REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MAGGIO 2005 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 5 maggio 2005.
Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che all'articolo 33 ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 25 marzo 1991, n. 36;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, che, all'articolo 3, ha soppresso il comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR);
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Viste le variazioni degli indici ISTAT nei periodi giugno 1999 - giugno 2000, giugno 2000 - giugno 2001, giugno 2001 - giugno 2002, giugno 2002 - giugno 2003, giugno 2003 - giugno 2004, pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con fax del 2 marzo 2005;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione n. 1180 del 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale il limite massimo d'intervento, previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, era stato fissato in L. 160.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché in L. 168.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa;
Visti i propri decreti n. 53 del 5 maggio 2005 e n. 54 del 5 maggio 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - con i quali sono stati rideterminati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, è elevato ad E 97.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché ad E 101.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 2

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in E 106.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 3

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, per il recupero o per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, degli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in E 125.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 4

L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie, che ne faranno richiesta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2005.
  LO MONTE 

(2005.19.1223)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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