REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1
PALERMO - VENERDÌ 20 MAGGIO 2005 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Bando relativo alla misura F "Agroambiente" - P.S.R. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99.

Art. 1
Premessa e disposizioni generali

1.1.Premessa
La misura F Agroambiente di cui al Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana (P.S.R. 2000-2006), approvato con decisione n. C (2001) 135 del 23 gennaio 2001, ha come obiettivo generale quello di diffondere metodi di produzione agricola e di gestione dei terreni compatibili con la tutela dell'ambiente e del suolo, salvaguardando nel contempo la redditività dell'impresa, e come obiettivi specifici i seguenti:
-  F1  introduzione e mantenimento di metodi di produzione a basso impatto ambientale, anche in funzione della valorizzazione commerciale delle produzioni ottenute (art. 22, primo trattino del reg. CE n. 1257/99);
-  F2 difesa e tutela del territorio regionale dai fenomeni di dissesto, erosione, dagli incendi e gestione di sistemi foraggeri estensivi (art. 22, secondo e terzo trattino del reg. CE n. 1257/99);
-  F3 ricostituzione e mantenimento del paesaggio agrario tradizionale in aree sensibili (art. 22, quarto trattino del reg. CE n.  1257/99);
-  F4 incremento e salvaguardia della biodiversità (art. 22, primo trattino del reg. CE n. 1257/99).
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la misura F "Agroambiente" è articolata nelle seguenti tipologie di azioni:
-  F1a metodi di produzione integrata;
-  F1b  introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica;
-  F2  sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio ed interventi antierosivi;
-  F3  ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali;
-  F4a  ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;
-  F4b  allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione.
In prima applicazione della misura F, in seguito alla verifica delle ammissibilità ed all'istruttoria delle domande di aiuto presentate nell'anno 2001, sono state accolte positivamente 3.178 aziende per una superficie di 36.461 ettari ed un importo di E 34.108.069,52.
Con il bando emanato nel corso dell'anno 2003 sono state accolte complessivamente n. 1.106 istanze agroambientali per una superficie impegnata di 12.019 ettari ed un importo di E 13.291.639.
La seguente tabella mette a confronto la previsione, indicata dal P.S.R., delle superfici che sarebbero state interessate dalle singole azioni e quelle ad oggi realmente impegnate e cofinanziate con i fondi comunitari, nazionali e con i fondi regionali per la sola azione F1b relativa all'agricoltura e zootecnia biologica.





Dall'esame dei dati si evidenzia che per le azioni F1a e F2 le superfici impegnate sono circa il 90% di quelle previste, per quanto riguarda l'azione F1b sono state superate abbondantemente le previsioni, mentre per le azioni F3, F4a e F4b le superfici e le U.B.A. impegnate sono notevolmente al di sotto di quanto stimato dal P.S.R..
Nel suddetto piano si stimava, inoltre, un costo complessivo della misura di 409,561 Meuro, di cui 321,904 necessari per i pagamenti dei contratti in corso derivanti dalla precedente programmazione in attuazione al reg. CE n. 2078/92.
Successivamente nell'agosto 2001, in considerazione delle economie risultanti dalla riduzione del fabbisogno per gli impegni assunti con la precedente programmazione in attuazione dell'ex reg. CE n. 2080/92 e della mancata applicazione della misura E zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 35, punto 2, ultimo comma, del reg. CE n. 1750/99, sono state effettuate delle modifiche finanziarie per le quali l'importo complessivo della misura F ammonta a 424,206 Meuro.
Tenendo conto delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti, per tutto il periodo di programmazione, per gli impegni già assunti con le domande anno 2001 e bando 2003 ammesse al finanziamento e delle ulteriori economie risultanti dai pagamenti dei contratti in corso relativi al reg. CE n. 2078/92, restano disponibili per la misura F "Agroambiente" 7,170 Meuro.
1.2. Finalità del bando
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, con il presente bando definisce le modalità di presentazione per l'anno 2005 delle domande di impegno iniziale per tutte le azioni relative alla misura F "Agroambiente" e delle domande di ampliamento e/o sostituzione impegno e modifica di tipologia di azione esclusivamente per i beneficiari che hanno assunto gli impegni con il bando 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 20 giugno 2003.
Le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2005 sono indicate al successivo punto 1.9.
Per quel che concerne i livelli di aiuto, i soggetti beneficiari, la natura degli impegni applicabili e le condizioni generali di accesso al regime comunitario, si rimanda al testo del P.S.R. pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001 con le modifiche inserite nel nuovo testo integrale pubblicato sul sito http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/psr.htm.
Le procedure applicative della misura F sono contenute nella circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), modificata con circolari n. 304 del 26 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001) e n. 329 del 10 giugno 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003).
Per quanto non previsto dal presente bando, dovrà farsi riferimento alle suddette circolari e ai regolamenti CE n. 1257/99 e n. 817/2004.
1.3. Area di applicazione, ammissibilità e priorità finanziaria
Per le azioni F1a, F2, F3, F4a e F4b il presente bando è aperto per tutte le aree di applicabilità previste per singola azione dal Piano di sviluppo rurale pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001.
A riguardo, si precisa, che tra le aree di applicazione dell'azione F1a, in riferimento alla delimitazione dell'allegato 1 carta n. 2 del P.S.R., per bacino del fiume Imera deve intendersi esclusivamente l'Imera settentrionale.
Per l'azione F4b possono essere presentate istanze per l'allevamento delle seguenti razze minacciate di estinzione: bovine Modicana e Cinisara, ovina Barbaresca siciliana, caprine Girgentana e Argentata dell'Etna, Asino ragusano e suina Suino nero siciliano.
Per le razze equine Cavallo sanfratellano e Purosangue orientale siciliano possono essere presentate le apposite istanze, ma l'accoglimento delle stesse e il conseguente pagamento dell'aiuto previsto è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche specifiche dell'azione del P.S.R. Regione Sicilia le cui procedure sono già avviate, in attuazione al reg. CE n. 817/2004.
Specificatamente per l'azione F1b, al presente bando potranno accedere quelle aziende, in regola con gli adempimenti del reg. CE n. 2092/91, che siano in possesso di almeno uno dei requisiti seguenti:
a) aziende biologiche e/o in conversione localizzate, per non meno del 50% della superficie aziendale impegnata, nelle seguenti zone:
-  parchi, riserve, oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
-  siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva CEE "Habitat" n. 43/92 e D.P.R. n. 357/97;
-  zone di protezione speciale "uccelli" (Z.P.S.) designate ai sensi della direttiva CEE n. 79/409;
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676;
b) aziende biologiche (e/o in conversione) localizzate, per non meno del 50% della superficie aziendale impegnata, nei bacini imbriferi dei fiumi Imera settentrionale, Simeto, Nocella, San Leonardo e ulteriori aree delimitate per l'azione F1a, come da cartografia allegato n. 1, carta 2 del Piano di sviluppo rurale;
c) aziende biologiche assoggettate ad organismi di controllo da almeno 7 anni, senza alcuna interruzione dalla data della prima notifica di attività di produzione con metodo biologico;
d) aziende biologiche e/o in conversione zootecniche, al di fuori delle tipologie previste dalle lettere precedenti ed in regola anche con gli adempimenti del reg. CE n. 1804/99, il cui utile lordo di stalla è uguale o superiore al 30% della produzione lorda vendibile totale aziendale;
e) aziende biologiche (e/o in conversione) condotte da giovani imprenditori già insediati, beneficiari di un aiuto ai sensi del P.O.R. - Sicilia 2000/2006, misura 4.07.
In ogni caso, con il presente bando non è consentita la presentazione di una nuova istanza di "impegno iniziale" alle aziende che, alla data della scadenza del temine di presentazione delle domande di aiuto, abbiano in corso un precedente impegno agroambientale.
Per quanto riguarda la priorità finanziaria verranno rispettate le priorità d'intervento definite nel P.S.R. per la misura F "Agroambiente".
Si precisa che i requisiti di ammissibilità, nonché gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 4 per la formazione della graduatoria dovranno essere posseduti dai richiedenti entro e non oltre i termini di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.
1.4.  Termini di presentazione delle istanze e decorrenza dell'impegno
Le istanze devono essere presentate in duplice copia, nel rispetto delle modalità indicate nella circolare assessoriale n. 291/2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001) e nella circolare n. 304 del 26 gennaio 2001, esclusivamente alle sedi centrali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A.) competenti per territorio, entro il termine di 45 giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente bando.
Per la compilazione delle domande i richiedenti potranno utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'AGEA per l'anno 2005, disponibili presso il portale del SIAN alla pagina web http://www.sian.it/.
Ogni modulo di domanda è identificato da un numero univoco (codice a barre) che abbinerà inequivocabilmente la domanda di premio al titolare.
Per quanto sopra il modello scaricato dal portale SIAN potrà essere fotocopiato solo per produrre tutte le copie necessarie per presentare l'istanza all'I.P.A. dal medesimo imprenditore agricolo, ma non potrà essere utilizzato da altri richiedenti.
In alternativa le ditte interessate potranno rivolgersi:
1)  alle organizzazioni professionali di categoria abilitate dall'AGEA a predisporre le domande tramite il portale del SIAN in area riservata;
2)  ai tecnici agricoli privati, dotati dell'apposito software AGEA COMPILA 2005 per la compilazione delle domande.
Per il reperimento del suddetto programma i tecnici devono recarsi presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o presso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, muniti di "pen drive" con almeno 128 MB di memoria libera. Il disco chiave occorrente è quello già consegnato per l'utilizzo delle versioni precedenti del software.
Nel caso in cui il richiedente si rivolga ai tecnici agricoli privati di cui al punto 2, dovrà fornire all'Ispettorato la domanda di conferma impegno anche su supporto informatico generato dal su menzionato software COMPILA 2005.
L'istanza dovrà essere corredata del modello integrativo che dovrà essere compilato, in duplice copia, conformemente all'allegato A al presente bando, pena l'esclusione.
Il termine di presentazione è a carattere perentorio, al fine di rispettare le scadenze procedurali previste dall'AGEA, dal Ministero delle politiche agricole e dalla Commissione europea.
Per tutte le azioni nelle domande iniziali la data d'inizio impegno non può essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza, né successiva a 30 giorni dopo la stessa.
Limitatamente all'azione F4b, per le istanze relative all'allevamento delle razze equine Cavallo sanfratellano e Purosangue orientale siciliano, l'inizio impegno decorrerà dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del Piano di sviluppo rurale, in attuazione del reg. CE n. 817/2004, che sarà comunicata con specifico avviso; inoltre gli I.P.A. provvederanno ad informare direttamente le aziende interessate le cui istanze risultano ammissibili.
Il codice ente, da apporre obbligatoriamente nei modelli AGEA, è individuato per I.P.A. a cui viene inoltrata l'istanza di aiuto, nel modo seguente: Agrigento 073, Caltanissetta 074, Catania 075, Enna 076, Messina 077, Palermo 078, Ragusa 079, Siracusa 081, Trapani 082.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.
In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.
La codifica delle azioni da riportare nei quadri P è quella indicata in allegato B.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della modulistica, si fa presente che i codici colturali da riportare nei quadri P dovranno essere riferiti alle coltivazioni presenti nel corso della campagna agraria oggetto di richiesta di aiuto.
Con riferimento alle sole azioni F2 interventi a), b), d) e ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (F4a), i codici coltura dovranno indicare la destinazione produttiva immediatamente precedente l'inizio dell'impegno.
Si precisa che, come previsto dal reg. CE n. 1257/99, nei quadri P dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, anche se non sottoposte ad impegno.
Per quanto concerne i quadri P, da compilare singolarmente per azione o subazione, nell'apposita colonna dovranno essere riportate solo le superfici nelle quali s'intende attuare l'azione prescelta, al netto delle tare e delle porzioni non assoggettabili all'impegno.
L'eventuale restante superficie aziendale, comprensiva di tutti i terreni condotti dal richiedente, dovrà essere indicata in uno specifico quadro P con descrizione "Altre superfici non interessate alle azioni".
Con riferimento al tipo di area, deve essere inserito obbligatoriamente un codice in ogni colonna, attenendosi scrupolosamente alle codifiche previste.
La data di presentazione delle domande o di qualsiasi altro documento agli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
1.5. Soggetti richiedenti
Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli ed associati, così come individuati nel P.S.R. e nella circolare applicativa.
In particolare, l'adesione all'azione F1b è consentita esclusivamente alle aziende agricole iscritte nel registro delle imprese costituito presso le Camere di commercio. Pertanto non saranno incluse in graduatoria le istanze prive del codice d'iscrizione, da indicare obbligatoriamente nel modello AGEA.
Per quanto riguarda le restanti azioni, si ribadisce che l'obbligo d'iscrizione suddetto è derogabile esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. L'eventuale condizione di deroga deve essere dichiarata nel modello integrativo alla domanda (allegato A al presente bando).
1.6. Documentazione da allegare alle domande
Le domande dovranno essere corredate, all'atto della presentazione e pena l'esclusione, della documentazione di base e specifica, di seguito descritta, in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica.
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in busta chiusa e dovrà, inoltre, essere compilato un elenco di tutti i documenti allegati.
L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria.
Documentazione di base
1) Documentazione attestante la disponibilità (proprietà, affitto o comodato) delle particelle e/o del bestiame interessati dagli interventi, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti per tutta la durata dell'impegno assunto. Per la sola azione F1b la disponibilità delle superfici destinate a pascolo potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo di durata non inferiore a quella dell'impegno.
Si precisa che il contratto di comodato dovrà contenere la condizione di irrevocabilità per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero l'obbligo del concedente di continuare l'impegno assunto dal comodatario.
2) Certificato catastale delle particelle interessate all'azione o, in sostituzione, visura catastale delle stesse.
3) Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
4) Corografia in scala 1:25.000 firmata da un tecnico agricolo abilitato, con l'ubicazione dell'azienda, in cui si evidenzi, nei casi necessari, la localizzazione della stessa all'interno delle aree di applicabilità, o preferenziali dell'azione o di ammissibilità al bando, e corredata da un'apposita dichiarazione del medesimo tecnico che comprovi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e/o di priorità.
Per quanto riguarda la delimitazione dei S.I.C., Z.P.S. dei Parchi e delle Riserve la cartografia è consultabile alla pagina web http://151.9.148.102/imsTea/Main/index.htm del sito dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
5) Per quanto non compreso dal precedente punto 4), documentazione attestante l'eventuale requisito di priorità per la localizzazione all'interno delle aree di applicabilità o preferenziali dell'azione, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità al bando.
Nel caso in cui la suddetta documentazione non fosse ancora in possesso del richiedente, sarà sufficiente allegare alla domanda di aiuto la richiesta del rilascio della suddetta certificazione, inoltrata all'ente competente entro i termini di scadenza del presente bando. Sarà cura del richiedente, pena la successiva esclusione dagli aiuti, produrre all'I.P.A. di competenza la certificazione in argomento, non appena acquisita.
6) Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile in materia di accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative per i documenti di cui ai punti 1 e 4. Le eventuali autocertificazioni, relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
Tali condizioni dovranno essere indicate anche nei casi di procura a favore dei richiedenti.
I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:
7) Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci.
8) Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano.
9) Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.
10) Limitatamente per le cooperative, certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Documentazione specifica
Fermo restando che gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati, entro un termine perentorio, la documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento, oltre alla documentazione di base i richiedenti dovranno produrre contestualmente, in duplice copia di cui una in originale, la documentazione specifica per azione (vedasi elenco successivo).
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e/o idrogeologici, l'istruttoria è subordinata al rilascio di nulla osta, ove previsto, da parte degli enti interessati.
Nel caso in cui la suddetta documentazione non fosse ancora in possesso del richiedente, sarà momentaneamente sufficiente allegare alla domanda la richiesta del rilascio della suddetta certificazione, purché venga comprovato l'inoltro agli enti competenti entro la data di presentazione dell'istanza.
Sarà cura del richiedente, pena la successiva esclusione dagli aiuti, produrre all'I.P.A. di competenza la certificazione in argomento, non appena acquisita.
Si precisa che il suddetto nulla osta dovrà essere richiesto all'ente parco per i terreni compresi all'interno dei parchi regionali, mentre per quelli localizzati in riserve naturali istituite con la legge regionale n. 98/81 o con specifici decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, agli enti gestori delle stesse.
Nei casi di aree naturali inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve (D.A. n. 970/91) non ancora istituite a riserve naturali e quindi prive di enti gestori, sarà sufficiente l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto legislativo n. 490/99 e dalla normativa regionale vigente.
Con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, l'eventuale nulla osta dovrà essere richiesto, nei casi previsti, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Si precisa che le relazioni tecniche e i piani aziendali dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato:
"Il sottoscritto ................................................................... nato a .................................. il ..........................................................., nella qualità di consulente tecnico della ditta ......................................................................, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, che i dati relativi all'azienda riportati nella presente relazione e nelle allegate planimetrie sono veri e reali e che corrispondono, per quanto riguarda le superfici complessive, a quelli risultanti all'ufficio tecnico erariale. Data ......................................... Firma .........................................".
Le eventuali planimetrie allegate alla relazione tecnica, inoltre, dovranno evidenziare la localizzazione delle diverse colture.
Azione F1a
11)  Piano aziendale riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Inoltre, nel suddetto piano dovrà essere evidenziato il programma di rotazione agraria da adottare nel quinquennio, al fine di garantire il mantenimento dell'impegno nella superficie assoggettata. Si precisa che i piani aziendali dovranno essere prodotti alla competente sezione di assistenza tecnica, per l'apposizione del visto, almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione degli stessi all'I.P.A. competente, in modo da consentire una corretta analisi dei piani medesimi. Oltre tale termine, l'amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire l'apposizione del visto per la presentazione del piano aziendale.
Azione F1b
12)  Le sole aziende biologiche zootecniche, in possesso del requisito previsto dalla lettera d) del precedente punto 1.3, oltre all'indicazione specifica del carico di bestiame indicato nel modulo di domanda, devono produrre apposito bilancio aziendale a firma di un tecnico agricolo abilitato, in cui si evidenzia l'utile lordo di stalla e la produzione lorda vendibile totale dell'azienda.
Azione F2
13)  Piano aziendale riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio. Una 3ª copia del piano aziendale, comprensivo delle planimetrie, dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto nel P.S.R.. Si precisa che il piano per le aziende zootecniche dovrà contenere il calcolo della densità del carico animale per ettaro.
14)  Ad esclusione degli interventi a)-mantenimento e d)-copia delle domande di aiuto per i seminativi ai sensi dei regolamenti CE n. 1765/92 e n. 1644/96 e successivi, relative alle campagne di riferimento.
15)  In relazione agli interventi di cui al punto precedente, potrà essere prodotto, per una delle 2 campagne di riferimento, un attestato di constatazione, conforme all'allegato C, rilasciato da una unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
Azione F3
16)  Per l'intervento di salvaguardia del paesaggio in superfici gradonate o terrazzate, relazione predisposta da un tecnico agricolo abilitato, concernente la tipologia colturale presente, e le caratteristiche della sistemazione.
17)  Per l'intervento di conservazione e/o ripristino di spazi naturali, piano aziendale conforme a quanto previsto dal P.S.R. contenente una descrizione analitica dei costi di realizzazione, dei mancati redditi, dei maggiori costi (complessivamente pari ad almeno l'80% dei premi) e delle superfici interessate.
Azione F4a
18)  Piano aziendale predisposto da un tecnico agricolo, con-forme a quanto previsto dal P.S.R.
19)  Copia della domanda di aiuto per i seminativi ai sensi dei regolamenti CE n. 1765/92 e n. 1644/96 e successivi.
20)  In assenza della documentazione di cui al punto precedente, potrà essere prodotto l'attestato di constatazione, conforme all'allegato C rilasciato da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
21)  Per le zone di rispetto di pozzi, documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle acque rilasciata dal Genio civile.
22)  Autocertificazione attestante il requisito della coltivazione a seminativo da almeno 3 anni precedenti alla campagna d'inizio impegno.
Azione F4b
23)  Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili.
24)  Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione con-forme all'allegato D.
Esclusivamente per le razze equine la presentazione della documentazione di cui ai punti 23 e 24 è subordinata all'apposita comunicazione di inizio impegno da parte dell'I.P.A. competente (art. 1, capitolo 1.4).
Documentazione per la formazione della graduatoria
25)  Documentazione attestante il possesso degli elementi di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, come puntualizzato al successivo art. 4. Nel caso in cui l'anzidetta documentazione non fosse ancora in possesso del richiedente, sarà ritenuta momentaneamente sufficiente la copia della richiesta della stessa, purché venga comprovato l'inoltro agli enti competenti entro la data di presentazione dell'istanza. Sarà cura del richiedente, pena la non attribuzione del punteggio, produrre all'I.P.A. di competenza la certificazione in argomento, non appena acquisita.
1.7. Documentazione da presentare successivamente alla presentazione dell'istanza
A causa dell'esigua disponibilità finanziaria destinata alla misura, l'Amministrazione non è in grado di garantire l'accoglimento di tutte le istanze; pertanto la documentazione di cui ai successivi punti (dal 26 al 32) dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 40 giorni dall'affissione dell'elenco provinciale definitivo delle domande finanziabili.
Si precisa che gli adempimenti e gli obblighi stabiliti dal P.S.R. devono essere assolti nei tempi definiti dallo stesso e pertanto le deroghe previste nel presente paragrafo sono relative unicamente alla data di presentazione della documentazione.
Azione F1a
26)  Piano di concimazione riguardante l'intera azienda ad integrazione del piano aziendale, vistato per conformità da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio.
27)  Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
Azione F1b
28)  Piano di concimazione e gestione del suolo riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio, se non redatto dagli uffici medesimi. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
29)  Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. Al riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.
30)  Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione degli elementi (fogli di mappa, particelle catastali, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame distinti per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di U.B.A. per ettaro. La suddetta attestazione potrà essere trasmessa agli I.P.A. competenti direttamente dagli organismi di controllo abilitati. Con riferimento alle aziende zootecniche biologiche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
Le aziende assoggettate al sistema biologico, che abbiano già superato il periodo di conversione, dovranno presentare contestual-mente al predetto attestato anche la dichiarazione di commercializzazione, conformemente alla modulistica allegata alla circolare n. 329 del 10 giugno 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003.
Si ricorda che, come previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana, il requisito della commercializzazione non è richiesto per i quantitativi di prodotti utilizzati direttamente nelle aziende agrituristiche, nell'ambito dell'attività di ristorazione.
Si precisa che nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno. Relativamente alle aziende zootecniche biologiche, poiché la commercializzazione delle produzioni animali ottenute con il metodo biologico non può avvenire prima del superamento del periodo di conversione, limitatamente al caso di introduzione simultanea dell'intera unità di produzione (colture foraggere ed allevamento zootecnico), la commercializzazione del prodotto biologico potrà avvenire soltanto a partire dal terzo anno di assoggettamento, così come previsto dal regolamento CE n. 1804/99 nonché dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.
Azione F2
31)  Per gli interventi a) e c), scheda tecnico-agronomica conforme all'allegato E rilasciato da un'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo competente per territorio e controfirmata dalla ditta interessata. Alla richiesta scritta di rilascio della scheda suddetta, dovrà essere allegata copia dell'estratto di mappa catastale e la planimetria.
Azione F4a
32)  Relazione geologica per le superfici da ritirare a tutela di sorgenti o risorgive, di estensione superiore ai 2 ettari. La relazione geologica, inoltre, dovrà essere prodotta per le sorgenti non riportate nelle planimetrie catastali.
Le ditte non comprese fra le domande finanziabili potranno presentare la documentazione di cui ai punti dal 26) al 32) a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore ed entro il termine perentorio da questo assegnato.
1.8. Livelli di aiuto
I livelli di aiuto sono quelli previsti per ogni singola azione o intervento dal Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001).
1.9. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari a Meuro 7,170 suddivisi per singola azione nel modo seguente:

Azione      F1a     F1b     F2     F3     F4a     F4b     Totale 
Importo (milioni di euro)      1,500     2,070     1,300     0,500     1,300     0,500     7,170 

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.
Art. 2
Motivi di rigetto delle istanze

Le domande presentate oltre i termini previsti dal precedente art. 1, punto 1.4, o in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, verranno respinte. Con le stesse modalità verranno respinte le domande compilate non utilizzando i moduli previsti, o mancanti, anche parzialmente, della documentazione di base e specifica da allegare all'istanza.
Al riguardo, si ribadisce che le domande di aiuto, per tutte le tipologie previste dal presente bando, dovranno essere redatte sugli appositi moduli predisposti dall'AGEA per l'anno 2005, disponibili presso il portale del SIAN.
Ogni modulo di domanda è identificato da un numero univoco (codice a barre) che abbinerà inequivocabilmente la domanda di premio al titolare.
Per quanto sopra il modello scaricato dal portale SIAN potrà essere fotocopiato solo per produrre tutte le copie necessarie per presentare l'istanza all'I.P.A. dal medesimo imprenditore agricolo, ma non potrà essere utilizzato da altri richiedenti pena il rigetto dell'istanza di aiuto.
In caso di duplicazione del numero identificativo della doman-da sarà accettata esclusivamente quella pervenuta per prima.
Si procederà al rigetto anche nei seguenti casi:
- assenza del modello integrativo di domanda in allegato A;
-  domande non contenenti tutte le dichiarazioni e gli elementi obbligatori riportati nel modello AGEA e nell'allegato A;
- assenza o mancata compilazione dell'allegato particellare del modulo AGEA;
- istanze prive della firma del richiedente;
- documentazione tecnica non sottoscritta, o redatta da figure professionali non previste dal P.S.R.;
- domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal bando;
- assenza, alla scadenza dei termini previsti, della documentazione specifica di cui al punto 1.7.
Si precisa che non comporteranno il rigetto delle domande le carenze derivanti da palesi errori materiali.
Non potrà, in ogni caso, essere considerato errore materiale la carenza anche parziale degli elementi e delle dichiarazioni obbligatori da riportare in domanda.
Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze, nonché di rettifiche alla documentazione già presentata.
Eventuali documenti già in possesso della pubblica amministrazione (art. 21, comma 2, della legge regionale n. 10/91) potranno essere considerati validi, purché conformi alle finalità del presente bando, solamente se tale circostanza sarà espressamente indicata nel modello integrativo alla domanda (allegato A).
Art. 3
Criteri di selezione e formazione della graduatoria

Ultimate le procedure di valutazione dell'ammissibilità delle domande, ciascun ispettorato, avvalendosi di un'apposita commissione a tal fine istituita, provvederà, per la formazione delle graduatorie, ad attribuire i punteggi in conformità al successivo art. 4.
A tale scopo, non sarà assegnato alcun punteggio agli elementi di valutazione privi della corrispondente documentazione.
Sarà cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, di redigere gli elenchi provinciali provvisori, distinti per azione, delle istanze prioritarie e non prioritarie ammesse, con il relativo punteggio e l'importo totale dell'aiuto da erogare, nonché l'elenco degli esclusi riportante le motivazioni della non ammissibilità.
Gli elenchi suddetti, approvati con provvedimento ispettoriale, verranno pubblicati all'albo provinciale di ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura; gli stessi saranno inoltre consultabili nel sito http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli I.P.A.
Si precisa che l'affissione all'albo provinciale dell'elenco delle istanze non ammesse assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti l'aiuto, di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva.
Tutti gli interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, potranno chiedere il riesame delle condizioni di ammissibilità della domanda o la revisione del punteggio attribuito, trasmettendo specifica memoria scritta all'ispettorato provinciale per l'agricoltura di competenza.
Successivamente, entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine suddetto, gli I.P.A. provvederanno all'affissione all'albo provinciale della graduatoria definitiva, approvata con provvedimento ispettoriale, con l'indicazione del limite di finanziabilità delle istanze.
Le domande ammesse all'aiuto saranno finanziate nel rispetto delle priorità previste dal P.S.R. e dell'ordine progressivo delle graduatorie, fino alla completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 4
Elementi di valutazione e punteggi

Azione F1a - Metodi di produzione integrata
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche) 
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
-  azienda localizzata nei bacini imbriferi dei fiumi Imera, Simeto, Nocella, San Leonardo e ulteriori aree delimitate per l'azione F1a 
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676  10 
2) Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 15 
-  azienda in possesso di certificazione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO - EMAS) 
-  azienda che realizza produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C, I.G.T.  10 
3) Ordinamento colturale - da documentare  Max 15 
-  azienda con superficie destinata ad ortive e/o arboreti non inferiore al 80% della S.A.U. aziendale complessiva  15 
-  azienda con superficie destinata ad ortive e/o arboreti non inferiore al 60% della S.A.U. aziendale complessiva  10 
-  azienda con superficie destinata ad ortive e/o arboreti non inferiore al 40% della S.A.U. aziendale complessiva 
4) Ambiente - da documentare con apposita relazione tecnica  Max 10 
-  aziende che adottano sistemi finalizzati al risparmio idrico (irrigazione a microportata)  10 
5) Caratteristiche del richiedente  Max 14 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare 
6) Integrazione tra le fasi di filiera - da documentare  Max 15 
-  azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, associazioni), realizza produzione più trasformazione e/o confezionamento più commercializzazione  15 
7) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dalla AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Azione F1b - Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche) 
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
-  azienda localizzata nei bacini imbriferi dei fiumi Imera, Simeto, Nocella, San Leonardo e ulteriori aree delimitate per l'azione F1a 
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676  10 
2) Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda in possesso di certificazione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO - EMAS) 
-  azienda in regime biologico da almeno 4 anni, senza alcuna interruzione del periodo di controllo  10 
-  azienda che realizza produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C, IGT  10 
3) Ordinamento colturale - da documentare  Max 10 
-  azienda con allevamento zootecnico biologico con dotazione minima di bestiame equivalente a 15 U.B.A. oppure azienda con superficie destinata ad ortive e/o arboreti non inferiore al 50% della S.A.U. aziendale complessiva  10 
4) Ambiente - da documentare con apposita relazione tecnica  Max 10 
-  aziende che adottano sistemi finalizzati al risparmio idrico (irrigazione a microportata)  10 
5) Caratteristiche del richiedente  Max 20 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare 
-  operatore licenziatario per la vendita di prodotto certificato da almeno 3 anni - da documentare oppure produttore-preparatore ai sensi del regolamento CE n. 2092/91, da due o più anni, di almeno il 50% della produzione vendutasullabasediquellaprevistadal P.A.P. - da documentare 
6) Integrazione tra le fasi di filiera - da documentare  Max 15 
-  azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, associazioni), realizza produzione più trasformazione e/o confezionamento più commercializzazione di prodotti biologici certificati  15 
7) Azioni associate  Max 10 
-  aziendechesiassoggettanoancheall'azioneF4b  10 
8) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dalla AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Azione F2 - Sistemi foraggieri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi.
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)  
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676  10 
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
2) Densità di bestiame allevato - da evidenziare nel piano aziendale  Max 15 
-  da 0,5 a 1 U.B.A./ha  15 
-  oltre 1 U.B.A./ha fino a 1,4 U.B.A./ha  10 
3) Tipo d'intervento  Max 15 
-  intervento d) pascoli con pendenze superiori al 25%  10 
-  intervento b) conversione dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall'erosione 
4) Caratteristiche del richiedente  Max 14 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare 
5) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dall'AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Azione F3 - Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche) 
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676  10 
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
2) Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 10 
-  azienda in regime biologico da almeno 4 anni, senza alcuna interruzione del periodo di controllo   10 
3) Caratteristiche del richiedente  Max 14 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare 
4) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dalla AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Azione F4a - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (direttiva CEE n. 75/268 e successive modifiche) 
-  aree ad elevata vulnerabilità di rischio di inquinamento delle acque, individuate ai sensi della direttiva CEE n. 91/676  10 
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
2) Caratteristiche del richiedente  Max 14 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo (da documentare) 
3) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dalla AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Azione F4b - Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 10 
-  azienda ricadente in zone svantaggiate (direttiva CEE n. 75/268 e successive modifiche)  
-  azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS 
2) Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 25 
-  azienda che realizza produzioni D.O.P. o I.G.P.   10 
-  prodotti tradizionali e/o di nicchia di cui al decreto 28 dicembre 1998, n. 4492 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.6 del 6 febbraio 1999)  15 
3) Ambiente - da documentare con apposita relazione tecnica  Max 10 
-  aziende che adottano sistemi finalizzati al risparmio idrico (irrigazione a microportata)  10 
4) Caratteristiche del richiedente  Max 14 
-  imprenditore di età non superiore a 40 anni 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare 
5) Integrazionetralefasidifiliera-dadocumentare  Max 15 
-  azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, ecc.), realizza produzione più trasformazione  10 
-  azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, associazioni), realizza produzione più trasformazione e/o confezionamento più commercializzazione  15 
6) Modalità di presentazione delle istanze  Max 2 
-  istanza corredata da supporto informatico generato dal software Compila 2005 oppure compilata dalle organizzazioni professionali di categoria abilitate dalla AGEA tramite il portale SIAN in area riservata 

Si precisa che per gli indici di valutazione a carattere territoriale, il punteggio verrà attribuito esclusivamente se almeno il 50% della superficie impegnata ricade nell'area interessata.
A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle istanze avanzate da:
-  aziende agricole provenienti da beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  imprenditrici agricole;
-  imprenditori di età più giovane.
Art. 5
Procedure di istruttoria

Gli ispettorati agrari provvederanno ad effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, secondo le procedure previste dal Piano di sviluppo rurale, dalle circolari applicative, e dal manuale delle procedure AGEA.
Qualora, a seguito di accertamenti tecnico - amministrativi eseguiti dagli uffici istruttori, un soggetto utilmente inserito in graduatoria venga escluso a causa della mancanza di requisiti, gli I.P.A. provvederanno ad esaminare la domanda in testa all'elenco delle ditte ammissibili ma non finanziabili, e così di seguito, con scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste.
Art. 6
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva, di cui all'art. 3, ha facoltà, entro 30 giorni dalla data di affissione della graduatoria presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di presentare al medesimo ispettorato memorie scritte al fine di proporre il riesame della domanda d'impegno. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.
I richiedenti le cui istanze, inserite in graduatoria definitiva in base all'esame della documentazione prevista, sono successivamente giudicate non ammissibili e conseguentemente escluse dai benefici, a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, di cui all'art. 5, potranno avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento ricorrendo in via amministrativa o giurisdizionale.
Qualora l'amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 63 del regolamento CE n. 817/2004, che così recita:
"1.  Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento CE n. 1257/1999.
2.  Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.
Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale".
Art. 7
Obblighi e procedure dei beneficiari

I beneficiari dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Piano di sviluppo rurale per la misura F agroambiente, dalla circolare applicativa n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001) e circolari successive.
Inoltre, dovranno mantenere i requisiti di ammissibilità e le condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 4, per tutto il periodo d'impegno, pena la decadenza totale dagli aiuti e conseguente restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi, fatte salve le cause di forza maggiore così come disposto dall'art. 39 del regolamento CE n. 817/2004 (vedi allegato F).
7.1.  Recesso, modalità di variazione e ampliamento impegno
Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso, escluso che per comprovate cause di forza maggiore (allegato F), pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.
Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile.
Qualora il recesso anticipato dall'impegno non riguardi l'intera superficie assoggettata, dovranno essere applicate le procedure di seguito descritte:
-  la restituzione parziale degli aiuti dovrà riguardare tutti i premi percepiti negli anni d'impegno, comprensivi degli interessi. Se il recesso è riferibile ad una superficie superiore al 20% di quella assoggettata, dovrà essere applicata la decadenza totale dagli aiuti;
-  la decadenza totale dovrà, inoltre, essere pronunciata nei casi di restituzione d'importo superiore al 20% dei premi complessivamente percepiti dall'imprenditore o se il recesso parziale comporta la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità agli aiuti.
Nei casi di superfici aggiuntive da sottoporre al regime di aiuto (solo per le aziende partecipanti al bando 2003), le relative istanze, da presentare entro il termine previsto per le domande iniziali, dovranno essere istruite con le procedure istruttorie già descritte. In tal caso, la domanda dovrà comprendere anche le superfici già impegnate, per cui non dovrà essere prodotta la conferma annuale.
In particolare, l'ampliamento di un impegno già in corso può riguardare esclusivamente le superfici aggiuntive non facenti parte della superficie aziendale iniziale, alle seguenti condizioni:
-  la richiesta di ampliamento dovrà essere presentata entro due anni dalla data d'impegno iniziale;
-  la superficie aggiuntiva non può superare il 50% della superficie iniziale e, in ogni caso, deve essere inferiore a due ettari;
-  non deve essere pregiudicata l'efficacia delle procedure di controllo.
Si precisa che nelle superfici oggetto di ampliamento, l'impegno avrà termine con la scadenza indicata nell'istanza iniziale di aiuto.
In caso di superfici aggiuntive superiori a quelle precedentemente indicate, ed esclusivamente per le azioni F1b, F2 - intervento a) ed intervento c), F3 - salvaguardia del paesaggio, il beneficiario può chiedere di sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno che dovrà comportare obbligatoriamente anche la trasformazione di tipologia di azione in conformità a quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato G.
Il nuovo impegno dovrà essere comprensivo della superficie iniziale e della superficie aggiuntiva e dovrà essere presentata, oltre al modulo di domanda AGEA, un'istanza conforme all'allegato H.
Tale sostituzione è ammessa alle seguenti condizioni:
-  la richiesta di ampliamento dovrà essere presentata entro due anni dalla data d'impegno iniziale;
-  non deve essere pregiudicata l'efficacia delle procedure di controllo.
La sostituzione dell'impegno iniziale può comprendere anche superfici aziendali inizialmente non impegnate.
Esclusivamente per i casi di ampliamento impegno, le domande non sono accoglibili per superfici inferiori a 5.000 mq. (nelle aree in cui il PSR prevede una superficie minima d'ingresso pari a 0,5 Ha, non sono accoglibili per superfici inferiori a 2.000 mq.).
La trasformazione di tipologia di azione in corso d'impegno è ammessa, entro due anni dalla data d'impegno iniziale, anche nel caso non ci sia ampliamento di superficie, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 817/2004 e dal già citato allegato F.
In tal caso l'interessato dovrà presentare, oltre alla domanda di impegno iniziale AGEA, un'istanza conforme all'allegato I.
L'adesione ad azioni diverse, in aggiunta a quelle già attuate dagli interessati, potrà essere operata su superfici libere da impegno subordinatamente alla disponibilità finanziaria ed in conformità a quanto previsto dal PSR. In tal caso, le istanze di aiuto dovranno essere unificate.
In ogni caso per ampliamento impegno, modifica di azione e/o sostituzione impegno l'istanza dovrà essere trasmessa all'ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale è stata presentata la domanda iniziale.
Per tutte le azioni, eventuali variazioni di colture dovranno essere comunicate all'Amministrazione in via perentoria entro il termine del 28 febbraio di ogni anno d'impegno, utilizzando il modulo AGEA di aggiornamento annuale completo dell'allegato particellare; il suddetto modulo ha anche funzione di domanda annuale di pagamento.
In assenza di variazioni, entro il medesimo termine perentorio, il beneficiario dovrà produrre annualmente una domanda di pagamento di aiuto compilata sull'apposito modello AGEA (conferma impegno).
Si precisa che la presentazione della domanda annuale di pagamento è requisito essenziale per l'inclusione negli elenchi di pagamento degli aiuti.
Per quanto riguarda l'azione F4b i beneficiari dovranno presentare, oltre alla domanda annuale di aggiornamento AGEA completa dell'allegato particellare, il modello integrativo conforme all'allegato D.
Nei casi in cui la conduzione dell'azienda sia trasferita in tutto o in parte a un altro imprenditore, il beneficiario dell'aiuto deve restituire gli aiuti percepiti, salvo che il nuovo conduttore non succeda nell'impegno per il periodo rimanente, secondo il disposto dell'art. 36 del reg. CE n. 817/2004. Il subentrante dovrà presentare apposita comunicazione di cambio beneficiario, utilizzando il modulo di domanda AGEA completo dell'allegato particellare e il modello integrativo alla domanda (allegato A).
In tal caso, gli uffici istruttori provvederanno a richiedere al nuovo conduttore, fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per l'accoglimento dell'istanza di assunzione dell'impegno.
Si precisa che le modifiche concernenti la conduzione o la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'I.P.A. competente, entro 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione degli atti relativi all'avvenuta variazione.
Qualora la modifica concernente la conduzione o la proprietà interessi solo parte dell'azienda, il beneficiario iniziale dovrà presentare all'I.P.A. il modulo di aggiornamento AGEA completo dell'allegato particellare.
In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi all'erede che, nel subentrare, si deve impegnare in tal senso.
7.2.  Prescrizioni e procedure relative alle singole azioni
Azione F1a
Per le operazioni di difesa fitosanitaria dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal più recente "Aggiornamento delle norme tecniche per l'azione F1a del reg. CE n. 1257/99", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si precisa che il visto apposto sui piani aziendali dalle unità operative o SOPAT dei servizi allo sviluppo è da considerare come atto preliminare, per il successivo procedimento istruttorio di competenza degli I.P.A..
Il suddetto visto si rende necessario affinché le unità operative o SOPAT dei servizi allo sviluppo possano attivare un'adeguata assistenza tecnica alle aziende, in materia di concimazione e difesa fitosanitaria integrata.
Accanto al visto dovranno essere riportati la data e il protocollo di acquisizione del piano da parte dell'ufficio.
Per facilitare la redazione dei piani aziendali, gli uffici suddetti dovranno fornire l'opportuna assistenza e consulenza ai tecnici e agli agricoltori interessati.
Il registro aziendale obbligatorio deve essere redatto secondo l'allegato L.
Entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno, gli interessati dovranno recarsi presso il competente ufficio periferico dei servizi allo sviluppo che provvederà alla numerazione e alla timbratura, con bollo "Regione siciliana", delle singole pagine del registro, nonché all'apposizione di un timbro a data (si ricorda che tale vidimazione può essere apposta solo sui registri conformi alla modulistica prescritta).
I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei registri e il nominativo delle ditte.
Successivamente, il registro regolarmente vidimato dovrà essere esibito ai medesimi uffici dagli interessati, che provvederanno ad apporre la propria firma, non autenticata, al di sotto dell'ultima registrazione effettuata nelle sezioni B), C), D) ed E), nelle relative schede di magazzino e nella scheda di rilevamento catture fitofagi.
Dovranno, altresì, consegnare copia dei risultati delle analisi chimiche annuali obbligatorie, dall'1 settembre al 30 novembre di ogni anno d'impegno.
In tale occasione, l'ufficio periferico dei servizi allo sviluppo provvederà ad assicurare i seguenti adempimenti:
-  apposizione del timbro dell'ufficio, che ha valore di chiusura annuale del registro, al di sotto della firma del beneficiario (per le sezioni e le schede sopra specificate), riportando, inoltre, la seguente dicitura: "La chiusura annuale del presente registro, relativa alla campagna 20......../........, è effettuata in data ......../......../......... L'ultima registrazione è stata trascritta in data ......../......../.........";
-  eventuale prescrizione di aggiornamento del piano di concimazione, da tenere allegata al registro, sulla base dei risultati delle analisi di campioni effettuate.
Dopo il 30 novembre, i suddetti uffici dovranno comunicare agli I.P.A. l'eventuale chiusura di registri effettuata oltre il termine stabilito, al fine dell'applicazione della riduzione dell'aiuto annuale.
Gli uffici dei servizi allo sviluppo sono tenuti a fornire agli interessati la necessaria consulenza in merito alla corretta modalità di compilazione dei registri in questione, a partire dall'inizio dell'impegno.
A riguardo si precisa quanto segue:
-  la compilazione va effettuata a partire dalla data d'inizio impegno;
-  i dati riportati devono riguardare tutte le colture presenti nell'azienda, comprese quelle non soggette ad impegno;
-  dovrà essere indicato il sito del magazzino dei prodotti fitosanitari e dei concimi.
La sottoscrizione del registro deve essere operata dal beneficiario degli aiuti, che se ne assume la responsabilità, fermo restando la facoltà di utilizzare specifiche consulenze tecniche.
In caso di smarrimento del registro aziendale, il beneficiario dovrà comunicarlo per iscritto nel più breve tempo possibile all'ispettorato, allegando alla predetta comunicazione:
-  copia della denuncia presentata alle autorità competenti;
-  autocertificazione (in conformità alla normativa vigente) contenente sia i dati relativi alle operazioni colturali (trattamenti antiparassitari, concimazioni, etc.) eseguite che le giacenze dei prodotti nel periodo precedente allo smarrimento;
-  certificato rilasciato dalla sezione di assistenza tecnica competente per territorio, con l'indicazione della data relativa all'ultima chiusura annuale del registro.
Inoltre, il beneficiario è tenuto tempestivamente a munirsi di un nuovo registro, regolarmente vidimato dall'ufficio competente.
Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Osservatorio malattie delle piante competente per territorio.
Se nel registro dei trattamenti non risulta indicato alcun intervento fitosanitario o di concimazione e/o nessuna giacenza di magazzino, dovrà essere allegata al registro specifica dichiarazione, attestante i motivi dell'assenza di registrazioni.
Qualora, nel corso dell'impegno, si esauriscano le pagine vidimate del registro, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, delle ulteriori pagine necessarie o di un nuovo registro regolarmente numerato e timbrato dall'unità operativa o SOPAT dei servizi allo sviluppo.
Il registro deve essere esibito, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; esso va custodito presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.
La documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di acquisto e uso di prodotti fitosanitari, potrà essere richiesta dai funzionari addetti in sede di controllo.
Gli uffici periferici dei servizi allo sviluppo sono tenuti ad effettuare, nei territori di competenza, il monitoraggio dei parassiti per il rilevamento delle soglie d'intervento, nonché a fornire gli elementi utili alle aziende, al fine di consentire l'attuazione della difesa integrata secondo le modalità previste dal disciplinare.
Gli uffici periferici dei servizi allo sviluppo, sulla base di adeguato monitoraggio condotto su aree omogenee, forniranno le indicazioni ai produttori per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, utilizzando i mezzi divulgativi ritenuti opportuni (es. affissione di bollettini presso i comuni, cooperative, etc.).
Qualora vengano riscontrate o ipotizzate irregolarità nei trattamenti operati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti, gli uffici dei servizi allo sviluppo effettueranno apposita segnalazione agli I.P.A. e agli Osservatori, che provvederanno ad attivare i controlli secondo le procedure previste dal piano.
Si precisa che eventuali trattamenti non previsti dalle norme tecniche, compresa la deroga al collocamento delle trappole, dovranno essere autorizzati dagli Osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio. L'autorizzazione verrà comunicata agli agricoltori, in forma scritta, dal competente ufficio dei servizi allo sviluppo, che dovrà precisare i seguenti elementi: superficie (comune, particella e foglio) e coltura interessata, fitopatia, principio attivo e modalità di trattamento prescritti e/o tipo di trappole di cui si deroga il posizionamento.
Nell'eventualità di particolare diffusione della fitopatia la suddetta autorizzazione potrà essere richiesta dagli uffici dei servizi allo sviluppo all'Osservatorio, con riferimento ad aree omogenee delimitate. In tali casi, l'autorizzazione agli agricoltori interessati potrà essere data in maniera diffusa tramite adeguata pubblicizzazione, precisando le modalità degli interventi di difesa.
Si ricorda, inoltre, che anche alcuni trattamenti ammessi dalle norme tecniche devono essere autorizzati, a livello aziendale o comprensoriale, dal competente ufficio di assistenza tecnica sulla base delle soglie d'intervento riscontrate.
La relativa autorizzazione dovrà essere riportata, a cura delle unità operative o SOPAT dei servizi allo sviluppo, nella pagina riservata alle sezioni del registro dei trattamenti.
I produttori beneficiari di contributi previsti dalla legge n. 910/66 art. 7 e/o dalla legge regionale n. 8/85, anche se riferibili a parte della superficie aziendale, non possono essere ammessi agli aiuti previsti per l'azione nella medesima campagna agraria.
Azione F1b
I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'agricoltura e zootecnia biologica e, in particolare, delle disposizioni di cui all'allegato III del reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche. Per la zootecnia biologica devono essere applicate anche le disposizioni previste dal decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 in materia e successivi.
In riferimento alle modalità di effettuazione delle rotazioni agronomiche, le stesse dovranno assicurare, in un ambito pluriennale, la preservazione della fertilità del terreno. La gestione del suolo negli agrumeti potrà essere attuata, qualora non si proceda all'interramento dei concimi, per mezzo dello sfalcio annuale delle erbe infestanti, senza effettuare alcuna lavorazione del terreno.
Per quanto concerne, in particolare, i registri aziendali obbligatori, gli stessi dovranno essere numerati progressivamente in ogni pagina e timbrati dall'organismo di controllo. I registri devono essere tenuti presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.
Ogni esemplare di registro consegnato all'azienda controllata dovrà essere contrassegnato, a sua volta, da una numerazione apposita di cui l'organismo di controllo dovrà tenere apposito riscontro.
I suddetti registri devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo.
Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, all'Osservatorio malattie delle piante competente per territorio.
Si precisa che non sono ammissibili agli aiuti le superfici considerate ai fini dei contributi concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 910/66 e della legge regionale n. 8/85.
Gli imprenditori agricoli che intendono variare l'organismo di controllo, preferibilmente al termine della campagna agraria, devono comunicare tale variazione all'I.P.A. competente, specificandone i motivi.
L'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dal regime di aiuti, qualora i suddetti motivi siano connessi ad accertate irregolarità.
Infine si precisa che gli attestati di assoggettamento, avendo validità limitata alla campagna agraria, devono essere presentati in ogni anno d'impegno all'I.P.A. competente, entro il 31 marzo.
Eventuali modifiche del piano di concimazione dovranno essere vistate per conformità dalle unità operative o SOPAT dei servizi allo sviluppo ed allegate ai registri aziendali.
Al fine della verifica degli adempimenti obbligatori per le azioni F2, F3, F4a e F4b nonché del rispetto della "Normale buona pratica agricola" (allegato 3 del PSR, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), le aziende sono tenute a compilare un apposito registro aziendale conforme all'allegato M che dovrà essere vidimato e sottoposto a chiusura annuale dalle unità operative o le SOPAT dei servizi allo sviluppo competenti per territorio, con i medesimi tempi e procedure previsti per l'azione F1a.
Azione F2
Si fa presente che la conversione di cui all'intervento a) implica il passaggio da tecniche di produzione intensive ad estensive e che anche gli obblighi previsti dall'intervento d) devono essere effettuati entro il primo anno d'impegno.
Nel caso di cessione in affitto della superficie convertita in pascolo dovrà essere osservato, da parte dell'affittuario, l'obbligo del rispetto del carico massimo di pascolamento pari a 1,4 U.B.A./Ha.
In merito alla scelta delle essenze arbustive e arboree da utilizzare per le fasce prescritte, fermo restando l'obbligatorietà d'impiego di specie autoctone, si precisa che l'elenco delle specie riportato nel PSR è a carattere indicativo.
Azione F4a
Nei casi di ritiro di fasce di rispetto di fiumi, torrenti, pozzi, sorgenti e bacini artificiali è obbligatorio il sopralluogo preventivo da parte dell'I.P.A..
Per l'impianto delle fasce di cui all'intervento b), la scelta delle essenze dovrà essere conforme a quanto già precisato nell'azione F2.
Azione F4b
Durante il periodo di impegno, i capi oggetto dell'aiuto devono essere mantenuti in purezza, pertanto l'inseminazione (anche artificiale) deve essere effettuata da soggetti della stessa razza iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.
Inoltre, nel quinquennio e in ogni singolo anno d'impegno non è consentita la riduzione del numero complessivo di U.B.A. oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Gli allevamenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione degli animali e di tenuta del registro aziendale di stalla.
Con riferimento al registro di stalla per le razze equine e asinine, lo stesso deve essere redatto secondo il modello in allegato N. In tali casi, entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno gli interessati dovranno recarsi presso la competente sezione di assistenza tecnica, che provvederà alla vidimazione del registro (numerazione delle pagine e timbratura), con bollo "Regione siciliana" e timbro a data.
Qualora, nel corso dell'impegno, si esaurisca il registro di stalla per le razze equine e asinine, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, di un nuovo registro regolarmente vidimato dalla sezione di assistenza tecnica, esibendo il registro completato.
I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei predetti registri di stalla e i nominativi delle ditte.
I registri di stalla devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; essi vanno custoditi presso l'azienda zootecnica. Nelle aziende prive di sede fissa o con bestiame allo stato brado, il registro è tenuto presso il domicilio dell'allevatore.
Art. 9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2005.18.1188)003*



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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