REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MAGGIO 2005 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 5 maggio 2005.
Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 4 della citata legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 i quali prevedono che le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 possono usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione;
Visto il decreto n. 660 del 7 giugno 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 giugno 2002 -, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 in particolare per le tipologie d'intervento riconducibili a quelle indicate agli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale vengono fissati i criteri per la determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n.28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota prot. n. 876 del 14 marzo 2005 del dipartimento ispettorato tecnico regionale, relativa alla determinazione dei nuovi costi sulla base delle variazioni degli indici ISTAT nel periodo giugno 2001 - giugno 2004;
Ritenuto di dovere provvedere alla rideterminazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto precede, di dovere provvedere, altresì, alla adozione dei quadri tecnici economici al fine di consentire alle cooperative edilizie incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti regionali di usufruire di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Decreta:


Art. 1

I limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, sono così determinati:
Titolo I
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

A) Recupero primario
Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
A.1)  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a E 390,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), per le isole minori minore o uguale a E/mq. 507,00;
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo concesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente;
2.1)  "il differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, con particolare riferimento al recupero primario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero primario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente punto 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
3.1)  rapporto tra sup. lorda e sup. netta > 1,2      5% (C.B.P.) 
3.2)  per demolizione di superfetazioni      4% (C.B.P.)  
3.3)  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e trasporto materiali      3% (C.B.P.) 
3.4)  per demolizioni e dislacci       3% (C.B.P.) 
3.5)  per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale      12% (C.B.P.) 
3.5) per interventi di adeguamento o miglioramento sismico, D.M. 24 gennaio 1986 e successive modifiche ed integrazioni       10% (C.B.P.) 

Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) come definito al punto A.1, non può eccedere il limite massimo di E 535,00, quale somma degli elementi 1) e 3) dello stesso punto, per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) è elevato ad un massimo di E/mq. 695,00 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
A.2)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) di cui al n. 1) del punto A.1, più i costi derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 3) del punto A.1, sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
1)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, piano di sicurezza)      18% 
2) rilievi, prospezioni geognostiche ed indagini preliminari      4% 
3) oneri di urbanizzazione      5% 
4) oneri per allacciamenti      2% 

A.3)  Costo totale dell'intervento (C.T.P. = C.R.P. + Oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.P.) è stabilito in minore o uguale E 690,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), per le isole minori minore o uguale E/mq. 897,00.
B)  Recupero secondario
Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.
B.1)  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario ed è determinato in misura non maggiore a E 236,00 per metro quadro di superficie complessiva (Sc), per le isole minori E/mq. 306,00;
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di recupero secondario; lo stesso rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 10% del C.B.S.;
2.1)  il "differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata/agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, con particolare riferimento al recupero secondario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero secondario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente n. 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.):
3.1) rapporto tra sup. lorda e sup. netta > 1,2       5% (C.B.S.) 
3.2) per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e trasporto materiali      3% (C.B.S.) 
3.3)  per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale       12% (C.B.S.) 

Il costo totale di realizzazione tecnica (C.B.S.) come definito al n.1 del punto B.1, non può eccedere il limite massimo di E 283,00, quale somma degli elementi di cui al punto B.1 - nn. 1) 2) e 3) - per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di E/mq. 367,00 per superficie complessiva (Sc.), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
B.2)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) di cui al n. 1) del punto B.1, più gli oneri derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 2) dello stesso punto, sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, piano di sicurezza)      18% 

B.3)  Costo totale dell'intervento (C.T.S. = C.R.S. + Oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.S.) è stabilito in minore o uguale E 334,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), per le isole minori minore o uguale E/mq. 433,00.
Titolo II
RECUPERO DEGLI EDIFICI DA ACQUISTARE

C)  Recupero degli edifici da acquistare
Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al mq. di superficie complessiva (Sc), il limite max di E 1.331,00.
Lo stesso limite di E 1.331,00 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, sia nel caso sia effettuato il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.
Titolo III
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D)  Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b) della legge n. 457/78, si intende l'insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
D.1)  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di manutenzione straordinaria ed è fissato in misura non maggiore a E 266,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.), per le isole minori E/mq. 346,00;
2) costi di condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica applicabili nei seguenti casi:
2.1) rapporto tra sup. lorda e sup. netta > 1,2       5% (C.B.M.) 
2.2) per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e trasporto materiali      3% (C.B.M.) 
2.3) per edifici costruiti antecedentemente al 1967       7% (C.B.M.) 
2.4) per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami nei terreni di fondazione      8% (C.B.M.) 

D.1.A)  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) quale somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel limite massimo di E 328,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di E/mq. 425,00 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive come precedentemente definite.
D.2)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, per i seguenti fattori di costo sono espressi in maggiorazione percentuale del costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) di cui al punto D.1.A:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e verifiche tecniche, piano di sicurezza)      18% 
b)  oneri di urbanizzazione      2% 

D.3)  Costo dell'intervento (C.T.M. = C.R.M. + Oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato nella misura non superiore di E 394,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) oltre l'acquisizione dell'immobile ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato in minore o uguale E/mq. 510,00.
Titolo IV
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

E)  Acquisizione di immobili costruiti ed ultimati
Per l'acquisizione degli immobili costruiti ed ultimati i costi massimi ammissibili sono così determinati:
E.1)  Costo dell'immobile
E' il valore dell'immobile, già costruito ed ultimato, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione, tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti.
E.2)  Oneri complementari
Spese tecniche e generali.
F)  Acquisizione di immobili da completare
Per l'acquisizione degli immobili da completare i costi massimi ammissibili sono così determinati:
F.1)  Costo dell'immobile:
a)  valore dell'immobile, da ultimare, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione, tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti;
b)  opere di completamento dell'immobile determinate a mezzo di computo metrico e stima dal progettista e direttore dei lavori.
F.2)  Oneri complementari
Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e verifiche tecniche, piano di sicurezza).
G)  Acquisizione di immobili da ricostruire
G.1)  Per l'acquisizione degli immobili da ricostruire si applicano i seguenti costi così determinati:
1)  costo base (C.B.) = E/mq. 556,00.
2)  Condizioni tecniche aggiuntive:
a)  per grado di sismicità S=12: E/mq. 37,00;
b)  per grado di sismicità S=  9: E/mq. 30,00;
c)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: E/mq. 11,00;
d) per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono/bifamiliari, duplex, schiera, corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici; tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: E/mq. 16,00;
e) per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): E/mq. 12,00;
f)  per fondazioni indirette o speciali: minore o uguale E/mq. 37,00;
g)  difficoltà d'intervento: E/mq. 7,00;
h)  demolizione: E/mq. come da prezzario regionale.
Gli oneri di cui alle precedenti lettere c) e d) non possono essere cumulati.
G.2)  Oneri complementari:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali): 15,00%;
b)  prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): 4,00%;
c)  acquisizione area: E/mq. secondo stima;
d)  oneri d'urbanizzazione: E/mq.
G.3)  Costo dell'intervento (C.T.N. = C.B. + Condizioni tecniche aggiuntive + Oneri complementari)
Il costo di realizzazione tecnica (C.B.N.) è stabilito in E/mq. minore o uguale 665,00.
Titolo V
ESTENSIONE DELLA NORMATIVA

Ambito di applicazione
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data dell'istanza, successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.
Quadri tecnici economici
I quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti.
Gli stessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal direttore dei lavori della cooperativa.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre a interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, aggiornati secondo quanto riportato all'articolo 1 del presente decreto, sono adottati i modelli di quadro tecnico economico (Q.T.E.) che formano parte integrante del presente decreto così distinti per tipologia d'intervento:
1.  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile costruito e ultimato;
2.  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, completamento;
3.  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, recupero primario e secondario;
4.  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
5.  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, ricostruzione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2005.
  LO MONTE 



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(2005.19.1225)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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