REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 2 maggio 2005.
Legge regionale 18 dicembre 2004, n. 17 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 - Disposizioni di attuazione.

Le "disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005" emanate dalla Regione siciliana con la legge n. 17 del 28 dicembre 2004 assumono particolare rilievo per l'attività ordinaria e straordinaria che l'Amministrazione regionale è chiamata a svolgere nel corrente esercizio 2005; non vi è, infatti, alcun ramo dell'Amministrazione regionale che non sia stato interessato, dalla norma in argomento, da innovazioni, modifiche o comunque adeguamenti, resisi necessari o quantomeno opportuni a seguito dell'esperienza maturata attraverso il raffronto continuo con l'utenza dei servizi resi dalla stessa Amministrazione regionale.
La presente circolare esaminerà le refluenze, sulle attribuzioni di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e, infine, sulle norme di carattere generale o amministrativo contabile incidenti sull'azione amministrativa dello stesso Assessorato, sia per quanto attiene alle refluenze interne che, ancora più segnatamente ai rapporti con gli enti pubblici territoriali e non, agli enti pubblici e privati sottoposti a controllo e/o vigilanza ed in genere all'utenza.
1.  ART. 126 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI "NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI FORNITURA DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI".
1.1.  Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto di lavori pubblici
1.1.1.  Competenze
Il primo comma conferisce alla sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, in aggiunta alle competenze precedentemente previste ed attribuite, l'"attività di coordinamento delle sezioni provinciali" (cfr. comma 1).
1.1.2.  Composizione
La previgente previsione contenuta nella lettera a) del comma 9 dell'art. 7 ter viene così sostituita: "un dirigente amministrativo dell'Ammnistrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana" (cfr. II e V comma).
1.1.3.  Nomina
Al fine di una immediata interpretazione della norma, viene meglio specificato che con il decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, oltre ad essere istituite le commissioni delle sezioni vengono nominati i componenti indicati alle lettere a) e b) del comma 9 (dirigente amministrativo e dirigente tecnico) (cfr. comma III).
1.2.  Conferenze speciali di servizi per i lavori pubblici
In ordine ai pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte del medesimo, viene precisato che la competenza attiene all'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio (cfr. lett. a) del comma 4) e viene ancora precisato che "si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa" (cfr. lett. b), comma 4).
Conseguentemente viene integrata la lett. a) del V comma dell'art. 7 bis della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 che aggiunge alla definizione di ingegnere capo del Genio civile la precisazione "competente per territorio".
1.3.  Commissione regionale dei lavori pubblici
Viene abrogata la previsione che demandava alla commissione regionale per i lavori pubblici la competenza ad esprimere pareri di "interesse ultraprovinciale" (cfr. lett. d), comma 4).
1.4.  Pubblicità
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sia nel caso di appalto di lavori pubblici che nel caso di appalto di forniture di beni e degli appalti dei servizi, va effettuata a titolo oneroso (cfr. comma 6).
1.5.  Finanza di progetto
In materia di finanza di progetto viene precisato, ad integrazione della lett. a), comma 1, dell'art. 37 quater della legge n. 109/94, come recepito nell'ordinamento regionale, che l'eventuale modifica del progetto preliminare presentato dal promotore, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dovrà preventivamente ottenere l'approvazione dello stesso promotore (cfr. comma 7).
1.6.  Appalto di servizio
All'art. 32 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 è aggiunto il comma 3 bis: "I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsto dalla vigente normativa comunitaria" (cfr. comma 8).
2.  CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE
In materia di rilascio di autorizzazione relativa alla ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee, viene determinata la tassa di e 1.200 per l'autorizzazione a ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi in fondi propri o altrui (art. 95, T.U. n. 1775/1933), eguale tassa viene determinata nell'ipotesi di richieste di esecuzione di rilievi, assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca (art. 98, T.U. n. 1775/1933) (cfr. art. 3, comma 2, lett. e).
Il preciso richiamo agli artt. 95 e 98 del T.U. soprarichiamato porta ad escludere l'assoggettamento alla tassa di qualsiasi ipotesi diversa dal rilascio dell'autorizzazione iniziale.
3.  RESIDUI PASSIVI
Per l'anno 2005 sono eliminate dalle scritture contabili della Regione le somme perente agli effetti amministrativi relative agli impegni assunti fino all'esercizio 1994, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2004.
Ed ancora sono eliminati dalle scritture contabili della Regione gli impegni di parte corrente, assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2002 per i quali alla chiusura dell'esercizio 2004 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr. art. 20, comma 3).
Si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle scaturenti da atti di impegno comunque qualificati contenenti obbligazioni sia a carico dell'Amministrazione che degli esecutori dei lavori, giuridicamente azionabili.
Fanno eccezione alle previsioni di cui sopra, le spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara stabilendo le modalità di appalto (cfr. art. 20, comma 1).
Alla superiore eccezione consegue che, nel caso in cui, a fronte delle somme eliminate, ai sensi dei commi 1 e 3, sussista l'obbligo dell'Amministrazione regionale, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità di capitoli aventi finalità analoghe o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, disposta dal dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro.
Restano ferme le previsioni annualmente ripetute in ordine all'individuazione delle somme da eliminare e alle modalità di pagamento delle somme eliminate o perente nel caso in cui sussiste l'obbligo della Regione.
4.  CONSERVAZIONE DEI RESIDUI (art. 21)
La norma contiene una deroga alle disposizioni contenute nell'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, prevedendo l'automatica conservazione dei residui, previa verifica da parte delle Amministrazioni che hanno assunto gli impegni di spesa.
Qualora invece i residui passivi come sopra conservati relativi all'ultimo esercizio o ai precedenti esercizi finanziari dovessero rivelarsi inconsistenti, il dipartimento è chiamato all'emissione dell'apposito provvedimento entro il termine del 31 marzo per provvedere alla conseguente eliminazione.
5.  FUNZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (art. 23)
L'esperienza maturata accompagnata dall'avvertita esigenza del destinatario dell'azione amministrativa degli uffici pubblici individuati all'art. 1 della legge regionale n. 10/1991, ha portato ad alcune modifiche ed integrazioni della stessa legge ed in particolare agli artt. 1, 3, 6, 9, 11 e 12.
In particolare si richiamano le integrazioni all'art. 9 relative alle notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale introducendo al comma 2 le lettere e) ed f) che prevedono: alla lett. e) la comunicazione della data entro la quale deve concludersi il procedimento e l'indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione; alla lettera f), limitatamente ai procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione delle relative istanze.
Di rilievo ancora appare l'introduzione dell'art. 11 bis che fa obbligo al responsabile del procedimento o all'autorità competente, della comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, prima della adozione del provvedimento finale. L'istante, a seguito della comunicazione, potrà avanzare le proprie osservazioni che porteranno la pubblica amministrazione ad accogliere la stessa istanza o a rigettarla esplicitando le motivazioni nel provvedimento finale. La superiore disposizione, per la parte che qui interessa, non trova applicazione nelle procedure concorsuali.
6.  LOCAZIONE FINANZIARIA PER I BENI IMMOBILI DI UTILITÀ PUBBLICA (art. 27)
Il legislatore ha introdotto l'istituto della locazione finanziaria per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica.
La stessa norma disciplina le modalità di selezione, di aggiudicazione, di esecuzione, di progettazione e di vigilanza.
L'attuazione è sottoposta a precipuo regolamento da emanarsi dal Presidente della Regione.
7.  CONSOLIDAMENTO E REALIZZAZIONE PALAZZI MUNICIPALI (art. 32)
In favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di finanziare con le disponibilità dell'U.P.B. 6.2.2.6.1. della rubrica LL.PP. progetti per il consolidamento o, se non esistenti, per la realizzazione di palazzi municipali e/o caserme.
L'attuazione della norma rimane, comunque, subordinata alla dotazione finanziaria.
8.  ALLOGGI PARCHEGGIO (art. 36)
L'eventuale esistenza dei cosiddetti alloggi-parcheggio, in assenza di interventi di recupero edilizio urbano o di previsione nei programmi triennali delle opere pubbliche, consente la variazione della destinazione d'uso degli stessi alloggi-parcheggio negli alloggi popolari richiamati dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2002, con possibilità di riscatto da parte degli assegnatari.
9.  COMMISSIONI, COMITATI, COLLEGI (art. 40)
Il primo comma dell'art. 40 ha soppresso, a far data dal 31 dicembre 2004, le commissioni alloggi popolari già previste dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
Ai fini dell'individuazione delle competenze già attribuite alle commissioni ora soppresse, sovvengono l'art. 5 del richiamato D.P.R. n. 1035 che fa carico agli istituti autonomi per le case popolari di procedere all'istruttoria delle domande, e l'art. 17 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 che attribuisce le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai comuni. Pertanto, non può che ribadirsi che, effettuata l'istruttoria delle domande da parte degli istituti autonomi delle case popolari, le amministrazioni comunali procederanno, attraverso i loro uffici, alla formulazione delle graduatorie, all'assegnazione e comunque ad ogni altro atto ad essi connesso.
I commi successivi allo stesso articolo fanno obbligo all'Amministrazione regionale, entro il termine di 4 mesi, e cioè entro il 30 aprile, di comunicare al Presidente della Regione il mantenimento del carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale dei rimanenti organi collegiali.
La mancata conferma comporterà la soppressione degli organi ed il trasferimento dei compiti e funzioni ai rami dell'Amministrazione competente per materia.
10.  ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (art. 42)
La norma interviene sull'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, relativo agli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a e 100.000,00, ai quali viene applicata la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (come modificato dall'art. 1 del decreto legge 12 luglio 1999, n. 168) che com'è noto prevede il ricorso alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'acquisto di beni e servizi a prezzi e condizioni previste nella stessa convenzione o, in alternativa ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
Ancora al secondo comma l'art. 42 estende l'ipotesi di responsabilità amministrativa prevista dalla richiamata legge n. 88/99, anche alle ipotesi di ricorso al libero mercato.
11.  ORGANI DI CONTROLLO (art. 48)
A far data dall'entrata in vigore della legge n. 17/2004, gli organi di controllo interno degli enti o aziende sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, devono prevedere un componente effettivo designato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un componente effettivo designato dall'amministrazione che ne ha il controllo o vigilanza; gli stessi dovranno in ogni caso essere scelti tra iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili.
Nel caso in cui risultasse già prevista la rappresentanza di cui sopra e gli stessi componenti risultassero non iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili, la sostituzione andrà operata alla naturale scadenza del collegio.
La norma prevede, altresì, che l'organo di controllo interno degli enti sottoposti a vigilanza e tutela deve trasmettere all'Amministrazione rappresentata in seno al collegio, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta.
Appare opportuno evidenziare che permane, altresì, l'obbligo di trasmettere alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività svolta dallo stesso organo (cfr. art. 8, legge regionale n. 19/97).
Il mancato adempimento dei superiori obblighi reiterato per due semestri comporta la decadenza del collegio.
I revisori e i sindaci che, salvo comprovati casi di forza maggiore, non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi nell'arco di un anno o a due sedute dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, sono dichiarati decaduti dall'amministrazione vigilante.
L'ultimo comma della norma in questione prevede infine che, laddove le nomine e designazioni di competenza regionale degli organi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/95 siano riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi riferite a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.
12.  CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA (art. 50)
In materia di controllo e monitoraggio della spesa pubblica l'art. 27 della legge regionale n. 23/2002 è stato integrato con la previsione della nullità dei provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, qualora comportino obbligazioni prive della copertura finanziaria, ed ancora viene prescritta la rimozione dall'incarico dei dirigenti che li dispongono; la relativa iniziativa viene posta quale atto dovuto dell'amministrazione competente.
13.  CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI VIGILATI (art. 53)
Di notevole rilevanza si pone il primo comma che affida, di norma, agli organi di controllo interno l'espletamento del controllo sugli enti, istituti e aziende sottoposti a vigilanza e tutela.
Tale attività va intesa quale richiamo alle responsabilità degli stessi organi di controllo interno e, nelle more della riforma dei controlli, va intesa come prima fase della medesima azione di controllo, rimanendo infatti in capo all'Amministrazione regionale, attraverso i dipartimenti competenti, l'attività di controllo degli atti. Per quanto attiene alle previsioni ex art. 32 della legge regionale n. 6/1997 (cfr. comma 13), relative alla trasmissione degli atti all'Assessorato del bilancio e delle finanze e all'acquisizione di parere sui medesimi atti, continuano ad essere attivate le procedure ivi indicate nei soli seguenti casi:
a)  mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b)  su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c)  su richiesta dell'organo tutorio.
Considerato che l'art. 53 in esame inerisce essenzialmente alle procedure di controllo dei documenti contabili degli enti, si evidenzia che l'Assessorato del bilancio e delle finanze, con la circolare prot. n. 2272 del 25 gennaio 2005, ha già preannunziato apposite istruzioni.
14.  CESSIONE DI BENI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (art. 100)
L'Amministrazione regionale, le aziende e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione siciliana sono facultati a cedere a titolo gratuito beni mobili, che risultano inutilizzati, ai consorzi degli enti locali e/o cooperative sociali ex legge n. 381/1991 che si occupano di gestione di beni confiscati.
15.  ABROGAZIONE E MODIFICHE DI NORME (art. 127)
15.1.  Commissione revisione prezzi
La commissione chiamata a determinare le variazioni per la revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche regionali è integrata con l'introduzione della lett. l) da un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, e dei periti industriali (cfr. comma 2).
15.2.  Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto
L'articolo in esame ha modificato l'art. 24 della legge regionale n. 21/2003 che destinava prioritariamente la spesa dei dipartimenti regionali con particolare riferimento ai fondi ex art. 38 dello statuto, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto, ivi comprendendo, in aggiunta, le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica degli edifici scolastici appartenenti a patrimonio comunale e provinciale e degli edifici di culto aperti al pubblico (cfr. comma 69).
15.3.  Liquidazione E.A.S.
In materia di liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani (cfr. comma 71), così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 9/2004, viene prescritto che "tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro 7 giorni, alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici...".
L'Ente, pertanto, dovrà compilare settimanalmente un elenco contenente il numero e la data della delibera, nonché l'oggetto, l'eventuale spesa prevista ed il capitolo di bilancio di previsione sul quale è imputata la spesa, curandone la trasmissione alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine di 7 giorni dalla data di adozione della delibera più arretrata.
L'Assessorato, a sua volta, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione potrà disporre l'annullamento o richiedere chiarimenti sulle deliberazioni adottate e come sopra comunicate, ivi comprendendo nella fase di richiesta di chiarimenti il richiamo della deliberazione nella sua forma integrale; di tale attività l'Assessorato dei lavori pubblici darà comunicazione alla Presidenza.
La disposizione in esame ha sostanzialmente posto in essere l'istituto dell'approvazione degli atti amministrativi, dell'E.A.S. in liquidazione, "ope legis" nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale non si avvalga della facoltà di richiedere chiarimenti, come sopra delineato, o di procedere all'annullamento entro il termine di 7 giorni dalla, pure richiamata, comunicazione per iscritto.
Non risulta però disciplinata in termini temporali la fase successiva alla richiesta di chiarimenti, cosicché il riferimento va fatto all'art. 2 della legge regionale n. 10/1991 che, al comma 3, prevede, in linea generale, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Quest'ultimo termine vede un'ulteriore ipotesi di interruzione allorquando ricorrano le condizioni di cui al già richiamato comma 13 dell'art. 53 della legge in esame e nel rispetto dei termini assegnati all'Assessorato del bilancio e delle finanze (vedi precedente punto 13).
Risultano, pertanto, implicitamente abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2004, per l'intera fase di liquidazione, nei confronti dell'E.A.S., le disposizioni relative ai controlli sugli atti amministrativi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 212/79 e successive modifiche ed integrazioni che trovavano applicazione nel regime ordinario di conduzione dello stesso ente, dato che la nuova disposizione regola interamente la materia dei controlli già disciplinata dalla precedente legge regionale n. 212/79.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2005.18.1171)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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