REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MAGGIO 2005 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 17 maggio 2005.
Bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19, sottomisura a) "Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica", del P.O.R. Sicilia 2000/2006

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19, sottomisura a) - "Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica", di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, e successivamente modificata ed integrata dalle circolari di seguito elencate:
-  circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001;
-  circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 2002;
-  circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002;
-  circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002;
-  circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 20 dicembre 2002;
-  circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 2003;
-  circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003;
-  circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003;
-  circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 28 novembre 2003;
-  circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004;
Visto il decreto n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 27 aprile 2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica di cui alla linea d'intervento 1 della misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 349/3 Tur dell'11 aprile 2005, con il quale sono state modificate le attività di completamento dell'offerta turistica di cui alla linea d'intervento 1 della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006 tenendo conto delle indicazioni contenute nel relativo Complemento di programmazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 21 dicembre 2004;
Visto il decreto n. 2425/6 Tur dell'1 ottobre 2001, con il quale è stata approvata la convenzione con BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A., ora Banca Intesa Mediocredito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all'attività d'istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento e per l'erogazione delle agevolazioni;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 21 dicembre 2004, nel quale, a seguito della rimodulazione delle risorse finanziarie relativa alla misura 4.19 a), è stato previsto uno stanziamento di E 109.669.701,93;
Considerato che per l'attivazione della suddetta misura 4.19 a) è stata prevista l'emissione di appositi bandi;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa specificato è approvato, nel testo che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrale e sostanziale, il bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19, sottomisura a), del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Il presente decreto, unitamente al bando, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2005.
  PORRETTO 

Allegato
P.O.R. SICILIA 2000/2006, MISURA 4.19, SOTTOMISURA A) "AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA"
Bando pubblico per ottenere il contributo di cui all'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per gli interventi che saranno realizzati nell'ambito della Regione Sicilia


Art.  1
Premessa e disposizioni generali

La misura 4.19 - "Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica" di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), ha previsto azioni che puntano ad attuare nel settore turistico la strategia di fondo dell'asse sistemi locali di sviluppo, concentrata sull'irrobustimento dei sistemi produttivi esistenti e sul consolidamento dei processi produttivi locali.
La sottomisura 4.19 a) - "Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica", previsto nel Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004, si articola in due differenti linee di intervento:
-  linea d'intervento 1 - azioni finalizzate alla creazione di nuove attività economiche di completamento dell'offerta turistica attraverso la creazione di nuovi servizi extralberghieri collegati alla valorizzazione dei beni culturali ambientali e naturalistici, dei bacini enogastronomici, etnici, tradizionali e religiosi.
Per tale linea di intervento, sono ammissibili le seguenti attività:
-  ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina; tutte attività che dovranno fare riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana;
-  noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico) ex punto 8 dell'art. 10 del D.L. n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;
-  centri, sale e strutture congressuali;
-  impianti sportivi di prevalente interesse turistico collegati o connessi alle strutture ricettive;
-  parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico);
-  parchi tematici relativi alla cultura siciliana;
-  gestione di impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.;
-  impianti e campi per il gioco del golf;
-  impianti e stabilimenti idrotermominerali, idrotermali e di talassoterapia;
-  centri benessere;
-  ittiturismo, ovvero quelle di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di una struttura opportunamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati, quali quelli di ristorazione e degustazione dei prodotti tipici della marineria siciliana.
Con decreto n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, modificato con decreto n. 349/S3 Tur dell'11 aprile 2005, sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri) di cui alla linea d'intervento 1 della misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
-  linea d'intervento 2 - azioni di riqualificazione dell'offerta ricettiva degli impianti alberghieri ed extralberghieri migliorando la qualità del servizio e potenziando la ricettività della Regione, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e sulle aree extraurbane di interesse ambientale e l'elevazione della qualità dei servizi resi dalle strutture ricettive allocate nelle aree mature attraverso il loro ammodernamento strutturale e funzionale.
Le due azioni interagiscono e sono attuate contemporaneamente.
L'accesso ai fondi e la successiva erogazione, con le prescrizioni di cui al presente bando, sono regolati dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, e dalle successive modifiche ed integrazioni apportate con le seguenti circolari:
-  circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001;
-  circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 2002;
-  circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002;
-  circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002;
-  circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 20 dicembre 2002;
-  circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 2003;
-  circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003;
-  circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003;
-  circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 28 novembre 2003;
-  circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004.

Art. 2
Copertura geografica

Sistemi turistici maturi
Le aree mature sono state individuate assegnando a ciascun territorio comunale il relativo indice di maturità definito quale rapporto tra il numero di posti letto operativi nel comune (in strutture alberghiere, residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici, ostelli, rifugi alpini, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze) ed il numero di abitanti residenti nel comune; vengono definite zone mature i territori comunali sotto elencati, con un indice di maturità corrispondente ad almeno 20 posti letto ogni 100 abitanti e che non hanno dimostrato il possesso di infrastrutture idonee a sopportare il carico antropico derivante da nuovi insedianti ricettivi:

Comune      Indice di maturità 
Giardini Naxos      53.28 
Lipari      33.82 
S.Alessio Siculo      29.81 
Terrasini      22.06 

Centri storici
I centri storici da valorizzare sono quelli di nuova fondazione e precedenti desumibili dalle "Linee guida del piano territoriale paesaggistico regionale", approvato con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999 dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre 1999.
Nel caso in cui l'investimento ricade in centro storico dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione rilasciata dal comune di competenza dalla quale si evinca la localizzazione dell'investimento in zona "centro storico".
Aree ad elevata potenzialità turistica
Le aree ad elevata potenzialità turistica da sviluppare in relazione alla presenza di attrattori ambientali e culturali sono state individuate ed elencate nell'allegato "A" del Complemento di programmazione adottato con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004, consultabile sul sito www.euroinfosicilia.it, in relazione al posizionamento o sulla costa o all'interno o in prossimità di parchi, alla presenza di riserve naturali o altri nodi della rete ecologica, alla presenza di siti archeologici e beni sparsi desumibili dalle schede allegate alle linee guida del piano territoriale paesaggistico regionale.

Art. 3
Soggetti beneficiari delle agevolazioni

I soggetti che possono richiedere e beneficiare delle agevolazioni sono le P.M.I., così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano gli investimenti in Sicilia nelle aree di cui all'art. 2 del presente bando, che gestiscono o intendano intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed aziende turistico residenziali), e delle attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri) di cui all'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 ed individuate dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 2001 e modificato con decreto n. 349/S3 Tur dell'11 aprile 2005.
Per attività di ittiturismo sono ammissibili progetti individuali o collettivi proposti da pescatori professionisti, singoli o associati, caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca.
Per quanto attiene i requisiti ed, in particolare, le dimensioni delle imprese secondo la normativa comunitaria si fa riferimento alla raccomandazione della Comunità europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L del 20 maggio 2003.

Art. 4
Requisiti di ammissibilità

In conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001), non è richiesta alle imprese partecipanti al presente bando sede legale nel territorio della Regione siciliana.
Saranno ammissibili esclusivamente i progetti i cui investimenti si realizzeranno entro 24 mesi dal decreto di concessione provvisoria, pertanto non potrà essere concessa alcuna proroga. Sono ammissibili solo le iniziative ricadenti nelle aree indicate al paragrafo "Copertura geografica".
In particolare:
-  nei sistemi turistici maturi verranno sostenuti gli interventi destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e gli interventi destinati al potenziamento dei servizi extralberghieri complementari all'offerta di ricettività e collegati alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e naturalistici, con esclusione della realizzazione di nuove strutture ricettive. Pertanto, per le strutture ricettive esistenti nei sistemi turistici maturi verranno consentite solamente tipologie di ammodernamento, riattivazione e ampliamento contenuto delle strutture secondo la seguente tabella:

Numeri di posti letto esistenti nelle strutture ricettive da ampliare      Percentuale di ampliamento ammissibile 
0 - 50      20% 
51 - 150      10% 
Oltre 150       5% 

-  nei centri storici e nelle aree ad elevata potenzialità turistica connessa alla presenza di attrattori culturali ed ambientali si opererà puntando sul potenziamento della capacità ricettiva e sulla creazione di servizi extralberghieri.
Per il charter nautico, così come previsto nella circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001 e nella circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 2002, la concessione del contributo comunitario, per gli investimenti relativi agli acquisti di unità da diporto da parte delle P.M.I. è subordinato alle seguenti condizioni:
a)  iscrizione della P.M.I. al registro ditte della Camera di commercio per l'esercizio dell'attività turistica di "charter nautico" con esclusione delle P.M.I. che sono iscritte anche per l'esercizio di attività collegate al settore dei trasporti;
b)  imbarcazioni a vela o a motore di lunghezza non superiore a 24 metri;
c)  impegno da parte della P.M.I. a destinare esclusivamente per l'attività di "charter nautico", per un periodo di 5 anni dalla data di entrata a regime del programma d'investimenti, l'unità da diporto;
d)  impegno a destinare l'unità da diporto esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali della Sicilia;
e)  impegno a tenere il "giornale di bordo", nel quale verranno annotati a cura del conduttore sia gli itinerari percorsi lungo le coste della Sicilia, sia gli approdi nei singoli porti e sia l'elenco dei turisti che partecipano alle escursioni;
f)  trascrizione presso il registro navale del Compartimento marittimo della Sicilia dell'atto notarile contenente gli obblighi di cui sopra assunti dalla P.M.I. esercente l'attività di "charter nautico";
g)  annotazione della trascrizione di cui al precedente punto nel libretto nautico di bordo;
h)  impegno del conduttore dell'unità da diporto di comunicare per iscritto alle singole Capitanerie di porto le date di arrivo nei singoli porti, nonché la data della relativa partenza;
i)  disponibilità, dimostrata da un apposito contratto, del "posto barca"per un periodo almeno corrispondente a quello di cui al precedente punto c).
Per l'attività di ittiturismo, sono ammissibili progetti individuali o collettivi proposti da pescatori professionisti, singoli o associati, caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca.
Le agevolazioni della misura non possono essere oggetto di cumulo con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, relativamente ai medesimi beni oggetto di agevolazione.
Sono esclusi dai benefici della presente normativa gli interventi rientranti nell'ambito della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C107 del 7 aprile 1998.

Art. 5
Livello d'aiuto

Il contributo in conto capitale concesso non potrà essere superiore a quello previsto dal regolamento CE n. 70/2001 e dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, la cui intensità è pari al 35% in ESN più il 15% in ESL.
Per quanto riguarda il calcolo del contributo si fa espresso riferimento al punto 2.6 della citata circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Programmi e spese ammissibili

a)  Realizzazione di una nuova unità locale.
b)  Ampliamento: iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.
c)  Ammodernamento/riqualificazione: iniziativa che consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente, nonché della qualità del servizio.
d)  Riconversione: è qualificabile come riconversione l'iniziativa che passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile, ad un'altra diversa ed ammissibile. Si intende funzionante l'attività in corso alla data di presentazione del modulo di domanda o l'attività che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data.
d)  Riattivazione: iniziativa consistente nell'utilizzo di una struttura esistente, per la quale sia accertato un permanente stato di inattività per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale, o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.
Per quanto attiene le spese ammissibili, si fa espresso riferimento al regolamento CE n. 1685/2000 come modificato dal regolamento CE n. 448/2004, anche con riguardo alle spese per servizi annessi, fatte salve le limitazioni previste dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
In conformità alle citate disposizioni comunitarie, l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione del presente bando.
In deroga a quanto previsto nell'allegato 2, lettera a), alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001, non sono ammissibili, per il presente bando, i costi afferenti gli oneri di urbanizzazione e rilascio di concessione edilizia.

Art. 7
Procedure

La procedura individuata è quella stabilita dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'attivazione, attraverso appositi bandi, di un regime d'aiuto all'investimento iniziale (ex regolamento CE n. 70/2001) consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni, di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. A, del Trattato CE pari al 35% in ESN più il 15% in ESL.
La procedura è quella prevista dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente bando.
Essa si articola nelle seguenti fasi:
A)  Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dalle imprese turistiche entro il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, esclusivamente a mezzo di raccomandata o posta celere con ricevuta di ritorno, presso lo sportello di Banca Intesa Mediocredito S.p.A. di Catania (via M. Ventimiglia n. 109 - 95131 Catania), con la quale il dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana ha stipulato apposita convenzione per l'attività d'istruttoria e di valutazione dei progetti d'investimento.
Saranno ritenute ammissibili le domande presentate entro i termini di cui sopra, a tal fine farà fede la data del timbro di spedizione.
Le domande dovranno essere presentate in originale presso lo sportello di Banca Intesa Mediocredito S.p.A. di Catania (via M. Ventimiglia n. 109) e per copia al dipartimento turismo, sport e spettacolo, Assessorato regionale del turismo, utilizzando esclusivamente il modulo fornito dal suddetto dipartimento ovvero dagli uffici di Banca Intesa Mediocredito S.p.A. di Catania (via M. Ventimiglia n. 109).
Non sarà ritenuta ammissibile la presentazione di domande per le quali non sarà utilizzato il suddetto modulo in originale.
La domanda va corredata dalla scheda tecnica e dalla documentazione espressamente indicata nella predetta circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e nella successiva circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della documentazione indicata nel presente bando.
La scheda tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto da Banca Intesa Mediocredito S.p.A. e dal dipartimento turismo, sport e spettacolo, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali. Sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, con le medesime modalità previste per il modulo di domanda.
Tra la documentazione obbligatoria da allegare al modulo di domanda è, altresì, compresa una copia (su n. 1 floppy disk) della relativa scheda tecnica, esportata su detto supporto magnetico mediante l'apposta funzione dello specifico software.
Il citato software è scaricabile dal sito www.intesamediocredito.it previa registrazione.
Il businnes plan dell'investimento è limitato alla sola parte descrittiva per i programmi d'investimento inferiori ad E 1.549.370,69.
Per i programmi d'investimento superiori a detti limiti, la parte numerica del businnes plan, obbligatoria, potrà essere redatta utilizzando qualsiasi specifico software disponibile sul mercato.
B)  Ammissibilità delle domande, relativa istruttoria e valutazione delle iniziative
Gli adempimenti relativi all'ammissibilità delle domande, alla istruttoria delle stesse, alla valutazione dei progetti per l'attribuzione dei punteggi, verranno effettuati dalla banca convenzionata in conformità a quanto previsto nelle circolari attuative.
L'istruttoria da parte della banca concessionaria dovrà essere effettuata entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

Art.  8
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad E 109.669.701,93 di spesa pubblica. Eventuali economie maturate anche sulla quota territorializzata del Programma operativo o eventuali rinunce saranno recuperate e riallocate, a scorrimento della graduatoria.

Art. 9
Formulazione della graduatoria

9.1  Criteri di valutazione
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, successivamente alla scadenza del termine finale di invio da parte della banca concessionaria delle risultanze istruttorie, formulerà la graduatoria con apposito provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella graduatoria verranno inseriti i programmi di investimento i cui esiti istruttori della banca concessionaria siano stati positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma, e delle disponibilità attribuite a ciascuna graduatoria, quelle agevolabili per le quali il dipartimento provvederà all'emanazione dei decreti di concessione provvisoria, secondo l'ordine della suddetta graduatoria.
Ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la posizione di ciascun programma nella graduatoria sarà determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori nonché degli ulteriori punteggi come di seguito specificato:
1)  valore delle risorse proprie investite nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2)  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
3)  rapporti tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta (non inferiore al 90% di quella massima richiedibile);
4)  indicatori collegati:
-  alla localizzazione dell'intervento: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 20, la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato A al presente bando;
-  alla tipologia di attività: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 30 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato B al presente bando;
-  alla tipologia di investimento: per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di punti 10 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato C del presente bando.
In considerazione della sottocapitalizzazione strutturale delle società cooperative, ai fini della formazione della graduatoria sarà attribuito un incremento percentuale pari al 10,00% del punteggio totale di cui sopra, da imputare alle imprese cooperative che non utilizzano i punteggi di cui ai punti 1 e 3.
Alle imprese che hanno aderito o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS o ECOLABEL, il punteggio derivante dagli indicatori di cui sopra, verrà incrementato del 5%.
9.2  Pari opportunità
A)  Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevederanno l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, disoccupati di lunga durata, LSU, determineranno un ulteriore incremento nella misura del 2,50% del valore assunto dagli indicatori di cui al precedente punto 9.1 che verrà attribuito qualora il citato inserimento non sia inferiore al 30% rispetto al numero complessivo dei nuovi occupati.
B)  Un ulteriore incremento nella misura del 5% del valore assunto dagli indicatori di cui al precedente punto 9.1 verrà attribuito per:
-  gli interventi promossi da imprese a prevalente partecipazione femminile (almeno il 60%) o promossi da donne titolari di impresa o che gestiscano imprese;
-  gli interventi che prevedono l'inserimento di almeno il 30% di donne rispetto al totale dei nuovi occupati.
L'incremento del 5% sarà attribuito alle iniziative in possesso di tutti i requisiti di cui al punto B), mentre sarà proporzionalmente attribuito nel caso di parziale presenza dei requisiti stessi.
9.3  Iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy
Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevedono iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy, determineranno un incremento nella misura dello 0.50% ciascuno, dei punteggi di cui al punto 9.1.
9.4  Uso di tecnologie a basso impatto ambientale
Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevederanno l'uso di tecnologia a basso impatto ambientale determineranno un incremento dei punteggi di cui al punto 9.1, nella misura massima del 12,50%.
A tal fine sarà oggetto di verifica l'avvenuta trasmissione da parte delle imprese delle dichiarazioni di cui al punto 9.8 contenente:
a)  gli interventi che prevedono un sistema di smaltimento delle acque bianche mediante riutilizzo per le aree a verde;
b)  gli interventi che prevedono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
c)  gli interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti provenienti da materiale riciclato;
d)  l'utilizzo di fonti di energia alternativa;
e)  gli interventi che prevedono un trattamento di depurazione a monte dell'immissione nella rete fognante.
Per ciascun intervento è attribuito un incremento pari al 2,50%.
Per quanto attiene il "charter nautico" sarà oggetto di verifica la trasmissione da parte delle imprese delle dichiarazioni di cui al punto 9.8, ai fini dell'attribuzione dell'incremento di punteggio, il possesso di:
a)  generatori eolici;
b)  pannelli solari;
c)  dissalatore.
L'incremento del 12,50% sarà attribuito alle iniziative in possesso di tutti gli indicatori e quindi sarà proporzionalmente attribuito nel caso di parziale presenza degli indicatori stessi.
9.5  Utilizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata
Una condizione di premialità, traducibile nell'attribuzione di un incremento del 3,00% del punteggio di cui al punto 9.1 sarà attribuito alle proposte che contengono esplicito riferimento all'utilizzazione nella realizzazione degli interventi programmati, di beni confiscati alla criminalità organizzata.
9.6  Punteggio per investimenti in possesso di concessione/autorizzazione edilizia
I progetti di investimento che siano in possesso, oltre che del requisito indispensabile della "destinazione d'uso" del terreno o dell'immobile dell'attività oggetto dell'investimento delle condizioni di cantierabilità dell'investimento stesso, muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa comprese quelle di carattere ambientale, e pertanto della conseguente concessione/autorizzazione edilizia, avranno attribuito un incremento del 10,00% del punteggio di cui al punto 9.1.
L'iniziativa in possesso della documentazione di cui sopra e fermo restando quanto previsto all'art. 6, è da ritenersi ammissibile alle agevolazioni previo eventuale stralcio, da parte della banca concessionaria degli oneri di urbanizzazione e/o di rilascio di concessione edilizia ancorché sostenute successivamente alla presentazione della richiesta di agevolazione.
9.7  Progetti di investimento che potenzieranno la ricettività attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente
Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevedono il potenziamento della ricettività attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, determineranno un incremento nella misura del 10%, dei punteggi di cui al punto 9.1.
9.8  Documentazione e verifica
Le imprese turistiche che intendano avvalersi degli incrementi di punteggio in conformità ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo, dovranno fare pervenire, entro il termine di scadenza di cui all'art. 6 del presente bando, i seguenti documenti:
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risulti l'impegno delle ditte all'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale e/o di donne (indicandone il numero rispetto ai nuovi occupati) (punto 9.2);
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risulti l'indicazione in dettaglio dell'iniziativa relativamente alla new economy o alla società di informazione (punto 9.3);
-  relazione dettagliata resa da un tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, sull'uso di tecnologie a basso impatto ambientale in conformità al punto 6 del presente articolo (punto 9.4);
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risulti l'utilizzazione, nella realizzazione degli interventi programmati, di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto 9.5);
-  copia conforme della concessione/autorizzazione edilizia (punto 9.6).
Tale documentazione, che dovrà essere conforme con le previsioni progettuali, sarà oggetto di verifica l'avvenuta trasmissione da parte delle imprese delle dichiarazioni di cui al punto 9,8 ai fini dell'attribuzione dell'incremento percentuale del punteggio.

Art. 10
Charter nautico

Tra le attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri), sono individuate le attività relative al "charter nautico", cioè quelle attività che attraverso il noleggio o la locazione di unità da diporto, mirano a migliorare la qualità dell'offerta turistica della Regione consentendo ai turisti che soggiornano nell'isola di ammirare, attraverso brevi escursioni nautiche, le bellezze naturali delle coste siciliane e delle Isole minori.
Le imprese oggetto d'incentivazione sono quelle che esercitano un'attività turistica con esclusione di quelle del settore trasporti.
Per quanto attiene i requisiti e la documentazione integrativa, si fa espresso riferimento alla circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11
Riproposizione domande non agevolate

Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata sul P.O.R. 2000/2006, di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 844/S 3 Tur del 27 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, non potrà essere inserita, su richiesta della P.M.I., nella graduatoria che sarà stilata in base al presente bando.

Art. 12
Classificazione in via provvisoria dell'iniziativa ricettiva

In virtù della predetta normativa questa Amministrazione ha adottato, per il quinquennio 2002-2006, il provvedimento concernente i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive (decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001).
E' necessario, quindi, che le aziende turistico-ricettive posseggano i requisiti previsti dal citato decreto per potere ottenere la classificazione in stelle da parte dell'A.A.P.I.T. competente.
In relazione a ciò, questo dipartimento provvederà, nelle more dell'istruttoria dei progetti d'investimento riguardante il settore ricettivo da parte della banca concessionaria, ad acquisire il parere dell'A.A.P.I.T. competente per territorio in ordine alla classificazione in via provvisoria dell'iniziativa stessa.
Il parere deve essere espresso dall'A.A.P.I.T. competente entro 30 giorni dalla richiesta da parte di questo dipartimento. Decorso infruttuosamente tale termine lo stesso si riterrà reso positivamente.

Art. 13
Inizio dei lavori

In conformità all'art. 7 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, i lavori per l'esecuzione del progetto non devono avere inizio prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

Art. 14
Collaudo

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana, al fine di garantire il corretto utilizzo dello stanziamento, nominerà un collaudatore per ciascun intervento realizzato con il compito di verifica finale della pertinenza delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni previste dal P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato con decisione CE n. 5184 del 15 dicembre 2004 e adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 23 del 26 gennaio 2005, dal Complemento di programmazione adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 21 dicembre 2004 nonché dalle norme comunitarie in particolare dal regolamento CE n. 70/2001, dal regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme regionali e nazionali vigenti.
L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato A
INDICATORE DI LOCALIZZAZIONE
(Punteggio massimo 20)


Aree d'intervento      Punteggio di localizzazione 
Interventi ricadenti nei sistemi turistici maturi (comuni di Giardini Naxos, Lipari, S. Alessio Siculo, Terrasini)       20 
Interventi ricadenti nelle aree metropolitane dei comuni di Palermo, Catania e Messina       20 
Interventi ricadenti nei comuni con particolare presenza di attrattori archeologici e/o monumentali (Agrigento, Aidone, Caltagirone, Calatafimi/Segesta, Castelvetrano, Erice, Marsala, Modica, Monreale, Noto, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Santa Flavia, Taormina, Termini Imerese)       20 
Interventi ricadenti nei comuni dei Parchi regionali (Madonie, Etna, Nebrodi e Alcantara)       18 
Interventi ricadenti nei comuni sede di portualità turistica (Palermo, Termini Imerese, Balestrate, Cefalù, Isola delle Femmine, Terrasini, Ustica, Messina, Giardini Naxos, Santa Marina Salina, Lipari, Milazzo, Taormina, Catania, Riposto, Ragusa, Portopalo di Menfi, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Licata, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Marsala, Favignana, Trapani, Campobello di Mazara, Agrigento S. Leone, Porto Empedocle, Siracusa)       16 
Altri comuni ricadenti nelle aree ad elevata potenzialità turistica di cui all'allegato A del Complemento di programmazione adottato con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004, nonché nei centri storici di cui al decreto n. 6080 del 21 maggio 1999 delldei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre1999)       14 

Allegato B
INDICATORE PER SETTORE DI ATTIVITA'
(Punteggio massimo 30)


Ricettività      Punteggio 
Alberghi 1 stella      18 
Alberghi 2 stelle      20 
Alberghi 3 stelle      28 
Alberghi 4 stelle      30 
Alberghi 5 stelle      30 
Motels      20 
Campeggi      20 
Villaggi albergo 1 stella      18 
Villaggi albergo 2 stelle      20 
Villaggi albergo 3 stelle      25 
Villaggi albergo 4 stelle      30 
Villaggi albergo 5 stelle      30 
Residenze turistico alberghiere 2 stelle      14 
Residenze turistico alberghiere 3 stelle       15 
Residenze turistico alberghiere 4 stelle      16 
Affittacamere 1 stella      14 
Affittacamere 2 stelle      15 
Affittacamere 3 stelle      16 
Case ed appartamenti per vacanze      18 
Case per ferie      18 
Villaggi turistici 2 stelle      18 
Villaggi turistici 3 stelle      19 
Villaggi turistici 4 stelle      20 
Ostelli della gioventù      15 
Rifugi alpini      15 

INDICATORE PER SETTORE DI ATTIVITA'
(Punteggio massimo 30)


Attività di completamento      Punteggio 
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina con riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana      20 
Attività di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico) ex punto 8 dell'art. 10 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647      15 
Centri, sale e strutture congressuali      30 
Impianti sportivi di prevalente interesse turistico collegati o connessi alle strutture ricettive      25 
Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico)      30 
Parchi tematici relativi alla cultura siciliana      30 
Gestione di impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.      20 
Impianti e campi per il gioco del golf      30 
Impianti e stabilimenti idrotermominerali, idrotermali e di talassoterapia      30 
Centri benessere      25 
Attività di ittiturismo, cioè quella di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura opportunamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati      25 





(2005.20.1309)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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