REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 27 MAGGIO 2005 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Torregrotta


Lo statuto del comune di Torregrotta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 27 gennaio 1996.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2005.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Torregrotta:
a)  è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione;
b)  si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
c)  valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
d)  realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
Il Comune tutela la propria denominazione, che può essere modificata soltanto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
Art. 2
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Torregrotta ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3.  Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia, tutelando il ruolo della famiglia ed esercitando un ruolo attivo nella politica scolastica.
4.  Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
5.  In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)  rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b)  promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c)  recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d)  tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
e)  tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
f)  rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
g)  superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
h)  promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
i)  promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori giovanili, anche attraverso il sostegno economico delle iniziative e delle forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
l)  favorire l'assistenza ai portatori di handicap;
m)  valorizzare l'ambiente promuovendone la salvaguardia e la tutela;
n)  concorrere a mantenere e sviluppare i legami economici e culturali con i propri concittadini residenti all'estero;
o)  promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità, attuando le vigenti disposizioni di legge che garantiscono, ai cittadini interessati, la partecipazione al procedimento amministrativo;
p)  organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità;
q)  garantire un efficace servizio di assistenza sociale ed il diritto alla salute ed alla sicurezza di ogni cittadino.
Art. 3
Territorio e sede comunale

1.  Il Comune di Torregrotta è costituito dalle comunità e dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di Scala, Crocieri e Grotta e dall'agglomerato di contrada Maddalena. Il Comune di Torregrotta comprende la parte di territorio delimitato con il piano topografico, di cui all'art 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, si estende per kmq. 4,22 e confina con i Comuni di Valdina, Roccavaldina, Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto e il mar Tirreno.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella via Mezzasalma n. 27.
3.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4.  L'eventuale spostamento dalla sede comunale può essere disposto dal sindaco, su richiesta del presidente del consiglio comunale.
All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, di quanto possa compromettere e/o pregiudicare la salvaguardia dell'ambiente, né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Lo stemma del Comune di Torregrotta è araldicamente così descritto: inquartato in croce di Sant'Andrea: il primo di azzurro ad un albero d'ulivo sradicato d'oro; il secondo d'oro ad un grappolo d'uva nera fogliato al naturale; il terzo d'oro ad una spiga di grano di verde posta in palo; il quarto di rosso ad una pecora d'argento.
2.  Il gonfalone è un drappo troncato di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Torregrotta.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, sia civili che religiose, del proprio gonfalone nell'osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3.  Il gonfalone e lo stemma sono stati adottati con deliberazione di C.C. n. 84 dell'11 novembre 1977.
Art. 5
Attività normativa

1.  La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti dello statuto, che, nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione, rappresenta l'atto fondamentale con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
2.  Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto deve essere adeguato al processo di evoluzione della società civile, assicurando rispondenza con le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3.  Con appositi regolamenti saranno emanate le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.
4.  Il consiglio comunale esercita la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.
5.  Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale. L'iniziativa per le modifiche è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta municipale e ad almeno il 20% dei cittadini.
6.  I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio.
7.  Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione e sull'interpretazione di norme comunali che riguardino la generalità dei cittadini, oltre ad essere resi noti mediante la pubblicazione all'albo pretorio per almeno 30 giorni ed ulteriori forme di pubblicizzazione tali da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, saranno a disposizione dei cittadini presso gli appositi uffici comunali.
8.  Spetta al consiglio, alla giunta e al sindaco l'interpretazione autentica degli atti di rispettiva competenza, mentre spetta al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
9.  I regolamenti
Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamento dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed i relativi atti deliberativi affissi all'albo pretorio per quindici giorni. In tale periodo è facoltà dei cittadini proporre osservazioni, sulle quali, decorso tale tempo, il consiglio comunale è chiamato ad esprimersi. Le osservazioni dovranno essere sottoscritte da almeno venti cittadini o dai legali rappresentanti delle associazioni registrate nell'apposito albo comunale.
I regolamenti entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro ripubblicazione.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 30 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'URP, se esistente.
Il ruolo del Comune
Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
Promuove e sostiene le risorse produttive dell'economia locale, favorendo l'occupazione e il diritto al lavoro e concorrendo anche con propri investimenti.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire la crescita culturale, economica e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove tutte le iniziative per garantire pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini, per l'affermazione dei principi di equità e solidarietà.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicaps, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di mafia o di estorsione consumati nel territorio comunale.
Art 6
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 7
Programma e cooperazione

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, anche di volontariato, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Art. 8
Protocollo d'intesa

1.  Il sindaco, per la realizzazione di obiettivi e finalità di interesse pubblico, può stipulare, con soggetti pubblici e privati, accordi e intese di massima, che dovranno essere, entro 30 giorni dalla stipula, sottoposti al vaglio e all'approvazione del consiglio comunale.
Art. 9
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 10
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme in materia vigenti.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4.  Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
Art. 11
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere approvata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 12
Organi

1.  Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito delle leggi.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4.  La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 13
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione vengono predisposte dagli uffici dell'ente, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal vicesegretario o, in mancanza, dal componente del consiglio o della giunta, nominato rispettivamente dal presidente o dal sindaco, e scelto di norma il più giovane di età.
4.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 14
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.  Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5.  Il sindaco, od un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire senza diritto di voto.
Art. 15
Competenze del consiglio comunale

Ferme restando le competenze del consiglio comunale previste da specifiche disposizioni legislative, il consiglio ha competenza negli atti fondamentali di seguito riportati:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti, escluso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi tra i capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
-  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
-  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati a vigilanza;
-  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, qualora questi non siano stati deliberati in precedenti provvedimenti consiliari;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune o alla Provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
-  l'elezione dei revisori dei conti e del difensore civico;
-  gli altri atti fondamentali individuati dalla legge;
-  il consiglio esprime, inoltre, in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione periodica del sindaco sullo stato di attuazione del programma, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa.
La periodicità della relazione viene stabilita dal legislatore o, in caso di assenza di una previsione legislativa, dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione periodica del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi e attraverso mozioni ed interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Art. 16
Funzionamento

1.  Il funzionamento del consiglio è disciplinato, nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'organo.
2. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
3.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4.  Le adunanze si suddividono in ordinarie e di urgenza. e la loro convocazione è disciplinata dettagliatamente dal regolamento di funzionamento del consiglio.
5.  L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del c.p.c., almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria o almeno 36 ore prima per i casi di urgenza.
6.  Il regolamento disciplina le modalità di inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di eventuali argomenti che rappresentino interessi diffusi di cittadini o di categorie di essi.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
8. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ad ognuno degli assessori, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari, affinché gli uffici possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, sentito il parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 17
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio, dopo avere espletato le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno, mediante distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, di un presidente e di un vice presidente. In seconda votazione risultano eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza relativa dei voti. Per motivi di cattivo esercizio della funzione, è facoltà di almeno 2/3 dei consiglieri in carica richiedere per iscritto la revoca dell'incarico, da inserire al primo punto del primo consiglio comunale utile, e in virtù di una votazione segreta, potrà revocare (con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri) l'incarico al presidente e/o vice presidente, si procederà con la sospensione dei punti posti all'ordine del giorno e passare immediatamente alla nuova elezione del presidente e/o vice presidente, adottando la medesima procedura citata nella prima parte dello stesso punto 1.
2.  In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso, presiede le sedute consiliari, dirige il dibattito, disciplinando i lavori secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni consiliari.
4.  Le convocazioni del civico consesso sono iniziativa propria del presidente, che provvede con suo atto, secondo le modalità fissate dal regolamento sul funzionamento del consiglio. Il presidente convoca, altresì, il consiglio su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, entro 20 giorni dalla richiesta.
5.  Il presidente garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze. Assicura, inoltre, il collegamento politico-istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari.
6.  I poteri del presidente sono disciplinati dal regolamento. In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e disciplinare l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine. I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale. Il presidente autorizza l'uso dell'aula consiliare con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 18
Ufficio di presidenza

1.  Al presidente del consiglio e/o al vice presidente è assegnato idoneo locale debitamente munito di apparecchio telefonico e la disponibilità di materiale di cancelleria necessario ed occorrente, così come previsto dalla vigente normativa.
Art. 19
Commissioni consultive

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire commissioni consultive e/o propositive sui grandi temi ambientali, del sociale o del tempo libero, o su quanto forma comunque oggetto di intervento del Comune allo scopo di fornire col proprio voto consultivo il proprio contributo di proposta e di idea.
2.  In sede di istituzione ne verrà definito l'oggetto, l'ambito, le finalità, la durata ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
3.  Le commissioni saranno composte da soggetti designati dalle categorie professionali, imprenditoriali, dalle associazioni di categoria. sportive, culturali, artistiche, del tempo libero e del volontariato in relazione all'oggetto di interesse.
4.  La commissione viene nominata con le modalità previste dal successivo art. 21.
Art. 20
Commissioni consiliari di controllo e garanzia

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito, il termine per riferire all'assemblea consiliare e la natura (pubblica o riservata) della seduta di cui al successivo comma 6.
2.  Le commissioni possono essere temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
3.  La presidenza delle commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un consigliere di minoranza.
4.  La commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
5.  La commissione viene nominata con le modalità previste dal successivo art. 21.
6.  I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati sino alla presentazione al consiglio della relazione finale, la quale esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine.
7.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
8.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può, altresì, istituire commissioni consiliari con funzioni consultive e di studio la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1.  Le commissioni permanenti da costituire sono 3, ciascuna composta da 5 consiglieri:
-  commissione I: affari istituzionali, bilancio, servizi sociali, sanità, famiglia, pubblica istruzione, tributi;
-  commissione II: lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, territorio ed ambiente, viabilità e traffico;
-  commissione III: personale, diritti civici, servizi comunali, sviluppo ed occupazione, commercio, sport e turismo, cultura e spettacolo.
2.  A ciascuna commissione sono attribuite competenze proprie, in modo da non frazionare quelle assegnate ai singoli assessori, e sono stabilite le norme sul suo funzionamento.
3.  Nelle commissioni è garantita la presenza della minoranza. In caso di assenza alla convocazione della commissione consiliare i consiglieri eletti possono essere sostituiti da colleghi appartenenti allo stesso gruppo consiliare di cui all'art. 25.
I componenti vengono eletti a scrutinio segreto in unica votazione dai consiglieri che potranno esprimere una sola preferenza. In caso di parità risulta eletto il consigliere più anziano di età.
I componenti eleggono fra di essi presidente e vice- presidente della commissione.
4.  Le commissioni svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del consiglio.
5.  Nell'ambito delle proprie competenze le commissioni vigilano sulla attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi comunali, sul funzionamento degli enti e delle aziende comunali.
6.  Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori senza diritto di voto.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti degli uffici comunali e degli amministratori e dei direttori di enti e di aziende comunali.
In assenza del rappresentante dell'esecutivo regolarmente convocato sono sospesi i termini assegnati alla commissione stessa per l'espletamento dei suoi compiti.
7.  Hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti sui quali non può essere opposto il segreto d'ufficio.
8.  Per l'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono del personale, dei locali, delle strutture e delle attrezzature del Comune alle stesse assegnate nel regolamento.
9.  Le commissioni vengono costituite entro 60 giorni dalla data delle elezioni; in prima applicazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore dello statuto.
Art. 22
Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
Art. 23
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta od orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazioni, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dalla vigente normativa e dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti in possesso dell'ente e sono tenuti al segreto. Ogni consigliere, per potere svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4.  I consiglieri, inoltre, hanno diritto di ottenere, da parte del presidente del consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Inoltre, il presidente del consiglio avrà cura che, unitamente all'avviso di convocazione, siano inviate ai capigruppo consiliari anche le proposte di deliberazione senza i relativi allegati.
5.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
6.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
7.  I consiglieri hanno diritto al gettone di presenza (o ad indennità) nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge per la partecipazione a consigli e commissioni.
Art. 24
Decadenza dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per 3 sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato al presidente del consiglio comunale, ad istanza di un componente del collegio o di un qualunque elettore del Comune, e previa contestazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Al riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a 20 giorni dalla data di notifica.
3.  La proposta di decadenza non potrà essere esaminata prima della scadenza del suddetto termine; il consiglio comunale, esaminati i documenti prodotti dal consigliere, adotta le proprie motivate determinazioni in merito, con deliberazione approvata mediante scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
4.  Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1 del presente articolo, il consiglio comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva.
Art. 25
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in maniera proporzionale in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo e del vice capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. Costituiscono altresì gruppo i singoli consiglieri appartenenti a partiti politici con rappresentanza parlamentare.
3.  I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non voler appartenere al gruppo di elezione o ad altro gruppo, formano il gruppo misto.
4.  E' istituita la conferenza dei capigruppo; quest'ultima è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente e nelle adunanze consiliari.
La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e lo coadiuva nell'organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Art. 26
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma del regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio comunale e conflitti di competenza con altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il consiglio e col presidente del consiglio, con le commissioni consiliari permanenti, con il sindaco e la giunta.
Art. 27
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.  Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3.  Il sindaco dirige i lavori della giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
4.  Al sindaco spetta la competenza generale di carattere residuale.
Art. 28
Competenze del sindaco

1.  Al sindaco sono attribuite diverse competenze in riferimento alla sua qualità di ufficiale di Governo e di capo dell'amministrazione, e nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e organizzative. Esercita tutte le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2.  Nella sua veste di ufficiale di Governo:
a)  adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità e/o la salute dei cittadini; per la loro esecuzione il sindaco può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica;
b)  informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile ed a tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza;
c)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e/o regionali attribuite o delegate al Comune.
3.  Quale capo dell'amministrazione:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, della giunta e dei singoli assessori, e può sospendere l'adozione di loro singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurare l'unità di indirizzo;
b)  convoca e presiede la giunta, provvedendo a formulare l'ordine del giorno della seduta;
c)  rappresenta il Comune firmando istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
d)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza del predetto organo;
e)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
f)  nomina i vertici burocratici del Comune, cioè il segretario comunale e i responsabili degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche, dello statuto e dei regolamenti, conferisce eventualmente le funzioni di direttore generale al segretario, incarica i funzionari comunali per l'autenticazione delle sottoscrizioni;
g)  attribuisce le funzioni di messo comunale;
h)  può revocare, nel rispetto delle previsioni di legge e contrattuali, con provvedimento motivato e previa deliberazione della giunta, il segretario comunale; può revocare, con provvedimento motivato, previa delibera di giunta, le funzioni attribuite al direttore generale;
i)  conferisce incarichi a tempo determinato ad esperti; questi incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego. Gli esperti devono essere dotati del titolo di laurea; in mancanza di questo titolo, il provvedimento deve essere motivato ampiamente e devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati; nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto; nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia o da essi dipendenti o controllati, fermo restando il divieto di nominare presso questi organismi e altre commissioni il proprio coniuge e parenti e affini fino al secondo grado; conferisce gli incarichi di natura fiduciaria, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, in materia di lavori pubblici;
l)  rappresenta il Comune in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti, con facoltà di conciliare e transigere e promuovere le azioni possessorie e gli atti conservativi;
m)  adotta le ordinanze ordinarie, contingibili ed urgenti previste dalla legge e dai regolamenti;
n)  indice conferenze di servizi e promuove e stipula accordi di programma;
o)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente, e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
p)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono al segretario, ai dirigenti o alla giunta;
q)  effettua storni tra interventi appartenenti allo stesso servizio del bilancio, ove consentito dalla legge;
r)  compie in genere tutti gli altri atti di "amministrazione" del Comune che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza di altri organi politici o burocratici del Comune;
s)  presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti con periodicità stabilita dalla legge o dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
t)  sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi; impartisce direttive ai vertici burocratici e ai capi dei settori, uffici e servizi del Comune, sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza inerenti l'intera gestione amministrativa; impartisce direttive al comandante del corpo di polizia municipale;
u)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi del Comune, informazioni e atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
v)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
z)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore.
4.  Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
Art. 29
Vice sindaco

1.  Il vice sindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2.  Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 30
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 31
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 6 assessori. Uno degli assessori è investito della carica di vice sindaco.
2.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3.  Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
4.  Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio.
5.  L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 32
Nomina

1.  Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimmissionari.
3.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado, di affiliazione, il coniuge e gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.
Art. 33
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata dal sindaco o, in assenza, dal vice-sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3.  In caso di assenza del sindaco e del suo vice-sindaco, la seduta è presieduta dall'assessore più anziano per età.
Art. 34
Competenze della giunta

1.  La giunta, oltre alle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compie gli atti elencati ai seguenti commi.
2.  Nell'attività propositiva e di impulso:
a)  predispone lo schema dello statuto;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive sui servizi e sulle relative tariffe;
c)  predispone lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo.
3.  Nell'attività di amministrazione:
a)  adotta i regolamenti riservati dalla legge alla giunta medesima;
b)  predispone e adotta, in assenza del direttore generale, il P.E.G., che specifica i programmi e gli indirizzi di governo e approva ed attribuisce ai dirigenti le direttive e gli indirizzi da attuare e le relative risorse;
c)  adotta le delibere a contenuto discrezionale nelle materie relative ad acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generale;
d)  attribuisce gli incarichi fiduciari di collaborazione professionale esterna ad eccezione di quelli riservati al sindaco con particolare riferimento alle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 in materia di lavori pubblici;
e)  approva i progetti delle opere pubbliche con esclusione di quelli esecutivi, attuativi di progettazione preliminare e definitiva, riservati ai dirigenti;
f)  attiva le azioni e le resistenze in giudizio, per le liti e le transazioni. autorizzando il sindaco a rappresentare il Comune in giudizio;
g)  eroga contributi ordinari e straordinari ad enti, associazioni, comitati, se non preceduti da atti di programmazione e gestione;
h)  adegua le aliquote delle imposte e tariffe per l'applicazione dei tributi, nel rispetto delle disposizioni in materia di finanza locale e della disciplina generale stabilita dal consiglio;
i)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) delibera sullo stato giuridico ed economico del personale, sulle assunzioni del personale, e approva i piani annuali e triennali delle assunzioni;
m)  delibera sulla revoca del segretario e del direttore generale;
n)  adotta tutti gli altri atti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
Titolo III
ISTITUTI, PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 35
Partecipazione popolare

1.  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
Art. 36
Carta dei diritti dei cittadini e dei contribuenti

1.  Il Comune di Torregrotta adotta la carta dei diritti dei cittadini, anche su proposta dei cittadini stessi e si ispira a questa nell'esercizio della propria potestà normativa.
2.  Il Comune di Torregrotta, in armonia con la legislazione in materia, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri.
Concorre a tutelare il diritto al lavoro, alla salute ed all'istruzione. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza.
3.  Il Comune di Torregrotta, attento alle garanzie dei diritti di ogni singolo cittadino e recependo lo spirito e la normativa nazionale in materia, adotta la carta dei diritti del contribuente.
Art. 37
Pari opportunità

1.  Gli organi dell'amministrazione comunale, nelle nomine e nelle designazioni, si ispireranno a criteri finalizzati a garantire "pari opportunità" tra uomo e donna.
Art. 38
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 39
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine l'ente, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4.  Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete od aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 40
Diritti delle associazioni

1.  Ciascuna associazione registrata può, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, essere consultata, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera od ottenere la visione e il rilascio di atti di interesse generale.
Art. 41
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 del presente statuto, erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e di associazioni sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite nell'apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità ed evitare ogni forma di discriminazione tra le stesse.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 42
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il Comune eroga un contributo affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 43
Consultazioni

1.  L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.  Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 44
Petizioni

1.  Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.  La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.  La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.  Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.  Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6.  Ciascun consigliere può chiedere che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 5 giorni.
Art. 45
Referendum consultivo

1.  Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.
2.  Le firme dei sottoscrittori, debitamente autenticate, devono essere raccolte nei 3 mesi antecedenti il deposito della richiesta di referendum presso il consiglio comunale.
3.  Referendum consultivi possono, altresì, essere promossi dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.  Non possono essere indetti referendum in materia di:
a)  tributi locali e tariffe;
b)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)  bilancio e conto consuntivo;
d)  provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
e)  provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f)  provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
g)  statuto comunale;
h)  regolamenti;
i)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
5.  La potestà regolamentare non può essere esercitata sullo stesso argomento per il quale è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6.  Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.
7.  Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità e la proclamazione del risultato.
8.  Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
9.  Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% degli aventi diritto.
10.  Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
11.  Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12.  Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
13.  Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi in 1 anno; nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 46
Accesso agli atti

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge sia nazionale che regionale e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio competente che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, deve essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4.  La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito vigente regolamento comunale.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitate le motivazioni che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 47
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.  L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.
4.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
Art. 48
Istanze

1.  Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2.  Nel caso di istanze sottoscritte da almeno 100 elettori, la risposta all'interrogazione deve essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 49
Istituzione e attribuzioni

1.  Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti della pubblica amministrazione e di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione stessa, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi istituzionali dell'ente ed è tenuto solo al rispetto delle norme di legge e di regolamento.
3.  E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale, di enti o di aziende dipendenti nei confronti dei cittadini.
4.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli enti e delle aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
Art. 50
Elezione, requisiti e durata in carica

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede ad una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
2.  Il consiglio comunale è convocato per l'elezione del difensore civico entro 30 giorni dall'insediamento.
3.  Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani che siano in possesso di diploma di laurea quadriennale e/o quinquennale in scienze giuridiche ed economiche.
4.  Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a)  coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali comunali e i ministri del culto;
c)  gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;
d)  coloro che ricoprano analogo incarico in altro Comune;
e)  coloro che rivestano incarichi di partito e sindacali e/o di patronato, sia esecutivi che direttivi;
f)  coloro che siano stati candidati alle ultime consultazioni amministrative;
g)  coloro che, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, intrattengano rapporti economici o professionali non occasionali con l'amministrazione comunale;
h) coloro che si trovano con i consiglieri del comune o con il sindaco e gli assessori, nonché con il segretario ed i responsabili di area del Comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato o discendente.
5.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
6.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
7.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuova la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione mossagli.
8.  Il difensore civico decade, altresì, dal suo incarico, per dimissioni, che vanno indirizzate al sindaco e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.
9.  Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici, ovvero attività sindacale.
10.  La durata in carica del difensore civico è pari a quella del consiglio che lo ha eletto. Alla scadenza dell'incarico il difensore civico continua a svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del successore: tranne che non sia stato revocato o dichiarato decaduto, può essere riconfermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.
11.  In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere alla nuova nomina. Le procedure per la nomina del successore dovranno essere attivate entro 20 giorni e definite entro 90 giorni dalla vacatio.
12.  Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a quella percepita dagli assessori.
13.  Il difensore civico deve prestare giuramento.
14.  La prestazione del giuramento ha luogo davanti al consiglio comunale nella sua prima riunione dopo la nomina, con la formula: "Giuro di svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini, in piena libertà ed indipendenza".
Art. 51
Attribuzioni del difensore civico

1.  Il difensore civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini residenti, degli utenti dei servizi, dei cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea e di chiunque possa dimostrare trattamenti in violazione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.  Svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Egli ha il compito di segnalare al sindaco ed al presidente del consiglio, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali. Contribuisce, inoltre, ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa, finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione ed al perseguimento dell'interesse pubblico.
3.  Il difensore civico ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copia degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
4.  I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali le disfunzioni e i ritardi riscontrati.
5.  Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
6.  Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7.  Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
8.  Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
9.  Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro un congruo termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento.
10.  E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisato nel corso della propria attività.
11.  La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
12.  Al difensore civico sarà data preventiva comunicazione delle sedute pubbliche del consiglio comunale.
13.  I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico, tranne che nell'ipotesi di procedimenti amministrativi che li riguardino personalmente.
14.  Il difensore civico attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti dei cittadini.
15.  In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta delle istanze presentate dai cittadini.
16.  Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.
17.  Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando eventuali disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 53
Procedimenti a istanza di parte

1.  Nel caso di procedimenti a istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2.  Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.  Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4.  Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.  Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 54
Procedimenti a impulso di ufficio

1.  Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento. entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.  I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3.  Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e/o nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 55
Atto paritetico di accordo

1.  Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l'amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.
2.  Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.
Titolo IV
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 56
I servizi pubblici locali

1.  Il Comune, nell'ambito della vigente disciplina legislativa in materia, provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2.  Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3.  Il consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4.  La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5.  I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6.  Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7.  La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio.
8.  Il sindaco riferisce al consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, consorzi, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
9.  Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 57
L'azienda speciale

1.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2.  Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3.  Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.  Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5.  Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal testo unico n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
7.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità, rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
8.  Il Comune approva con atto del consiglio comunale il piano - programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 58
Istituzioni

1.  Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali o culturali, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il revisore.
3.  Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente in quanto compatibili.
Art. 59
Gestione dei servizi in forma associata

1.  Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2.  Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3.  Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4.  I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5.  Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6.  Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 60
Principi strutturali e organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita agli organi burocratici.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
4.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
6.  Possono essere istituiti sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di servizio al cittadino e alle imprese.
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario o il direttore generale e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario o al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, e secondo le rispettive competenze, di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in aree che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità; possono essere istituite, inoltre, unità di progetto e uffici di staff, come disposto dall'apposito regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta municipale.
4.  Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 63
Diritti e obblighi dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'amministrazione, il segretario o il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  Ai dipendenti comunali è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive degli organi cui competono le scelte politiche.
Art. 64
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ed in particolare in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale.
3.  Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
4.  Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
d)  esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dalla legge.
5.  Il consiglio può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
Art. 65
Vice segretario

1.  Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretario comunale può essere coadiuvato da un vice segretario che lo sostituisce, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza o di impedimento ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per impegni del segretario.
Art. 66
Direttore generale

E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un'indennità di responsabilità nella misura indicata nell'atto di nomina.
Capo II
Finanza e contabilità
Art. 67
Gestione finanziaria

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
2.  Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
3.  Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
Art. 68
Bilancio di previsione

1.  L'attività finanziaria del Comune è rappresentata dal bilancio di previsione.
2.  Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio comunale, su proposta della giunta municipale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3.  Esso, attraverso il collegamento con il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, è lo strumento per la realizzazione della politica amministrativa dell'ente e, quindi, il riferimento per la verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa.
4.  Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza, per servizi e centri di costo, secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica. Oltre ai documenti previsti dalla legge, viene allegata al bilancio annuale una nota esplicativa, con riferimenti ai capitoli dell'entrata e della spesa, tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5.  I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.
6.  Al conto consuntivo sono allegati i bilanci ed i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.
7.  Il riepilogo dell'inventario dei beni comunali deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.
I beni comunali si distinguono in mobili ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi. Fanno parte del demanio comunale in particolare, il mercato ed i cimiteri. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalle leggi.
I beni appartenenti al Comune, che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
I beni patrimoniali indisponibili sono quelli la cui destinazione economica riveste carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
I beni patrimoniali disponibili sono quelli che rivestono una utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
Titolo V
CONTROLLI INTERNI
Art. 69
Finalità dei controlli interni

Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, l'ente individua strumenti e metodologie adeguate a:
1)  garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
2)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
3)  valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
4)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Art. 70
Controllo amministrativo

1.  Il controllo amministrativo si attua:
-  mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del funzionario-responsabile del servizio interessato su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio.
Art. 71
Controllo contabile

1.  Il controllo contabile si attua:
-  mediante l'attività svolta per competenza dal collegio dei revisori dei conti;
-  mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile ed il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
-  mediante la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio;
-  mediante l'approvazione del rendiconto della gestione.
Art. 72
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione è attuato da apposita struttura.
2.  Si svolge nelle fasi:
-  di definizione degli obiettivi;
-  di misurazione dei costi e dei risultati;
-  di analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati;
-  di valutazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 73
Controllo dei funzionari apicali

1.  Il controllo dei funzionari apicali si attua:
-  stabilendo i criteri per la costituzione delle posizioni organizzative;
-  stabilendo i criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato;
-  mediante la valutazione dell'attività svolta da parte del nucleo di valutazione.
Art. 74
Controllo strategico

1.  Il controllo strategico si attua mediante:
-  la verifica dello stato di attuazione del programma del sindaco;
-  l'attività svolta dal nucleo di valutazione nel controllo degli obiettivi strategici affidati ai responsabili di settore;
-  il rendiconto di gestione.
Art. 75
Norme transitorie e finali

ll presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
(2005.17.1108)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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