016 del 12 febbraio 2004;
Vista la nota prot. n. 5620 del 29 marzo 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole, a condizione, sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive;
Vista la nota prot. n. 387 del 27 maggio 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 13 del 20 maggio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
Omissis...
"L'ufficio del Genio civile competente ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul piano regolatore generale e sulle allegate prescrizioni con nota prot. n. 5620 sezione II del 29 marzo 2002.
In particolare, per quanto riguarda il piano regolatore generale, "emerge che nel complesso risulta verificata la compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche del territorio destinate ad accoglierle . Ad eccezione delle seguenti previsioni:
-  nella tav. X è stata prevista una zona C di espansione, che ricade in parte su di un'area adiacente all'orlo di una scarpata (area ad elevata pericolosità sia geologica che sismica). La suddetta zona C è ubicata sul versante sinistro dell'incisione torrentizia su cui insiste l'abitato di Mosè. Alla luce di quanto sopra si richiede lo stralcio della zona C limitatamente all'area ricadente nell'ambito dell'orlo di scarpata, garantendo una fascia di rispetto della larghezza di ml. 10,00;
-  nella tav. XV è stata prevista una zona C di espansione che ricade in parte su di un area adiacente all'orlo di una frana ed in parte in frana (aree ad elevata pericolosità sia geologica che sismica). La suddetta zona C è ubicata nell'abitato di S. Maria Lo Piano, immediatamente a monte della strada provinciale. Alla luce di quanto sopra, si richiede lo stralcio della zona C limitatamente all'area ricadente nell'ambito dell'orlo di frana, garantendo una fascia di rispetto della larghezza di ml. 10,00;
-  nella tav. XV è stata prevista una zona C di espansione che ricade in parte su di un area adiacente all'orlo di scarpata (area ad elevata pericolosità sia geologica che sismica). La suddetta zona C è ubicata nell'abitato di San Silvestro sul versante destro dell'incisione torrentizia che lambisce la frana di contrada San Silvestro. Alla luce di quanto sopra si richiede lo stralcio della zona C, limitatamente all'area ricadente nell'ambito dell'orlo di scarpata garantendo una fascia di rispetto della larghezza di ml. 10,00."
Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive della zona D1 artigianale in località Santa Marta "emerge che risulta verificata la compatibilità tra le previsioni contenute nelle prescrizioni esecutive in argomento e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accoglierle, eccetto:
-  il lotto F è stato ubicato nell'ambito di un'area adiacente all'orlo di una scarpata (area ad elevata pericolosità sismica e geologica). Si richiede lo stralcio dei lotti O ed N e del lotto P (solo del lotto lato monte).
Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive della zona D industriale in località Perrizzi-Giardino dal parere dell'ufficio del Genio civile risulta che "le prescrizioni dettate dal geologo sono state recepite dal progettista arch. A. Lucia il quale nelle norme di attuazione, indica che l'intervento contenuto nelle prescrizioni esecutive dovrà essere preceduto dall'esecuzione di tutte le opere di regimentazione delle acque provenienti dai sovrastanti bacini, caratterizzati dalla presenza di coni di deiezione al fine di prevenire potenziali fenomeni d'inondazione. Dal raffronto tra la carta della pericolosità geologica e sismica e la tav. VII (prescrizioni esecutive zona D Giardino), emerge che risulta verificata la compatibilità tra le previsioni contenute nelle prescrizioni esecutive in argomento e le condizioni geomorfologiche dell'area destinate ad accoglierle. Prima di procedere alla copertura dell'asta torrentizia che attraversa l'area di P.E. sino alla confluenza con la fiumara S. Angelo, occorre procedere alla verifica idraulica della sezione di deflusso che attualmente, nel tratto terminale dell'incisione, è ricoperta da una struttura di tubi "armco" ed occorre acquisire il nulla osta idraulico ai sensi del regio decreto n. 503/1924.".
Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive della zona C (centro urbano a monte della circonvallazione), "emerge che risulta verificata la compatibilità tra le previsioni contenute nelle prescrizioni esecutive in argomento e le condizioni geomorfologiche dell'area destinate ad accoglierle."
Il parere del Genio civile precisa inoltre che "il territorio comunale di S. Angelo di Brolo è stato inserito nel piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000. Nella carta del rischio idrogeologico del foglio n. 599 "Patti" sono state riportate le aree del territorio di S. Angelo definite a rischio di frana molto elevato (versante occidentale e orientale dell'abitato di S. Angelo di Brolo) e a rischio elevato (località San Carlo).
Il comune di S. Angelo di Brolo ha richiesto ed ottenuto con decreto n. 112 dell'8 marzo 2002, emanato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la revisione del piano straordinario in argomento. Dall'esame della carta del rischio idrogeologico allegata al suddetto decreto n. 112 dell'8 marzo 2002, che modifica ed aggiorna il piano straordinario per l'assetto idrogeologico emerge che nel territorio comunale di S. Angelo di Brolo sono state individuate solamente aree a rischio di frana elevato e su queste aree non sono state inserite previsioni di piano regolatore generale e di prescrizioni esecutive che sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Alla luce di quanto sopra, poiché risulta verificata la compatibilità tra le previsioni progettuali contenute nel piano regolatore generale e nelle prescrizioni esecutive e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e si muniscono i proposti elaborati del relativo visto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
-  Vengano stralciate le previsioni di piano, descritte in precedenza, relative alle tavole X e XV del piano regolatore generale e alla tav. 5 delle prescrizioni esecutive, in cui quest'ufficio ha accertato l'incompatibilità tra dette previsioni e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle.
-  Prima di procedere alla realizzazione delle opere previste dalle prescrizioni esecutive zona D industriale località Giardino dovranno essere effettuate le opere di regimentazione delle acque provenienti dai sovrastanti bacini, caratterizzati dalla presenza di coni di deiezione al fine di prevenire potenziali fenomeni d'inondazione a carico delle aree circostanti ed assicurare la fascia di rispetto dal limite demaniale di ml. 10,00.
-  Prima di procedere alla copertura dell'asta torrentizia che attraversa la suddetta zona D è necessario acquisire il N.O. idraulico ai sensi del regio decreto n. 523/1904.
-  Per la previsione di piano regolatore generale E (eliporto) riportata nella tav. VIII e ubicata su una fascia di rispetto di una faglia, occorre effettuare una serie di accertamenti geognostici volti a posizionare in maniera precisa la faglia sul terreno.
-  Nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto delle faglie, è necessario utilizzare un coefficiente di fondazione E = 1.3.
-  Per la previsione di piano regolatore generale tav. IX (C.T.A.) ubicata su un terrazzo fluviale ricadente sul versante destro della fiumara S. Angelo e su cui sbocca un collettore di raccolta delle acque provenienti dalla soprastante strada provinciale, è necessario prolungare detto collettore sino alla fiumara S. Angelo e chiedere l'autorizzazione ex testo unico n. 523/1904.
-  Per quanto concerne le previsioni di piano ubicate nell'ambito delle coperture detritiche poggianti su substrati inclinati, esse sono subordinate alla preventiva realizzazione d'interventi di regimentazione delle acque superficiali. In queste aree le esecuzioni degli sbancamenti dovranno essere effettuate a settori e contrastati nel più breve tempo possibile con adeguate strutture di contenimento.
-  Prima della fase esecutiva dei singoli interventi dovranno essere effettuate indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico, volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici, necessari per eseguire le verifiche di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, nonché per la scelta del piano di posa e della più idonea tecnologia fondazionale sia ex ante che ex post.
Venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904.
11.  Parere dell'Ente Parco dei Nebrodi
Il comune di S. Angelo di Brolo non rientra tra i comuni del Parco dei Nebrodi, e non presenta zone rientranti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C. ) e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 81, parte I, del 20 febbraio 2004.
12.  Procedure di pubblicazione
Il piano regolatore generale con allegate prescrizioni esecutive è stato depositato e pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Dal certificato di pubblicazione del 15 ottobre 2003 del segretario comunale, risulta che l'avviso di deposito atti del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive, è rimasto affisso all'albo pretorio del comune di S. Angelo di Brolo per 25 giorni consecutivi dal 10 giugno al 5 luglio 2003, dando atto che, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'avviso è stato pubblicato il 13 giugno 2003; è stata altresì allegata, al certificato, copia del detto avviso.
Dal certificato di ostensione del 30 ottobre 2003 del responsabile dell'area tecnica risulta che il manifesto murale di deposito atti del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive è rimasto affisso in luoghi pubblici o aperti al pubblico del comune di S. Angelo di Brolo per 20 giorni consecutivi, dal 13 giugno al 3 luglio 2003; è stata altresì allegata al certificato, copia del detto manifesto.
Sono poi state allegate le fotocopie dell'avviso di adozione del piano regolatore generale nella Gazzetta del Sud del 9 giugno 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte II, n. 24 del 13 giugno 2003.
Risulta infine allegato il certificato del 15 ottobre 2003 del segretario comunale, di avvenuto regolare deposito degli atti del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive dal 13 giugno al 3 luglio 2003, e che sono state presentate n. 49 osservazioni e/o opposizioni nei termini di legge, e nessuna fuori termini.
13.  Le osservazioni
Oltre alle 49 osservazioni di cui sopra, sono poi pervenute direttamente a questo Assessorato n. 2 osservazioni fuori termine, ma trattasi di ripetizioni di osservazioni già inviate al comune. La prima non è altro che la ritrasmissione (al Consiglio regionale dell'urbanistica, e dalla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica a questa unità operativa 4.1, da parte della ditta Saporito Vittorio, di una osservazione avverso il piano regolatore generale, già precedentemente trasmessa dalla ditta al comune, e da questo regolarmente inserita tra le osservazioni/opposizioni, e nel relativo libro-protocollo, col n. 1, del 16 giugno 2003; la seconda, trasmessa in due esemplari con diverso numero di protocollo in entrata (8008 e 8016 del 12 febbraio 2004), ma identici, è la ripetizione dell'osservazione n. 24 della ditta Faranda Maria ed altri, già anch'essa nell'elenco delle osservazioni/opposizioni.
Nelle more della redazione del presente parere sono poi pervenute a questo Assessorato due ulteriori osservazioni:
-  la prima, datata 30 aprile 2004 a firma del sig. Giovanni Mauro da S. Alessio Siculo, protocollata in ingresso col n. 28799 del 4 maggio 2004, con cui il medesimo si oppone alla destinazione a parcheggio dell'area di cui al foglio 12, particelle 402 e 403, di sua proprietà, sita nel centro di S. Angelo di Brolo (il parcheggio previsto in prossimità del municipio, lungo la via San Giovanni, rilevabile nella tav. VIII dell'adottato piano regolatore generale);
-  la seconda, datata 4 maggio 2004 a firma del sig. Scaffidi Quirino di S. Angelo di Brolo, protocollata in ingresso col n. 29386 del 6 maggio 2004, con cui il medesimo si oppone alla destinazione a parcheggio, a margine della zona B lungo la strada provinciale S. Angelo di Brolo-Raccuja, di un'area di sua proprietà rilevabile nella tav. XVI dell'adottato piano regolatore generale, ben evidenziata nelle fotocopie allegate all'opposizione stessa;
14.  Deduzioni sulle osservazioni
Trattandosi di adozione da parte del commissario ad acta, con relazione del progettista sono state formulate le deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, riunite in una carpetta intitolata "Controdeduzioni alle osservazioni", inserita in triplice copia a formare il carpettone-fascicolo n. 2/6, come già descritto in principio.
Ogni carpetta contiene:
-  lettera di accompagnamento datata 10 ottobre 2003, del progettista, al sindaco del comune di S.Angelo di Brolo, e per conoscenza a questo Assessorato ed al presidente del consiglio comunale di S. Angelo;
-  relazione contenente le controdeduzioni;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 25 e 40;
-  visualizzazione dell'osservazione n. 10;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 22, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 37 e 38;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 35, 39, 40, 47 e 49;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 5 e 27;
-  visualizzazione dell'osservazione n. 2;
-  visualizzazione delle osservazioni nn. 28, 29, 30, 32 e 48;
-  visualizzazione dell'osservazione n. 31;
-  visualizzazione dell'osservazione n. 41.
15. Verbale ex art. 8, Disciplinare d'incarico
Come già menzionato al punto 4 delle presenti "Premesse", nella carpetta "Allegati 1-8" atti, col n. 5, è inserita la dichiarazione congiunta del progettista arch. Antonio Lucia e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Basilio Astone, prot. n. 3743 del 24 aprile 2002, in cui "a seguito di opportuni sopralluoghi dichiarano che al 20 febbraio 2002, data di presentazione del piano al comune di S. Angelo di Brolo, le aree destinate ad attrezzature pubbliche risultavano per la loro generalità inedificate e che in ogni caso, ove presenti, sono previste le demolizioni degli eventuali manufatti."
16. Dichiarazione ex art. 2 comma, 5°, legge regionale n. 71/78
Come già menzionato al punto 4 delle presenti "Premesse", nella carpetta "Allegati 1-8", atti, col n. 6, è inserita la dichiarazione del progettista, con data 20 aprile 2002, "di non avere destinato, in via generale, ad usi extra-agricoli suoli per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola. Per quanto attiene le previsioni di localizzazione della zona D industriale nelle località Perrizzi-Giardino le stesse si sono rese necessarie oltre che per l'individuazione prevista dall'amministrazione comunale, anche perché non si potevano reperire aree aventi caratteristiche analoghe (non ricadenti nel caso dell'art. 2, comma 5, legge regionale n. 71/78) per dimensioni, localizzazione e urbanizzazione presente."
RELAZIONE
1. Caratteri del territorio
Geografia
Il comune di S. Angelo di Brolo è situato nell'immediato entroterra collinare, nella fascia tirrenica della provincia di Messina, ed il territorio comunale presenta una superficie complessiva di 30,23 kmq.
La maggior parte del territorio presenta una situazione orografica complessa, con pendenze oscillanti tra il 20% ed il 30% e altitudini comprese tra i 120 ed i 1.104 metri s.l.m.
Il centro urbano è situato a 340 m. s.l.m., mentre a quote diverse si riscontrano gli abitanti delle 33 frazioni, più o meno estese, che compongono il territorio comunale.
Le frazioni più importanti sono:
-  Annunziata: frazione situata tra 200 e 550 metri s.l.m.; il centro si trova a 450 m. s.l.m.
-  Cancello: tra 600 e 850 m. s.l.m.; il centro si trova a 730 m. s.l.m.;
-  Irianni: tra 600 e 800 m. s.l.m.; il centro è a 650 m. s.l.m.;
-  Contura: a quota 600 m.;
-  Piano Croce: a quota 150 m.;
-  San Costantino: a quota 473 m.;
-  Calabrò: a quota 180 m.;
- Petraro: a quota 540 m.;
-  San Gregorio: tra 350 e 600 m. s.l.m.
2.  Caratteri geologici del territorio
Il territorio comunale occupa quasi per intero la vallata solcata dall'omonimo torrente dalla località Piano Rao, a quota 850 m., alla località Piano Croce, a quota 120 m. In considerazione della configurazione oro-idrografica, il territorio comunale, ad esclusione del centro abitato, è sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, con provvedimento della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia di Messina n. 177 del 26 marzo 1955.
Le condizioni geologiche del territorio presentano diffuse problematiche di stabilità dei versanti, in relazione sia ai diversi tipi litologici affioranti, generalmente interessati da intensa tettonizzazione, sia alle accentuate pendenze ed ai forti dislivelli. Quasi tutto il territorio comunale è interessato da molteplici dissesti, consistenti in frane e smottamenti. Le cause sono da addebitare, oltre che alle piogge torrenziali verificatesi in occasione di diversi eventi calamitosi degli ultimi 10 anni, alla carenza di opere di convogliamento delle acque.
A seguito del sisma dell'aprile 1978, il comune di S. Angelo di Brolo è stato incluso nei comuni sismici con grado S. 9 (II categoria).
Due importanti sistemi di faglie sono presenti in zona con fasci di deformazione a volte.
3.  Caratteri agricolo-forestali del territorio
L'agricoltura è caratterizzata sopratutto dalle colture di noccioleti che incidono intorno al 44% dell'area coltivata, seguono gli uliveti nella misura del 13,27%, agrumeti 4,65% ed infine zone boscate nella misura dell'8,64% del territorio.
4.  Particolari strutture emergenti nel territorio
Nel territorio sono sparsi vecchi casali, torri, e mulini ad acqua (se ne contano 17 lungo il torrente S. Angelo), e perfino dei megaliti. Pietrazita, sull'omonimo torrente, è uno splendido sito naturalistico, così come risultano interessanti il torrente stesso ed infine l'insediamento paleolitico in contrada Pietrelunghe.
5.  Cenni storico-urbanistici e tipologia urbana
Secondo un antico manoscritto rinvenuto di recente, Castel S. Angelo in Val Demone, sorse attorno al monastero basiliano di S. Michele Arcangelo, di epoca bizantina. La fondazione storica dell'attuale centro urbano trae comunque origine in epoca normanna. Si sviluppò intorno al Cenobio, ancora oggi parzialmente esistente, e in onore di San Michele, patrono del centro, prese il nome attuale. Al Convento fu assegnato il dominio su tutta la vallata. Per secoli l'Abate del Convento fu l'unico signore feudale di S. Angelo, e l'Abbazia fu strettamente legata alla nobiltà locale che amministrò in gabella le terre del feudo. Nella seconda metà dell'Ottocento, il Cenobio fu trasformato in cimitero. Le opere significative di interesse architettonico sono la Chiesa Madre, costruita nella prima metà del 1500, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, di epoca seicentesca, l'ex Chiesa Conventuale di S. Chiara, oggi adibita a Teatro comunale, il "Complesso Architettonico Domenicano", oggi Palazzo Municipale, la Chiesa di San Nicolò il cenobio dei Frati Minori osservanti di S. Francesco (1569). In località Piano Croce vi è ben conservato un complesso fortificato risalente al XV secolo, chiamato la Torre Saracena. Oltre a varie altre Chiese inserite nel tessuto urbano, tra cui vanno ricordate la Chiesa di S. Antonio, risalente al XVI secolo, e la Chiesa di San Domenico, la cui abside è impreziosita da stucchi di scuola del Serpotta.
6.  Situazione urbanistica precedente
In atto il comune è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 46 del 22 febbraio 1980.
7.  Condizioni economiche attuali e prospettive di sviluppo
L'economia è fondata prevalentemente sull'agricoltura e la zootecnia con scarsa redditività in relazione alla frammentarietà e polverizzazione della proprietà fondiaria.
Esistono altresì alcune aziende di lavorazione tessile, nonché alcune imprese artigiane per costruzioni ed impiantistica ed alcune attività a carattere commerciale e di svago.
8.  Andamento demografico
Come si evince dai dati Istat relativi ai censimenti decennali, la popolazione risulta in continuo decremento: gli abitanti censiti nel 1991 erano 4.376, mentre quelli censiti nel 2000 erano 4.017.
9.  Situazione del patrimonio edilizio esistente ricavabile dalla relazione di progetto e dai dati Istat
Il patrimonio edilizio al censimento del 1991 comprendeva in complesso 10.533 vani, dei quali 7.222 occupati e destinati esclusivamente ad uso abitativo. Secondo i dati censimentali, dei 7.222 vani occupati, 1.158 sono stati realizzati in data anteriore al 1919, mentre 1641 risultano realizzati in epoca compresa tra il 1919 ed il 1945 e 1.317 in epoca anteriore al 1960. I suddetti vani, assommanti quindi a 4.116, potranno essere considerati utilizzabili per uso abitativo, solo attraverso idonei interventi di recupero. Sono inoltre compresi nei suddetti conteggi 218 unità immobiliari che impropriamente possono ritenersi destinate alla residenza, in quanto sono costituite da un solo vano (n. 16) o da due vani (n. 202), per un totale di 420 vani "non utili per la residenza". Il patrimonio edilizio "utile" assomma quindi a (10.533 -4.116 -420) = 5.997 vani.
10.  Dimensionamento del piano regolatore generale
Dalle relazioni in atti non risulta analizzato il fabbisogno futuro in termini di capacità insediativa, mentre si ipotizza nel computo del fabbisogno attuale, soltanto quello pregresso, valutato nella misura di 1.300 vani, alla luce dei conteggi sopra riportati.
11.  Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio
Nella relazione del progettista viene specificato che: la zonizzazione del territorio ha avuto come "input" i rilievi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sul primo progetto di piano, nonché le direttive del consiglio comunale in sede d'incarico di rielaborazione e quelle altre formulate dopo l'esame del progetto di massima del piano regolatore generale.
Sono state individuate, in sintesi, le seguenti zone:
-  zona A) edilizia di interesse storico, monumentale, ambientale;
-  zona Bo) edilizia esistente da mantenere;
-  zona B) di completamento urbano;
-  zona C) di espansione urbana;
-  zona C) per edilizia economica e popolare;
-  zona C1) di villeggiatura stagionale;
-  zona CTA) turistico-alberghiera;
-  zona D) produttiva a carattere industriale;
-  zona D1) a carattere artigianale;
-  zona E) verde agricolo;
-  zona F) delle attrezzature;
-  zona S) attrezzature scolastiche.
12.  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio consta di n. 20 capitoli.
13. Norme tecniche di attuazione
Constano di n. 30 articoli.
Considerato che:
1.  Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione commissariale di adozione del piano con allegati regolamento edilizio e prescrizioni esecutive appare legittima;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, in conformità al disciplinare tipo regionale ed alla normativa in materia (legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni);
-  in ordine alle direttive ed agli indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, il progettista del piano ha dichiarato congiuntamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, prot. n. 4216 del 5 maggio 2004, che il progettato piano regolatore generale risulta adeguato alle direttive di cui al decreto presidenziale 11 luglio 2000;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive, sono state formulate proprie deduzioni da parte del progettista;
-  dal verbale, redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale dai progettisti e dall'ufficio tecnico comunale, si evince che non esiste divergenza tra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli atti progettuali.
2.  Progetto di piano
Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato da una sufficiente relazione tecnica.
Il piano riferito al ventennio futuro tuttavia non appare correttamente dimensionato in relazione alle analisi del trend demografico effettuate sulla base dei dati Istat, tenuto conto che la popolazione del paese risulta in costante decremento, ed in relazione alle previsioni urbanistiche di espansione residenziale previste dal piano, che appaiono ridondanti. Nel dimensionamento del piano va piuttosto tenuto conto della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In generale comunque sono condivisibili alcune scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano risultano osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. l444, e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Per le singole zone del piano regolatore generale si osserva:
Zona A
Il piano adottato relativamente alla zona A individua soltanto porzioni di tessuto urbano da sottoporre a specifica normativa di tutela, trascurando la stragrande maggioranza del tessuto edilizio di origine medioevale del centro urbano.
Ai fini della tutela e della conservazione della qualità complessiva dello spazio urbano, uniformemente caratterizzato da episodi architettonici di pregio, inscindibili dal tessuto edilizio, ma comunque sempre in significativo rapporto gerarchico con le emergenze individuate dal progettista del piano, e tenendo conto altresì di quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel precedente parere n. 67 del 12 marzo 1998 e riportato dallo stesso progettista alla pag. 4 della tav. III riguardo l'inclusione della zona Ba (rectius Bo) e delle parti interposte, si ritiene necessario che la zona A relativa al centro storico debba essere quella che viene perimetrata in rosso da questa unità operativa nella tav. VIII zonizzazione centro urbano-San Carlo.
La predetta perimetrazione, in ogni caso nella fase di controdeduzioni, da parte del comune dopo l'acquisizione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica potrà essere riverificata, particolarmente nelle aree di margine, in rapporto alla situazione attuale, ove ne sussistano motivati presupposti.
In accordo con quanto contenuto nella circolare n. 3/2000 di questo Assessorato, le finalità del recupero all'interno della zona A, così come perimetrata in rosso da questo ufficio, potranno essere conseguite anche con interventi diretti, previa analisi puntuale del tessuto urbano, che individui in dettaglio la qualità, il degrado, e le categorie d'intervento consentite, anche al fine di tener conto delle sostituzioni edilizie già avvenute, evitando così quel congelamento che nel centro storico prelude inevitabilmente all'abbandono o all'abuso edilizio. In conclusione si ritiene che tra le categorie d'intervento consentite, potrà rientrare anche la ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per la demolizione e ricostruzione.
Viene mantenuta anche la zona A d'interesse storico artistico già delimitata dal progettista e presente accanto al centro urbano (sempre nella tav. VIII).
Zona B (e Bo)
Le zone territoriali B, appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince che tali zone possiedono i requisiti tecnici prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le zone Bo vengono a ritrovarsi ricomprese nella perimetrazione in rosso della zona A.
Ovviamente le zone B, e Bo, ricadenti all'interno del perimetro della zona A così come perimetrata in rosso dall'ufficio, sono da intendersi disciplinate dalla specifica normativa della zona A.
Zona C di espansione e per l'edilizia economica e popolare
In relazione a quanto prima osservato sul dimensionamento del piano, le zone C di espansione per l'edilizia residenziale, sia privata che pubblica, agevolata e convenzionata, vanno opportunamente ridimensionate.
Si ritiene di potere mantenere quelle previsioni già interessate da lottizzazioni convenzionate in corso di realizzazione, e quelle in prossimità delle zone A e B. Alla luce di quanto sopra, non si condividono le seguenti previsioni:
-  tav. VIII centro urbano - S. Carlo: zona per l'edilizia economica e popolare: per tali fabbisogni, potranno essere reperite aree all'interno della zona C di espansione.
Zona C1, CTA per villeggiatura e turistico-alberghiera
Per quanto riguarda le zone C1 di villeggiatura, e le zone CTA turistico-alberghiere, distribuite diffusamente nel territorio, non si può fare a meno di rilevare che esse impegnano vaste aree e non appaiono giustificate da attendibili e circostanziate analisi relative ai fabbisogni.
Non volendo tuttavia escludere a priori tali previsioni, si ritiene di potere condividere soltanto quelle zone già interessate da episodi edilizi esistenti, ai fini di potere completare e realizzare attraverso strumenti attuativi estesi a ciascuna zona, le attrezzature necessarie per soddisfare i minimi standards previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, condividendo altresì l'unica zona CTA alberghiera prevista in prossimità del centro urbano (tav. VIII). Alla luce di quanto sopra, si ritiene così di potere consentire le previsioni C1 in località S. Silvestro (tav. XV), in località S. Maria Lo Piano (tav. XV), in località S. Biagio (tav. XIII) ed in località Mosè (tav. X) in quanto zone già interessate da un congruo numero di abitazioni di edilizia stagionale, ai fini di consentire come già sopra detto, attraverso strumenti attuativi, il riordino urbanistico di tali zone, mediante la realizzazione di adeguati servizi e standards.
Fermo restando in generale quanto contenuto nelle "Norme di attuazione", di cui si dirà più in avanti, si ritiene che nelle zone C1 (condivise) l'edificazione potrà avvenire anche mediante il rilascio di singole concessioni edilizie, qualora siano già in atto esistenti tutte le opere di urbanizzazione primaria.
Sono disattese pertanto tutte le rimanenti previsioni relative alle zone C1 e CTA, e le relative aree assumono la destinazione di zone E di verde agricolo.
Si riscontra poi che l'area per la protezione civile individuata nella tav. IX del piano regolatore generale, al confine con la zona C.T.A. ora disattesa, appare sovradimensionata in relazione alle necessità comunali, nonché eccessivamente distante dal nucleo del centro abitato. Si prescrive quindi il ristudio dell'allocazione dell'area da destinare per la protezione civile, previo contatto formale con il dipartimento regionale della protezione civile, ai fini di individuare un'area avente requisiti conformi alle vigenti normative in materia e indicazioni del citato dipartimento. La nuova destinazione di area sarà pertanto successivamente adottata con il procedimento della variante ordinaria.
Le relative aree disattese restano classificate in zone E di verde agricolo.
Zone D produttive
Occorre osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel parere del Genio civile, già comunque diffusamente riportato in principio.
Zone E agricole
Le zone agricole sono evidentemente quelle destinate all'agricoltura e dalle attività connesse; si ritiene necessario prescrivere che nessuna deroga è ammissibile a regime, pertanto occorrerà stralciare gli ultimi due commi dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione.
Zone per servizi
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, prevista nel piano è dimensionata sufficientemente in relazione ai contenuti del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed è ripartita di massima secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati. Tuttavia si rende necessario precisare che nelle aree di "verde attrezzato" possono realizzarsi gli impianti per il tempo libero in genere, menzionati al penultimo comma dell'art. 30 delle norme tecniche di attuazione, ma detti impianti possono comprendere solo piccole costruzioni, in materiali possibilmente di legno, comunque con strutture precarie, tenuto conto che il verde attrezzato è destinato prevalentemente al godimento del verde con piccole strutture per il ristoro e campi giochi per i bambini.
Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
L'art. 7 intitolato "Concessione edilizia", ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, va così sostituito: "Nelle zone A e B, la concessione edilizia è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e purché risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria."
All'art. 24 ("Zona territoriale omogenea E"), alla voce "Distanza dalle strade come da D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495" vanno aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni, e sempre ovviamente nel rispetto del resto della normativa statale e regionale applicabile in materia."
Tutto il resto successivo dell'articolo va cassato. Infatti, per quanto riguarda il lotto minimo ad uso residenziale in verde agricolo, la legge nulla prevede al riguardo, soccorrendo invece nel caso di dimensioni troppo modeste, le norme sull'agibilità, l'abitabilità e le altre norme di carattere igienico-sanitario. Per quanto riguarda le previsioni del PRUSST Valdemone, si è già sopra specificato, nell'esame delle singole zone territoriali omogenee, alla voce "Zone E agricole".
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni ed appare idoneo a limitare ed orientare l'attività edificatoria privata nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
Tuttavia, per la precisione, al capo III, art. 42, comma 3, pag. 58, del regolamento edilizio, la dizione "ufficiale sanitario" va sostituita con "A.S.L. o organo sanitario competente".
Prescrizioni esecutive
Si rileva quanto già sopra riportato in proposito nel parere del Genio civile.
Osservazioni ed opposizioni
Come evidenziato in principio, ai numeri 13 e 14 delle "Premesse", si hanno n. 49 opposizioni presentate nei termini di legge e trascritte nel libro protocollo, e due pervenute a questo Assessorato ben oltre i termini suddetti; alle 49 osservazioni-opposizioni pervenute nei termini, ha risposto con le proprie controdeduzioni, il progettista del piano regolatore generale
Nel merito, si condividono tutte le controdeduzioni fornite dal progettista, ad eccezione delle osservazioni-opposizioni seguenti, sulle quali il parere di questo ufficio è il seguente:
-  osservazione n. 8 - Ceraolo Vincenzo: è opportuno precisare che a seguito di sopralluogo congiunto effettuato dallo scrivente, accompagnato dal progettista del piano regolatore generale e dal tecnico comunale, è risultato dalla situazione dei luoghi che il parcheggio oggetto dell'osservazione non sarà realizzato al livello dello spiazzo antistante la Chiesa, come ipotizzato nell'opposizione stessa, bensì con accesso da una pubblica strada, in atto stradella, che in atto si addentra nella campagna al di sotto e ad una certa distanza dall'orlo del predetto spiazzo antistante la Chiesa, per cui la stessa stradella risulterebbe di accesso "da valle" al futuro parcheggio, che verrebbe realizzato a quota sottostante rispetto al predetto piazzale. Per quanto sopra, ed in relazione anche alle effettive necessità, che sono legate per lo più a feste, processioni e ricorrenze, quindi a fenomeni episodici, si ritiene di poter destinare a parcheggio una parte risultante poco più di metà della parte in atto destinata al parcheggio, avverso cui è l'osservazione, e più esattamente quella colorata in rosso e delimitata a matita nera sulla tav. X bis di visualizzazione delle osservazioni;
-  osservazione n. 12 - Lutevi Teresa: in considerazione delle necessità effettive di parcheggio della zona ed a seguito del sopralluogo congiunto dello scrivente, del progettista e del tecnico comunale, effettuato per tutte le osservazioni presentate, si ritiene di destinare a parcheggio la metà dell'area finora destinata nel nuovo piano regolatore generale, più esattamente la metà più a valle, sul lato destro per chi percorre la strada in discesa, cioè la metà che contiene la fontanella pubblica, lasciando la metà più a monte all'attuale destinazione di verde agricolo, in atto coltivata ad arance;
-  osservazione n. 25 - osservazioni dei tecnici operanti nel territorio di S. Angelo di Brolo:
-  piano regolatore generale (tavole): prevalgono le previsioni della tav. VIII, rispetto alla tav. XI ove tali previsioni non sono state riportate;
-  zona A centro storico: viene perimetrata in rosso da questo, ufficio;
-  zona Bo edilizia esistente da mantenere: viene ricompresa nella zona A perimetrata in rosso;
Norme di attuazione
-  zona B del centro e delle frazioni: si mantiene l'originaria formulazione dell'art. 17 presente nelle norme di attuazione;
-  zone territoriali omogenee C di espansione e C1 di villeggiatura: si mantiene l'originale formulazione degli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione: infatti, come correttamente rappresentato sul punto in questione nelle controdeduzioni del progettista la superficie di lottizzazione minima "nasce dalla esigenza di dotare ciascuna lottizzazione di un'area di servizio fruibile quale attrezzatura secondaria, secondo quanto prescritto dai decreti ministeriali in materia". Vale tuttavia la precisazione di cui sopra a proposito delle zone C1 già in atto dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria, in cui è quindi possibile il rilascio di singole concessioni edilizie;
-  zona territoriale omogenea D: si mantiene l'originale formulazione dell'art. 22 delle norme di attuazione; le tavole cui fare riferimento sono quelle delle prescrizioni esecutive, che peraltro presentano delle aree lievemente minori rispetto alle aree delimitate nelle tavole del piano regolatore generale, e comunque "contenute" all'interno di queste ultime, per cui non si hanno previsioni urbanistiche "inaspettate" per alcuno dei proprietari dei terreni interessati da dette zone D;
-  zona territoriale omogenea E verde agricolo: le leggi regionali sono comunque norme di rango superiore alle norme del piano regolatore generale e quindi prevalenti su queste ultime; accogliendo l'osservazione sul punto, è stato abolito il lotto minimo per edilizia residenziale, per come già chiarito alla superiore voce "Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale". Per il resto rimane l'art. 24 delle norme di attuazione, esclusa, come già sopra detto, la parte finale;
-  regolamento edilizio: al capitolo V, capo I, il comma 1 dell'art. 37 (richiesta del certificato di destinazione urbanistica), in accoglimento dell'osservazione sul punto, va così sostituito "Chiunque ha diritto a chiedere al sindaco o all'organo istituzionalmente competente, il rilascio di certificato di destinazione urbanistica".
Trattasi infatti di documento pubblico, basato su atti e documenti pubblici.
Al capitolo V, capo III, pag. 90, l'art. 69 (Concessione ed autorizzazione edilizia in sanatoria), in accoglimento dell'osservazione sul punto, va così interamente sostituito: "Vige in materia la legislazione regionale, e quella nazionale applicabile in Sicilia". L'intero articolo, trattandosi appunto di materia regolata dalla legge, avrebbe potuto essere cancellato, ma ciò non sembra opportuno al fine di non creare incertezze sulla numerazione degli articoli stessi del regolamento edilizio.
Al capitolo VI, art. 6, pag. 99 (Sotterranei, seminterrati e sottotetti) al comma 2, le parole "su esplicito parere dell'ufficiale sanitario" vanno sostituite dalle parole "su esplicito parere delle competentì autorità sanitarie"; nella frase "l'altezza minima interna dei locali dev'essere di almeno m. 3,00 di cui almeno m. 1,30 sul piano di spiccato", in accoglimento dell'osservazione sul punto, i "m. 3,00" vanno sostituiti con "m. 2,80".
Al capitolo VII, art. 13, pag. 105 "l'altezza minima di m. 3,50", in accoglimento parziale dell'osservazione sul punto, va sostituita con "l'altezza minima di m. 3,00".
Al capitolo X "Estetica degli edifici", si ritiene di confermare l'art. 33 nella forma originale, che appare in generale aderente alle usuali prescrizioni delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.
Osservazione n. 33: parcheggi in largo Altavilla: in ordine alla richiesta degli osservanti circa l'eliminazione delle aree destinate a parcheggio, si rende necessaria una preliminare verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale, che dovrà accertare se i parcheggi in questione siano quelli del piano di lottizzazione relativo alle aree in questione e se siano o meno rientrati nella convenzione tra i lottizzanti ed il comune, per quanto riguarda la loro eventuale cessione al comune stesso. Alla luce di quanto sopra, se quelle aree risulteranno parcheggi privati, così resteranno, e l'osservazione può ritenersi accolta nel senso che la destinazione delle medesime è a parcheggio privato, per come destinato dal piano di lottizzazione. In caso contrario, le aree saranno da considerarsi come destinate a parcheggio pubblico, in funzione di quanto risulterà dalla convenzione relativa al piano di lottizzazione medesimo.
Per quanto riguarda le due osservazioni pervenute fuori termine, direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il parere di questo ufficio è il seguente:
-  osservazione del sig. Giovanni Mauro: nell'osservazione viene descritta la presenza di una vasca per l'irrigazione del terreno di cui trattasi, che deriverebbe da una galleria drenante, la cui eventuale soppressione arrecherebbe gravi danni all'opponente ed ai proprietari limitrofi che se ne servono. Pertanto, ai fini di salvaguardare la vasca per l'irrigazione e la galleria drenante, ma restando la necessità di un'area a parcheggio nella zona, ove è presente anche una farmacia, si ritiene opportuno destinare a parcheggio una fascia lungo la strada di lunghezza coincidente con quella dell'area in questione, interamente destinata a parcheggio nel piano regolatore generale adottato, ma con larghezza pari a ml. 9,00 in modo da salvaguardare la vasca per l'irrigazione e la galleria drenante.
Osservazione del sig. Quirino Scaffidi: tenuto conto che il terreno destinato a parcheggio è destinato in atto a coltivazione di ortaggi, che è a diretto servizio della casa del sig. Scaffidi, casa peraltro rilevabile nella tav. XV dell'adottato piano regolatore generale e non sulla medesima tav. XVI che contiene l'area destinata a parcheggio, e tenuto conto che nella stessa tav. XVI è rilevabile, lungo la medesima strada provinciale e poco prima dell'area oggetto dell'osservazione, un'area destinata a parcheggio di superficie ben maggiore di quella oggetto dell'osservazione, si ritiene di destinare a parcheggio anzicché l'intera area oggetto dell'osservazione, una fascia di detta area, lungo la strada provinciale, di lunghezza coincidente con quella dell'area in questione, ma con larghezza pari a ml. 6,00.
Conclusioni
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive in oggetto, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, con le prescrizioni di cui al presente parere, oltre a tutte le condizioni, tutte poste dall'ufficio del Genio civile con la nota in principio menzionata e descritta.";
Visto il voto n. 349 del 29 luglio 2004, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 4.1/D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
Omissis...
"Valutata la proposta di parere resa dall'ufficio prot. n. 13 del 20 maggio 2004 dell'unità operativa 4.1, che si condivide integralmente con le seguenti prescrizioni di tutela del centro storico e geologiche.
Prescrizioni centro storico
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accettare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei rifiuti secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche, volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile sul predetto studio geologico e geotecnica, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi, attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione, più in generale, sulla pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Per quanto precede è del parere che il piano regolatore generale del comune di S. Angelo di Brolo, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 10 del 21 maggio 2003, sia da ritenere meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui alla proposta di parere resa dall'ufficio n. 13 del 20 maggio 2004, ed alle prescrizioni di cui sopra, oltre a tutte le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina.";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 51373 del 5 agosto 2004, con la quale è stato chiesto al comune di S. Angelo di Brolo di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349 del 29 luglio 2004;
Viste le delibere n. 43 del 3 settembre 2004, n. 55 del 25 ottobre 2004 e n. 56 del 2 novembre 2004, con le quali il consiglio comunale di S. Angelo di Brolo ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349 del 29 luglio 2004;
Vista la nota n. 816 del 28 dicembre 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. ha trasmesso la proposta di parere n. 23 del 24 dicembre 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
Omissis...
"Zonizzazione e destinazioni d'uso
1)  Zona centro storico
La deliberazione consiliare n. 56/2004 approva la nuova perimetrazione della zona A effettuata dal progettista del piano regolatore generale esplicitata altresì nella tav. VIII bis (controdeduzioni - zonizzazione centro urbano - S. Carlo). Nella relazione sulle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica il progettista riferisce in sostanza che il nuovo rilievo aerofotogrammetrico, a base del piano regolatore generale, riporta un'estensione del centro abitato edificato successivamente al vecchio rilievo aerofotogrammetrico a base del programma di fabbricazione, superiore del 50% rispetto al vecchio impianto. Tale aumentata estensione di area edificata non può, continua il progettista, inglobarsi in toto come zona A (centro storico) e per questo è necessario riportarsi alla zona individuata dallo stesso, con lievi rettifiche effettuate ridisegnando la zona ed escludendo i nuovi insediamenti (residenze, campo sportivo parcheggi, ampliamento cimitero, ecc., per cui il disegno finale viene a racchiudere in maniera unitaria tutta la zona A.
Al riguardo si ritengono valide le argomentazioni portate dal progettista in sede di controdeduzioni e si ritiene di accettare la nuova perimetrazione della zona "A" centro storico dallo stesso proposto, così come riportata nella tav. VIII bis sopradescritta, che recepisce, tra l'altro, la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica sulla necessaria tutela del Palazzo De Carlo.
Si è peraltro riscontrato in proposito che sono state indicate come zone Bo (edilizia esistente da mantenere) due zone precedentemente non evidenziate: una che viene a trovarsi all'interno del perimetro della zona A delimitato nella detta tav. VIII bis (controdeduzioni) (dietro la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, a sinistra della Chiesa stessa per chi guarda la tav. VIII bis sopradetta) e che pertanto va considerata come zona A centro storico, essendo la colorazione di zona Bo forse dovuta a mero errore di disegno, atteso che, come detto, la zona ricade all'interno della perimetrazione della zona A, centro storico, disegnata dallo stesso progettista sulla detta tavola delle controdeduzioni VIII bis, ed atteso che non era segnata nella corrispondente tav. VIII del piano regolatore generale adottato, pubblicato e trasmesso a questo Assessorato; l'altra, che viene a leggersi quattro centimetri più in basso della prima sulla medesima tav. VIII bis delle controdeduzioni e che ricade all'esterno della zona A come ora delimitata, è da disattendersi in quanto non prevista nella corrispondente tavola, sempre la n. VIII, del piano regolatore generale adottato, pubblicato trasmesso a questo Assessorato: pertanto la zona in argomento è da considerarsi E verde agricolo.
2)  Zone C di espansione e per l'edilizia economica e popolare; zone C1 di villeggiatura e CTA turistico-alberghiera
La delibera consiliare n. 56/2004 delibera di prendere atto ed accettare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in merito alla zona per l'edilizia economica e popolare prevista nel piano regolatore generale del comune; si chiede pero "che la zona C1 indicata nella tav. VIII a monte della circonvallazione sia trasformata in zona C di espansione e nella quale può essere "realizzata edilizia residenziale pubblica ed edilizia economica e popolare". In merito a questo, anche per ragioni inerenti la sicurezza geologica delle aree, essendosi effettuata la valutazione da parte del Genio civile di Messina sulle varie aree in relazione alle densità edilizie previste, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, non si ritiene che aree destinate a villeggiatura possano venire dedicate ad edilizia economica e popolare e si mantiene il precedente parere di usufruire, ai fini della detta edilizia economica e popolare, della zona C di espansione. Va conseguentemente cassato l'ultimo comma dell'art. 20 delle norme di attuazione, nella forma trasmessa in sede di controdeduzioni.
3)  Zona D industriale
Sulla zona D industriale disattesa dal voto n. 349/2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica (che ha condiviso integralmente, con ulteriori prescrizioni, la proposta di parere dell'ufficio n. 13 del 20 maggio 2004), il progettista, nella sua relazione sulle controdeduzioni, sostiene, adducendo anche alcune motivazioni esposte nella relazione stessa, che andrebbe mantenuta detta area "anche se ridimensionata di oltre il 50% come nell'allegata planimetria": il progettista non specifica il numero della tavola planimetrica, ma detta area industriale D è rilevabile sulla tav. X bis in scala 1:2.000 delle controdeduzioni (zonizzazione "Mosè-Soccorso-Vetriolo") e nella tav. VII bis in scala 1:2.000 delle controdeduzioni (prescrizioni esecutive - zona D industriale - località Perrizzi-Giardino).
Tuttavia all'interno della deliberazione stessa si registrano tre interventi (capogruppo consiliare, presidente e vicepresidente) "sulla zona D disattesa dal Consiglio regionale dell'urbanistica e riproposta ridimensionata dal progettista", cioè quella in argomento: tutti gli interventi, come si legge nella delibera stessa, sono, se non di contrarietà, quantomeno di perplessità proprio sull'allocazione della zona D industriale in quelle aree in cui risultava allocata nel piano regolatore generale adottato e, sia pure ridotta a metà, nelle controdeduzioni del progettista: ed in effetti a seguito del dibattito, la perimetrazione della zona D come proposta dal progettista nelle controdeduzioni viene respinta dal consiglio comunale: ed infatti nel dispositivo finale della deliberazione consiliare n. 56/2004 nulla si dice riguardo a dette controdeduzioni del progettista né riguardo a detta area industriale.
Pertanto resta disattesa detta area industriale, e conseguentemente restano disattese le relative prescrizioni esecutive.
4)  Zona artigianale D1 in località Santa Marta
Nulla viene detto al riguardo nella deliberazione consiliare n. 56/2004. Il progettista nella relazione sulle controdeduzioni riferisce che avendo il "Consiglio regionale dell'urbanistica verificato la compatibilità... tranne dei lotti O, N e P che ne ha richiesto lo stralcio che è stato eseguito così come riportato nella tav. 5 bis delle controdeduzioni". In realtà non è stato il Consiglio regionale dell'urbanistica a scrivere quanto riportato dal progettista riguardo la compatibilità dei lotti suddetti, ma il Genio civile di Messina nel proprio parere prot. n. 5620 sez. II del 29 marzo 2002, nel quale ha indicato una serie di prescrizioni, tra cui quella ora cennata, che vanno tutte, ovviamente, puntualmente rispettate, così come del resto già precisato nella proposta di parere n. 387 del 27 maggio 2004, condivisa dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349/2004. In particolare non si può fare a meno di rilevare che il progettista continua sull'argomento scrivendo che "per il lotto F ubicato nell'ambito di un'area adiacente all'orlo di una scarpata (area ad elevata pericolosità sismica e geologica) dovranno essere effettuate, prima della fase esecutiva dei singoli interventi, indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici necessari per eseguire le verifiche di stabilità dei versanti e delle fronti di scavo". Ora, l'argomento non risulta, per quanto ora precisato, rientrare nell'argomento "controdeduzioni", atteso che si tratta non di contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, ma di prescrizioni del Genio civile; tuttavia, in presenza di detta interpretazione per iscritto delle prescrizioni del Genio civile sulla zona D1, questo ufficio ritiene opportuno precisare che il parere del Genio civile ex art. 13 legge n. 64/74 propedeutico, anche, al parere di questo ufficio, recita in proposito che "risulta verificata la compatibilità tra le previsioni contenute nelle prescrizioni esecutive in argomento e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accoglierle eccetto: il lotto F è stato ubicato nell'ambito di un'area adiacente all'orlo di una scarpata (area ad elevata pericolosità sismica e geologica. Si richiede lo stralcio dei lotti O ed N e del lotto P (solo del lotto lato monte).". Da quanto ora esposto, il parere del Genio civile fa rientrare nell'eccezione alla compatibilità anche il lotto F, pur se non lo inserisce assieme ai lotti O, N e P da stralciare. Alla luce di quanto sopra, questo ufficio ritiene che anche il lotto F sia da stralciare.
Si rileva poi dalla tavola trasmessa, V bis delle controdeduzioni "Prescrizioni esecutive (zona D1 artigianale - località Santa Marta)" che i lotti stralciati in ossequio al parere del Genio civile (O, N e P lato monte), sono stati destinati dal progettista a zona V.A. a cui nella legenda della tavola stessa corrisponde "verde attrezzato". Sia per i suddetti lotti che per il lotto F sopra menzionato, si ritiene più opportuno che tali aree siano restituite alla prima destinazione di "verde agricolo" (E), così come proposto dal progettista "per la zona già individuata per le attività della protezione civile e per la quale il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ha suggerito lo stralcio.".
5)  Zone per servizi
Anche per il verde esistente, nulla dice la deliberazione n. 56/2004 del consiglio comunale di S. Angelo di Brolo. Poiché la proposta di parere n. 13 del 20 maggio 2004, di questo ufficio, aveva rilevato soprattutto nell'ambito del centro urbano (tav. VIII del piano regolatore generale) numerose zone con destinazione a verde esistente ed aveva adottato in merito alcune determinazioni, richiedendo al progettista alcune precisazioni per il "verde esistente" di proprietà privata, si ritiene di mantenere le determinazioni precedentemente assunte da questo, ufficio, e fatte proprie dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con la precisazione della vigenza dell'art. 30 delle norme di attuazione nella forma ora proposta dal progettista, in sede di controdeduzioni, e trasmessa a questo ufficio (nell'elaborato "piano regolatore generale norme di attuazione modificate così come da parere del Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 349 del 29 luglio 2004").
Norme di attuazione
Nulla dice al riguardo la delibera consiliare di cui sopra. In merito, il progettista prende atto, nell'elaborato ora menzionato, delle norme di attuazione, di quanto espresso nella precedente proposta di parere di questo ufficio, fatta propria dal Consiglio regionale dell'urbanistica, a proposito dell'art. 7 delle stesse.
Si rileva però che il progettista ha apportato delle modifiche all'art. 13 delle stesse "Norme di attuazione". Si rileva in merito che poiché queste sono state approvate dal Genio civile nella medesima stesura con cui sono state trasmesse a questo dipartimento prima della proposta di parere n. 13 del 20 maggio 2004 e del relativo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349, dette modifiche non possono essere accettate, in quanto né questo ufficio né il Consiglio regionale dell'urbanistica hanno rilasciato parere alcuno sull'argomento: le "prescrizioni geologiche" e le "prescrizioni a regime" rilasciate nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349/2004, da inserire nel regolamento edilizio, sono infatti da intendersi aggiuntive e non sostitutive rispetto alle precauzioni prescritte dall'art. 13 delle norme di attuazione nella sua forma originaria.
Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 20, così come esposto nell'elaborato del progettista, delle controdeduzioni, si ricorda che va cassato per i motivi sopradescritti al paragrafo relativo alle zone C1. Si condivide il resto del suddetto art. 20 come corretto in sede di controdeduzioni.
Per gli stessi motivi esposti ora a proposito delle modifiche all'art. 13, non si ritiene di accettare che sia cassato solo il quinto comma dell'art. 20. Si ritiene invece più appropriato che dal momento che l'intera zona D viene restituita a "verde agricolo", per come sopra enunciato, venga cassato l'intero articolo in quanto relativo alla zona D stessa.
Per quanto riguarda l'art. 24 si osserva che il progettista si è attenuto alle prescrizioni di questo ufficio, fatte proprie dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto riguarda l'art. 27, sempre per gli stessi motivi già detti per le modifiche all'art. 13, va ripristinato nella forma già approvata da questo ufficio e dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, che nulla hanno detto su detto articolo.
Dell'art. 30 nella nuova forma, si è già detto in senso positivo al paragrafo relativo alle "zone per servizi".
Regolamento edilizio
Si prende atto dell'elaborato trasmesso dal progettista con le modifiche esposte nella proposta di parere di questo ufficio, fatta propria dal voto n. 349/2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica assunte dal progettista del piano.
Per quanto precede si propone parere che le controdeduzioni formulate dal comune di S. Angelo di Brolo con delibera del consiglio comunale n. 56 del 2 novembre 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni di cui sopra.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale del comune di S. Angelo di Brolo, con annesse prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 2003, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349 del 29 luglio 2004 e della presente proposta di parere sulle controdeduzioni formulate dal comune di S. Angelo di Brolo.";
Visto il voto n. 410 del 9 marzo 2005 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere la proposta di parere n. 23 del 24 dicembre 2004 dell'unità operativa 4.1/D.R.U., ha espresso il parere che qui di seguito si trascrive:
"Vista la nota dell'ufficio prot. n. 816 del 28 dicembre 2004, unità operativa 4.1 del servizio 4/D.U., con la quale sono stati trasmessi per il tramite del dipartimento urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 23 del 24 dicembre 2004 resa dall'unità operativa 4.1. del D.U. per il prescritto parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78:
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 23 del 24 dicembre 2004 resa dall'unità operativa 4.1. del servizio 4 è del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenuta.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 349 del 29 luglio 2004 e n. 410 del 9 marzo 2005 e alle condizioni contenute nel parere reso dall'ufficio del Genio civile di Messina n. 5620 del 29 marzo 2002;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 349 del 29 luglio 2004 e n. 410 del 9 marzo 2005, nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di S. Angelo di Brolo, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 2003.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 349 del 29 luglio 2004 e n. 410 del 9 marzo 2005.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 13 del 20 maggio 2004 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 349 del 29 luglio 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 23 del 24 dicembre 2004, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
4)  voto n. 410 del 9 marzo 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 2003;
6)  delibera del consiglio comunale n. 56 del 2 novembre 2004;
Piano regolatore generale
7)  relazione analitica dello stato di fatto;
8)  relazione sui principali problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto;
9)  relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi assunti per la redazione del piano;
10)  relazione illustrativa del progetto;
11)  programmi e fasi d'attuazione;
12)  norme di attuazione;
13)  regolamento edilizio;
14)  zonizzazione: centro urbano, San Carlo - scala 1:2.000;
15)  zonizzazione: La Torre, Piano Croce, Calabrò - scala 1:2.000;
16)  zonizzazione: Mosè, Soccorso Vetriolo - scala 1:2.000;
17)  zonizzazione: centro urbano, frazione Santa Domenica - scala 1:2.000;
18)  zonizzazione: S. Venera - scala 1:2.000;
19)  zonizzazione: Contura, S. Biagio, Mannara - scala 1:2.000;
20)  zonizzazione: Cavallo Pastorio, S. Orsola - scala 1:2.000;
21)  zonizzazione: S. Silvestro, S. M. Lo Piano, S. Orsola - scala 1:2.000;
22)  zonizzazione: San Silvestro, Colantoni - scala 1:2.000;
23)  zonizzazione: Cancello (basso) - scala 1:2.000;
24)  zonizzazione: Irianni, Gesù Maria, Cartelli - scala 1:2.000;
25)  zonizzazione: Monte Calvo - scala 1:2.000;
26)  stato di fatto: centro urbano, San Carlo - scala 1:2.000;
27)  stato di fatto: La Torre, Piano Croce, Calabrò - scala 1:2.000;
28)  stato di fatto: Contura, Santa Marta - scala 1:2.000;
29)  stato di fatto: San Silvestro, S. M. Lo Piano, S. Orsola - scala 1:2.000;
30)  stato di fatto: San Silvestro, Colantoni - scala 1:2.000;
31)  schema regionale - scala 1:25.000;
32)  stato di fatto: scala 1:10.000;
33)  zonizzazione: località Provvidenza - scala 1:5.000;
Studio agricolo forestale
34)  studio agro-forestale - relazione economico-agraria;
35)  adeguamento ed aggiornamento dello studio agro-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 - relazione tecnica 1;
36)  adeguamento ed aggiornamento dello studio agro-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e del decreto del Presidente della Regione del 28 giugno 2000 - relazione tecnica 2;
37)  carta delle aree boscate - scala 1:10.000;
38)  carta delle colture specializzate e delle aree boscate - scala 1:10.000;
39)  carta di utilizzazione dei suoli - scala 1:10.000;
Studio geologico
40)  allegato A: relazione geologica;
41)  allegato B: sismicità ed Hazard sismico;
42)  tav.  1: carta geolitologica; 
43)  tav.  2: sezioni geolitologiche; 
45)  tav.  3: carta geomorfologica; 
46)  tav.  4: carta idrogeologica; 
47)  tav.  5: carta della pericolosità geologica; 
48)  tav.  6: carta d'unione delle aree urbanizzate e di futura espansione rilevate in scala 1:2.000; 
49)  tav.  7a: Calabrò, carta geolitologica; 
50)  tav.  7b: Calabrò, sezioni geolitologiche; 
51)  tav.  7c: Calabrò, carta geomorfologica; 
52)  tav.  7d: Calabrò, litotecnica; 
53)  tav.  7e: Calabrò, carta della pericolosità geologica e sismica; 
54)  tav.  7f: Calabrò, carta delle massime intensità sismiche attese; 

Prescrizioni esecutive
55)  relazioni sulle prescrizioni esecutive;
56)  norme di attuazione;
57)  elenco delle ditte da espropriare;
58)  costo delle opere;
59)  zona D1 artigianale in località Santa Marta;
60)  sezioni e profili altimetrici della zona D;
61)  zona C a monte della circonvallazione del centro urbano;
62)  sezioni e profili altimetrici e sezioni tipo delle sedi stradali del piano particolareggiato nella zona C;
Studio geologico particolareggiato
63)  zona  C.a -  relazione geologica; 
64)  zona  C.b -  tav.  1: carta geolitologica; 
65)  zona  C.c -  tav.  2: carta geomorfologica; 
66)  zona  C.d -  tav.  3: carta litotecnica; 

67)  tav.  4: carta della pericolosità geologica e sismica;
68)  tav.  5: indagini geognostiche e geofisiche;
69)  zona  D.a -  relazione geologica 
70)  zona  D.b -  tav.  1:  carta geolitologica; 
71)  zona  D.c -  tav.  2. carta geomorfologica; 
72)  zona  D.d -  tav.  3: carta litotecnica; 
73)  zona  D.e -  tav.  4: carta della pericolosità geologica e sismica; 
74)  zona  D.f -  tav.  5: indagini geognostiche e geofisiche; 
75)  zona  D1a -  relazione geologica; 
76)  zona  D1b -  tav.  1: carta geolitologica; 
77)  zona  D1c -  tav.  2: carta geomorfologica; 
78)  zona  D1d -  tav.  3: carta litotecnica; 
79)  zona  D1e -  tav.  4: carta della pericolosità geologica e sismica; 
80)  zona  D1f -  tav.  5: indagini sismiche. 


Art.  4

Il comune di S. Angelo di Brolo, dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di anni cinque dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2005.
  LIBASSI 

(2005.17.1122)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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