REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 21 MAGGIO 2005 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 19 maggio 2005, n. 5.
Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Finanziamento di cantieri di servizi

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
5.  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, per i quali non si sia provveduto ad emettere i decreti di finanziamento.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2.
Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono istituite le seguenti unità previsionali di base, per ciascuna delle quali è autorizzata la spesa in migliaia di euro indicata a fianco di ognuna di esse:
a)  UPB 8.4.1.1.1 "Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia" 70;
b)  UPB 8.4.2.1.1 "Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia" 30.
2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente variazione in migliaia di euro: UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343308 + 100.
3.  All'onere di 200 migliaia di euro di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 342530, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 3.
Oneri del personale

1.  L'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, è sostituito con il seguente:
"Art. 4 - Oneri del personale - 1. Gli oneri del personale aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresì, quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003.
2.  Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro.
3.  Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennità di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.
4.  Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
5.  Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2004-2005.".
Art. 4.
Oneri contrattuali

1.  Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003 relativi al personale degli enti regionali ed al personale a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione regionale, valutati in 8.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.
2.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 8.000 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.
3.  Per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al biennio economico 2002-2003, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 5.100 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 4.996 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 e quanto a 104 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.
4.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 5.100 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.
Art. 5.
Modifiche alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1.  Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modificazioni:
Presidenza della Regione siciliana
Uffici equiparati
-  Ufficio della Segreteria di Giunta.
2.  Per gli uffici ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i quali per propria destinazione funzionale debbano agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di controllo e certificazione, l'individuazione della dirigenza preposta è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
3.  Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'Assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modificazioni:
Assessorato regionale della sanità
Le parole "- Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica" sono sostituite con le seguenti:
"-  Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario
-  Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario".
4.  All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
5.  Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscrivere all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
7.  Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 6.
Personale in posizione di comando presso agenzie regionali

1.  Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali è a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza.
2.  Per il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è anticipato dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte degli enti utilizzatori.
3.  Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale.
4.  Al comma 5 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "l'inquadramento" sono aggiunte le parole "o il comando".

Art. 7.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 8.
Personale degli Enti parco

1.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  la parola "comandato" è sostituita con le parole "comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni";
b)  alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005".
2.  Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e modificato dall'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "28 febbraio 2003" sono sostituite con le parole "31 luglio 2004".
3.  Restano salve le procedure e le domande dei comandati presentate ai sensi dell'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 9.
Modifiche al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 ed alla Tabella H della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  10.2.1.3.3  Capitolo 413707 +      75 
-  UPB  1.1.1.5.2  Capitolo 100314 +    250 
-  UPB  1.5.1.1.2  Capitolo 112507 +    100 
-  UPB  1.6.1.1.2  Capitolo 116504 +    250 
-  UPB  1.6.1.1.2  Capitolo 116516 +    200 
-  UPB  1.4.1.1.1  Capitolo 108106 +      70 
-  UPB  4.2.1.5.3  Capitolo 215708 +    540 
-  UPB  4.2.1.1.1  Capitolo 212008 +    200 
-  UPB  1.7.1.1.2  Capitolo 120509 +      30 
-  UPB  12.3.1.3.1  Capitolo 478110 +    750 
-  UPB  1.4.1.1.2  Capitolo 108505 +      50 
-  UPB  6.2.1.3.5  Capitolo 272519 +  3.761 
-  UPB  12.1.1.1.2  Capitolo 470302 +      50 
-  UPB  9.4.1.1.1  Capitolo 380502 +      13 
-  UPB  9.4.1.1.1  Capitolo 380504 +      10 
-  UPB  9.4.1.1.1  Capitolo 380508 +        4 
-  UPB  9.4.1.1.1  Capitolo 380520 +        2 
-  UPB  9.4.1.1.3  Capitolo 380525 +        6 
-  UPB 9.4.1.1.3  Capitolo 380527 +      50 
-  UPB 9.4.1.1.3  Capitolo 380531 +      10 
-  UPB  9.4.1.1.3  Capitolo 380533 +        4 
-  UPB  9.3.1.1.2  Capitolo 376503 -      13 
-  UPB  9.3.1.1.2  Capitolo 376506 -      52 
-  UPB  9.3.1.1.2  Capitolo 376512 -        5 
-  UPB  9.2.1.1.2  Capitolo 372503 -      10 
-  UPB  9.2.1.1.2  Capitolo 372506 -      10 
-  UPB  9.2.1.1.2  Capitolo 372508 -        3 
-  UPB  9.2.1.1.2  Capitolo 372510 -        2 
-  UPB  9.2.1.1.2  Capitolo 372512 -        4 
-  UPB  9.3.1.3.2  Capitolo 376528 +    250 
-  UPB  3.2.1.3.1  Capitolo 183323 -    100 
-  UPB  3.2.2.6.88  Capitolo 582001 +    100 

2.  Alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  10.2.1.3.3  Capitolo 413705 -      75 
-  UPB  12.2.1.3.3  Capitolo 473709 -      50 
-  UPB  9.3.1.3.7  Capitolo 377720, 

di cui:
-  Centro studi filologici e linguistici  =      75 
-  Società siciliana di storia patria  =      75 
-  UPB.  9.2.1.3.3  Capitolo 373703 dopo le parole "di Francia" aggiungere le parole "di Palermo". 

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 6.451 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 per 6.201 migliaia di euro ed accantonamento 1001 per 250 migliaia di euro del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 10.
Modifiche al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali

1.  Al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005, allegato in appendice al bilancio della Regione, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  0.0.1.3.3  Capitolo 1119 -  2.000 
-  UPB  0.0.1.1.1  Capitolo 1150 +  2.000 


Art. 11.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 12.
Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria

1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo, per il personale che esercita, anche occasionalmente o temporaneamente, le attività di produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, con contatto diretto o indiretto con le stesse, di munirsi del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 32, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e come disciplinato dal Titolo III del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
2.  Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
Art. 13.
Mantenimento posti di dirigente pedagogista

1.  L'articolo 115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Mantenimento posti di dirigente pedagogista - 1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2004".
Art. 14.
Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori

1.  Al fine di garantire un'adeguata assistenza e l'accessibilità alle prestazioni di riabilitazione per la popolazione residente nelle isole minori, nel caso di mancanza di strutture provvisoriamente accreditate per tale tipo di prestazione nel territorio dell'isola, l'Assessore regionale per la sanità può autorizzare, limitatamente a quel territorio, l'estensione dell'attività di struttura preaccreditata nel territorio della Regione compatibilmente alla domanda di prestazioni esistente.
Art. 15.
Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi

1.  Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per effetto delle nuove esigenze organizzative previste dalla normativa vigente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali adeguano le proprie dotazioni organiche in conformità al livello di attività istituzionale prestata nell'area della medicina dei servizi, rilevata alla data del 31 dicembre 2004 ed attualmente garantita con rapporto convenzionale.
2.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a fissare con proprio decreto i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche relative alle aree di attività di medicina dei servizi per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi normativi in materia di contenimento della spesa.
Art. 16.
Contributo a favore dell'associazione medullolesi spinali ONLUS

1.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 30 migliaia di euro all'Associazione siciliana medullolesi spinali ONLUS con sede in Palermo.
2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 17.
Celebrazioni del secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo

1.  La Regione concorre alla promozione di un programma di iniziative volte a celebrare il secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo, con un contributo straordinario complessivo di 1.000 migliaia di euro, da erogare al Rettorato della predetta Università nel biennio 2005-2006.
2.  Le iniziative cui destinare il contributo, nell'ambito della programmazione per il bicentenario, sono individuate e coordinate da un comitato appositamente costituito, presieduto dal Rettore dell'Università di Palermo e composto da altri sei membri, tre in rappresentanza dell'Università e tre in rappresentanza rispettivamente della Presidenza della Regione, della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il Rettorato dell'Università provvede ad inoltrare sia alla Presidenza della Regione sia alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana una relazione conclusiva con annesso il relativo rendiconto corredato da idonea documentazione giustificativa.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 150 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 e quanto a 350 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702. Per l'esercizio finanziario 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 18.
Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo

1.  Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
2.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono soppresse le parole da "tenendo conto" fino a "del suddetto complesso monumentale".
Art. 19.
Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali

1.  Al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla misura 2.02 Azione A del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione fino al 31 dicembre 2006.
2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi dell'UPB 9.3.2.6.4, capitolo 776405, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 20.
Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea

1.  Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, ivi comprese le spese relative ad organi consultivi di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 150 migliaia di euro, (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562).
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 21.
Redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO

1.  Per la redazione dei piani di gestione dei siti siciliani inseriti o da inserire nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai sensi della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata il 16 novembre 1972, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 72 migliaia di euro.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione delle spese autorizzate dalla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128:
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377702, per la parte assegnata al SIOI,  -  34 migliaia di euro; 
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377718  -  38 migliaia di euro. 

Art. 22.
Museo del giocattolo di Catania

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Associazione IOCO, per le finalità statutarie, a partire dall'anno in corso, un contributo annuo di 50 migliaia di euro per la raccolta e la conservazione di giocattoli antichi, per la manutenzione dei locali che li ospitano e per l'attività necessaria alla pubblicizzazione, conoscenza e fruizione del Museo del giocattolo.
2.  All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
3.  Per gli esercizi finanziari 2006-2007 gli oneri, valutati in 50 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 23.
Interventi in favore di associazioni

1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005 la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione Proteo (Programmazione territoriale ed orientamenti allo sviluppo) con sede in Palermo nonché la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione culturale Pompeo Colajanni di Enna.
2.  L'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS, con sede in Palermo.
3.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, in favore dell'Associazione recupero cerebrolesi, con sede a Palermo, un contributo di 15 migliaia di euro.
4.  All'onere di cui ai commi precedenti, pari a 90 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dalla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702, quanto a 15 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183740 e quanto a 50 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24.
Conferenza generale sul credito

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato, sulla base di un apposito progetto da approvarsi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la Conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia.
2.  Per l'organizzazione della Conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 25.
Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere un contributo straordinario a favore di cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a carico delle quali, a seguito di sentenze passate in giudicato, grava l'obbligo del risarcimento per indebita occupazione di aree nel cui possesso le cooperative erano state autorizzate ad immettersi con provvedimento della Regione.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742802, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 26.
Promozione ed internazionalizzazione delle imprese

1.  Nell'ambito delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, partecipati dalla Regione.
Art. 27.
Interventi a favore dell'artigianato

1.  Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'articolo 111, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e nell'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
2.  Il termine per la regolarizzazione delle istanze di ammissione al contributo di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, presentate sino al 31 dicembre 2000, è fissato, a pena di decadenza dal beneficio, al 30 giugno 2005, nei limiti delle somme a suo tempo autorizzate.
Art. 28.
Motorizzazione civile

1.  Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 29.
Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone

1.  Nelle more della definizione del piano degli interventi concernenti la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap ed al fine di garantire, in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l'attività di studio e ricerca al fisico nucleare siciliano Fulvio Frisone, in considerazione della sua condizione di disabilità, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a finanziare con un contributo annuo di 160 migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra indennità spettante allo stesso Fulvio Frisone, la continuazione di uno specifico piano personalizzato predisposto dai servizi sociali del comune di residenza.
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità delle assegnazioni alla Regione previste dall'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 160 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 30.
Convenzione con l'Università per borse di studio in scienze motorie e sportive

1.  Al fine di formare giovani laureati nell'ambito delle scienze motorie e sportive per fini sociali, culturali e di ricerca scientifica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, a decorrere dall'anno 2005, a stipulare una convenzione triennale con l'Università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro annui per il triennio 2005-2007, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione.
3.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale del bilancio della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 31.
Consulenti di parità

1.  All'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 le parole da "previsto" a "500.000 abitanti" sono sostituite con le parole "previsto per i vicepresidenti delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti";
b)  al comma 2 le parole da "pari" a "di cui alla comma 1" sono sostituite con le parole "prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti".
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 540 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle somme trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e non impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
Art. 32.
Vigilanza venatoria

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nel limite massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province.
2.  Entro il 31 marzo di ogni anno, le province regionali presentano una relazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate e comunicano i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria.
4.  Il comma 31 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.
Art. 33.
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1.  Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3.  Il Garante:
a)  pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
b)  vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
c)  promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
d)  promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
4.  Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
5.  Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi é collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.
7.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 34.
Consorzi unioni e fusioni di comuni e province

1.  La Regione favorisce e sostiene la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province, ai sensi della legislazione vigente in materia di enti locali.
2.  Dopo il comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.".
Art. 35.
Adozione programma triennale delle opere pubbliche

1.  In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.  109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.
Art. 36.
Consorzi fidi - Farmacie

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "ad un consorzio" e prima delle parole "di garanzia" sono aggiunte le seguenti "o cooperativa".
2.  Alla fine del comma 5 dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole "siano essi società ovvero liberi professionisti".
3.  Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, si interpreta nel senso che ai confidi possono associarsi le piccole e medie imprese delle altre regioni d'Italia. Per tali imprese i confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali. Le imprese siciliane operanti anche al di fuori del territorio regionale fruiscono delle agevolazioni regionali.
Art. 37.
Modifica alla Tabella B della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11

1.  La Tabella B allegata alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, è sostituita dalla seguente:
Tabella B
Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare secondo ambiti geografici delle rotte marittime (nei due versi).

     
Bonus ambientale
       
(Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)
 
Origini e destinazioni (arco costiero)      Arco occidentale siculo Arco orientale siculo 
Arco tirrenico settentrionale      13,90 11,90 
Arco tirrenico centrale      11,20 8,70 
Arco tirrenico meridionale      7,60 6,20 
Arco adriatico settentrionale      13,70 12,30 
Arco adriatico centrale      9,10 8,00 
Arco adriatico meridionale      8,50 7,60 


Art. 38.
Giornata dei bambini

1.  E' istituita la "Giornata dei bambini" che si celebra la prima domenica di maggio di ogni anno, in ricordo di tutte le giovani vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.
Art. 39.
Modifiche formali e interpretazione autentica di norme

1.  All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 così come integrato dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 la sequenza 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 va rinumerato in 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4bis.
2.  L'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 si interpreta nel senso che non possono accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa avevano già estinto o avevano in corso di estinzione il debito determinato sia secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo altre disposizioni normative nei confronti dell'amministrazione competente.
Art. 40.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "per fini istituzionali e spese di gestione".
2.  Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "5 agosto 1982, n. 88," sono aggiunte le parole "nonché dei consorzi agrari";
b)  le parole "secondo l'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47," sono sostituite con le parole "ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305".
3.  All'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" sono aggiunte le parole ", come integrato dall'articolo 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,".
4.  All'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio".
5.  Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "al comma 1".
6.  Al comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "istanze presentate" sono aggiunte le parole "e/o esitate".
7.  Il comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.
8.  Al comma 26 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo" sono sostituite con le parole "all'Istituto ISCOT di Palermo".
Art. 41.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 maggio 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI  
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO  
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE  
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  STANCANELLI  
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  SCOMA  
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO  
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA  


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, reca "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1998, n. 167.
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'arma dei carabinieri operante in Sicilia.", così dispone:
"Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - 1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'isola una somma prelevata dal fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.
2.  Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.
3.  Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4.  Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:
a)  interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)  l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)  il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'àmbito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 7.500 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c).
6.  Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.", così dispone:
"Finanziamento di cantieri di lavoro. - 1.  In deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, lett. a) e c), dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.".
Nota all'art. 4, commi 1 e 3:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1.  Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
Nota alla rubrica ed ai commi 1 e 3 dell'art. 5:
La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:
"Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione siciliana
-  Segreteria generale
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza previdenza ed assistenza del personale
-  Dipartimento regionale della programmazione
-  Dipartimento regionale della protezione civile
-  Ufficio legislativo e legale
-  Ufficio della segreteria di giunta
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
-  Dipartimento regionale interventi strutturali
-  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
-  Dipartimento regionale foreste
-  Azienda regionale foreste demaniali
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
-  Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
-  Dipartimento regionale finanze e credito
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
-  Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
-  Dipartimento regionale della pesca
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
-  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Assessorato regionale dell'industria
-  Dipartimento regionale industria
-  Corpo regionale delle miniere
Assessorato regionale del lavoro
-  Dipartimento regionale lavoro
-  Dipartimento regionale formazione professionale
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Assessorato regionale dei lavori pubblici
-  Dipartimento regionale lavori pubblici
-  Ispettorato tecnico
-  Ispettorato tecnico regionale
Assessorato regionale della sanità
-  Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario
-  Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario
-  Ispettorato veterinario
-  Ispettorato sanitario
-  Osservatorio epidemiologico
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
-  Dipartimento regionale territorio e ambiente
-  Dipartimento regionale urbanistica
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
-  Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo
-  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni."
Note all'art. 5, commi 2 e 4:
-  L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Tipologia delle strutture operative. - 1.  L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in Assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2.  Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3.  In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai princìpi di cui all'art. 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4.
5.  E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7.  La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.".
-  L'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale. - 1.  Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2.  L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
3.  L'accesso di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4.  L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5.  L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'Amministrazione regionale purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica Amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7.  Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 20 per cento.
8.  I rinnovi contrattuali di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.".
Nota all'art. 5, comma 5:
La Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. - 1.  Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "agenzia" con sede in Palermo.
2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
2-bis.  Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.
3.  La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.
4.  L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lett. h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis.  Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
4-ter.  Fermo restando le competenze attribuite all'A.R.P.A. Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.
4-quater.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.
4-quinquies.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'A.R.P.A. Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.
5.  L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento o il comando di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.
6.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'art. 3-bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione.
b)  il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzative dell'Agenzia.
7.  Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.
8.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
9.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.
10.  Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'A.R.P.A. Sicilia.
11.  Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
12.  Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.".
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"1.  Il personale comandato dall'Amministrazione regionale o da altre pubbliche amministrazioni che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica. I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005.
2.  Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 31 luglio 2004 può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.
3.  La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Personale enti parco. - 1.  Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "dipendente dell'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite dalla parola "comandato".
2.  Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto"sono soppresse.".
Nota alla rubrica ed al comma 2 dell'art. 9:
La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Note all'art. 12, comma 1:
-  L'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.", così dispone:
"Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.
Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.".
-  Il titolo III del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283.", contiene la disciplina relativa all'igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto.
Nota all'art. 12, comma 2:
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca "Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 giugno 1997, n. 136, S.O.
Nota all'art. 17, comma 3:
La Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Note all'art. 18, commi 1 e 2:
-  L'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto della modifica apportata dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:
"Palazzo reale di Palermo. -  1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo.
2.  E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.".
-  L'art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni. - 1.  I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo II del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.", così dispone:
"Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea. - 1.  Al fine di diffondere e valorizzare le espressioni dell'arte moderna e contemporanea in Sicilia, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a realizzare interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea anche attraverso dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea espressa in base all'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.
3.  All'onere di cui al comma 2 si provvede sia in termini di competenza che di cassa a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).".
Nota all'art. 21, comma 2:
La Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 23, comma 4:
La Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 23, comma 5:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.
Nota all'art. 25, comma 1:
La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, reca "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 dicembre 1975, n. 57.
Nota all'art. 26, comma 1:
L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Organismi di cooperazione internazionale. - 1.  La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2.  Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3.  Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo.
4.  Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5.  Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.
5-bis.  Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.
6.  La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7.  Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9.  Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 27, comma 1:
L'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.". Per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie. - 1.  Agli artt. 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", sono sostituite dalle seguenti "La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)". Per le finalità di cui agli artt. 48, 49 e 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la CRIAS utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e per la parte degli interventi cofinanziati con fondi comunitari utilizza le risorse del P.O.R. Sicilia 2000/2006. Gli interventi di cui all'art. 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2.  I contributi in conto capitale previsti dagli artt. 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli artt. 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
3.  (abrogato).".
Note all'art. 27, comma 2:
Gli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 27 - 1.  Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3.  Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi.
4.  (...).
5.  (...).
6.  (...).".
"Art. 28 - I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 28, comma 1:
L'art. 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Disposizioni in materia di motorizzazione civile. - 1.  Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'art. 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata.
2.  Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati.".
Nota all'art. 29, comma 2:
L'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.", così dispone:
"Fondo nazionale per le politiche sociali. - 1.  Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2.  Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.  La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
b)  prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a);
c)  garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d)  prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
e)  individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6.  Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7.  Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lett. n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lett. n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
8.  A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.
9.  Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10.  Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11.  Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.".
Nota all'art. 31, comma 1:
L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consulente di parità. - 1.  Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'art. 15-bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, là di carica ed il trattamento di missione previsto per i vicepresidenti delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti.
2.  Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti.
3.  Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile.".
Nota all'art. 32, comma 1:
L'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", a seguito delle modifiche introdotte, in ultimo, dal comma 4 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista. - 1.  La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.
5-bis.  (soppresso).".
Nota all'art. 32, comma 2:
L'art. 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.", così dispone:
"Rapporti sull'attività di vigilanza. - 1.  Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2.  I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.".
Nota all'art. 32, comma 4 e 40, commi 7 e 8:
L'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto della modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Abrogazioni e modifiche di norme. - 1.  All'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo la parola "Sicilia" è aggiunto il periodo "e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo";
b)  al comma 2 sono soppresse le parole "ed operanti";
c)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel perseguimento delle proprie finalità, l'istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari".
2.  All'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lett. i) è aggiunto il seguente:
"l)  un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.".
3.  Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è così sostituito:
"Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.".
4.  (soppresso).
5.  Al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il punto 4.
6.  Dopo il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.".
7.  Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dopo le parole "enti di promozione" sono aggiunte le parole "o del Club Alpino Italiano".
8.  Al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, le parole "fino alla concorrenza del 50%" sono sostituite con le parole "fino alla concorrenza dell'80 per cento.".
9.  Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, la parola "milioni" è sostituita dalle parole "migliaia di euro".
10.  Alla fine della lett. c) del quarto comma dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole "e di reti di servizio informatiche.".
11.  Il secondo comma dell'art. 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è soppresso.
12.  All'inizio della lett. c) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, la parola "sei" è sostituita con la parola "sette" e alla fine della medesima lett. c) sono aggiunte le parole "e dagli amici della terra".
13.  Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, come modificato dall'art. 63, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "Borsa di studio" è aggiunta la parola "biennale.".
14.  Al primo comma dell'art. 72 della legge regionale 28 ottobre 1985, n. 41, il numero "4" è sostituito con il numero "8" e le parole "professionisti con almeno 18 mesi di anzianità" sono sostituite con le parole "iscritti all'ordine.".
15.  Al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "disimpegno di detti servizi" sono aggiunte le parole "ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione.".
16.  L'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 è abrogato.
17.  Dopo l'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5-bis - Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti. - 1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico.".
18.  Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Vittoria" sono aggiunte le parole "ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.".
19.  Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d)  quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto Euromediterraneo.".
20.  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è abrogato.
21.  Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, sono soppresse le parole "decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto".
22.  Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole "ogni sei mesi" sono sostituite con le parole "ogni anno".
23.  Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "sistemi informativi" sono inserite le parole "e dell'innovazione tecnologica".
24.  L'art. 75 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è abrogato.
25.  All'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 3 dopo le parole "della somma mutuata" sono aggiunte le parole "e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.";
b)  è aggiunto il seguente comma: "3-bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie.".
26.  Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono aggiunte le parole "e all'Associazione museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del comune di Brolo, all'Istituto ISCOT di Palermo, all'Associazione per l'arte di Alcamo e all'Associazione culturale No Limits di Alcamo.".
27.
28.
29.  Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705.".
30.  All'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta," sono aggiunte le parole "la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo" e dopo la parola "ANUU" sono aggiunte le parole "Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS.".
31.  (soppresso).
32.  Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "il 30 per cento" sono sostituite dalle parole "Sino al 30 per cento".
33.  Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "Entro il 31 dicembre 2005".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole "o Ragioniere generale". Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dipartimento regionale bilancio e tesoro" sono aggiunte le parole "- ragioneria generale della Regione".
36.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2005.
37.  La lett. d) dell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è soppressa.
38.  Dopo l'art. 19 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 19-bis - Applicazione di disposizioni. 1.  Per quanto non espressamente previsto si applicano al parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel titolo II della presente legge.".
39.  Al comma 9 dell'art. 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti" sono sostituite con la parola "dirigenti" e dopo le parole "anagrafe patrimoniale" sono aggiunte le parole "previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d'accesso".
40.  Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1.".
41.  Il termine di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 2006.
42.  All'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. - Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.";
b)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7-bis. - Al rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".
43.  Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.".
44.  All'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "si avvale di un'apposita struttura societaria" sono aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b)  le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ", definito nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita con le parole "struttura societaria".
45.  Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
46.  Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "20 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
47.  Al comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "cooperazione tra enti locali" sono aggiunte le parole "per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17"; le parole "pari a 15.494" sono sostituite con le parole "pari a 7.747" e le parole da "quanto al 50 per cento" fino a "al restante 50 per cento" sono soppresse.
48.  Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d)  costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
49.  Al comma 7 dell'art. 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "culturali" sono aggiunte le parole "e commerciali".
50.  Al comma 1 dell'art. 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "entro il limite di 150 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro" e le parole "entro il limite di 100 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro".
51.  Al comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "Emergency" sono aggiunte le parole "all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo".
52.  All'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni".
53.  Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "di base e secondarie, statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
54.  Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "scuole statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
55.  All'art. 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo la parola "dirigenti" sono aggiunte le parole "e i funzionari direttivi".
56.  All'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4-quater. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione.".
57.  Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro" e dopo la parola "personale" sono aggiunte le parole "nel numero massimo di quindici unità".
58.  Dopo il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.".
59.  All'art. 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo le parole "attualizzazione del relativo credito" sono aggiunte le parole ", nonché del connesso cofinanziamento regionale";
b)  il comma 2 è soppresso.
60.  Il comma 6 dell'art. 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:
"6.  Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti".
61.  All'art. 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "attraverso il" sono sostituite con la parola "al"; dopo la parola "comunitaria" è aggiunta la parola "Euromed"; dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "con sede in Palermo e con le modalità di cui all'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.".
62.  All'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  nella rubrica le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Organi collegiali";
b)  alla fine del comma 1 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "degli organi collegiali".
63.  L'art. 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è così sostituito:
"Art. 136 - Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina. - 1.  Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina".
64.  L'art. 137 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è abrogato.
65.  Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, dopo le parole "Ospedale Papardo di Messina", sono inserite le parole "e l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa"; dopo le parole "nel territorio della provincia di Catania e Messina" sono aggiunte le parole "e della provincia di Siracusa"; dopo le parole "il registro tumori integrato di Catania e Messina" sono inserite le parole "e di Siracusa".
66.  Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "senza vincolo di destinazione" sono sostituite con le parole "ordinari della Regione" e dopo le parole "dell'esercizio precedente" sono aggiunte le parole "al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale".
67.  All'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "nell'esercizio finanziario 2003" sono soppresse.
68.  All'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2".
69.  All'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole "accertamenti di stabilità" sono aggiunte le parole "e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica.".
70.  Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle citate isole il limite altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche.".
71.  All'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione". Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
72.  All'art. 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.".
73.  Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
74.  All'art. 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e all'art. 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "ed accessorio, fisso e variabile" sono soppresse.
75.  Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo le parole "cinque unità" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica".
76.  All'art. 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la parola "2003" è sostituita con la parola "2002".
77.
78.  Alla fine del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le parole ", ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici".
79.  Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II" sono sostituite dalle parole "ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo II".
80.  Il comma 10 dell'art. 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.
81.  Al comma 22 dell'art. 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo la parola "economici" sono aggiunte le parole "nonché ad amministrazioni ed enti".
82.  Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'Azienda unità sanitaria locale per il servizio reso in convenzione.".
Nota all'art. 33, comma 6:
La Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 34, comma 2:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." Per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis.  Nell'àmbito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  (...).
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale (85). Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis.  Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'àmbito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".
Nota all'art. 35, comma 1:
L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici.", come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Programmazione dei lavori pubblici. - 1.  L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.  Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'àmbito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7.  Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'àmbito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.  I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.  Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.
11.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13.  Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14.  Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15.  Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16.  Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della Provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17.  Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18.  E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19.  I soggetti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente; purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.".
Note all'art. 36, commi 1 e 2:
L'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Consorzi fidi - farmacie. - 1.  Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti ad un consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000.
2.  Per le finalità previste al comma 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3.  I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che si consorzino 200 farmacie.
5.  Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890 siano essi società ovvero liberi professionisti.".
Nota all'art. 36, comma 3:
L'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Norme in materia di consorzi fidi - 1.  Le disposizioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in conformità a quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine. Il contributo regionale in conto interessi, corrisposto per il tramite dei consorzi fidi, è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di tre punti per i crediti a breve termine e per il credito di esercizio e di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore. In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste. Il contributo corrisposto dai consorzi fidi è concesso anche nel caso in cui le operazioni di credito siano assistite da garanzie poste a carico di altri fondi, costituiti presso i consorzi fidi medesimi, alimentati da sovvenzioni pubbliche. Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo.
2.  All'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";
b)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".
3.  Il comma 5 dell'art. 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito con il seguente:
"5.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia".
4.  All'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lett. a) del comma 2 aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";
b)  alla lett. d) del comma 2 dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";
c)  sono aggiunti i seguenti commi:
"5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
5.  Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
6.  I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.
7.  Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
8.  Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali.".
Note all'art. 39, comma 2:
-  L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1.  Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a)  le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;
c)  aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;
d)  attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;
e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f)  valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;
g)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h)  ricerche e misure catastali;
i)  contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6.  La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17.  Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 giugno 2004.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lett. b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
-  L'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", così dispone:
"Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo. - 1.  Il comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 1994 e dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.".
2.  Il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.".
3.  Al comma 3 dell'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "uffici del Genio civile competenti per territorio" aggiungere "ovvero delle Agenzie del demanio".
4.  Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:
a)  le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
b)  nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.
5.  Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4.
6.  Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.
7.  Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.".
Nota all'art. 40, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante "Promozione della Fondazione Federico II". per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese di gestione di lire 500 milioni a decorrere dal 1997.
2.  All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
4.  La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze.".
Nota all'art. 40, comma 2:
L'art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi di ricerca. - 1.  Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 nonché dei consorzi agrari sono disposti annualmente ai sensi della lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305.".
Nota all'art. 40, comma 3:
L'art. 122, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Nomine aziende sanitarie. - 1.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'art. 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'art. 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.".
Nota all'art. 40, comma 4:
L'art. 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Manutenzione ed esercizio impianti termici. - 1.  Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applicano in Sicilia secondo la disciplina recata dal decreto medesimo.
2.  Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione sino al 25 per cento degli impianti.
3.  Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ogni attività post contatore, possono essere effettuate anche da soggetti fornitori di energia per riscaldamento.
4.  L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.
4-bis.  Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio.".
Nota all'art. 40, comma 5:
L'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Misure finanziarie - Liquidazione EAS. - 1.  Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.
2.  Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.
3.  Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.".
Nota all'art. 40, comma 6:
L'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento, alla ricerca e all'innovazione tecnologica. - 1.  Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'art. 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, all'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'art. 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'art. 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. E' demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare, determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2.  Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.
3.  Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:
a)  un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;
b)  due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;
c)  tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
d)  due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;
e)  un componente designato dall'associazione bancaria italiana.
4.  Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.
5.  I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6.  Spetta al comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.
7.  I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.
8.  Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.
9.  Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'art. 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate e/o esitate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 40, commi 7 e 8:
Vedi nota all'art. 32, comma 4.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 151
"Interventi in favore delle aziende colpite dal sisma del 13 dicembre 1990".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Catania Giuseppe.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 19 settembre 2001.
Esaminato dalla Commissione ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 197 del 31 marzo 2005.
Relatore: Riccardo Savona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 284 del 6 aprile, n.  285 del 12 aprile, n. 286 del 13 aprile, n. 287 del 14 aprile, n. 288 del 21 aprile 2005, n. 289 del 27 aprile 2005, n.  290 del 28 aprile 2005, n. 291 del 4 maggio 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 291 del 4 maggio 2005.
(2005.19.1226)083


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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