REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 GIUGNO 2005 - N. 24
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 15 aprile 2005.
Riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2005.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1322 del 31 dicembre 2004, relativo alla ripartizione, per l'anno finanziario 2005, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2005, giusta l'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 17/2004, è di E 808.000.000,00;
Che, correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio, giusta l'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono stati previsti dalla legge regionale n. 18/2004 stanziamenti per complessivi E 664.017.000,00, di cui E 607.790.000,00 nel capitolo 183303, E 48.480.000,00 nel capitolo 582409 ed E 7.747.000,00 nel capitolo 182519;
Visto il decreto n. 1034 /interass. del 13 aprile 2005, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione-autonomie locali, reso nelle sedute del 24 febbraio e dell'11 marzo 2005, si sono stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del fondo;
Considerato che l'ammontare del fondo da ripartire a tutti i comuni per l'anno 2005 è stato determinato in E 641.385.166,00, al netto delle previste deduzioni;
Che, dal predetto importo, E 16.034.629,00 sono da riservare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale quota del 2,50 per cento spettante a norma dell'art. 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
Che il residuo importo di E 625.350.537,00 è da ripartire per l'87 per cento sulla base dei criteri e dei parametri stabilizzati per il 1999 e per il 13 per cento sulla base della popolazione;
Che, giusta l'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 17/2004, in sede di riparto del fondo occorre assicurare in favore dei comuni collinari o montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno 2004, maggiorate del tasso programmato di inflazione;
Che i comuni interessati sono da individuare in quelli elencati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ed il cui territorio è definito totalmente svantaggiato;
Che, essendo il tasso programmato di inflazione pari all'1,6 per cento, giusta il DPEF 2005-2008, l'ammontare complessivo del fondo da ripartire ai comuni collinari o montani è di E 92.085.735,63;
Che ai restanti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non classificati collinari o montani, nonché a tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'ulteriore importo da ripartire è da quantificare in E 533.264.801,37;
Ritenuto di dovere disporre i provvedimenti conseguenziali, in esecuzione del richiamato decreto interassessoriale n. 1034/2005;

Decreta:


Art.  1

In esecuzione del decreto interassessoriale n. 1034 del 13 aprile 2005 in premessa richiamato, è disposto il riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2005 secondo i parametri seguenti:
a) l'ammontare da ripartire a tutti i comuni è determinato in E 641.385.166,00, al netto delle previste deduzioni;
b) dal predetto importo, E 16.034.629,00 sono da riservare ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a norma dell'art. 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
c) il residuo importo di E 625.350.537,00 è da ripartire per l'87 per cento sulla base dei criteri e dei parametri stabilizzati per il 1999 e per il 13 per cento sulla base della popolazione;
d) giusta l'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 17/2004, ai comuni collinari o montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 spetta un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno 2004, maggiorate del tasso programmato di inflazione, per un ammontare complessivo di E 92.085.735,63;
e) ai restanti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non classificati collinari o montani, nonché a tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'ulteriore importo da ripartire è da quantificare in E 533.264.801,37.

Art.  2

Il riparto delle risorse secondo le indicate modalità sarà attuato con separati provvedimenti.

Art.  3

Le somme ripartite saranno erogate secondo le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale n. 15/2004.

Art.  4

Dare atto che, giusta il richiamato decreto interassessoriale n. 1034/2005, per il riparto delle eventuali risorse aggiuntive del corrente esercizio ed a regime su una quota percentuale di quelle dei prossimi esercizi a decorrere dal 2006, troveranno applicazione nuovi criteri e parametri, già notificati a tutti i comuni con circolare n. 5, prot. n. 2728, del 23 marzo 2005 e così individuati:
a) dimensione della spesa sociale in rapporto al complesso della spesa corrente, rispetto alla media regionale;
b) presenza di minori indicatori negativi sui parametri di deficitarietà strutturale;
c) attivazione del controllo di gestione, comprovata dalla documentazione trasmessa alla Corte dei conti;
d) attivazione di organo di controllo interno sulla regolarità amministrativa degli atti, certificata e documentata dal segretario comunale;
e) elaborazione e presentazione del bilancio sociale e di genere.

Art.  5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2005
  STANCANELLI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 4 maggio 2005 al n. 137.
(2005.20.1305)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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